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Bur n. 16 del 16 febbraio 2018


LEGGE REGIONALE  n. 8 del 16 febbraio 2018

Discipline del benessere e bio-naturali.

 

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1
Finalità.

1.   La Regione del Veneto, nell’ambito delle attività di promozione e conservazione del benessere e della migliore qualità della vita, e al fine di assicurare a coloro che intendono accedere a pratiche finalizzate al raggiungimento del benessere un esercizio corretto delle stesse, disciplina con la presente legge le attività, di seguito denominate discipline del benessere e bio-naturali, ne definisce elementi comuni di esercizio e percorsi formativi volontari, anche ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”.

 

Art. 2
Disposizioni comuni alle discipline del benessere e bio-naturali.

1.   Le prestazioni afferenti l’attività degli operatori in discipline del benessere e bio-naturali consistono in pratiche che hanno per finalità il mantenimento ed il recupero dello stato di benessere globale della persona e non hanno carattere di prestazione sanitaria.

2.   Le pratiche di cui al comma 1 sono fondate in particolare sui seguenti principi-guida:

a)   approccio globale alla persona e alla sua condizione;

b)   miglioramento della qualità della vita, conseguibile anche mediante la stimolazione delle risorse vitali della persona;

c)   importanza dell’educazione e a stili di vita salubri e rispettosi dell’ambiente.

 

Art. 3
Percorsi formativi ed attestati di frequenza.

1.   La Giunta regionale riconosce i corsi di formazione professionale dell’operatore di discipline del benessere e bio-naturali organizzati e gestiti dagli organismi di formazione accreditati ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 “Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati” e successive modificazioni, con esperienza nel settore e nelle discipline di riferimento, secondo quanto previsto dalla vigente normativa statale e regionale. Il riconoscimento dei corsi e delle iniziative formative non dà diritto ad alcun contributo da parte della Regione.

2.   La frequenza dei corsi è volontaria ed ove non risulti superato il tetto massimo di assenze indicato dalla Giunta regionale nel provvedimento di cui al comma 1, è rilasciato attestato di frequenza.

3.   La Giunta regionale riconosce le competenze acquisite in contesto formale, informale o non formale come definite all’articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92” in relazione ai percorsi formativi delle discipline del benessere e bio-naturali di cui all’articolo 5 ed in funzione della iscrizione nell’elenco ricognitivo degli operatori del benessere e bio-naturali di cui all’articolo 6.

 

Art. 4
Comitato regionale per le discipline del benessere e bio-naturali.

1.   È istituito, presso la Giunta regionale, il Comitato regionale per le discipline del benessere e bio-naturali, di seguito denominato Comitato.

2.   Il Comitato è nominato dal Presidente della Regione ai sensi della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi” e successive modificazioni, ed è composto da:

a)   i dirigenti responsabili delle strutture regionali competenti in materia di formazione professionale, artigianato e tutela della salute, o un loro delegato, che assicurano le funzioni di presidenza;

b)   due rappresentanti nominati d’intesa dagli organismi regionali delle associazioni dei consumatori e degli utenti;

c)   due rappresentanti nominati d’intesa dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative;

d)   tre esperti di chiara fama nelle discipline del benessere e bio-naturali;

e)   tre rappresentanti nominati d’intesa dalle associazioni operanti nel settore, maggiormente rappresentative, a livello nazionale e regionale.

3.   Il Comitato:

a)   propone alla Giunta regionale i contenuti delle discipline del benessere e bio-naturali e, per ciascuna, del relativo percorso formativo volontario;

b)   propone alla Giunta regionale la valutazione di nuovi inserimenti tra le discipline del benessere e bio-naturali;

c)   esercita il monitoraggio sulle attività del settore con particolare riguardo agli aspetti di correttezza e qualità delle prestazioni e di tutela del rapporto fra operatori ed utenti e ne riferisce alla Giunta regionale.

4.   La Giunta regionale, disciplina le modalità di funzionamento del Comitato.

5.   Ai componenti del Comitato, per la partecipazione al medesimo, non spetta alcun compenso salvo, per i componenti esterni, il rimborso delle spese sostenute secondo le modalità di cui all’articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 “Organizzazione amministrazione e ordinamento del personale della Regione” e successive modificazioni.

 

Art. 5
Disposizioni attuative.

1.   La Giunta regionale, acquisito il parere del Comitato di cui all’articolo 4, con proprio provvedimento, sentito il parere della competente commissione consiliare, provvede alla definizione dei contenuti delle discipline del benessere e bio-naturali e, per ciascuna, del relativo percorso formativo.

 

Art. 6
Elenco ricognitivo degli operatori in discipline del benessere e bio-naturali.

1.   Per le finalità di cui all’articolo 1, è istituito presso la Giunta regionale l’elenco delle discipline del benessere e bio-naturali, suddiviso in sezioni corrispondenti alle diverse discipline, di seguito denominato elenco.

2.   All’elenco possono iscriversi coloro i quali abbiano seguito i percorsi formativi riconosciuti dalla Regione ed acquisito il relativo attestato di frequenza.

3.   L’iscrizione nell’elenco non costituisce comunque condizione necessaria per l’esercizio dell’attività sul territorio regionale da parte degli operatori.

4.   La Giunta regionale provvede a pubblicare l’elenco di cui al presente articolo in una apposita sezione del proprio sito web istituzionale.

 

Art. 7
Intese interregionali.

1.   La Regione può stipulare apposite intese con le altre Regioni per il reciproco riconoscimento dei percorsi formativi, attinenti alle discipline del benessere e bio-naturali, previsti nei rispettivi ambiti territoriali.

 

Art. 8
Norma finanziaria.

1.   Agli oneri relativi al funzionamento del Comitato di cui all’articolo 4, quantificati in euro 5.000,00 per ogni esercizio del triennio 2018-2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020.

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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 16 febbraio 2018

Luca Zaia


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INDICE

Art. 1 - Finalità.

Art. 2 - Disposizioni comuni alle discipline del benessere e bio-naturali.

Art. 3 - Percorsi formativi ed attestati di frequenza.

Art. 4 - Comitato regionale per le discipline del benessere e bio-naturali.

Art. 5 - Disposizioni attuative.

Art. 6 - Elenco ricognitivo degli operatori in discipline del benessere e bio-naturali.

Art. 7 - Intese interregionali.

Art. 8 - Norma finanziaria.

(seguono allegati)

DATI_INFORMATIVI_Legge_8_2018_363924.pdf

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