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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 38 del 31 maggio 2011


LEGGE REGIONALE  n. 11 del 26 maggio 2011

Interventi per combattere la povertà ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Finalità

1. La Regione del Veneto, nell’ambito delle politiche di solidarietà sociale, riconosce, valorizza e promuove l’attività svolta per il recupero delle eccedenze alimentari e per la loro redistribuzione a coloro che assistono persone in stato di grave disagio sociale e di indigenza.

Art. 2

Beneficiari

1. La Regione assume le finalità di cui alla presente legge nei propri strumenti di programmazione economica e sociale avvalendosi, per il perseguimento delle stesse, dei soggetti del terzo settore, così come individuati dall’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328”, che esercitano in modo prevalente l’attività di cui all’articolo 1 e che presentano i seguenti requisiti:

a) operare in Veneto;

b) operare con una progettualità di rete a livello territoriale.

Art. 3

Interventi

1. La Regione, in attuazione delle finalità di cui all’articolo 1, individua gli obiettivi e le modalità di intervento e di sostegno operativo e finanziario mediante la predisposizione di un programma di interventi a valenza triennale, approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

2. Il programma di cui al comma 1 in particolare prevede i seguenti obiettivi:

a) l’attenuazione delle condizioni di disagio delle persone e delle famiglie, attraverso la raccolta e la distribuzione di generi alimentari ai soggetti che operano nel settore assistenziale;

b) la promozione e il sostegno di specifici progetti formativi inerenti la diffusione di una corretta cultura della nutrizione da attuarsi anche mediante apposite azioni di informazione rivolte verso la collettività;

c) la costituzione di modelli di partnership consistenti nella definizione di accordi di collaborazione tra le aziende del settore alimentare, della grande distribuzione alimentare e della ristorazione collettiva ed i soggetti di cui all’articolo 2 favorendo la cessione di generi alimentari ancora commestibili;

d) la predisposizione di progetti di informatizzazione e di formazione professionale a sostegno delle attività di recupero e di redistribuzione delle eccedenze alimentari.

3. I rapporti tra la Regione ed i soggetti individuati dal programma di cui al comma 2, sono regolati da convenzione approvata dalla Giunta regionale.

4. La convenzione di cui al comma 3 prevede le modalità ed i tempi di realizzazione degli interventi e dei servizi prestati nonché le modalità per la verifica dello svolgimento degli stessi e per l’erogazione di risorse economiche da parte della Regione.

Art. 4

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 3, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2011, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0161 “Interventi di sostegno al terzo settore” del bilancio di previsione 2011, riducendo di pari importo lo stanziamento di spesa finalizzato agli interventi previsti dalla legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 26 maggio 2011

Luca Zaia


INDICE

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Beneficiari

Art. 3 - Interventi

Art. 4 - Norma finanziaria


Dati informativi concernenti la legge regionale 26 maggio 2011, n. 11

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 -   Procedimento di formazione

2 -   Relazione al Consiglio regionale

3 -   Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

  • La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 27 aprile 2010, dove ha acquisito il n. 14 del registro dei progetti di legge su iniziativa del Consigliere Pettenò;
  • Il progetto di legge è stato assegnato alla 3° commissione consiliare;
  • La 3° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 14 aprile 2011;
  • Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Roberto Fasoli, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 28 aprile 2011, n. 9.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

è necessario promuovere e sostenere politiche finalizzate ad attenuare le condizioni di disagio delle persone e delle famiglie attraverso la raccolta e la distribuzione di generi alimentari.

Occorre promuovere rapporti e accordi tra le aziende del settore alimentare, aziende della grande distribuzione alimentare ed aziende attive nel settore della ristorazione collettiva con le associazioni di volontariato al fine di assicurare la cessione di generi alimentari ancora commestibili.

È importante valorizzare il ruolo delle associazioni di volontariato in grado di assicurare una mobilitazione significativa di volontari e sollecitare iniziative volte al reperimento delle risorse.

La Terza Commissione consiliare, competente nella materia, nella seduta del 14 aprile 2011 ha espresso, all’unanimità, parere favorevole al testo modificato che si allega.

Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi Lega Nord-Liga Veneta Padania (Baggio con delega Sandri, Toscani e Corazzari), Popolo della Libertà (Mainardi con delega Toniolo), Partito Democratico (Fasoli e Bortoli) e Italia dei Valori (Marotta). 

3. Struttura di riferimento

Direzione per i servizi sociali

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