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Bur n. 157 del 23 dicembre 2022


LEGGE REGIONALE  n. 31 del 23 dicembre 2022

Collegato alla legge di stabilità regionale 2023.


Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:
 

Art. 1
Azioni di supporto finalizzate all’attrazione degli investimenti e all’operatività della
Zona Logistica Semplificata Porto di Venezia-Rodigino.

1.   Al fine di promuovere l’attrattività territoriale degli investimenti e favorire l’operatività della istituenda Zona Logistica Semplificata Porto di Venezia-Rodigino (di seguito ZLS), la Regione valorizza la conoscenza delle realtà e delle eccellenze produttive regionali tramite:

a)   la predisposizione di un sito informativo che renda visibili gli elementi descrittivi fondamentali riguardanti l’attrattività del territorio veneto ed in particolare della ZLS nonché le opportunità connesse alla realizzazione di un investimento produttivo nella regione da parte di imprese provenienti da altri paesi o da altre regioni italiane;

b)   la costruzione di una piattaforma web relativa alla mappatura georeferenziata delle aree industriali, artigianali e commerciali infrastrutturate per accogliere investimenti, con relativa descrizione dei servizi disponibili, delle strutture o delle possibilità di lottizzazione, delle condizioni logistiche e di connessione telematica, delle caratteristiche delle altre imprese insediate, delle agevolazioni attive nella specifica area territoriale e di ogni altra informazione utile alla valutazione delle imprese ai fini dell’insediamento;

c)   la creazione nell’ambito del sito informativo di cui alla lettera a) di uno sportello digitale unico, reso disponibile anche in lingua inglese e con carattere di interoperabilità rispetto ai sistemi e alle piattaforme digitali in uso presso gli enti coinvolti nell’istruttoria dei procedimenti afferenti alla fase di insediamento, di realizzazione e di svolgimento dell’attività economica nella ZLS;

d)   la realizzazione di attività informative sulle opportunità di insediamento e di investimento produttivo nel territorio regionale ed in particolare nella ZLS.

2.   Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, la Giunta regionale può definire accordi di collaborazione e protocolli d’intesa con il sistema camerale, i comuni, le province e la Città metropolitana di Venezia, nonché con altri soggetti o enti pubblici e le associazioni delle imprese maggiormente rappresentative a livello regionale; tali accordi possono prevedere procedure accelerate per le pratiche autorizzatorie finalizzate alla realizzazione dell’investimento.

3.   Agli oneri in conto capitale derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio 2023, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023-2025.

4.   Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2023, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023-2025.

 

Art. 2
Inserimento dell’articolo 34 bis nella legge regionale 8 maggio 2009, n. 12
“Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”.

1.   Dopo l’articolo 34 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 è inserito il seguente:

“Art. 34 bis
Studi e ricerche in materia di bonifica e di irrigazione.

1.   Al fine di analizzare specifiche problematiche idrauliche del territorio classificato di bonifica e individuare le relative soluzioni, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con i Consorzi di bonifica di primo e secondo grado e loro associazioni per la predisposizione di particolari progetti di attività, studi e ricerche in materia di bonifica e di irrigazione.

2.   Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può concedere contributi, fino al 100 per cento, a ristoro delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.”.

2.   Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2023, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 01 “Difesa del suolo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023-2025.
 

Art. 3
Modifiche all’articolo 75 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.

1.   Dopo il comma 3 dell’articolo 75 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 sono inseriti i seguenti:

“3 bis. La Giunta regionale, in conformità alla disciplina vigente, adotta il Piano regionale di ispezioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”.

3 ter. Le entrate derivanti dalla tariffa per le ispezioni in relazione al sistema di gestione della sicurezza per le aziende di soglia inferiore di cui al decreto legislativo n. 105/2015, svolte nell’ambito delle attività di vigilanza e controllo ai sensi del comma 1, lettera c) punto 2), sono riscosse da ARPAV ed utilizzate nel rispetto dei vincoli previsti dal citato decreto.”.

 

Art. 4
Strumenti operativi per l’espletamento della procedura di Valutazione di incidenza di cui all’articolo 5
del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche e integrazioni
(articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva n. 1992/43/CEE).

1.   In attuazione dei principi e degli indirizzi sanciti dall’intesa del 28 novembre 2019 tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA), la Giunta regionale promuove e sviluppa soluzioni tecnologiche dell’Information and Communications Tecnology (ICT) per le finalità di miglioramento, efficientamento e digitalizzazione dell’attività valutativa, volte ad assicurare coerenza e congruità nell’attuazione delle procedure di valutazione ambientale e favorire l’integrazione dei regimi amministrativi tra i vari soggetti coinvolti nei procedimenti.

