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Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
p r o m u l g a
la seguente legge regionale:
Art. 1 Modifica all’articolo 85 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”.
1. Al comma 1, dell’articolo 85, della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, dopo le parole “Cavallino Treporti,” è inserita la seguente: “Venezia,”.
Art. 2 Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 3 Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 24 maggio 2017
Luca Zaia
INDICE
Art. 1 - Modifica all’articolo 85 della legge regionale del 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017” Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria Art. 3 - Dichiarazione d’urgenza
(seguono allegati)
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