Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 128 del 21 dicembre 2018


LEGGE REGIONALE  n. 43 del 14 dicembre 2018

Collegato alla legge di stabilità regionale 2019.

 

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1
Attività relative al “Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano”.

1.   La Giunta regionale si dota di un Programma regionale di contributi per complessivi euro 2.000.000,00, in conformità con gli impegni assunti con il “Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano”, sottoscritto il 9 giugno 2017 tra il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto.

2.   La Giunta regionale, per la realizzazione del programma di cui al comma 1, è autorizzata ad avvalersi dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) di cui alla legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura”.

3.   Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, complessivamente quantificati in euro 1.000.000,00 per il 2019 e in euro 1.000.000,00 per il 2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019-2021.
 

Art. 2
Valorizzazione dei vini della denominazione di origine controllata “delle Venezie”.

1.   Al fine di contribuire alla valorizzazione della denominazione di origine controllata (DOC) “delle Venezie”, la Regione del Veneto sostiene azioni di promozione, informazione e animazione territoriale volte a far conoscere ai consumatori la DOC “delle Venezie”.

2.   Per il perseguimento delle finalità e la realizzazione di azioni di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo di euro 50.000,00 al Consorzio tutela DOC “delle Venezie” per le seguenti attività:

a)   l’organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni;

b)   la realizzazione e la diffusione di pubblicazioni o di altri strumenti di comunicazione destinati a sensibilizzare il grande pubblico in merito al Pinot grigio prodotto nell’ambito della nuova denominazione di origine.

3.   Il Consorzio tutela DOC “delle Venezie” deve promuovere le iniziative di cui al comma 2 a favore delle imprese produttrici di vini DOC “delle Venezie”, anche se non aderenti al consorzio medesimo.

4.   Il contributo di cui al comma 2 è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, e, in particolare, dall’articolo 24 che riguarda gli aiuti alle azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli.

5.   Il contributo di cui al comma 2 è concesso per un importo massimo dell’ottanta per cento delle spese sostenute per le attività di valorizzazione svolte.

6.   Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2019, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021.

 

Art. 3
Attività di vigilanza e controllo sulle produzioni agricole e agroalimentari.

1.   Per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo sulle produzioni agricole e agroalimentari, previste da disposizioni nazionali o comunitarie, la Giunta regionale è autorizzata ad avvalersi, mediante convenzioni, di enti pubblici operanti in ambito regionale e a partecipare ad accordi di collaborazione con altre amministrazioni pubbliche.

2.   Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2019, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021.

 

Art. 4
Provvedimenti per favorire l’accesso al credito alle imprese agricole e agroalimentari.

1.   Per l’esercizio 2019 le disponibilità di euro 3.000.000,00 a valere sul fondo di rotazione di cui agli articoli 57 e 58 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”, sono introitate al bilancio regionale e sono destinate alla dotazione della sezione speciale relativa alle micro, piccole e medie imprese del settore primario di cui all’articolo 54 della legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2014”, del Fondo regionale di garanzia istituito con legge regionale 13 agosto 2004, n. 19 “Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese”.

2.   La Giunta regionale disciplina l’operatività del fondo regionale di garanzia di cui al comma 1 e individua le forme di garanzia più idonee per lo sviluppo delle imprese operanti nel settore primario.

3.   Dopo il comma 2 bis dell’articolo 24 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, è inserito il seguente:

“2 ter. Gli aiuti per gli investimenti di cui al comma 2 possono essere concessi anche alle grandi imprese esclusivamente in applicazione di provvedimenti statali o comunitari, secondo le modalità previste nell’articolo 57 della presente legge.”.

4.   Dopo il comma 3 dell’articolo 57 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 è inserito il seguente:

“3 bis. Le risorse del fondo di cui al comma 2 lettera a), possono essere utilizzate anche a titolo di cofinanziamento di misure di sostegno, attivabili in applicazione di provvedimenti statali o comunitari, sulla base delle modalità operative da questi ultimi previsti, salvo il rispetto del meccanismo di rotatività del fondo.”.

5.   Alla fine del comma 5 dell’articolo 57 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 sono aggiunte le parole: “, nonché l’ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del fondo da destinare alle grandi imprese”.

6.   Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 3.000.000,00, per l’esercizio 2019, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e della pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui disponibilità viene incrementata mediante le nuove entrate di cui al comma 1, allocate nel Titolo 04 “Entrate in conto capitale”, Tipologia 200 “Contributi agli investimenti” del bilancio di previsione 2019-2021.
 

