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Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
p r o m u l g a
la seguente legge regionale:
Art. 1 Esercizio provvisorio.
1. Ai sensi dell’articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e dell’articolo 56, comma 4 dello Statuto del Veneto, dal 1° gennaio 2026 e fino al momento dell’entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio di previsione 2026-2028, e comunque non oltre il 30 aprile 2026, è autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio sulla base degli stanziamenti di spesa previsti per l’esercizio 2026 nel bilancio di previsione 2025-2027 come modificato dai provvedimenti di variazione adottati nel corso dell’anno 2025.
2. Nel corso dell’esercizio provvisorio si applicano i principi applicati della contabilità finanziaria di cui al paragrafo n. 8 dell’allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011 e possono essere impegnate mensilmente per dodicesimi solo le spese correnti e le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro.
3. Non sono soggetti alle limitazioni previste dal comma 2 gli stanziamenti relativi alle spese obbligatorie e d’ordine, alle spese relative al finanziamento della sanità, alle spese per il finanziamento di accordi di programma, alle spese programmate nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare, alle spese finanziate dalle delibere del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile, alle spese relative ai programmi cofinanziati dall’Unione europea, la cui mancata tempestiva attuazione determinerebbe il mancato rispetto degli impegni assunti, alle spese per interventi collegati alle calamità naturali, ai lavori pubblici o altri interventi di somma urgenza e alle spese per la tutela dell’incolumità pubblica.
Art. 2 Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il primo gennaio 2026.
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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 7 ottobre 2025
Luca Zaia
INDICE
Art. 1 - Esercizio provvisorio.
Art. 2 - Entrata in vigore.
(seguono allegati)
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