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Bur n. 15 del 22 febbraio 2016


LEGGE REGIONALE  n. 4 del 18 febbraio 2016

Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale.

 

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

 

la seguente legge regionale:

Art. 1
Ambito di applicazione.

1.   La presente legge disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità relative alle tipologie progettuali di cui all’Allegato A in conformità a quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni, nonché il riordino delle competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA) per le attività di cui all’Allegato B, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 10, comma 2 del medesimo decreto legislativo. Per quanto non espressamente previsto si applica la normativa statale e dell’Unione europea in materia ambientale.
 

Art. 2
Finalità.

1.   La presente legge ha come obiettivo la semplificazione del procedimento volto al rilascio del provvedimento di VIA, ai sensi dell’articolo 26, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, e il suo coordinamento con gli altri procedimenti di approvazione e autorizzazione del progetto, nonché la migliore tutela preventiva dell’ambiente, la protezione della salute umana e la partecipazione dei cittadini alle decisioni amministrative in materia ambientale.
 

Art. 3
Definizioni.

1.   Secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni (di seguito denominato Decreto legislativo), ai fini della presente legge si intende per:

a)   valutazione ambientale dei progetti o valutazione di impatto ambientale (VIA): il procedimento mediante il quale vengono preventivamente individuati gli effetti sull’ambiente di un progetto, secondo le disposizioni di cui al Titolo III, Parte II, del Decreto legislativo, ai fini dell’individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 4, commi 3 e 4, lettera b) del medesimo decreto;

b)   autorizzazione integrata ambientale: il provvedimento che autorizza l’esercizio di una installazione rientrante fra quelle di cui all’articolo 4, comma 4, lettera c) del Decreto legislativo, o di parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che l’installazione sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis ai fini dell’individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 4, comma 4, lettera c) del medesimo decreto. Un’autorizzazione integrata ambientale può valere per una o più installazioni o parti di esse che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo gestore. Nel caso in cui diverse parti di una installazione siano gestite da gestori differenti, le relative autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente coordinate a livello istruttorio;

c)   impatto ambientale: l’alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell’attuazione sul territorio di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti;

d)   studio di impatto ambientale: elaborato che integra il progetto definitivo, redatto in conformità alle previsioni di cui all’articolo 22 del Decreto legislativo;

e)   verifica di assoggettabilità: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se i progetti possono avere un impatto significativo e negativo sull’ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del Decreto legislativo;

f)    provvedimento di verifica: il provvedimento obbligatorio e vincolante dell’autorità competente che conclude la verifica di assoggettabilità;

g)   provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale: il provvedimento dell’autorità competente che conclude la fase di valutazione del processo di VIA. È un provvedimento obbligatorio e vincolante che sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze, i pareri, i nulla osta e gli assensi comunque denominati in materia ambientale e di patrimonio culturale secondo le previsioni di cui all’articolo 26 del Decreto legislativo;

h)   autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità e l’adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA, ovvero il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale o del provvedimento comunque denominato che autorizza l’esercizio;

i)    proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il progetto soggetto alle disposizioni del Decreto legislativo;

l)    consultazione: l’insieme delle forme di informazione e partecipazione, anche diretta, delle amministrazioni, del pubblico e del pubblico interessato nella raccolta dei dati e nella valutazione dei progetti;

m)  pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

n)   pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse.

2.   Ai sensi dell’articolo 7, comma 7, del Decreto legislativo si intendono per:

a)   enti locali territoriali direttamente interessati: i Comuni, le Province, la Città Metropolitana di Venezia, nel cui territorio è prevista la realizzazione del progetto per il quale si chiede l’espletamento della procedura di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA;

b)   enti locali territoriali non direttamente interessati: i Comuni, le Province e la Città Metropolitana di Venezia eventualmente interessati dagli impatti ambientali del progetto, come individuati nello studio di impatto ambientale di cui all’articolo 22 del Decreto legislativo;

c)   soggetti competenti in materia ambientale: le amministrazioni competenti a rilasciare concessioni, autorizzazioni, intese, licenze, pareri, nullaosta, assensi, comunque denominati, in materia ambientale preordinati alla realizzazione del progetto.
 

Art. 4
Competenze della Regione.

