Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 99 del 20 ottobre 2017


LEGGE REGIONALE  n. 38 del 17 ottobre 2017

Norme per il sostegno delle famiglie e delle persone anziane, disabili, in condizioni di fragilità o non autosufficienza, per la qualificazione e il sostegno degli assistenti familiari.


Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1
Finalità.

1.   La Regione del Veneto al fine di sostenere le famiglie nell’assistenza delle persone anziane e non autosufficienti e, più in generale, delle persone in condizioni di fragilità o non autosufficienza definisce, nell’ambito delle più ampie politiche a sostegno della famiglia e tenuto conto delle proprie competenze in materia di salute, assistenza alla persona, istruzione e formazione e mercato del lavoro, nuove norme per la qualificazione, la regolarizzazione e il sostegno del lavoro degli assistenti familiari.

2.   La Regione interviene, altresì, per prevenire rimuovere e ridurre situazioni di disagio e di fragilità sociale, avendo riguardo in particolare delle condizioni di non autosufficienza, finalizzate a favorire la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale, evitando il ricovero improprio in una struttura residenziale extra-ospedaliera od ospedaliera.

Art. 2
Destinatari.

1.   Sono destinatari degli interventi, delle prestazioni e dei servizi di cui alla presente legge:

a)   le famiglie con persone in condizioni di fragilità, non autosufficienza o con disabilità ovvero le stesse persone in condizione di fragilità, non autosufficienza o con disabilità individuati secondo i requisiti stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, che assumono o intendono assumere, in conformità alle disposizioni di legge in materia di lavoro, un assistente familiare;

b)   i lavoratori che svolgono o che sono in attesa di svolgere le attività di assistente familiare di cui all’articolo 3, comma 3.

Art. 3
Assistente familiare. Definizione e compiti.

1.   Per assistenti familiari s’intendono tutti coloro, italiani o stranieri, in possesso di specifici titoli scolastici e professionali individuati dalla Giunta regionale, nonché di adeguata formazione e/o esperienze che svolgono, autonomamente o alle dipendenze di un datore di lavoro, prestazioni di assistenza alle persone anziane e non autosufficienti e, più in generale, alle persone in condizioni di fragilità o non autosufficienza, in ambito domiciliare o prestate temporaneamente come attività di supporto ai familiari o di sostituzione del nucleo familiare presso strutture ospedaliere o strutture residenziali.

2.   I lavoratori italiani e i lavoratori stranieri in regola con le disposizioni di legge sull’immigrazione che disciplinano il soggiorno sul territorio nazionale, non ancora in possesso di titoli specifici e di adeguata formazione nell’ambito del lavoro di assistenza domiciliare accedono alle prestazioni della presente legge.

3.   La Giunta regionale definisce i compiti e le prestazioni dell’assistente familiare, tenuto conto delle competenze ed esperienze consone alle mutevoli necessità delle famiglie e delle persone di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a).

Art. 4
Interventi di qualificazione dell’offerta.

1.   La Giunta regionale promuove specifiche azioni per la qualificazione dell’offerta di servizi domiciliari rivolta alle famiglie con persone in condizioni di fragilità, non autosufficienza o con disabilità ovvero alle stesse persone in condizione di fragilità, non autosufficienza o con disabilità attraverso specifiche azioni di orientamento, formazione e qualificazione dell’assistente familiare, nonché attività di consulenza e mediazione rivolte alle famiglie e alle persone di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a).

2.   La Giunta regionale promuove e sostiene iniziative di:

a)   formazione, aggiornamento e tutoring dell’assistente familiare;

b)   promozione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro nelle forme più appropriate ed efficaci, nel rispetto della vigente normativa in materia di lavoro;

c)   informazione, assistenza, supporto e consulenza a favore delle famiglie;

d)   sostegno economico a favore delle famiglie e delle persone;

e)   monitoraggio e verifica degli interventi.

Art. 5
Soggetti attuatori.

1.   Nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle specifiche competenze concorrono, assieme alla Regione, all’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge:

a)   gli enti locali;

b)   le aziende ULSS, le Aziende ospedaliere e le Università;

c)   gli organismi del Terzo Settore di cui all’articolo 1, comma 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” riconosciuti ai sensi della vigente normativa;

d)   le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ed i loro patronati, riconosciuti ai sensi della vigente normativa;

e)   gli enti di formazione professionale in grado di attivare percorsi formativi attraverso propri fondi professionali di riferimento e di garantire il rispetto e il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 10, riconosciuti ai sensi della vigente normativa;

f)    altri soggetti che operano in ambito sociale e sociosanitario, riconosciuti ai sensi della vigente normativa, comprese le agenzie per il lavoro;

g)   i servizi per il lavoro.

Art. 6
Compiti della Regione.

