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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 86 del 22 luglio 2022


LEGGE REGIONALE  n. 17 del 19 luglio 2022

Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1
Finalità.

1.   La Regione del Veneto, nel perseguire la transizione energetica del sistema socio-economico regionale ponendosi l’obiettivo della decarbonizzazione al 2050 e della riduzione della dipendenza energetica, in conformità al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e al decreto ministeriale 10 settembre 2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, al fine di preservare il suolo agricolo quale risorsa limitata e non rinnovabile, individua aree con indicatori di presuntiva non idoneità nonché, in applicazione del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”, aree con indicatori di idoneità alla realizzazione di impianti fotovoltaici.

2.   All’individuazione si procede attraverso un contemperamento degli interessi coinvolti dalla realizzazione degli impianti di cui all’articolo 2, in funzione del conseguimento degli obbiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili, come definiti nel Piano nazionale integrato per l’energia ed il clima (PNIEC) e nella normativa pianificatoria vincolante dell’Unione europea e statale in materia di energia, con i valori di tutela dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, delle tradizioni agroalimentari locali e della biodiversità, e in coerenza con l’obiettivo del consumo di suolo zero entro il 2050 e della lotta ai cambiamenti climatici e con gli obiettivi della pianificazione territoriale ed energetica regionale.

Art. 2
Definizioni.

1.   Ai fini della presente legge si intende per:

a)  impianto fotovoltaico: impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare costituito da moduli fotovoltaici piani, dai dispositivi atti a trasformare l’energia solare in energia elettrica e dalle infrastrutture di connessione alla rete e da tutte le altre componenti tecnologiche che fanno parte del medesimo impianto; gli impianti fotovoltaici, ai fini della presente legge, si suddividono in:

1)  impianto con moduli fotovoltaici posizionati a terra: impianto nel quale la superficie assorbente e/o vetrata coperta dell’insieme dei moduli fotovoltaici risulta posata o infissa attraverso supporti sul terreno;

2)  impianto agro-voltaico: impianto per la produzione di energia elettrica che, secondo le diverse soluzioni tecnologiche rese disponibili, adotta soluzioni con moduli elevati da terra su terreni mantenuti in coltivazione, qualificati come Superficie Agricola Utilizzata (SAU) secondo la definizione ISTAT, in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale; l’attività agricola deve essere oggetto di un piano colturale formalizzato, nel rispetto di quanto previsto dalla relazione agronomica approvata nell’ambito del rilascio della autorizzazione;

3)  impianto fotovoltaico flottante o galleggiante: impianto per la produzione di energia elettrica costituito da moduli fotovoltaici che utilizzano specifiche tecnologie per il galleggiamento sull’acqua;

b)  aree agricole di pregio: aree caratterizzate dalla presenza di attività agricole consolidate, dalla continuità e dall’estensione delle medesime, contraddistinte dalla presenza di paesaggi agrari identitari, di ecosistemi rurali e naturali complessi, anche con funzione di connessione ecologica;

c)  relazione agronomica: relazione specialistica, asseverata da tecnico abilitato, che persegue l’obiettivo di descrivere, sia prima che dopo la realizzazione dell’impianto, l’uso agricolo del suolo, la sua produttività, le rotazioni colturali, le dotazioni irrigue, la capacità di fornire reddito agrario nell’arco temporale interessato dall’impianto;

d)  asservimento: il vincolo pertinenziale, in regime di esclusività, fra zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali e l’area su cui insiste l’impianto fotovoltaico; il relativo vincolo, di durata pari alla durata dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto, è reso pubblico mediante trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari.

Art. 3
Individuazione degli indicatori di presuntiva
non idoneità delle aree utilizzabili ai fini della realizzazione di impianti.

1.   Ai sensi dell’articolo 1, costituiscono indicatore di presuntiva non idoneità alla realizzazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 2 le aree particolarmente vulnerabili alle trasformazioni territoriali e del paesaggio, già individuate o individuabili in base alle seguenti materie di tutela:

A.  Patrimonio storico-architettonico e del paesaggio:

1)  aree core zone e buffer zone o definizioni equivalenti secondo altre classificazioni rientranti negli elenchi di beni da tutelare individuati dall’UNESCO, relativi a:

      a)  siti inseriti nella lista mondiale dell’UNESCO;

      b)  aree ricomprese nei programmi “L’uomo e la biosfera” (Man and the Biosphere - MaB);