1.   La Regione è autorità competente:

a)   per le procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità con riferimento alle tipologie progettuali individuate nella ripartizione di cui all’Allegato A;

b)   per le procedure di rilascio dell’AIA con riferimento alle tipologie progettuali individuate nella ripartizione di cui all’Allegato B.

2.   La Regione è inoltre autorità competente:

a)   per le procedure di VIA, di assoggettabilità e di AIA relative alle tipologie progettuali di competenza provinciale o della Città Metropolitana di Venezia localizzate nel territorio di due o più Province o della Città Metropolitana di Venezia o che presentino impatti interprovinciali, interregionali e/o transfrontalieri;

b)   per le procedure di VIA, di assoggettabilità e di AIA relative ai progetti di infrastrutture pubbliche e private e di insediamenti produttivi di preminente interesse regionale previsti all’articolo 16.

3.   La Giunta regionale provvede a:

a)   individuare la struttura organizzativa per l’espletamento delle procedure di VIA;

b)   definire la disciplina attuativa delle procedure di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11, anche con riferimento al coordinamento con lo sportello unico per le attività produttive di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

c)   dettare la disciplina attuativa delle procedure di cui all’articolo 12;

d)   fissare i criteri ed i parametri per la determinazione delle tariffe relative ai costi delle istruttorie di cui alla presente legge;

e)   definire le forme e le modalità di presentazione delle istanze;

f)    definire le modalità per la realizzazione di un archivio informatico dei dati e dei progetti sottoposti a VIA da parte di Regione, Province e Città Metropolitana di Venezia di cui all’articolo 14, comma 2.

g)   dettare gli indirizzi e le modalità di funzionamento delle conferenze dei servizi di cui agli articoli 10 e 11, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

h)   definire le procedure per l’espletamento delle attività di monitoraggio e di controllo nonché per l’esercizio del potere sanzionatorio di cui all’articolo 20;

i)    definire gli aggiornamenti alle tipologie progettuali degli allegati alla presente legge conseguenti a modifiche legislative;

l)    fissare i criteri per l’individuazione dell’autorità competente nei casi in cui nel medesimo sito siano presenti una pluralità di tipologie progettuali sottoposte alla VIA ed alla verifica di assoggettabilità, o all’AIA, avuto riguardo all’attività principale svolta nel sito, intendendosi per attività principale quella rispetto alla quale le altre attività presenti nel sito sono funzionali o accessorie;

m)  definire le modalità per l’espletamento delle procedura di VIA nei casi di cui all’articolo 13.

4.   In ordine al Comitato tecnico regionale per la VIA di cui all’articolo 7, la Giunta regionale:

a)   nomina i componenti esperti di cui all’articolo 7, comma 5, lettere e) ed f), secondo quanto previsto al comma 6 del medesimo articolo;

b)   individua la struttura organizzativa per lo svolgimento delle funzioni di segreteria;

c)   approva il regolamento di funzionamento;

d)   determina le indennità ed i rimborsi spettanti ai componenti esperti di cui all’articolo 7, comma 5, lettera f), nonché le modalità di espletamento degli incarichi, la revoca e la decadenza degli stessi.

e)   conferisce gli incarichi ai professionisti, ai sensi dell’articolo 7, comma 8, stabilendo le relative modalità di espletamento.

5.   La Giunta regionale provvede inoltre:

a)   alla formulazione delle proposte regionali da sottoporre al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30 marzo 2015, “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall’articolo 15 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”, nonché all’attuazione di quanto previsto al punto 6 dell’Allegato al medesimo decreto;

b)   alla definizione delle procedure per l’esame delle istanze di proroga del provvedimento di VIA di cui all’articolo 26, comma 6, del Decreto legislativo.

6.   La Giunta regionale adotta i provvedimenti di cui al comma 3, lettere b), c), g) e h) e comma 4, lettera d), sentita la commissione consiliare competente in materia di ambiente, la quale si esprime entro sessanta giorni, trascorsi i quali si prescinde dal parere.
 

Art. 5
Competenze delle Province e della Città Metropolitana di Venezia.

1.   Le Province e la Città Metropolitana di Venezia sono autorità competenti:

a)   per le procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità con riferimento alle tipologie progettuali individuate nella ripartizione di cui all’Allegato A;

b)   per le procedure di rilascio dell’AIA con riferimento alle tipologie progettuali individuate all’Allegato B.

