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Bur n. 45 del 10 aprile 2026


LEGGE REGIONALE  n. 3 del 10 aprile 2026

Collegato alla legge di stabilità regionale 2026.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1
Fondo regionale per le politiche della montagna.

1.    Al fine di promuovere la salvaguardia, la valorizzazione e lo sviluppo economico e sociale della montagna veneta e della sua popolazione, in considerazione delle specificità territoriali, ambientali e demografiche delle aree montane, è istituito il fondo regionale per le politiche della montagna finalizzato all’erogazione di misure di sostegno a favore degli interventi realizzati nei territori montani.

2.    Il fondo finanzia, in particolare:

a)    interventi realizzati, nell’ambito delle rispettive competenze, dalla Regione, dalle unioni montane, dai comuni appartenenti alle unioni montane, dalle aziende socio-sanitarie e dagli ambiti territoriali sociali operanti in territorio montano, e riguardanti gli ambiti di cui agli articoli 6, 7, 8 e 11 della legge 12 settembre 2025, n. 131 “Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane” e successive modificazioni;

b)    interventi di carattere socio-economico posti in essere dai soggetti di cui alla lettera a) a favore delle popolazioni residenti nelle aree montane, con particolare riferimento alla popolazione anziana;

c)    iniziative poste in essere dai soggetti di cui alla lettera a) volte a contrastare i fenomeni di spopolamento e a sostenere la permanenza della popolazione nei territori montani.

3.    La Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie montane di cui all’articolo 6 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 “Norme in materia di unioni montane.”, disciplina, in particolare:

a)    i requisiti e le modalità di accesso al fondo;

b)    i criteri per la ripartizione delle risorse e le modalità di funzionamento del fondo;

c)    le eventuali forme di premialità a favore degli interventi che meglio rispondono alla strategia regionale di sviluppo sostenibile con riferimento al territorio montano.

4.    Le risorse erogate a valere sul fondo sono concesse nel rispetto degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e hanno carattere aggiuntivo rispetto ai trasferimenti ordinari o speciali dello Stato e della Regione, nonché rispetto ai finanziamenti dell’Unione europea, in armonia con quanto previsto dall’articolo 119, quinto comma, della Costituzione.

5.    Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2026, 2027 e 2028, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 07 “Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 2
Modifiche all’articolo 58 bis della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21
“Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”.

1.    Nella rubrica e nel primo periodo del comma 1 dell’articolo 58 bis della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21, come inserito dal comma 5 dell’articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2012 n. 32 “Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve” e successive modificazioni e alla legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2012””, la parola: “assicurato” è soppressa.

2.    Nel secondo periodo del comma 1 dell’articolo 58 bis della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21, le parole: “, per il tramite di un soggetto individuato secondo le vigenti procedure di evidenza pubblica” sono sostituite dalle seguenti: “dalla società Veneto Innovazione S.p.A. ai sensi del comma 3 ter dell’articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 “Costituzione di una società a totale partecipazione regionale per l’innovazione, lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo veneto”, come inserito dal comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale 4 luglio 2023, n. 14 “Riordino di partecipazioni societarie regionali in un unico gruppo. Modifiche alla legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 “Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.” e alla legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 “Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell’innovazione e collaborazione con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) per studi e ricerche in materie di interesse regionale” ed ulteriori disposizioni”.”.

3.    Gli oneri per la gestione del fondo sono a carico delle disponibilità del fondo stesso e le relative operazioni contabili sono effettuate in modo da garantire la tracciabilità nel bilancio regionale.

4.    Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificati in euro 20.000,00 per ciascun esercizio 2026, 2027, 2028 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 04 “Altre modalità di trasporto”, Titolo 1 “Spese correnti” la cui disponibilità è incrementata mediante le nuove entrate introitate al Titolo 4 “Entrate in conto capitale”, Tipologia 300 “Altri trasferimenti in conto capitale” del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 3
Modifica all’articolo 11 della legge regionale 4 novembre 2022, n. 24
“Disposizioni concernenti le concessioni di grandi derivazioni d’acqua ad uso idroelettrico
in attuazione dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79
“Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica””.

1.    Dopo il comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 4 novembre 2022, n. 24 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Ai fini della predisposizione dei provvedimenti di cui al comma 1, la Giunta regionale può avvalersi di servizi di supporto tecnico-specialistico per garantire il corretto svolgimento delle procedure di assegnazione.”.

2.    Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificati in euro 200.000,00 per ciascun esercizio 2026, 2027 e 2028, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 01 “Difesa del suolo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 4
Istituzione di un fondo di garanzia a supporto di operazioni di basket bond per il sostegno al credito delle imprese.

1.    Al fine di sostenere l’accesso al credito delle imprese venete e favorire investimenti orientati all’innovazione e allo sviluppo competitivo del sistema produttivo regionale, è istituito il fondo di garanzia a supporto di operazioni di basket bond finalizzato a sostenere emissioni obbligazionarie aggregate in portafogli di emissioni, da parte di piccole e medie imprese con sede operativa nel Veneto per la realizzazione di programmi di investimento e innovazione.

2.    La gestione del fondo è affidata dalla Giunta regionale a Veneto Innovazione S.p.A., ai sensi del comma 3 ter dell’articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 “Costituzione di una società a totale partecipazione regionale per l’innovazione, lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo veneto”, come inserito dal comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale 4 luglio 2023, n. 14 “Riordino di partecipazioni societarie regionali in un unico gruppo. Modifiche alla legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 “Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.” e alla legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 “Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell’innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materie di interesse regionale” ed ulteriori disposizioni”.

