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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 61 del 05 maggio 2020


LEGGE REGIONALE  n. 14 del 04 maggio 2020

Boschi didattici del Veneto.

 

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

 

Art. 1
Finalità.

1. La Regione Veneto promuove la conoscenza del comparto forestale, sostiene l’attività di divulgazione forestale e ambientale, diffonde la cultura della tutela e conservazione del patrimonio boschivo di pianura, collina e montagna favorendo la conoscenza della sua storia, valorizza le figure agro-forestali, ivi compreso l’imprenditore agricolo, operanti sul territorio e incentiva forme di reddito complementare alla produzione agroforestale.

2. La Regione Veneto, per perseguire i fini di cui al comma 1:

a) riconosce i soggetti proponenti di cui all’articolo 3, comma 2;

b) attribuisce la denominazione di “Bosco didattico del Veneto”;

c) istituisce il “Circuito dei Boschi didattici del Veneto”.

 

Art. 2
Definizioni.

1. Ai fini della presente legge:

a) “Bosco didattico” è l’area boscata, definita ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”, di proprietà pubblica o privata, caratterizzata dalla rilevanza della composizione botanica arborea, arbustiva ed erbacea rappresentativa del sito o di particolari endemismi locali, nonché gli impianti di arboricoltura da legno di cui all’articolo 3, comma 2, lettera n) e le formazioni boschive di origine artificiale realizzate su terreni agricoli di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) del medesimo decreto legislativo n. 34 del 2018;

b) il “circuito” è l’insieme dei boschi iscritti all’Albo regionale di cui all’articolo 3;

c) il “gestore” del Bosco didattico è il soggetto di diritto pubblico o privato che svolge le attività di cui al comma 2 per il tramite di un operatore qualificato ai sensi dell’articolo 5, cui compete l’attività didattica;

d) “operatore” è il soggetto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5, che svolge le attività nel Bosco didattico di cui al comma 2;

e) “aula didattica” è il luogo o l’area attrezzata a servizio delle attività didattiche di cui al comma 2.

2. Le “attività” nel Bosco didattico sono riconducibili alla ricerca scientifica, alla didattica, alla formazione selvicolturale, allo studio etnografico, storico, artistico, culturale e dell’economia e delle tradizioni locali, tutte legate al bosco e finalizzate alla valorizzazione delle specifiche vocazioni dell’area designata, anche di carattere rurale. Sono, altresì, attività nel Bosco didattico quelle di formazione e divulgazione della cultura forestale e ambientale, di promozione dei valori ambientali, sociali, di inclusione sociale, di mobilità lenta, e di benessere della persona connesse all’area boscata.

 

Art. 3
Albo regionale dei Boschi didattici.

1. È istituito l’Albo regionale dei Boschi didattici, tenuto presso la struttura regionale competente in materia forestale, nel quale sono identificati con un numero progressivo di iscrizione i Boschi didattici della Regione Veneto.

2. All’Albo possono essere iscritti i soggetti di diritto pubblico o privato riconosciuti ai sensi dell’articolo 6.

3. Il Dirigente della struttura regionale competente in materia forestale determina:

a) il controllo dei requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 6;

b) l’iscrizione e la cancellazione dei Boschi didattici dall’Albo regionale.

 

Art. 4
Requisiti del Bosco didattico.

1. I requisiti specifici del Bosco didattico sono:

a) forestali:

1) forma di governo a fustaia, a ceduo composto o a ceduo intensamente matricinato;

2) composizione botanica arborea, arbustiva ed erbacea rappresentativa del sito o di particolari endemismi locali;

b) didattici:

1) presenza di percorsi didattici o aree attrezzate per le attività nel Bosco didattico;

2) iniziative realizzate o previste da realizzare al fine di valorizzare la vocazione specifica dell’area (quali mostre, convegni, seminari, video);

3) materiale didattico-informativo;

4) presenza di almeno un operatore dedicato all’attività didattica;

c) logistici:

1) aree idonee per il parcheggio;

2) accessibilità agevole;

3) almeno un’aula didattica;

4) servizi igienici idonei alle attività svolte;

d) di sicurezza:

1) documento di valutazione dei rischi redatto, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, da tecnico abilitato;

2) polizza di responsabilità civile per danni a terzi per l’ammontare di almeno euro 1 milione;

3) regolamento, da esporre presso l’entrata, con indicate le norme di comportamento.