2.   Con riferimento al Comitato tecnico VIA, le Province e la Città Metropolitana di Venezia, in conformità ai rispettivi ordinamenti, provvedono:

a)   alla nomina dei componenti;

b)   all’individuazione della struttura organizzativa per l’espletamento delle procedure di VIA;

c)   ad approvare il regolamento di funzionamento;

d)   a determinare le indennità ed i rimborsi spettanti ai componenti esperti, nonché le modalità per l’espletamento degli incarichi, la revoca e la decadenza degli stessi.
 

Art. 6
Autorità competente coincidente con il committente.

1.   Qualora l’autorità competente sia il soggetto committente, la stessa, al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse, individua nell’ambito della propria organizzazione la struttura competente all’assolvimento delle funzioni conferite dalla presente legge provvedendo a separare le funzioni confliggenti.
 

Art. 7
Comitato tecnico per la valutazione di impatto ambientale.

1.   Nei procedimenti di VIA le autorità competenti si esprimono previa acquisizione del parere del Comitato tecnico VIA, istituito dalle stesse in conformità ai rispettivi ordinamenti.

2.   Il Comitato tecnico VIA è l’organo tecnico-istruttorio che formula il parere in ordine alla compatibilità ambientale dei progetti sottoposti alla sua valutazione.

3.   Su richiesta dell’autorità competente, il Comitato tecnico VIA assicura il supporto tecnico-scientifico anche in ordine al monitoraggio e al controllo di cui all’articolo 20.

4.   A tutti i componenti del Comitato tecnico VIA si applicano le cause di incompatibilità e di conflitto di interessi stabiliti dalla normativa statale e regionale. I componenti esperti del Comitato tecnico regionale VIA di cui al comma 5, lettera f), non possono esercitare attività professionale, neppure in forma associata, nel territorio di competenza del Comitato tecnico VIA, limitatamente alla elaborazione di progetti che siano sottoposti alla procedura di VIA.

5.   Il Comitato tecnico regionale VIA è istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto:

a)   dal Direttore di Dipartimento, ovvero dal Direttore di Area ove nominato, di cui alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto””, titolari delle strutture competenti in materia di tutela dell’ambiente, con funzioni di Presidente;

b)   dal Direttore della Sezione di cui alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, competente in materia di VIA, o suo delegato, con funzioni di vicepresidente;

c)   da un rappresentante dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV) di cui alla legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l’istituzione ed il funzionamento dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)” e successive modificazioni;

d)   dal responsabile della struttura provinciale o della Città Metropolitana di Venezia in materia ambientale, territorialmente competente, senza diritto di voto;

e)   da quattro componenti individuati tra il personale dell’amministrazione regionale, degli enti strumentali regionali o enti del servizio sanitario regionale, esperti di analisi e valutazione ambientale in una delle seguenti materie:

1)   pianificazione urbana, territoriale e del paesaggio e tutela dei beni culturali ed ambientali;

2)   tutela delle specie biologiche e della biodiversità, tutela dell’assetto agronomico e forestale;

3)   difesa del suolo, geologia e idrogeologia;

4)   salute ed igiene pubblica;

5)   inquinamento acustico e agenti fisici;

6)   diritto od economia ambientale;

f)    da sei componenti laureati esperti provvisti di diploma di laurea non triennale di comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni, in una delle seguenti materie:

1)   impianti industriali ed analisi dei rischi di incidenti industriali e contenimento degli inquinanti;

2)   interventi idraulici e modellistica idraulica;

3)   materie di cui al comma 5, lettera e), numeri da 1 a 6, per le quali non sia stato individuato personale dell’amministrazione regionale e degli enti di cui al medesimo comma 5, lettera e).

6.   I sei componenti esperti di cui al comma 5, lettera f), sono nominati dalla Giunta regionale ai sensi della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e la designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi” e successive modificazioni, sentita la commissione consiliare competente in materia di ambiente, che si esprime nei successivi sessanta giorni, trascorsi i quali si prescinde dal parere.

7.   I componenti esperti di cui al comma 6, decorsi tre anni dalla loro nomina, sono soggetti a verifica da parte della Giunta regionale ai fini della conferma nella prosecuzione dell’incarico sino alla scadenza prevista.

8.   Al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico-scientifico per l’istruttoria di specifici progetti di particolare complessità, il Presidente del Comitato tecnico VIA può incaricare consulenti esterni, scelti all’interno di un elenco formato dalla Giunta regionale a seguito di procedura comparativa di selezione pubblica. Sono fatte salve ulteriori modalità di scelta dei consulenti conformi alla normativa in materia di affidamento di incarichi professionali a consulenti esterni.