Art. 5
Promozione dell’utilizzo dei sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici.

1.   La Regione del Veneto favorisce la realizzazione di iniziative a favore dell’uso razionale dell’energia, della riduzione dei consumi energetici e dello sviluppo sostenibile delle fonti energetiche rinnovabili mediante la promozione dell’utilizzo dei sistemi di accumulo di energia elettrica presso i luoghi di produzione al fine di ampliare la diffusione dell’autoconsumo di energia rinnovabile.

2.   Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario per complessivi euro 2.000.000,00, a favore di soggetti privati residenti in Veneto, per l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici. I criteri e le modalità di assegnazione dei contributi sono determinati dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, sentita la competente commissione consiliare.

3.   Per l’esercizio 2019 la disponibilità di euro 1.000.000,00 a valere sul fondo di rotazione di cui al decreto legge 29 agosto 1994, n. 516 “Provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell’indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato, nonché ulteriori disposizioni concernenti l’EFIM ed altri organismi” convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, resa attuativa mediante la deliberazione della Giunta regionale n. 4344 del 30 dicembre 2005, viene introitata al bilancio regionale e allocata al Titolo 04 “Entrate in conto capitale”, Tipologia 200 “Contributi agli investimenti” del bilancio di previsione 2019-2021 ed è destinata alle attività previste dal comma 2.

4.   Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 2.000.000,00 per l’esercizio 2019, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 17 “Energia e diversificazione delle fonti energetiche”, Programma 01 “Fonti energetiche”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019-2021.

 

Art. 6
Modifica dell’articolo 32 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 “Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015”.

1.   Al comma 2 dell’articolo 32 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6, dopo la lettera f bis) è aggiunta la seguente:

“f ter)  promozione e valorizzazione dell’export veneto.”.

2.   Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 250.000,00 per l’esercizio 2019, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 “Sviluppo Economico e Competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui disponibilità viene incrementata mediante le entrate derivanti dal piano dei rientri di cui all’articolo 32, comma 1, della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6, allocate nel Titolo 04 “Entrate in conto capitale”, Tipologia 300 “Altri trasferimenti in conto capitale” del bilancio di previsione 2019-2021.

 

Art. 7
Modifiche all’articolo 50 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” e successive modificazioni. Disposizioni per la classificazione delle strutture ricettive.

1.   Al fine di evitare conseguenze economiche e negative ricadute occupazionali per il Veneto dalla chiusura delle strutture ricettive già regolarmente esercitate in vigenza della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni e non ancora riclassificate, il termine di cui al comma 6 bis e al comma 7 bis dell’articolo 50 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” e successive modificazioni già definito al 31 marzo 2018 è rideterminato al 31 marzo 2019.

2.   La Giunta regionale è autorizzata a riconoscere un contributo a favore delle associazioni di categoria degli operatori del settore ricettivo per iniziative di formazione ed aggiornamento in ordine ai mutamenti intervenuti nel quadro normativo ed in ordine ai relativi adempimenti e sanzioni.

3.   Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 10.000,00 per l’esercizio 2019, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 07 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021.
 

Art. 8
Inserimento dell’articolo 33 bis nella legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro” e successive modificazioni.

1.   Dopo l’articolo 33 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 è inserito il seguente:

“Art. 33 bis
Attività del consigliere o della consigliera di parità regionale.

1.   La Regione del Veneto assicura il pieno esercizio dell’attività del consigliere o della consigliera di parità regionale di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante codice delle pari opportunità tra uomo e donna e successive modificazioni.

2.   Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale individua un ufficio dotato di risorse umane e strumentali adeguate e può attribuire al consigliere o alla consigliera di parità regionale un’indennità mensile, in conformità all’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e successive modificazioni.”.

 

2.   Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificati in euro 10.000,00 per l’esercizio 2019, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 03 “Sostegno all’occupazione”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021.

 

Art. 9
Norme generali in materia di garanzie per l’utilizzo di beni del demanio idrico e delle acque pubbliche.

1.   A decorrere dal 1° gennaio 2019, le garanzie relative alle concessioni per l’uso di beni del demanio idrico e delle acque pubbliche sono dovute solo nel caso in cui l’importo delle stesse sia superiore ad euro 500,00.

 

Art. 10
Modifica all’articolo 83 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.

1.   Dopo il comma 4 quinquies dell’articolo 83 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”, è inserito il seguente:

“4 sexies. In caso di occupazione di beni del demanio idrico per l’installazione e fornitura di reti e per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, così come per la installazione e gestione di sottoservizi e di impianti di sostegno di servizi fuori suolo, il soggetto richiedente è tenuto al pagamento dei canoni nella misura stabilita dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1, nonché al versamento degli altri oneri previsti dalla normativa vigente in materia.”.