3.    La Giunta regionale adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti attuativi del presente articolo, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di stato.

4.    Per l’esercizio 2026 la Regione del Veneto introita e destina all’istituzione del fondo, fino ad un importo massimo di euro 5.992.343,00, le seguenti risorse giacenti presso Veneto Innovazione S.p.A.:

a)    euro 3.522.117,00 relative alla chiusura delle misure poste in essere in attuazione dell’articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2021”;

b)    euro 470.226,00 a valere sul fondo “Operazioni di ottimizzazione finanziaria” di cui alla legge regionale 13 agosto 2004, n. 19 “Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese”;

c)    euro 2.000.000,00 a valere sul fondo di rotazione per il Polesine (ex Misura 5.2 Docup 1997-1999).

5.    Agli oneri in conto capitale, derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 5.992.343,00 per l’esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria PMI e Artigianato”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, la cui disponibilità viene incrementata mediante le nuove entrate di cui al comma 4 allocate nel Titolo 4 “Entrate in conto capitale”, Tipologia 200 “Contributi agli investimenti” del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 5
Modifiche all’articolo 25 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”.

1.    Dopo il comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35, come sostituito dal comma 1 dell’articolo 22 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2 “Disposizioni in materia di enti locali”, sono inseriti i seguenti:

“1 bis. La promozione dello sviluppo locale sostenibile si attua anche mediante interventi che vengono proposti dalle Intese programmatiche di area (IPA) alla Giunta regionale nei seguenti macrosettori della programmazione regionale:

a)    sociale e welfare;

b)    ambiente e territorio;

c)    infrastrutture;

d)    turismo e marketing territoriale;

e)    attività produttive e sviluppo economico.

2 bis. La Giunta regionale attraverso i bandi di cui al comma 4 bis può selezionare, tra gli interventi proposti dalle IPA ed afferenti i macrosettori di cui al comma 1 bis, quelli che possono essere oggetto di finanziamento, riconoscendo un punteggio premiale a quelli che meglio rispondono alla strategia regionale di sviluppo sostenibile vigente.

2 ter. Nell’ambito dei criteri di selezione di cui al comma 2 bis, la Giunta regionale può riconoscere una quota premiale a favore degli interventi localizzati nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti o caratterizzati da bassa densità abitativa, fragilità socio-economica o carenza di servizi essenziali.”.

2.    Il comma 4 bis dell’articolo 25 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35, come inserito dal comma 3 dell’articolo 13 della legge regionale 6 settembre 2023, n. 23 “Disposizioni in materia di associazionismo intercomunale, fusioni di comuni e Intese programmatiche di area (IPA)”, è sostituito dal seguente:

“4 bis. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni decorsi i quali si prescinde dal parere, disciplina i criteri e le modalità di finanziamento delle IPA regolarmente costituite. Al fine di assicurare l’ottimale implementazione delle attività e delle iniziative poste in essere dalle IPA con riferimento ai macrosettori di cui al comma 1 bis e per assicurare economie di scala, i bandi di finanziamento prevedono una programmazione triennale e, con riferimento agli interventi, prevedono un cronoprogramma finanziario annuale attinente ciascun intervento con la previsione di rendicontazioni relative agli stati di avanzamento degli interventi medesimi.”.

3.    Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per l’esercizio 2026 e in euro 1.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2027 e 2028, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 6
Autorizzazione alla costituzione di una società di capitali
per la realizzazione e gestione del Data Center avanzato nel territorio padovano.

1.    Al fine di sostenere lo sviluppo delle infrastrutture digitali, garantire elevati standard di sicurezza dei dati e potenziare la capacità elaborativa a supporto della pubblica amministrazione, del sistema sanitario e del tessuto imprenditoriale veneto, la Giunta regionale è autorizzata a costituire una società di capitali, avente sede legale in Padova, con la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova e l’Università degli studi di Padova, per la realizzazione, l'acquisizione e la gestione di un Data Center avanzato, in attuazione dell'accordo di programma approvato con deliberazione della Giunta regionale 20 novembre 2025, n. 1468 “Approvazione dell'Accordo di Programma tra Regione del Veneto, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova e Università degli Studi di Padova finalizzato alla costituzione di un soggetto giuridico avente come scopo principale la realizzazione, l'acquisizione e la gestione del Data Center avanzato nel territorio padovano.”.

2.    La nomina dei componenti degli organi della società di competenza della Regione spetta alla Giunta regionale. In sede di prima applicazione, al fine di garantire il più tempestivo avvio ed esercizio della società, alle procedure di nomina degli organi della società di competenza della Regione non si applica la legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi”.

3.    La Giunta regionale approva lo statuto della società e la composizione degli organi di governance, assicurando che quest’ultima garantisca una rappresentanza equilibrata dei soci e sia coerente con gli obiettivi strategici regionali in materia di Agenda Digitale. La Giunta regionale adotta inoltre gli atti necessari per la costituzione della società e per l’attuazione dell’accordo di programma.

4.    La partecipazione della Regione del Veneto al capitale sociale della società è determinata nell'importo complessivo di euro 5.000.000,00 subordinatamente alla sussistenza dei requisiti e dei vincoli stabiliti dall’accordo di programma.

5.    Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 5.000.000,00, per l’esercizio 2026 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 08 “Statistica e sistemi informativi”, Titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie” del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 7
Interventi per le medicine di gruppo integrate.

1.    La Regione del Veneto riconosce gli oneri derivanti dall’applicazione del rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo del 26 gennaio 2024, alle forme organizzative delle medicine di gruppo integrate attivate ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 751 del 14 maggio 2015.

