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Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
p r o m u l g a
la seguente legge regionale:
Art. 1 Modifiche degli articoli 8 e 15 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 “Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi”.
1. Il comma 4 dell’articolo 8 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 è sostituito dal seguente:
“4. Hanno titolo di precedenza per l’ammissione all’asilo nido nel seguente ordine di priorità:
a) i bambini portatori di disabilità;
b) i figli di genitori residenti in Veneto anche in modo non continuativo da almeno quindici anni o che prestino attività lavorativa in Veneto ininterrottamente da almeno quindici anni, compresi eventuali periodi intermedi di cassa integrazione, o di mobilità o di disoccupazione.”.
2. Al comma 4 dell’articolo 15 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 le parole: “menomati o disabili” sono sostituite dalle parole: “portatori di disabilità”.
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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 21 febbraio 2017
Luca Zaia
INDICE
Art. 1 - Modifiche degli articoli 8 e 15 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 “Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi”.
(seguono allegati)
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