9.   Il Comitato tecnico provinciale VIA è istituito dalle Province e dalla Città Metropolitana di Venezia in conformità ai rispettivi ordinamenti. Nel Comitato è assicurata la presenza del dipartimento provinciale ARPAV nonché quella di esperti in analisi e valutazione ambientale almeno nelle seguenti materie:

1)   pianificazione urbana, territoriale e del paesaggio;

2)   tutela dei beni culturali ed ambientali;

3)   tutela delle specie biologiche e della biodiversità;

4)   tutela dell’assetto agronomico e forestale;

5)   difesa del suolo, geologia e idrogeologia;

6)   salute ed igiene pubblica;

7)   contenimento degli inquinanti;

8)   impianti industriali ed analisi dei rischi di incidenti industriali;

9)   inquinamento acustico e agenti fisici;

10) interventi idraulici e modellistica idraulica;

11) diritto od economia ambientale.
 

Art. 8
Verifica di assoggettabilità.

1.   Il proponente presenta all’autorità competente apposita istanza, in conformità all’articolo 20 del Decreto legislativo, nelle forme e con le modalità previste dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 4, comma 3, lettera e).

2.   Ai fini della verifica di assoggettabilità, l’autorità competente per la VIA, entro i termini previsti dall’articolo 20 del Decreto legislativo, si pronuncia disponendo:

a)   l’assoggettamento della tipologia progettuale alla procedura di VIA;

b)   l’esclusione della tipologia progettuale dalla procedura di VIA;

c)   l’esclusione della tipologia progettuale dalla procedura di VIA, condizionata alla osservanza di prescrizioni per la mitigazione degli impatti ed il monitoraggio dell’impianto, opera o intervento.

3.   Il provvedimento di verifica di assoggettabilità è adottato, entro i termini previsti dall’articolo 20 del Decreto legislativo, dal dirigente responsabile della struttura regionale competente per la VIA o dall’organo o dal responsabile dell’ufficio individuato dalla Provincia, o dalla Città Metropolitana di Venezia, in conformità ai rispettivi ordinamenti.
 

Art. 9
Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale.

1.   Il proponente, che si avvale della facoltà prevista dall’articolo 21 del Decreto legislativo, presenta all’autorità competente apposita istanza nelle forme e con le modalità previste dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 4, comma 3, lettera e).

2.   Il provvedimento che definisce i contenuti dello studio di impatto ambientale è adottato dal responsabile della struttura regionale competente in materia di VIA, o dall’organo o dal responsabile dell’ufficio individuato dalla Provincia, o dalla Città Metropolitana di Venezia, in conformità ai rispettivi ordinamenti, entro i termini di cui all’articolo 21 del Decreto legislativo.
 

Art. 10
Procedimento per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale.

1.   Il proponente presenta all’autorità competente istanza ai sensi dell’articolo 23 del Decreto legislativo nelle forme e con le modalità previste dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 4, comma 3, lettera e).

2.   Ai fini di effettuare l’esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti ed individuare le concessioni, autorizzazioni, intese, licenze, pareri, nullaosta, assensi comunque denominati, in materia ambientale che saranno sostituite o coordinate nel provvedimento di VIA, il responsabile della struttura competente per la VIA può indire una conferenza di servizi istruttoria, alla quale sono invitati a partecipare almeno i soggetti di cui all’articolo 3, comma 2.

3.   Ai fini del rilascio del provvedimento di VIA, il responsabile della struttura competente, a seguito del parere del Comitato tecnico VIA di cui all’articolo 7, convoca una conferenza di servizi decisoria ai sensi della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni, alla quale partecipano, con voto deliberativo, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a) e c).

4.   In caso di parere negativo del Comitato tecnico VIA il progetto non può essere realizzato.

5.   Il provvedimento di VIA è adottato, entro i termini previsti dall’articolo 26 del Decreto legislativo, dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di VIA o dall’organo o dal responsabile dell’ufficio individuato dalla Provincia o dalla Città Metropolitana di Venezia, in conformità ai rispettivi ordinamenti.
 

Art. 11
 Coordinamento e semplificazione della VIA con altri procedimenti.

