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Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
p r o m u l g a
la seguente legge regionale:
Art. 1 Istituzione.
1. È istituito, nella Provincia di Vicenza, il nuovo Comune denominato “Valbrenta” mediante fusione dei Comuni di Cismon del Grappa, Valstagna, San Nazario e Campolongo sul Brenta della Provincia di Vicenza.
2. La relativa sede municipale sarà stabilita nello Statuto del nuovo Comune. Sino a quando la stessa non sarà stata stabilita il nuovo Comune avrà sede presso Palazzo Guarnieri a Carpenè di San Nazario (VI).
3. Nello Statuto sono altresì assicurate alle comunità di origine private della sede, adeguate forme di decentramento in base allo stato dei luoghi e alle esigenze delle popolazioni interessate.
Art. 2 Disposizioni finali e transitorie.
1. I rapporti conseguenti alla istituzione del nuovo Comune denominato “Valbrenta” sono definiti ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali”, dalla Provincia di Vicenza sulla base, in particolare, del criterio secondo cui il Comune di nuova istituzione subentra nella titolarità di tutti i beni mobili ed immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine ivi compresi i rapporti concernenti il personale dipendente.
Art. 3 Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 4 Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 24 gennaio 2019
Luca Zaia
INDICE
Art. 1 - Istituzione.
Art. 2 - Disposizioni finali e transitorie.
Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.
Art. 4 - Entrata in vigore.
(seguono allegati)
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