2.   Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo sono introitate al Titolo 3 “Entrate extra tributarie”, Tipologia 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione di beni” del bilancio di previsione 2019-2021.

 

Art. 11
Interventi necessari alla vivificazione delle lagune e dell’area deltizia del Delta del Po.

1.   Al fine di garantire la salvaguardia dell’integrità degli ecosistemi lagunari, l’assetto idrodinamico delle correnti di marea e la funzionalità delle opere idrauliche e dei canali navigabili realizzati nelle lagune, la Giunta regionale è autorizzata a finanziare specifici progetti di manutenzione straordinaria e di interventi di interesse pubblico, ricadenti nel territorio dei comuni del Parco naturale regionale del Delta del Po, necessari alla vivificazione delle lagune e dell’area deltizia e funzionali anche al sostegno delle realtà economiche tradizionali legate all’agricoltura, alla pesca e all’acquacoltura.

2.   La Giunta regionale adotta, annualmente e per ordine di priorità, il programma dei progetti di manutenzione e interventi di cui al comma 1, avvalendosi di un gruppo di lavoro interdisciplinare presieduto e coordinato dal Direttore della struttura regionale competente in materia di parchi e aree protette e costituito dalla Giunta regionale medesima.

3.   Per le finalità di cui al presente articolo, la predisposizione dei progetti di manutenzione e interventi e la realizzazione delle eventuali opere sono affidati nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici.

4.   Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati complessivamente in euro 300.000,00 per l’esercizio 2019, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 05 “Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019-2021.
 

Art. 12
Interventi a favore dei distretti del commercio.

1.   Per l’esercizio 2019, la disponibilità di euro 5.000.000,00 sul fondo di rotazione di cui al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 “Interventi regionali per agevolare l’accesso al credito nel settore del commercio” sono introitate nel bilancio regionale e sono destinate al co-finanziamento di progetti da realizzarsi nell’ambito dei distretti del commercio di cui all’articolo 14 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”.

2.   Agli oneri in conto capitale derivanti dall’applicazione presente articolo, quantificati in euro 5.000.000,00 per l’esercizio 2019, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 02 “Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, la cui disponibilità viene incrementata mediante le nuove entrate di cui al comma 1 allocate nel Titolo 4 “Entrate in conto capitale”, Tipologia 200 “Contributi agli investimenti” del bilancio di previsione 2019-2021.

 

Art. 13
Interventi per favorire la rottamazione dei veicoli commerciali inquinanti delle piccole e medie imprese.

1.   Per l’esercizio 2019 le disponibilità sul fondo di rotazione di cui all’articolo 23 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001)” per un importo di euro 4.000.000,00 sono introitate nel bilancio regionale.

2.   Le risorse di cui al comma 1 sono destinate a finanziare la rottamazione di veicoli ad uso commerciale e industriale inquinanti, utilizzati per il trasporto in conto proprio da parte di micro, piccole e medie imprese dei settori industria, artigianato e commercio aventi sede operativa in Veneto.

3.   La Giunta regionale, sentite le associazioni di rappresentanza imprenditoriale maggiormente rappresentative a livello regionale, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei benefici economici di cui al comma 2 nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.

4.   Agli oneri in conto capitale derivanti dall’applicazione dei commi 2 e 3 del presente articolo, quantificati complessivamente in euro 4.000.000,00 per l’esercizio 2019, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria e Artigianato”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” la cui disponibilità viene incrementata mediante le nuove entrate di cui al comma 1 allocate nel Titolo 4 “Entrate in conto capitale”, Tipologia 200 “Contributi agli investimenti” del bilancio di previsione 2019-2021.

 

Art. 14
Modifica dell’articolo 25 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 1996)”.

1.   All’articolo 25 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 1996)”, dopo le parole: “e al riequilibrio finanziario aziendale”, sono inserite le seguenti: “, ad interventi di finanziamento della liquidità o di ristrutturazione finanziaria, nonché per interventi di partecipazione al capitale sociale delle società di trasporto funiviario” e le parole: “da utilizzarsi secondo i criteri e le modalità che verranno stabilite con provvedimento della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente (capitolo n. 458000)” sono sostituite con le parole: “da utilizzarsi secondo modalità aggiornate di impiego del fondo, definite dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione e nei limiti di quanto previsto dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato”.

