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Bur n. 14 del 09 febbraio 2018


LEGGE REGIONALE  n. 3 del 07 febbraio 2018

Interventi per il contenimento della spesa pubblica inerente gli assegni vitalizi.

 

Il Consiglio regionale ha approvato
 

Il Presidente della Giunta regionale
 

p r o m u l g a
 

la seguente legge regionale:

CAPO I
Interventi per il contenimento della spesa pubblica inerenti gli assegni vitalizi

Art. 1
Interventi per il contenimento della spesa pubblica inerenti gli assegni vitalizi.

1.   A decorrere dal mese successivo all’entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2020 gli importi lordi mensili degli assegni vitalizi sono ridotti secondo le modalità previste al comma 2.

2.   La riduzione di cui al comma 1 viene applicata con criteri di progressività sugli assegni vitalizi dei soggetti con un reddito complessivo annuo ai fini IRPEF superiore a euro 29.500,00, secondo quanto stabilito dalla tabella A, allegata alla presente legge.

Art. 2
Ambito di applicazione della riduzione.

1.   A far data dall’effettiva percezione dell’assegno vitalizio, la riduzione prevista dall’articolo 1 è applicata anche ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno ancora conseguito i requisiti di età previsti per l’erogazione dell’assegno vitalizio ed ai soggetti che, nonostante il possesso dei requisiti richiesti, non hanno ancora percepito l’assegno vitalizio.

2.   L’articolo 1 si applica anche alla erogazione in favore dei titolari dell’assegno di reversibilità.
 

Art. 3
Modifica all’articolo 15 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 “Disciplina dell’assistenza sanitaria, dell’assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali”.

1.   Al comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 dopo le parole: “a far parte del Consiglio regionale del Veneto” sono inserite le seguenti parole “, o entri a far parte della Giunta regionale senza rivestire la carica di consigliere regionale”.

CAPO II
Disposizioni finali

Art. 4
Entrata in vigore.

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

______________________
 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 7 febbraio 2018

Luca Zaia


______________________

INDICE

CAPO I - Interventi per il contenimento della spesa pubblica inerenti gli assegni vitalizi.

Art. 1 - Interventi per il contenimento della spesa pubblica inerenti gli assegni vitalizi.

Art. 2 - Ambito di applicazione della riduzione.

Art. 3 - Modifica all’articolo 15 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 “Disciplina dell’assistenza sanitaria, dell’assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali”.

CAPO II - Disposizioni finali.

Art. 4 - Entrata in vigore.

(seguono allegati)

ALLEGATO_Legge_3_2018_363644.pdf
DATI_INFORMATIVI_Legge_3_2018_363644.pdf

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