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Bur n. 133 del 28 dicembre 2018


LEGGE REGIONALE  n. 48 del 28 dicembre 2018

Piano socio sanitario regionale 2019-2023.

Il Consiglio regionale ha approvato
 

Il Presidente della Giunta regionale
 

p r o m u l g a
 

la seguente legge regionale:
 

Art. 1
Piano socio sanitario regionale 2019-2023.

1.   In conformità all’articolo 1, comma 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modifiche ed integrazioni e nel rispetto dei principi fondamentali ivi contenuti, in attuazione degli articoli 2 e 6 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”, in coerenza con il vigente Piano sanitario nazionale, è approvato il Piano socio sanitario regionale 2019-2023.

2.   Il Piano socio sanitario regionale 2019-2023 individua gli indirizzi di programmazione socio-sanitaria regionale per il quinquennio 2019-2023 ed è approvato nel testo allegato che costituisce parte integrante della presente legge.

3.   Il Piano socio sanitario regionale 2019-2023 è attuato dai provvedimenti adottati dalla Giunta regionale nei settori dell’assistenza territoriale, dell’assistenza ospedaliera, delle reti assistenziali e socio sanitarie e trasmessi alla commissione consiliare competente, che esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di ricevimento. Acquisito il parere della commissione consiliare, la Giunta regionale approva i provvedimenti di attuazione di cui al presente comma.

4.   La Regione assicura le necessarie risorse per garantire sul territorio regionale i livelli essenziali di assistenza di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e di cui all’articolo 22, commi 2 e 4 della legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”.


Art. 2
Esercizio delle forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell’Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione del Veneto.

1.   Le forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa e legislativa nella materia “Tutela della Salute” previste in capo alla Regione del Veneto sulla base dell’Accordo preliminare all’Intesa prevista dall’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, firmato il 28 febbraio 2018 tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione del Veneto, nonché le ulteriori forme di autonomia differenziata che saranno concesse nel prosieguo del negoziato, come previsto dall’Accordo medesimo, saranno esercitate a seguito dell’approvazione della legge statale di recepimento dell’Intesa ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione.


Art. 3
Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2010, n. 21 “Norme per la riorganizzazione del Servizio ispettivo e di vigilanza per il sistema socio-sanitario veneto”.

1.   I commi 1 e 2 dell’articolo 2 della legge regionale 5 agosto 2010, n. 21 “Norme per la riorganizzazione del Servizio ispettivo e di vigilanza per il sistema socio-sanitario veneto” sono sostituiti dai seguenti:

“1. Alla struttura ispettiva competono funzioni ispettive e di vigilanza di secondo grado, di carattere amministrativo, contabile e funzionale, in ambito sociale, sanitario e socio-sanitario, nei confronti dei soggetti previsti dall’articolo 1, comma 1, della presente legge.

2.   Particolare rilevanza nello svolgimento dell’attività di controllo è attribuita al rapporto della struttura ispettiva con i collegi sindacali o dei revisori dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della presente legge.”.


Art. 4
Salvaguardia delle specificità territoriali.

1.   La Regione garantisce cura, assistenza e servizi socio-sanitari in modo uniforme, appropriato e responsabile su tutto il territorio regionale, salvaguardando, in conformità a quanto previsto dall’articolo 15 della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”, le specificità del territorio bellunese, del Polesine e lagunari.


Art. 5
Valutazione del Piano socio sanitario regionale 2019-2023.

1.   Al fine di valutare l’efficacia degli interventi previsti nel Piano socio sanitario regionale 2019-2023, la Giunta regionale, per il tramite dell’Area Sanità e Sociale, attua il monitoraggio sull’attuazione del Piano presso le singole aziende ed enti del servizio sanitario regionale.

2.   I risultati del monitoraggio sono raccolti da Azienda Zero e trasmessi all’Area Sanità e Sociale, che semestralmente relaziona alla Giunta regionale e alla competente commissione consiliare.


Art. 6
Definizione delle dotazioni standard e dei costi standard.

1.   Entro il 2019 la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce le dotazioni standard del personale sanitario, professionale e amministrativo dei servizi sanitari e socio-sanitari necessari a garantire l’erogazione dei Livelli essenziali di assistenza (LEA), con riferimento ai bacini territoriali coincidenti con le aziende ULSS, in conformità a quanto previsto dall’articolo 128, comma 4, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.


Art. 7
Schede di dotazione territoriale dei servizi e delle strutture di ricovero intermedie.

1.   La Giunta regionale approva, sentita la competente commissione consiliare, contestualmente alle schede di dotazione ospedaliera, al fine di rendere omogenea la prevenzione, l’assistenza e la cura nel proprio territorio e per garantire la continuità dell’assistenza e delle cure, le schede di dotazione territoriale delle unità organizzative dei servizi e delle strutture di ricovero intermedie da garantire in ogni azienda ULSS, tenendo conto dell’articolazione distrettuale, della distribuzione delle strutture sul territorio regionale nonché dell’accessibilità da parte del cittadino.