2.    Quota parte di tali risorse possono essere destinate dalla Giunta regionale allo sviluppo delle cure primarie, al fine di potenziare il ruolo della medicina generale nello sviluppo dell’assistenza territoriale previsto dal decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77 “Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale” e dalla componente 1 della Missione 6 Salute del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

3.    Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificati in euro 12.000.000,00 per l’esercizio 2026 si fa fronte con le risorse del Fondo Sanitario Regionale allocate nella Missione 13 “Tutela della Salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 8
Interventi per favorire l’inserimento di professionisti sanitari provenienti dall’estero.

1.    La Regione del Veneto, al fine di concorrere al superamento delle criticità connesse alla carenza di personale sanitario e di garantire la continuità e la qualità dei livelli di assistenza, promuove interventi volti all’inserimento e all’integrazione di professionisti sanitari provenienti dall’estero nel Servizio sanitario regionale (SSR).

2.    Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata, anche per il tramite dei propri enti e società regionali, a curare e finanziare la redazione di studi, iniziative e attività promozionali mirate ad agevolare il reclutamento e l’inserimento degli stessi, nonché a sostenere e realizzare attività formative e di orientamento, anche propedeutiche al riconoscimento delle qualifiche e all’adeguamento delle competenze ai fabbisogni del SSR.

3.    La Giunta regionale è altresì autorizzata a stipulare accordi, intese e protocolli con soggetti pubblici e privati e, in conformità alla normativa nazionale in materia, anche esteri, nonché con istituzioni formative e organismi competenti, al fine di favorire il reclutamento, l’accoglienza, l’inserimento lavorativo e l’integrazione professionale dei professionisti di cui al comma 1.

4.    Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per l'esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 "Tutela della Salute", Programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 9
Fabbisogno finanziario per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza nelle aree montane.

1.    Nella procedura di definizione annuale del fabbisogno finanziario necessario all’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, la Giunta regionale garantisce l’equità nell’offerta dei servizi nelle aree montane rispetto al restante territorio regionale in conformità a quanto previsto dall’articolo 15 della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”, nonché dall’articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 “Piano socio sanitario regionale 2019-2023”.

2.    In coerenza con il comma 1, la procedura di definizione annuale del fabbisogno finanziario necessario all’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, con riferimento alle aree montane, valorizza:

a)    l’eventuale dinamica demografica sfavorevole, limitandone l’impatto sulla determinazione delle quote capitarie;

b)    i maggiori costi fissi derivanti dalla più elevata presenza di posti letto ospedalieri rispetto ai territori di pianura;

c)    i maggiori costi connessi alla necessità di garantire servizi di natura distrettuale in un territorio caratterizzato da bassa densità abitativa.

3.    Il riconoscimento dei maggiori oneri riconducibili alla necessità di garantire prossimità dei servizi nelle aree disagiate dell'area montana ed a minore densità abitativa, è quantificato in almeno euro 30.000.000,00 per singola annualità del triennio 2026-2028.

4.    Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificati in euro 30.000.000,00 per ciascun esercizio 2026, 2027 e 2028 si fa fronte con le risorse del Fondo Sanitario Regionale allocate nella Missione 13 “Tutela della Salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 10
Modifiche all’articolo 19 della legge regionale 4 aprile 2024, n. 9
“Assetto organizzativo e pianificatorio degli interventi e dei servizi sociali”.

1.    Al comma 1 dell’articolo 19 della legge regionale 4 aprile 2024, n. 9, le parole: “entro due anni” sono sostituite dalle seguenti: “entro tre anni”.

2.    Dopo il comma 2 dell’articolo 19 della legge regionale 4 aprile 2024, n. 9, sono aggiunti i seguenti:

“2 bis. La scelta della forma associativa di cui all’articolo 8, comma 1, è effettuata dal Comitato dei Sindaci di Ambito con il voto favorevole dei sindaci che rappresentano la maggioranza della popolazione di ciascun Ambito. L’atto adottato è trasmesso ai comuni interessati per la ratifica da parte dei rispettivi consigli comunali che vi provvedono entro trenta giorni dalla ricezione; decorso inutilmente tale termine la ratifica si intende acquisita.

2 ter. In caso di mancata costituzione della forma associativa nel termine di cui al comma 1, la Giunta regionale può provvedere in via sostitutiva nominando un Commissario ad acta per la scelta della forma associativa più idonea e per l’adozione di ogni atto necessario ai fini dell’effettiva costituzione della forma associativa. Gli oneri per l’attività del Commissario ad acta sono a carico della Giunta regionale.”.

3.    Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per l'esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia”, Programma 07 “Programmazione e governo della rete dei Servizi sociosanitari e sociali”, Titolo 1 “Spese Correnti” del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 11
Contributo straordinario alla RSA “Casa Annunziata” di Schio (VI).

1.    La Giunta regionale è autorizzata a riconoscere un contributo straordinario a favore della RSA “Casa Annunziata” di Schio, al fine di sostenere le attività innovative in ambito socio-sanitario, rivolte agli anziani non autosufficienti, indigenti e privi di rete familiare di supporto.

2.    Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 20.000,00 per l’esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 03 “Interventi per gli anziani”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 12
Contributo straordinario agli Enti del Terzo Settore per iniziative di supporto alle fragilità.

1.    La Giunta regionale è autorizzata a erogare un contributo straordinario agli Enti del Terzo Settore funzionale alla attivazione di iniziative di prevenzione del suicidio giovanile e del reinserimento sociale, abitativo e lavorativo dei soggetti con fragilità. Tali iniziative possono includere le connesse attività di assistenza legale, tributaria e fiscale anche a favore dei rispettivi nuclei familiari.

