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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 127 del 30 dicembre 2016


LEGGE REGIONALE  n. 30 del 30 dicembre 2016

Collegato alla legge di stabilità regionale 2017.

 

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

 

la seguente legge regionale:

CAPO I
Riordino delle funzioni non fondamentali delle province
e della Città metropolitana di Venezia

 

Art. 1
Riallocazione delle funzioni non fondamentali delle province e della Città metropolitana di Venezia.

1.   Sono riallocate in capo alla Regione le funzioni non fondamentali già conferite, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle province e alla Città metropolitana di Venezia in materia di caccia e pesca, turismo, agriturismo, economia e sviluppo montano, energia, industria, artigianato e commercio, sociale, mercato del lavoro, difesa del suolo, lavori pubblici, individuate nell’Allegato A della presente legge.

2.   Sono confermate in capo alle province le funzioni non fondamentali già conferite alla data di entrata in vigore della presente legge, con l’esclusione delle funzioni individuate nell’Allegato A della presente legge.

3.   Nelle more del trasferimento delle funzioni in attuazione della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 “Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla Provincia di Belluno in attuazione dell’articolo 15 dello Statuto del Veneto” in conformità a quanto previsto dagli articoli 11 e 15 dello Statuto del Veneto, oltre alle funzioni di cui al comma 2, sono confermate in capo alla Provincia di Belluno le funzioni non fondamentali già conferite ai sensi della normativa regionale vigente nelle materie di cui all’articolo 13 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25, ad esclusione della caccia e pesca.

4.   Sono confermate in capo alla Provincia di Rovigo le funzioni relative ai diritti esclusivi di pesca.

5.   Il conferimento delle funzioni avviene secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, completezza, efficienza ed economicità e comprende le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali necessarie all’esercizio delle funzioni conferite: sono comunque confermate in capo alle Province le funzioni non fondamentali in materia di pianificazione territoriale e di protezione civile.

6.   L’esercizio delle funzioni conferite ai comuni avviene anche nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali” e della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 “Norme in materia di unioni montane”.

7.   Al fine di favorire ulteriormente l’esercizio in maniera efficace delle funzioni dei comuni, la Giunta regionale valorizza la funzione delle province e della Città metropolitana di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, finalizzata alla assistenza tecnico amministrativa per l’esercizio, in forma associata di provvedimenti attinenti le funzioni in materia di contratti pubblici, assistenza legale, gestione del personale, servizi informatici, accesso alle risorse della Unione europea o di altre attività di supporto all’esercizio delle funzioni.

8.   Con riferimento alle funzioni in materia di politiche attive del lavoro e di servizi per il lavoro, per l’anno 2017 continua a trovare applicazione la disciplina contenuta nell’articolo 5 della legge regionale 29 ottobre 2015, n.19 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali”.

 

Art. 2
Disposizioni transitorie.

1.   La Regione, con uno o più disegni di legge, adegua la propria normativa di settore ai principi sul riordino delle funzioni stabiliti con la presente legge.

2.   La Giunta regionale, previo parere della Conferenza permanente Regione-Autonome locali e dell’Osservatorio regionale, definisce con proprio provvedimento gli indirizzi e le modalità organizzative per l’esercizio delle funzioni riallocate in capo alla Regione.

3.   Ferma restando la titolarità delle funzioni in materia di turismo in capo alla Regione, ai sensi del comma 1 dell’articolo 1, la Giunta regionale, d’intesa con le province e la Città metropolitana di Venezia, anche disgiuntamente, definisce le modalità organizzative per l’esercizio delle funzioni di statistica e di classificazione delle strutture ricettive e il relativo accertamento delle violazioni, l’applicazione e l’introito delle sanzioni amministrative, salvo i casi riservati ai comuni.

4.   Con il provvedimento di cui al comma 2, la Giunta regionale individua altresì le risorse strumentali da trasferire dalle province e dalla Città metropolitana di Venezia alla Regione per l’esercizio delle funzioni riallocate in capo alla stessa ai sensi della presente legge.

5.   Le province e la Città metropolitana di Venezia, ad esclusione di quanto previsto dall’articolo 3, continuano ad esercitare le funzioni oggetto di riallocazione in capo alla Regione ai sensi della presente legge, fino alla definizione del nuovo assetto normativo e organizzativo, da attuarsi con le leggi e il provvedimento di cui ai commi 1 e 2.

6.   Per quanto non previsto espressamente dalla presente legge, continua ad applicarsi, in quanto compatibile, la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19.

 

Art. 3
Funzioni urbanistiche della Città metropolitana di Venezia.

1.   La Giunta regionale, fino all’approvazione del piano strategico triennale del territorio metropolitano e del piano territoriale generale di cui all’articolo 1, comma 44, lettere a) e b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, esercita tutte le funzioni in materia urbanistica già attribuite alla Provincia di Venezia a seguito dell’approvazione del Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), ai sensi dell’articolo 48, comma 4, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.

2.   Gli strumenti urbanistici comunali, giacenti presso la Città metropolitana di Venezia, per i quali non si è concluso l’iter di approvazione alla data di entrata in vigore della presente legge, entro trenta giorni dalla medesima data sono trasmessi alla Giunta regionale.

3.   La Regione e la Città metropolitana di Venezia possono concludere un protocollo d’intesa per organizzare l’attività istruttoria degli strumenti urbanistici comunali di cui al comma 2.

4.   A seguito dell’approvazione del piano strategico e del piano territoriale generale di cui al comma 1, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione dell’ultimo dei due piani, disciplina le modalità di trasferimento delle funzioni in materia urbanistica alla Città metropolitana di Venezia.

5.   Nel caso previsto dal comma 2, in via transitoria il termine per l’approvazione dei piani di assetto del territorio e loro varianti di cui all’articolo 14, comma 4, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, si interrompe e comincia nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento del piano da parte della Giunta regionale.

 

Art. 4
Clausola valutativa.

1.   Trascorsi due anni dalla attuazione della disciplina del riordino delle funzioni amministrative non fondamentali di cui all’articolo 1, la Giunta regionale, d’intesa con le autonomie locali, procede alla valutazione dei risultati di efficacia, di efficienza, di semplificazione amministrativa nella gestione delle funzioni attribuite e degli standard qualitativi nell’erogazione dei servizi, in attuazione della presente legge e, anche sulla base delle risultanze della valutazione, alle eventuali, conseguenti iniziative di nuovo riordino.

 

Art. 5
Norma finanziaria.

1.   Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente capo, quantificati in euro 17.308.088,85 per ciascuno degli esercizi 2017, 2018 e 2019, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017-2019.

 

CAPO II
Servizio regionale di vigilanza

 

Art. 6
Servizio regionale di vigilanza.

1.   É istituito il Servizio regionale di vigilanza.

2.   La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera b), della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”” individua la struttura di cui al comma 1 e ne determina le relative competenze.

3.   In particolare spettano al Servizio regionale di vigilanza le attività di controllo e di vigilanza:

a)   correlate alle funzioni non fondamentali conferite dalla Regione alle province e alla Città metropolitana di Venezia, di cui all’articolo 2, comma 1, della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19;

b)   relative alla tutela e salvaguardia della fauna selvatica e all’attività di prelievo venatorio di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” nonché della fauna ittica e della pesca nelle acque interne di cui alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto” ricadenti nelle funzioni non fondamentali conferite dalla Regione alle province e alla Città metropolitana di Venezia, di cui all’articolo 2, comma 1 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19;

c)   relative alle competenze di cui all’articolo 57 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 “Legge generale per gli interventi nel settore primario”.

4.   Il personale addetto alle attività di polizia provinciale correlate alle funzioni di cui al comma 3, lettere a) e b) già inserito, ai sensi dell’articolo 9, comma 7, della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19, nella dotazione organica delle province e della Città metropolitana di Venezia viene trasferito nella dotazione organica della Regione e assegnato al Servizio regionale di vigilanza.

5.   Al personale di cui al comma 4 sono garantite tutte le indennità e il trattamento economico già maturati ed in godimento nell’Amministrazione di provenienza e sono conservate le qualifiche di cui sono titolari.

6.   Al Servizio regionale di vigilanza è assegnato altresì il personale regionale appartenente al Nucleo regionale ispettori di vigilanza e controllo nel settore agricolo e alimentare di cui all’articolo 57 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 “Legge generale per gli interventi nel settore primario”.

7.   Al personale di cui al comma 4 sono attribuite le attività di controllo e vigilanza di cui al comma 3, lettere a) e b).

8.   Il coordinamento della vigilanza venatoria volontaria, individuato dall’articolo 27, comma 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, spetta al responsabile del Servizio regionale di vigilanza.

9.   Al personale di cui al comma 6, spettano le attività di controllo e vigilanza previste dall’articolo 57 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88.

10. L’organizzazione della struttura di cui al comma 1 e le modalità di esercizio dell’attività di coordinamento sono disciplinate dalla Giunta regionale con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto.

11. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, adotta il regolamento di cui al comma 10.

12. La Giunta regionale, entro i successivi trenta giorni, procede all’inquadramento nei ruoli regionali del personale trasferito di cui al comma 4, che deve garantire la continuità dell’esercizio delle funzioni svolte presso l’amministrazione di appartenenza.

13. La Giunta regionale apporta, ai sensi della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, le necessarie modifiche organizzative derivanti dall’applicazione della presente legge.

14. Nelle more dell’adozione dei provvedimenti della Giunta regionale di cui ai commi 11, 12 e 13, le funzioni di controllo e vigilanza continuano ad essere esercitate dalle province.

15. Ogni riferimento contenuto in norme regionali alle funzioni di polizia provinciale poste in capo alle province e alla Città metropolitana di Venezia, correlate alle funzioni non fondamentali conferite dalla Regione, si intende sostituito con quello di Servizio regionale di vigilanza di cui alla presente legge.

16. L’articolo 37 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, è abrogato.

17. L’articolo 34 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, è abrogato.

18. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente capo, quantificati in euro 6.941.911,15 per ciascuno degli esercizi 2017, 2018 e 2019, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 02 “Caccia e Pesca”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017-2019.

 

CAPO III
Disposizioni in materia di società partecipate

 

SEZIONE I
Modifiche della legge regionale 29 novembre 2013, n. 29 “Soppressione delle Società Ferrovie Venete Srl, Immobiliare Marco Polo Srl, Società Veneziana Edilizia Canalgrande Spa, Terme Di Recoaro Spa e recesso dalla partecipazione alla Società per l’Autostrada di Alemagna Spa”

 

Art. 7
Modifiche alla legge regionale 29 novembre 2013, n. 29 “Soppressione delle Società Ferrovie Venete Srl, Immobiliare Marco Polo Srl, Società Veneziana Edilizia Canalgrande Spa, Terme Di Recoaro Spa e recesso dalla partecipazione alla Società per l’Autostrada di Alemagna Spa”.

1.   Nel titolo e nella legge regionale 29 novembre 2013, n. 29 le parole: “Immobiliare Marco Polo srl,” sono soppresse.

 

SEZIONE II
Modifiche della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 “Norme in materia di società regionali”

 

Art. 8
Modifica all’articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 “Norme in materia di società regionali”.

1.   Al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 le parole: “, ed acquisisce il parere della competente commissione consiliare” sono soppresse.

 

Art. 9
Abrogazione dell’articolo 6, comma 1, della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 “Norme in materia
di società regionali”.

1.   Il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 è abrogato.

 

Art. 10
Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 “Norme in materia di società regionali”.

1.   Dopo il comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 è inserito il seguente:

“1 bis. Fatti salvi i limiti complessivi massimi previsti, omnicomprensivi dei rimborsi spese previsti dal comma 1, i rimborsi delle spese sostenute e documentate per l’esercizio del mandato e per l’espletamento delle funzioni assegnate sono riconosciuti nelle seguenti misure massime:

a)   per i presidenti e gli amministratori delegati, fino al 30 per cento dell’indennità ove questa sia minore o uguale a euro 20.000,00, fino al 20 per cento dell’indennità ove questa sia compresa tra euro 20.001,00 e euro 30.000,00, fino al 10 per cento dell’indennità ove questa sia superiore a euro 30.001,00;

b)   per i componenti degli organi di amministrazione fino al 15 per cento dell’indennità;

c)   per i componenti degli organi di vigilanza e controllo fino al 10 per cento dell’indennità.”.

2.   Il comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 è sostituito dal seguente:

“2. I limiti di cui al comma 1 si applicano con decorrenza dal primo rinnovo degli organi.”.

 

Art. 11
Modifica all’articolo 11 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 “Norme in materia di società regionali”.

1.   Il comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 è sostituito dal seguente:

“1. Le società controllate pubblicano sul loro sito web istituzionale, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, i dati richiesti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” per le società in controllo pubblico.”.

 

SEZIONE III
Modifiche della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 “Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.”

 

Art. 12
Modifica all’articolo 1 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 “Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.”.

1.   Il secondo periodo del comma primo dell’articolo 1 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 è sostituito dal seguente: “Potranno essere soci della Veneto Sviluppo SpA, oltre alla Regione del Veneto, gli enti pubblici territoriali e non territoriali, le società che per legge esercitano attività di pubblico interesse sotto il controllo o la vigilanza della pubblica autorità, i loro consorzi, le società che esercitano attività bancaria e finanziaria, le fondazioni bancarie, le casse di previdenza, i fondi pensione, nonché le società controllate dagli enti anzidetti, con esclusione delle società fiduciarie.”.

 

SEZIONE IV
Recesso dalla società consortile di capitali di cui all’articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33 “Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete” e modifiche della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 “Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell’innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materia di interesse regionale”.

 

Art. 13
Recesso dalla società consortile di capitali di cui all’articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33 “Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete”.

1.   La Giunta regionale è autorizzata a recedere dalla società costituita ai sensi dell’articolo 5, della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33 “Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete” e ad adottare tutti gli atti conseguenti e necessari entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 14
Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 “Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell’innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materia di interesse regionale”.

1.   Dopo il comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 è aggiunto il seguente:

“3 bis. La società potrà inoltre svolgere le attività di promozione del sistema economico del Veneto in tutti i suoi aspetti economico-produttivi, dal primario al secondario, commercio, infrastrutture e servizi e di promozione dell’organizzazione e del miglioramento dei servizi per l’internazionalizzazione del sistema d’impresa, curandone la diffusione e l’informazione e favorendo l’attivazione di sinergie.”.

 

SEZIONE V
Modifiche della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007”

 

Art. 15
Modifica all’articolo 40 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007”.

1.   Alla rubrica dell’articolo 40 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 le parole: “per la gestione di reti autostradali” sono sostituite dalle seguenti: “per la realizzazione di opere di infrastrutturazione viaria”.

2.   Il comma 1 dell’articolo 40 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 è sostituito dal seguente:

“1. La Giunta regionale è autorizzata a costituire una società di capitali a controllo pubblico, diretto o indiretto, o a mantenere la partecipazione nella società esistente a controllo pubblico, finalizzata alla costruzione e gestione di reti autostradali di interesse regionale nonché all’esercizio di tutte le attività, gli atti e gli investimenti inerenti, connessi o strumentali alla realizzazione di opere di infrastrutturazione viaria di interesse regionale.”.

 

SEZIONE VI
Norme in materie di autovie

 

Art. 16
Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 35 “Partecipazione azionaria della Regione Veneto alla società Autovie Venete Spa con sede in Trieste”.

1.   Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 35 è inserito il seguente:

“1 bis. La Giunta regionale è autorizzata ad acquisire ulteriori azioni della SpA Autovie Venete, con sede legale a Trieste, fino ad un importo massimo di euro 3.400.000,00.”.

2.   Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 3.400.000,00 per l’esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie” del bilancio di previsione 2017-2019.

 

Art. 17
Destinazione dell’indennizzo di subentro e di altri attivi relativi ad Autovie Venete S.p.A. per la partecipazione da parte della Regione del Veneto al capitale della nuova società a totale partecipazione pubblica per la gestione di reti autostradali.

1.   I proventi spettanti alla Regione del Veneto, derivanti dalla distribuzione dell’indennizzo di subentro connesso ad Autovie Venete S.p.A. e dovuto dalla nuova società di capitali a totale partecipazione pubblica costituita per la gestione di reti autostradali, oltre altri attivi spettanti alla Regione del Veneto, sono destinati alla partecipazione al capitale della stessa nuova società da parte della Regione del Veneto.

 

Art. 18
Costituzione di una società di capitali a totale partecipazione pubblica per la gestione di reti autostradali.

1.   La Giunta regionale è autorizzata a costituire insieme ad altri soggetti pubblici una società di capitali a totale partecipazione pubblica che abbia ad oggetto la gestione delle reti autostradali attualmente in concessione alla società per azioni Autovie Venete.

2.   La Regione del Veneto partecipa direttamente o tramite propria società partecipata alla costituzione della società con un capitale iniziale pari ad euro 5.000.000,00.

3.   La Giunta regionale può innalzare la partecipazione al capitale sociale di cui al comma 2 fino a un massimo di euro 50.000.000,00, previo parere della competente Commissione consiliare.

4.   Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 5.000.000,00 per l’esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie” del bilancio di previsione 2017-2019.

 

SEZIONE VII
Autorizzazione alla cessione delle azioni detenute
dalla Regione del Veneto in Finest S.p.A.

 

Art. 19
Autorizzazione alla cessione delle azioni detenute dalla Regione del Veneto in Finest S.p.A.

 

1.   La Giunta regionale è autorizzata alla cessione delle azioni detenute dalla Regione del Veneto nella società Finest S.p.A. costituita ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 38 “Provvedimenti in attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 19 “Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe”” in attuazione di quanto disposto dall’articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 “Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe”.

2.   Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale adotta tutti gli atti conseguenti e necessari entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3.   Le entrate derivanti dall’applicazione del comma 1 sono introitate al Titolo 05 “Entrate da riduzione di attività finanziarie”, Tipologia 100 “Alienazione di attività finanziarie” del bilancio di previsione 2017-2019.

 

CAPO IV
Disposizioni in materia di enti regionali

 

Art. 20
Modifiche della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 “Istituzione dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario”.

1.   All’articolo 12 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza i dirigenti e dipendenti dell’Agenzia, mantengono l’iscrizione all’INPS Gestione Dipendenti Pubblici - ex Gestione INPDAP - ex Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali”.

 

CAPO V
Disposizioni in materia di fondazioni

 

Art. 21
Razionalizzazione delle fondazioni a partecipazione regionale nel territorio della Provincia di Rovigo.

1.   Per rendere più omogenea ed efficace la politica regionale con particolare attenzione alla divulgazione, promozione e valorizzazione del patrimonio storico, culturale, ambientale ed artistico del territorio, nonché allo scopo di razionalizzare la compresenza di fondazioni a partecipazione regionale nel territorio della Provincia di Rovigo, avuto riguardo agli enti partecipanti alla Fondazione Rovigo Cultura e alla Fondazione Ca’ Vendramin, delle quali la Regione è socio fondatore, la Giunta regionale è autorizzata ad avviare le procedure ritenute più idonee per giungere alla costituzione di un unico soggetto di riferimento nel territorio.

2.   Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 10.000,00 per l’esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017-2019.

 

Art. 22
Recesso dal Centro di servizi e di documentazione per la cooperazione economica internazionale e abrogazione dell’articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 38 “Provvedimenti in attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 19 “Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione Friuli-Venezia Giulia, della Provincia di Belluno e delle aree limitrofe””.

