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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 127 del 29 dicembre 2017


LEGGE REGIONALE  n. 48 del 29 dicembre 2017

Disciplina delle attività regionali in materia di promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete.

 

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale


p r o m u l g a

 

la seguente legge regionale:
 

Art. 1
Finalità.

1.    La Regione del Veneto, al fine di ampliare il numero di imprese, in particolare PMI, che operano nel mercato globale, espandere le quote di commercio internazionale, incrementare l’esplorazione di nuovi mercati e nuove opportunità commerciali all’estero, sostiene la realizzazione di attività, iniziative e programmi di promozione dell’export, ai quali possono partecipare le imprese, singole ed associate, aventi sede operativa in Veneto.

 

Art. 2
Attività.

1.    Le attività volte a realizzare le finalità di cui all’articolo 1 sono:

a)    promozione del sistema economico del Veneto in tutti i suoi aspetti economico-produttivi;
b)    diffusione dell’informazione con particolare riferimento a quella inerente le politiche commerciali, produttive, finanziarie in Italia, nell’Unione europea e nei Paesi terzi;
c)    promozione e sviluppo, anche in collaborazione con altri organismi, di sportelli telematici, banche dati, repertori sull’internazionalizzazione dell’economia e delle imprese;
d)    diffusione della cultura economica per permettere di consolidare la presenza e competitività sui mercati internazionali;
e)    concorso nella realizzazione di iniziative di aggiornamento e specializzazione sulle tematiche connesse alla competitività internazionale dell’impresa;
f)    promozione di servizi specialistici ed innovativi di marketing territoriale ed internazionale rivolti in particolare all’attrazione di investimenti esteri in Veneto;
g)    collaborazione con gli uffici dell’Unione europea e con le strutture specializzate dei sistemi camerali italiani ed esteri;
h)    promozione e assistenza agli operatori veneti alle manifestazioni fieristiche all’estero o analoghe iniziative idonee a promuovere gli scambi, assicurando unitarietà dell’immagine territoriale ed istituzionale;
i)    assistenza alla costituzione di organismi associativi fra imprese, anche temporanei, finalizzati ai rapporti commerciali internazionali;
l)    assistenza alle organizzazioni pubbliche ed agli organismi privati nello sviluppo di rapporti economici con organismi esteri e assistenza agli operatori esteri nel Veneto;
m)  attività di supporto all’Unione regionale delle camere di commercio e alle singole camere nello sviluppo di relazioni e rapporti con organismi esteri ed internazionali nonché con organismi nazionali operanti nei rapporti con l’estero.

 

Art. 3
Programmi annuali.

1.    Al fine di dare attuazione alle attività di cui all’articolo 2, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva, entro il mese di ottobre, i programmi e le direttive per l’elaborazione dei programmi esecutivi. La programmazione degli interventi è attuata dalla Giunta regionale, anche sentite le associazioni imprenditoriali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, in conformità alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”.

2.    I programmi esecutivi di cui al comma 1 sono attuati dalla Giunta regionale direttamente oppure mediante:

a)    accordi di programma con le Camere di Commercio del Veneto, anche delegando alle stesse l’attuazione di singoli interventi di promozione sulla base di specifiche convenzioni;
b)    accordi di programma e convenzioni con organismi ed enti di diritto pubblico;
c)    proprie società i cui scopi statutari siano riconducibili ai programmi da attuare.

3.    La Giunta regionale, sulla base dei programmi esecutivi di cui al comma 2, assegna ai soggetti attuatori specifici finanziamenti, in relazione al settore o ai settori di intervento interessati.

4.    Ai fini dell’applicazione della presente legge, sono in ogni caso fatte salve le disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”.

 

Art. 4
Norma finanziaria.

1.    Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 2, quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio 2018, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione è aumentata riducendo contestualmente quelle della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 02 “Commercio - Reti distributive - Tutela dei consumatori”, Titolo 1 “Spese correnti” afferenti alla legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33, del bilancio di previsione 2018-2020.

 

Art. 5
Abrogazioni.

1.    Sono e restano abrogate:

a)    la legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33 “Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete”;
b)    l’articolo 33 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 “Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015” a far data dal 1° gennaio 2019.

 

Art. 6
Norma transitoria.

1.    Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si applica la previgente disciplina.

 

Art. 7
Entrata in vigore.

1.    La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 29 dicembre 2017

Luca Zaia


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INDICE

 

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Attività
Art. 3 - Programmi annuali
Art. 4 - Norma finanziaria
Art. 5 - Abrogazioni
Art. 6 - Norma transitoria
Art. 7 - Entrata in vigore

(seguono allegati)

DATI_INFORMATIVI_Legge_48_2017_360224.pdf

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