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Bur n. 72 del 26 maggio 2023


LEGGE REGIONALE  n. 10 del 24 maggio 2023

Istituzione della "Giornata ecologica regionale".



Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

 

Art. 1
Finalità.

1. La Regione del Veneto, in armonia con i principi della dichiarazione di Stoccolma approvata dalla Conferenza delle Nazioni Unite per l’Ambiente Umano del 1972 e in attuazione dell’articolo 8 della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1, “Statuto del Veneto”, promuove iniziative volte alla sensibilizzazione della comunità regionale, sulla tutela ambientale, i cambiamenti climatici e l’uso sostenibile delle risorse naturali.


Art. 2
Istituzione della Giornata ecologica regionale.

1. Al fine di concorrere al perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, è istituita la Giornata ecologica regionale, di seguito denominata Giornata, da celebrare annualmente in una domenica dei mesi di aprile, maggio o giugno; la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stabilisce entro il mese di gennaio di ogni anno la data ed il tema della Giornata.


Art. 3
Iniziative attuative.

1. In occasione della Giornata, la Giunta regionale promuove iniziative volte a favorire la sensibilizzazione e la crescita della consapevolezza sui temi dell’ambiente, del cambiamento climatico e delle strategie di adattamento e mitigazione, dell’uso consapevole e sostenibile delle risorse naturali, dell’efficienza energetica, delle buone prassi dell’economia circolare, nonché della promozione della conoscenza delle specificità del patrimonio naturalistico-ambientale veneto.

2. Le iniziative della Giornata possono essere realizzate dalla Giunta regionale direttamente o mediante progetti a regia regionale, ovvero da:

a) enti locali, anche associati ed enti gestori dei servizi ambientali;

b) associazioni o società sportive dilettantistiche ed associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell’Ambiente e maggiormente rappresentative a livello regionale;

c) istituti scolastici di ogni ordine e grado, d’intesa con l’Ufficio scolastico regionale Veneto, mediante la previsione di progetti educativi e informativi, e Università degli studi del Veneto attraverso l’organizzazione di cicli di incontri e seminari aperti al pubblico.

3. La Giunta regionale cura l’attività di informazione in ordine ai temi della Giornata sulla stampa locale e, ricorrendone le condizioni, sulla stampa nazionale, nonché sui principali strumenti dei social media.

4. A decorrere dalla celebrazione della Giornata ecologica regionale per il 2025, la Giunta regionale presenta alla competente commissione consiliare una relazione annuale sullo stato delle iniziative assunte e dei progetti realizzati ai sensi del presente articolo.


Art. 4
Concorso regionale alle iniziative attuative della Giornata.

1. La Giunta regionale concorre alle iniziative attuative mediante il riconoscimento del patrocinio con utilizzo del logo regionale, ovvero anche con la concessione di un contributo economico.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, si provvede alla determinazione delle iniziative ammesse a contributo regionale, definendo la tipologia di spese ammissibili, i criteri e le modalità di concessione e di rendicontazione.

3. Tra le iniziative ammesse rientrano quelle dirette a ripulire boschi, sponde dei laghi, dei fiumi e di altri corsi d’acqua, parchi e riserve di interesse locale, nonché aree verdi di proprietà o in disponibilità pubblica o soggette a fruizione pubblica e le iniziative dirette alla realizzazione di ricerche, filmati, pubblicazioni, giornate di studio, mostre e manifestazioni aventi ad oggetto il tema della Giornata.

4. Sono comunque esclusi dal contributo regionale prestazioni, servizi e forniture di materiali rientranti nei compiti istituzionali degli enti gestori dei servizi ambientali.

5. I materiali prodotti in occasione delle iniziative della Giornata sono utilizzati dalla Giunta regionale per la pubblicazione di un calendario annuale inerente i temi di cui alla presente legge e la produzione di filmati da pubblicare sul sito web e sui social network della Giunta regionale e degli enti regionali, da distribuire presso gli istituti scolastici del Veneto.


Art. 5
Istituzione della figura di collaboratore volontario ambientale.

1. Nell’ambito della promozione della cultura del volontariato e del riconoscimento della sua funzione sociale, i comuni e gli altri enti locali, possono prevedere l’istituzione di figure di collaboratori volontari ambientali per concorrere ad assicurare forme di salvaguardia di parchi e riserve di interesse locale, giardini pubblici e aree verdi attrezzate, di proprietà o comunque in disponibilità e gestione dell’ente locale.

2. Ai fini di cui al presente articolo i comuni e gli altri enti locali costituiscono appositi elenchi ai quali possono essere iscritti i residenti che ne fanno richiesta e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) età superiore a diciotto anni;

b) non essere incorsi in sentenze definitive di condanna, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, per uno dei reati di cui ai Titoli II, recante “Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione”, VI-bis, recante “Dei delitti contro l’ambiente” e XII, recante “Delitti contro la persona”, del Codice penale, fatta salva la sospensione condizionale della pena di cui all’articolo 163 del codice penale e comunque con effetti fino alla riabilitazione di cui agli articoli 178 e seguenti del codice penale;

c) idoneità fisica accertata con certificato del medico curante.

3. Gli enti che istituiscono le figure di cui al presente articolo, mettono a disposizione dei collaboratori volontari, iscritti all’elenco, dispositivi di protezione individuali e copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi e rilasciano un tesserino identificativo, curando la pubblicazione sul sito web istituzionale dell’elenco nominativo dei collaboratori volontari.


Art. 6
Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 30.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 02 “Tutela, Valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 7, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 32, allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023-2025.

2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” e successive modificazioni.


Art. 7
Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 24 maggio 2023

Luca Zaia


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INDICE

Art. 1 - Finalità.

Art. 2 - Istituzione della Giornata ecologica regionale.

Art. 3 - Iniziative attuative.

Art. 4 - Concorso regionale alle iniziative attuative della Giornata.

Art. 5 - Istituzione della figura di collaboratore volontario ambientale.

Art. 6 - Norma finanziaria.

Art. 7 - Entrata in vigore.

(seguono allegati)

DATI_INFORMATIVI_Legge_10_2023_503877.pdf

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