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Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
p r o m u l g a
la seguente legge regionale:
Art. 1 Stati di previsione delle entrate e delle spese.
1. Per l’esercizio finanziario 2026 sono previste entrate di competenza per euro 18.954.060.426,23 e di cassa per euro 25.000.111.299,44 e autorizzati impegni di spesa per euro 18.954.060.426,23 e pagamenti per euro 24.360.735.444,21 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
2. Per l’esercizio finanziario 2027 sono previste entrate di competenza per euro 17.843.970.038,13 e autorizzati impegni di spesa per euro 17.843.970.038,13 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
3. Per l’esercizio finanziario 2028 sono previste entrate di competenza per euro 17.428.948.043,16 e autorizzati impegni di spesa per euro 17.428.948.043,16 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
Art. 2 Allegati al bilancio.
1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:
a) nota integrativa (Allegato 1);
b) riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 2);
c) riepilogo generale delle spese per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 3);
d) riepilogo generale delle spese per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 4);
e) prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 5);
f) prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 6);
g) quadro generale riassuntivo (Allegato 7);
h) prospetto dimostrativo dell’equilibrio di bilancio (Allegato 8);
i) tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto (Allegato 9);
j) elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto (Allegato 10);
k) elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto (Allegato 11);
l) elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione presunto (Allegato 12);
m) composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 13);
n) elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (Allegato 14);
o) prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (Allegato 15);
p) elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (Allegato 16);
q) elenco delle spese non obbligatorie a carattere continuativo autorizzate per gli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028 e quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio ai sensi del comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” (Allegato 17);
r) composizione del fondo pluriennale vincolato per missioni e programmi (Allegato 18).
Art. 3 Autorizzazione al ricorso all’indebitamento in attuazione dell’articolo 40, comma 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.
1. In applicazione dell’articolo 40, comma 2, decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modificazioni, è autorizzata nell’anno 2026 la contrazione di mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento, nel rispetto di quanto disposto dalla legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”, dall’articolo 3, commi da 16 a 21 bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)”, di quanto previsto dall’articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e dall’articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 “Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione.” nonché all’osservanza di quanto recato dall’articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria.” convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per far fronte ad effettive esigenze di cassa, per l’importo di euro 67.912.090,27 (Titolo 6 - Tipologia 300), a copertura del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spese di investimento, sulla base del risultato presunto di amministrazione 2025 determinato nello stesso importo, da aggiornarsi con legge di assestamento del bilancio di previsione 2026-2028 sulla base delle risultanze definitive del rendiconto 2025.
2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre l’indebitamento di cui al comma 1 per una durata non superiore a trenta anni.
3. Il pagamento delle rate di ammortamento e degli eventuali interessi di preammortamento è garantito mediante l’iscrizione nel bilancio di previsione della Regione, per tutta la durata dell’operazione di indebitamento, delle somme occorrenti per l’effettuazione dei pagamenti.
4. In via sussidiaria la Giunta regionale potrà conferire, con ciascun atto di erogazione, mandato irrevocabile al Tesoriere a versare a favore degli istituti finanziatori le somme di cui al precedente comma alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare le somme necessarie in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse.
5. L’onere annuale relativo all’ammortamento ed all’eventuale pre-ammortamento, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto in euro 4.907.729,51 e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2027 e 2028 nella parte spesa del bilancio di previsione 2026-2028 (Missione 50 - Programmi 01 e 02).
Art. 4 Autorizzazione al ricorso all’indebitamento per spese d’investimento specifiche.
1. Per l’attuazione di spese d’investimento specifiche, nel triennio 2026-2028 è autorizzata la contrazione di mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento, per l’importo complessivo massimo di euro 129.000.000,00, di cui euro 79.000.000,00 nel 2026, euro 25.000.000,00 nel 2027 ed euro 25.000.000,00 nel 2028 (Titolo 6 - Tipologia 300), nel rispetto di quanto disposto dalla legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, dall’articolo 3, commi da 16 a 21- bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, di quanto previsto dall’articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e dall’articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 nonché all’osservanza di quanto recato dall’articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre l’indebitamento di cui al comma precedente per una durata non superiore a trenta anni.
