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Bur n. 54 del 28 giugno 2013


LEGGE REGIONALE  n. 14 del 28 giugno 2013

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.

Il Consiglio regionale ha approvato
 

Il Presidente della Giunta regionale
 

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
Finalità e oggetto

1. La Regione del Veneto promuove l’agricoltura sociale quale aspetto della multifunzionalità delle attività agricole, per ampliare e consolidare la gamma delle opportunità di occupazione e di reddito nonché quale risorsa per l’integrazione in ambito agricolo di pratiche rivolte all’offerta di servizi finalizzati all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale di soggetti svantaggiati, all’abilitazione e riabilitazione di persone con disabilità, alla realizzazione di attività educative, assistenziali e formative di supporto alle famiglie e alle istituzioni.

 

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini della presente legge, s’intende per:

a) agricoltura sociale: l’insieme delle pratiche condotte secondo criteri di responsabilità etica e sostenibilità ambientale dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile e successive modificazioni che, in forma singola o associata, integrano l’attività agricola con almeno una delle attività di cui all’articolo 3, ovvero dalle cooperative e imprese sociali nonché da altri soggetti pubblici o privati, che coniugano l’utilizzo delle risorse dell’agricoltura con le attività sociali finalizzate a generare benefici inclusivi, a favorire percorsi abilitativi e riabilitativi, a sostenere l’inserimento sociale e lavorativo delle fasce di popolazione svantaggiate o a rischio di marginalizzazione nonché a promuovere lo sviluppo e la coesione sociale in ambito locale;

b) fattorie sociali:

1) le imprese agricole, come definite dall’articolo 2135 del codice civile e successive modificazioni, che svolgono le attività dell’agricoltura sociale, come definita dalla lettera a) del presente comma, e risultano iscritte all’elenco di cui all’articolo 5 della presente legge;

2) le imprese sociali, come definite dall’articolo 1 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 "Disciplina dell’impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118", e i soggetti di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", qualora svolgano le attività di cui all’articolo 2135, comma 2, del codice civile e risultino iscritte all’elenco di cui all’articolo 5 della presente legge.

 

Art. 3
Modalità operative

1. Le attività dell’agricoltura sociale, in applicazione degli strumenti di programmazione agricola, sociale e socio-sanitaria regionale, sono indirizzate a:

a) politiche attive di inserimento socio-lavorativo di soggetti appartenenti alle persone svantaggiate di cui all’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali" e alle fasce deboli così come previste dalla legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale" attraverso assunzioni, tirocini, formazione professionale aziendale;

b) ambiti d’attuazione di percorsi abilitativi e riabilitativi, di cui sono titolari gli specifici servizi pubblici o privati accreditati, destinati ad attenuare o superare situazioni di bisogno o difficoltà della persona umana, connesse a problematiche di vario genere;

c) iniziative educative, assistenziali e formative nonché azioni volte a promuovere forme di benessere personale e relazionale, destinate a minori, quali agri-asili, agri-nidi, centri per l’infanzia con attività ludiche e di aggregazione mirate alla scoperta del mondo rurale e dei cicli biologici e produttivi agricoli, e ad adulti e anziani, quali alloggi sociali ("social housing") e comunità residenziali ("cohousing") improntate alla sostenibilità ambientale e alla bioedilizia, al fine di fornire esperienze di crescita e integrazione sociale;

d) progetti di reinserimento e reintegrazione sociale di minori ed adulti, in collaborazione con l’autorità giudiziaria e l’ente locale.

2. Le fattorie sociali, così come definite all’articolo 2, comma 1, lettera b) costituiscono lo strumento per la attuazione delle politiche di settore a sostegno dell’agricoltura sociale della Regione del Veneto nonché soggetti coinvolti nella programmazione dei piani di zona dei servizi sociali e socio-sanitari.