1.   La Giunta regionale è autorizzata a recedere dall’Associazione Informest (Centro di servizi e di documentazione per la cooperazione economica internazionale) con sede in Gorizia di cui all’articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 38, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2.   L’articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 38 è abrogato a decorrere dalla data di efficacia della dichiarazione di recesso ai sensi della normativa vigente.

 

Art. 23
Recesso dalla “Fondazione slow food per la biodiversità - ONLUS”.

1.   La Giunta regionale è autorizzata a recedere dalla “Fondazione slow food per la biodiversità - ONLUS”, con sede in Firenze.

2.   La Giunta regionale, ai sensi del comma 1, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, attiva le procedure previste dalla normativa vigente.

3.   L’articolo 27 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008” è abrogato.

 

Art. 24
Partecipazione della Regione alla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana.

1.   La Regione del Veneto partecipa, in qualità di aderente istituzionale, alla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana, in seguito denominata Fondazione, istituzione culturale-scientifica permanente avente, in particolare, finalità di studio, ricerca e approfondimento scientifico in materia di pubblica amministrazione, di innovazione e sviluppo tecnologico anche attraverso l’alta formazione e la ricerca, nonché di sviluppo della qualità in ogni ambito della pubblica amministrazione.

2.   La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che la Fondazione consegua il riconoscimento della personalità giuridica.

3.   La Regione può partecipare alle spese per il funzionamento e per il finanziamento delle attività della Fondazione.

4.   Il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, esercita i diritti inerenti la qualità di aderente istituzionale della Regione del Veneto.

5.   Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 20.000,00 per l’esercizio 2017 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” - Programma 11 “Altri servizi generali” - Titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie” del bilancio di previsione 2017-2019.

 

CAPO VI
Razionalizzazione del patrimonio immobiliare della Regione del Veneto

 

Art. 25
Razionalizzazione delle sedi istituzionali della Giunta regionale, dei suoi organi e degli uffici operativi dell’amministrazione.

1.   La Regione del Veneto, in attuazione delle finalità previste dall’articolo 2 commi 222 e seguenti della legge 23 dicembre 2009, n. 191 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)”, dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135 e dalla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47, intende proseguire nella politica di ottimizzazione degli spazi attualmente occupati ad uso ufficio e per attività istituzionali.

2.   L’accorpamento degli uffici regionali ed il riuso razionale degli spazi costituiscono azioni prioritarie in materia.

3.   A tal fine la Giunta regionale è autorizzata a disporre tutti gli atti e provvedimenti necessari al raggiungimento di tale obiettivo, anche mediante la dismissione di immobili di proprietà utilizzati ad uso istituzionale e la cessazione dei rapporti di locazione passiva in essere.

4.   Le dismissioni e cessazioni di cui al comma 3 sono finalizzate anche alla razionalizzazione dei locali ospitanti il Presidente della Regione del Veneto, della Giunta regionale, nonché degli uffici operativi dell’amministrazione regionale e al loro accorpamento presso i compendi immobiliari di proprietà ubicati in prossimità della Stazione Ferroviaria di Venezia Santa Lucia.

 

Art. 26
Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011”.

1.   Al fine di dare compiuta attuazione al Piano di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di proprietà della Regione del Veneto e degli enti, aziende e/o organismi, comunque denominati, strumentali o dipendenti, i quali non siano essenziali per l’esercizio delle funzioni istituzionali ovvero siano sottoutilizzati, sono apportate le seguenti modifiche all’articolo 16 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7:

a)   il secondo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente:

“Il parere previsto dall’articolo 7, comma 2 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 deve essere espresso entro il termine perentorio di giorni trenta dalla trasmissione alla competente Commissione consiliare della deliberazione di Giunta regionale di adozione o aggiornamento del Piano. Decorso tale termine si prescinde dal parere.”;

b)   dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

“3 bis. La Giunta regionale è autorizzata, in ipotesi di conclusione negativa dei procedimenti d’asta pubblica, a procedere alla dismissione dei beni inseriti nel Piano di valorizzazione e/o alienazione, mediante il ricorso alternativo a:

a)   conferimento del bene a fondi immobiliari , nel rispetto della normativa di settore;

b)   trasferimento del bene a titolo di parziale corrispettivo del prezzo dovuto, ai sensi dell’articolo 191 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante tra l’altro, disposizioni in materia di partenariato pubblico privato.

3 ter. Laddove il ricorso agli strumenti di cui al comma 3 bis non sia possibile, la Giunta regionale, all’esito dell’istruttoria da parte della struttura regionale competente per materia, potrà autorizzare il ricorso a procedure di trattativa diretta al miglior prezzo di pronto realizzo. In tal caso il valore da porre a base del conferimento nel caso di trattativa diretta non potrà essere inferiore oltre il 25 per cento del valore attribuito allo stesso, tramite perizia dì stima.

3 quater. Le perizie di stima degli immobili oggetto di valorizzazione e/o alienazione e i loro aggiornamenti possono essere affidati all’Agenzia del territorio o all’Agenzia del demanio o a tecnico abilitato dipendente o a professionista esterno.”.

2.   L’inserimento degli immobili nel Piano di valorizzazione e/o alienazione, di cui all’articolo 16 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica, nel rispetto della disciplina procedimentale dell’articolo 35, comma 3, della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2010”.

 

Art. 27
Norme applicative.

1.   Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano a tutti gli enti e/o aziende indicati dall’articolo 16 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011”, ad esclusione delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale.

 

Art. 28
Norma finanziaria.

1.   Le entrate derivanti dall’applicazione del presente capo, sono allocate al Titolo 4 “Entrate in conto capitale” Tipologia 400 “Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali” del bilancio di previsione 2017-2019.

 

CAPO VII
Disposizioni in materia di sanità

 

Art. 29
Interventi per la razionalizzazione della spesa delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale.

1.   La disciplina di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 37 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007” è confermata per il biennio 2016-2018, prorogabile di un anno.

2.   Le aziende ed enti del servizio sanitario regionale si conformano alle disposizioni di principio di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Fermi restando i vincoli di costo in materia di personale, le aziende ed enti del servizio sanitario regionale possono disporre acquisizioni di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nella misura strettamente necessaria ad assicurare le attività di emergenza ed urgenza o il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza.

3.   Al fine del conseguimento dell’obiettivo di contenimento della spesa di cui all’articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)” ed all’articolo 17, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, con effetto dal 1° gennaio 2017 in presenza di riorganizzazioni dell’area tecnico-amministrativa degli enti del servizio sanitario regionale derivanti dall’applicazione della legge regionale 25 ottobre 2016. n. 19 “Istituzione dell’ente di governance della sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero”. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS” i fondi per la contrattazione integrativa del personale dirigenziale dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo sono permanentemente ridotti di un importo pari ai risparmi derivanti dalla diminuzione delle strutture complesse operata in attuazione di detti processi di riorganizzazione, anche laddove non abbiano comportato riduzione del personale in servizio.

4.   I risparmi conseguiti dagli enti del servizio sanitario regionale ai sensi del comma 3 possono essere destinati in quota parte dalla Regione alla costituzione e integrazione dei fondi per la contrattazione integrativa del personale dell’azienda costituita ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 in relazione alla dotazione organica dell’azienda predetta e delle funzioni alla stessa trasferite dagli enti del servizio sanitario regionale.

5.   La Giunta regionale definisce le necessarie disposizioni attuative.

6.   Sui provvedimenti di cui al presente articolo viene acquisito il parere della competente commissione consiliare.

 

Art. 30
Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”.

1.   Dopo il comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, sono aggiunti i seguenti:

“3 bis. Ai professori e ricercatori universitari inseriti in assistenza è riconosciuto il trattamento economico previsto dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 517/99, dovendo pertanto essere garantita, a carico del servizio sanitario regionale, l’equiparazione della retribuzione complessiva tra personale universitario e personale del servizio sanitario nazionale, mediante l’attribuzione di un’eventuale indennità integrativa determinata nella misura necessaria ad assicurare al personale universitario un trattamento economico complessivo non inferiore a quello attribuito al personale del servizio sanitario nazionale di pari anzianità ed incarico.

3 ter. La Regione, direttamente o per il tramite delle Aziende Ospedaliere di Padova e Verona, può assumere, ai sensi dell’articolo 18, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, oneri per la chiamata di professori ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della predetta legge n. 240 del 2010, limitatamente ai dipendenti delle Aziende ospedaliere di Padova e Verona muniti di abilitazione all’insegnamento universitario.”.

2.   Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si fa fronte con le risorse del Fondo Sanitario Regionale allocate alla Missione 13 “Tutela della salute” Programma 01 “Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA” Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017-2019.

 

Art. 31
Modifiche all’articolo 40 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 “Norme sull’assetto programmatorio, contabile, gestionale e di controllo delle unità locali socio sanitarie e delle aziende ospedaliere in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”.

1.   L’articolo 40 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 è così sostituito:

 

“Art. 40
Collegio sindacale.

 

1.   A norma dell’articolo 3-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, il Collegio sindacale delle Aziende ULSS è composto da tre membri, di cui uno designato dal Presidente della Giunta regionale, uno dal Ministro dell’Economia e delle Finanze e uno dal Ministero della Salute e dura in carica tre anni. Tale normativa si applica anche alle Aziende Ospedaliere, agli IRCSS e alle Aziende Ospedaliere Integrate Universitarie. Per quest’ultime il componente regionale deve essere designato di concerto con il Rettore dell’Università.

2.   Al collegio sindacale spettano funzioni di:

a)   vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile;

b)   vigilanza sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale;

c)   esame e valutazione del bilancio di esercizio.

3.   A norma dell’articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 502 del 1992 l’indennità annua lorda spettante ai componenti del Collegio è fissata in misura pari al 10 per cento degli emolumenti del Direttore Generale dell’Azienda Unità Sanitaria Locale, salve eventuali variazioni in conseguenza di provvedimenti legislativi statali.

4.   Al Presidente del Collegio compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell’indennità fissata per gli altri componenti. Nella base presa a riferimento per il calcolo della suddetta indennità non rientrano le quote premiali erogate ai Direttori Generali.

5.   I componenti del Collegio hanno diritto al rimborso delle sole spese vive e documentate, per effetto del loro trasferimento in diverse sedi aziendali nell’esercizio delle loro funzioni. Non sono previsti rimborsi per spese di vitto, alloggio e di viaggio per il trasferimento tra la residenza o domicilio del componente e la sede legale dell’Azienda Sanitaria.”.

 

2.   I Collegi dei revisori delle Aziende ULSS in carica all’entrata in vigore della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 “Istituzione dell’ente di governance della sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero”. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS”, restano in carica per lo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 3-ter, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo n. 502 del 1992, fino all’approvazione del bilancio per l’esercizio relativo all’anno 2016.

3.   Nella legislazione regionale ovunque ricorrano le parole “collegio dei revisori” o “revisori”, le stesse sono sostituite rispettivamente con le parole “collegio sindacale” o “sindaci”.

 

Art. 32
Disciplina collegata alle disposizioni della legge regionale 25 ottobre 2016 n. 19 “Istituzione dell’ente di governance della sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero”. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS”.

1.   Le Aziende di cui al comma 4 dell’articolo 14 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 subentrano con successione a titolo universale nelle funzioni, nel patrimonio e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi che fanno capo alle Aziende ULSS di cui al comma 3 del medesimo articolo, in ragione dell’ambito di competenza, così come risultante dall’Allegato A della legge regionale sopra citata.

2.   La legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 costituisce titolo per la trascrizione dei beni ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”.

3.   Nell’ambito delle competenze assegnate dalla legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 e nell’esercizio delle sue funzioni, Azienda Zero di cui al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale predetta può subentrare nella posizione detenuta dalla Regione o dalle Aziende del Sistema sanitario regionale in enti, società e consorzi, al fine della razionalizzazione complessiva delle funzioni e dei relativi costi, nonché subentra alla Regione nei rapporti giuridici previsti da contratti e convenzioni.

 

Art. 33
Chiusura delle gestioni liquidatorie di cui all’articolo 45 bis della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 “Norme sull’assetto programmatorio, contabile, gestionale e di controllo delle unità locali socio sanitarie e delle aziende ospedaliere in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517” e all’articolo 27 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”.

1.   Le gestioni liquidatorie delle disciolte Unità locali socio sanitarie di cui all’articolo 45 bis della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 e all’articolo 27 della legge regionale 14 settembre 1994 n. 56 sono definitivamente chiuse al 31 dicembre 2016, e le Aziende Sanitarie territorialmente competenti, a decorrere dalla data del 1 gennaio 2017, subentrano nella titolarità di tutti i rapporti giuridici e processuali delle rispettive gestioni liquidatorie delle disciolte Unità locali socio sanitarie.

 

Art. 34
Modifiche alla legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”.

1.   Il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 è sostituito dal seguente:

“1. Il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle strutture di cui all’articolo 3 è subordinato alla previsione contenuta nell’articolo 2, comma 1, lettera g), n. 7, della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19.”.

2.   Il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 è abrogato.

3.   Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 dopo le parole: “nei rimanenti casi” sono inserite le seguenti: “con esclusione degli ospedali di comunità, delle unità riabilitative territoriali e degli hospice”.

4.   Dopo il comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 è aggiunto il seguente:

“2 bis. L’autorizzazione alla costruzione, ampliamento, trasformazione, trasferimento in altra sede degli ospedali di comunità, delle unità riabilitative territoriali e degli hospice richiesta da istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonché da strutture private è rilasciata dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 2, comma 1, lettera g), n. 7, della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19.”.

 

Art. 35
Modifiche alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 78 “Norme per trasferimento alle unità sanitarie locali delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l’assistenza farmaceutica”.

1.   Dopo l’articolo 25 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 78, è aggiunto il seguente:

 

“Art. 25 bis
Disposizioni in materia di distribuzione dei medicinali.

 

1.   Ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 “Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE”, le Aziende ULSS del territorio regionale sono individuate quali autorità competenti:

a)   al rilascio dell’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso di medicinali di cui all’articolo 100 e all’espletamento della relativa procedura di cui all’articolo 103 del medesimo decreto legislativo;

b)   alla registrazione dei distributori di sostanze attive secondo le previsioni di cui all’articolo 108-bis del medesimo decreto legislativo;

c)   all’effettuazione delle ispezioni presso i magazzini e le altre sedi autorizzate in cui vengono conservati medicinali e sostanze attive ai sensi dell’articolo 109, comma 2, del medesimo decreto legislativo;

d)   al rilascio dell’autorizzazione dell’attività di vendita di medicinali a distanza al pubblico da parte di farmacie ed esercizi commerciali di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legge 2006, n. 223 “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”, ai sensi dell’articolo 112 quater del medesimo decreto legislativo;

e)   all’espletamento delle procedure relative all’apertura degli esercizi commerciali di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, ivi inclusa la successiva vigilanza;

f)    all’adozione dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 144 del medesimo decreto legislativo, in caso di irregolarità nel commercio dei medicinali.

2.   È istituito, presso la Giunta regionale, l’Osservatorio regionale sulla distribuzione all’ingrosso dei medicinali per uso umano e delle sostanze attive, per il monitoraggio delle autorizzazioni e delle registrazioni di cui al comma 1 e della presenza di stati di carenza o indisponibilità dei medicinali stessi.”.

 

Art. 36
Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 11 novembre 2011, n. 23 “Iniziative regionali per il recupero, la restituzione, la donazione ai fini del riutilizzo di medicinali in corso di validità”.

1.   La lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 11 novembre 2011, n. 23, è sostituita dalla seguente:

“c) al di fuori dei casi di cui alle lettere a) e b), le confezioni di medicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate, ad esclusione di quelle per le quali è prevista la conservazione in frigorifero a temperatura controllate, consegnate dal detentore che non abbia più necessità di utilizzarle presso i punti di raccolta di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e). I medicinali così recuperati sono riutilizzabili dalle strutture sanitarie e dalle organizzazioni non lucrative aventi finalità di assistenza sanitaria e umanitaria operanti nella Regione che ne facciano richiesta.”.

 

Art. 37
Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 11 novembre 2011, n. 23 “Iniziative regionali per il recupero, la restituzione, la donazione ai fini del riutilizzo di medicinali in corso di validità”.

1.   Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 11 novembre 2011, n. 23, le parole: “riconosciute ai sensi della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40”, sono sostituite dalle seguenti: “operanti nella Regione”.

 

Art. 38
Interventi per il governo delle liste d’attesa.

1.   La Regione del Veneto promuove il governo delle liste d’attesa al fine di garantire a tutti gli assistiti un accesso equo alle migliori prestazioni sanitarie, in un luogo e con una tempistica adeguati, nonché la sicurezza delle stesse, mediante l’individuazione di strategie per la gestione delle criticità, in conformità del Piano nazionale di governo delle liste di attesa.

2.   Per le finalità di cui al comma 1, le Aziende ULSS e ospedaliere, anche tramite gli erogatori privati accreditati, devono rispettare nei confronti dei propri assistiti i tempi massimi di attesa per l’accesso alle prestazioni sanitarie.

3.   L’attività della Regione è volta, in particolare:

a)   a perseguire la riduzione ed il rispetto dei tempi di attesa;

b)   ad assicurare all’assistito l’effettiva possibilità di vedersi garantita l’erogazione delle prestazioni sanitarie nell’ambito delle strutture pubbliche e private accreditate;

c)   a monitorare e vigilare sui risultati raggiunti;

d)   a prevedere idonee misure da adottarsi nei confronti del direttore generale delle Aziende ULSS e Ospedaliere, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), nonché degli erogatori privati accreditati, in caso di mancato rispetto dei tempi individuati per l’erogazione delle prestazioni.

e)   a vigilare che Aziende ULSS, aziende ospedaliere, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), nonché erogatori privati accreditati, rispettino le disposizioni e gli adempimenti impartiti dall’Autorità Nazionale Anticorruzione sul rispetto degli obblighi in tema di anticorruzione e trasparenza.

4.   Al fine di garantire l’appropriatezza prescrittiva ed erogativa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale:

a)   il medico prescrittore ha l’obbligo, nel caso di prima visita o di esami diagnostici, di attribuire la appropriata classe di priorità e di indicare il sospetto diagnostico.

b)   le classi di priorità sono lo strumento per assegnare il corretto tempo di accesso alle prestazioni sanitarie considerando la data della richiesta della prestazione rivolta all’erogatore e la data di erogazione proposta.

c)   le classi di priorità sono le seguenti:

1)   classe U (Urgente);

2)   classe B (Breve Attesa);

3)   classe D (Differita);

4)   classe P (Programmabile).

d)   ad ogni classe di priorità corrisponde una diversa tempistica di erogazione della prestazione sanitaria, come di seguito indicato:

1)   classe U entro 24 ore dalla presentazione;

2)   classe B entro 10 giorni dalla prenotazione;

3)   classe D entro 30 giorni dalla prenotazione;

4)   classe P entro 60/90 giorni dalla prenotazione secondo indicazione del medico prescrittore.

e)   le Aziende ULSS hanno l’obbligo di erogare le prestazioni sanitarie di cui alla presente legge nei confronti dei propri assistiti, anche tramite l’offerta delle aziende ospedaliere nonché degli erogatori privati accreditati previa stipula degli appositi accordi contrattuali previsti dall’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.”.

f)    almeno il 90 per cento delle prestazioni prioritarizzate deve essere erogato entro i tempi massimi previsti da ogni classe di priorità da parte delle Aziende ULSS e ospedaliere nonché dalle strutture private accreditate. Il restante 10 per cento deve essere erogato entro i successivi dieci giorni nel caso di classe B, entro i successivi trenta giorni negli altri casi.

g)   qualora alla prima visita sia attribuita la classe di priorità U, le Aziende ULSS e ospedaliere nonché gli erogatori privati accreditati devono organizzare idonei percorsi assistenziali, anche mediante l’accesso diretto agli ambulatori, ove possibile.

h)   la classe di priorità U è riservata, di norma, alle prescrizioni di prima visita specialistica ambulatoriale. Nel caso di necessità di ulteriori accertamenti e controlli, le Aziende ULSS e ospedaliere, anche mediante gli erogatori privati accreditati, devono organizzare la presa in carico dell’assistito da parte del medico specialista.

i)    le visite e gli accertamenti di controllo devono essere effettuati, nel tempo previsto dal medico prescrittore, dallo stesso ovvero da altri medici appartenenti alla medesima struttura sanitaria.

l)    non è ammessa la chiusura delle agende di prenotazione.

m)  i Direttori generali delle Aziende ULSS elaborano annualmente un documento di analisi e previsione relativo alla domanda di prestazioni ambulatoriali proveniente dai propri assistiti e alla corrispondente offerta aziendale, comprensiva anche di quella delle Aziende ospedaliere nonché degli erogatori privati accreditati.

