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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 131 del 02 ottobre 2024


LEGGE REGIONALE  n. 24 del 02 ottobre 2024

Istituzione della "Giornata regionale per l'utilizzo sicuro, responsabile e consapevole della rete internet e dei social".



Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:


Art. 1
Finalità ed istituzione della giornata.

1.   La Regione del Veneto concorre a promuovere e sostenere ogni iniziativa utile a informare la collettività, in particolare i giovani, sui pericoli derivanti dall'utilizzo della rete internet e dei social, e a tal fine istituisce la “Giornata Regionale per l’utilizzo sicuro e consapevole della rete internet e dei social”.

2.   La Giornata è celebrata, con cadenza annuale, in concomitanza con il “Safer Internet Day” organizzato a livello internazionale con il supporto della Commissione Europea, ed i temi trattati si pongono in coerenza, salvi gli approfondimenti connessi alle specificità locali, con quelli di anno in anno proposti per il “Safer Internet day”.

Art. 2
Iniziative per la Celebrazione della Giornata regionale.

1.   La Giunta regionale, d’intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e il Comitato Regionale per le Comunicazioni, definisce il programma di iniziative per la ricorrenza della Giornata e le relative modalità organizzative.

2.   Le iniziative di cui al comma 1 possono essere finalizzate a promuovere:

a)   studi e ricerche volti ad aumentare la conoscenza e la consapevolezza rispetto ai pericoli alla salute ed alla vita di relazione, derivanti dall’utilizzo della rete internet e dei social, con priorità per quelli con maggiore incidenza sul territorio regionale;

b)   l’utilizzo sicuro, responsabile e consapevole della rete internet e dei dispositivi che ne consentono l’accesso, ivi compresi gli strumenti di intelligenza artificiale;

c)   la realizzazione di campagne di informazione sui rischi correlati all’utilizzo della rete internet;

d)   la realizzazione di progetti volti ad evidenziare le opportunità di crescita scolastica, culturale, professionale, artistica e imprenditoriale che l’utilizzo sicuro e consapevole della rete internet consente;

e)   le risultanze delle più significative iniziative assunte ed esperienze condotte sui temi della Giornata dalle istituzioni scolastiche regionali.

Art. 3
Promozione negli istituti scolastici della Giornata regionale per l’utilizzo sicuro e consapevole della rete internet.

1.   La Giunta, nel rispetto delle autonomie scolastiche, d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale, promuove le iniziative di cui alle lettere a); b); c); d) dell’articolo 2 anche presso tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che manifestino il proprio interesse e che, a tal fine, promuovono e organizzano iniziative didattiche, percorsi di studio, momenti comuni di riflessione, eventi, dibattiti ed incontri.


Art. 4
Norma finanziaria.

1.   Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 2, quantificati in euro 3.000,00 per l’esercizio 2025 e in euro 12.000,00 per l’esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 06 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 02 “Giovani”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 7, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026.

2.   Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 3, quantificati in euro 7.500 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 04 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 7, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026.

Art. 5
Entrata in vigore.

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione su Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 2 ottobre 2024

Luca Zaia


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INDICE

Art. 1 - Finalità ed istituzione della giornata.

Art. 2 - Iniziative per la Celebrazione della Giornata regionale.

Art. 3 - Promozione negli istituti scolastici della Giornata regionale per l’utilizzo sicuro e consapevole della rete internet.

Art. 4 - Norma finanziaria.

Art. 5 - Entrata in vigore.

(seguono allegati)

DATI_INFORMATIVI_Legge_24_2024_539788.pdf

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