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Bur n. 58 del 08 maggio 2026


LEGGE REGIONALE  n. 6 del 05 maggio 2026

Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1989, n. 52 "Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda" in materia di obbligo di sanificazione delle imbarcazioni provenienti da un bacino acqueo estraneo al lago di Garda.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a


la seguente legge regionale:

Art. 1
Modifiche all’articolo 17 della legge regionale 1° dicembre 1989, n. 52
“Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda”.

1.  Al comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale 1 dicembre 1989, n. 52 dopo le parole: “e gli impianti delle stazioni di servizio” sono aggiunte le seguenti: “, nonché di sanificare e di applicare la vernice antivegetativa su ogni opera viva dello scafo e sull’unità di propulsione motore, visibile a occhio nudo, delle navi e dei galleggianti, di cui all’articolo 136 del Codice della navigazione, nonché delle unità da diporto, di cui all’articolo 3 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 “Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172”, provenienti da un qualsiasi bacino acqueo estraneo al lago di Garda. Le modalità relative alla effettuazione, alla certificazione e alla dimostrazione della sanificazione sono individuate nell’Allegato A della presente legge. Il Comitato permanente d’intesa di cui all’articolo 3 ovvero, fino all’istituzione dello stesso, l’Autorità Interregionale del Garda può adottare prescrizioni di carattere tecnico ulteriori rispetto a quanto previsto al punto 3.1 dell’allegato A dandone tempestiva comunicazione agli enti preposti.”.

Art. 2
Modifiche all’articolo 28 della legge regionale 1° dicembre 1989, n. 52
“Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda”.

1.  L’articolo 28 della legge regionale 1° dicembre 1989, n. 52 è così sostituito:

“Art. 28
Sanzioni.

1.  Chiunque violi le disposizioni di cui al Titolo III della presente legge, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 414,00 a euro 2.066,00. Alle violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 14, 17 e 18 e dell’allegato A, si applica il massimo della sanzione. Se il fatto è commesso con l’impiego di un natante da diporto, di cui all’articolo 3 comma 1 lettera g) del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, la sanzione è ridotta alla metà.

2.  Chiunque violi le disposizioni degli articoli 25 e 26 della presente legge, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 276,00 a euro 1.377,00.

3.  Per l’applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale” e delle leggi regionali vigenti in materia.”.

Art. 3
Inserimento dell’allegato A nella legge regionale 1° dicembre 1989, n. 52
“Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda”.

1.  Nella legge regionale 1° dicembre 1989, n. 52 è inserito il seguente allegato A:


“Allegato A - Linee Guida per la sanificazione di ogni opera viva delle navi, dei galleggianti e delle unità di diporto sul lago di Garda (articolo 17, legge regionale 1° dicembre 1989, n. 52).

1. Modalità di sanificazione.

1.1  La sanificazione delle navi, dei galleggianti e delle unità di diporto è effettuata mediante idonee soluzioni tecnologiche, senza l’utilizzo di detergenti o prodotti chimici, avendo cura di interessare l’opera viva dello scafo e l’unità di propulsione motore (qualora esterna), anche e soprattutto nei vani e nelle griglie di aspirazione per il raffreddamento.

1.2  La sanificazione può essere effettuata dalle nautiche, rimessaggi o porti privati, comunque denominati, che erogano servizio di rimessaggio, alaggio e/o varo nonché dai distributori di carburanti, che siano in possesso dei requisiti individuati dal Comitato permanente d’intesa di cui all’articolo 3 della presente legge regionale ovvero, fino all’istituzione dello stesso, dall’Autorità Interregionale del Garda, ed iscritti nell’apposito elenco di soggetti abilitati alla sanificazione, istituito e tenuto dal Comitato permanente d’intesa di cui all’articolo 3 della presente legge regionale ovvero, fino all’istituzione dello stesso, dall’Autorità Interregionale del Garda; ad avvenuta sanificazione, sono rilasciate la certificazione e la vignetta adesiva.

1.3  Lo scolo delle acque residuali della sanificazione non può essere convogliato direttamente a lago.

1.4  La sanificazione è obbligatoria e non è sostituibile dal normale lavaggio dello scafo, anche se effettuato con prodotti detergenti.

1.5  Il proprietario della nave o del galleggiante o dell’unità di diporto procede al varo nel lago di Garda solo dopo aver eseguito la sanificazione e/o essere in possesso del certificato di sanificazione.

