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Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
p r o m u l g a
la seguente legge regionale:
Art. 1 Istituzione.
1. È istituito, nella Provincia di Vicenza, il nuovo Comune denominato “Castegnero Nanto” mediante fusione dei Comuni di Castegnero e Nanto.
2. La relativa sede municipale è individuata nello Statuto del nuovo comune. In attesa di tale individuazione, il nuovo comune ha sede provvisoria in quella attuale di Nanto (VI).
3. Nello Statuto sono altresì assicurate, alla comunità di origine privata della sede, adeguate forme di decentramento in base allo stato dei luoghi e alle esigenze della popolazione interessata.
Art. 2 Risultati della consultazione.
1. Il referendum consultivo della popolazione interessata ha dato i seguenti risultati:
COMUNE
Elettori aventi diritto al voto
Votanti
Voti validamente espressi
Voti favorevoli
Voti contrari
Castegnero
2.657
1.027
1.018
847
171
Nanto
2.693
1.249
1.239
874
365
tot.
5.350
2.276
2.257
1.721
536
Art. 3 Disposizioni finali e transitorie.
1. Fino all’elezione dei nuovi organi, un comitato composto da coloro che svolgevano le funzioni di Sindaco dei Comuni di Castegnero e Nanto della Provincia di Vicenza coadiuva, ai sensi dell’articolo 1, comma 120, della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” il Commissario nominato per la gestione del nuovo comune derivante da fusione.
2. I rapporti conseguenti alla istituzione del nuovo Comune denominato “Castegnero Nanto” sono definiti ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali”, dalla Provincia di Vicenza sulla base, in particolare, del criterio secondo cui il comune di nuova istituzione subentra nella titolarità di tutti i beni mobili ed immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei comuni di origine compresi i rapporti concernenti il personale dipendente.
Art. 4 Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 5 Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 17 febbraio 2026
Alberto Stefani
INDICE
Art. 1 - Istituzione.
Art. 2 - Risultati della consultazione.
Art. 3 - Disposizioni finali e transitorie.
Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.
Art. 5 - Entrata in vigore.
(seguono allegati)
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