3. Per favorire l’integrazione delle attività di agricoltura sociale nella programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato di interventi e servizi alla persona, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, conforma la disciplina attuativa di cui alla legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali" alla specificità delle fattorie sociali, anche ai fini dell’acquisizione dell’autorizzazione all’esercizio o all’accreditamento delle relative strutture.

 

Art. 4
Osservatorio regionale dell’agricoltura sociale

1. È istituito, presso la Giunta regionale, l’Osservatorio regionale dell’agricoltura sociale, di seguito denominato Osservatorio, che svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) raccolta di dati sui servizi offerti da tutti i soggetti operanti nell’ambito dell’agricoltura sociale, promuovendo il monitoraggio sulla presenza e sullo sviluppo delle attività di agricoltura sociale nel territorio e la valutazione della qualità dei servizi offerti, al fine di facilitare la diffusione delle buone pratiche;

b) raccolta e valutazione coordinata, anche avvalendosi dei centri, istituti ed osservatori esistenti, degli studi e delle ricerche concernenti l’efficacia delle pratiche di agricoltura sociale e del loro inserimento nella programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato di interventi e servizi alla persona.

2. L’Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, resta in carica per la durata della legislatura ed è composto da:

a) gli assessori regionali all’agricoltura, al lavoro e ai servizi sociali, che assicurano le funzioni di presidenza;

b) i responsabili delle strutture regionali competenti in materia di agricoltura, lavoro e servizi sociali o loro delegati;

c) quattro rappresentanti delle organizzazioni professionali del settore agricolo maggiormente rappresentative a livello regionale;

d) quattro rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale cui fanno riferimento i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2), individuati nell’ambito degli operatori già attivi sul territorio nel settore dell’agricoltura sociale;

e) cinque rappresentanti delle aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS) esperti in materia di tutela dei minori, età evolutiva, area disabilità, anziani, salute mentale, designati d’intesa fra le aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS);

f) un rappresentante per i comuni del Veneto designato dall’Associazione nazionale comuni italiani, sezione del Veneto.

3. Le funzioni di segreteria sono affidate alla struttura regionale competente in materia di agricoltura.

4. La partecipazione ai lavori dell’Osservatorio è gratuita; ai membri esterni dell’Osservatorio, ove spettante, compete il solo rimborso delle spese secondo le modalità di cui all’articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione" e successive modificazioni.

 

Art. 5
Elenco e rete delle fattorie sociali

1. È istituito l’elenco regionale delle fattorie sociali, tenuto presso la struttura della Giunta regionale competente in materia di agricoltura, le cui risultanze sono pubblicate a cadenza annuale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce le procedure per l’iscrizione e le modalità per la tenuta dell’elenco delle fattorie sociali.

3. La Regione favorisce la costituzione della rete regionale delle fattorie sociali e dei loro organismi associativi e di rappresentanza, con funzioni di coordinamento, assistenza, informazione, formazione e aggiornamento nei confronti dei soggetti appartenenti alla rete medesima e di promozione, in collaborazione con l’Osservatorio regionale dell’agricoltura sociale, di azioni volte a favorire la conoscenza delle attività e dei servizi offerti dalle fattorie sociali.

 

Art. 6
Misure di sostegno

1. La Regione promuove e sostiene il ruolo e le pratiche dell’agricoltura sociale nei propri strumenti di programmazione e gestione delle politiche per lo sviluppo agricolo e delle politiche sociali e socio-sanitarie, prevedendo in particolare:

a) la concessione, nel rispetto delle normative vigenti, di beni del patrimonio regionale alle fattorie sociali ivi compresi quelli di cui all’articolo 12 delle legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 "Misure per l’attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile";

b) la possibilità di adottare misure volte a promuovere l’utilizzo di prodotti agricoli ed agroalimentari provenienti dall’agricoltura sociale, a parità di qualità del prodotto, nelle mense gestite dalla Regione, da enti, aziende ed agenzie regionali e dagli enti locali;

