La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Art. 1 - Modifica dell’articolo 6 bis della legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17 “Norme per l’esercizio delle funzioni di competenza regionale per la salvaguardia e il disinquinamento della laguna di Venezia e del bacino in essa scolante”
Art. 2 - Disposizioni transitorie
Dati informativi concernenti la legge regionale 23 luglio 2013, n. 19
Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:
1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento
1. Procedimento di formazione
- La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore Renato Chisso, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 11 ottobre 2012, n. 23/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 12 dicembre 2012, dove ha acquisito il n. 323 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Settima Commissione consiliare;
- La Settima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 29 gennaio 2013 ;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Settima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Nicola Ignazio Finco, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa11 luglio 2013, n. 19.
2. Relazione al Consiglio regionale
- Relazione della Settima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Nicola Ignazio Finco, nel testo che segue:
“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
l’articolo 242 del D.Lgs. n. 152/2006, prevede che la competenza per l’approvazione dei progetti di bonifica sia della Regione.
L’articolo 7, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 3/2000 stabilisce che sia di competenza dei comuni “l’approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 22/1997 (ora articolo 242 del D.Lgs. n. 152/2006). Il comune stabilisce, inoltre, l’ammontare delle garanzie finanziarie determinate ai sensi dell’articolo 26, comma 9 dello stesso D.Lgs.”.
L’articolo 8, comma 6 della legge regionale n. 27/2001 ha introdotto all’interno della legge regionale n. 17/1990 un nuovo articolo 6 bis, a norma del quale: “In conformità ai principi ed alle finalità della presente legge la Regione approva gli interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati localizzati nel Comune di Venezia e nell’area interessata dal Piano di Area della Laguna e Area Veneziana (PALAV) approvato con provvedimento del Consiglio regionale del 9 novembre 1995, n. 70”.
Anche per il principio di specialità tale ultima previsione normativa prevale sul citato articolo 7, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 3/2000, riconoscendo l’attuale competenza regionale circa la bonifica di siti inquinati localizzati nel territorio dei comuni ricompresi nel PALAV.
Con DGRV n. 652/2009 (successivamente integrata con DGRV n. 1269/2009), si è data applicazione alla novità normativa introdotta con la legge regionale n. 27/2001 di cui sopra.
Allo stato attuale, pertanto, la Regione del Veneto - Direzione Progetto Venezia, è competente ad approvare i progetti di bonifica e ripristino ambientale dei 17 comuni ubicati nel PALAV (di cui 16 ubicati nel Bacino Scolante in Laguna di Venezia), con positivi risultati, sia per quanto attiene l’omogeneità di valutazione dei progetti, sia per quanto attiene il rispetto dei tempi di istruttoria e approvazione degli stessi, previsti dalla normativa vigente.
Tale efficiente gestione dei progetti di bonifica di siti inquinati permette, fra l’altro, di gestire in tempi adeguati gli interventi di risanamento dei suoli e delle acque contaminate, con progressiva diminuzione degli effetti negativi sulla Laguna di Venezia indotti da tali contaminazioni.
Allo scopo di garantire omogenei criteri di valutazione dei progetto di bonifica di siti inquinati ubicati nel Bacino Scolante in Laguna di Venezia (BSLVE), applicando a tale ambito territoriale la stessa efficienza ed efficacia già in essere per la valutazione di progetti di bonifica di siti inquinati localizzati nei Comuni compresi nel PALAV, è necessario ampliare la competenza territoriale della Regione del Veneto per l’approvazione di tali progetti, estendendola all’intero BSLVE.
L’allargamento della competenza permette di ricomprendere aree che per la bonifica di siti inquinati già beneficiano di finanziamenti derivanti dalla Legge Speciale per Venezia.
Ad oggi tuttavia, tali finanziamenti non sono ancora stati completamente utilizzati, anche a causa di ritardi indotti dai tempi di approvazione dei progetti di bonifica di siti inquinati da parte dei comuni competenti.
Tale situazione comporta, fra l’altro, il permanere di fonti di pressione inquinanti sulla Laguna di Venezia, con intuibili effetti ambientali negativi su tale ambito.
L’accentramento delle competenze in capo alla Regione consente di realizzare significative economie di scala, di sollevare le strutture comunali di incombenze che richiedono elevata specializzazione e di garantire ai privati certezza nei tempi necessari al compimento dell’istruttoria.
Inoltre, con l’Accordo di Programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del Sito di Interesse nazionale di Venezia-Porto Marghera e aree limitrofe, del 16 aprile 2012, gli enti sottoscrittori, tra cui la Regione Veneto, si sono impegnati ad un’accelerazione e semplificazione delle procedure di bonifica e riqualificazione ambientale da attuarsi attraverso il rispetto dei principi fondamentali dell’azione amministrativa fissati dalla legge n. 241/1990 all’interno del SIN di Porto Marghera e nelle aree limitrofe, e pertanto occorre garantire uniformità e coerenza delle procedure anche nell’ambito delle aree del BSLV.
In considerazione di quanto esposto, si rende necessario introdurre una modificazione dell’articolo 6 bis della legge regionale n. 17/1990 che estenda le competenze regionali in materia di bonifica di siti inquinati a tutti i comuni ricompresi nel territorio del Bacino Scolante della Laguna di Venezia.
È poi necessario regolamentare il regime transitorio, stabilendo che le singole fasi del procedimento di bonifica di siti inquinati pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge siano concluse dai comuni ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera c), della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e successive modificazioni.
La Settima Commissione consiliare, nella seduta del 29 gennaio 2013, ha espresso all’unanimità (presenti e rappresentati per il Gruppo consiliare Liga Veneta-Lega Nord-Padania i consiglieri Bozza, Cappon e il presidente Finco; per il Gruppo consiliare Popolo della Libertà il consigliere Conta; per il Gruppo consiliare Partito Democratico Veneto i consiglieri Azzalin e Fracasso - con delega del consigliere Puppato) parere favorevole in ordine alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.”.
3. Note agli articoli
Nota all’articolo 1
- Il testo dell’art. 6 bis della legge regionale n. 17/1990, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 6 bis - (Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati).
1. In conformità ai principi ed alle finalità della presente legge la Regione approva gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati localizzati nel bacino scolante della laguna di Venezia individuato dal piano per la prevenzione dell’inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia.”.
Nota all’articolo 2
- Il testo dell’art. 7 della legge regionale n. 3/2000 è il seguente:
“Art. 7 - Competenze dei comuni.
1. Le competenze dei comuni nel quadro dell’ordinamento statale e, in particolare, dell’articolo 21 del decreto legislativo n. 22/1997, consistono principalmente:
a) nella gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa;
b) nella disciplina della gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscano in particolare:
1) le disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
2) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
3) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni dei rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
4) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all’articolo 7, comma 2, lettera f), del decreto legislativo n. 22/1997;
5) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
6) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
7) l’assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell’articolo 18, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 22/1997. Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, ovvero di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
c) nella approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 22/1997, stabilendo inoltre l’ammontare delle garanzie finanziarie determinate ai sensi dell’articolo 26, comma 9.
2. Alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati i comuni provvedono attraverso l’Consigli di bacino di cui all’articolo 14.
3. Il regolamento di cui al comma 1, lettera b), è predisposto dai comuni sulla base di un regolamento tipo adottato dall’Consigli di bacino competente.
4. Per l’espletamento dell’attività di cui al comma 1, lettera c), i comuni possono chiedere la collaborazione dell’ARPAV e/o il parere della competente Commissione tecnica provinciale per l’ambiente.”.
4. Struttura di riferimento
Direzione progetto Venezia