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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 14 del 09 febbraio 2018


LEGGE REGIONALE  n. 2 del 07 febbraio 2018

Disposizioni in materia di documentazione amministrativa.

 

Il Consiglio regionale ha approvato
 

Il Presidente della Giunta regionale
 

p r o m u l g a
 

la seguente legge regionale:

Art. 1
Rapporti con la pubblica amministrazione.

1.   Ai fini della correttezza e della legittimità della spesa nei rapporti con la pubblica amministrazione, nel caso di interventi che consistano nell’erogazione di contributi regionali e degli enti locali o altri servizi e utilità economicamente valutabili e nell’assegnazione di beni anche immobili, i richiedenti degli interventi stessi devono presentare, congiuntamente alla domanda, una dichiarazione sostitutiva della situazione personale familiare ai sensi dell’articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e dell’articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”.

2.   L’osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 costituisce condizione di regolarità delle provvidenze di cui al medesimo comma.

3.   I soggetti erogatori delle provvidenze di cui al comma 1 devono disporre, secondo un piano definito sulla base di criteri di analisi del rischio, controlli periodici, anche a campione, sulla regolarità di erogazione delle provvidenze medesime, dando autonoma evidenza delle relative risultanze nel proprio sito internet e, in caso di irregolarità, disporre la decadenza dai benefici relativi alle provvidenze stesse.

 

Art. 2
Invarianza della spesa.

1.   L’attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

______________________
 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 7 febbraio 2018

Luca Zaia


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INDICE

Art. 1 - Rapporti con la pubblica amministrazione.

Art. 2 - Invarianza della spesa.

(seguono allegati)

DATI_INFORMATIVI_Legge_2_2018_363642.pdf

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