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Bur n. 62 del 26 giugno 2018


LEGGE REGIONALE  n. 21 del 21 giugno 2018

Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei diritti umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile.

 

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1
Finalità.

1.   La Regione del Veneto riconosce la pace e lo sviluppo quali diritti fondamentali della persona e dei popoli ed opera all’interno del territorio regionale per garantire e rendere effettivi i diritti umani, le libertà fondamentali dell’uomo, la cultura di pace e la cooperazione allo sviluppo, in coerenza con i principi della Costituzione italiana, del diritto europeo e di quello internazionale.
 

Art. 2
Iniziative regionali di promozione dei diritti umani e della cooperazione allo sviluppo sostenibile.

1.   Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione promuove e sostiene all’interno del territorio regionale:

a)   le iniziative culturali, di informazione, di sensibilizzazione, di ricerca, di formazione e educazione in materia di diritti umani, di libertà fondamentali dell’uomo e di cooperazione allo sviluppo sostenibile, anche in ambito scolastico;

b)   la raccolta, sistematizzazione e diffusione di studi, ricerche, pubblicazioni, audiovisivi e documenti prodotti in sede regionale, nazionale e internazionale, anche in collegamento con altre banche dati, riguardanti i settori della promozione e protezione dei diritti umani e della cooperazione allo sviluppo sostenibile;

c)   la banca dati degli organismi operanti in Veneto in materia di diritti umani e della cooperazione allo sviluppo sostenibile;

d)   la partecipazione dei soggetti individuati dall’articolo 23 della legge 11 agosto 2014, n. 125 “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo”, aventi sede nel territorio regionale, a progetti in materia di cooperazione allo sviluppo, negli ambiti di applicazione della cooperazione pubblica allo sviluppo (CPS) di cui all’articolo 4 della legge 11 agosto 2014, n. 125, ivi inclusa la partecipazione ai programmi di cooperazione dell’Unione europea.
 

Art. 3
Piano annuale di attuazione degli interventi di promozione dei diritti umani e della cooperazione allo sviluppo sostenibile.

1.   Con cadenza annuale e sulla base del documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all’articolo 12 della legge 11 agosto 2014 n. 125, la Giunta regionale, acquisito il parere del Tavolo regionale sui diritti umani e la cooperazione allo sviluppo sostenibile, approva il piano annuale di attuazione degli interventi di promozione dei diritti umani e della cooperazione allo sviluppo sostenibile, sentito il parere della competente commissione consiliare.

2.   Il piano annuale definisce le priorità annuali e i criteri con cui la Regione del Veneto individua le iniziative di cui all’articolo 2 in Italia e nei Paesi in via di sviluppo, negli ambiti della promozione dei diritti umani, del sostegno al commercio equo e solidale e della cooperazione pubblica allo sviluppo definita dall’articolo 4 della legge 11 agosto 2014, n. 125 e secondo le modalità del partenariato territoriale di cui all’articolo 9 della legge 11 agosto 2014, n. 125.
 

Art. 4
Clausola valutativa.

1.   La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale entro il mese di febbraio di ogni anno una relazione sull’attuazione della presente legge, sui risultati ottenuti rispetto agli obiettivi definiti nel piano annuale di attuazione degli interventi di promozione dei diritti umani e della cooperazione allo sviluppo sostenibile.

2.   La relazione di cui al comma 1, unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l’esame, sono pubblicati nei siti internet del Consiglio regionale e della Giunta regionale.
 

Art. 5
Tavolo regionale sui diritti umani e la cooperazione allo sviluppo sostenibile.

1.   È istituito presso la Giunta regionale il Tavolo regionale sui diritti umani e la cooperazione allo sviluppo sostenibile.

2.   Il Tavolo di cui al comma 1 è composto da:

a)   il Presidente della Giunta regionale, o da un suo delegato, che lo presiede;

b)   due esperti componenti effettivi e due esperti supplenti scelti dalla Giunta regionale tra i designati dalle organizzazioni non governative del Veneto riconosciute dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

c)   tre esperti componenti effettivi e tre esperti supplenti scelti dalla Giunta regionale tra i designati dalle associazioni senza fine di lucro operanti nel territorio regionale da almeno tre anni che prevedono nell’atto costitutivo iniziative nel campo dei diritti umani e la cooperazione allo sviluppo sostenibile;

d)   due esperti componenti effettivi e due esperti supplenti scelti dalla Giunta regionale tra i designati dalle associazioni imprenditoriali del Veneto;

e)   un esperto componente effettivo e un esperto supplente designati d’intesa tra le Università degli studi del Veneto;

f)    il direttore del Centro di Ateneo per i Diritti Umani dell’Università degli Studi di Padova, o da un suo delegato;

g)   il Garante regionale dei diritti alla persona o da un suo delegato;

