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Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
p r o m u l g a
la seguente legge regionale:
Art. 1 Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29 “Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali” e successive modificazioni.
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29, sono aggiunte le parole: “ed autostradali, anche a pedaggio, e di opere pubbliche di interesse regionale”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29, è inserito il seguente:
“1 bis. Alla Società competono altresì funzioni di ricerca, sperimentazione, sviluppo e potenziamento della mobilità, anche intermodale, ivi inclusa la partecipazione ad iniziative di partenariato pubblico privato.”.
3. Al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29, le parole: “e società di gestione delle autostrade operanti nel territorio regionale” sono sostituite dalle seguenti: “e società a prevalente partecipazione pubblica operanti nel settore della mobilità”.
Art. 2 Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29 “Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali” e successive modificazioni.
1. La rubrica dell’articolo 2 della legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29 è sostituita dalla seguente: “Progettazione ed esecuzione di interventi di interesse regionale sulla rete viaria”.
2. Al comma 1 bis dell’articolo 2 della legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29, introdotto dall’articolo 4 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 8, dopo le parole: “delle opere stradali” sono inserite le seguenti: “sulla rete viaria demaniale, diversa da quella di cui al comma 1,” e le parole: “opere di volta in volta riconducibili al demanio regionale, provinciale o comunale, a seconda della tipologia della rete viaria oggetto delle stesse” sono soppresse.
Art. 3 Modifica all’articolo 6 della legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29 “Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali” e successive modificazioni.
1. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29, la parola: “concorre” è sostituita dalle seguenti: “può concorrere”.
Art. 4 Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 29 marzo 2019
Luca Zaia
INDICE
Art. 1 - Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29 “Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali” e successive modificazioni. Art. 2 - Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29 “Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali” e successive modificazioni. Art. 3 - Modifica all’articolo 6 della legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29 “Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali” e successive modificazioni. Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.
(seguono allegati)
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