2.   Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2023, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 05 “Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023-2025.
 

Art. 5
Modifiche all’articolo 15, comma 7 bis della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48
“Misure per l’attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione
del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione
della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile”.

1.   Al comma 7 bis dell’articolo 15 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48, dopo le parole: “relative all’organo stesso” sono inserite le seguenti: “e alle missioni effettuate nel territorio regionale, anche individualmente, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 e per le finalità di cui alla presente legge, nella misura prevista dall’ordinamento regionale per i dirigenti”.

2.   Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 7.500,00 per ogni esercizio del triennio 2023-2025 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023-2025.
 

Art. 6
Disposizioni per la gestione da parte dell’Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA)
dell’erogazione dei contributi per il risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e
nell’esercizio dell’attività venatoria.

1.   Per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 28, comma 3 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”, a partire dalla data del 1° gennaio 2023, il personale regionale che presta attività a qualunque titolo presso l’Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA) per la gestione di tali funzioni è trasferito nei ruoli della stessa.

2.   La Giunta regionale determina la capacità assunzionale da assegnare all’Agenzia con riferimento alle funzioni di cui al presente articolo e la relativa dotazione organica nel rispetto degli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi assegnati previa corrispondente riduzione della consistenza della dotazione organica regionale e, per le quote gravanti sul fondo per il trattamento accessorio del personale regionale alla data di cui al comma 1, del relativo fondo contrattuale, con effetto dalla data di effettivo trasferimento del personale.

3.   All’Agenzia sono trasferite le relative risorse finanziarie a titolo di contributo ordinario di funzionamento per la copertura degli oneri per il personale a tempo indeterminato di cui al comma 2.

4.   Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificati in euro 194.606,88, per ciascun esercizio 2023, 2024 e 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023-2025.
 

Art. 7
Misure urgenti a supporto della liquidità delle imprese colpite dall’aumento dei prezzi dell’energia.

1.   Considerato il perdurare di esigenze di liquidità da parte delle imprese colpite dall’aumento dei prezzi dell’energia, i termini previsti all’articolo 1, commi 6 e 7 della legge regionale 28 maggio 2020, n. 21 “Misure urgenti per il supporto alla liquidità delle imprese colpite dalla crisi correlata all’epidemia Covid-19. Seconda variazione generale al bilancio di previsione 2020-2022 della Regione del Veneto”, sono prorogati rispettivamente al 31 dicembre 2023 ed al 1° gennaio 2024.

2.   Al comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 28 maggio 2020, n. 21 le parole: “A decorrere dall’anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dall’anno 2024”.

3.   Il termine previsto all’articolo 3 bis, comma 4 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti”, introdotto dall’articolo 3 della legge regionale 24 luglio 2020, n. 28 “Modifiche della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura””, è rideterminato al 1° gennaio 2024.

4.   Il termine del 31 dicembre 2022 previsto all’articolo 3, comma 2 della legge regionale 24 luglio 2020, n. 28 è prorogato al 31 dicembre 2023 ed il termine previsto all’articolo 3, comma 3 della medesima legge regionale è prorogato al 1° gennaio 2024.

5.   La dotazione finanziaria degli strumenti finanziari a supporto della liquidità delle imprese, istituiti dalla Giunta regionale in attuazione del comma 3, dell’articolo 1 della legge regionale 28 maggio 2020, n. 21, è incrementata per l’esercizio 2023 di euro 150.000,00.

6.   Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 150.000,00 per l’esercizio 2023, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria e Artigianato”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023-2025.
 

Art. 8
Progetto pilota regionale in materia di cefalea primaria cronica.

1.   La Giunta regionale è autorizzata ad attivare un progetto pilota finalizzato alla creazione di una rete territoriale di intervento per la presa in carico delle persone affette da cefalea nelle forme di cui all’articolo 1, comma 1, legge 14 luglio 2020, n. 81 “Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale”.

2.   La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione consiliare, definisce il contenuto del progetto pilota di cui al comma1, inserendo comunque la previsione di attività formative di specie a favore di pediatri, medici di medicina generale, medici di pronto soccorso e farmacisti, e valorizzando il ruolo dei gruppi di mutuo-aiuto.

3.   Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2023, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023-2025.

 

Art. 9
Contributo straordinario al Teatro Stabile del Veneto “Carlo Goldoni”.