c) la previsione negli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari e agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva della possibilità di riconoscere titolo preferenziale per l’aggiudicazione, a parità di qualità del prodotto, all’utilizzo di prodotti agricoli ed agroalimentari provenienti dall’agricoltura sociale;

d) nel caso di apertura di nuovi mercati al dettaglio in aree pubbliche o di sopravvenuta disponibilità di posteggi nei mercati già attivi ai sensi dalla legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche" e successive modificazioni, la riserva ai soggetti esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli provenienti da agricoltura sociale, come definita all’articolo 2, di almeno il 5 per cento del totale dei posteggi;

e) il riconoscimento alle fattorie sociali di titoli preferenziali nell’attribuzione delle provvidenze comunitarie, nazionali e
regionali;

f) l’organizzazione di percorsi formativi in materia di agricoltura sociale rivolti agli imprenditori agricoli, coadiuvanti e loro familiari che intendono avviare una fattoria sociale o migliorare il proprio ambito di conoscenza;

g) l’organizzazione di interventi di carattere informativo sulle materie, attività e servizi dell’agricoltura sociale, rivolti a dipendenti ed amministratori degli enti locali, delle aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS), nonché a tutti i soggetti, diversi da quelli di cui alla lettera f), operanti nell’ambito dell’agricoltura sociale;

h) la sensibilizzazione degli enti locali per la concessione, nel rispetto della normativa vigente, alle fattorie sociali no profit del loro patrimonio.

 

Art. 7
Logo delle fattorie sociali

1. Le fattorie sociali iscritte nell’elenco di cui all’articolo 5 si avvalgono di un logo, predisposto sulla base di un modello predefinito dalla Giunta regionale, da collocare all’esterno dell’azienda agricola e da utilizzare nella pubblicistica, recante la dicitura "Fattoria sociale del Veneto" e la denominazione dell’attività svolta fra quelle individuate all’articolo 3.

2. L’utilizzo del logo è subordinato al mantenimento dell’iscrizione all’elenco regionale di cui all’articolo 5.

3. L’utilizzo del logo da parte di soggetto non iscritto all’elenco ovvero l’utilizzo di un logo non conforme al modello definito dalla Giunta regionale è soggetto a una sanzione amministrativa da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 2.000,00.

4. All’irrogazione delle sanzioni di cui al comma 3 provvedono, ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale" e successive modificazioni, i comuni nel cui territorio è ubicata la fattoria sociale cui si riferisce la violazione.

 

Art. 8
Monitoraggio e valutazione

1. La Giunta regionale cura il monitoraggio sullo stato di attuazione della presente legge e ne riferisce a cadenza biennale alle competenti commissioni consiliari con apposita relazione nella quale sono riportati in particolare:

a) il numero delle fattorie sociali iscritte nell’elenco di cui all’articolo 5;

b) le attività svolte dall’Osservatorio di cui all’articolo 4 ed in particolare le iniziative promosse con la rete delle fattorie sociali;

c) le misure di sostegno di cui all’articolo 6, attivate dai vari soggetti e i risultati conseguiti.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 28 giugno 2013

Luca Zaia


INDICE

 