5.   Le Aziende ULSS e Ospedaliere, nonché gli erogatori privati accreditati, devono rendere possibile il teleconsulto tra i medici ospedalieri e i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta di afferenza territoriale.

6.   Il medico specialista, che ritiene necessari ulteriori accertamenti al fine di completare il sospetto diagnostico, ha l’obbligo della presa in carico dell’assistito fino alla completa conclusione del percorso diagnostico.

7.   Il Direttore generale dell’Azienda ULSS e ospedaliera determina adeguate forme e modalità per il ricevimento dei propri utenti, almeno un giorno alla settimana, dandone idonea comunicazione al pubblico nel sito istituzionale dell’Azienda.

8.   È istituito un numero verde regionale a cui gli assistiti possono rivolgersi per segnalare criticità legate ai tempi di attesa per accedere alle prestazioni sanitarie.

9.   Il Centro di prenotazione (CUP) deve essere unico a livello provinciale e gli erogatori pubblici e gli erogatori privati accreditati ospedalieri e ambulatoriali devono afferire al Centro unico di prenotazione. Le prestazioni specialistiche, ad eccezione di quelle di medicina di laboratorio, devono essere prenotate esclusivamente tramite il Centro unico di prenotazione.

10. Gli erogatori pubblici e gli erogatori privati accreditati ospedalieri e ambulatoriali nominano il proprio CUP Manager con il compito di organizzare e monitorare i processi di prenotazione ed erogazione delle prestazioni sanitarie.

11. Il Centro unico di prenotazione deve prevedere un sistema di recall per ricordare all’assistito la data di erogazione della prestazione e per ricevere le disdette delle prenotazioni.

12. L’assistito che non si presenta nel giorno previsto per l’erogazione della prestazione, senza aver dato idonea disdetta, fatti salvi i casi di forza maggiore, è tenuto al pagamento della prestazione all’erogatore pubblico o privato accreditato, secondo la tariffa prevista dal vigente Nomenclatore tariffario, anche se esente dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

13. Le Aziende ULSS e le Aziende ospedaliere nonché i presidi ospedalieri accreditati privati assicurano ordinariamente i servizi ambulatoriali per l’utenza esterna attraverso l’apertura delle strutture fino alle ore 23.00, per almeno tre giorni alla settimana, e dalle ore 8.00 alle 12.00 la domenica ed i giorni festivi. La programmazione dell’attività delle apparecchiature diagnostiche deve prevedere il loro utilizzo minimo per dodici ore al giorno per almeno sei giorni alla settimana.

14. È istituito il Tavolo di monitoraggio aziendale i cui componenti sono nominati dal Direttore generale. Il tavolo è presieduto dal Direttore sanitario ed è composto da: Direttore Medico responsabile della funzione ospedaliera, Direttore del Distretto, CUP Manager, rappresentanti dei medici dipendenti e dei medici convenzionati, un rappresentante delle associazioni degli erogatori privati accreditati e rappresentanti delle associazioni degli utenti. Il Tavolo di monitoraggio ha il compito di verificare l’appropriatezza prescrittiva e l’andamento dell’offerta aziendale, sia ospedaliera sia di specialistica interna, nonché quella degli erogatori privati accreditati, consentendo la modulazione della stessa anche attraverso l’utilizzo degli istituti contrattuali all’uopo previsti.

15. I professionisti che erogano una prestazione in regime di libera professione non possono prescrivere prestazioni, per proseguire l’iter diagnostico-terapeutico, con oneri a carico del Servizio sanitario regionale. Il volume di prestazioni ambulatoriali erogate dal professionista in regime di libera professione non può essere superiore al volume di prestazioni erogate in regime istituzionale.

16. I tempi massimi per l’effettuazione di interventi chirurgici correlati alle classi di priorità sono, inderogabilmente, i seguenti:

a)   classe A: 30 giorni dalla data di fissazione dell’intervento;

b)   classe B: 60 giorni dalla data di fissazione dell’intervento;

c)   classe C: 90 giorni dalla data di fissazione dell’intervento;

d)   classe D: 180 giorni dalla data di fissazione dell’intervento.

17. Il Direttore Medico responsabile organizzativo-funzionale dell’intera funzione ospedaliera è responsabile del rispetto dei tempi di cui al comma 16.

18. Gli interventi di chirurgia correlati al trattamento di una neoplasia maligna (primaria, secondaria, in situ) sono inseriti nella classe di priorità A, anche nel caso di intervento chirurgico ambulatoriale.

19. La Giunta regionale individua le sedi per lo svolgimento dell’attività chirurgica correlata a patologie oncologiche di maggiore complessità clinica e organizzativa, al fine di assicurare il rispetto del decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 “Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera” per quanto attiene, in particolare, ai volumi di attività e agli esiti.

20. In caso di mancato rispetto di quanto previsto dal presente articolo da parte dei professionisti, si applicano le procedure e le sanzioni previste dagli istituti contrattuali vigenti.

21. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si fa fronte con le risorse del Fondo Sanitario Regionale allocate alla Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017-2019.

 

Art. 39
Disposizioni in materia di immobili rientranti nel patrimonio disponibile delle aziende e degli enti del
Servizio Sanitario Regionale.

1.   Le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale devono approvare e trasmettere alla Giunta regionale, entro il 31 marzo 2017 un Piano straordinario delle alienazioni degli immobili classificati ai sensi dell’articolo 20, comma 4, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 “Norme sull’assetto programmatorio, contabile, gestionale e di controllo delle unità locali socio sanitarie e delle aziende ospedaliere in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”, come beni del patrimonio disponibile e non utilizzati per i fini istituzionali. La Giunta regionale approva i Piani, autorizzando le alienazioni da essi previste, previo parere della competente commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento stesso, decorsi i quali si prescinde dal parere.

2.   Le aziende ed enti predetti devono procedere alle alienazioni previste dai piani alla vendita di tutti gli immobili non utilizzati a fini istituzionali già classificati come beni del patrimonio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, pubblicando idoneo avviso di alienazione entro tre mesi dal ricevimento dell’autorizzazione regionale dall’entrata in vigore della legge medesima, sul profilo dell’ente e dandone ogni opportuna pubblicità. Le aziende ed enti procedono alla vendita degli immobili non utilizzati a fini istituzionali classificati come beni del patrimonio disponibile dopo l’entrata in vigore della presente legge, procedendo come stabilito nel periodo precedente entro sei mesi dall’atto di classificazione del bene nel patrimonio disponibile.

3.   La perizia di stima degli immobili è affidata all’Agenzia delle entrate, all’Agenzia del demanio, a tecnico abilitato dipendente o a professionista esterno.

4.   Le risorse derivanti dall’attuazione del presente articolo sono destinate al finanziamento degli interventi sul patrimonio immobiliare utilizzato a fini istituzionali e per investimenti esclusivamente in sanità.

 

Art. 40
Funzioni di controllo delle attività di ARPAV.

1.   A far data dal 1° gennaio 2017, l’ARPAV è finanziata in particolare con le risorse del Fondo Sanitario Regionale, assicurando la piena erogazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Tecniche Ambientali (LEPTA) secondo quanto previsto dalla legge 28 giugno 2016, n. 132 “Istituzione del sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.”.

2.   La Giunta regionale, per il tramite dell’Area sanità e sociale, definisce gli obiettivi gestionali annuali di ARPAV, di intesa con l’Area tutela e sviluppo del territorio per gli aspetti tecnici di competenza.

3.   Con la medesima decorrenza di cui al comma 1, ARPAV viene assoggettata alla disciplina dei controlli economico - finanziari - patrimoniali vigenti per le aziende del servizio sanitario regionale, per il tramite dell’Area sanità e sociale.

4.   Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si fa fronte con le risorse del Fondo Sanitario Regionale allocate alla Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017-2019.

 

Art. 41
Contributo ad ARPAV per attività di carattere ambientale.

1.   Al fine di consentire il proseguimento delle peculiari attività di carattere ambientale svolte dall’agenzia per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto (ARPAV), procedure che si distinguono, nel più ampio contesto del programma annuale delle attività, per la loro specificità ed interconnessione con le competenze degli uffici regionali, viene riconosciuto all’ARPAV un contributo annuale di euro 400.000,00.

2.   La Giunta regionale provvede annualmente all’aggiornamento delle suddette attività, alle rispettive modalità di esecuzione e all’assegnazione del contributo.

3.   Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificati in euro 400.000,00 per l’esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 09 “Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell’Ambiente” - Programma 08 “Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017-2019.

 

Art. 42
Modifiche della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 “Istituzione dell’ente di governance della sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero”. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS”.

1.   All’articolo 14, comma 4, lettera h), dopo le parole: “Provincia di Rovigo” aggiungere le parole: “e inoltre il Comune di Boara Pisani”.

2.   All’articolo 14, comma 4, lettera g), dopo le parole: “Provincia di Padova” aggiungere le parole: “ad esclusione del Comune di Boara Pisani”.

 

Art. 43
Modifica dell’allegato A di cui all’articolo 14 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 “Istituzione dell’ente di governance della sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero”. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS”.

1.   All’allegato A di cui all’articolo 14 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, sono apportate le seguenti modifiche:

a)   nell’elenco dei comuni appartenenti all’ambito territoriale della Azienda ULSS n. 3 “Serenissima” è aggiunto il Comune di “Cavallino Treporti” fino al 31 dicembre 2017 e contestualmente è tolto dall’elenco dei comuni dell’Azienda ULSS n. 4;

b)   nell’elenco dei comuni appartenenti all’ambito territoriale della Azienda ULSS n. 4 “Veneto Orientale” è aggiunto il Comune di “Cavallino Treporti” dal 1° gennaio 2018 e contestualmente è tolto dall’elenco dei comuni dell’Azienda ULSS n. 3.

 

Art. 44
Modifiche della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 “Istituzione dell’ente di governance della sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto-Azienda Zero”. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS”.

1.   Al comma 5 dell’articolo 14 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 le parole: “devono altresì garantire entro il 31 dicembre 2017 l’attuazione delle schede di dotazione territoriale incrementando, rispetto all’attuale programmazione, i posti letto degli ospedali di comunità del 15 per cento” sono sostituite con le parole: “devono altresì garantire entro il 31 dicembre 2017 l’attivazione del 50 per cento dei posti letto degli ospedali di comunità ed entro il 31 dicembre 2018 l’attivazione del 70 per cento dei posti letto degli ospedali di comunità nel rispetto degli equilibri di bilancio”.

 

Art. 45
Modifica della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”.

1.   Al comma 3 ter dell’articolo 14 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, come introdotto dall’articolo 19 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 “Istituzione dell’ente di governance della sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero”. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS” il numero “3.000” è sostituito con il numero “1.000”.

 

Art. 46
Modifica della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 “Istituzione dell’Ente di governance della Sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della Sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero”. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS.”.

1.   All’inizio del comma 1 dell’articolo 23 (Fabbisogno di personale medico ospedaliero) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, sono inserite le parole: “Nel rispetto della normativa nazionale”.

 

Art. 47
Modifica della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 “Istituzione dell’Ente di governance della Sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della Sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero”. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS.”.

1.   All’inizio del comma 1 dell’articolo 15 (riorganizzazione strutturale e funzionale dei servizi sanitari e socio-sanitari a seguito della ridefinizione dell’assetto delle ULSS e in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 “Norme in materia di programmazione socio-sanitaria e approvazione del piano socio-sanitario regionale 2012-2016”) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, sono inserite le parole: “Nel rispetto dei principi sanciti dalla legislazione statale in materia”.

 

Art. 48
Modifica della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 “Istituzione dell’Ente di governance della Sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della Sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero”. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS.”.

1.   Al comma 1 dell’articolo 7 (Personale) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, dopo le parole: “ovvero assunto direttamente” sono aggiunte le parole: “mediante procedura concorsuale”.

 

Art. 49
Modifica della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 “Istituzione dell’Ente di governance della Sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della Sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero”. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS.”.

1.   Al comma 1 dell’articolo 5 (Direttore generale) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, dopo le parole: “... servizio sanitario regionale” sono aggiunte le parole: “alla data della nomina stessa”.

 

Art. 50
Modifica della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 “Istituzione dell’Ente di governance della Sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della Sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero”. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS.”.

1.   Dopo la lettera b) del comma 1, dell’articolo 4 (Organi dell’Azienda) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, è inserita la seguente:

“b bis) il Collegio di direzione.”.

 

Art. 51
Modifica della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 “Istituzione dell’Ente di governance della Sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della Sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero”. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS.”.

1.   All’articolo 2, comma 1, lettera g), numero 7) (Funzioni dell’Azienda Zero) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, dopo le parole: “l’autorizzazione all’esercizio delle strutture sanitarie e socio sanitarie” sono aggiunte le parole: “svolgendo le funzioni di organismo tecnicamente accreditante”.

 

Art. 52
Modifica dell’articolo 15 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 “Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del piano socio-sanitario regionale 2012-2016”.

1.   Dopo il comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 sono aggiunti i seguenti:

“1bis. Con riferimento alle associazioni iscritte ai sensi dell’articolo 43 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2001” e dell’articolo 4 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 “Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato”, l’obbligo previsto dal comma 1 del presente articolo consiste nel pubblicare annualmente sui propri siti internet ovvero, qualora non dotate di sito internet, mediante affissione nella sede in cui operano, in spazi accessibili al pubblico un prospetto dal quale si evidenzino con completezza i valori espressi in percentuale della ripartizione dei costi sostenuti per la gestione e per la raccolta dei fondi sul totale di tutto quanto introitato. La Giunta regionale definisce e trasmette alle associazioni, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, uno schema al quale attenersi per la suddetta pubblicazione.

1ter. La Giunta regionale provvede alla verifica del rispetto degli adempimenti previsti dal comma 1bis del presente articolo, anche mediante controlli a campione, effettuati mediante sorteggio.”.

 

Art. 53
Disposizioni in materia di pazienti diabetici di minore età.

1.   La Giunta regionale predispone, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione, un documento che individui le modalità relative all’erogazione dei dispositivi di automonitoraggio della glicemia che adottano il sistema FGM (Flash Glucose Monitor), per i pazienti di minore età con patologia, dal quarto mese dalla prescrizione dei medesimi dispositivi.

 

Art. 54
Disposizioni in materia di ubicazione dei locali destinati a sale da gioco e degli esercizi alle stesse assimilati.

1.   Con il presente articolo la Regione del Veneto, in conformità ai principi costituzionali, nel rispetto della normativa statale di settore ed in armonia con le previsioni dettate dall’articolo 20 “Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio dalla dipendenza dal gioco d’azzardo patologico (GAP)” della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 “Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015”, nell’ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, detta norme relative all’ubicazione dei locali destinati a sale da gioco e degli esercizi alle stesse assimilati.

2.   Ai fini delle disposizioni recate dal presente articolo si intende per sala da gioco un luogo pubblico o aperto al pubblico o un circolo privato in cui siano accessibili e presenti, in forma prevalente, apparecchiature per il gioco di azzardo lecito previste dalla normativa vigente.

3.   La Giunta regionale, al fine di consentire un’omogenea applicazione in tutto il territorio, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, individua le tipologie degli esercizi da considerarsi assimilati alle sale da gioco; decorso inutilmente tale termine i comuni possono, comunque, applicare le disposizioni di cui al presente articolo individuando loro stessi tali tipologie di esercizi e comunicandolo alla Regione.

4.   L’esercizio delle sale da gioco e l’installazione di apparecchi da gioco di cui all’articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”, e successive modificazioni, sono soggetti al regime autorizzatorio previsto dalla normativa vigente.

5.   Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1 i comuni, in conformità alle previsioni di cui alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”, dettano nei rispettivi strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale specifiche previsioni in ordine all’ubicazione delle sale da gioco, anche in considerazione di quanto disposto dall’articolo 20 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 ed in particolare dal comma 3 del medesimo articolo.

6.   Salvo quanto previsto dalla normativa nazionale, per i medesimi obiettivi e finalità di cui al comma 1, i comuni possono disciplinare, nell’ambito dei propri strumenti di pianificazione gli elementi architettonici, strutturali e dimensionali delle sale da gioco e delle relative pertinenze.

7.   In attuazione di quanto previsto dall’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, gli interventi edilizi di ristrutturazione delle sale da gioco, nonché il mutamento di destinazione d’uso, con o senza opere, da qualunque funzione a quella di sala da gioco, sono subordinati, al rilascio del permesso di costruire. Per i medesimi interventi e per quelli di nuova costruzione i termini istruttori per il rilascio del permesso di costruire sono raddoppiati.

8.   Gli interventi e le opere di cui al comma 7, eseguiti in assenza del permesso di costruire o in totale o in parziale difformità dallo stesso, sono rimossi o demoliti e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi entro un termine congruo stabilito dal comune, comunque non superiore a sessanta giorni; decorso tale termine la demolizione è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell’abuso. Per i medesimi interventi, in deroga alla vigente normativa regionale, non può essere irrogata la sanzione pecuniaria in alternativa alla demolizione.

9.   Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli esercizi assimilati alle sale da gioco individuati ai sensi del comma 3.

10. Fino all’adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale alle disposizioni di cui al comma 5, le nuove sale da gioco ed i nuovi esercizi alle stesse assimilati sono realizzati:

a)   nei comuni dotati del piano di assetto del territorio (PAT), di cui all’articolo 13 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, nelle aree destinate alle attività produttive, così come disciplinate dal piano degli interventi (PI), di cui all’articolo 17 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;

b)   nei comuni non dotati di PAT, nelle zone territoriali omogenee D di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765.”.

11. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6, non si applicano alle sale da gioco ed agli esercizi alle stesse assimilati esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

12. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche per i procedimenti in corso per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato assunto il provvedimento conclusivo.

 

Art. 55
Modifica della legge regionale 16 agosto 2007, n. 22 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di personale, affari istituzionali, rapporti con gli enti locali”.

1.   Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 22 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Il trattamento di cui al comma 1 è previsto anche nel caso di dipendenti regionali, appartenenti all’area del comparto, in posizione di comando presso enti del servizio sanitario nazionale in ambito regionale, compatibilmente con quanto previsto dalla disciplina contrattuale in materia.”.