1.   Al fine di sostenere una programmazione di attività teatrali di notevole prestigio nazionale e internazionale, proprie di un teatro nazionale ai sensi delle normative vigenti, nonché di promuovere una filiera culturale veneta, la Giunta regionale è autorizzata ad attribuire al Teatro Stabile del Veneto “Carlo Goldoni”, riconosciuto quale teatro nazionale con decreto dirigenziale del Ministero della Cultura n. 230 del 3 giugno 2022, un contributo straordinario di euro 3.000.000,00 complessivi a valere sugli esercizi 2023, 2024 e 2025.

2.   Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 750.000,00 per l’esercizio 2023, euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2024 ed euro 1.250.000,00 per l’esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023-2025.

 

Art. 10
Contributo straordinario per organizzazione Adunanza Nazionale Alpini Città di Vicenza 2024.

1.   La Giunta regionale è autorizzata a erogare un contributo straordinario complessivo di euro 600.000,00 all’Associazione Nazionale Alpini Sezione di Vicenza per l’organizzazione della Adunanza Nazionale degli Alpini dell’anno 2024.

2.   Al fine di garantire il necessario supporto logistico e organizzativo, la Giunta regionale è autorizzata a erogare un contributo straordinario complessivo di euro 200.000,00 all’Associazione Nazionale Alpini - Sezione Monte Grappa di Bassano del Grappa (VI) per l’utilizzo e le attività che saranno realizzate presso la Caserma Monte Grappa di Bassano del Grappa (VI).

3.   Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1 del presente articolo, quantificati in euro 250.000,00 per l’esercizio 2023 ed in euro 350.000,00 per l’esercizio 2024, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023-2025.

4.   Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 2 del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2023 ed in euro 100.000,00 per l’esercizio 2024, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 05 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023-2025.

 

Art. 11
Contributi alle province e alla Città metropolitana di Venezia per l’esercizio delle funzioni delegate
in materia paesaggistica di cui all’articolo 45 sexies, comma 1, lettera b) della legge regionale
23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.

1.   La Giunta regionale è autorizzata a erogare un contributo alle province e alla Città metropolitana di Venezia per l’esercizio delle funzioni delegate in materia paesaggistica di cui all’articolo 45 sexies, comma 1, lettera b) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.

2.   Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione regionale, determina i criteri e le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3.   Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificati in euro 250.000,00 per ciascun esercizio 2023, 2024 e 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023-2025.

 

Art. 12
Contributi per progetti finalizzati a soluzioni di trasporto e accessibilità di persone
con ridotta capacità motoria, nelle strutture aperte al pubblico a Venezia centro storico.

1.   La Giunta regionale è autorizzata ad assegnare al Comune di Venezia un contributo per la realizzazione di progetti che, avuto riguardo alla particolare conformazione architettonica del centro storico di Venezia, propongano soluzioni di trasporto ed accessibilità nelle strutture aperte al pubblico del centro storico medesimo, finalizzati ad agevolarne l’utilizzo anche alle persone con ridotta capacità motoria.

2.   La Giunta regionale con proprio provvedimento definisce le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1 e di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, a seguito della realizzazione dei progetti.

3.   Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio 2023 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 02 “Interventi per la disabilità”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023-2025.

4.   A decorrere dall’esercizio finanziario 2023 sono abrogate le seguenti disposizioni:

a)   l’articolo 26 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2002”;

b)   l’articolo 26 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006”.

5.   Ai procedimenti amministrativi e di spesa in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

 

Art. 13
Contributo straordinario a Croce Rossa Italiana Comitato Bardolino Baldo Garda
per acquisto nuova idroambulanza.

1.   La Giunta regionale è autorizzata a erogare un contributo straordinario di euro 30.000,00 alla Croce Rossa Italiana Comitato Bardolino Baldo Garda per l’acquisto di una idroambulanza destinata a garantire la continuità del servizio attivo di salvataggio in acqua sul lago di Garda, in collaborazione con SUEM 118, Guardia Costiera e Comuni rivieraschi.

2.   Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificati in euro 30.000,00 per l’esercizio 2023 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 “Tutela della Salute”, Programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023-2025.

 

Art. 14
Contributi alle province e alla Città Metropolitana di Venezia destinati alle nuove assunzioni
di personale dei Corpi provinciali della Polizia Ittico Venatoria.

1.      In applicazione del comma 3 septies dell’articolo 57 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” convertito, con modificazioni, con legge 13 ottobre 2020, n. 126, le province possono effettuare nuove assunzioni per le funzioni svolte dai rispettivi Corpi di Polizia Provinciale nei limiti di euro 1.070.000,00 per l’esercizio 2023, euro 1.850.000,00 per l’esercizio 2024 e euro 2.427.000,00 per l’esercizio 2025.

2.   Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.070.000,00 per l’esercizio 2023, euro 1.850.000,00 per l’esercizio 2024 e euro 2.427.000,00 per l’esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 02 “Caccia e pesca”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023-2025.