h)   un rappresentante componente effettivo e uno supplente designati dalla Commissione regionale per le pari opportunità;

i)    un rappresentante componente effettivo e uno supplente designati dalla Consulta regionale per l’immigrazione di cui alla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 “Interventi nel settore dell’immigrazione”;

j)    due rappresentanti effettivi e due supplenti designati d’intesa tra le organizzazioni del commercio equo e solidale iscritte nell’elenco regionale di cui all’articolo 4 della legge regionale 22 gennaio 2010, n. 6 “Interventi per il sostegno alle organizzazioni del commercio equo e solidale e modifiche alla legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55 “Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà””;

k)   un esperto componente effettivo e uno supplente designati dalla Associazione Regionale dei Comuni del Veneto (ANCI Veneto);

3.   Le funzioni da segretario del Comitato sono esercitate da un dipendente della struttura regionale competente.

 

Art. 6
Compiti e funzionamento del Tavolo regionale sui diritti umani e la cooperazione allo sviluppo sostenibile.

1.   Il Tavolo regionale sui diritti umani e la cooperazione allo sviluppo sostenibile esprime il proprio parere sul piano annuale di attuazione degli interventi di promozione dei diritti umani e della cooperazione allo sviluppo sostenibile di cui all’articolo 3.

2.   Il Tavolo svolge attività di consulenza nei confronti degli organi regionali nelle materie di cui alla presente legge.

3.   Il Tavolo dura in carica per l’intera legislatura.

4.   Per la validità delle riunioni del Tavolo è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti.

5.   Le deliberazioni del Tavolo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

6.   La partecipazione al Tavolo è gratuita. Ai componenti del Tavolo spetta per ogni giornata di partecipazione alle sedute il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate necessarie per l’esercizio delle funzioni, nella misura prevista dall’ordinamento regionale per i dirigenti.
 

Art. 7
Rapporti con la “Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto”.

1.   La Regione del Veneto sostiene le attività della Commissione europea per la Democrazia attraverso il Diritto definita anche “Commissione di Venezia” dall’articolo 3 dello Statuto della medesima, approvato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa.

2.   Per il fine di cui al comma 1 la Regione contribuisce all’organizzazione delle riunioni a Venezia della Commissione.

3.   La Regione si avvale della collaborazione tecnico-scientifica della Commissione per studi e pareri su materie di competenza della Commissione, oggetto della presente legge e di competenza della stessa.
 

Art. 8
Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace.

1.   La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per concorrere alle attività della Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace, già istituita con legge regionale 30 marzo 1988, n. 18 “Interventi regionali per la promozione di una cultura di pace”.

2.   Per il fine di cui al comma 1 la Regione contribuisce alle attività della Fondazione con il versamento di quote di adesione previste dallo Statuto della medesima.

3.   La Regione si avvale della collaborazione tecnico-scientifica della Fondazione di cui al comma 1 per studi, approfondimenti e ricerche su materie afferenti le attività della Fondazione e di interesse per la Regione.
 

Art. 9
Abrogazioni.

1.   A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

a)   legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55 “Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà”;

b)   lettera c) del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 22 gennaio 2010, n. 6 “Interventi per il sostegno alle organizzazioni del commercio equo e solidale e modifiche alla legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55 “Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà””.
 

Art. 10
Norma finanziaria.

1.   Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 308.100,00 per l’esercizio 2018 e in euro 239.000,00 per l’esercizio 2019, si provvede:

-     per euro 21.000,00 nell’esercizio 2018 ed euro 79.000 nell’esercizio 2019, con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 08 “Cooperazione e associazionismo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020;

-     per euro 285.100,00 nell’esercizio 2018 ed euro 160.000,00 nell’esercizio 2019, con le risorse allocate nella Missione 19 “Relazioni internazionali”, Programma 01 “Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020;

-     per euro 2.000 nell’esercizio 2018 con le risorse allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020.

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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 21 giugno 2018

Luca Zaia


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INDICE

Art. 1 - Finalità.

Art. 2 - Iniziative regionali di promozione dei diritti umani e della cooperazione allo sviluppo sostenibile.

Art. 3 - Piano annuale di attuazione degli interventi di promozione dei diritti umani e della cooperazione allo sviluppo sostenibile.

Art. 4 - Clausola valutativa.

Art. 5 - Tavolo regionale sui diritti umani e la cooperazione allo sviluppo sostenibile.

Art. 6 - Compiti e funzionamento del Tavolo regionale sui diritti umani e la cooperazione allo sviluppo sostenibile.

Art. 7 - Rapporti con la “Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto”.

Art. 8 - Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace.

Art. 9 - Abrogazioni.

Art. 10 - Norma finanziaria.

(seguono allegati)

DATI_INFORMATIVI_Legge_21_2018_372637.pdf

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