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Bur n. 143 del 31 ottobre 2024


LEGGE REGIONALE  n. 26 del 29 ottobre 2024

Disposizioni per l'incremento dei fondi contrattuali delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale.


Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:
 

Art. 1
Incremento dei fondi contrattuali del personale del
comparto Sanità e del personale della dirigenza
dell’Area di contrattazione collettiva Sanità.

1.    Per il triennio 2024-2026, la Giunta regionale, in attuazione della scheda n. 3, ultimo periodo, del Patto per la Salute 2019-2021, approvato con Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 18 dicembre 2019, autorizza le Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale, all’incremento dei “Fondi premialità e condizioni di lavoro” del personale del comparto Sanità, dei “Fondi per la retribuzione delle condizioni di lavoro” e dei “Fondi per la retribuzione di risultato” del personale della dirigenza dell’Area di contrattazione collettiva Sanità, destinando alla contrattazione integrativa risorse aggiuntive fino ad un massimo del 2 per cento del monte salari regionale, al netto degli oneri riflessi, rilevato nell’anno 2018 e nella misura definita ai sensi del comma 3.

2.    Ai fini dell’incremento di cui al comma 1, il monte salari è computato in rapporto a tutti i profili, in relazione al personale dell’Area di contrattazione collettiva Sanità, ed esclusivamente con riferimento ai profili dei ruoli sanitario e socio-sanitario in relazione al personale del comparto.

3.    La misura dell’incremento di cui al comma 1 è definita, secondo la previsione della scheda n. 3, ultimo periodo, del Patto per la Salute 2019-2021, nei limiti della spesa per il personale determinati dall’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 “Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria” convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria.” e nell’ambito del Tavolo di verifica per gli adempimenti di cui all’articolo 12, comma 1, dell’Intesa Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 23 marzo 2005.

 

Art. 2
Destinazione delle risorse.

1.    Le risorse derivanti dall’incremento dei fondi sono destinate alla valorizzazione del personale della dirigenza dell’Area di contrattazione collettiva Sanità e del personale dei profili del ruolo sanitario e socio-sanitario del comparto, secondo criteri e modalità definiti dalla Giunta regionale.

 

Art. 3
Perequazione del trattamento economico accessorio.

1.    Al fine di perseguire una graduale perequazione del trattamento accessorio del personale le risorse di cui all’articolo 1 possono essere riconosciute alle singole Aziende ed Enti del Servizio sanitario in misura differenziata, fermo restando la misura massima complessiva.

 

Art. 4
Norma finanziaria.

1.    Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge quantificati in euro 51.789.284,90 per ciascun esercizio 2024, 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse del Fondo Sanitario Regionale allocate alla Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026.

 

Art. 5
Entrata in vigore.

1.    La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 29 ottobre 2024

Luca Zaia


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INDICE

Art. 1 - Incremento dei fondi contrattuali del personale del comparto Sanità e del personale della dirigenza dell’Area di contrattazione collettiva Sanità.

Art. 2 - Destinazione delle risorse.

Art. 3 - Perequazione del trattamento economico accessorio.

Art. 4 - Norma finanziaria.

Art. 5 - Entrata in vigore.

(seguono allegati)

DATI_INFORMATIVI_Legge_26_2024_541699.pdf

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