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Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
p r o m u l g a
la seguente legge regionale:
Art. 1 Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 “Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016”.
1. Al comma 4 bis dell’articolo 1 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23, come aggiunto dall’articolo 1 della legge regionale 1° dicembre 2020, n. 37 “Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 ‘Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016’ ed ulteriori disposizioni”, le parole: “L'età anagrafica del direttore generale alla sanità e al sociale non può essere superiore ai sessantacinque anni al momento della nomina;” sono soppresse e le parole: “il trattamento economico complessivo” sono sostituite dalle seguenti: “Il trattamento economico complessivo del direttore generale alla sanità e al sociale”.
Art. 2 Clausola di neutralità finanziaria.
1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 3 Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 10 aprile 2026
Alberto Stefani
INDICE
Art. 1 - Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 “Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016”.
Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.
Art. 3 - Entrata in vigore.
(seguono allegati)
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