1.   Nel caso in cui l’autorità competente per la VIA coincida con l’amministrazione competente all’approvazione o all’autorizzazione del progetto ovvero con quella competente al rilascio dell’AIA, il proponente può chiedere, contestualmente alla presentazione dell’istanza di VIA, l’autorizzazione o l’approvazione del progetto o il rilascio dell’AIA ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del Decreto legislativo.

2.   Nel caso in cui si avvalga della facoltà di cui al comma 1, il proponente deposita il progetto anche presso le amministrazioni e i soggetti eventualmente competenti a rendere i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, ulteriori rispetto a quelli ambientali già inclusi nella VIA ai sensi dell’articolo 26, comma 4, del Decreto legislativo.

3.   Il progetto deve contenere tutti gli elementi richiesti dalla normativa vigente per la sua approvazione definitiva e le pubblicazioni di cui all’articolo 24 del Decreto legislativo sono integrate con un esplicito riferimento all’attivazione del procedimento di autorizzazione o approvazione del progetto.

4.   Ai fini dell’autorizzazione o approvazione del progetto o del rilascio dell’AIA, le conferenze di servizi di cui all’articolo 10, sono integrate dalle amministrazioni e dai soggetti competenti di cui al comma 2.

5.   Nei casi espressamente previsti dalle disposizioni nazionali o regionali di settore il provvedimento conclusivo comporta variante dello strumento urbanistico e la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.
 

Art. 12
Parere preliminare di compatibilità ambientale.

1.   Per le tipologie progettuali, assoggettate a VIA ai sensi della presente legge, il proponente può presentare all’autorità competente, nelle forme e con le modalità previste dalla Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, lettera e), istanza volta all’ottenimento di un parere preliminare di compatibilità ambientale.

2.   All’istanza per l’ottenimento del parere preliminare di compatibilità ambientale il proponente deve allegare:

a)   lo studio di impatto ambientale;

b)   il progetto preliminare relativo alla tipologia progettuale, comprensivo di tutti gli elementi rilevanti ai fini della valutazione ambientale.

3.   Il parere preliminare di compatibilità ambientale è rilasciato dal responsabile della struttura regionale competente per la VIA, o dall’organo o dal responsabile dell’ufficio individuato dalla Provincia o dalla Città Metropolitana di Venezia in conformità ai rispettivi ordinamenti, previo parere del Comitato tecnico VIA e, fermo restando quanto previsto al comma 2, lettera b), si applicano le disposizioni del Titolo III, Parte II, del Decreto legislativo.

4.   Il parere preliminare di compatibilità ambientale non sostituisce i pareri, nullaosta, autorizzazioni ed assensi comunque denominati previsti dalla vigente normativa nazionale o regionale e necessari per l’autorizzazione o approvazione definitiva della specifica tipologia progettuale, bensì costituisce presupposto per il rilascio dei medesimi.

5.   In caso di parere preliminare di compatibilità ambientale negativo il progetto non può essere realizzato

6.   Il provvedimento di VIA oppure quello di VIA e di approvazione o autorizzazione del progetto o di AIA è adottato dal responsabile della struttura regionale competente per la VIA, o dall’organo o dal responsabile dell’ufficio individuato dalla Provincia o dalla Città Metropolitana di Venezia in conformità ai rispettivi ordinamenti, secondo le modalità previste dagli articoli 10 e 11.

7.   Prima dell’autorizzazione o approvazione del progetto, il proponente presenta all’autorità competente il progetto definitivo per la verifica della conformità dello stesso ai contenuti del progetto oggetto del parere di cui al presente articolo. L’autorità competente si esprime, entro novanta giorni, sentito il Comitato tecnico VIA, e qualora rilevi difformità, il proponente è tenuto a presentare nuova istanza di VIA.

8.   Il parere preliminare di compatibilità ambientale decade:

a)   trascorsi dodici mesi dal suo ottenimento senza che il proponente abbia presentato l’istanza di cui al comma 7;

b)   nel caso di sopravvenute modifiche alla normativa.
 

Art. 13
Rinnovo di autorizzazioni o concessioni.

1.   Le domande di rinnovo di autorizzazione o concessione relative all’esercizio di attività per le quali all’epoca del rilascio non sia stata effettuata alcuna VIA e che attualmente rientrino nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA, sono soggette alla procedura di VIA, secondo quanto previsto dalla presente legge. Per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura è finalizzata all’individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all’attività esistente. Tali disposizioni non si applicano alle attività soggette ad AIA.
 

