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Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
p r o m u l g a
la seguente legge regionale:
Art. 1 Finalità.
1. La Regione del Veneto, in conformità con l’articolo 18 della legge regionale statutaria n. 1 del 17 aprile 2012, promuove forme di collaborazione con realtà territoriali di altri Paesi finalizzate a favorire lo sviluppo di rapporti sociali, culturali ed economici.
2. A tal fine la Giunta regionale favorisce e sostiene, nel rispetto dell’articolo 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 “Disposizioni per l’adeguamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”, i gemellaggi tra enti territoriali locali del Veneto ed esteri.
Art. 2 Concessione dei contributi.
1. La Giunta regionale concede contributi a enti territoriali locali del Veneto per sostenere proposte progettuali che favoriscano la nascita di nuovi gemellaggi e il rafforzamento di percorsi esistenti, coerentemente con le finalità di cui all’articolo 1.
2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge e sentita la competente commissione consiliare, definisce i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1 ponendo particolare attenzione alle ricadute socio-culturali dei progetti, alla costruzione di azioni di reciproca conoscenza e confronto, alla realizzazione di percorsi che rafforzino la pace e il dialogo tra i popoli.
Art. 3 Elenco dei gemellaggi.
1. La Giunta regionale istituisce, presso la struttura regionale competente, l’elenco dei gemellaggi degli enti territoriali veneti e ne disciplina il funzionamento.
2. Al fine di garantire accessibilità e trasparenza, l’elenco di cui al comma 1 è pubblicato in apposita sezione del sito web istituzionale della Regione.
Art. 4 Clausola valutativa.
1. La Giunta regionale allo scadere del secondo anno seguente all’entrata in vigore della presente legge e poi con decorrenza biennale, trasmette alla competente commissione consiliare una relazione sulle attività svolte e sui risultati raggiunti.
Art. 5 Norma di prima applicazione.
1. Nelle more della definizione della disciplina di cui all’articolo 2 della presente legge, in tema di criteri e modalità di concessione dei contributi per gemellaggi, continua a trovare applicazione la disciplina come definita dalle leggi regionali che già prevedono, per le rispettive finalità, l’istituto del gemellaggio.
Art. 6 Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 2, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 19 “Relazioni Internazionali”, Programma 01 “Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027, la cui dotazione è incrementata riducendo di pari importo le risorse del fondo di cui all’articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34, allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.
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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 12 marzo 2025
Luca Zaia
INDICE
Art. 1 - Finalità. Art. 2 - Concessione dei contributi. Art. 3 - Elenco dei gemellaggi. Art. 4 - Clausola valutativa. Art. 5 - Norma di prima applicazione. Art. 6 - Norma finanziaria.
(seguono allegati)
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