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Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
p r o m u l g a
la seguente legge regionale:
CAPO I Interventi per il contenimento della spesa pubblica inerenti gli assegni vitalizi
Art. 1 Interventi per il contenimento della spesa pubblica inerenti gli assegni vitalizi.
1. A decorrere dal mese successivo all’entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2020 gli importi lordi mensili degli assegni vitalizi sono ridotti secondo le modalità previste al comma 2.
2. La riduzione di cui al comma 1 viene applicata con criteri di progressività sugli assegni vitalizi dei soggetti con un reddito complessivo annuo ai fini IRPEF superiore a euro 29.500,00, secondo quanto stabilito dalla tabella A, allegata alla presente legge.
Art. 2 Ambito di applicazione della riduzione.
1. A far data dall’effettiva percezione dell’assegno vitalizio, la riduzione prevista dall’articolo 1 è applicata anche ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno ancora conseguito i requisiti di età previsti per l’erogazione dell’assegno vitalizio ed ai soggetti che, nonostante il possesso dei requisiti richiesti, non hanno ancora percepito l’assegno vitalizio.
2. L’articolo 1 si applica anche alla erogazione in favore dei titolari dell’assegno di reversibilità.
Art. 3 Modifica all’articolo 15 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 “Disciplina dell’assistenza sanitaria, dell’assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali”.
1. Al comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 dopo le parole: “a far parte del Consiglio regionale del Veneto” sono inserite le seguenti parole “, o entri a far parte della Giunta regionale senza rivestire la carica di consigliere regionale”.
CAPO II Disposizioni finali
Art. 4 Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 7 febbraio 2018
Luca Zaia
INDICE
CAPO I - Interventi per il contenimento della spesa pubblica inerenti gli assegni vitalizi.
Art. 1 - Interventi per il contenimento della spesa pubblica inerenti gli assegni vitalizi.
Art. 2 - Ambito di applicazione della riduzione.
Art. 3 - Modifica all’articolo 15 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 “Disciplina dell’assistenza sanitaria, dell’assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali”.
CAPO II - Disposizioni finali.
Art. 4 - Entrata in vigore.
(seguono allegati)
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