2)  zone all’interno di coni visuali in cui l’iconografia e l’immagine storicizzata associano il luogo alla presenza delle emergenze paesaggistiche da salvaguardare, nonché luoghi di notorietà internazionale e di attrattività turistica, anche individuati e disciplinati dal Piano regolatore comunale di cui alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”;

3)  Paesaggi Agrari Storici e Terrazzati come individuati dal Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) di cui alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;

4)  aree individuate quali contesti figurativi dal Piano territoriale di coordinamento provinciale ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera j) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;

5)  aree e beni di notevole interesse culturale individuati ai sensi dell’articolo 10, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

6)  aree e beni oggetto di tutela indiretta ai sensi dell’articolo 45 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

7)  aree individuate dal Piano paesaggistico regionale, di cui all’articolo 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

8)  aree e immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell’articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

9)  aree tutelate per legge individuate dall’articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

B.   Ambiente:

1)  zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar, qualora individuate come elementi areali;

2)  aree incluse nella Rete Natura 2000, designate in base alla Direttiva 92/43/CEE (SIC) e alla Direttiva 79/409/CEE (ZPS), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”, e alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e atti della Giunta regionale d’individuazione;

3)  aree naturali protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 349 “Legge quadro sulle aree protette” e inserite nell’elenco delle aree naturali protette; aree naturali protette e riserve naturali istituite ai sensi della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 “Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali”;

4)  aree che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità e aree su cui insistono le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura individuate dal vigente Piano faunistico venatorio regionale;

5)  aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico oggetto di specifiche disposizioni contenute nei piani di settore in materia di difesa e gestione del rischio idrogeologico;

6)  geositi, di cui al catalogo regionale istituito con atto della Giunta regionale;

C.   Agricoltura:

1)   aree agricole interessate da produzioni agroalimentari di qualità (produzioni biologiche, DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, DE.CO., produzioni tradizionali), limitatamente alle superfici agricole effettivamente destinate alla coltura che la denominazione e l’indicazione intendono salvaguardare, nonché i terreni interessati da coltivazioni biologiche. L’indicatore di presuntiva non idoneità permane per i cinque anni successivi all’eventuale variazione colturale, previa annotazione nel fascicolo aziendale;

2)   paesaggi iscritti al Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico e delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali, istituito presso il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 4 del decreto ministeriale 19 novembre 2012, n. 17070 “Istituzione dell’Osservatorio nazionale del paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali”;

3)   sistemi agricoli tradizionali iscritti alla Lista del Patrimonio dell’Umanità dell’Agricoltura secondo il programma GIAHS della FAO;

4)   aree agricole di pregio, come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera b) ed individuate ai sensi dell’articolo 5, tenendo in considerazione la presenza di infrastrutture di connessione già presenti e gli indirizzi e le direttive per le aree del sistema rurale del PTRC, e avuto riguardo alla “Metodologia per la valutazione delle capacità d’uso dei suoli del Veneto” elaborata dall’Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale.

Art. 4
Valutazione delle istanze.

1.   Le istanze di insediamento di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 2, tenuto conto degli indicatori di cui all’articolo 3, sono valutate dagli enti competenti avuto riguardo alla loro tipologia, alle soluzioni progettuali proposte, ai limiti di potenza, alle scelte di localizzazione, anche in funzione del conseguimento degli obbiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili come definiti nel PNIEC e nella normativa pianificatoria vincolante dell’Unione europea e statale in materia di energia.

2.   Costituiscono altresì parametri per l’insediamento degli impianti fotovoltaici nelle zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali:

a)  per gli impianti di potenza uguale o superiore ad 1 MW:

1)   la realizzabilità solo in forma di impianto agro-voltaico di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2;

2)   in deroga a quanto previsto dal numero 1, la realizzabilità in forma di impianto con moduli fotovoltaici posizionati a terra di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1, applicando il regime di asservimento come definito all’articolo 2, con l’obbligo che le zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali asservite all’impianto siano almeno pari a 15 volte l’area occupata dall’impianto, entrambe insistenti sullo stesso territorio provinciale o di province contermini;

b)  per gli impianti di potenza inferiore ad 1 MW, la realizzabilità sia in forma di impianto con moduli fotovoltaici posizionati a terra che agro-voltaico senza la applicazione del regime di asservimento;

c)  per gli impianti fotovoltaici flottanti o galleggianti, da realizzare su siti di cava già oggetto di rilascio di concessioni per l’esercizio della pesca dilettantistica o sportiva di cui all’articolo 30 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”, la individuazione di soluzioni progettuali volte a consentire il mantenimento di forme di esercizio delle attività oggetto di concessione.