2.    A tal fine, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalità per l’erogazione delle risorse.

3.    Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 60.000,00 per l’esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, Politiche sociali e famiglia”, Programma 08 “Cooperazione e associazionismo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 13
Contributo per l’attivazione di un progetto sperimentale per l’inserimento
di giuristi specializzati in diritto minorile e psicologi nelle comunità educative diurne per minori e adolescenti.

1.    La Giunta regionale è autorizzata a erogare un contributo al Comune di Verona finalizzato al sostegno, anche in via diretta, a Enti del Terzo Settore operanti nell’ambito del sostegno a minori e adolescenti in situazioni di disagio, per l’attivazione di un progetto sperimentale finalizzato all’inserimento di giuristi e avvocati specializzati in diritto minorile, nonché di psicologi, nelle comunità educative diurne per minori e adolescenti, al fine di calibrare il progetto di intervento personalizzato per ogni minore nell’ambito della cornice giuridica di riferimento e contestualmente analizzare gli aspetti psicologici che incidono sulla personalità nell’evoluzione del minore.

2.    Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 15.000,00 per l’esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 14
Contributo straordinario al Comune di Vicenza per il progetto “L’Ultimo Piano”.

1.    La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario al Comune di Vicenza per garantire nel 2026 la continuità e lo sviluppo del progetto innovativo “L’Ultimo Piano”.

2.    Il contributo di cui al comma 1 è finalizzato al sostegno, anche in via diretta, di Enti del Terzo Settore che si occupano di giovani in condizioni di fragilità.

3.    Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2026 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 15
Contributo straordinario al Comune di Thiene (VI) per la realizzazione del progetto “400 Senza Ostacoli”.

1.    La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario al Comune di Thiene (VI) per garantire nel 2026 la realizzazione del progetto innovativo “400 Senza Ostacoli”.

2.    Il contributo di cui al comma 1 è finalizzato al sostegno, anche in via diretta, di Enti del Terzo Settore che si occupano di inclusione sociale e lavorativa di persone in situazione di fragilità.

3.    Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 20.000,00 per l’esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 16
Contributo per l’attivazione di progetti di prossimità finalizzati
al sostegno educativo continuo a favore di adolescenti e giovani adulti con fragilità lievi e disabilità cognitive lievi.

1.    La Giunta regionale è autorizzata a erogare un contributo al Comune di Povegliano Veronese (VR) finalizzato al sostegno, anche in via diretta:

a)    a Enti del Terzo Settore operanti nell’ambito del sostegno ad adolescenti e giovani adulti con fragilità lievi e disabilità cognitive, al fine di attivare progetti di sostegno educativo continuativo;

b)    a enti ecclesiastici civilmente riconosciuti per l’attivazione di progettualità di animazione a favore di adolescenti e giovani adulti con fragilità lievi e disabilità cognitive.

2.    Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 55.000,00 per l’esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 02 “Interventi per la disabilità”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 17
Contributo in favore del Comune di Treviso in supporto
a progetti di inclusione rivolti a soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico.

1.    La Giunta regionale è autorizzata a erogare al Comune di Treviso un contributo di euro 10.000,00 finalizzato alla realizzazione di progetti di agricoltura sociale volti a promuovere l’inclusione di soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico.

2.    I progetti di cui al comma 1 possono essere realizzati anche mediante il sostegno in via diretta a Enti del Terzo Settore.

3.    Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 10.000,00 per l’esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, Politiche sociali e famiglia”, Programma 02 “Interventi per la disabilità”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 18
Sostegno a progetti di coabitazione intergenerazionale
e di accompagnamento all’abitare nelle città del Veneto sedi di corsi universitari.

1.    La Regione del Veneto sostiene progetti di coabitazione intergenerazionale che, in un’ottica di welfare comunitario e generativo, contribuiscano a far fronte agli alti costi e alla scarsa disponibilità di alloggi per studenti fuori sede nelle città del Veneto che sono sedi di corsi universitari; sostiene inoltre progetti di accompagnamento all’abitare per forme innovative di coabitazione in genere. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata a erogare contributi alle amministrazioni comunali promotrici e capofila dei suddetti progetti.

2.    Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce le modalità di erogazione dei contributi, sentita la competente commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali si prescinde dal parere.

3.    Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 300.000,00 per l’esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 03 “Interventi per gli anziani”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 19
Partecipazione della Regione del Veneto alla costituzione della Fondazione World Health Forum Veneto.

1.    La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la partecipazione della Regione del Veneto alla costituzione della Fondazione World Health Forum Veneto, ai sensi dell’articolo 14 del Codice civile, con il Comune di Padova, l’Università degli studi di Padova, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova e la fondazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo. Possono inoltre partecipare, in qualità di fondatori ordinari, altri soggetti pubblici e privati. La partecipazione al patrimonio della fondazione è autorizzata fino all’importo massimo di euro 10.000,00.

2.    La Fondazione in attuazione degli indirizzi di politica sanitaria regionale contribuisce a promuovere l’innovazione nella sanità veneta con l’introduzione di nuovi modelli e di soluzioni tecnologiche, il miglioramento dei servizi sanitari, il potenziamento delle attività di prevenzione, l’organizzazione di forum ed eventi in tema di salute e benessere di vita, nonché per il perseguimento delle altre finalità che saranno previste nello statuto.

