Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 51 del 11 aprile 2023


LEGGE REGIONALE  n. 5 del 07 aprile 2023

Modifiche alla legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico".



Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

 

Art. 1
Inserimento di articolo nella legge regionale 23 maggio 2002, n. 11
“Disciplina del settore fieristico”.

1.    Dopo l’articolo 11 è inserito il seguente:
 

“Art. 11 bis
Tavolo per il sistema fieristico regionale

1.    È istituito il Tavolo per il sistema fieristico regionale, di seguito denominato “Tavolo”, quale strumento di indirizzo e coordinamento delle politiche regionali e delle attività realizzate dal sistema degli enti fieristici del Veneto, al fine di individuare strategie di azione e di interventi regionali in materia di sistema fieristico.

2.    Il Tavolo è costituito presso la struttura individuata dalla Giunta regionale ed è composto da:

a)   l’Assessore regionale competente in materia di sistema fieristico, o suo delegato, che lo presiede;

b)   l’Assessore regionale competente in materia di turismo, commercio estero e promozione del sistema economico, o suo delegato;

c)    i dirigenti responsabili delle strutture regionali competenti in materia di turismo, attività produttive, fiere e promozione economica ed internazionalizzazione;

d)   un rappresentante per ciascuno degli enti fieristici del Veneto;

e)    un rappresentante designato d’intesa fra ANCI, URPV e delegazione regionale del Veneto dell’Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM);

f)    un rappresentante, esperto in materia, designato d’intesa fra le associazioni di categoria interessate e maggiormente rappresentative del sistema economico regionale.

3.    Il Tavolo, in relazione ai temi iscritti all’ordine del giorno, può essere integrato da un rappresentate designato d’intesa fra le associazioni sindacali dei lavoratori del comparto fieristico maggiormente rappresentative a livello regionale.

4.    Ai componenti del Tavolo spetta per ogni giornata di partecipazione alle sedute il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate, nella misura prevista dall’ordinamento regionale per i dirigenti.”.

 

Art. 2
Inserimento di articolo nella legge regionale 23 maggio 2002, n. 11
“Disciplina del settore fieristico”.

1.    Dopo l’articolo 11 bis come introdotto dall’articolo 1 della presente legge è inserito il seguente:
 

“Art. 11 ter
 Iniziative promozionali e di sostegno al sistema degli enti fieristici del Veneto

1.    La Giunta regionale è autorizzata a concorrere finanziariamente alla promozione e allo sviluppo sui mercati italiano ed esteri del sistema fieristico regionale.

2.    A tal fine sono ammesse a contributo regionale, in particolare le seguenti iniziative degli enti del sistema fieristico regionale:

a)   attività su mercati esteri, al fine di acquisire espositori e visitatori professionali alle manifestazioni fieristiche che si svolgono in Veneto;

b)   promozione sui mercati di nuove manifestazioni ed eventi fieristici con svolgimento sul territorio regionale;

c)    qualificazione ed ammodernamento, anche tramite processi di digitalizzazione ed innovazione tecnologica, delle sedi fieristiche e connesse infrastrutture;

d)   sostegno alla formazione ed aggiornamento di operatori qualificati in ambito fieristico;

e)    promozione di iniziative atte ad incentivare lo sviluppo di nuove modalità espositive che facciano uso delle moderne tecnologie informatiche e telematiche, attraendo nuove fasce di espositori e di fruitori.

3.    La Giunta regionale definisce modalità e termini per la presentazione delle domande, tipologie di spese ammissibili in relazione alle diverse categorie di intervento, modalità di erogazione e la disciplina e le procedure di revoca del contributo.

4.    Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l’attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 di esenzione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, o a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, o da altri strumenti o regimi previsti dalla normativa comunitaria, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea; in tale caso gli effetti del presente articolo sono sospesi fino alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, dell’avviso in ordine alla avvenuta acquisizione del parere di compatibilità da parte della Commissione europea.”.

 

Art. 3
Norma finanziaria.

1.    Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione dell’articolo 1, quantificati in euro 2.000,00 per ciascuno degli esercizi 2023, 2024 e 2025, si fa fronte con le risorse  allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 7, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 32 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023-2025.

2.    Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione dell’articolo 2, quantificati in euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2023, 2024 e 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 7, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 32 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023-2025.

3.    Agli oneri in conto capitale derivanti dall’applicazione dell’articolo 2, quantificati in euro 300.000,00 per ciascuno degli esercizi 2023, 2024 e 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e artigianato”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’ articolo 7, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 32 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023-2025.

_____________________


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 7 aprile 2023

Luca Zaia


_____________________


INDICE

Art. 1 - Inserimento di articolo nella legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 “Disciplina del settore fieristico”.

Art. 2 - Inserimento di articolo nella legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 “Disciplina del settore fieristico”.

Art. 3 - Norma finanziaria.

(seguono allegati)

DATI_INFORMATIVI_Legge_05_2023_500474.pdf

Torna indietro