Art. 14
 Informazione al pubblico e partecipazione.

1.   L’autorità competente promuove e garantisce un’adeguata informazione ai cittadini in merito alle procedure in corso, rendendo pubblici nel proprio sito web i dati procedurali, progettuali e ambientali, sin dalla fase di avvio del procedimento.

2.   La Giunta regionale predispone, secondo le modalità di cui all’articolo 4, comma 3, lettera f), un archivio informatico dei dati e dei progetti sottoposti a VIA da parte di Regione, Province e Città Metropolitana di Venezia e lo rende pubblico nel proprio sito web.

3.   Entro venti giorni dalla data di pubblicazione di cui all’articolo 24 del Decreto legislativo il soggetto proponente provvede, a propria cura e spese, alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello studio di impatto ambientale, secondo le modalità concordate con il Comune direttamente interessato dalla localizzazione dell’impianto, opera o intervento. Al fine di garantire la maggior partecipazione del pubblico, la presentazione non ha luogo nel periodo di sospensione dei termini processuali di cui all’articolo 1, primo comma, della legge 7 ottobre 1969, n. 742 “Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale” e successive modificazioni.

4.   Della presentazione al pubblico di cui al comma 3 è data notizia nell’avviso a mezzo stampa di cui all’articolo 23, comma 1, del Decreto legislativo e sul sito web dell’autorità competente. Una volta effettuata la presentazione al pubblico il proponente ne dà comunicazione all’autorità competente.

5.   Qualora l’impianto, opera o intervento interessi il territorio di più Comuni nell’ambito della medesima Provincia o Città Metropolitana di Venezia, la presentazione al pubblico deve avvenire secondo modalità concordate dalla Provincia o Città Metropolitana di Venezia con i Comuni interessati; qualora siano interessati i territori di più Province o Città Metropolitana di Venezia, la presentazione al pubblico è effettuata in ognuna delle Province, o Città Metropolitana di Venezia, interessate.

6.   In caso di mancato accordo di cui al comma 5, il soggetto proponente provvede alle presentazioni di cui ai commi 3 e 5 secondo le modalità stabilite dal responsabile della struttura competente per la VIA.
 

Art. 15
Inchiesta pubblica.

1.   L’autorità competente assicura la partecipazione di amministrazioni, associazioni e soggetti interessati, nonché lo scambio di informazioni e la consultazione con il proponente, eventualmente ricorrendo allo svolgimento dell’inchiesta pubblica di cui all’articolo 24 del Decreto legislativo.

2.   L’inchiesta pubblica è disposta dal Presidente della Comitato tecnico VIA competente, che la presiede, individuando la sede in cui si svolge e consiste nell’audizione da parte del Comitato medesimo di coloro che hanno presentato osservazioni, in contraddittorio con il soggetto proponente.

3.   Il Presidente del Comitato tecnico VIA è tenuto a disporre l’inchiesta pubblica qualora sia richiesta dal Sindaco di uno dei Comuni interessati di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a) e b), o da una delle organizzazioni non governative di cui all’articolo 3, comma 1, lettera n).

4.   L’indizione dell’inchiesta pubblica è resa nota a coloro che hanno presentato osservazioni tramite pubblicazione sul sito web dell’autorità competente e tramite posta elettronica.

5.   Gli adempimenti di cui all’articolo 24, comma 7, del Decreto legislativo si intendono assolti con la redazione di apposito verbale e con l’acquisizione e la valutazione degli esiti dell’inchiesta da parte della Comitato tecnico VIA in sede di espressione del parere di competenza.
 

Art. 16
Interventi di preminente interesse regionale.

1.   Con riferimento alle tipologie progettuali di cui agli Allegati III e IV, Parte II, del Decreto legislativo, la Giunta regionale individua le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi da considerare di preminente interesse regionale, che restano di competenza regionale ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera b).
 

Art. 17
Impatti ambientali interregionali.

1.   Nel caso di progetti di impianti, opere o interventi che risultino localizzati anche sul territorio di Regioni confinanti, la Giunta regionale adotta i provvedimenti di competenza d’intesa con le Regioni interessate.