3.    La partecipazione è subordinata alla condizione che il soggetto consegua il riconoscimento della personalità giuridica, e che lo statuto, approvato dalla Giunta regionale, consenta al Presidente della Giunta regionale o suo delegato di esercitare i diritti inerenti alla qualità di socio fondatore, nel rispetto della normativa vigente.

4.    La Giunta regionale è altresì autorizzata a contribuire alla gestione delle attività della fondazione.

5.    Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 30.000,00 per l’esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 11 “Altri servizi generali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 20
Contributo straordinario al Comune di Vicenza per il sostegno al progetto “Serre Querini”.

1.    La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Vicenza a sostegno del progetto “Serre Querini”, finalizzato alla formazione, all’inserimento lavorativo, all’inclusione sociale e alla promozione dell’autonomia di persone affette da sindrome di Down.

2.    Il contributo di cui al comma 1 è destinato, anche in via diretta, a Enti del Terzo Settore.

3.    La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dalla richesta trascorsi i quali si prescinde dal parere, definisce le modalità di erogazione del contributo.

4.    Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 45.000,00 per l’esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 02 “Interventi per la disabilità, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 21
Modifiche all’articolo 44 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018”.

1.    Dopo il comma 1 dell’articolo 44 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 è inserito il seguente:

“1 bis. Il fondo di cui al presente articolo può, altresì, finanziare l’acquisto e l’installazione di nuove tecnologie, sistemi ed attrezzature per migliorare la qualità della vita degli ospiti e supportare gli operatori nelle strutture socio-sanitarie. In tal caso sull’immobile oggetto del finanziamento regionale deve essere costituito un vincolo di destinazione d’uso per i servizi sociali e socio-sanitari per una durata non inferiore a cinque anni, a partire dalla data della fine dei lavori come attestate nel certificato di regolare esecuzione o fornitura. Detto immobile può essere alienato in costanza di vincolo di destinazione d’uso solo ai soggetti di cui al comma 2.”.

2.    Alla lettera d) del comma 4 dell’articolo 44 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 le parole: “a dieci anni” sono sostituite dalle seguenti: “alla durata del piano di rientro”.

3.    Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 3.000.000,00 per ciascun esercizio 2026, 2027 e 2028, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 “Tutela della Salute”, Programma 05 “Servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari”, Titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie” del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 22
Acquisizione di azioni della società Interporto di Rovigo S.p.A. detenute dai soci privati.

1.    La Giunta regionale è autorizzata ad acquisire, tramite la società a totale partecipazione regionale Infrastrutture Venete S.r.l. di cui alla legge regionale 14 novembre 2018, n. 40 “Società regionale “Infrastrutture Venete S.r.l.” per la gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna”, le azioni della società Interporto di Rovigo S.p.A. detenute dai soci privati.

2.    Ai fini del comma 1, Infrastrutture Venete S.r.l. utilizza proprie risorse disponibili, previa acquisizione di perizia di stima.

Art. 23
Contributo straordinario al Comune di Schio per progetti
sperimentali di supporto psicologico e mentoring per gli studenti.

1.    La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario al Comune di Schio per la realizzazione nel 2026 di progetti sperimentali di mentoring e supporto psicologico rivolti agli studenti degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado e degli Istituti di Istruzione e Formazione professionale (leFP).

2.    Il contributo di cui al comma 1 può essere finalizzato al sostegno, anche in via diretta, di Istituzioni scolastiche e di Enti del Terzo Settore operanti nel campo del benessere psicologico e dell’inclusione giovanile.

3.    I progetti di cui al comma 1 possono altresì comprendere attività di formazione e aggiornamento rivolte al personale docente, finalizzate a sviluppare competenze nel riconoscimento precoce di situazioni di disagio psicologico, nella gestione dei conflitti relazionali in classe e nel supporto agli studenti con bisogni educativi speciali.

4.    Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 60.000,00 per l’esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 04 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 06 “Servizi ausiliari dell’istruzione”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 24
Attività propedeutiche alla costituzione della “Veneto Business School”.

1.    La Giunta regionale è autorizzata a porre in essere gli opportuni atti volti a promuovere la costituzione della “Veneto Business School”.

2.    A tal fine, la Giunta regionale avvia una fase di studio preliminare, funzionale alla definizione delle caratteristiche della proposta formativa e alla individuazione del percorso necessario alla realizzazione dell’obiettivo.

3.    Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 40.000,00 per l’esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 04 “Istituzione e diritto allo studio”, Programma 04 “Istruzione universitaria”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 25
Contributo straordinario al Comune di Treviso per il supporto
ad attività di mediazione culturale nell’ambito dei Patti educativi di comunità.

1.    La Giunta regionale è autorizzata a erogare in via sperimentale un contributo straordinario di euro 15.000,00 al Comune di Treviso per la realizzazione di attività di mediazione culturale nell’ambito dei Patti educativi di comunità.

2.    Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 15.000,00 per l’esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 04 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 07 “Diritto allo studio”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 26
Contributo straordinario al Comune di Padova
per il supporto psico-pedagogico nelle istituzioni scolastiche mediante equipe multidisciplinari.

1.    La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Padova per la progettazione e la realizzazione, in via sperimentale, di interventi di supporto psico-pedagogico negli istituti comprensivi della città di Padova, mediante l’attivazione di equipe multidisciplinari. Il Comune di Padova destina le risorse, anche mediante assegnazione diretta, a Enti del Terzo Settore in possesso di comprovata esperienza nell’ambito degli interventi psico-pedagogici in contesto scolastico.