1.   La Regione nell’esercitare le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento, verifica e controllo, attua, in collaborazione con i soggetti di cui all’articolo 5, le seguenti misure inerenti i principi e le finalità della presente legge:

a)   sostiene campagne di comunicazione sociale volte alla promozione, valorizzazione e qualificazione dell’assistente familiare;

b)   sviluppa, nell’ambito delle prestazioni di assistenza domiciliare, azioni di contrasto delle forme di lavoro sommerso e irregolare che ledono i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, allo scopo di migliorare la qualità dei rapporti di lavoro e la qualità delle prestazioni rese alle persone in condizioni di fragilità e di non autosufficienza;

c)   promuove, in conformità alla vigente normativa nazionale, la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza del lavoro e di miglioramento della qualità della vita lavorativa, individuando particolari misure di tutela della categoria dell’assistente familiare, attraverso l’iscrizione al registro di cui all’articolo 7;

d)   sostiene l’istituzione a livello territoriale degli sportelli per l’assistenza familiare, in particolare per la promozione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro e interventi di assistenza amministrativa e previdenziale a favore delle famiglie e degli assistenti familiari;

e)   garantisce forme di sostegno economico a favore delle famiglie e delle persone che usufruiscono delle prestazioni di un assistente familiare iscritto al registro pubblico regionale ai sensi della presente legge, in conformità alle disposizioni statali e regionali in materia di misurazione delle condizioni familiari, reddituali e patrimoniali del richiedente la prestazione agevolata;

f)    favorisce la diffusione della conoscenza della lingua italiana e delle nozioni fondamentali di educazione civica tra gli assistenti familiari stranieri, quale momento preparatorio per l’accesso ai percorsi professionalizzanti e per il riconoscimento delle competenze e conoscenze previste per gli assistenti medesimi.

Art. 7
Registro regionale degli assistenti familiari.

1.   È istituito il registro regionale degli assistenti familiari.

2.   Il registro è strumento utile per perseguire i seguenti obiettivi:

a)   garantire il possesso di attestazioni delle competenze conseguite attraverso percorsi qualificati da parte dell’assistente familiare, definendo e riconoscendo conoscenze e competenze ed esperienze necessarie per lo svolgimento dei compiti e delle attività di cui all’articolo 3, comma 3;

b)   favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro nell’ambito dell’assistenza familiare attraverso l’evidenziazione di un’offerta territoriale qualificata degli assistenti familiari;

c)   favorire l’emersione del lavoro non regolare a tutela dei lavoratori, dei datori di lavoro e delle famiglie e delle persone di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a).

3.   La Giunta regionale stabilisce i requisiti per l’accesso, la cancellazione e la permanenza nel registro e le modalità per la sua articolazione territoriale, tenuta e funzionamento.

4.   Il registro di cui al comma 1 è aggiornato periodicamente sulla base delle richieste di iscrizione o cancellazione degli assistenti familiari di cui alla presente legge e comunque con cadenza minima annuale.

5.   Il registro è pubblico e liberamente accessibile anche attraverso i più moderni mezzi di comunicazione della rete web. In particolare, sono rese pubbliche le informazioni relative al nominativo dell’assistente familiare iscritto al medesimo registro e al possesso dei requisiti di ammissione dello stesso, evidenziando altresì particolari competenze ed esperienze nell’ambito dei compiti e delle attività di cui all’articolo 3, comma 3, nonché gli ambiti territoriali di svolgimento dell’attività e la disponibilità orari.

Art. 8
Sportelli per l’assistenza familiare.

1.   I comuni, in forma singola o associata, anche avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all’articolo 5, attraverso gli strumenti della programmazione socio-assistenziale in ambito locale ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, possono istituire gli sportelli per l’assistenza familiare. Tali sportelli garantiscono:

a)   la consultazione del registro regionale di cui all’articolo 7, anche negli ambulatori dei medici di medicina generale, nelle altre strutture di cure primarie e nelle farmacie;

b)   l’ascolto, l’orientamento e l’informazione a carattere generale e specifica circa l’assistenza familiare ai sensi della presente legge;

c)   l’assistenza nella ricerca e nella scelta di un assistente familiare con competenze ed esperienze consone alle esigenze e ai bisogni della famiglia o della persona di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a);

d)   il supporto professionale specifico all’incontro e alla mediazione del rapporto tra le persone e le famiglie beneficiarie e gli assistenti familiari, a tutela della qualità, della personalizzazione, dell’adeguatezza degli interventi e della loro continuità nel tempo in relazione ai bisogni, al progetto personale e al contesto di vita;

e)   l’orientamento e la consulenza di natura tecnico-amministrativa derivante dalle procedure di assunzione dell’assistente familiare e da ogni altro obbligo ad essa correlato;

f)    l’orientamento e la consulenza di natura tecnico-amministrativa per accedere all’erogazione del contributo economico inerente l’assunzione dell’assistente familiare;

g)   l’assolvimento del debito informativo verso la Regione finalizzato sia alla concessione del contributo economico a favore del richiedente sia al monitoraggio dell’assistenza familiare.