2.   Il provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 25 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6, così come modificato dal comma 1 del presente articolo e che definisce le modalità aggiornate di impiego del fondo, viene definito, sentita la competente commissione consiliare, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

3.   Ai fini di cui al presente articolo sono utilizzate le risorse del fondo di rotazione istituito con l’articolo 25 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 e disponibili presso Veneto Sviluppo spa, nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie per la individuazione del soggetto gestore che deve comunque intervenire non oltre i termini indicati al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 “Norme relative all’unificazione dei fondi di rotazione regionali”.

4.   Ai maggiori oneri gestionali derivanti dalla applicazione delle nuove iniziative previste dall’articolo 25 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 previste dal comma 1 del presente articolo, quantificati in euro 20.000,00 per l’esercizio 2019, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 10 “Trasporti e mobilità”, Programma 04 “Altre modalità di trasporto”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021.
 

Art. 15
Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 “Interventi a favore delle imprese ubicate nel territorio dei Comuni della Provincia di Belluno ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 9 gennaio 1991 n. 19 e successive modificazioni”.

1.   Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 le parole “ai quali è applicato un tasso di interesse non inferiore al cinquanta per cento del tasso di riferimento stabilito con le modalità di cui al comma 2, articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e comunque nei limiti dell’aiuto di stato autorizzato in data 16 febbraio 1995 e pubblicato in GUCE 21 ottobre 1995” sono sostituite dalle parole: “nel rispetto dei limiti fissati dall’Unione europea”.

2.   Al comma 6, dell’articolo 3 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 dopo la lettera: “h bis) interventi di supporto finanziario;” è aggiunta la seguente: “h ter) interventi per la liquidità.”.

3.   Ai maggiori oneri gestionali derivanti dall’applicazione della nuova iniziativa prevista alla lettera h ter) del comma 6 dell’articolo 3 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18, introdotta dal comma 2 del presente articolo, quantificati in euro 20.000,00 per l’esercizio 2019, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria PMI e Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021.

 

Art. 16
Interventi finalizzati al rilancio e alla riconversione del tessuto produttivo e imprenditoriale in relazione alla tutela e al mantenimento/incremento occupazionale dell’Area di crisi industriale complessa di Venezia.

1.   Per il triennio 2019-2021 le disponibilità sul fondo di rotazione di cui all’articolo 23 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001)” per un importo complessivo di euro 1.000.000,00 sono introitate nel bilancio regionale.

2.   Le risorse di cui al comma 1 sono destinate a sostenere il rilancio e la riconversione del tessuto produttivo e imprenditoriale in relazione alla tutela e al mantenimento/incremento dell’occupazione dell’Area di crisi industriale complessa di Venezia, attraverso il sostegno di iniziative realizzate in collaborazione o in modo coordinato con i Ministeri a vario titolo competenti (articolo 37, legge regionale 13 marzo 2009, n. 3).

3.   Agli oneri in conto capitale, derivanti dall’applicazione del comma 2 del presente articolo, quantificati in euro 250.000,00 per l’esercizio 2019, euro 500.000,00 per l’esercizio 2020 ed euro 250.000,00 per l’esercizio 2021, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 03 “Sostegno all’occupazione”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” la cui disponibilità viene incrementata mediante le nuove entrate di cui al comma 1 quantificate in euro 250.000,00 per l’esercizio 2019, euro 500.000,00 per l’esercizio 2020 e euro 250.000,00 per l’esercizio 2021 e allocate al Titolo 4 “Entrate in conto Capitale”, Tipologia 200 “Contributi agli investimenti” del bilancio di previsione 2019-2021.
 

Art. 17
Verifiche ed interventi sui ponti sull’Idrovia Padova-Venezia.

1.   La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo complessivo di euro 1.550.000,00 alla Società a partecipazione regionale Veneto Strade S.p.A., costituita con legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29 “Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali”, finalizzato:

a)   alle verifiche straordinarie delle condizioni strutturali dei ponti presenti sull’Idrovia Padova-Venezia, comprensive delle attività di valutazioni dello stato di conservazione;

b)   all’attività di monitoraggio delle infrastrutture di cui alla lettera a);

c)   all’esecuzione degli interventi necessari ai fini della messa in sicurezza e della manutenzione straordinaria delle infrastrutture di cui alla lettera a).

2.   Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione del comma 1, lettere a) e b), quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2019, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione 2019-2021.

3.   Agli oneri in conto capitale derivanti dall’applicazione del comma 1, lettera c), quantificati in euro 1.500.000,00 per l’esercizio 2019, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2019-2021.