3.   Ai fini della realizzazione nelle zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali di impianti fotovoltaici da parte di imprenditori agricoli professionali (IAP) o coltivatori diretti o amministrazioni pubbliche, ai fini dell’autoconsumo o realizzati in regime di comunità energetiche composte da soggetti pubblici o privati o da entrambi, non rilevano:

a)   gli indicatori di presuntiva non idoneità di cui all’articolo 3, comma 1, lettera C, numero 1, per i soli impianti di tipo agro-voltaico, a condizione del mantenimento delle relative produzioni agroalimentari di qualità o coltivazioni biologiche;

b)   gli indicatori di presuntiva non idoneità di cui all’articolo 3, comma 1, lettera C, numero 4;

c)   gli indicatori di presuntiva non idoneità di cui all’articolo 3, comma 1, lettera C, numero 1 e numero 4, se entrambi presenti, per i soli impianti di tipo agro-voltaico, a condizione del mantenimento delle relative produzioni agroalimentari di qualità o coltivazioni biologiche.

4.   Per gli impianti agro-voltaici di cui ai commi 2 e 3, i richiedenti corredano il progetto dell’impianto con una relazione agronomica, con i contenuti minimi specificati alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 2, asseverata da tecnico abilitato, e con la previsione di un sistema di monitoraggio ai fini della verifica e della attestazione della continuità dell’attività agricola o pastorale sull’area interessata.

Art. 5
Competenze delle province e della Città Metropolitana di Venezia.

1.   Le province e la Città Metropolitana di Venezia, sentiti i comuni ed avvalendosi del Tavolo tecnico di cui all’articolo 6, comma 7, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, individuano le aree agricole di pregio così come definite all’articolo 2, comma 1, lettera b).

2.   Decorso il termine di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali di cui alla legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 “Istituzione del Consiglio delle autonomie locali”, diffida le province e la Città Metropolitana di Venezia a provvedere entro i successivi trenta giorni.

3.   Decorso il termine di cui al comma 2, la Giunta regionale provvede, entro i successivi novanta giorni, anche nominando un commissario ad acta.

Art. 6
Competenze della Giunta regionale.

1.   La Giunta regionale, con proprio provvedimento e sentita la competente commissione consiliare, definisce le linee guida operative che presiedono alla realizzazione degli impianti fotovoltaici di cui alla presente legge e alla realizzazione delle opere ed infrastrutture funzionalmente connesse.

2.   Nelle aree e siti individuati dalle lettere A, B e C del comma 1 dell’articolo 3, la Giunta regionale con il provvedimento di cui al comma 1 del presente articolo può individuare, ove non già previste dalle rispettive discipline, delle aree di rispetto da qualificarsi come aree con indicatori di presuntiva non idoneità all’installazione di impianti fotovoltaici a seconda della tipologia di bene tutelato, nel limite massimo di mille metri dalla perimetrazione dell’area classificata non idonea.

3.   Ferma restando la disciplina in materia di semplificazione per impianti da fonti rinnovabili in aree idonee, la Giunta regionale, fatta salva l’applicazione dei criteri pertinenti elencati nell’allegato V alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, stabilisce con proprio provvedimento i criteri per l’espletamento delle procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) e delle procedure di VIA di competenza regionale, nonché ai fini dell’espressione del parere di competenza regionale nell’ambito dei procedimenti di VIA statale, ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”, in applicazione dei seguenti principi:

a)  considerare nell’ambito della valutazione della sostenibilità dell’intervento, oltre che l’aspetto ambientale, anche gli impatti sociali ed economici dell’intervento;

b)  considerare la potenza complessiva dell’impianto fotovoltaico, l’estensione della superficie interessata nel suo complesso dall’impianto, nonché la presenza, in ambito comunale, con particolare riferimento nelle aree classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali, di ulteriori impianti della stessa tipologia;

c)  considerare la localizzazione in aree con indicatori di idoneità, come individuate ai sensi dell’articolo 7;

d)  considerare la localizzazione in aree con indicatori di presuntiva non idoneità, come individuate ai sensi dell’articolo 3.