 

Art. 5
Requisiti dell’operatore.

1. L’attività didattica, di cui all’articolo 2 comma 2, è espletata da almeno un soggetto:

a) in possesso di diploma di laurea in discipline agro-forestali, ambientali, naturali, biologiche;

b) in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, supportato da adeguata formazione didattico-metodologica nelle materie di cui all’articolo 2 comma 2;

c) titolare della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del codice Civile, iscritto all’INPS, supportato da adeguata formazione didattico-metodologica nelle materie di cui all’articolo 2 comma 2.

2. La Regione promuove e sostiene l’organizzazione di specifici percorsi formativi in materia di Bosco didattico per i soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, lettere b) e c).

 

Art. 6
Requisiti per l’iscrizione all’Albo regionale dei Boschi didattici.

1. L’istanza di iscrizione all’Albo regionale dei Boschi didattici è presentata alla struttura regionale competente in materia forestale e accompagnata da una relazione, redatta da un tecnico abilitato del settore, che illustri la presenza di tutti i requisiti necessari.

2. L’istanza è presentata dal gestore del bosco secondo quanto previsto dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e riporta:

a) informazioni relative al gestore:

1) nome e cognome/ragione sociale o denominazione sociale;

2) legale rappresentanza;

3) codice fiscale e/o partita IVA;

4) titolo di conduzione dell’area;

b) documentazione:

1) requisiti del bosco di cui all’articolo 4;

2) requisiti dell’operatore di cui all’articolo 5;

3) piano di cui all’articolo 7;

4) polizza di responsabilità civile verso terzi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), numero 2).

3. Il procedimento di iscrizione nell’Albo si conclude entro centoventi giorni dalla data di ricevimento dell’istanza.

4. Il provvedimento di riconoscimento del Bosco didattico è adottato dal dirigente della struttura regionale competente in materia forestale, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto e pubblicizzato sul sito web regionale.

5. Il gestore ha l’obbligo di comunicare e documentare alla struttura regionale competente in materia forestale, entro trenta giorni dal loro verificarsi, ogni tipo di variazione dei dati presentati in sede di iscrizione.

 

Art. 7
Piano delle attività nel Bosco didattico.

1. Il piano delle attività nel Bosco didattico è così articolato:

a) progetto delle attività di cui all’articolo 2 comma 2;

b) attività di promozione e pubblicizzazione del progetto stesso;

c) risorse umane impegnate nell’attività didattica;

d) risorse economiche per lo svolgimento del piano.

 

Art. 8
Visite guidate e manifestazioni.

1. Le visite nel Bosco didattico sono guidate da almeno un operatore.

2. Il gestore del Bosco didattico ha l’obbligo di promuovere la “Festa dei Boschi didattici”, con l’organizzazione di specifiche visite guidate per illustrare la storia e il significato ambientale del bosco.

3. Il gestore può concordare con gli enti locali la piantumazione in aree verdi o, più in generale, in aree di proprietà di tali enti.

4. Le attività nel Bosco didattico sono interdette nei boschi di conifere durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi.

5. Per i boschi di latifoglie il gestore del Bosco didattico deve attuare tutte le cautele e prescrizioni imposte dal decreto annuale del Presidente della Giunta regionale di dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, ai sensi della legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”, nonché della normativa regionale di settore.

 

Art. 9
Logo dei boschi didattici.

1. La Giunta regionale provvede a definire il logo dei Boschi didattici del Veneto.

2. L’uso del logo viene concesso unitamente al riconoscimento del Bosco didattico.

3. Il logo deve essere affisso nei luoghi del Bosco didattico, sulla segnaletica e su tutto il materiale didattico e promozionale.