 

Art. 18
Abrogazione della legge regionale 31 luglio 2009, n. 15 “Norme in materia di gestione stragiudiziale del contenzioso sanitario”.

1.   La legge regionale 31 luglio 2009, n. 15 “Norme in materia di gestione stragiudiziale del contenzioso sanitario” è abrogata.

2.   È fatta salva la validità ed efficacia dei provvedimenti adottati dalla Giunta regionale in materia di copertura del rischio sanitario delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale.

3.   Le minori spese conseguenti all’abrogazione della legge regionale 31 luglio 2009, n. 15 corrispondono agli oneri già previsti dall’articolo 7 della medesima legge e sono quantificate in euro 680.000,00 a valere sul bilancio di previsione 2019-2021.
 

Art. 19
Assistenza sociosanitaria residenziale alle persone con disturbi mentali.

1.   La quota di compartecipazione sociale per i trattamenti residenziali socio-riabilitativi ai pazienti inseriti nelle Comunità Alloggio Estensive e di Base e nei Gruppi Appartamento Protetti della salute mentale è stabilita nella misura del quaranta per cento della tariffa giornaliera; la quota sanitaria è fissata nella misura del sessanta per cento.

2.   Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 8.300.000,00 per ciascuno degli esercizi 2019, 2020 e 2021, si fa fronte con le risorse del Fondo Sanitario Regionale allocate alla Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021.
 

Art. 20
Modifiche all’articolo 40 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 “Norme sull’assetto programmatorio, contabile, gestionale e di controllo delle unità locali sociosanitarie e delle aziende ospedaliere in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”.

1.   Il secondo periodo del comma 5 dell’articolo 40 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 è sostituito dal seguente:

“Non sono previsti rimborsi per spese di vitto, alloggio e di viaggio per il trasferimento tra la residenza o domicilio del componente e la sede legale dell’azienda sanitaria, ad eccezione delle spese di vitto, alloggio e viaggio sostenute dai componenti del collegio che siano dipendenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute i quali svolgano il mandato, su designazione dei rispettivi ministeri, in costanza di servizio.”.

2.   Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per ciascun esercizio 2019, 2020 e 2021 si fa fronte con le risorse del Fondo Sanitario regionale allocate alla missione 13 “Tutela della salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021.
 

Art. 21
Finanziamento per le attività delle equipe specialistiche in ambito di abuso sessuale e grave maltrattamento dei bambini e dei ragazzi minori d’età.

1.   Al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza di cui all’articolo 24 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”, la Giunta regionale è autorizzata a finanziare le attività svolte dalle equipe specialistiche, istituite presso le aziende Ulss n. 2 Marca Trevigiana, Ulss n. 3 Veneziana, Ulss n. 6 Euganea, Ulss n. 8 Berica e Ulss n. 9 Scaligera, in ambito di abuso sessuale e grave maltrattamento dei bambini e dei ragazzi minori d’età.

2.   Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 680.000,00 per ciascuno degli esercizi 2019, 2020 e 2021, si fa fronte con le risorse del Fondo Sanitario Regionale allocate alla Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021.

 

Art. 22
Ulteriori interventi per il sostegno ai trapiantati con valvole cardiache prodotte dalla Ditta “Tri Technologies” presso l’Azienda Ospedaliera di Padova.

1.   La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo a titolo di equo indennizzo a favore di quanti hanno effettuato presso l’Azienda Ospedaliera di Padova un intervento di impianto di valvole cardiache prodotte dalla Ditta “Tri Technologies”, o a favore dei loro eredi.

2.   Il contributo a titolo di equo indennizzo è concesso nei limiti e secondo le modalità stabilite con provvedimento della Giunta regionale che deve tenere conto delle finalità di natura equitativa dell’intervento regionale e di quanto eventualmente percepito, a qualunque titolo, dai destinatari dell’indennizzo, ivi compreso l’eventuale sostegno previsto dall’articolo 41 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018”.

3.   La concessione del contributo a titolo di equo indennizzo di cui al presente articolo è condizionata alla rinuncia ad eventuali contenziosi pendenti con l’Azienda Ospedaliera di Padova in conseguenza dell’intervento di impianto di cui al comma 1.

4.   Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, qualificati in euro 500.000,00 per l’esercizio 2019 e in euro 350.000,00 per l’esercizio 2020, si fa fronte con le risorse collocate alla Missione 12 “Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia”, Programma 05 “Interventi per le famiglie”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021.

 

Art. 23
Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 “Istituzione dell’ente di governance della sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda zero”. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle aziende Ulss.”.