4.   La Giunta regionale provvede:

a)   ad istituire e a tenere uno specifico registro delle superfici interessate alla realizzazione degli impianti fotovoltaici e dei terreni in zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali ed oggetto di asservimento; i Comuni, con le modalità definite dalla Giunta regionale, sono tenuti a trasmettere le autorizzazioni e le comunicazioni di competenza, relative alla installazione degli impianti di cui alla presente legge sul proprio territorio;

b)   a definire, al fine di rendere omogenea la predisposizione delle domande e della documentazione necessaria per il rilascio delle autorizzazioni e delle comunicazioni di competenza dei Comuni, i relativi schemi di modulistica.

5.   La Giunta regionale, avvalendosi dei propri enti strumentali del settore primario, verifica, effettuando anche controlli a campione in loco, il rispetto delle prescrizioni agronomiche di cui all’articolo 4, comma 4.

6.   La Giunta regionale definisce, in conformità alla normativa vigente, i termini di inizio e di ultimazione dei lavori per la costruzione e l’esercizio dell’impianto e disciplina le procedure di variazione della titolarità della autorizzazione, disponendo, in particolare, i requisiti di idoneità tecnica e capacità finanziaria, nonché in materia di subentro nei diritti e negli obblighi in ordine, rispettivamente, alle garanzie di esercizio ed adempimento degli stessi.

7.   La Giunta regionale, ai fini dell’adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, provvede ad istituire un Tavolo tecnico composto dalle strutture regionali competenti in materia di energia, di agroambiente, di VIA e di pianificazione territoriale e coordinato dalla struttura regionale competente in materia di energia; il Tavolo tecnico può avvalersi, previa intesa, di rappresentanti delle amministrazioni statali competenti in materia.

8.   Al fine di agevolare la adozione del provvedimento previsto dall’articolo 5, comma 1, la Giunta regionale concede un contributo alle province e alla Città Metropolitana di Venezia, suddiviso in misura direttamente proporzionale alla incidenza della superfice agricola utilizzata (SAU), secondo la definizione ISTAT, nel rispettivo territorio, sul totale della superficie agricola utilizzata (SAU) regionale.

Art. 7
Aree con indicatori di idoneità.

1.   La Giunta regionale individua come aree con indicatori di idoneità all’installazione di impianti fotovoltaici:

a)   le aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, ivi incluse quelle dismesse;

b)   i terreni agricoli abbandonati o incolti, che non siano stati destinati a uso produttivo da almeno cinque annate agrarie;

c)   le superfici di tutte le strutture edificate, ivi compresi capannoni industriali e parcheggi secondo soluzioni progettuali volte ad assicurarne la funzionalità;

d)   le aree interessate da discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati, da miniere, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per i quali la autorità competente abbia attestato l’avvenuto completamento dell’attività di recupero e ripristino ambientale, o cessate, non recuperate ai sensi dell’articolo 21 comma 4 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 “Norme per la disciplina dell’attività di cava”, o abbandonate, o in condizioni di degrado ambientale, così come definite dalla Giunta regionale con apposito provvedimento, sulle quali è sempre consentita l’installazione di impianti fotovoltaici a condizione che le suddette aree non abbiano acquisito una ulteriore e preminente valenza ambientale o paesaggistica, riconosciuta dalla pianificazione territoriale e urbanistica, e qualora la realizzazione dell’impianto risulti compatibile con la destinazione finale della medesima zona;

e)   le aree già interessate da processi di urbanizzazione o dalla realizzazione di opere pubbliche o di attrezzature o impianti di interesse pubblico, nonché le relative aree di pertinenza e di rispetto;

f)   i siti ove sono già installati impianti della stessa tipologia e in cui vengono realizzati interventi di modifica che non aumentano l’area perimetrale dell’impianto, o comunque qualificabili come non sostanziali ai sensi della normativa vigente.

2.   Alle aree di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4 commi 2 e 4.

3.   Ulteriori aree sono individuate dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, in attuazione del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e relativi decreti attuativi.

Art. 8
Norma di salvaguardia.

1.   L’istruttoria delle istanze presentate, a valere su aree per le quali è stato attivato il procedimento di riconoscimento quali aree agricole di pregio, è sospesa per il termine complessivo del procedimento come definito ai sensi dell’articolo 5.

2.   Nelle more della definizione del procedimento di cui all’articolo 5, relativo alle aree agricole di pregio, la disposizione di cui al comma 1 non opera per le aree già individuate come idonee ai sensi e per gli effetti della disciplina vigente.

Art. 9
Procedimenti autorizzatori e adempimenti conseguenti.

