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Bur n. 18 del 19 febbraio 2019


LEGGE REGIONALE  n. 10 del 18 febbraio 2019

Istituzione del nuovo Comune denominato "Colceresa" mediante fusione dei Comuni di Mason Vicentino e Molvena della Provincia di Vicenza.

 

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1
Istituzione.

1.   È istituito, nella Provincia di Vicenza, il nuovo Comune denominato “Colceresa” mediante fusione dei Comuni di Mason Vicentino e Molvena.

2.   La relativa sede municipale sarà stabilita nello Statuto del nuovo Comune. Sino a quando la stessa non sarà stata stabilita, il nuovo Comune avrà sede in quella attuale di Mason Vicentino.

3.   Nello Statuto sono altresì assicurate alla comunità di origine privata della sede, adeguate forme di decentramento in base allo stato dei luoghi e alle esigenze della popolazione interessata.

 

Art. 2
Risultati della consultazione.

1.   Il referendum consultivo della popolazione interessata ha dato i seguenti risultati:

 

 

Comune di
Mason Vicentino

Comune di
Molvena

Totale

Elettori aventi diritto al voto

n. 3.588

n. 2.569

n. 6.157

Votanti

n. 1.282

n.    985

n. 2.267

Voti validamente espressi

n. 1.278

n.    980

n. 2.258

Voti favorevoli

n.    953

n.    742

n. 1.695

Voti contrari

n.    325

n.    238

n.    563

 

Art. 3
Disposizioni finali e transitorie.

1.   I rapporti conseguenti alla istituzione del nuovo Comune denominato “Colceresa” sono definiti ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali”, dalla Provincia di Vicenza sulla base, in particolare, del criterio secondo cui il Comune di nuova istituzione subentra nella titolarità di tutti i beni mobili ed immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine, ivi compresi i rapporti concernenti il personale dipendente.

 

Art. 4
Clausola di neutralità finanziaria.

1.   All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

 

Art. 5
Entrata in vigore.

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

____________________
 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 18 febbraio 2019

Luca Zaia


____________________
 

INDICE

Art. 1 - Istituzione.

Art. 2 - Risultati della consultazione.

Art. 3 - Disposizioni finali e transitorie.

Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.

Art. 5 - Entrata in vigore.

(seguono allegati)

DATI_INFORMATIVI_Legge_10_2019_388693.pdf

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