2.    Il contributo è finalizzato in particolare a:

a)    sostenere la scuola nella lettura multidimensionale dei bisogni educativi, formativi e relazionali degli studenti;

b)    rafforzare la capacità progettuale dei docenti attraverso processi strutturati di confronto e co-costruzione;

c)    favorire l’integrazione tra dimensione didattica, educativa e relazionale nei processi di insegnamento-apprendimento;

d)    promuovere il benessere scolastico e prevenire situazioni di disagio e dispersione;

e)    sviluppare il raccordo tra istituzioni scolastiche, famiglie e servizi territoriali;

f)    garantire il supporto metodologico e la supervisione scientifica degli interventi anche in collaborazione con Università.

3.    Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 04 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 06 “Servizi ausiliari all’istruzione”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 27
Contributo all’Università di Padova per il sostegno al progetto “Orizzonte Montagna”.

1.    La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere un accordo di collaborazione con l’Università degli studi di Padova finalizzato al sostegno per l’anno accademico 2026-2027 del progetto “Orizzonte Montagna”.

2.    Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificati in euro 90.000,00 per l’esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 04 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 04 “Istruzione universitaria”, Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 28
Contributo straordinario al Consorzio universitario UniDolomiti.

1.    La Giunta regionale è autorizzata a riconoscere un contributo straordinario al Campus universitario diffuso della Valbelluna (Belluno - Sedico - Feltre) per sostenere lo sviluppo dell’offerta formativa universitaria e la promozione della ricerca scientifica nei territori montani, con un contributo al sostegno delle attività istituzionali del Consorzio.

2.    Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 10.000,00 per l’esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 04 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 04 “Istruzione universitaria”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 29
Contributo straordinario per attivare un progetto
di pedagogia steineriana nell’ambito del sistema di istruzione delle scuole parentali.

1.    La Giunta regionale è autorizzata a riconoscere un contributo straordinario ad Enti del Terzo Settore che attivano, a valere sul territorio regionale, un progetto sperimentale di pedagogia steineriana nell’ambito di programmi educativi di istruzione, già consolidati, offerti in regime di scuole parentali.

2.    Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 6.000,00 per l’esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 04 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 30
Contributo straordinario
all’”Osservatorio sulla Dottrina sociale della Chiesa” per sostegno al progetto di “Scuola parentale”.

1.    La Giunta regionale è autorizzata a riconoscere un contributo straordinario all’“Osservatorio sulla Dottrina sociale della Chiesa”, per finanziarne le progettualità in tema di coordinamento nazionale per le scuole parentali con particolare riguardo allo svolgimento della “Giornata delle scuole parentali” e alla predisposizione di un prototipo di programma educativo di supporto online.

2.    Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 20.000,00 per l’esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 04 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 31
Contributo straordinario alla Parrocchia Madonna dell'Olmo di Thiene (VI).

1.    La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla Parrocchia “Madonna dell'Olmo” di Thiene (VI) per la progettazione e realizzazione dell’ampliamento dell'edificio di proprietà denominato “Baita al Sole” situato nel Comune di Lastebasse in via Villaggio Fiorentini.

2.    La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta trascorsi i quali si prescinde dal parere, definisce le modalità di erogazione del contributo.

3.    Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, pari ad euro 25.000,00 per l'esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 32
Contributo per il restauro del tetto della chiesa della Parrocchia di Falzè di Piave (TV).

1.    La Giunta regionale è autorizzata a riconoscere un contributo straordinario a favore della Parrocchia di Falzè di Piave per il restauro del tetto dell’edificio di culto, quale intervento volto alla conservazione del patrimonio storico, artistico e architettonico del territorio, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici.

2.    Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 20.000,00 per l’esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 33
Contributo straordinario al Comune di Padova per il sostentamento del Museo nazionale dell’Internamento.

1.    La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Padova per sostenere il processo di consolidamento patrimoniale, la digitalizzazione dell’archivio storico e l’ammodernamento multimediale del percorso espositivo del Museo nazionale dell’Internamento di Padova - ANEI (Associazione nazionale ex internati).

2.    Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, pari ad euro 20.000,00 per l'esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 34
Contributo straordinario al Comune di Santa Lucia di Piave (TV) per il progetto “Museo Scuola Bombardieri del Re”.

1.    La Giunta regionale è autorizzata a erogare un contributo straordinario al Comune di Santa Lucia di Piave (TV) per garantire nel 2026 la continuità e lo sviluppo del progetto del “Museo Scuola Bombardieri del Re”, con particolare riferimento all’ammodernamento e alla digitalizzazione del percorso espositivo, anche grazie all’impiego di metodi espositivi e divulgativi innovativi e di nuove tecnologie digitali.

2.    Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in complessivi euro 40.000,00 nell’esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 35
Contributo straordinario per l’organizzazione dell’Adunata nazionale degli Alpini nella città di Verona.

1.    La Giunta regionale è autorizzata a erogare un contributo straordinario di 800.000,00 euro all’Associazione nazionale Alpini, sezione di Verona, per l’organizzazione dell’Adunata nazionale degli Alpini dell’anno 2028 al fine di garantire il necessario supporto logistico e organizzativo per l’organizzazione dell’evento a Verona.

2.    Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio 2027 ed euro 600.000,00 per l’esercizio 2028, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 36
Modifica all’articolo 21 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale”.

1.    L’articolo 21 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale” è sostituito dal seguente:

“Art. 21
Arboricoltura da legno.

1.    La Regione, in linea con i principi di sviluppo sostenibile, allo scopo di incrementare la produzione legnosa e la capacità di assorbimento del carbonio atmosferico, concorrendo alla mitigazione degli effetti del cambiamento climatico, promuove l’arboricoltura da legno, così come definita dall’articolo 3, comma 2, lettera n) del decreto legislativo 20 aprile 2018, n. 34 “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”.