1.   Gli impianti fotovoltaici sono soggetti alla disciplina statale in materia di valutazione di impatto ambientale secondo quanto disposto dalla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché alle disposizioni statali in materia di semplificazione dei procedimenti autorizzativi, ivi compresi quelli che comportano interventi su impianti esistenti e modifiche di progetti autorizzati, senza incremento di area occupata, di riduzione dei termini per gli interventi in aree idonee, ivi comprese quelle in materia di estensione delle fattispecie in cui è ammesso il ricorso alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA.

2.   Le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA e le procedure di VIA ordinaria di competenza regionale, nonché le procedure attivate ai fini dell’espressione del parere di competenza regionale nell’ambito dei procedimenti di VIA statale ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4, sono espletate dalla Regione secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3 dell’articolo 6 della presente legge.

3.   Qualora l’impianto risulti assoggettato alla procedura ordinaria di VIA di competenza regionale l’istanza va presentata dal proponente ai sensi dell’articolo 27 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per l’acquisizione del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR).

4.   Nel PAUR, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 27 bis, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, oltre al provvedimento di VIA, confluiscono tutti i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto, compresa anche l’autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

5.   La Giunta regionale con proprio provvedimento individua le fidejussioni a garanzia della rimozione e smaltimento dell’impianto e della rimessa in pristino dello stato dei luoghi, anche in rapporto alle tipologie e alle dimensioni degli impianti.

 

 

Art. 10
Disposizioni transitorie.

1.   Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai procedimenti autorizzatori per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata formalmente presentata istanza o altra comunicazione, qualora risulti completa la documentazione ai fini dell’istruttoria o ai fini del decorso dei termini per il silenzio assenso.

2.   Per le istanze presentate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 27 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la documentazione si intende completa, e trova conseguentemente applicazione la disposizione di cui al comma 1, solo nel caso in cui si sia esaurita positivamente la fase di verifica formale di cui al comma 3 dell’articolo 27 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3.   Per le istanze di autorizzazione relative a progetti per i quali sia stato acquisito, alla data di entrata in vigore della presente legge, il provvedimento di VIA favorevole da parte del Ministero della Transizione Ecologica, non trova applicazione la presente disciplina.

Art. 11
Clausola valutativa.

1.   Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e valuta gli effetti conseguiti, le modalità di attuazione e i risultati ottenuti in termini di progressivo conseguimento degli obbiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili, come definiti nel Piano nazionale integrato per la energia ed il clima (PNIEC) e nella normativa pianificatoria vincolante dell’Unione europea e statale in materia di energia, di perseguimento degli obiettivi di consumo di suolo zero entro il 2050, di tutela del suolo agricolo quale risorsa limitata e non rinnovabile e di lotta ai cambiamenti climatici.

2.   Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale rende conto al Consiglio sullo stato di attuazione della legge predisponendo a cadenza biennale una relazione alla Commissione consiliare competente che riporti il numero degli impianti autorizzati, con informazioni aggregate sulle tipologie, le soluzioni progettuali, la potenza e la energia prodotta nonché, in relazione alle diverse tipologie di impianti, l’elaborazione di dati resi disponibili dai propri enti strumentali del settore primario e in collaborazione con enti di ricerca, anche con riferimento agli effetti sul suolo utilizzato.

3.   La commissione consiliare competente, esaminata la relazione sullo stato di attuazione della legge, può riferire al Consiglio regionale per l’assunzione delle conseguenti determinazioni.

Art. 12
Norma finanziaria.

1.   Agli oneri derivanti dalla presente legge quantificati in euro 350.000,00 per l’esercizio 2022 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica ed assetto del territorio”, Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione 2022-2024, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 7, comma 1, della legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024.

Art. 13
Entrata in vigore.

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

_____________________________
 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 19 luglio 2022

Luca Zaia


 

INDICE

Art. 1 - Finalità.
Art. 2 - Definizioni.
Art. 3 - Individuazione degli indicatori di presuntiva non idoneità delle aree utilizzabili ai fini della realizzazione di impianti.
Art. 4 - Valutazione delle istanze.
Art. 5 - Competenze delle province e della Città Metropolitana di Venezia.
Art. 6 - Competenze della Giunta regionale.
Art. 7 - Aree con indicatori di idoneità.
Art. 8 - Norma di salvaguardia.
Art. 9 - Procedimenti autorizzatori e adempimenti conseguenti.
Art. 10 - Disposizioni transitorie.
Art. 11 - Clausola valutativa.
Art. 12 - Norma finanziaria.
Art. 13 - Entrata in vigore.

(seguono allegati)

DATI_INFORMATIVI_Legge_17_2022_481082.pdf

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