1.   Dopo la lettera f), del comma 2, dell’articolo 2 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 “Istituzione dell’ente di governance della sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda zero”. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle aziende Ulss.” è aggiunta la seguente:

“f bis)  l’esecuzione dei pagamenti afferenti alle politiche sociali della Regione, fatte salve le prerogative della Giunta e del Consiglio regionale in materia di programmazione, previo trasferimento ad Azienda Zero delle relative risorse regionali.”.

2.   Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 40.000,00 per l’esercizio 2019, si fa fronte con le risorse del Fondo Sanitario Regionale allocate nella Missione 13 “Tutela della Salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021.
 

Art. 24
Modifiche all’articolo 22 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 “Legge di stabilità regionale 2016”.

1.   Al comma 2 dell’articolo 22 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 le parole: “, fino ad esaurimento delle somme di cui al comma 5,” sono soppresse.

2.   Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 400.000,00 per ciascuno degli esercizi 2019, 2020 e 2021, si fa fronte con le risorse del Fondo Sanitario Regionale allocate alla Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021.

 

Art. 25
Modifiche all’articolo 33 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”.

1.   Dopo il comma 1 dell’articolo 33 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017” è aggiunto il seguente:

“1 bis. In attuazione del comma precedente e dell’articolo 45 bis della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55, commi 3 e 4, è istituito il Fondo per la liquidazione delle sopravvenienze passive delle ex Ulss sciolte per effetto del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Con il predetto fondo la Giunta regionale provvede al riparto a favore delle aziende sanitarie indicate al comma 1 o al pagamento diretto delle sopravvenienze passive.”.

2.   Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 23.469.780,12 per l’esercizio 2019 si fa fronte con le risorse del Fondo Sanitario Regionale allocate nella Missione 13 “Tutela della Salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021.

 

Art. 26
Partecipazione della Regione Veneto agli itinerari culturali del Consiglio d’Europa.

l.    La Regione del Veneto, nell’ambito delle iniziative intraprese dal Consiglio d’Europa per promuovere la consapevolezza di una identità culturale comune e di una cittadinanza europea fondata su valori condivisi, dando seguito alla sottoscrizione da parte degli Stati membri del Consiglio d’Europa della “Convenzione quadro sul valore della eredità culturale per la società” (cosiddetta “Convenzione di Faro”), in conformità alle previsioni di cui alla legge 5 giugno 2003, n. 131 “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”, partecipa al programma degli itinerari culturali del Consiglio d’Europa al fine di tutelare e valorizzare il patrimonio storico-culturale e sviluppare politiche ed azioni utili alla promozione della cultura e del turismo e allo sviluppo di imprese connesse a tali settori.

2.   La Giunta regionale è autorizzata ad aderire ad associazioni culturali che perseguono le finalità promosse dal Consiglio d’Europa. Tali associazioni operano senza fini di lucro con lo scopo di costituire, implementare e gestire gli itinerari culturali al fine di conseguire e mantenere l’accreditamento da parte del Consiglio d’Europa.

3.   La Giunta regionale, anche tramite gli uffici del Consiglio regionale, compie tutti gli atti necessari per la partecipazione della Regione agli itinerari di cui al presente articolo; il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, esercita i diritti inerenti anche alla qualità di socio fondatore e la partecipazione alle attività associative.

4.   Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, finalizzati al conferimento al fondo di dotazione associativo e quantificati in euro 25.000,00 per l’esercizio 2019, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 3 “Spese per incremento di attività finanziarie” del bilancio di previsione 2019-2021.

5.   Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, finalizzati alle quote di adesione annuali e quantificati in euro 2.000,00 per ciascuno degli esercizi 2020 e 2021, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021.

 

Art. 27
Contributi a sostegno dei progetti di cui alla legge regionale 25 ottobre 2018, n. 35 “Veneto, Terra di Pace”.

1.   La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi ad enti locali, istituzioni e associazioni civili e religiose per sostenere la realizzazione dei progetti previsti dalla legge regionale 25 ottobre 2018, n. 35 nonché dalla dichiarazione “Veneto, Terra di Pace” sottoscritta a Padova il 3 novembre 2018.

2.   La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, adotta i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi di cui al comma 1.

3.   Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 25.000,00 per l’esercizio 2019, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 19 “Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo”, Programma 01 “Relazioni internazionali”, titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di Previsione 2019-2021.

 

Art. 28
Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche”.

1.   Al comma 7, dell’articolo 9, della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, le parole: “31 dicembre 2018”, sono sostituite con le parole: “31 marzo 2019”.