2.    Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, la Giunta regionale può concedere contributi secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale.”.

2.    Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 700.000,00 per l’esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 05 “Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 37
Autorizzazione alla partecipazione della Regione del Vento all’associazione “Cluster Italia Foresta Legno”.

1.    Al fine di sostenere lo sviluppo del comparto foresta-legno, promuovere forme di aggregazione e reti di impresa in ambito locale, regionale e sovraregionale per la valorizzazione del territorio e del patrimonio boschivo tramite la gestione forestale sostenibile, la Regione del Veneto è autorizzata a aderire, in qualità di socio istituzionale all’associazione denominata “Cluster Italia Foresta Legno” con sede legale a Roma.

2.    Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 6.000,00 per l'esercizio 2026, si fa fronte per euro 1.000,00 con le risorse allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 11 “Altri servizi generali”, Titolo 1 “Spese correnti” e per euro 5.000,00 con le risorse allocate nella Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 05 “Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione”, Titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie” del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 38
Bando regionale per interventi di tutela, fruizione pubblica e valorizzazione dell'isola di Poveglia (VE).

1.    Al fine di sostenere la tutela ambientale, la fruizione pubblica, la valorizzazione storico culturale e la riqualificazione paesaggistica dell'isola di Poveglia (VE), la Giunta regionale è autorizzata, nell'esercizio 2026, a erogare contributi a favore di enti locali, Enti del Terzo Settore, associazioni e fondazioni senza scopo di lucro, anche in partenariato tra loro, per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, riqualificazione ambientale e paesaggistica, per opere funzionali alla riqualificazione naturalistica, recupero e allestimento di spazi per la fruizione pubblica, realizzazione di opere per l'accessibilità, nonché di spese tecniche strettamente connesse agli interventi medesimi.

2.    La Giunta regionale definisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e sentita la competente commissione consiliare, i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1, ivi compresi i requisiti dei soggetti beneficiari, le tipologie di interventi ammissibili, le spese ammissibili, le modalità di rendicontazione e monitoraggio, nonché le forme di coordinamento con gli enti pubblici competenti e con i soggetti titolari di atti di disponibilità, concessione o altro legittimo titolo sul bene.

3.    Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l'esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 39
Contributo straordinario ai Consorzi per la gestione
e la tutela della pesca dei molluschi bivalvi (Co.Ge.Vo.) di Venezia e Chioggia.

1.    La Giunta regionale è autorizzata a erogare nell'esercizio 2026 un contributo straordinario a favore dei Consorzi per la gestione e la tutela della pesca dei molluschi bivalvi (Co.Ge.Vo.) di Venezia e di Chioggia, al fine di prevedere un adeguato indennizzo a ristoro dei danni causati dalle difficoltà produttive e di crescita del prodotto in mare.

2.    Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali si prescinde dal parere, determina criteri e modalità per l'erogazione del contributo di cui al comma 1.

3.    Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, o in regime de minimis o da altri strumenti o regimi previsti dalla normativa comunitaria, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

4.    Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 185.000,00 per l'esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 02 “Caccia e pesca”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 40
Contributo straordinario al Comune di Padova per progetti di prossimità.

1.    La Giunta regionale è autorizzata a erogare un contributo straordinario al Comune di Padova per la realizzazione e gestione, nell'anno 2026, di progetti sperimentali finalizzati alla promozione di servizi decentrati di prossimità in ambito culturale e della salute, attraverso presìdi quali case di quartiere e ambulatori popolari ad accesso libero e gratuito, valorizzando l’amministrazione condivisa tra Comune, Enti del Terzo Settore e realtà di cittadini organizzati.

2.    Il contributo di cui al comma 1 è finalizzato al sostegno, anche in via diretta, di Enti del Terzo Settore che realizzano attività di prossimità e servizi decentrati nei quartieri.

3.    Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 60.000,00 per l'esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 41
Misure per favorire il passaggio generazionale nel settore dell’artigianato.

1.    Al fine di sostenere la continuità e il rinnovamento del tessuto produttivo artigiano veneto, è autorizzata, per l’anno 2026, la spesa di euro 400.000,00 per la concessione di contributi a fondo perduto destinati alla formazione e all’accompagnamento consulenziale delle imprese artigiane interessate da processi di passaggio generazionale.

2.    I contributi sono concessi a favore:

a)    di uno o più dipendenti dell’impresa o collaboratori familiari, presenti nell’organico da almeno tre anni, che subentrino nella titolarità o nella gestione dell’attività;

b)    di giovani di età inferiore ai trentacinque anni che intendano acquisire o rilevare un’impresa artigiana e che dimostrino un’esperienza di almeno due anni nel settore prevalente dell’impresa stessa.

3.    I contributi di cui al presente articolo sono subordinati alla presentazione di un progetto di ricambio generazionale, comprensivo delle azioni previste per la continuità aziendale e per la fase di avvio e sviluppo della nuova gestione imprenditoriale.

4.    La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce criteri, modalità e termini per la concessione dei contributi, nel rispetto della normativa statale ed europea in materia di aiuti di Stato.

5.    Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 400.000,00 per l’esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 04 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 07 “Diritto allo studio”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 42
Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 “Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta”.

1.    L’articolo 4 “Requisiti minimi di ammissione al finanziamento” della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 è abrogato.

