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Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
p r o m u l g a
la seguente legge regionale:
Art. 1 Modifica dell’articolo 66 “Contributo a favore dell’Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza” della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007”.
1. Al comma 1 dell’articolo 66 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 dopo le parole: “a favore dell’Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza” sono inserite le seguenti: “oppure a favore del soggetto giuridico che succede, ad ogni effetto, all’Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza in esito alla fusione con la Società del Quartetto di Vicenza” e alla fine sono aggiunte le parole: “concertistiche della sola orchestra”.
Art. 2 Norma finanziaria.
1. Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 110.000,00 per l’esercizio 2025, si fa fronte con le risorse già allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 12 agosto 2025
Luca Zaia
INDICE
Art. 1 - Modifica dell’articolo 66 “Contributo a favore dell’Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza” della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007”.
Art. 2 - Norma finanziaria.
(seguono allegati)
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