Art. 1 - Finalità e oggetto

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Modalità operative

Art. 4 - Osservatorio regionale dell’agricoltura sociale

Art. 5 - Elenco e rete delle fattorie sociali

Art. 6 - Misure di sostegno

Art. 7 - Logo delle fattorie sociali

Art. 8 - Monitoraggio e valutazione

Dati informativi concernenti la legge regionale 28 giugno 2013, n. 14

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina  ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 -   Procedimento di formazione
2 -   Relazione al Consiglio regionale
3 -   Note agli articoli
4 -   Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 8 marzo 2013, dove ha acquisito il n. 336 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Ruffato, Tiozzo, Bond, Pettenò, Caner, Fracasso, Foggiato, Bottacin, Pipitone, Peraro, Bendinelli, Azzalin, Sandri, Toscani, Sinigaglia, Teso, Bonfante, Fasoli, Reolon, Franchetto, Padrin, Pigozzo, Bozza, Cappon, Cenci, Berlato Sella, Laroni, Lazzarini, Corazzari, Possamai, Causin, Marotta, Tesserin, Baggio, Valdegamberi, Finco e Furlanetto;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Quarta Commissione consiliare;
- La Quarta Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 5 giugno 2013;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Quarta Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Davide Bendinelli, ha esaminato e approvato  il progetto di legge con deliberazione legislativa 20 giugno 2013, n. 14.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,
il ruolo multifunzionale dell’agricoltura, come attività che affianca alla tradizionale funzione di produzione di beni alimentari la capacità di generare servizi connessi, sia orientati al mercato, sia in grado di dare luogo a valori di utilità pubblica, è un dato acquisito nella coscienza e sensibilità collettiva prima ancora che codificato nella definizione di imprenditore agricolo così come introdotta nel nostro ordinamento con l’articolo 1 del decreto legislativo n. 228 del 2001 a modifica ed integrazione e, potremmo dire attualizzazione, della definizione di imprenditore agricolo a suo tempo elaborata dall’articolo 2135 del codice civile.
Il profilo della multifunzionalità della impresa agricola che si intende affrontare con la iniziativa legislativa che viene proposta dà per ormai acquisiti il valore della agricoltura quale strumento di caratterizzazione del paesaggio rurale, di mantenimento della biodiversità e di conservazione delle risorse ambientali, volendo mettere in luce un’ulteriore potenzialità multifunzionale dell’attività agricola, in relazione alla sua capacità di generare benefici per fasce vulnerabili o svantaggiate della popolazione, dando luogo a servizi innovativi che possono anche costituire una forma efficace di risposta alla crisi dei tradizionali sistemi di assistenza sociale.
Queste esperienze, comunemente indicate con l’espressione “agricoltura sociale”, affondano le loro radici nella essenza stessa dell’attività agricola che trova le sue radici culturali più remote nelle forme di solidarietà e nei valori di reciprocità, gratuità e mutuo aiuto che caratterizzano da sempre le aree rurali, per metterne in risalto il carattere sociale e proporsi come luogo per l’integrazione nell’agricoltura di pratiche rivolte alla terapia e alla riabilitazione dei disabili, all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale di soggetti svantaggiati, all’offerta di servizi educativi, culturali, di supporto alle famiglie e alle istituzioni didattiche.
L’agricoltura sociale, intesa come componente caratterizzante di nuovi modelli di welfare locale, può dunque essere considerata a pieno titolo tra i percorsi strategici di sviluppo rurale. In tal senso varie regioni hanno previsto nel piano di sviluppo rurale 2007-2013 opportunità di finanziamenti anche per la realizzazione di progetti di agricoltura sociale; a ben vedere già nel precedente ciclo di programmazione 2000-2006, la regione del Veneto si era avvicinata al tema inserendo le fattorie sociali fra i possibili destinatari degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali comunitari: nell’ambito della misura dedicata a “Diversificazione delle attività legate all’agricoltura” venivano definite le fattorie sociali quali “imprese agricole, come definite dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in grado di ospitare e svolgere attività di socializzazione rivolte a fasce particolari della popolazione, quali bambini in età prescolare e anziani o attività con valenza terapeutica rivolte a persone diversamente abili”.
