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Bur n. 77 del 11 agosto 2017


LEGGE REGIONALE  n. 25 del 08 agosto 2017

Riconoscimento, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni, della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dalle sentenze esecutive del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto n. 612, 613, 614, 615 del 3 giugno 2015 e n. 1136, 1137, 1138, 1139 del 14 ottobre 2016".


Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1
Riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio.

1.   Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è riconosciuta la legittimità dei seguenti debiti fuori bilancio della Regione del Veneto:

a)   debito derivante dalle sentenze esecutive del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto n. 612 del 3 giugno 2015 e n. 1136 del 14 ottobre 2016 a favore della società Agrien S.r.l., per il valore complessivo di euro 24.938,86;

b)   debito derivante dalle sentenze esecutive del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto n. 613 del 3 giugno 2015 e n. 1137 del 14 ottobre 2016 a favore della società Vegen S.r.l., per il valore complessivo di euro 24.938,86;

c)   debito derivante dalle sentenze esecutive del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto n. 614 del 3 giugno 2015 e n. 1138 del 14 ottobre 2016 a favore della società 2L Energia S.r.l., per il valore complessivo di euro 24.938,86;

d)   debito derivante dalle sentenze esecutive del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto n. 615 del 3 giugno 2015 e n. 1139 del 14 ottobre 2016 a favore della società Elsa S.r.l., per il valore complessivo di euro 24.938,86.

Art. 2
Norma finanziaria.

1.   Agli oneri di natura corrente derivanti dall’applicazione della presente legge quantificati in euro 99.755,44 per l’esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” - Programma 8 “Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017-2019.

Art. 3
Entrata in vigore.

1.   La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 8 agosto 2017

Luca Zaia


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INDICE

Art. 1    -   Riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio

Art. 2    -   Norma finanziaria

Art. 3    -   Entrata in vigore

(seguono allegati)

DATI_INFORMATIVI_Legge_25_2017_351336.pdf

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