 

CAPO VIII
Disposizioni in materia di servizi sociali

 

Art. 56
Norme di razionalizzazione e aggiornamento sulle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e modifica di leggi regionali.

1.   Le IPAB sono classificate ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 1997” e dei paragrafi 1 e 5 della deliberazione del Consiglio regionale n. 42 del 7 maggio 1998 “Classificazione tipologica delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nel Veneto. Articolo 72, legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 e dell’articolo 9 legge regionale 12 settembre 1997, n. 37” (BUR n. 50/1998). Il numero dei componenti il consiglio di amministrazione dell’IPAB, è stabilito in tre componenti per le IPAB di classe 2 e in cinque componenti per le IPAB di classe 1. La durata in carica del consiglio di amministrazione è di cinque anni.

2.   Al fine di introdurre nel sistema regionale delle IPAB condizioni volte a razionalizzare i processi organizzativi e gestionali strumentali alle attività istituzionali, contribuendo alla realizzazione di economie di scala nell’utilizzo delle risorse ed al contenimento dei costi della produzione, la Giunta regionale, compatibilmente con la vigente normativa statale, definisce anche in via sperimentale misure atte a promuovere moduli di aggregazione tra più istituzioni negli approvvigionamenti di beni e servizi, nello svolgimento integrato delle attività di gestione e formazione del personale, dei servizi tecnici e della logistica, dei servizi informatici e di altre eventuali attività di supporto, compresa la possibilità di sviluppare collaborazioni con le aziende sanitarie aventi le medesime finalità.

3.   Dopo il comma 8 dell’articolo 8, della legge regionale 23 novembre 2012, n. 43 “Modifiche all’articolo 8, commi 1 e 1 bis della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione” e disposizioni in materia sanitaria, sociale e socio-sanitaria” è aggiunto il seguente:

“8 bis. La dismissione dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile, in alternativa all’ipotesi di cui al comma 8, può essere compiuta, dopo avere effettuato il passaggio al patrimonio disponibile secondo le norme di legge vigenti, nell’ambito di un piano di risanamento risolutivo, comunque nel rispetto della programmazione regionale e locale.”.

4.   Al comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale del 23 novembre del 2012, n. 43 prima delle parole: “La Giunta regionale” sono inserite le seguenti: “Qualora lo scopo dell’IPAB sia cessato o non sussistano più le condizioni economico-finanziarie sufficienti per la prosecuzione dell’attività istituzionale della stessa, nemmeno nelle ipotesi disciplinate dall’articolo 3 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23,”.

5.   Il comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale del 23 novembre 2012, n. 43 è abrogato.

6.   Al comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale 23 novembre 2012, n. 43 dopo le parole: “che eventualmente residui” sono aggiunte le parole: “ad altra IPAB del territorio, anche contiguo, o al comune in cui essa abbia la sede, previa acquisizione del parere delle conferenze dei sindaci dei territori interessati.”.

7.   Dopo il comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione” è aggiunto il seguente:

“4 bis. Il commissario straordinario verifica, altresì, la possibile continuazione delle attività, eventualmente adeguandole alla programmazione regionale e locale, mediante una loro attualizzazione, predisponendo inoltre un analitico piano di risanamento risolutivo, riferito alla gestione corrente e tenuto conto della situazione patrimoniale e finanziaria, con i relativi tempi di attuazione.”.

8.   Le IPAB si dotano di un revisore dei conti o di un collegio di revisori, iscritti nel registro dei revisori dei conti legali tenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, nominati fra i revisori inseriti nell’elenco regionale articolato per provincia, istituito presso la Giunta regionale e soggetto ad aggiornamento periodico. La competente struttura regionale provvede a istruire le proposte di iscrizione, presentate dai revisori dei conti legali ai fini dell’inserimento nell’elenco regionale, verificando la regolarità della documentazione prodotta e l’esistenza dell’iscrizione al registro tenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

9.   Le IPAB di classe 1A si dotano di un collegio di revisori costituito da tre componenti, rispettivamente nominati: il componente Presidente dalla Giunta regionale; un componente dalla conferenza dei sindaci della sede legale dell’IPAB e un componente dal consiglio di amministrazione. Le IPAB di classe 1B si dotano di un unico revisore dei conti nominato dalla Giunta regionale. Le IPAB di classe 2 si dotano di un unico revisore dei conti nominato dal consiglio di amministrazione.

10. I revisori durano in carica cinque anni a decorrere dalla data del provvedimento di nomina, e sono rinnovabili per una sola volta. Ai revisori si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità di cui all’articolo 2399 del codice civile.

11. I revisori vigilano sull’osservanza da parte dell’IPAB delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie ed, in particolare, esercitano le funzioni di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196” ed esprimono rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

12. I revisori hanno, altresì, l’obbligo, qualora riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell’IPAB, di riferirne immediatamente al consiglio di amministrazione e sono tenuti a fornire allo stesso, su sua richiesta, ogni informazione e notizia che abbiano facoltà di ottenere a norma di legge o per statuto, informando, qualora lo ritengano opportuno, la struttura regionale competente.

13. I revisori sono tenuti, su richiesta del consiglio di amministrazione, a partecipare alle sedute del consiglio stesso.

14. Al revisore e a ciascun membro del collegio dei revisori spetta una indennità comprensiva delle spese e di ogni altro rimborso, fissata dal consiglio di amministrazione all’inizio del mandato, fino al valore massimo di un decimo degli emolumenti percepiti dal direttore di direzione della Regione del Veneto di cui all’articolo 12 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”” e successive modificazioni.

15. L’articolo 2 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 45 “Provvedimenti in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza a carattere regionale e infraregionale” è abrogato.

16. I segretari-direttori delle IPAB sono individuati, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni, ed in particolare:

a)   per le IPAB di classe 1A l’incarico di segretario-direttore è conferito a persone dotate di qualifica di dirigente pubblico da almeno cinque anni;

b)   per le IPAB di classe 1B l’incarico di segretario-direttore è conferito a persone dotate di qualifica di dirigente pubblico;

c)   per le IPAB di classe 2 l’incarico di segretario-direttore è conferito a persone appartenenti alla categoria D.

17. Il comma 5 ter dell’articolo 72 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 1997)” è così sostituito:

“5 ter. Per tutelare il perseguimento dell’economicità ed efficienza nelle IPAB, i compensi del personale dirigenziale e quelli del segretario-direttore, anche se titolari di più incarichi nelle istituzioni, non possono superare quelli previsti per il personale regionale avente, rispettivamente, l’incarico di direttore di unità organizzativa e di direttore di direzione, di cui agli articoli 17 e 12 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”” e successive modificazioni.”.

18. Le IPAB provvedono ad adeguare i propri statuti a valere dalla scadenza dei consigli di amministrazione in essere all’entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 57
Modifica all’articolo 7 della legge regionale 18 novembre 2005, n. 18 “Istituzione del servizio civile regionale volontario”.

1.   L’articolo 7 della legge regionale 18 novembre 2005, n. 18 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 7
Ammissione al servizio civile regionale volontario.

1.   Possono svolgere il servizio civile regionale volontario i giovani residenti o domiciliati in Veneto che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo anno d’età e non superato il ventottesimo.

2.   Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le cause di esclusione dal servizio civile di cui alla normativa nazionale vigente.

3.   La Regione pubblica ogni anno un bando per l’avviamento al servizio civile regionale volontario. Il numero di posti disponibili è determinato ogni anno entro i trenta giorni successivi all’approvazione del bilancio regionale di previsione annuale, in relazione alle risorse finanziate stanziate.

4.   Nel bando sono indicati i requisiti di ammissione, i criteri di selezione dei giovani, i progetti d’impiego, gli enti gestori, le sedi di servizio, il periodo presunto di avviamento al servizio, l’importo delle indennità di servizio.”.

 

Art. 58
Modifica all’articolo 8 della legge regionale 18 novembre 2005, n. 18 “Istituzione del servizio civile regionale volontario”.

1.   L’articolo 8 della legge regionale 18 novembre 2005, n. 18 è così sostituito:

 

“Art. 8
Indennità di servizio.

1.   Ai giovani in servizio civile regionale viene corrisposta dagli enti gestori un’indennità di servizio definita secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.”.

 

2.   In sede di prima applicazione l’indennità di servizio di cui all’articolo 8 della legge regionale 18 novembre 2005, n. 18 così come sostituito dal comma 1 del presente articolo, viene stabilita dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Nelle more del provvedimento della Giunta regionale ferma restando la soppressione dei premi di fine servizio, l’indennità di servizio continua ad essere corrisposta secondo quanto previsto dalla normativa vigente prima dell’entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 59
Interventi a favore delle famiglie con figli rimasti orfani di un genitore.

1.   La Regione del Veneto, a garanzia dei diritti sociali riconosciuti ai singoli ed alle famiglie dagli articoli 2, 29 e 30 della Costituzione e dall’articolo 6, comma 1, lettera n), dello Statuto del Veneto, istituisce un fondo, alimentato annualmente da stanziamenti a carico del bilancio regionale, a sostegno dei figli rimasti orfani che non hanno ancora concluso l’obbligo scolastico e la cui famiglia si trova in situazione di difficoltà economica.

2.   Gli interventi di cui al presente articolo sono finalizzati ad evitare nuove emarginazioni sociali, a garantire le condizioni per svolgere il ruolo genitoriale, la prosecuzione di una vita dignitosa e il recupero dell’autonomia del nucleo familiare, mirando al sostegno economico delle famiglie nella particolare situazione che si determina in seguito al decesso di un genitore. La Regione del Veneto promuove, altresì, forme di collaborazione con i comuni dirette alla realizzazione di reti e sistemi di assistenza e supporto alle famiglie.

3.   La Giunta regionale eroga annualmente contributi alle famiglie di cui al presente articolo che si trovino in situazione di difficoltà economica e con figli a carico che non abbiano concluso l’obbligo scolastico e per tale finalità entro il 31 gennaio individua, in un apposito bando, le priorità per l’attribuzione dei contributi nonché i criteri e le modalità per la presentazione delle domande tenendo conto in particolare:

a)   del reddito ISEE (indicatore situazione economico prevalente) del nucleo familiare, così come risultante in seguito al decesso del genitore;

b)   del numero dei figli presenti nel nucleo familiare che non abbiano conseguito l’obbligo scolastico;

c)   della eventuale presenza di un figlio non autosufficiente ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e successive modificazioni;

d)   degli anni in cui la famiglia risiede in Veneto.

4.   I contributi di cui al comma 3 sono erogati alle famiglie per il tramite dei comuni in due rate: l’anticipo entro il 30 giugno e il saldo entro dicembre. Tali contributi sono cumulabili con altre tipologie di finanziamenti o contributi concessi nell’ambito delle politiche sociali di aiuto, supporto e sostegno alle famiglie.

5.   In fase di prima applicazione la Giunta regionale adotta il provvedimento di cui al comma 3 entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

6.   Agli oneri di natura corrente derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale”, Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione 2017-2019.

 

Art. 60
Modifiche della legge regionale 10 agosto 2012, n. 29 “Norme per il sostegno delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà”.

1.   Alla fine del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 29 sono aggiunte le seguenti parole: “e sono cumulabili con altri interventi, contributi o finanziamenti concessi nell’ambito delle politiche sociali di aiuto e sostegno alle famiglie.”.

2.   Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 29 è aggiunto il seguente:

“2 bis. La Giunta regionale, al fine di consentire una adeguata e capillare informazione in tutto il territorio regionale, promuove, in concomitanza all’emissione dei bandi per l’accesso ai finanziamenti, la conoscenza di tutte le iniziative previste dalla presente legge dandone pubblicità nel proprio sito istituzionale, ovvero con ogni altra modalità ritenga opportuna ed invitando anche i comuni ad effettuare tale informazione con quegli strumenti che loro stessi ritengano effettivi ed efficaci a raggiungere tutta la popolazione.”.

3.   Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 29, sono soppresse le parole: “, sentita la competente commissione consiliare, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge,”.

4.   Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 29, le parole: “il prestito è concesso a tasso zero” sono sostituite con le parole: “il contributo è concesso a fondo perduto”.

5.   Al comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 29 la parola: “prestito” è sostituita con la parola: “contributo”.

6.   Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 29 dopo le parole: “difficoltà economica” sono inserite le seguenti: “; il contributo regionale è concesso a fondo perduto”.

7.   L’articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 29, è così sostituito:

 

“Art. 7
Disposizioni attuative.

1.   La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce le disposizioni attuative della presente legge ed in particolare quelle volte a stabilire le priorità tra gli aventi titolo ai sensi dell’articolo 3 nonché quelle necessarie per la richiesta dei contributi e per la gestione dei fondi di cui agli articoli 4 e 5, secondo i principi della semplificazione amministrativa, della tempestività nell’erogazione dei contributi ai beneficiari e del sostegno al maggior numero di famiglie monoparentali e di genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà economica, anche individuando le relative modalità ed attività di informazione e promozione delle diverse misure previste. La commissione consiliare si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di provvedimento; decorso tale termine la Giunta regionale ne prescinde.”.

 

CAPO IX
Disposizioni in materia di protezione civile

 

Art. 61
Istituzione del numero unico di emergenza-112 sul territorio regionale.

1.   Al fine di attuare il numero unico di emergenza europeo NUE 112 secondo le modalità di cui all’articolo 75 bis, comma 2, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche”, ed all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 177 “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, la Giunta regionale è autorizzata a definire, in relazione alle specificità della Regione del Veneto, le soluzioni operative in previsione dell’attivazione delle procedure per l’impianto e l’attivazione del NUE 112.

2.   Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00, per l’esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 11 “Soccorso Civile”, Programma 01 “Sistema di Protezione Civile”, Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione 2017-2019.

 

Art. 62
Contributo straordinario alle associazioni di volontariato iscritte all’Albo dei gruppi volontari di protezione civile.

1.   La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alle associazioni di volontariato, iscritte all’Albo dei gruppi volontari di protezione civile di cui all’articolo 10 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 “Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile” e successive modificazioni, in misura proporzionale all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) versata nell’anno 2016.

2.   La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità di concessione ed erogazione del contributo di cui al comma 1, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.

3.   Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente norma, quantificati in euro 40.000,00 per l’esercizio 2017 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 11 “Soccorso civile” - Programma 01 “Sistema di protezione civile” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017-2019.

 

CAPO X
Disposizioni in materia di governo del territorio

 

Art. 63
Modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”, della legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 “Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia” e disposizioni transitorie.

1.   Dopo l’articolo 11 bis della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è inserito il seguente:

 

“Art. 11 ter
Misure per il coordinamento degli strumenti di pianificazione incidenti sul governo del territorio.

1.   Al fine di garantire il coordinamento tra la pianificazione territoriale, urbanistica, ambientale e paesaggistica di competenza regionale, e quella di competenza di altri enti, la Giunta regionale può convocare, su proposta del dirigente della struttura regionale competente in materia di governo del territorio, una conferenza di servizi istruttoria tra gli enti interessati per verificare se sussistano disposizioni della pianificazione incoerenti o contrastanti tra loro.

2.   Qualora la conferenza di servizi di cui al comma 1 evidenzi la necessità di apportare modifiche alla pianificazione urbanistica e territoriale, il Presidente della Giunta regionale promuove la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell’articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”. La variazione degli strumenti di pianificazione comunale e provinciale, conseguente all’accordo di programma, è determinata sulla base delle risultanze della conferenza di servizi e dei pareri espressi in quella sede dai soggetti interessati, autorizzati a norma dei rispettivi ordinamenti, nel rispetto delle gerarchie dei piani e delle competenze dei soggetti in rapporto al livello di pianificazione.

3.   Per ipotesi diverse da quelle di cui al comma 2, la conferenza di servizi può, altresì, segnalare alla Giunta regionale, sulla base degli esiti della verifica effettuata, la necessità di revisioni, integrazioni o precisazioni dei contenuti degli strumenti di pianificazione di competenza del Consiglio regionale.”.

 

2.   Fino all’attuazione di quanto previsto dall’articolo 11 ter della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, le previsioni urbanistiche contenute nei piani di assetto del territorio (PAT) o piani di assetto del territorio intercomunali (PATI), approvati dalla Regione in conformità al piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC), mantengono validità ed efficacia anche nelle more dell’adeguamento di cui all’articolo 12, comma 5, della medesima legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.

3.   Il comma 5 dell’articolo 16 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è sostituito dal seguente:

“5. Le varianti al PATI sono adottate e approvate con le procedure di cui all’articolo 15, comma 2 e seguenti. Qualora le varianti riguardino il territorio di un solo comune e non incidano sui contenuti intercomunali del piano, ovvero si rendano necessarie ai soli fini dell’adeguamento alle prescrizioni del PTRC o del PTCP, o riguardino opere di competenza regionale ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera a) della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, possono essere approvate anche con le procedure previste all’articolo 14 dal comune nel cui territorio ricade la variante proposta.”.

4.   Il comma 4 bis dell’articolo 41 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, è sostituito dal seguente:

“4 bis. Nelle aree di cui al comma 1, lettera e), oggetto di riduzione della zona di rispetto ai sensi dell’articolo 338, comma 5, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 “Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie” e successive modificazioni, l’attuazione di opere pubbliche o di interventi urbanistici aventi rilevanza pubblica di cui al medesimo comma 5, è consentita dal consiglio comunale, acquisito il parere della competente azienda sanitaria locale, previa valutazione dell’interesse pubblico prevalente e della compatibilità degli interventi con le esigenze di tutela relative agli aspetti igienico-sanitari, ambientali, urbanistici e di tranquillità dei luoghi.”.

5.   Dopo il comma 4 bis dell’articolo 41 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 come sostituito dal comma 4 del presente articolo, è aggiunto il seguente:

“4 ter. Per le costruzioni non oggetto di tutela da parte del PAT e del PI ubicate nelle fasce di rispetto delle strade, come definite sulla base delle vigenti disposizioni statali, sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b) c) e d) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e successive modificazioni, con esclusione della demolizione con ricostruzione in loco. Sono inoltre consentiti gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione in area agricola adiacente dei medesimi fabbricati purché il nuovo sedime sia posto al di fuori delle suddette fasce o aree di rispetto e a non più di 200 metri dal sedime originario. Il piano degli interventi può altresì consentire, attraverso specifiche schede di intervento, gli ampliamenti dei fabbricati residenziali esistenti nelle fasce di rispetto delle strade, in misura non superiore al 20 per cento del volume esistente, necessari per l’adeguamento alle norme igienico-sanitarie, alle norme di sicurezza e alle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, purché tali ampliamenti siano realizzati sul lato opposto a quello fronteggiante la strada e a condizione che non comportino, rispetto alla situazione preesistente, pregiudizi maggiori alle esigenze di tutela della sicurezza della circolazione. Il rilascio del titolo abilitativo all’ampliamento è subordinato all’acquisizione dell’autorizzazione dell’ente proprietario o gestore della strada, ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” e successive modificazioni, nonché alla sottoscrizione di un atto d’obbligo contenente l’impegno dell’avente titolo a non richiedere maggiori somme a titolo di indennizzo in caso di eventuali lavori di adeguamento, modifica o ampliamento della sede viaria.”.

6.   Dopo il comma 5 quater dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è inserito il seguente:

“5 quinquies. Il PI, in deroga a quanto stabilito ai commi 2 e 3, disciplina la realizzazione di box e di recinzioni per il ricovero di cavalli, a condizione che tali strutture non si configurino come allevamento e siano prive di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese rimovibilità.”.