3. L’indebitamento di cui al comma 1 potrà essere assunto anche mediante ricorso diretto alla Banca europea per gli investimenti (BEI).
4. Il pagamento delle rate di ammortamento e degli eventuali interessi di preammortamento è garantito mediante l’iscrizione nel bilancio di previsione della Regione, per tutta la durata dell’operazione di indebitamento, delle somme occorrenti per l’effettuazione dei pagamenti.
5. In via sussidiaria la Giunta regionale potrà conferire, con ciascun atto di erogazione, mandato irrevocabile al Tesoriere a versare a favore degli istituti finanziatori le somme di cui al precedente comma alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare le somme necessarie in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse.
6. L’onere annuale relativo all’ammortamento ed all’eventuale pre-ammortamento, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto in euro 5.709.007,48 per l’esercizio 2027 e in euro 7.515.655,42 per l’esercizio 2028 e trova riscontro di copertura nella parte spesa del bilancio di previsione 2026-2028 (Missione 50 - Programmi 01 e 02).
Art. 5 Autorizzazione al ricorso all’indebitamento per la realizzazione di interventi di riqualificazione a favore degli impianti sportivi su ghiaccio del territorio veneto.
1. Al fine di concorrere alla riqualificazione degli impianti sportivi su ghiaccio presenti sul territorio veneto ovvero alla realizzazione di nuovi impianti in sostituzione o affiancamento a quelli esistenti, è autorizzata nell’anno 2026 la contrazione di un mutuo per l’importo complessivo massimo di euro 12.000.000,00, di cui euro 6.000.000,00 nel 2026 ed euro 6.000.000,00 nel 2027 (Titolo 6 - Tipologia 300), nel rispetto di quanto disposto dalla legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, dall’articolo 3, commi da 16 a 21-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, di quanto previsto dall’articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e dall’articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 nonché all’osservanza di quanto recato dall’articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre l’indebitamento di cui al comma 1 con l’Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, per una durata non superiore a trenta anni.
5. L’onere annuale relativo all’ammortamento ed all’eventuale pre-ammortamento, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto in euro 810.000,00 per l’esercizio 2027 e in euro 1.560.000,00 per l’esercizio 2028, e trova riscontro di copertura nella parte spesa del bilancio di previsione 2026-2028 (Missione 06 “Politiche Giovanili, Sport e Tempo libero” - Programma 01 “Sport e tempo libero”).
Art. 6 Attuazione del Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
1. Per l’attuazione del Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, per l’esercizio 2026, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, con proprio atto, le variazioni inerenti la gestione sanitaria per l’iscrizione delle entrate, nonché delle relative spese.
Art. 7 Fondi speciali.
1. Il fondo speciale per le spese correnti destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio (Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”) è determinato in euro 1.500.000,00 per l’esercizio 2026 ed in euro 2.000.000,00 per ciascun esercizio 2027 e 2028.
2. Il fondo speciale per le spese in conto capitale destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio (Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”) è determinato in euro 1.500.000,00 per l’esercizio 2026 ed in euro 2.000.000,00 per ciascun esercizio 2027 e 2028.
Art. 8 Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 10 aprile 2026
Alberto Stefani
INDICE
Art. 1 - Stati di previsione delle entrate e delle spese.
Art. 2 - Allegati al bilancio.
Art. 3 - Autorizzazione al ricorso all’indebitamento in attuazione dell’articolo 40, comma 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.
Art. 4 - Autorizzazione al ricorso all’indebitamento per spese d’investimento specifiche.
Art. 5 - Autorizzazione al ricorso all’indebitamento per la realizzazione di interventi di riqualificazione a favore degli impianti sportivi su ghiaccio del territorio veneto.
Art. 6 - Attuazione del Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Art. 7 - Fondi speciali.
Art. 8 - Entrata in vigore.
(seguono allegati)
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