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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 15 del 22 febbraio 2016


LEGGE REGIONALE  n. 6 del 18 febbraio 2016

Istituzione del nuovo Comune denominato "Alpago" mediante fusione dei Comuni di Farra d'Alpago, Pieve d'Alpago e Puos d'Alpago della Provincia di Belluno.

 

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

 

Art. 1
Istituzione.

1.   É istituito, nella Provincia di Belluno, il nuovo Comune denominato “Alpago” mediante fusione dei Comuni di Farra d’Alpago, Pieve d’Alpago e Puos d’Alpago.

2.   La relativa sede municipale sarà stabilita nello Statuto del nuovo Comune. Sino a quando la stessa non sarà stata stabilita, il nuovo Comune avrà sede in quella attuale di Pieve d’Alpago.

3.   Nello Statuto sono altresì assicurate alle comunità di origine private della sede, adeguate forme di decentramento in base allo stato dei luoghi e alle esigenze delle popolazioni interessate.
 

Art. 2
Risultati della consultazione.

1.   Il referendum consultivo della popolazione interessata ha dato i seguenti risultati:

 

Comune di Farra d’Alpago

Comune di Pieve d’Alpago

Comune di Puos d’Alpago

Totale

Elettori aventi diritto al voto

n. 2183

n. 1709

n. 2335

n. 6227

Votanti

n. 1175

n.  967

n. 1315

n. 3457

Voti validamente espressi

n. 1167

n.  962

n. 1311

n. 3440

Voti favorevoli

n.  767

n.  763

n. 1208

n. 2738

Voti contrari

n.  400

n.  199

n.  103

n.  702

 

Art. 3
Disposizioni finali e transitorie.

1.   I rapporti conseguenti alla istituzione del nuovo Comune denominato “Alpago” sono definiti ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali”, dalla Provincia di Belluno sulla base, in particolare, del criterio secondo cui il Comune di nuova istituzione subentra nella titolarità di tutti i beni mobili ed immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine ivi compresi i rapporti concernenti il personale dipendente.
 

Art. 4
Clausola di neutralità finanziaria.

1.   All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
 

Art. 5
Entrata in vigore.

1.   La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

___________________
 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 18 febbraio 2016

Luca Zaia


___________________
 

INDICE

 

Art. 1 - Istituzione

Art. 2 - Risultati della consultazione

Art. 3 - Disposizioni finali e transitorie

Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria

Art. 5 - Entrata in vigore

(seguono allegati)

DATI_INFORMATIVI_Legge_6_2016_317691.pdf

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