7.   Dopo il comma 1 dell’articolo 45 ter della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 sono inseriti i seguenti:

“1 bis. La Giunta regionale, in attuazione all’accordo con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) di cui agli articoli 135, comma 1 e 143, comma 2, del Codice, nelle more dell’approvazione del piano paesaggistico di cui al comma 1, procede alla ricognizione degli immobili e delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico e delle aree tutelate per legge di cui, rispettivamente, agli articoli 136 e 142, comma 1, del Codice.

1 ter. La ricognizione degli immobili e delle aree di cui al comma 1 bis è costituita dalla delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla loro identificazione e consiste nella trasposizione su carta tecnica regionale della perimetrazione degli stessi.

1 quater. La Giunta regionale approva la ricognizione di cui ai commi 1 bis e 1 ter ed il relativo provvedimento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e nel sito istituzionale della Giunta regionale.”.

8.   Dopo il comma 2 dell’articolo 45 septies della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, sono inseriti i seguenti:

“2 bis. L’Osservatorio regionale per il paesaggio coordina la Rete regionale degli Osservatori locali di cui al comma 2 ter che si riconoscono nei principi in materia di paesaggio stabiliti dalla Convenzione europea del paesaggio e dal Codice. Le modalità di adesione degli Osservatori locali per il paesaggio alla Rete regionale sono disciplinate dalla Giunta regionale.

2 ter. Gli Osservatori locali per il paesaggio sono forme organizzative costituite da soggetti pubblici e privati, finalizzate a rilevare e monitorare lo stato delle pressioni sul territorio nonché a favorire la partecipazione delle popolazioni alle politiche e alle azioni di tutela e valorizzazione del paesaggio. Gli Osservatori locali concorrono altresì a dare concreta applicazione ai principi enunciati nella Convenzione europea del paesaggio.

2 quater. L’Osservatorio regionale, in collaborazione con gli Osservatori locali valuta i caratteri del paesaggio locale, le dinamiche e le pressioni che li modificano, accerta i degradi in atto, con lo scopo di aumentare e diffondere la conoscenza dei paesaggi del Veneto.

2 quinquies. Gli Osservatori locali, per il perseguimento degli obiettivi di tutela e valorizzazione del paesaggio veneto, al fine di poter acquisire contributi e servizi da parte di soggetti pubblici e privati, possono costituirsi in forma associativa.”.

9.   Al comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 le parole: “e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015” sono soppresse.

10. Agli oneri di natura corrente derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 5.000,00 per l’esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione 2017-2019.

 

Art. 64
Interpretazione autentica dell’articolo 2, comma 1, dell’articolo 6, comma 1 e dell’articolo 9, comma 8, della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche”.

1.   Le norme di deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali di cui all’articolo 2, comma 1, e di prevalenza sulle norme dei regolamenti degli enti locali e sulle norme tecniche dei piani e regolamenti urbanistici di cui all’articolo 6, comma 1 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” e successive modificazioni, devono intendersi nel senso che esse consentono di derogare ai parametri edilizi di superficie, volume, altezza e distanza, anche dai confini, previsti dai regolamenti e dalle norme tecniche di attuazione di strumenti urbanistici e territoriali, fermo restando quanto previsto all’articolo 9, comma 8 della medesima legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 con esclusivo riferimento a disposizioni di emanazione statale.

2.   Gli eventuali provvedimenti di rigetto o di annullamento emessi dal comune sulla base di una interpretazione degli articoli 2, comma 1, 6, comma 1, e 9, comma 8, della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, diversa da quella indicata al comma 1, sono riesaminati alla luce di quanto previsto dai medesimi.

 

Art. 65
Modifica della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche”.

1.   Al comma 7 dell’articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, le parole: “10 maggio 2017” sono sostituite con le seguenti parole: “31 dicembre 2018”.

 

Art. 66
Modifica dell’articolo 8 della legge 16 marzo 2015, n. 4 “Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali”.

1.   Dopo il comma 4 dell’articolo 8 della legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 è aggiunto il seguente:

“4 bis. In attuazione dell’articolo 2 bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, ai fini del calcolo della distanza minima tra pareti finestrate di cui all’articolo 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, non sono computati gli sporti e gli elementi a sbalzo, compresi terrazze e balconi non chiusi, aggettanti dalla facciata dell’edificio per non più di metri 1,50. Resta fermo il rispetto delle disposizioni del codice civile relative alle distanze tra costruzioni nonché quelle relative all’apertura di vedute dirette e balconi sul fondo del vicino.”.

 

Art. 67
Modifica della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 “Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante” e disposizione applicativa.

1.   Dopo l’articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 è aggiunto il seguente articolo:

 

“Art. 4 bis
Eccellenze Produttive.

1.   Le attività produttive cui siano riconosciute caratteristiche di “eccellenza” ai sensi del presente articolo, possono ampliarsi anche in deroga ai limiti stabiliti dai PTCP, dai PAT e PATI, nel rispetto delle specificità territoriali e ambientali.

2.   I parametri e le caratteristiche di “eccellenza” di cui al comma 1 sono definiti dalla Giunta regionale in ragione del valore strategico sovra comunale e dell’influenza sul sistema sociale e territoriale dell’impresa richiedente, nonché sulla base dei seguenti criteri:

a)   valore della produzione;

b)   numero dei lavoratori dipendenti;

c)   entità degli investimenti su ricerca e innovazione;

d)   presenza di sistemi di gestione per la qualità, ambiente, sicurezza o altre certificazioni di prodotto o processo.

3.   La valutazione di eccellenza è assegnata da una commissione regionale la cui composizione è stabilita dalla Giunta che provvede, altresì, a definire i termini, non superiori a venti giorni, e le modalità per ottenere il riconoscimento.

4.   Le aziende riconosciute di eccellenza ai sensi del comma 3 sono considerate di rilievo sovra comunale anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 13, comma 1, lettera f), della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.

5.   Alle richieste di ampliamento di cui al comma 1 si applicano le procedure previste dall’articolo 4 ed i termini ivi previsti sono ridotti della metà.

6.   Le istanze di ampliamento degli edifici produttivi possono comportare anche la parziale modifica e definizione di specifici parametri edilizi in variante agli strumenti urbanistici comunali, quali indici di copertura, altezze e distanze, in correlazione alle esigenze dell’azienda, previo parere favorevole del Comune e nel rispetto della normativa statale e regionale vigente.

7.   L’istanza di ampliamento è corredata, oltre che dai specifici elaborati progettuali richiesti ai sensi della normativa vigente, anche della seguente documentazione:

a)   certificazione dell’esistenza da almeno cinque anni in uno specifico territorio dell’attività produttiva dell’impresa richiedente;

b)   certificazione di eccellenza attribuita all’azienda ai sensi del comma 3;

c)   dettagliato piano di investimento aziendale, che evidenzi le necessità delle nuove superfici coperte e scoperte e la ricaduta occupazionale nel territorio di appartenenza;

d)   previsione di adeguate misure di mitigazione ambientale, idraulica e di contenimento energetico, anche mediante l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili.”.

 

2.   L’articolo 4 bis della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applica alle attività produttive esistenti da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge.

3.   Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificati in euro 10.000,00 per l’esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 04 “Reti e altri servizi di pubblica utilità”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017-2019.

 

Art. 68
Norme semplificative per la realizzazione degli interventi di sicurezza idraulica.

1.   Gli interventi di manutenzione degli alvei, delle opere idrauliche in alveo, delle sponde e degli argini dei corsi d’acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque possono essere eseguiti senza necessità di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’articolo 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 e successive modificazioni” e della valutazione di incidenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” previa verifica della sussistenza di tali presupposti ai sensi delle disposizioni statali e regionali.

 

CAPO XI
Disposizioni in materia di lavori pubblici, trasporti e parchi

 

Art. 69
Modifiche dell’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.

1.   Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n 27 sono apportate le seguenti modifiche:

a)   dopo le parole: “all’articolo 2, comma 2, lettera a),” sono inserite le seguenti: “numero 1),”;

b)   dopo le parole: “di singolo importo” sono aggiunte le seguenti: “pari o”;

c)   le parole: “, avvalendosi a tal fine delle valutazioni del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti (NUVV) di cui all’articolo 31 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”” sono soppresse;

d)   il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Il Programma triennale e l’Elenco annuale dei lavori di cui al primo periodo sono predisposti dalla struttura regionale competente in materia di lavori pubblici, su proposta delle strutture regionali specificamente interessate.”.

2.   Il comma 1 bis dell’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è sostituito dal seguente:

“1 bis. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), numeri 2), 3) e 5), trasmettono alla struttura regionale competente in materia di lavori pubblici il proprio programma ed elenco annuale dei lavori pubblici approvati, entro trenta giorni dall’approvazione, per la presa d’atto da parte della Giunta regionale entro i successivi sessanta giorni.”.

3.   Dopo il comma 1 bis dell’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 come modificato dal comma 2, è inserito il seguente:

“1 ter. Per gli interventi di importo dell’investimento superiore a 5.000.000 euro e per gli interventi di qualunque importo da realizzare mediante forme di partenariato pubblico-privato previste dalla vigente normativa statale in materia di contratti pubblici, il relativo inserimento negli elenchi annuali di cui ai commi 1 e 1 bis è subordinato alla valutazione, da parte del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti (NUVV) di cui all’articolo 31 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”, sotto il profilo della sostenibilità economica finanziaria dell’intervento.”.

4.   Il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è sostituito dal seguente:

“2. Il Programma triennale, i suoi aggiornamenti annuali e l’Elenco annuale dei lavori sono adottati dalla Giunta regionale, approvati dal Consiglio regionale e pubblicati, secondo le modalità e nei termini disciplinati con regolamento della Giunta regionale nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale in materia di contratti pubblici di lavori.”.

5.   Al comma 6 dell’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 le parole: “ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi della normativa statale in materia di contratti pubblici di lavori”.

6.   Il comma 9 dell’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è sostituito dal seguente:

“9. Gli strumenti di programmazione dei lavori pubblici di competenza regionale e, ove previsti, per gli altri lavori pubblici di interesse regionale sono predisposti sulla base della documentazione prevista dalla normativa statale in materia di contratti pubblici di lavori. Per i lavori di manutenzione è in ogni caso sufficiente l’indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi.”.

7.   Dopo il comma 9 dell’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è inserito il seguente:

“9 bis. Per la predisposizione da parte delle strutture regionali degli strumenti di programmazione di cui al presente articolo, la Giunta regionale destina specifiche risorse ai sensi dell’articolo 11, qualora si renda necessario ricorrere all’affidamento all’esterno del servizio di elaborazione della necessaria documentazione prevista dalla vigente legislazione in materia di programmazione dei lavori pubblici.”.

8.   Per gli interventi di qualunque importo, inclusi negli strumenti di programmazione dei lavori pubblici dopo l’entrata in vigore della legge regionale 8 agosto 2014, n. 27 “Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2007, n. 23 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” ” e sino all’entrata in vigore della presente legge, per i quali è stato pubblicato il bando, l’inserimento negli elenchi annuali di cui all’articolo 4, commi 1 e 1 bis, non è subordinato alla valutazione da parte del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti (NUVV) di cui all’articolo 31 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”, sotto il profilo della sostenibilità economica e finanziaria dell’intervento.

9.   Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 9 bis dell’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 come modificato della presente legge, quantificati in euro 20.000,00 per l’esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 11 “Altri servizi generali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017-2019.

 

Art. 70
Modifica della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 “Norme per l’istituzione del Parco regionale dei Colli Euganei” e disposizioni transitorie.

1.   Nelle more dell’insediamento dell’Ente gestore, la Giunta regionale, d’intesa con l’Ente Parco regionale dei Colli Euganei e con i comuni ricompresi nell’area del Parco medesimo e nelle aree contigue, sottopone al Consiglio regionale la modifica della planimetria del Parco dei Colli Euganei e delle aree contigue, entro e non oltre novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

2.   Al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 la parola: “comprende” è sostituita dalle seguenti parole: “e le aree contigue comprendono”.

3.   Dopo l’articolo 2 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 è inserito il seguente:

 

“Art. 2 bis
Aree contigue.

1.   La Regione, in applicazione dell’articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”, d’intesa con l’Ente parco, individua, all’interno delle aree attualmente incluse nel parco, i confini delle aree contigue e stabilisce, d’intesa con l’Ente parco e gli enti locali interessati, la relativa disciplina. In tali aree, anche al fine di assicurare la conservazione dei valori delle aree protette stesse, possono essere dettate misure di disciplina della caccia, della pesca e per la tutela dell’ambiente. In particolare, all’interno delle stesse può essere disciplinato l’esercizio della caccia, soltanto nella forma della caccia controllata.

2.   La Regione provvede all’individuazione ed alla disciplina delle aree contigue nel piano ambientale di cui all’articolo 3 o mediante modifica dello stesso con le procedure di cui all’articolo 7, sentita la compente commissione consiliare.”.

 

4.   Il comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 è abrogato.

5.   L’articolo 8 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 è così modificato:

a)   l’alinea del comma 1 dell’articolo 8 è sostituito dal seguente: “1. Il territorio del parco può essere suddiviso nelle seguenti zone così come definite dagli articoli 9, 10,11 e 12:”;

b)   al comma 2 dell’articolo 8 le parole: “dei citati articoli 9, 10, 11 e 12” sono sostituite dalle seguenti: “contenuti negli articoli 9, 10, 11 e 12,”.

6.   Nel comma 1 dell’articolo 12 bis della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 le parole: “zone di pre-parco di cui all’articolo 3, comma 4” sono sostituite dalle seguenti: “aree contigue di cui all’articolo 2 bis”.

7.   Nelle more dell’approvazione o della modifica del Piano ambientale del parco regionale dei Colli Euganei ai fini dell’adeguamento delle norme di piano alla presente legge ed alla nuova perimetrazione del parco regionale dei Colli Euganei:

a)   nelle zone interne al nuovo perimetro del parco continuano a trovare applicazione le relative disposizioni contenute nel Piano ambientale del parco regionale dei Colli Euganei;

b)   nelle zone esterne al nuovo perimetro del parco, precedentemente ricomprese nell’ambito del parco regionale dei Colli Euganei, si applicano le disposizioni dettate dall’articolo 18 del Piano ambientale del parco regionale dei Colli Euganei e nelle stesse l’esercizio della caccia è consentito unicamente nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni delle aree interessate e dell’area naturale protetta.

 

Art. 71
Modifica della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 12 “Norme per l’istituzione del Parco Naturale Regionale della Lessinia” e disposizioni transitorie.

1.     L’articolo 8 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 12, viene sostituito dal seguente:

 

“Art. 8
Classificazione delle aree protette..

1.   Il Piano ambientale, in conformità agli indirizzi indicati all’articolo 9, procede alla perimetrazione definitiva del territorio del parco, tenuto conto degli obiettivi e finalità della direttiva 30 novembre 2009, n. 2009/147/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici e della direttiva 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche nelle seguenti zone: zone di riserva naturale e zone agro-silvo-pastorali, nonché all’individuazione delle aree contigue secondo i criteri stabiliti dagli articoli 9 e 9 bis.”.

 

2.   Il comma 6, dell’articolo 9 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 12 è così sostituito:

“6. Le zone agro-silvo-pastorali sono caratterizzate dalla presenza di valori naturalistico ambientali connessi e integrati a particolari forme colturali e da un sistema insediativo formato da piccoli nuclei, contrade, malghe ed edilizia rurale sparsa nonché dalla presenza di aree appartenenti alla Rete Natura 2000.”.

3.   Dopo il comma 6, dell’articolo 9, della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 12 è aggiunto il seguente:

“6 bis. Le aree contigue sono quelle individuate e definite dall’articolo 32, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, “Legge quadro sulle aree protette”.”.

4.   Dopo l’articolo 9, della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 12, è inserito il seguente:

 

“Art. 9 bis
Aree contigue.

1.   La Regione, in applicazione dell’articolo 32 della legge n. 394 del 1991, d’intesa con l’Ente parco, individua i confini delle aree contigue all’interno dell’attuale perimetro del parco e stabilisce, d’intesa con l’Ente parco e gli enti locali interessati la relativa disciplina. In tali aree, anche al fine di assicurare la conservazione dei valori delle aree protette stesse, possono essere dettate misure di disciplina della caccia, della pesca e per la tutela dell’ambiente. In particolare, all’interno delle stesse può essere disciplinato l’esercizio della caccia, secondo quanto previsto dall’articolo 32 della legge n. 394 del 1991.”.

 

5.   Nelle more dell’insediamento dell’Ente gestore, la Giunta regionale, d’intesa con i Comuni interessati, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di stabilità regionale 2017, provvede ad una revisione complessiva della zonizzazione e dei confini del territorio del Parco della Lessinia nonché all’individuazione ed alla disciplina delle aree contigue nel piano ambientale di cui all’articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 12, o mediante modifica dello stesso con le procedure di cui all’articolo 7 della legge medesima, sentita la competente commissione consiliare.

 

Art. 72
Norme regionali sulla cremazione e dispersione delle ceneri.

1.   Nelle more dell’adozione del Piano regionale di coordinamento per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni di cui all’articolo 6 della legge 30 marzo 2001, n. 130 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri” e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, non possono essere rilasciate autorizzazioni alla realizzazione di impianti di cremazione di cui alla legge medesima.

2.   La Giunta regionale, anche ai fini dell’adozione del Piano di cui al presente articolo, è altresì autorizzata ad effettuare studi e analisi sulle emissioni in atmosfera relativamente ai crematori di cui al comma 1.

3.   Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 20.000,00 per l’esercizio 2017, si fa fronte mediante aumento della disponibilità della Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 08 “Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017-2019.

 

Art. 73
Azioni per lo sviluppo del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR).

1.   Al fine di favorire lo sviluppo del trasporto su ferro su scala regionale, la Giunta regionale è autorizzata ad intraprendere specifiche azioni per la realizzazione di interventi relativi al Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR).

2.   L’ordine di priorità degli interventi di cui al comma 1 è stabilito dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare.

3.   Nell’ambito delle risorse programmate fra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dello Sviluppo Economico, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e Regione del Veneto, la Regione concorre con una quota fino a 28.548.000,00 euro destinata alla progettazione degli interventi infrastrutturali di cui al comma 1.

4.   Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 12.688.000,00 per l’esercizio 2017, euro 9.516.000,00 per l’esercizio 2018 ed euro 6.344.000,00 per l’esercizio 2019, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 01 “Trasporto ferroviario”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2017-2019.

 

Art. 74
Modifica dell’articolo 14 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 “Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante”.

1.   Al comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55, dopo le parole: “si applica successivamente all’attivazione del sistema di bigliettazione unica regionale”, sono aggiunte le seguenti: “in almeno un ambito provinciale”.

 

Art. 75
Sostegno al rinnovo e messa in sicurezza del sistema fognario dell’area gardesana.

1.   La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo pari ad euro 300.000,00 all’Azienda Gardesana Servizi per il sostegno delle spese di investimento per la progettazione del rinnovo e messa in sicurezza del sistema fognario dell’area gardesana.

2.   Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificati in euro 300.000,00 per l’esercizio 2017 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” - Programma 04 “Sistema Idrico Integrato” - Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2017-2019.

 

Art. 76
Sviluppo di modelli per la prevenzione del rischio idrogeologico.

1.   Al fine della tutela del territorio dal rischio idraulico ed idrogeologico, la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere accordi con enti ed istituzioni pubbliche per lo sviluppo e l’applicazione di modelli idrologici, idrodinamici e previsionali per la mitigazione del rischio alluvionale nel territorio veneto.