Nell’attuale ciclo di programmazione lo strumento è stato individuato dalla regione del Veneto nella misura 311 dedicata alla “Diversificazione in attività non agricole” e ha finanziato, tra gli altri, interventi all’interno delle aziende agricole “finalizzati allo sviluppo di attività e prestazioni socio-assistenziali che vanno ad arricchire la rete locale dei servizi e delle opportunità sociali”: le soluzioni individuate prevedono creazione e consolidamento di fattorie plurifunzionali, quali fattorie sociali (agrinidi, attività assistite con animali, horticultural therapy, ecc.), fattorie creative (produzioni artigianali aziendali, ecc.), eco-fattorie (servizi ambientali, ecc.).
L’agricoltura sociale come espressione della multifunzionalità rientra dunque a pieno titolo nell’ambito dello sviluppo rurale per la presenza simultanea di aspetti etici e sociali, di valorizzazione dei legami fra agricoltura e territorio, di diversificazione e valorizzazione delle attività agricole tradizionali.
Molteplici possono infatti essere le valenze dell’agricoltura sociale: per l’agricoltore essa costituisce una nuova fonte di reddito; per le politiche sociali si avvale delle aziende agricole quali centri di generazione di benessere psico-fisico e opportunità di inserimento socio-lavorativo per soggetti appartenenti a fasce deboli; dal punto di vista delle politiche di sviluppo locale l’agricoltura sociale offre una prospettiva unitaria di sviluppo economico e sociale.
La crescita delle esperienze di agricoltura sociale e il suo riconoscimento nell’ambito della programmazione 2007-2013 hanno anche innescato un processo normativo che inizia a introdurre il fenomeno nelle legislazioni regionali: è un processo ancora limitato, ma in espansione e che costituisce espressione significativa di una tendenza certamente suscettibile di ulteriori sviluppi.
È bene ricordare che la legislazione regionale si è ad oggi dispiegata in assenza di un definito quadro di riferimento legislativo, che appare pertanto necessario costruire a partire dal livello cui è assegnata la competenza esclusiva in agricoltura, quello regionale.
In effetti a livello nazionale, pur non essendo l’agricoltura sociale specificatamente normata, si può ritrovare nelle cosiddette “leggi di orientamento per l’agricoltura” il quadro di riferimento entro cui collocarla, avendo tali provvedimenti ridefinito in senso estensivo il concetto di attività agricola. La legge di orientamento del 2001 e la successiva del 2003 hanno infatti profondamente innovato la materia, sia recependo il concetto di multifunzionalità dell’attività agricola, sia come già ricordato, recando una nuova definizione di imprenditore agricolo sostitutiva di quella contenuta nella vecchia formulazione dell’articolo 2135 del codice civile e che ne estende il campo di applicazione.
Deve altresì segnalarsi come l’esame istruttorio del progetto di legge si è intersecato con i lavori del Gruppo di tecnici ed esperti in materia di agricoltura sociale istituito con deliberazione della Giunta regionale e che ha visto il coinvolgimento delle strutture della Giunta regionale competenti in materia di politiche agricole, sociali e del lavoro, dei rappresentanti delle ULSS individuati fra esperti in materia di tutela dei minori, età evolutiva, area della disabilità, anziani e salute mentale oltre che rappresentanti delle autonomie locali e delle associazioni di categoria del comparto agricolo e dei soggetti operanti nel sociale, con particolare riguardo a quelli aventi come finalità statutaria lo sviluppo di attività sociali in ambito agricolo; la istruttoria in sede di commissione consiliare si è così potuta avvalere, e in misura particolarmente significativa, dei contributi tecnico-specialistici del Gruppo, fino a definire una disciplina organica della agricoltura sociale, sia come strumento per la multifunzionalità della impresa agricola, sia quale strumento per integrare i servizi erogati tramite l’agricoltura sociale negli strumenti di pianificazione della attività dei servizi sociali e socio-sanitari.