Art. 9
Interventi di sostegno economico.

1.   La Regione sostiene le persone e le famiglie di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), che si avvalgono di assistente familiare iscritto al registro pubblico regionale di cui all’articolo 7, attraverso la concessione di un contributo economico;

2.   Il contributo a favore delle persone e delle famiglie di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) è costituito sulla base:

a)   dei contributi previdenziali versati a favore dell’assistente familiare;

b)   del premio assicurativo contro gli infortuni domestici a favore dell’assistente familiare assunto.

3.   La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stabilisce l’entità, la periodicità, la durata, i limiti di reddito e le compatibilità con altre agevolazioni statali e regionali in materia di prestazioni a favore di persone e famiglie di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) per la concessione del contributo economico.

4.   Il contributo è erogato alla famiglie di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), con le modalità stabilite dalla Giunta regionale, tenuto conto di quanto stabilito dal presente artico.

Art. 10
Formazione dell’assistente familiare.

1.   La Regione, nell’ambito del sistema educativo regionale disciplinato dalla legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 “Il sistema educativo della Regione Veneto” e in collaborazione con i soggetti di cui all’articolo 5, programma gli interventi formativi rivolti a coloro che aspirano a svolgere l’attività di assistente familiare di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b). Tale programma, previa verifica e riconoscimento delle competenze ed esperienze pregresse dei partecipanti, deve perseguire i seguenti obiettivi:

a)   qualificare l’assistente familiare in coerenza con il sistema regionale della formazione professionale in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 e dettare le linee guida per accompagnarne e sostenerne l’inserimento lavorativo;

b)   fornire competenze nel lavoro di assistenza alla persona, di aiuto domestico e di sostegno familiare;

c)   favorire la capacità di orientamento e di interazione con la rete dei servizi offerti in ambito sociale, sociosanitario e sanitario territoriale;

d)   facilitare l’interculturalità ed assicurare l’apprendimento di base ed il miglioramento della conoscenza della lingua italiana qualora gli aspiranti assistenti familiari siano d’origine straniera.

2.   Le iniziative di formazione degli assistenti familiari, di natura gratuita, sono articolate in modo da favorire l’apprendimento e l’autoapprendimento, tramite l’utilizzo di uno strumento didattico multimediale multilingue, anche presso il domicilio della famiglia assistita. I partecipanti alle iniziative formative devono essere residenti in Veneto o, qualora stranieri, possedere un regolare permesso di soggiorno.

3.   Il completamento con successo del percorso di formazione comporta il rilascio di un attestato di frequenza che conferisce all’assistente familiare il titolo all’iscrizione nel registro di cui all’articolo 7.

Art. 11
Norma finanziaria.

1.   Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 500.000,00 per l’esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” - Programma 03 “Interventi per gli anziani” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017-2019.

2.   Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”.

Art. 12
Clausola valutativa.

1.   Alla fine del primo anno di applicazione della presente legge, e successivamente ogni anno, la Giunta regionale presenta alla competente commissione consiliare una relazione in ordine al raggiungimento degli obiettivi della presente legge e indicazioni per l’aggiornamento della programmazione pluriennale.

2.   A tal fine la Giunta regionale documenta quanto segue:

a)   qual è stata l’adesione dei destinatari, il numero delle iscrizioni al registro di cui all’articolo 7, la diffusione sul territorio regionale degli sportelli di cui all’articolo 8;

b)   in quale misura gli interventi e le risorse finanziarie previste dalla presente legge hanno contribuito alla sostenibilità economica dell’assistenza domiciliare e al miglioramento dell’offerta di cura proposta.

__________________________
 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 17 ottobre 2017

Luca Zaia


__________________________
 

INDICE

Art.   1 - Finalità
Art.   2 - Destinatari
Art.   3 - Assistente familiare. Definizione e compiti
Art.   4 - Interventi di qualificazione dell’offerta
Art.   5 - Soggetti attuatori
Art.   6 - Compiti della Regione
Art.   7 - Registro regionale degli assistenti familiari
Art.   8 - Sportelli per l’assistenza familiare
Art.   9 - Interventi di sostegno economico
Art. 10 - Formazione dell’assistente familiare
Art. 11 - Norma finanziaria
Art. 12 - Clausola valutativa

(seguono allegati)

DATI_INFORMATIVI_Legge_38_2017_355411.pdf

Torna indietro