2.   Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio 2017 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” - Programma 01 “Difesa del Suolo” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017-2019.

 

CAPO XII
Disposizioni in materia di sostegno alle attività produttive

Art. 77
Modifica dell’articolo 11 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 “Norme per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva di carburanti”.

 

1.   Il comma 6 dell’articolo 11 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 è abrogato.

 

Art. 78
Disposizioni in materia di sviluppo del sistema produttivo veneto.

1.   Le disponibilità giacenti presso Veneto Sviluppo S.p.A. riferite alla conclusa attività di associazione in partecipazione denominata “Patrimonio Destinato”, quantificate in euro 4.000.000,00, sono introitate nel bilancio regionale.

2.   Le disponibilità sul fondo di rotazione di cui all’articolo 21 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2002”, per un importo di euro 3.000.000,00 sono introitate nel bilancio regionale.

3.   Le disponibilità sul fondo di rotazione di cui all’articolo 6 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 “Interventi regionali per agevolare l’accesso al credito nel settore del commercio”, per un importo di euro 3.000.000,00 sono introitate nel bilancio regionale.

4.   Le risorse di cui ai commi 1, 2 e 3 sono destinate a favorire lo sviluppo del sistema produttivo mediante il finanziamento degli interventi previsti dal POR FESR 2014-2020, Asse 3, Azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”, Sub-azione A “Settore Manifattura” e Sub-azione B “Settore Commercio”.

5.   Il comma 4 dell’articolo 25 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2012” è sostituito dal seguente:

“4. L’ammontare di cui al comma 2, lettera a), è destinato ad operazioni di garanzia su portafogli “tranched cover” e ad operazioni di riassicurazione del credito, anche tramite la partecipazione della Regione del Veneto ad iniziative promosse da istituzioni finanziarie nazionali ed internazionali aventi ad oggetto il tema delle garanzie. La Giunta regionale è autorizzata a disporre, previo parere della competente commissione consiliare, il riparto delle risorse.”.

6.   Agli oneri d’investimento, derivanti dall’applicazione del comma 4 del presente articolo, quantificati complessivamente in euro 10.000.000,00 per l’esercizio 2017, si fa fronte per euro 7.000.000,00 relativi alla Sub-azione A “Settore Manifattura” con le risorse allocate nella Missione 14 “Sviluppo economico e competitività” - Programma 01 “Industria e Artigianato” - Titolo 2 “Spese in conto capitale” e per euro 3.000.000,00 relativi alla Sub-azione B “Settore Commercio” con le risorse allocate nella Missione 14 “Sviluppo economico e competitività” - Programma 02 “Commercio - Reti distributive - Tutela dei consumatori” - Titolo 2 “Spese in conto capitale”, le cui disponibilità vengono incrementate mediante le nuove entrate di cui ai commi 1, 2 e 3. allocate al Titolo 4 “Entrate in conto Capitale” - Tipologia 300 “Altri trasferimenti in conto capitale” del bilancio di previsione 2017-2019.

 

Art. 79
Accelerazione della definizione dei procedimenti agevolativi.

1.   In considerazione della gravità della crisi economica che ha colpito il sistema produttivo regionale veneto, al fine di non creare disparità di trattamento con le imprese di cui all’articolo 55, comma 3, della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 “Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015”, non si procede alla revoca dell’agevolazione nei casi di violazione delle lettere b), c) e d), del comma 1 dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314 “Regolamento per la semplificazione del procedimento recante la disciplina del procedimento relativo agli interventi a favore dell’imprenditoria femminile” di cui alla abrogata legge 25 febbraio 1992, n. 215 “Azioni positive per l’imprenditoria femminile”. Sono fatti salvi i provvedimenti amministrativi già adottati, con esclusione degli accertamenti e delle procedure di riscossione coattiva non ancora concluse alla data di entrata in vigore della presente legge.

2.   Accertata la chiusura dell’intervento agevolativo di cui al comma 1, ai fini della restituzione al Ministero dello Sviluppo Economico dei fondi non utilizzati, le disponibilità di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, quantificate in euro 4.500.000,00, sono introitate nel bilancio regionale per essere restituite.

3.   Agli oneri d’investimento derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 4.500.000,00 per l’esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 “Sviluppo economico e competitività” Programma 1 “Industria PMI e Artigianato” Titolo 2 “Spese in conto capitale” la cui disponibilità viene incrementata mediante le nuove entrate di cui al comma 2 allocate al Titolo 4 “Entrate in conto Capitale” Tipologia 300 “Altri trasferimenti in conto capitale”, del bilancio di previsione 2017-2019.

 

Art. 80
Disposizioni urgenti per favorire l’accesso al credito delle imprese danneggiate dalla crisi bancaria.

1.   La Regione del Veneto sostiene le imprese che abbiano subito, nel periodo di tempo intercorrente fra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2016, una rilevante diminuzione del merito creditizio a causa dell’acquisto di prodotti finanziari emessi dalle banche finanziatrici, presso sedi o filiali dei medesimi istituti bancari autorizzati ad operare in territorio veneto in conformità alla normativa vigente.

2.   La Giunta regionale, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità attuative del presente articolo individuando una nuova linea di intervento nell’ambito del Fondo regionale di garanzia e controgaranzia istituito ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 13 aprile 2004 n. 19 “Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese” e successive modificazioni.

3.   Qualora l’intervento di cui al comma 2 si esplichi in forma di riassicurazione di singole garanzie concesse ai beneficiari da garanti, la Giunta regionale può prevedere un innalzamento del limite complessivo escutibile (CAP) sino ad un massimo del 20 per cento della sommatoria degli importi delle operazioni riassicurate nell’ambito della fattispecie di cui al presente articolo, imputate a ciascun CONFIDI che abbia rilasciato garanzia.

4.   Le disposizioni di cui al presente articolo rivestono carattere di eccezionalità e urgenza e, pertanto, le operazioni previste a valere sul Fondo di cui al comma 2, sono consentite sino al 31 dicembre 2017.

 

Art. 81
Modifica dell’articolo 23 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001)”.

1.   Dopo il comma 2 dell’articolo 23 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Le risorse del fondo di cui al comma 1 possono essere utilizzate anche a titolo di cofinanziamento di misure di sostegno a favore delle imprese di cui al comma 2, attivabili in applicazione di provvedimenti statali o comunitari, sulla base delle modalità operative da questi ultimi previsti, salvo il rispetto del meccanismo di rotatività del fondo.”.

 

Art. 82
Attivazione di misure per la riqualificazione ed il sostegno a favore dei territori facenti parte dei Comuni di Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Portogruaro, San Stino di Livenza

1.   La Giunta regionale è autorizzata a concedere agevolazioni alle imprese che insistono sui territori dei Comuni di Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Portogruaro e San Stino di Livenza che non sono stati inclusi tra le aree di crisi industriale non complessa, di cui all’Allegato 1 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 agosto 2016 “Individuazione dei territori delle aree di crisi industriale non complessa, ammessi alle agevolazioni di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181.”, pur possedendo i requisiti di candidabilità previsti dallo stesso.

2.   La Giunta regionale determina le procedure per l’attribuzione delle risorse prevedendo criteri analoghi a quelli stabiliti dal Ministero dello Sviluppo Economico relativamente alle aree di crisi industriale non complessa di cui al decreto citato al comma 1 e nel rispetto della normativa in materia di aiuti di stato.

3.   Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”- Programma 03 “Sostegno all’occupazione” Titolo 1 “Spesa corrente” del bilancio di previsione 2017-2019.

 

Art. 83
Limitazione degli interventi sul fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa.

1.   Al fine di facilitare l’accesso al credito delle piccole e medie imprese (PMI), tenuto conto dell’operatività del fondo regionale di garanzia di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 13 agosto 2004, n. 19 “Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese”, la Giunta regionale è autorizzata ad avviare le procedure per limitare nel territorio della Regione del Veneto l’intervento del fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, alla controgaranzia delle garanzie emesse dal predetto fondo regionale e di quelle emesse dai consorzi di garanzia fidi, aventi sede operativa in Veneto ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”.

2.   La limitazione dell’intervento del fondo di garanzia di cui al comma 1 è richiesta in via sperimentale per un periodo massimo di anni due e per operazioni di importo fino a 100.000,00 euro e potrà conformarsi alle evoluzioni della normativa che regola il funzionamento del fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996.

 

Art. 84
Modifiche all’articolo 20 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 “Legge di stabilità regionale 2016”.

1.   L’articolo 20 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 “Legge di stabilità regionale 2016” è sostituto dal seguente:

 

“Art. 20
Misure urgenti per il credito delle aziende vittime di mancati pagamenti.

1.   La Giunta regionale, al fine di sostenere le micro, piccole e medie imprese che entrano in crisi a causa della mancata corresponsione di denaro da parte di altre aziende debitrici, è autorizzata a concedere un contributo straordinario in misura proporzionale all’ammontare dei crediti maturati nei confronti dei debitori imputati e, comunque, entro il limite massimo di euro 50.000,00 per impresa.

2.   Possono accedere al contributo di cui al comma 1 le micro, piccole e medie imprese che risultano parti offese in un procedimento penale, anche in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a carico delle aziende debitrici imputate dei delitti di cui agli articoli 629 (estorsione), 640 (truffa), 641 (insolvenza fraudolenta) del codice penale e di cui all’articolo 2621 del codice civile (false comunicazioni sociali).”.

 

2.   La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione del contributo di cui all’articolo 20 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7, così come sostituito dal comma 1 del presente articolo nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di stato.

3.   Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 “Sviluppo economico e competitività” - Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017-2019.

 

Art. 85
Sviluppo economico e sociale dei comuni costituenti l’area del litorale veneto.

1.   La Giunta regionale disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi per lo sviluppo economico e sociale dei Comuni di San Michele al Tagliamento, Caorle, Eraclea, Jesolo, Cavallino Treporti, Chioggia, Rosolina, Porto Tolle, Porto Viro, costituenti l’area del litorale veneto.

2.   Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite mediante iniziative decise con la partecipazione dei Comuni di cui al comma 1, in forma singola o associata e promosse dalla Conferenza dei Sindaci di cui al comma 3, tese a conseguire un opportuno assetto istituzionale del litorale veneto, a promuovere la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, nonché a sostenere le attività imprenditoriali e gli insediamenti produttivi atti a promuovere il turismo, la sicurezza e la promozione culturale.

3.   Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è istituita la Conferenza dei Sindaci del litorale veneto, con il compito di indirizzo e promozione delle iniziative localizzate nell’area del litorale veneto, per le quali è previsto il rilascio, da parte della Conferenza, di apposito parere.

4.   Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 20.000,00 per l’esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017-2019.

 

CAPO XIII
Disposizioni in materia di agricoltura

 

Art. 86
Programma di contenimento biologico del parassita “Drosophila suzukii”.

1.   Al fine di ridurre la diffusione del parassita denominato “Drosophila suzukii” negli areali della coltura del ciliegio, la Giunta regionale attua, anche in collaborazione con istituti universitari ed enti pubblici, un programma biennale di contenimento biologico del parassita.

2.   La Giunta regionale individua i soggetti che, in collaborazione con la struttura regionale competente in materia fitosanitaria, realizzano il programma di intervento di cui al comma 1.

3.   Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2017 e euro 80.000,00 per l’esercizio 2018 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione 2017-2019.

 

Art. 87
Modifiche della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell’acquacoltura e alimentari di qualità”.

1.   Dopo il comma 2 dell’articolo 5 bis, della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12, è aggiunto il seguente:

“2 bis. Le spese per le finalità di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2, sono a carico di tutti i soci del Consorzio. Il Consorzio può estendere la partecipazione alle spese a tutti i concessionari del marchio, anche se non aderenti al Consorzio stesso.”.

 

Art. 88
Disposizioni in materia di valorizzazione delle piccole produzioni locali (PPL) in ambito agro-zootecnico.

1.   La Giunta regionale al fine di valorizzare le piccole produzioni locali in ambito agro-zootecnico (PPL), definisce per tali tipologie di produzione un piano di monitoraggio chimico e microbiologico, identificando i potenziali rischi connessi, per garantire un adeguato livello di protezione del consumatore finale e valutare anche la possibilità della vendita on line di tali produzioni.

2.   Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, quantificati in euro 130.000,00 per l’esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017-2019.

 

Art. 89
Disposizioni in materia di tutela del patrimonio bovino regionale.

1.   Al fine di tutelare il proprio patrimonio zootecnico bovino, la Giunta regionale predispone sui bovini introdotti dai paesi membri in cui si siano riscontrati casi di Blue Tongue, un piano di campionamento aggiuntivo, per verificare a campione che i suddetti bovini siano stati vaccinati per la Blue Tongue nei confronti dei sierotipi circolanti, ovvero che siano rispettate le condizioni previste dal Regolamento (CE) 26 ottobre 2007, n. 1266/2007, “Regolamento della Commissione relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie ricettive alla febbre catarrale” per la loro movimentazione.

2.   Agli oneri derivanti dalla applicazione del presente articolo quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017-2019.

 

Art. 90
Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 24 gennaio 1992, n. 6 “Provvedimenti per la prevenzione ed
estinzione degli incendi boschivi”.

1.   Il comma 6 dell’articolo 5 della legge regionale 24 gennaio 1992, n. 6 “Provvedimenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi”, è sostituito dal seguente:

“6. I volontari antincendi boschivi che intervengono nelle operazioni di lotta attiva agli incendi operano secondo quanto previsto dalla convenzione di cui al comma 3 dell’articolo 6 e dalle procedure operative di intervento e devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a)   età superiore a 18 anni;

b)   adeguata preparazione professionale e certificata idoneità fisica, secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, lettera b) della legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”;

c)   indossare gli appositi dispositivi di protezione individuale;

d)   essere assicurati contro gli infortuni in ogni fase di intervento.”.

2.   Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 75.000,00, per l’esercizio 2017 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” - Programma 05 “Programma aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017-2019.

 

CAPO XIV
Disposizioni in materia di turismo

 

Art. 91
Inserimento di articolo alla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.

1.   Dopo l’articolo 27 bis della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” è aggiunto il seguente:

 

“Art. 27 ter
Strutture ricettive in ambienti naturali.

1.   Sono strutture ricettive in ambienti naturali, avendone i requisiti di cui al presente articolo, le attività ricettive in edifici o manufatti, anche adattati con elementi facilmente rimovibili, aventi particolari aspetti costruttivi e collocati in ambienti naturali del paesaggio veneto, con capacità ricettiva non superiore a otto posti letto e non riconducibili ad una delle tipologie ricettive di cui agli articoli 24, 25, 26 e 27 della presente legge regionale e agli articoli 6 e 7 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”.

2.   Possono essere, in particolare, avendone i requisiti di cui al presente articolo, strutture ricettive in ambienti naturali:

a)   gli alloggi galleggianti: alloggi galleggianti saldamente assicurati in modo permanente alla riva o all’alveo di fiumi e canali;

b)   le case sugli alberi: alloggi collocati in posizione sopraelevata dal suolo nell’ambito di contesti arborei di alto fusto;

c)   le palafitte: alloggi collocati stabilmente su superfici acquee;

d)   le botti: alloggi realizzati all’interno di botti in legno;

e)   le grotte: alloggi realizzati in cavità naturali.

3.   Le strutture ricettive di cui al presente articolo soggiacciono alle disposizioni previste per le altre strutture ricettive della presente legge regionale, ovvero alle disposizioni della legge regionale 8 agosto 2012, n. 28, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo.

4.   Per le strutture ricettive di cui al presente articolo, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare:

a)   detta direttive e specifiche prescrizioni edilizie ed urbanistiche anche in deroga alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e territoriali;

b)   definisce i requisiti igienico-sanitari, le disposizioni per la sicurezza degli impianti e ogni altra prescrizione tecnica necessaria per la realizzazione degli interventi anche in deroga ai requisiti e ai parametri previsti dalla presente legge;

c)   individua il numero massimo delle strutture ricettive in ambienti naturali, compatibile con la tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico e culturale;

d)   stabilisce le modalità di apertura e di esercizio nonché gli eventuali requisiti di classificazione delle strutture ricettive in ambienti naturali, anche in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 31.

5.   Alle strutture ricettive di cui al presente articolo non si applicano i limiti minimi di superficie e di cubatura dei locali per il pernottamento in relazione ai posti letto di cui all’articolo 23, comma 6.

6.   La progettazione architettonica, ambientale e paesaggistica, le caratteristiche costruttive e i materiali usati per le strutture ricettive in ambienti naturali dovranno essere compatibili e adattabili con l’ambiente nel quale sono collocate.

7.   Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli alberi monumentali in conformità con la tutela prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e successive modificazioni.”.

 

Art. 92
Modifica della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.

1.   Dopo il comma 1 bis dell’articolo 31 della legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 è inserito il seguente:

“1 ter. La Giunta regionale, anche in deroga alle prescrizioni dettate per le strutture turistico ricettive di cui alla presente legge regionale, detta i parametri di carattere urbanistico, edilizio, igienico sanitario e di sicurezza degli impianti delle strutture ricettive alberghiere o complementari situate nelle Ville venete, negli altri edifici di pregio storico di cui al comma 1 bis nonché in ogni altro edificio soggetto a specifiche forme di tutela, nel rispetto della vigente normativa statale.”.

2.   Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 31 della legge regionale 14 giugno 2013 n. 11, dopo la parola: “alberghiera” sono inserite le seguenti: “, anche in deroga alle altezze minime previste dalla normativa vigente”.

 

Art. 93
Semplificazione degli adempimenti degli stabilimenti balneari.

1.   L’articolo 59 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” è sostituito dal seguente:

 

“Art. 59
Disciplina dei prezzi.

1.   È fatto obbligo di esporre, in modo ben visibile al pubblico nella zona ricevimento, una tabella con i prezzi applicati dallo stabilimento balneare.

2.   La mancata esposizione dei prezzi al pubblico comporta la sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 600,00.”.

 

2.   Sono abrogati i commi 2 e 3 dell’articolo 60 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”.

 

Art. 94
Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 1991, n. 37 “Adesione della Regione del Veneto all’Associazione “Centro Internazionale di Studi sull’economia Turistica promosso dall’Università di Venezia” ”.

1.   All’articolo 3, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 1991, n. 37 “Adesione della Regione del Veneto all’Associazione “Centro Internazionale di Studi sull’economia turistica promosso dall’Università di Venezia” ” sono apportate le seguenti modifiche:

a)   le parole: “pari a lire 250 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “fino ad euro 120.000,00”;

b)   dopo le parole: “per la realizzazione dei programmi annuali di attività” sono aggiunte le parole: “che devono essere anche funzionali alle iniziative previste dalla programmazione turistica della Regione ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” ”.

 

CAPO XV
Disposizioni in materia di cave

 

Art. 95
Prime disposizioni in materia di pianificazione regionale delle attività di cava.

1.   Ai fini e per gli effetti di cui all’articolo 5 e seguenti della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 “Norme per la disciplina dell’attività di cava” e successive modificazioni ed al fine di concorrere alla valorizzazione delle risorse non rinnovabili del territorio regionale mediante un loro utilizzo razionale anche attraverso il massimo sfruttamento dei giacimenti ed in coerenza con le politiche regionali di riduzione del consumo di suolo sotto il profilo del contenimento della estrazione di sabbie e ghiaie nel territorio, nonché ai fini della tutela del lavoro e delle imprese del settore estrattivo e della migliore gestione dei materiali inerti estratti nel corso della realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilità, sono definite prime disposizioni di pianificazione regionale delle attività di cava per i materiali del Gruppo A), di cui all’articolo 3, primo comma della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, relativamente a sabbie e ghiaie.