2.   Ai fini dell’aggiornamento della raccolta dei dati relativi all’applicazione della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, la Giunta regionale provvede ad azioni di monitoraggio finalizzate all’implementazione e al miglioramento della specifica banca dati, anche mediante l’utilizzo di nuove tecnologie.

3.   Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 2, quantificati in euro 10.000,00 per l’esercizio 2019, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica ed assetto del territorio”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021.

 

Art. 29
Modificazioni all’articolo 13, comma 3, lettera b), della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 “Norme per la disciplina dell’attività di cava”.

1.   La lettera b) del comma 3 dell’articolo 13 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 “Norme per la disciplina dell’attività di cava” è così sostituito:

“b) da quattro esperti, designati dal Consiglio regionale, nelle materie dell’urbanistica, della geologia e dei giacimenti, dell’ambiente, della chimica con particolare riferimento all’inquinamento dei suoli, del diritto minerario, di cui almeno un esperto nella materia della geologia e dei giacimenti.”.

2.   Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.800,00 per l’esercizio 2019, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021.

 

Art. 30
Modifiche agli articoli 83, 84 e 85, in materia di difesa del suolo, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.

1.   All’articolo 83 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 sono apportate le seguenti modifiche:

a)   il comma 3 è abrogato;

b)   al comma 4 le parole: “, sentite le province,” sono soppresse.

2.   Al comma 1 dell’articolo 84 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 le parole: “sentite le province” sono soppresse.

3.   Dopo la lettera f) del comma 2 dell’articolo 84 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, sono aggiunte le seguenti:

“f bis) alla programmazione, progettazione, approvazione ed esecuzione degli interventi di difesa idrogeologica nonché dei relativi manufatti, funzionali alla prevenzione di dissesti;

f ter) alla programmazione, progettazione, approvazione ed esecuzione degli interventi per il consolidamento degli abitati e all’attuazione dei piani di trasferimento ai sensi della legge regionale 12 aprile 1999, n. 17 “Nuove disposizioni in materia di interventi per il trasferimento ed il consolidamento degli abitati”;

f quater) alla realizzazione di pronti interventi relativamente alle opere di cui alle lettere f bis) e f ter);

f quinquies) alla realizzazione di interventi di sistemazione di rive e sponde lacuali;

f sexies) alle concessioni di sponde e di spiagge lacuali, di superficie e di pertinenze dei laghi nonché alla relativa polizia idraulica, ivi compresa l’estrazione di materiali inerti.”.

4.   L’articolo 85 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 è sostituito dal seguente:

“Art. 85
Funzioni della Provincia di Belluno.

1.   Spettano alla Provincia di Belluno le funzioni relative:

a)   alla gestione delle risorse idriche e la polizia delle acque di cui al testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”, in particolare relativamente alle derivazioni di acque pubbliche, utilizzazione delle acque sotterranee, nomina dei regolatori per il riparto delle disponibilità idriche, e tutela del sistema idrico;

b)   alla gestione dei beni e delle pertinenze del demanio idrico di cui al testo unico approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 “Testo unico sulle opere idrauliche”, con esclusione delle funzioni di cui alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

c)   alla programmazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura e classifica;

d)   al servizio di piena e di pronto intervento;

e)   all’approvazione tecnica dei progetti delle dighe che non superano i 15 metri di altezza e che determinano un invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi, ai sensi dell’articolo 91, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dell’articolo 10, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183 e vigilanza sulle stesse, fatta salva la possibilità di delega da parte della Giunta regionale secondo quanto previsto dal citato articolo 91, comma 2;

f)    alla programmazione, progettazione, approvazione ed esecuzione degli interventi di difesa idrogeologica nonché dei relativi manufatti, funzionali alla prevenzione di dissesti;

g)   alla programmazione, progettazione, approvazione ed esecuzione degli interventi per il consolidamento degli abitati e l’attuazione dei piani di trasferimento ai sensi della legge regionale 12 aprile 1999, n. 17, nei limiti dei finanziamenti disponibili e delle linee guida delle classificazioni predisposte dalla Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 1 della stessa legge;

h)   alla realizzazione di pronto intervento relativamente alle opere di cui alle lettere f) e g);

i)    alla realizzazione di interventi di sistemazione di rive e sponde lacuali;

l)    alle concessioni di sponde e di spiagge lacuali, di superficie e di pertinenze dei laghi nonché la relativa polizia idraulica ivi compresa l’estrazione di materiali inerti;

m)  al rilascio dell’autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia idroelettrica, di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”, qualora relativa ad impianti la cui concessione di derivazione ad uso idroelettrico rientri nella competenza della Provincia di Belluno ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006” e relativi provvedimenti attuativi;

n)   alla progettazione ed esecuzione di interventi di difesa idraulico-forestale di cui al capo II della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale”, restando in capo alla Regione gli interventi forestali di taglio in alveo, la difesa fitosanitaria, il miglioramento boschivo e rimboschimento compensativo, le funzioni di autorità forestale in relazione al patrimonio silvopastorale e ambientale, al vincolo idrogeologico, al controllo e vigilanza in materia forestale, nonché le funzioni di antincendio boschivo.”.