2.    Al comma 1 dell’articolo 5, della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13, le parole: “mediante la concessione di contribuiti in conto capitale sino al settanta per cento del costo di realizzazione dell’intervento e per una superficie massima finanziabile di quaranta ettari per intervento e cinquemila metri lineari di siepi e filari alberati” sono sostituite dalle seguenti: “mediante la concessione di contributi in conto capitale sino al cento per cento del costo di realizzazione dell’intervento”.

3.    Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 750.00,00 per l’esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 05 “Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 43
Entrata in vigore.

1.    La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 10 aprile 2026

Alberto Stefani


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INDICE

Art. 1 - Fondo regionale per le politiche della montagna.

Art. 2 - Modifiche all’articolo 58 bis della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”.

Art. 3 - Modifica all’articolo 11 della legge regionale 4 novembre 2022, n. 24 “Disposizioni concernenti le concessioni di grandi derivazioni d’acqua ad uso idroelettrico in attuazione dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica””.

Art. 4 - Istituzione di un fondo di garanzia a supporto di operazioni di basket bond per il sostegno al credito delle imprese.

Art. 5 - Modifiche all’articolo 25 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”.

Art. 6 - Autorizzazione alla costituzione di una società di capitali per la realizzazione e gestione del Data Center avanzato nel territorio padovano.

Art. 7 - Interventi per le medicine di gruppo integrate.

Art. 8 - Interventi per favorire l’inserimento di professionisti sanitari provenienti dall’estero.

Art. 9 - Fabbisogno finanziario per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza nelle aree montane.

Art. 10 - Modifiche all’articolo 19 della legge regionale 4 aprile 2024, n. 9 “Assetto organizzativo e pianificatorio degli interventi e dei servizi sociali”.

Art. 11 - Contributo straordinario alla RSA “Casa Annunziata” di Schio (VI).

Art. 12 - Contributo straordinario agli Enti del Terzo Settore per iniziative di supporto alle fragilità.

Art. 13 - Contributo per l’attivazione di un progetto sperimentale per l’inserimento di giuristi specializzati in diritto minorile e psicologi nelle comunità educative diurne per minori e adolescenti.

Art. 14 - Contributo straordinario al Comune di Vicenza per il progetto “L’Ultimo Piano”.

Art. 15 - Contributo straordinario al Comune di Thiene (VI) per la realizzazione del progetto “400 Senza Ostacoli”.

Art. 16 - Contributo per l’attivazione di progetti di prossimità finalizzati al sostegno educativo continuo a favore di adolescenti e giovani adulti con fragilità lievi e disabilità cognitive lievi.

Art. 17 - Contributo in favore del Comune di Treviso in supporto a progetti di inclusione rivolti a soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico.

Art. 18 - Sostegno a progetti di coabitazione intergenerazionale e di accompagnamento all’abitare nelle città del Veneto sedi di corsi universitari.

Art. 19 - Partecipazione della Regione del Veneto alla costituzione della Fondazione World Health Forum Veneto.

Art. 20 - Contributo straordinario al Comune di Vicenza per il sostegno al progetto “Serre Querini”.

Art. 21 - Modifiche all’articolo 44 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018”.

Art. 22 - Acquisizione di azioni della società Interporto di Rovigo S.p.A. detenute dai soci privati.

Art. 23 - Contributo straordinario al Comune di Schio per progetti sperimentali di supporto psicologico e mentoring per gli studenti.

Art. 24 - Attività propedeutiche alla costituzione della “Veneto Business School”.

Art. 25 - Contributo straordinario al Comune di Treviso per il supporto ad attività di mediazione culturale nell’ambito dei Patti educativi di comunità.

Art. 26 - Contributo straordinario al Comune di Padova per il supporto psico-pedagogico nelle istituzioni scolastiche mediante equipe multidisciplinari.

Art. 27 - Contributo all’Università di Padova per il sostegno al progetto “Orizzonte Montagna”.

Art. 28 - Contributo straordinario al Consorzio universitario UniDolomiti.

Art. 29 - Contributo straordinario per attivare un progetto di pedagogia steineriana nell’ambito del sistema di istruzione delle scuole parentali.

Art. 30 - Contributo straordinario all’”Osservatorio sulla Dottrina sociale della Chiesa” per sostegno al progetto di “Scuola parentale”.

Art. 31 - Contributo straordinario alla Parrocchia Madonna dell'Olmo di Thiene (VI).

Art. 32 - Contributo per il restauro del tetto della chiesa della Parrocchia di Falzè di Piave (TV).

Art. 33 - Contributo straordinario al Comune di Padova per il sostentamento del Museo nazionale dell’Internamento.

Art. 34 - Contributo straordinario al Comune di Santa Lucia di Piave (TV) per il progetto “Museo Scuola Bombardieri del Re”.

Art. 35 - Contributo straordinario per l’organizzazione dell’Adunata nazionale degli Alpini nella città di Verona.

Art. 36 - Modifica all’articolo 21 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale”.

Art. 37 - Autorizzazione alla partecipazione della Regione del Vento all’associazione “Cluster Italia Foresta Legno”.

Art. 38 - Bando regionale per interventi di tutela, fruizione pubblica e valorizzazione dell'isola di Poveglia (VE).

Art. 39 - Contributo straordinario ai Consorzi per la gestione e la tutela della pesca dei molluschi bivalvi (Co.Ge.Vo.) di Venezia e Chioggia.

Art. 40 - Contributo straordinario al Comune di Padova per progetti di prossimità.

Art. 41 - Misure per favorire il passaggio generazionale nel settore dell’artigianato.

Art. 42 - Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 “Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta”.

Art. 43 - Entrata in vigore.

(seguono allegati)

DATI_INFORMATIVI_Legge_03_2026_580392.pdf

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