2.   È consentito, previa autorizzazione della struttura regionale competente in materia di attività estrattive, lo stoccaggio e la lavorazione, nelle cave non estinte, di materiali da scavo costituiti da sabbie e ghiaie, provenienti dalla realizzazione delle opere di cui al comma 1, con almeno 500.000 metri cubi di materiale di risulta, ove sussistano le seguenti condizioni:

a)   i materiali sono qualificabili come sottoprodotti ai sensi della vigente normativa;

b)   i materiali conferiti sono equiparabili per tipologia al materiale costituente il giacimento coltivato nella cava.

3.   I termini stabiliti per la coltivazione delle cave interessate dal conferimento dei materiali di cui al comma 2 del presente articolo, sono rideterminati in proporzione alla misura del conferimento medesimo.

4.   Per un periodo di nove (9) anni non può essere autorizzata l’apertura di nuove cave di sabbia e ghiaia.

5.   Sono consentiti i soli ampliamenti di cave di sabbia e ghiaia, non ancora integralmente estinte ai sensi dell’articolo 25 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, quali aree di cui all’articolo 5, lettera a) della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, nel caso ricorrano le seguenti condizioni:

a)   l’impresa richiedente sia titolare di autorizzazioni di cava per sabbia e ghiaia che, nel complesso, non presentino un volume residuo estraibile superiore a cinquecentomila metri cubi;

b)   il volume in ampliamento non superi, per ciascuna ditta richiedente, cinquecentomila (500.000) metri cubi e, per ciascuna cava, il 50 per cento del volume complessivamente già autorizzato;

c)   per la cava oggetto di ampliamento la autorizzazione sia ancora in essere al momento di presentazione della istanza e la superficie già ricomposta in via definitiva sia superiore al 50 per cento della superficie complessiva di cava già autorizzata, con esclusione dell’area occupata da impianti di lavorazione eventualmente presenti all’interno del sito;

d)   ai fini di cui all’articolo 5, lettere b) e c) ella legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, i volumi autorizzati in ampliamento ai sensi del presente comma 5, non superino complessivamente 8,5 milioni di metri cubi così suddivisi: 4,5 milioni di metri cubi per il territorio della provincia di Verona e 4 milioni di metri cubi per il territorio della provincia di Vicenza. Tali previsioni, ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, sono novennali e soggette a revisione almeno ogni tre anni e comunque ogni qualvolta se ne determini la necessità;

e)   il progetto preveda che la porzione in ampliamento raggiunga una profondità analoga a quella già autorizzata, ma comunque mai sottofalda.

6.   Per la verifica del rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui alle lettere a) e c) del comma 5, deve essere allegata all’istanza di ampliamento una perizia asseverata da parte di un professionista abilitato.

7.   Nel caso di cave contigue appartenenti al medesimo sito estrattivo, allo scopo esclusivo di ottenere una ricomposizione ottimale del sito, può essere presentato un unico progetto congiunto che, fermo restando le quantità autorizzabili di cui al comma 5, lettere b) e d), può prevedere una diversa ripartizione delle quantità in ampliamento tra le singole autorizzazioni.

8.   Per i progetti di ampliamento, presentati ai sensi del comma 5 del presente articolo, non si applica il comma 1 dell’articolo 24 della legge 30 gennaio 2004, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2004” e non si applicano le limitazioni di cui all’articolo 44, primo comma, lettera b) della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 e all’articolo 34, comma 2, della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2000 e successive modificazioni)”, nonché può essere ridotta la fascia di rispetto di cui all’articolo 44, primo comma, lettera d) della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44.

9.   I progetti di ampliamento presentati ai sensi del comma 5 del presente articolo devono essere sottoposti al procedimento per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale.

10. Ai procedimenti autorizzatori già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo.

11. Per tutta la durata della coltivazione, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, il titolare di autorizzazione di cava di sabbia e ghiaia corrisponde alla Regione, entro il 31 dicembre di ogni anno, una somma pari al 20 per cento di quanto corrisposto al Comune ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44.

12. Le entrate derivanti dall’applicazione del comma 11 sono introitate al Titolo 02 “Trasferimenti correnti” - Tipologia 103 “Trasferimenti correnti da imprese” del bilancio di previsione 2017-2019.

 

CAPO XVI
Disposizioni in materia venatoria

 

Art. 96
Norme regionali per una corretta gestione del patrimonio faunistico, ambientale e produttivo del settore agricolo, ittico e zootecnico del Veneto.

1.   La Regione del Veneto, al fine di concorrere a promuovere una complessiva e coordinata gestione del patrimonio faunistico, ambientale e della produzione agricola, ittica e zootecnica, interviene, nel rispetto delle normative comunitarie e statali vigenti, per introdurre un modello di gestione che intervenga in modo organico per rendere compatibili tra di loro le componenti faunistiche, ambientali e produttive.

2.   La Giunta regionale a tal fine predispone, sulla base di un approccio tecnico scientifico, un programma regionale pluriennale di gestione sostenibile del patrimonio faunistico con lo scopo precipuo di prevenire fenomeni di disequilibri faunistico-ambientali e gravi danni alle produzioni agricole, ittiche e zootecniche, definendo, al contempo, strumenti di rilevazione e metodologie di gestione applicabili ai diversi contesti/situazioni.

3.   La Giunta regionale definisce entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della competente commissione consiliare, il programma regionale pluriennale di gestione faunistico, ambientale e produttiva che, operando sulla base di un approccio tecnico-scientifico, introduce strumenti di studio, rilevazione dati e loro analisi e di individuazione di metodologie di gestione al fine di prevenire il determinarsi di fenomeni di disequilibri faunistico-ambientali e di situazioni di gravi danni alle produzioni agricole, ittiche e zootecniche.

4.   Il programma che è soggetto a revisione ogni cinque anni:

a)   opera il censimento del patrimonio costituito dalla fauna selvatica; monitora lo stato di conservazione e la consistenza delle singole specie selvatiche; rileva i dati biometrici, al precipuo fine di verificare la distribuzione, consistenza e tendenza delle singole specie nell’ambito del territorio regionale;

b)   individua strumenti e attiva metodologie di rilevazione e monitoraggio dei disequilibri tra le diverse specie di fauna selvatica e dei danni alle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche causate sul territorio dalle specie di fauna selvatica;

c)   diffonde gli studi, i dati e i censimenti fra i soggetti interessati;

d)   individua, su parere dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), le metodologie ecologiche da utilizzare per il controllo selettivo della fauna selvatica, in particolare quali mezzi di difesa delle colture agrarie e delle produzioni ittiche e quali soluzioni di controllo ed eradicazione di specie alloctone e nocive;

e)   disciplina le modalità generali e procedurali dei piani pluriennali di controllo e di contenimento regionale della fauna selvatica nel rispetto delle normative comunitarie e statali vigenti e qualora i metodi ecologici ordinari siano risultati inefficaci o inadeguati;

g)   dispone le modalità per la gestione del fondo regionale destinato alla prevenzione ed ai risarcimenti dei danni di cui all’articolo 26 comma 1 legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.” e del fondo regionale di cui all’articolo 3 della legge regionale 23 aprile 2013 n. 6 “Iniziative per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all’esercizio della attività venatoria”.

5.   Per le attività di rilevazione, monitoraggio e divulgazione delle informazioni, la Giunta regionale coinvolge, coordinandole, associazioni rappresentative delle categorie interessate, ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini, per quanto di competenza.

6.   Il controllo e il contenimento della fauna selvatica viene attuato dalla Giunta regionale, sulla base delle risultanze e secondo le metodologie di carattere selettivo individuate dalla stessa, secondo le procedure di cui ai precedenti commi, anche utilizzando i soggetti da questa individuati ai sensi dell’articolo 17 comma 2 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, anche a tal fine appositamente formati.

7.   Il controllo ed il contenimento della fauna selvatica nelle riserve e nei parchi naturali regionali deve avvenire in conformità al regolamento delle medesime aree protette e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell’ente gestore: le attività di controllo e di contenimento sono svolte dal personale dell’ente gestore e da soggetti appositamente autorizzati dall’ente gestore stesso, in conformità a quanto previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”.

8.   La Giunta regionale adotta piani regionali pluriennali di controllo e contenimento per il perseguimento di particolari finalità caratterizzate dalla necessità di coordinamento su scala sovraprovinciale o interregionale.

 

Art. 97
Contenimento ed eradicazione delle popolazioni di ungulati nel parco regionale dei Colli Euganei.

1.   La Regione del Veneto interviene per concorrere alle iniziative di contenimento e di eradicazione delle popolazioni di ungulati presenti all’interno del territorio del parco regionale dei Colli Euganei.

2.   La Giunta regionale, per il conseguimento della finalità di cui al comma 1, è autorizzata a concedere al parco regionale dei Colli Euganei regionale contributi per la predisposizione e la gestione di piani ordinari ed integrati di controllo, contenimento ed eradicazione delle popolazioni di ungulati.

3.   Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio 2017 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 05 “Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2017-2019.

 

Art. 98
Modifica alla legge regionale 22 maggio 1997, n. 15 “Allevamento per fini espositivi ornamentali o amatoriali di specie ornitiche non cacciabili nate in cattività”.

1.   L’articolo 5 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 15 “Allevamento per fini espositivi ornamentali o amatoriali di specie ornitiche non cacciabili nate in cattività” è sostituito dal seguente:

 

“Art. 5
Inanellamento.

1.   I soggetti riproduttori devono essere inanellati con anello numerato inamovibile chiuso fornito dalla provincia o dalla Federazione italiana manifestazioni ornitologico venatorie (FIMOV) o dalla federazione italiana ornicoltori (FOI) o da altre associazioni aderenti alla Confederazione ornitologica mondiale (COM) oppure, infine, riconosciute dalla Regione. La Giunta regionale provvede alla definizione ed approvazione dei criteri per il riconoscimento.

2.   I pulcini (pullus) devono essere inanellati a cura dell’allevatore entro il decimo giorno di vita, con anello inamovibile chiuso di diametro adeguato, riportante il numero progressivo del soggetto allevato e fornito dall’amministrazione provinciale o dalla Federazione italiana manifestazioni ornitologico venatorie (FIMOV) o dalla Federazione ornicoltori italiana (FOI) o da altra federazione riconosciuta dalla Regione ai sensi del comma 1.

3.   La Giunta regionale definisce le caratteristiche degli anelli inamovibili da utilizzare.”.

 

CAPO XVII
Disposizioni afferenti la autonomia del Consiglio regionale

 

Art. 99
Modifica dell’articolo 43 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del Consiglio regionale”.

1.   Al comma 5 dell’articolo 43 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del Consiglio regionale” le parole: “in possesso della qualifica dirigenziale” sono soppresse.

 

Art. 100
Modifica dell’articolo 13 della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 “Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)”.

1.   Il comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 “Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)” e così sostituito:

“1. Le funzioni di cui all’articolo 12 sono delegate al Comitato mediante la stipula delle convenzioni previste all’articolo 2 adottato dall’Autorità con deliberazione n. 53 del 28 aprile 1999 approvate dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e sottoscritte dal Presidente dell’Autorità e dal Presidente del Comitato, nelle quali sono specificate le funzioni delegate nonché le risorse assegnate per provvedere al loro esercizio.”.

 

Art. 101
Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 “Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)”.

1.   Il comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 “Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)” è così sostituito:

“3. Ai componenti del Comitato che non risiedono e non hanno la propria sede abituale di lavoro nel luogo di riunione del Comitato è dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di trasporto effettivamente sostenute e documentate mediante servizi pubblici di linea o, qualora facciano uso del proprio mezzo di trasporto, il rimborso delle spese di viaggio calcolato applicando l’indennità chilometrica pari ad un quinto del prezzo della benzina senza piombo, come rilevato nel primo giorno utile del mese dal sito del Ministero dello sviluppo economico e comprensivo degli eventuali pedaggi autostradali sostenuti.”.

2.   Agli oneri conseguenti alle disposizioni di cui al comma 1 quantificati in euro 15.000,00 per ciascuno degli esercizi 2017, 2018 e 2019 si fa fronte con le risorse, afferenti il bilancio del Consiglio regionale, allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” - Programma 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017-2019.

 

Art. 102
Modifica dell’articolo 44 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del Consiglio regionale”.

1.   Alla fine della tabella 1 di cui all’allegato B dell’articolo 44 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del Consiglio regionale” è aggiunta la seguente frase: “Le unità di supporto di categoria C1 e B3 indicate nella tabella 1 dell’Allegato B possono essere sostituite con unità di personale di categoria non superiore a D3”.

2.   Agli oneri conseguenti alle disposizioni di cui al comma 1 quantificati in euro 25.000,00 per ciascuno degli esercizi 2017, 2018 e 2019 si fa fronte con le risorse, afferenti il bilancio del Consiglio regionale, allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generale e di gestione” - Programma 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017-2019.

 

Art. 103
Disposizioni in materia di contributi ai gruppi consiliari.

1.   La spesa per la dotazione di personale e la spesa per il funzionamento spettanti, ai sensi rispettivamente della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del Consiglio regionale” e della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 “Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari”, ai gruppi consiliari composti da uno solo o da due consiglieri regionali e non utilizzate negli esercizi di riferimento sono riassegnate ai gruppi costituiti da un numero minimo di tre consiglieri eletti in liste che hanno sostenuto il medesimo candidato Presidente della Regione ed in misura proporzionale ai rispettivi consiglieri aderenti.

2.   In prima applicazione della presente legge la disposizione di cui al comma 1 si applica con riferimento alle risorse non utilizzate alla data del 31 dicembre 2016.

 

CAPO XVIII
Disposizioni in materia di bonifica

 

Art. 104
Modifiche della legge regionale 8 maggio 2009, n.12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”.

1.   Dopo il comma 2 dell’articolo 39 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio” sono aggiunti i seguenti:

“2 bis. In ragione della tutela assoluta dell’ambiente riconosciuta dalla normativa di settore alle zone di riserva integrale di cui all’articolo 13 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 “Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali”, come individuate nei piani ambientali dei parchi regionali o nelle leggi istitutive delle relative aree naturali protette, la Regione si sostituisce ai proprietari degli immobili situati in tali zone tenuti al pagamento degli oneri contributivi consortili.

2 ter. I consorzi di bonifica interessati individuano gli immobili di cui al comma 2 bis dell’articolo 39 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, e quantificano l’importo del contributo consortile ai fini del relativo contributo regionale.”.

2.   Al fine di dare attuazione a quanto previsto al comma 1 del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo ai Consorzi di bonifica interessati, quantificato per un ammontare complessivo di 20.000,00 euro.

3.   Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 20.000,00 per l’esercizio finanziario 2017, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione 2017-2019.

 

Art. 105
Modifiche dell’articolo 37 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica
e la tutela del territorio”.

1.   I commi 2 e 3 dell’articolo 37 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio” e i commi 3 bis e 3 ter del medesimo articolo 37, come introdotti dal comma 1 dell’articolo 44 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2012”, sono abrogati.

 

CAPO XIX
Ulteriori disposizioni diverse

 

Art. 106
Modifiche della legge regionale 4 aprile 2003, n. 9 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa collegato alla legge finanziaria 2003 riguardo alla rivista Il diritto della regione, alla modifica della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 e alla modifica della legge finanziaria regionale 2002”.

1.   Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 9 recante collegato alla legge finanziaria 2003, le parole: “Giunta regionale è autorizzata a promuovere” sono sostituite con le parole: “Regione promuove”.

2.   L’articolo 2 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 9 recante collegato alla legge finanziaria 2003, è sostituito dal presente:

 

“Art. 2
Organi della rivista.

1.   Per la realizzazione della rivista di cui all’articolo 1, la Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvedono di intesa alla nomina di un comitato di direzione, composto da un numero massimo di dieci esperti, scelti anche tra i dirigenti della Regione, nelle materie legale, legislativa e degli enti locali.

2.   Tra gli esperti di cui al comma 1 sono scelti il direttore responsabile, il direttore scientifico e il direttore editoriale.

3.   Con l’intesa di cui al comma 1, la Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale possono individuare ulteriori organi, quali un comitato di redazione ed un comitato scientifico, e nominarne i componenti.

4.   Con la medesima intesa sono altresì definite le modalità di costituzione della segreteria della rivista, a supporto dell’attività del comitato di direzione.

5.   La partecipazione agli organi di cui ai precedenti commi è a titolo gratuito.”.

 

3.   Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 20.000,00 per l’esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” - Programma 01 “Organi istituzionali” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017-2019.

 

Art. 107
Disposizioni transitorie per il personale delle unità organizzative di supporto dei componenti della Giunta regionale.

1.   La disciplina di cui al comma 2 dell’articolo 31 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”, trova applicazione anche per la sola legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2.   La individuazione della figura di cui al comma 1 costituisce una facoltà nella disponibilità di ciascun componente della Giunta regionale e può avvenire esclusivamente nel rispetto del limite del tetto massimo di spesa conseguente alla applicazione del comma 1 dell’articolo 31 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, da assumersi con riferimento alla dotazione di ogni singola struttura ivi indicata.

 

Art. 108
Interventi di formazione.

1.   La Regione del Veneto promuove la realizzazione di iniziative per lo sviluppo del territorio della provincia di Rovigo mediante contributi per l’avvio e lo svolgimento di attività didattiche e formative di livello universitario idonee a promuovere l’occupazione e a favorire un migliore equilibrio tra la domanda e l’offerta di lavoro attraverso il Consorzio Università Rovigo (CUR).

2.   Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere i contributi su presentazione di apposita domanda da parte del soggetto realizzatore delle attività didattiche e formative adeguatamente documentate e corredate della descrizione degli interventi programmati e da un piano di spesa. Ad ultimazione degli interventi finanziati, il soggetto beneficiario è tenuto a presentare una relazione consuntiva sull’attività svolta e sulle spese sostenute.

3.   Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00, si fa fronte per l’esercizio 2017 con le risorse allocate nella Missione 04 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 04 “Istruzione universitaria”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017-2019.

 

Art. 109
Celebrazioni del centenario della Prima Guerra Mondiale. Sostegno interventi e attività.

1.   La Giunta regionale è autorizzata, al fine di continuare a sostenere la programmazione territoriale per le celebrazioni del centenario della Grande Guerra, a istituire un fondo per il finanziamento di interventi e attività promosse da istituzioni pubbliche o private e/o associazioni.

2.   Il fondo di cui al comma 1 è destinato, prioritariamente, a interventi per la valorizzazione dei beni e promozione della conoscenza delle vicende storiche della Prima Guerra Mondiale, attraverso ricerche, attività editoriali, espositive e performative, manifestazioni, convegni, eventi culturali e progetti educativi e formativi, rivolti al mondo della scuola, nonché per progetti di studio e ricerca che favoriscano in particolare la creazione e la gestione di percorsi storico-didattici, sia alla realizzazione di interventi mirati al recupero strutturale o infrastrutturale di beni storici, architettonici e culturali della Grande Guerra.

3.   La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, provvede alla definizione dei criteri e modalità di sostegno per la realizzazione delle iniziative e attività di cui al comma 2.

4.   Alla dotazione finanziaria del fondo, pari ad euro 200.000,00 per l’esercizio 2017, si fa fronte per euro 100.000,00 con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 1 “Spese correnti” e per euro 100.000,00 con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2017-2019.