2.   Nel caso di progetti di impianti, opere o interventi che possano avere impatti rilevanti sul territorio di Regioni confinanti, la struttura competente per la VIA è tenuta a darne immediata comunicazione alla Regione confinante, nonché agli enti locali interessati dagli impatti, al fine di acquisirne i pareri, secondo le modalità di cui all’articolo 30 del Decreto legislativo.
 

Art. 18
 Procedure per i progetti con impatti ambientali transfrontalieri.

1.   Nel caso di progetti di impianti, opere o interventi che possono avere impatti rilevanti sul territorio di un altro Stato, la Giunta regionale informa il Ministero competente in materia di ambiente per l’adempimento degli obblighi di cui alla Convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero ratificata con legge 3 novembre 1994, n. 640 “Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatto a Espoo il 25 febbraio 1991”.
 

Art. 19
Partecipazione della Regione alla procedura di VIA di competenza statale.

1.   Per le tipologie progettuali di cui alla Allegato II, Parte II, del Decreto legislativo, il parere richiesto è espresso dalla Giunta regionale previa acquisizione del parere del Comitato tecnico regionale VIA.

 

Art. 20
Monitoraggio, controlli e sanzioni.

1.   L’autorità competente assicura l’espletamento delle attività di monitoraggio e controllo secondo quanto previsto dal presente articolo e dall’articolo 4, comma 3, lettera h).

2.   Ai sensi dell’articolo 28, comma 1, del Decreto legislativo, è predisposta all’interno dello studio di impatto ambientale una proposta di piano di monitoraggio, che consideri l’insieme degli indicatori, per controllare gli impatti significativi derivanti dall’attuazione e gestione del progetto con lo scopo di individuare tempestivamente gli impatti negativi ed adottare le misure correttive opportune. La proposta di piano di monitoraggio individua le responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio.

3.   Il proponente trasmette all’autorità competente i risultati del monitoraggio di cui al comma 2, nonché informa l’autorità competente delle eventuali modificazioni intervenute nel corso della realizzazione e della gestione dell’impianto, opera o intervento. Degli esiti del monitoraggio viene data adeguata informazione nel sito web dell’autorità competente.

4.   In caso di accertamento delle violazioni di cui all’articolo 29, comma 4, del Decreto legislativo, l’autorità competente, previa eventuale sospensione dei lavori, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria compresa, in ragione della gravità delle violazioni, tra un minimo del 5 per cento e un massimo del 20 per cento del valore dell’opera o della parte di essa realizzata in assenza delle succitate procedure o difformemente dalle determinazioni del provvedimento di verifica o di VIA favorevole e può disporre, a cura e spese del responsabile, la demolizione delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi ovvero l’esecuzione di interventi di mitigazione volti ad eliminare o ridurre gli eventuali effetti negativi prodotti dall’opera stessa sull’ambiente.

5.   La Giunta regionale approva i criteri e le procedure per l’applicazione del presente articolo, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 28 e 29 del Decreto legislativo.

6.   Per l’applicazione del presente articolo l’autorità competente può avvalersi del supporto del Comitato tecnico per la VIA di cui all’articolo 7 e delle strutture dell’ARPAV.
 

Art. 21
Disposizioni finali.

1.   Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede all’emanazione degli atti di cui all’articolo 4, comma 3, lettere b) e g) e comma 4, lettere a), b), c) e d), e le Province e la Città Metropolitana di Venezia all’emanazione degli atti di cui all’articolo 5, comma 2, lettere a), c) e d).
 

Art. 22
Norme transitorie.

1.   Al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa e il rispetto dei termini stabiliti dalla disciplina di settore vigente, le commissioni regionali e provinciali in materia di VIA di cui alla legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale” e successive modificazioni, continuano ad espletare le proprie funzioni fino all’emanazione delle disposizione attuative di cui all’articolo 21 e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2.   Alle procedure avviate in epoca antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero avviate successivamente nelle more degli adempimenti di cui all’articolo 21, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 e successive modificazioni, ivi compresa la disciplina in materia di Commissione VIA di cui agli articoli 5 e 6 della medesima legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 nel testo previgente la modifica introdotta dall’articolo 44 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 “Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015”.

3.   Ai procedimenti amministrativi di cui al comma 2 che non siano ancora conclusi alla data di emanazione delle disposizioni attuative di cui all’articolo 21, si applicano le procedure della presente legge.
 

Art. 23
Norma finanziaria.

