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Bur n. 21 del 24 febbraio 2017


LEGGE REGIONALE  n. 6 del 21 febbraio 2017

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 "Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi".


Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1
Modifiche degli articoli 8 e 15 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 “Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi”.

1.   Il comma 4 dell’articolo 8 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 è sostituito dal seguente:

“4. Hanno titolo di precedenza per l’ammissione all’asilo nido nel seguente ordine di priorità:

a)   i bambini portatori di disabilità;

b)   i figli di genitori residenti in Veneto anche in modo non continuativo da almeno quindici anni o che prestino attività lavorativa in Veneto ininterrottamente da almeno quindici anni, compresi eventuali periodi intermedi di cassa integrazione, o di mobilità o di disoccupazione.”.

2.   Al comma 4 dell’articolo 15 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 le parole: “menomati o disabili” sono sostituite dalle parole: “portatori di disabilità”.

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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 21 febbraio 2017

Luca Zaia


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INDICE

Art. 1 - Modifiche degli articoli 8 e 15 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 “Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi”.

(seguono allegati)

DATI_INFORMATIVI_Legge_6_2017_340307.pdf

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