 

5.   Agli oneri di natura corrente derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2019, 2020 e 2021, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 1 “Difesa del suolo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021.

 

Art. 31
Entrata in vigore.

1.   La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

______________________
 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 14 dicembre 2018

Luca Zaia


______________________
 

INDICE

Art.  1 - Attività relative al “Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano”.

Art.  2 - Valorizzazione dei vini della denominazione di origine controllata “delle Venezie”.

Art.  3 - Attività di vigilanza e controllo sulle produzioni agricole e agroalimentari.

Art.  4 - Provvedimenti per favorire l’accesso al credito alle imprese agricole e agroalimentari.

Art.  5 - Promozione dell’utilizzo dei sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici.

Art.  6 - Modifica dell’articolo 32 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 “Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015”.

Art.  7 - Modifiche all’articolo 50 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” e successive modificazioni. Disposizioni per la classificazione delle strutture ricettive.

Art.  8 - Inserimento dell’articolo 33 bis nella legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro” e successive modificazioni.

Art.  9 - Norme generali in materia di garanzie per l’utilizzo di beni del demanio idrico e delle acque pubbliche.

Art. 10 - Modifica all’articolo 83 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.

Art. 11 - Interventi necessari alla vivificazione delle lagune e dell’area deltizia del Delta del Po.

Art. 12 - Interventi a favore dei distretti del commercio.

Art. 13 - Interventi per favorire la rottamazione dei veicoli commerciali inquinanti delle piccole e medie imprese.

Art. 14 - Modifica dell’articolo 25 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 1996)”.

Art. 15 - Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 “Interventi a favore delle imprese ubicate nel territorio dei Comuni della Provincia di Belluno ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 9 gennaio 1991 n. 19 e successive modificazioni”.

Art. 16 - Interventi finalizzati al rilancio e alla riconversione del tessuto produttivo e imprenditoriale in relazione alla tutela e al mantenimento/incremento occupazionale dell’Area di crisi industriale complessa di Venezia.

Art. 17 - Verifiche ed interventi sui ponti sull’Idrovia Padova-Venezia.

Art. 18 - Abrogazione della legge regionale 31 luglio 2009, n. 15 “Norme in materia di gestione stragiudiziale del contenzioso sanitario”.

Art. 19 - Assistenza sociosanitaria residenziale alle persone con disturbi mentali.

Art. 20 - Modifiche all’articolo 40 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 “Norme sull’assetto programmatorio, contabile, gestionale e di controllo delle unità locali sociosanitarie e delle aziende ospedaliere in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”.

Art. 21 - Finanziamento per le attività delle equipe specialistiche in ambito di abuso sessuale e grave maltrattamento dei bambini e dei ragazzi minori d’età.

Art. 22 - Ulteriori interventi per il sostegno ai trapiantati con valvole cardiache prodotte dalla Ditta “Tri Technologies” presso l’Azienda Ospedaliera di Padova.

Art. 23 - Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 “Istituzione dell’ente di governance della sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda zero”. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle aziende Ulss.”.

Art. 24 - Modifiche all’articolo 22 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 “Legge di stabilità regionale 2016”.

Art. 25 - Modifiche all’articolo 33 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”.

Art. 26 - Partecipazione della Regione Veneto agli itinerari culturali del Consiglio d’Europa.

Art. 27 - Contributi a sostegno dei progetti di cui alla legge regionale 25 ottobre 2018, n. 35 “Veneto, Terra di Pace”.

Art. 28 - Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche”.

Art. 29 - Modificazioni all’articolo 13, comma 3, lettera b), della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 “Norme per la disciplina dell’attività di cava”.

Art. 30 - Modifiche agli articoli 83, 84 e 85, in materia di difesa del suolo, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.

Art. 31 - Entrata in vigore.

(seguono allegati)

DATI_INFORMATIVI_Legge_43_2018_384748.pdf

Torna indietro