2.  Certificazione di sanificazione e vignetta adesiva.

2.1  Il certificato di sanificazione, rilasciato secondo le modalità di cui al paragrafo 1, mantiene validità finché la nave o il galleggiante o l’unità di diporto staziona senza soluzione di continuità nelle acque del lago di Garda o presso la nautica, il rimessaggio o il porto privato, comunque denominati, dove è stato effettuato il varo, l’alaggio o il rimessaggio e comunque per un tempo non superiore a 12 mesi dal rilascio. Per le navi o i galleggianti o le unità di diporto con certificazione di avvenuta sanificazione che vengono varate ad ogni utilizzo, la certificazione di sanificazione mantiene validità previa dichiarazione autocertificata che gli stessi non provengano da un bacino acqueo estraneo al lago di Garda e che, dopo la certificazione, gli stessi non siano stati varati in altre acque, e comunque per un tempo non superiore a 12 mesi dal rilascio.

2.2  La certificazione di sanificazione è sempre esibita su richiesta dei competenti organi di vigilanza e controllo, pena l’applicazione delle relative sanzioni amministrative ai sensi degli articoli 28 e 29 della presente legge.

2.3  La vignetta adesiva viene consegnata all’atto della sanificazione assieme al certificato e va collocata in vista.

2.4  La tariffa della sanificazione comprende il rilascio della certificazione cartacea e la consegna della vignetta adesiva.

2.5  Della verifica della certificazione di avvenuta sanificazione e della corretta esposizione della vignetta sono competenti gli Enti preposti ai controlli previsti dalla normativa regionale e nazionale.

3.  Disposizioni attuative

3.1  Il Comitato permanente d’intesa di cui all’articolo 3 della presente legge ovvero, fino all’istituzione dello stesso, l’Autorità Interregionale del Garda individua, dandone tempestiva comunicazione agli Enti preposti:

a)  i requisiti tecnici che devono possedere le nautiche, i rimessaggi o i porti privati, comunque denominati, nonché i distributori di carburanti;

b)  il modello della certificazione di sanificazione;

c)  la vignetta adesiva, con il relativo logo da collocare in vista;

d)  le modalità di fornitura e consegna della stessa ai soggetti certificatori;

e)  le tariffe per la sanificazione, diversificate in ragione della dimensione, e da applicarsi in misura omogenea in tutto il bacino acqueo del lago di Garda.

3.2  Il Comitato permanente d’intesa di cui all’articolo 3 della presente legge ovvero, fino all’istituzione dello stesso, l’Autorità Interregionale del Garda istituisce e tiene l’elenco di soggetti abilitati alla sanificazione di cui al paragrafo 1.2.

4.  Disposizioni transitorie

4.1  Fino all’individuazione del modello della certificazione di sanificazione, della vignetta adesiva e dei requisiti, le nautiche, i rimessaggi o i porti privati, comunque denominati, nonché i distributori di carburanti che effettuano la sanificazione, secondo le modalità di cui ai paragrafi 1 e 2, rilasciano una dichiarazione sostitutiva di avvenuta sanificazione che tiene luogo del certificato e della vignetta adesiva.

4.2  In fase di prima applicazione e fino all’individuazione delle tariffe di sanificazione, le tariffe sono fissate in: euro 20 per le navi o i galleggianti o le unità di diporto inferiori ai 12 metri, in euro 40 per quelli da 12 metri a 24 metri e in euro 70 per quelli superiori a 24 metri.”.

Art. 4
Efficacia della legge.

1.  Le disposizioni di cui alla presente legge sono efficaci a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore dell’ultima legge regionale o provinciale che apporta modifiche di analogo contenuto alla disciplina della navigazione del lago di Garda.

Art. 5
Clausola di neutralità finanziaria.

1.  All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 6
Entrata in vigore.

1.  La presente legge entra in vigore in data 1° novembre 2026.

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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 5 maggio 2026

Alberto Stefani


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INDICE

Art. 1 - Modifiche all’articolo 17 della legge regionale 1° dicembre 1989, n. 52 “Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda”.
Art. 2 - Modifiche all’articolo 28 della legge regionale 1° dicembre 1989, n. 52 “Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda”.
Art. 3 - Inserimento dell’allegato A nella legge regionale 1° dicembre 1989, n. 52 “Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda”.
Art. 4 - Efficacia della legge.
Art. 5 - Clausola di neutralità finanziaria.
Art. 6 - Entrata in vigore.

(seguono allegati)

DATI_INFORMATIVI_Legge_06_2026_581920.pdf

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