 

Art. 15
Modifiche dell’articolo 22 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 “Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e istituzione e disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto”.

1.   Dopo il comma 2 dell’articolo 22 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47, è inserito il seguente:

“2 bis. Il Presidente del Collegio già individuato ai sensi del comma 2 fra i componenti nominati dal Consiglio regionale mediante estrazione a sorte ai sensi del comma 1, può essere confermato dal Consiglio regionale, a maggioranza assoluta degli assegnati, per un ulteriore incarico di Presidente del Collegio.”.

2.   Al comma 4 dell’articolo 30 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47, le parole: “50 per cento” sono sostituite dalle parole: “40 per cento”.

3.   Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in complessivi euro 230.000,00 per l’esercizio 2023 e in euro 240.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023-2025.

 

Art. 16
Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 26 giugno 2018, n. 23
“Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi regionali”.

1.   Al comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 26 giugno 2018, n. 23, sono aggiunte in fine le seguenti parole: “ovvero, qualora individuato fra i componenti di organi elettivi, per ogni giornata in cui si reca presso la sede dell’ente, ove la stessa non insista nel Comune di residenza o nel Comune in cui ha la propria sede abituale di lavoro,  il rimborso delle spese di trasporto effettivamente sostenute e documentate mediante  servizi pubblici di linea o, qualora faccia uso del proprio mezzo di trasporto, il rimborso delle spese di viaggio calcolato applicando l’indennità chilometrica pari ad un quinto del prezzo della benzina senza piombo, come rilevato nel primo giorno utile del mese dal sito del Ministero dello sviluppo economico e comprensivo degli eventuali pedaggi autostradali sostenuti”.

2.   Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in  euro 5.000,00 per ciascuno degli esercizi 2023, 2024 e 2025 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” , Programma 05 “Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023-2025.

 

Art. 17
Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 34
“Istituzione della Fondazione Comelico Dolomiti - Centro Studi Transfrontaliero”.

1.   L’articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 34 è sostituito dal seguente:

“Art. 5
Partecipazione della Regione.

1.   La regione partecipa alla Fondazione con la corresponsione di una quota annuale determinata in euro 20.000,00.”.

2.   Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 20.000,00 per l’esercizio 2023, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023-2025.

 

Art. 18
Entrata in vigore.

1.   La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 23 dicembre 2022

Luca Zaia


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INDICE

Art. 1 - Azioni di supporto finalizzate all’attrazione degli investimenti e all’operatività della Zona Logistica Semplificata Porto di Venezia-Rodigino.

Art. 2 - Inserimento dell’articolo 34 bis nella legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”.

Art. 3 - Modifiche all’articolo 75 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.

Art. 4 - Strumenti operativi per l’espletamento della procedura di Valutazione di incidenza di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche e integrazioni (articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva n. 1992/43/CEE).

Art. 5 - Modifiche all’articolo 15, comma 7 bis della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 “Misure per l’attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile”.

Art. 6 - Disposizioni per la gestione da parte dell’Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA) dell’erogazione dei contributi per il risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e nell’esercizio dell’attività venatoria.

Art. 7 - Misure urgenti a supporto della liquidità delle imprese colpite dall’aumento dei prezzi dell’energia.

Art. 8 - Progetto pilota regionale in materia di cefalea primaria cronica.

Art. 9 - Contributo straordinario al Teatro Stabile del Veneto “Carlo Goldoni”.

Art. 10 - Contributo straordinario per organizzazione Adunanza Nazionale Alpini Città di Vicenza 2024.

Art. 11 - Contributi alle province e alla Città metropolitana di Venezia per l’esercizio delle funzioni delegate in materia paesaggistica di cui all’articolo 45 sexies, comma 1, lettera b) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.

Art. 12 - Modifiche alla legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2002” e alla legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006”.

Art. 13 - Contributo straordinario a Croce Rossa Italiana Comitato Bardolino Baldo Garda per acquisto nuova idroambulanza.

Art. 14 - Contributi alle province e alla Città Metropolitana di Venezia destinati alle nuove assunzioni di personale dei Corpi provinciali della Polizia Ittico Venatoria.

Art. 15 - Modifiche dell’articolo 22 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 “Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e istituzione e disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto”.

Art. 16 - Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 “ Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi regionali”.

Art. 17 - Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 34 “Istituzione della Fondazione Comelico Dolomiti - Centro Studi Transfrontaliero”.

Art. 18 - Entrata in vigore.

(seguono allegati)

DATI_INFORMATIVI_Legge_31_2022_492483.pdf

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