 

Art. 10
Promozione dei Boschi didattici.

1. La Giunta regionale in coerenza con la programmazione forestale regionale, promuove il circuito dei boschi didattici in ambito regionale, nazionale ed europeo.

2. La Giunta regionale supporta l’attività di promozione dei gestori dei Boschi didattici anche con l’erogazione di contributi finanziari per le risorse umane impegnate nell’attività didattica e per la promozione e pubblicizzazione del progetto.

 

Art. 11
Revoca del riconoscimento di Bosco didattico e cancellazione dall’Albo.

1. Il riconoscimento del Bosco didattico è revocato nei casi di:

a) compiute, reiterate e gravi infrazioni alle norme dell’Unione europea, nazionali e regionali;

b) perdita dei requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 6;

c) comunicazioni erronee o irregolari in ordine ai requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 6 o del piano di attività nel Bosco didattico di cui all’articolo 7;

d) richiesta del gestore del bosco.

2. Il riconoscimento di Bosco didattico decade nei casi di:

a) dichiarazioni mendaci, seguite da segnalazione all’autorità giudiziaria competente per territorio;

b) incendio boschivo, con area riportata nell’apposito catasto delle aree percorse dal fuoco da parte degli organi competenti;

c) deterioramento del bosco per cause che comportano rischi per l’incolumità pubblica, quali ad esempio attacchi parassitari o eccezionali eventi atmosferici.

3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c), il dirigente della struttura regionale competente in materia forestale diffida il gestore del Bosco didattico a regolarizzare e/o sanare i rilievi contestati entro il termine di trenta giorni, decorsi i quali adotta l’atto di revoca del riconoscimento, nonché di recupero di eventuali contributi finanziari concessi.

4. Il provvedimento di revoca del riconoscimento ovvero di dichiarazione di decadenza nei casi previsti dal comma 2 determina la cancellazione del Bosco didattico dall’Albo regionale.

5. Il provvedimento di revoca o decadenza del riconoscimento è notificato agli interessati entro quindici giorni dalla data di emanazione.

 

Art. 12
Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 9, quantificati in euro 20.000,00 per l’esercizio 2020, si fa fronte mediante incremento delle risorse allocate nella Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 05 “Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione”, Titolo 1 “Spese correnti” e contestuale riduzione per pari importo, nell’esercizio 2020, delle risorse allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022.

2. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 5, comma 2, e dell’articolo 10, comma 1, quantificati in complessivi euro 100.000,00 per l’esercizio 2021, si fa fronte mediante incremento delle risorse allocate nella Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 05 “Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione”, Titolo 1 “Spese correnti” e contestuale riduzione per pari importo, nell’esercizio 2021, delle risorse allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022.

3. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 10, commi 1 e 2, quantificati in complessivi euro 180.000,00 per l’esercizio 2022, si fa fronte mediante incremento delle risorse allocate nella Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 05 “Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione”, Titolo 1 “Spese correnti” e contestuale riduzione per pari importo, nell’esercizio 2022, delle risorse allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022.

4. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”.

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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 4 maggio 2020

Luca Zaia


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INDICE

 

Art. 1 - Finalità.

Art. 2 - Definizioni.

Art. 3 - Albo regionale dei Boschi didattici.

Art. 4 - Requisiti del Bosco didattico.

Art. 5 - Requisiti dell’operatore.

Art. 6 - Requisiti per l’iscrizione all’Albo regionale dei Boschi didattici.

Art. 7 - Piano delle attività nel Bosco didattico.

Art. 8 - Visite guidate e manifestazioni.

Art. 9 - Logo dei boschi didattici.

Art. 10 - Promozione dei Boschi didattici.

Art. 11 - Revoca del riconoscimento di Bosco didattico e cancellazione dall’Albo.

Art. 12 - Norma finanziaria.

(seguono allegati)

DATI_INFORMATIVI_Legge_14_2020_419581.pdf

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