Venendo più specificatamente all’articolato della iniziativa legislativa, alla individuazione dell’oggetto e delle finalità della proposta (articolo 1), in linea con il quadro normativo in materia di multifunzionalità della attività agricola come sopra delineato, seguono all’articolo 2 le definizioni di agricoltura sociale e di fattorie sociali, da cui emerge la caratterizzazione di un fenomeno segnato dalla presenza, da una parte, delle imprese agricole che integrano la propria attività con iniziative di agricoltura sociale, dall’altra, dei soggetti che provengono dal mondo dell’intervento sociale e dal cosiddetto “terzo settore”, con particolare riferimento alle imprese sociali e ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, che svolgano attività di coltivazione, selvicoltura o allevamento di animali, ai sensi del comma 2 dell’articolo 2135 del codice civile.
L’articolo 3 individua le modalità operative, prevedendo che le attività relative alla agricoltura sociale sono attuate mediante gli strumenti di programmazione agricola e sociale e sono indirizzate a interventi di inserimento socio-lavorativo di soggetti appartenenti a fasce deboli, ad azioni assistenziali e di riabilitazione delle persone con forme di disabilità, ad attività educativo-assistenziale, ad attività formativa e a forme di benessere personale e relazionale nei confronti di minori (come agri-asili e agri-nidi) e anziani (come “social housing” e “cohousing”) nonché attività di reintegrazione sociale, in collaborazione con l’autorità giudiziaria.
Al fine di favorire l’integrazione delle attività di agricoltura sociale nell’ambito delle politiche del settore sociale, il comma 3 dell’articolo 3 prevede che la Giunta regionale conformi i provvedimenti attuativi della disciplina regionale relativa all’autorizzazione e all’accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali alla specificità delle fattorie sociali.
Ad agevolare ruolo e funzioni delle fattorie sociali, per le quali è prevista (articolo 5) la costituzione di un apposito elenco, la cui tenuta è affidata alle strutture competenti in materia di agricoltura della Giunta regionale in chiave ricognitiva e di informazione degli operatori del settore e di promozione della conoscenza dei servizi offerti, vengono individuate (articolo 6) apposite misure di sostegno. Queste in particolare prevedono: la concessione di beni del patrimonio regionale nonché di beni confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa; la promozione dell’utilizzo di prodotti provenienti dalle fattorie sociali nelle mense gestite dalle pubbliche amministrazioni; la possibilità di riconoscere, negli appalti pubblici di servizi e forniture di prodotti alimentari e agroalimentari, titolo preferenziale per la aggiudicazione all’utilizzo dei relativi prodotti; la riserva di posteggi nei nuovi mercati al dettaglio in aree pubbliche; il riconoscimento di titolo preferenziale nei bandi per l’accesso degli aiuti recati dalle provvidenze comunitarie, nazionali o regionali; l’organizzazione di corsi specifici di formazione destinati agli imprenditori agricoli nonché incontri informativi rivolti agli altri soggetti operatori dell’agricoltura sociale e ai dipendenti e amministratori delle AULSS e degli enti locali.
Completano l’articolato della iniziativa legislativa le disposizioni di cui all’articolo 4, in merito alla costituzione di un Osservatorio regionale dell’agricoltura sociale, l’articolo 7 relativo alla creazione di un logo delle fattorie sociali il cui utilizzo è subordinato all’iscrizione nell’elenco regionale e l’articolo 8, in materia di monitoraggio e valutazione sullo stato di attuazione delle iniziative di agricoltura sociale, momenti ed occasione per approfondire la conoscenza delle realtà esistenti sul territorio e delle relative caratteristiche, per la raccolta delle risultanze anche scientifiche dell’impatto sociale derivante dall’uso delle risorse agro-rurali nelle politiche attive del lavoro, nelle politiche sociali e nei processi riabilitativi e quindi strumenti per la valutazione ed il reindirizzo delle politiche di settore.
La Quarta Commissione consiliare, assegnataria della competenza primaria, ha concluso il proprio esame nella seduta del 5 giugno 2013, avvalendosi altresì delle osservazioni presentate dagli operatori del settore nell’audizione del 7 maggio 2013 e delle risultanze del gruppo di lavoro ad hoc istituito dalla Giunta regionale con DGR n. 1234 del 25 giugno 2012.