2.   Le schede di dotazione territoriale contengono anche la previsione delle strutture residenziali e semiresidenziali sanitarie e socio-sanitarie. I posti letto delle strutture intermedie avranno come indice minimo lo 0,6 per mille della popolazione di età superiore ai 45 anni presente nell’Azienda ULSS di appartenenza.

3.   Le specificità del territorio bellunese, del polesine, delle aree montane e lagunari, delle aree a bassa densità abitativa possono dotarsi di un incremento dei posti letto delle strutture previste nelle schede territoriali dello 0,2 per mille.


Art. 8
Conferimento incarichi e valutazione dei dirigenti apicali di unità operative complesse.

1.   Il direttore generale delle aziende ULSS, ospedaliere, ospedaliero-universitarie integrate e dell’Istituto oncologico veneto (IOV) procede al conferimento degli incarichi di dirigenti apicali di unità operativa complesse rendendo pubbliche le motivazioni professionali ed evidenziando qualità e meriti del soggetto al quale viene conferito l’incarico.

2.   La Giunta regionale provvede, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, alla formulazione di uno schema-tipo di contratto di lavoro che, nel rispetto della vigente normativa, individua i seguenti criteri ai quali è obbligatorio far riferimento per la valutazione di fine incarico dei dirigenti apicali di unità operativa complesse:

a)   quantità e qualità delle prestazioni sanitarie erogate in relazione agli obiettivi assistenziali concordati preventivamente in sede di discussione del budget;
b)   valorizzazione dei collaboratori;
c)   soddisfazione degli utenti;
d)   strategie adottate per il contenimento dei costi tramite l’uso appropriato delle risorse.

3.   L’esito positivo della valutazione di cui al comma 2 determina la conferma dell’incarico.


Art. 9
Trasparenza.

1.   L’articolo 15 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 “Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del piano socio-sanitario regionale 2012-2016” è sostituito dal seguente:


“Art. 15
Trasparenza.

1.   La Giunta regionale pubblica annualmente sul sito internet istituzionale regionale le somme corrisposte nell’anno precedente ad ogni struttura privata accreditata per l’erogazione delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali.”.


Art. 10
Forme integrative regionali di assistenza sanitaria e socio-sanitaria.

1.   La Giunta regionale promuove lo sviluppo di forme integrative regionali di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, in particolare per la non autosufficienza, coinvolgendo le parti sociali, i soggetti e le organizzazioni finanziarie e assicurative e altri enti e istituzioni al fine di darne un’ampia diffusione, nell’interesse della popolazione. Inoltre assicura il coordinamento e l’unitarietà della politica sanitaria e l’integrazione del servizio sanitario regionale con le prestazioni finanziate attraverso le forme integrative.


Art. 11
Fascicolo sanitario elettronico. Attuazione dell’articolo 2, comma 1, lettera g), numero 11, della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 “Istituzione dell’ente di governance della sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero”. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS”.

1.   Entro novanta giorni dall’entrata in vigore del Piano socio sanitario 2019-2023, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva i provvedimenti attuativi del fascicolo sanitario elettronico con particolare riferimento alla realizzazione di un’unica rete regionale per interconnettere tutte le aziende sanitarie e gli enti socio-sanitari. Gli enti privati accreditati con il sistema socio-sanitario avranno l’obbligo di partecipare al fascicolo sanitario elettronico. Il fascicolo sanitario elettronico e la conseguente tessera sanitaria elettronica per tutta la popolazione veneta verranno attivati entro un anno dall’entrata in vigore del Piano socio sanitario 2019-2023.


Art. 12
Prestazioni dei dirigenti veterinari.

1.   Al fine di assicurare l’erogazione di prestazioni obbligatorie per legge che non possano essere effettuate in orario diurno o esclusivamente nei giorni feriali, le Aziende ULSS, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza medico-veterinaria, possono disporre della presenza in servizio dei dirigenti veterinari durante le ore notturne e nei giorni festivi. L’attività è espletata nell’ambito dell’orario di lavoro settimanale ovvero in regime di prestazioni aggiuntive qualora ricorrano i presupposti e le condizioni stabiliti dai predetti contratti collettivi, nel rispetto della normativa nazionale sull’orario di lavoro.


Art. 13
Direttore sanitario di struttura privata accreditata.

1.   Il direttore sanitario di struttura privata accreditata che gestisce ospedali con più di cento posti letto deve possedere gli stessi requisiti richiesti per il direttore medico ospedaliero di ospedali pubblici


Art. 14
Disposizioni in materia di personale di Azienda Zero.

1.   In considerazione degli esiti delle procedure di mobilità esperite ai sensi della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, articolo 7, comma 1, a seguito degli accordi conclusi con le aziende ed enti del servizio sanitario regionale in sede sindacale ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell’articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, al fine di limitare il disagio organizzativo alle aziende ed enti che, avendo sede limitrofa a quella di Azienda Zero, hanno già sopportato un rilevante esodo di personale, Azienda Zero è autorizzata ad effettuare assunzioni dirette, previa autorizzazione della Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare, di personale mediante procedure concorsuali per la copertura di posti di dotazione organica, così come definita dall’articolo 7, comma 3 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, che non siano stati coperti a seguito delle medesime procedure di mobilità.