 

Art. 110
Modifiche dell’articolo 23 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 recante “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”.

1.   Dopo il comma 2 dell’articolo 23, della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 sono aggiunti i seguenti:

“2 bis. Per lo studio e l’approfondimento delle implicazioni e degli effetti negativi sull’ambiente di determinate tipologie progettuali ed attività assoggettate alle procedure di cui alla presente legge, nell’ambito dell’attività del Comitato tecnico VIA di cui all’articolo 7, è stanziata la somma di euro 200.000,00 per l’esercizio finanziario 2017 a valere sulla Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” - Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale” - Titoli 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione 2017-2019.

2 ter. Le attività di cui al comma 2 bis sono affidate ad esperti esterni in possesso di idonea professionalità, da individuarsi nel rispetto della normativa vigente in materia di servizi e consulenze pubblici.”.

 

Art. 111
Disposizioni in materia di impianti energetici.

1.   Al fine di contemperare il ricorso all’uso di fonti energetiche rinnovabili con le esigenze di tutela della salute umana, di protezione dell’ambiente e di tutela del paesaggio, di contenimento del consumo di suolo, di preservazione delle risorse naturalistiche, relativamente agli impianti energetici a biomassa, agli impianti energetici a biogas e gas di discarica e di processi di depurazione di potenzialità uguale o superiore a 999 kW elettrici si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

2.   Tutti i manufatti che costituiscono gli impianti per la produzione di energia alimentati da biogas e da biomasse quali digestore, vasca di caricamento delle biomasse, vasca di stoccaggio dell’effluente/concimaia, impianti di combustione o gassificazione della biomassa per la cogenerazione di energia elettrica e calore, devono essere collocati ad una distanza pari a:

a)   per gli impianti sopra i 1.000 kW elettrici di potenza:

1)   distanza minima reciproca rispetto alle residenze civili sparse: 150 metri;

2)   distanza minima reciproca rispetto alle residenze civili concentrate (centri abitati): 300 metri;

b)   per gli impianti sopra i 3.000 kW elettrici di potenza:

1)   distanza minima reciproca rispetto alle residenze civili sparse: 300 metri;

2)   distanza minima reciproca rispetto alle residenze civili concentrate (centri abitati): 500 metri.

3.   I manufatti e le installazioni relativi agli impianti energetici di cui al comma 1 possono essere autorizzati qualora conformi alle disposizioni stabilite per gli elementi costituenti la rete ecologica, come individuata e disciplinata nei piani urbanistici approvati o adottati e in regime di salvaguardia ai sensi dell’articolo 29 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” e dell’articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”. Qualora la realizzazione di tali manufatti ed installazioni sia condizionata all’esecuzione di interventi di mitigazione, compensazione e di riequilibrio ecologico e ambientale, l’esercizio degli impianti è subordinato al completamento degli interventi predetti, ovvero alla presenza di adeguate garanzie finanziarie per la loro realizzazione.

4.   In assenza di piani urbanistici con individuazione e disciplina degli elementi della rete ecologica, le disposizioni di cui al comma 3 si applicano con riferimento alla rete ecologica individuata e normata nei piani gerarchicamente sovraordinati.

5.   I manufatti e le installazioni relativi agli impianti energetici di cui al comma 1 possono essere autorizzati qualora conformi alle prescrizioni contenute negli elaborati di valutazione ambientale strategica e pareri connessi relativi al piano energetico regionale, al piano regionale di tutela e risanamento dell’atmosfera e, ove presenti, ai piani energetici comunali.

6.   La Giunta regionale, al fine di predisporre le linee guida regionali per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, ai sensi del decreto ministeriale 10 settembre 2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, avvia attività di studio per definire le ulteriori misure atte a garantire il rispetto delle esigenze pubbliche di tutela, prevenzione e preservazione di cui al comma 1.

7.   Sino all’entrata in vigore delle linee guida regionali di cui al comma 6, gli impianti energetici di cui al comma 1, e loro ampliamenti, possono essere autorizzati in zona agricola esclusivamente qualora richiesti dall’imprenditore agricolo a titolo principale.

8.   La Giunta regionale è autorizzata ad emanare provvedimenti esplicativi e di indirizzo in merito all’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

9.   Le norme di cui al presente articolo non si applicano agli impianti di cui al comma 1 a servizio di opere pubbliche o di pubblica utilità e agli ampliamenti di quelli già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 112
Modifica della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 “Disciplina dell’attività di estetista” e disposizioni relative all’attività di onicotecnico.

1.   Il comma 2 bis dell’articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 “Disciplina dell’attività di estetista” è abrogato.

2.   È istituito il corso di formazione denominato “Corso di formazione relativo all’attività di onicotecnico” secondo le modalità e i termini stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali si prescinde dal parere.

3.   I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati e gestiti dagli organismi di formazione accreditati ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 “Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati”, con il superamento del corso viene rilasciato un attestato di partecipazione.

4.   L’attività di onicotecnico di cui al comma 2 consiste nell’applicazione, ricostruzione e decorazione di unghie artificiali, anche mediante la preparazione dell’unghia e non consente l’effettuazione di interventi curativi sulla superficie corporea, né il trattamento o l’alterazione dell’unghia naturale o forme di trattamento invasivo che incidano sulla pelle.

5.   I locali in cui è svolta l’attività di onicotecnico devono rispettare i requisiti edilizi ed igienico-sanitari previsti dalla normativa statale, regionale e comunale.

6.   A fini esclusivamente conoscitivi, la Giunta regionale provvede a tenere e pubblicare in una apposita sezione del proprio sito web istituzionale un elenco regionale ricognitivo degli esercenti l’attività di onicotecnico.

7.   Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2017, si provvede con le risorse allocate nella Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale” - Programma 02 “Formazione professionale” - Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione 2017-2019.

 

 

CAPO XX
Disposizioni finali

 

Art. 113
Entrata in vigore.

1.   La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 30 dicembre 2016

Luca Zaia


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INDICE

CAPO I - Riordino delle funzioni non fondamentali delle province e della Città metropolitana di Venezia

Art. 1 - Riallocazione delle funzioni non fondamentali delle province e della Città metropolitana di Venezia

Art. 2 - Disposizioni transitorie

Art. 3 - Funzioni urbanistiche della Città metropolitana di Venezia

Art. 4 - Clausola valutativa

Art. 5 - Norma finanziaria

CAPO II - Servizio regionale di vigilanza

Art. 6 - Servizio regionale di vigilanza

CAPO III - Disposizioni in materia di società partecipate

SEZIONE I - Modifiche della legge regionale 29 novembre 2013, n. 29 “Soppressione delle Società Ferrovie Venete Srl, Immobiliare Marco Polo Srl, Società Veneziana Edilizia Canalgrande Spa, Terme Di Recoaro Spa e recesso dalla partecipazione alla Società per l’Autostrada di Alemagna Spa”

Art. 7 - Modifiche alla legge regionale 29 novembre 2013, n. 29 “Soppressione delle Società Ferrovie Venete Srl, Immobiliare Marco Polo Srl, Società Veneziana Edilizia Canalgrande Spa, Terme Di Recoaro Spa e recesso dalla partecipazione alla Società per l’Autostrada di Alemagna Spa”

SEZIONE II - Modifiche della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 “Norme in materia di società regionali”

Art. 8 - Modifica all’articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 “Norme in materia di società regionali”

Art. 9 - Abrogazione dell’articolo 6, comma 1, della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 “Norme in materia di società regionali”

Art. 10 - Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 “Norme in materia di società regionali”

Art. 11 - Modifica all’articolo 11 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 “Norme in materia di società regionali”

SEZIONE III - Modifiche della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 “Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.”

Art. 12 - Modifica all’articolo 1 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 “Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.”

SEZIONE IV - Recesso dalla società consortile di capitali di cui all’articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33 “Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete” e modifiche della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 “Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell’innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materia di interesse regionale”

Art. 13 - Recesso dalla società consortile di capitali di cui all’articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33 “Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete”

Art. 14 - Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 “Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell’innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materia di interesse regionale”

SEZIONE V - Modifiche della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007”

Art. 15 - Modifica all’articolo 40 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007”

SEZIONE VI - Norme in materie di autovie

Art. 16 - Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 35 “Partecipazione azionaria della Regione Veneto alla società Autovie Venete Spa con sede in Trieste”

Art. 17 - Destinazione dell’indennizzo di subentro e di altri attivi relativi ad Autovie Venete S.p.A. per la partecipazione da parte della Regione del Veneto al capitale della nuova società a totale partecipazione pubblica per la gestione di reti autostradali

Art. 18 - Costituzione di una società di capitali a totale partecipazione pubblica per la gestione di reti autostradali

SEZIONE VII - Autorizzazione alla cessione delle azioni detenute dalla Regione del Veneto in Finest S.p.A.

Art. 19 - Autorizzazione alla cessione delle azioni detenute dalla Regione del Veneto in Finest S.p.A.

CAPO IV - Disposizioni in materia di enti regionali

Art. 20 - Modifiche della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 “Istituzione dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario”

CAPO V - Disposizioni in materia di fondazioni

Art. 21 - Razionalizzazione delle fondazioni a partecipazione regionale nel territorio della Provincia di Rovigo

Art. 22 - Recesso dal Centro di servizi e di documentazione per la cooperazione economica internazionale e abrogazione dell’articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 38 “Provvedimenti in attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 19 “Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione Friuli-Venezia Giulia, della Provincia di Belluno e delle aree limitrofe””

Art. 23 - Recesso dalla “Fondazione slow food per la biodiversità - ONLUS”

Art. 24 - Partecipazione della Regione alla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana

CAPO VI - Razionalizzazione del patrimonio immobiliare della Regione del Veneto

Art. 25 - Razionalizzazione delle sedi istituzionali della Giunta regionale, dei suoi organi e degli uffici operativi dell’amministrazione

Art. 26 - Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011”

Art. 27 - Norme applicative

Art. 28 - Norma finanziaria

CAPO VII - Disposizioni in materia di sanità

Art. 29 - Interventi per la razionalizzazione della spesa delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale

Art. 30 - Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”

Art. 31 - Modifiche all’articolo 40 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 “Norme sull’assetto programmatorio, contabile, gestionale e di controllo delle unità locali socio sanitarie e delle aziende ospedaliere in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”

Art. 32 - Disciplina collegata alle disposizioni della legge regionale 25 ottobre 2016 n. 19 “Istituzione dell’ente di governance della sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero”. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS”

Art. 33 - Chiusura delle gestioni liquidatorie di cui all’articolo 45 bis della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 “Norme sull’assetto programmatorio, contabile, gestionale e di controllo delle unità locali socio sanitarie e delle aziende ospedaliere in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517” e all’articolo 27 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”

Art. 34 - Modifiche alla legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”

Art. 35 - Modifiche alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 78 “Norme per trasferimento alle unità sanitarie locali delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l’assistenza farmaceutica”

Art. 36 - Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 11 novembre 2011, n. 23 “Iniziative regionali per il recupero, la restituzione, la donazione ai fini del riutilizzo di medicinali in corso di validità”

Art. 37 - Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 11 novembre 2011, n. 23 “Iniziative regionali per il recupero, la restituzione, la donazione ai fini del riutilizzo di medicinali in corso di validità”

Art. 38 - Interventi per il governo delle liste d’attesa

Art. 39 - Disposizioni in materia di immobili rientranti nel patrimonio disponibile delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Regionale

Art. 40 - Funzioni di controllo delle attività di ARPAV

Art. 41 - Contributo ad ARPAV per attività di carattere ambientale

Art. 42 - Modifiche della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 “Istituzione dell’ente di governance della sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero”. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS”

Art. 43 - Modifica dell’allegato A di cui all’articolo 14 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 “Istituzione dell’ente di governance della sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero”. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS”

Art. 44 - Modifiche della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 “Istituzione dell’ente di governance della sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto-Azienda Zero”. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS”

Art. 45 - Modifica della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”

Art. 46 - Modifica della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 “Istituzione dell’Ente di governance della Sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della Sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero”. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS.”

Art. 47 - Modifica della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 “Istituzione dell’Ente di governance della Sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della Sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero”. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS.”

Art. 48 - Modifica della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 “Istituzione dell’Ente di governance della Sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della Sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero”. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS.”

Art. 49 - Modifica della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 “Istituzione dell’Ente di governance della Sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della Sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero”. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS.”

Art. 50 - Modifica della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 “Istituzione dell’Ente di governance della Sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della Sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero”. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS.”

Art. 51 - Modifica della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 “Istituzione dell’Ente di governance della Sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della Sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero”. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS.”

Art. 52 - Modifica dell’articolo 15 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 “Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del piano socio-sanitario regionale 2012-2016”

Art. 53 - Disposizioni in materia di pazienti diabetici di minore età

Art. 54 - Disposizioni in materia di ubicazione dei locali destinati a sale da gioco e degli esercizi alle stesse assimilati

Art. 55 - Modifica della legge regionale 16 agosto 2007, n. 22 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di personale, affari istituzionali, rapporti con gli enti locali”

CAPO VIII - Disposizioni in materia di servizi sociali

Art. 56 - Norme di razionalizzazione e aggiornamento sulle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e modifica di leggi regionali

Art. 57 - Modifica all’articolo 7 della legge regionale 18 novembre 2005, n. 18 “Istituzione del servizio civile regionale volontario”

Art. 58 - Modifica all’articolo 8 della legge regionale 18 novembre 2005, n. 18 “Istituzione del servizio civile regionale volontario”

Art. 59 - Interventi a favore delle famiglie con figli rimasti orfani di un genitore

Art. 60 - Modifiche della legge regionale 10 agosto 2012, n. 29 “Norme per il sostegno delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà”

CAPO IX - Disposizioni in materia di protezione civile

Art. 61 - Istituzione del numero unico di emergenza-112 sul territorio regionale

Art. 62 - Contributo straordinario alle associazioni di volontariato iscritte all’Albo dei gruppi volontari di protezione civile

CAPO X - Disposizioni in materia di governo del territorio

Art. 63 - Modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”, della legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 “Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia” e disposizioni transitorie

Art. 64 - Interpretazione autentica dell’articolo 2, comma 1, dell’articolo 6, comma 1 e dell’articolo 9, comma 8, della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche”

Art. 65 - Modifica della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche”

Art. 66 - Modifica dell’articolo 8 della legge 16 marzo 2015, n. 4 “Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali”

Art. 67 - Modifica della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 “Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante” e disposizione applicativa

Art. 68 - Norme semplificative per la realizzazione degli interventi di sicurezza idraulica

CAPO XI - Disposizioni in materia di lavori pubblici, trasporti e parchi

Art. 69 - Modifiche dell’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

Art. 70 - Modifica della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 “Norme per l’istituzione del Parco regionale dei Colli Euganei” e disposizioni transitorie

Art. 71 - Modifica della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 12 “Norme per l’istituzione del Parco Naturale Regionale della Lessinia” e disposizioni transitorie

Art. 72 - Norme regionali sulla cremazione e dispersione delle ceneri

Art. 73 - Azioni per lo sviluppo del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR)

Art. 74 - Modifica dell’articolo 14 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 “Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante”

Art. 75 - Sostegno al rinnovo e messa in sicurezza del sistema fognario dell’area gardesana

Art. 76 - Sviluppo di modelli per la prevenzione del rischio idrogeologico

CAPO XII - Disposizioni in materia di sostegno alle attività produttive

Art. 77 - Modifica dell’articolo 11 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 “Norme per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva di carburanti”

Art. 78 - Disposizioni in materia di sviluppo del sistema produttivo veneto

Art. 79 - Accelerazione della definizione dei procedimenti agevolativi

Art. 80 - Disposizioni urgenti per favorire l’accesso al credito delle imprese danneggiate dalla crisi bancaria

Art. 81 - Modifica dell’articolo 23 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001)”

Art. 82 - Attivazione di misure per la riqualificazione ed il sostegno a favore dei territori facenti parte dei Comuni di Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Portogruaro, San Stino di Livenza

Art. 83 - Limitazione degli interventi sul fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa

Art. 84 - Modifiche all’articolo 20 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 “Legge di stabilità regionale 2016”

Art. 85 - Sviluppo economico e sociale dei comuni costituenti l’area del litorale veneto

CAPO XIII - Disposizioni in materia di agricoltura

Art. 86 - Programma di contenimento biologico del parassita “Drosophila suzukii”

Art. 87 - Modifiche della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell’acquacoltura e alimentari di qualità”

Art. 88 - Disposizioni in materia di valorizzazione delle piccole produzioni locali (PPL) in ambito agro-zootecnico

Art. 89 - Disposizioni in materia di tutela del patrimonio bovino regionale

Art. 90 - Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 24 gennaio 1992, n. 6 “Provvedimenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi”

CAPO XIV - Disposizioni in materia di turismo

Art. 91 - Inserimento di articolo alla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”

Art. 92 - Modifica della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”

Art. 93 - Semplificazione degli adempimenti degli stabilimenti balneari

Art. 94 - Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 1991, n. 37 “Adesione della Regione del Veneto all’Associazione “Centro Internazionale di Studi sull’economia Turistica promosso dall’Università di Venezia” ”

CAPO XV - Disposizioni in materia di cave

Art. 95 - Prime disposizioni in materia di pianificazione regionale delle attività di cava

CAPO XVI - Disposizioni in materia venatoria

Art. 96 - Norme regionali per una corretta gestione del patrimonio faunistico, ambientale e produttivo del settore agricolo, ittico e zootecnico del Veneto

Art. 97 - Contenimento ed eradicazione delle popolazioni di ungulati nel parco regionale dei Colli Euganei

Art. 98 - Modifica alla legge regionale 22 maggio 1997, n. 15 “Allevamento per fini espositivi ornamentali o amatoriali di specie ornitiche non cacciabili nate in cattività”

CAPO XVII - Disposizioni afferenti la autonomia del Consiglio regionale

Art.   99 - Modifica dell’articolo 43 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del Consiglio regionale”

Art. 100 - Modifica dell’articolo 13 della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 “Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)”

Art. 101 - Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 “Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)”

Art. 102 - Modifica dell’articolo 44 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del Consiglio regionale”

Art. 103 - Disposizioni in materia di contributi ai gruppi consiliari

CAPO XVIII - Disposizioni in materia di bonifica

Art. 104 - Modifiche della legge regionale 8 maggio 2009, n.12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”

Art. 105 - Modifiche dell’articolo 37 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”

CAPO XIX - Ulteriori disposizioni diverse

Art. 106 - Modifiche della legge regionale 4 aprile 2003, n. 9 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa collegato alla legge finanziaria 2003 riguardo alla rivista Il diritto della regione, alla modifica della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 e alla modifica della legge finanziaria regionale 2002”

Art. 107 - Disposizioni transitorie per il personale delle unità organizzative di supporto dei componenti della Giunta regionale

Art. 108 - Interventi di formazione

Art. 109 - Celebrazioni del centenario della Prima Guerra Mondiale. Sostegno interventi e attività

Art. 110 - Modifiche dell’articolo 23 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 recante “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”

Art. 111 - Disposizioni in materia di impianti energetici

Art. 112 - Modifica della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 “Disciplina dell’attività di estetista” e disposizioni relative all’attività di onicotecnico

CAPO XX - Disposizioni finali

Art. 113 - Entrata in vigore

(seguono allegati)

ALLEGATO_Legge_30_2016__337059.pdf
DATI_INFORMATIVI_Legge_30_2016_337059.pdf

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