1.   Alle minori entrate relative ai minori introiti da attività istruttoria conseguenti all’abrogazione della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, quantificate in euro 450.000,00 per ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e 2018 a valere sul Titolo 3 “Entrate extratributarie” - Tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti” del bilancio di previsione 2016-2018, corrispondono nei medesimi esercizi equivalenti maggiori entrate derivanti dai proventi degli oneri istruttori, fissati dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 4, comma 3, lettera d), introitate sullo stesso Titolo e la stessa Tipologia.

2.   Agli oneri correnti derivanti dall’attuazione dell’articolo 4, comma 4, lettere d) ed e), dell’articolo 7 e dell’articolo 20, quantificati in euro 600.000,00 per ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e 2018, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” - Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016-2018, la cui dotazione viene aumentata riducendo di pari importo, in ciascuno dei medesimi esercizi, la dotazione della Missione 20 “Fondi e accantonamenti” - Programma 03 “Altri fondi” - Titolo 1 “Spese correnti”.
 

Art. 24
Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela  dell’ambiente” e successive modificazioni e norma transitoria.

1.   Alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente” e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a)   ogni riferimento, contenuto nella legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, all’Allegato A “articolo 5 bis, comma 5, lettera a). Categorie di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale regionale” e all’Allegato B “articolo 5 bis, comma 5, lettera b). Categorie di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale provinciale” si intende riferito all’Allegato B “Ripartizione delle competenze tra Regione e Province in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale” della presente legge;

b)   gli Allegati A e B alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, sono abrogati.

2.   Le procedure di AIA di cui all’articolo 5 bis della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, avviate in epoca antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge si concludono secondo le disposizioni vigenti al momento dell’inizio del procedimento.
 

Art. 25
Abrogazioni.

1.   A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

a)   legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

b)   articolo 52 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”;

c)   legge regionale 27 dicembre 2000, n. 24 “Modifiche alla legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 in materia di valutazione di impatto ambientale in attuazione del DPCM 3 settembre 1999”;

d)   articolo 74 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;

e)   articolo 32 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato alla legge finanziaria 2001”;

f)    articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 27 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di ambiente e difesa del suolo”;

g)   articolo 16 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 38 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di navigazione a motore sui laghi, lavori pubblici, edilizia residenziale pubblica, difesa del suolo e ambiente”;

h)   articolo 15 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di miniere, acque minerali e termali, lavoro, artigianato, commercio e veneti nel mondo”;

i)    articolo 44, comma 2, della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 “Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015” come modificato dalla legge regionale 30 dicembre 2015, n. 23 “Modifica dell’articolo 44 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 “Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015””;

l)    articolo 44, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 “Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015”.
 

Art. 26
Entrata in vigore.

1.   La presente legge è pubblicata a seguito della approvazione del bilancio di previsione 2016-2018.

2.   La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

___________________
 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 18 febbraio 2016

Luca Zaia


___________________
 

INDICE

 

Art.   1 - Ambito di applicazione

Art.   2 - Finalità

Art.   3 - Definizioni

Art.   4 - Competenze della Regione

Art.   5 - Competenze delle Province e della Città Metropolitana di Venezia

Art.   6 - Autorità competente coincidente con il committente

Art.   7 - Comitato tecnico per la valutazione di impatto ambientale

Art.   8 - Verifica di assoggettabilità

Art.   9 - Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale

Art. 10 - Procedimento per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale

Art. 11 - Coordinamento e semplificazione della VIA con altri procedimenti

Art. 12 - Parere preliminare di compatibilità ambientale

Art. 13 - Rinnovo di autorizzazioni o concessioni

Art. 14 - Informazione al pubblico e partecipazione

Art. 15 - Inchiesta pubblica

Art. 16 - Interventi di preminente interesse regionale

Art. 17 - Impatti ambientali interregionali

Art. 18 - Procedure per i progetti con impatti ambientali transfrontalieri

Art. 19 - Partecipazione della Regione alla procedura di VIA di competenza statale

Art. 20 - Monitoraggio, controlli e sanzioni

Art. 21 - Disposizioni finali

Art. 22 - Norme transitorie

Art. 23 - Norma finanziaria

Art. 24 - Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente” e successive modificazioni e norma transitoria

Art. 25 - Abrogazioni

Art. 26 - Entrata in vigore

(seguono allegati)

ALLEGATO_Legge_4_2016_317689.pdf
DATI_INFORMATIVI_Legge_4_2016_317689.pdf

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