2.   Il finanziamento destinato ad Azienda Zero considera il trasferimento di risorse effettuato dalle aziende ed enti del servizio sanitario regionale sulla base degli accordi sindacali di cui al comma 1 che deve considerarsi confermato.


Art. 15
Interventi per la razionalizzazione della spesa delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale.

1.   La disciplina di cui all’articolo 37, commi 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007” è confermata per il triennio 2019-2021.


Art. 16
Commissione regionale per l’investimento, tecnologia e edilizia (CRITE).

1.   La Commissione regionale per l’investimento, tecnologia e edilizia (CRITE) supporta la Giunta regionale nella funzione di definizione e realizzazione degli obiettivi di governo e amministrazione sulla base dei principi ed indirizzi generali della programmazione regionale generale di competenza del Consiglio regionale, verificando la coerenza con la programmazione regionale e la sostenibilità economico finanziaria dei progetti d’investimento, di tecnologia e di edilizia in ambito sanitario e socio-sanitario.

2.   La Giunta regionale può altresì incaricare la CRITE di effettuare la disamina/analisi dei piani trimestrali di assunzione del personale delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale al fine di verificarne la coerenza con la normativa nazionale e regionale, nonché con gli atti di programmazione regionale.

3.   La CRITE supporta la Giunta regionale nel processo di approvazione dei Piani degli investimenti triennali delle aziende sanitarie, esaminando la loro compatibilità rispetto alle risorse disponibili o rispetto a eventuali finanziamenti specificamente dedicati.

4.   La Giunta regionale approva i Piani degli investimenti triennali di cui al comma 3 previo parere della commissione consiliare competente.

5.   La composizione della CRITE e il ruolo di supporto della CRITE che può esplicarsi in tutti quegli ambiti in cui vi sia l’esigenza di verificare la sostenibilità economica di azioni attuative della programmazione regionale, anche in relazione a eventuali limiti di spesa o di risorse assegnate, sono definiti con provvedimento della Giunta regionale.


Art. 17
Modifica dell’articolo 2, comma 2, della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 “Istituzione dell’ente di governance della sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero”. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS”.

1.   All’articolo 2, comma 2, della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

“f bis)    monitoraggio e vigilanza sulle varie forme di sanità integrativa con l’obiettivo di finalizzarle al sostegno della compartecipazione dei LEA.”.


Art. 18
Clausola di neutralità finanziaria.

1.   All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.


Art. 19
Norma transitoria.

1.   Il Piano socio sanitario regionale ha durata e validità per il quinquennio 2019-2023. Le norme e le disposizioni del Piano medesimo mantengono efficacia fino all’approvazione del Piano socio sanitario regionale successivo.

2.   Le disposizioni del Piano socio sanitario regionale 2012-2016 mantengono la loro efficacia fino all’approvazione degli specifici provvedimenti di attuazione di cui all’articolo 1, comma 3.


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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 28 dicembre 2018

Luca Zaia


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INDICE

 

Art.  1 - Piano socio sanitario regionale 2019-2023.
Art.  2 - Esercizio delle forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell’Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione del Veneto.
Art.  3 - Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2010, n. 21 “Norme per la riorganizzazione del Servizio ispettivo e di vigilanza per il sistema socio-sanitario veneto”.
Art.  4 - Salvaguardia delle specificità territoriali.
Art.  5 - Valutazione del Piano socio sanitario regionale 2019-2023.
Art.  6 - Definizione delle dotazioni standard e dei costi standard.
Art.  7 - Schede di dotazione territoriale dei servizi e delle strutture di ricovero intermedie.
Art.  8 - Conferimento incarichi e valutazione dei dirigenti apicali di unità operative complesse.
Art.  9 - Trasparenza.
Art. 10 - Forme integrative regionali di assistenza sanitaria e socio-sanitaria.
Art. 11 - Fascicolo sanitario elettronico. Attuazione dell’articolo 2, comma 1, lettera g), numero 11, della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 “Istituzione dell’ente di governance della sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero”. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS”.
Art. 12 - Prestazioni dei dirigenti veterinari.
Art. 13 - Direttore sanitario di struttura privata accreditata.
Art. 14 - Disposizioni in materia di personale di Azienda Zero.
Art. 15 - Interventi per la razionalizzazione della spesa delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale.
Art. 16 - Commissione regionale per l’investimento, tecnologia e edilizia (CRITE).
Art. 17 - Modifica dell’articolo 2, comma 2, della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 “Istituzione dell’ente di governance della sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero”. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS”.
Art. 18 - Clausola di neutralità finanziaria.
Art. 19 - Norma transitoria.

(seguono allegati)

Allegato_legge_48-2018_385199.pdf
DATI_INFORMATIVI_Legge_48_2018_385199.pdf

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