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Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
p r o m u l g a
la seguente legge regionale:
Art. 1 Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 “Norme per il diritto al lavoro delle persone con disabilità in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS.”.
1. Dopo la lettera a) del comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16, è aggiunta la seguente:
“a bis) obiettivi quantitativi e qualitativi per la permanenza nel lavoro di persone con disabilità soggette ad un accentuato decadimento fisico e cognitivo legato all’invecchiamento fisiologico.”.
Art. 2 Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 “Norme per il diritto al lavoro delle persone con disabilità in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS.”.
1. All’articolo 7, comma 4, lettera a) della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16, dopo le parole: “inserimento lavorativo” sono aggiunte le seguenti parole: “e di permanenza nel mondo del lavoro”.
Art. 3 Disposizioni attuative.
1. La Giunta regionale, nella predisposizione annuale del “Programma regionale degli interventi in tema di collocamento mirato”, introduce un’ulteriore azione consistente nell’utilizzo delle risorse del fondo, di cui all’articolo 8 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16, per finanziare percorsi innovativi funzionali alla permanenza nel lavoro di persone con disabilità soggette ad un accentuato decadimento fisico e cognitivo legato all’invecchiamento fisiologico.
Art. 4 Clausola valutativa.
1. La Giunta regionale, anche avvalendosi dei dati e delle informazioni in esito alle azioni di monitoraggio di cui alla legge regionale 3 agosto 2001, n. 16, trasmette annualmente alla commissione consiliare competente una relazione sugli esiti delle misure introdotte dalla presente legge per la permanenza nel lavoro delle persone con disabilita e sulle eventuali criticità emerse nella loro applicazione.
Art. 5 Norma finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 5 giugno 2026
Alberto Stefani
INDICE
Art. 1 - Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 “Norme per il diritto al lavoro delle persone con disabilità in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS.”.
Art. 2 - Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 “Norme per il diritto al lavoro delle persone con disabilità in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS.”.
Art. 3 - Disposizioni attuative.
Art. 4 - Clausola valutativa.
Art. 5 - Norma finanziaria.
(seguono allegati)
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