3. Note agli articoli

Nota all’articolo 2
- Il testo dell’art. 1 del decreto legislativo n. 155/2006 è il seguente:
“1. Nozione.
1. Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, e che hanno i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4.
2. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e le organizzazioni i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l’erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci, associati o partecipi non acquisiscono la qualifica di impresa sociale.
3. Agli enti ecclesiastici e agli enti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese si applicano le norme di cui al presente decreto limitatamente allo svolgimento delle attività elencate all’articolo 2, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di scrittura privata autenticata, che recepisca le norme del presente decreto. Per tali attività devono essere tenute separatamente le scritture contabili previste dall’articolo 10. Il regolamento deve contenere i requisiti che sono richiesti dal presente decreto per gli atti costitutivi.”.

- Il testo dell’art. 1 della legge n. 328/2000 è il seguente:
“1. Principi generali e finalità.
1. La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.
2. Ai sensi della presente legge, per «interventi e servizi sociali» si intendono tutte le attività previste dall’articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
3. La programmazione e l’organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete agli enti locali, alle regioni ed allo Stato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e della presente legge, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.
4. Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell’ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
5. Alla gestione ed all’offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata.
6. La presente legge promuove la partecipazione attiva dei cittadini, il contributo delle organizzazioni sindacali, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti per il raggiungimento dei fini istituzionali di cui al comma 1.
7. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell’ambito delle competenze loro attribuite, ad adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni contenute nella presente legge, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.”.

Nota all’articolo 3
- Il testo dell’art. 4 del decreto legislativo n. 381/1991 è il seguente:
“4. Persone svantaggiate.
1. Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell’interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall’articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.
2. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.
3. Le aliquote complessive della contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, con l’eccezione delle persone di cui al comma 3-bis, sono ridotte a zero.
3-bis. Le aliquote di cui al comma 3, dovute dalle cooperative sociali relativamente alle retribuzioni corrisposte alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono ridotte nella misura percentuale individuata ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Gli sgravi contributivi di cui al presente comma si applicano per un ulteriore periodo di sei mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione.”.

Nota all’articolo 4
- Il testo dell’art. 187 della legge regionale n. 12/1991 è il seguente:
“Art. 187 - Indennità per la partecipazione a Commissioni regionali.
1. Ferma restando la disciplina particolare prevista da norme specifiche, ai componenti esterni delle commissioni, previste per legge o comunque istituite con atto formale degli organi della Regione, è corrisposta un’indennità per ogni giornata di partecipazione alle sedute. è, altresì, corrisposto, ove spetti, il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista dalla normativa vigente per i dipendenti della Regione con qualifica dirigenziale nonché il rimborso degli oneri di parcheggio allorquando le riunioni si svolgano nel centro storico della città di Venezia.
2. L’ammontare dell’indennità variabile, in relazione all’importanza dei lavori, da un minimo di euro 75,00 ad un massimo di euro 130,00, è determinato con deliberazione della Giunta regionale.”.

Nota all’articolo 6
- Il testo dell’art. 12 della legge regionale n. 48/2012 è il seguente:
“Art. 12 - Azioni finalizzate al recupero dei beni confiscati.
1. La Regione contribuisce ad assicurare un proficuo riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, attraverso:
a) l’assistenza agli enti locali assegnatari di tali beni;
b) la concessione di contributi agli enti locali di cui alla lettera a), per concorrere alla realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico nonché arredo degli stessi al fine del recupero dei beni immobili loro assegnati;
c) la concessione di contributi agli enti locali di cui alla lettera a), per favorire il riutilizzo in funzione sociale dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa, mediante la stipula di accordi di programma con i soggetti assegnatari;
d) la collaborazione con l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
2. La Regione può stanziare contributi per favorire e sostenere la continuità lavorativa delle aziende sequestrate e non ancora confiscate, al fine di salvaguardare il patrimonio produttivo e occupazionale esistente.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione agroambiente

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