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Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
p r o m u l g a
la seguente legge regionale:
Art. 1
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 29 “Norme per il sostegno delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà”.
1. Dopo l’articolo 6, della legge regionale 10 agosto 2012, n. 29, è aggiunto il seguente articolo:
“Art. 6 bis Misure a tutela della bigenitorialità.
1. Al fine di garantire il diritto alla bigenitorialità dei figli minori in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei processi relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, in attuazione della legge 8 febbraio 2006, n. 54 “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”, gli uffici della Regione, degli enti strumentali della medesima, delle aziende del servizio sanitario regionale e degli organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione ai sensi dello Statuto, adeguano i loro procedimenti alle disposizioni di cui al presente articolo.
2. Su istanza di almeno uno dei genitori, tutte le comunicazioni degli enti e organismi di cui al comma 1 relative al minore sono indirizzate ad entrambi i genitori nel rispetto e in coerenza con le eventuali modalità indicate nel provvedimento di affido condiviso, di cui alla legge 8 febbraio 2006, n. 54 e agli articoli 337 bis e seguenti del codice civile. A tal fine, il genitore che presenta l’istanza allega alla stessa il provvedimento di affido e si impegna a comunicare tutte le eventuali modifiche dello stesso.
3. La Giunta regionale promuove, altresì, il pieno coinvolgimento di entrambi i genitori nelle informazioni riguardanti i propri figli mediante:
a) l’attivazione di protocolli di intesa con le istituzioni scolastiche finalizzati a fornire tutte le informazioni sull’andamento e sui risultati scolastici ad entrambi i genitori; b) l’attivazione di protocolli di intesa con gli enti locali finalizzati a trasmettere tutte le comunicazioni di rilievo amministrativo sulle condizioni dei figli minori ad entrambi i genitori.”.
Art. 2 Clausola di invarianza finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio e nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 23 dicembre 2019
Luca Zaia
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INDICE
Art. 1 - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 29 “Norme per il sostegno delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà”.
Art. 2 - Clausola di invarianza finanziaria.
(seguono allegati)
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