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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 84 del 12 novembre 2010


LEGGE REGIONALE  n. 23 del 08 novembre 2010

Modifiche della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati".

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19

1.    Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 “Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati”, le parole: “organismi di formazione pubblici e privati” sono sostituite dalle parole: “organismi di formazione accreditati”.

2.    Al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 sono apportate le seguenti modificazioni:

a)    sono soppresse le parole “proporre e”;

b)    dopo le parole: “finanziati con risorse pubbliche” sono inserite le seguenti: “ovvero interventi di formazione riconosciuti ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 “Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro”, e successive modificazioni e integrazioni”.

Art. 2

Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19

1.    Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 sono inseriti i seguenti:

“2 bis. Nel caso di accertamento di irregolarità diverse dalle ipotesi di cui al comma 2, il dirigente della struttura competente può disporre con decreto motivato, previa contestazione ai soggetti interessati, la sospensione dell’accreditamento per un periodo massimo di trecentosessanta giorni.

2 ter. L’applicazione della sospensione, di cui al comma 2 bis, comporta l’impossibilità di partecipare ai bandi regionali in materia di formazione per il periodo di operatività della misura.”.

Art. 3

Norma transitoria

1.    Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale con apposito provvedimento definisce i criteri di gradazione delle sanzioni previste.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 8 novembre 2010

Luca Zaia


INDICE

Art. 1 - Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19
Art. 2 - Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19
Art. 3 - Norma transitoria

Dati informativi concernenti la legge regionale 8 novembre 2010, n. 23

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento


1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Elena Donazzan, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 3 agosto 2010, n. 13/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 9 agosto 2010, dove ha acquisito il n. 87 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 6° commissione consiliare;
- La 6° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 13 ottobre 2010;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Vittorino Cenci, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 20 ottobre 2010, n. 4.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,
il decreto 25 maggio 2001, n. 166 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha adottato il modello base per tutti i sistemi regionali di accreditamento, finalizzati ad inserire in un apposito elenco regionale gli enti che organizzano ed erogano attività di orientamento e formazione professionale finanziate con risorse pubbliche. Tale modello base è stato recentemente oggetto di revisione in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, all’interno della quale - nella seduta del 20 marzo 2008 - è stata raggiunta un’intesa tra i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione, dell’università e ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi.
La legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 ha normato il processo di accreditamento dettando le disposizioni concernenti l’istituzione e la tenuta dell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati. Rientrano nelle previsioni della legge regionale, a livello generale:
- la definizione dei requisiti per l’accreditamento;
- le modalità di presentazione delle istanze di iscrizione nell’elenco regionale;
- le tipologie di attività per le quali può essere chiesto l’accreditamento;
- la previsione di controlli periodici finalizzati ad accertare periodicamente la sussistenza attuale dei requisiti per mantenere l’accreditamento;
- le conseguenze relative al venir meno dei requisiti, ovvero all'accertata non veridicità della documentazione sui risultati dell'attività di formazione svolta.
Attualmente, l’iscrizione di nuovi enti nell’elenco regionale si perfeziona tramite la procedura del “bando aperto”. Il bando vigente per l’accreditamento (approvato con Dgr n. 359 del 13 febbraio 2004) non assegna termini di scadenza per la presentazione delle istanze, le quali possono essere quindi avanzate in qualsiasi momento. Il richiedente deve comunque aver realizzato nel periodo precedente un numero minimo di attività e queste vengono valutate in base ai parametri e agli indicatori previsti dal bando. Affinché tale meccanismo non possa rappresentare un ostacolo all’iscrizione di nuovi soggetti, sono stati previsti e potenziati gli strumenti a disposizione degli enti di nuova o recente costituzione per maturare - e dunque veder riconosciuta - l’esperienza pregressa (segnatamente, il partenariato) ed è stato elevato il periodo di riferimento da due a tre anni.
In tema di mancato rispetto dei requisiti previsti per il mantenimento dell’accreditamento, la legge regionale n. 19/2002 contempla quale unica sanzione la revoca dell’accreditamento con conseguente cancellazione dall’elenco regionale. La disposizione in parola rischia peraltro di non poter trovare concreta applicazione nelle fattispecie diverse da quelle previste dalla legge regionale medesima, oltre che di risultare eccessiva e quindi inadeguata nel caso di quelle di minore entità, in ordine alle quali il presente DDL prevede la sanzione alternativa della sospensione.
Il presente DDL interviene - senza modificarne la struttura - sulle sezioni della legge regionale che necessitano di un aggiornamento o di una migliore definizione rispetto alle attuali modalità operative in tema di accreditamento degli Organismi di formazione. È il caso di sottolineare che tali modifiche risultano perfettamente compatibili con la nuova normativa nazionale in tema di accreditamento delle sedi operative.
Nel dettaglio, l’articolo 1 del presente DDL prevede modifiche all’articolo 1 della legge regionale (“Istituzione elenco regionale”), nel senso di fissare l’esatta denominazione dell’elenco regionale; di specificare la natura delle attività rilevanti ai fini dell’accreditamento (non solo quelle finanziate, ma altresì quelle riconosciute ai sensi della legge regionale n. 10/1990); di ampliare il parametro di riferimento per l’esperienza pregressa, compatibilmente col modello di accreditamento vigente, e - come emerso in sede di esame istruttorio della Commissione - di subordinare all’accreditamento la sola realizzazione degli interventi finanziati con risorse pubbliche e non anche la possibilità di proporre detti interventi.
L’articolo 2 del presente DDL prevede infine modifiche all’articolo 3 della legge regionale (“Tenuta dell’elenco”), nel senso di rendere più flessibili le modalità di verifica per il mantenimento dell’accreditamento (soppressione della parola “annualmente” al comma 1) e di prevedere un provvedimento alternativo alla revoca dell’accreditamento - con indicazione dei relativi effetti - per le fattispecie di irregolarità diverse rispetto a quelle attualmente previste per la revoca (aggiunta dei commi 2 bis e 2 ter).
La Sesta Commissione consiliare permanente nella seduta del 13 ottobre 2010 ha licenziato all’unanimità, con modifiche, l’unito testo del disegno di legge in questione, che viene ora sottoposto all'esame dell'Aula consiliare.
Erano rappresentati i gruppi L.V. - L.N. Padania, Popolo della Libertà, Partito Democratico Veneto, Italia dei Valori con delega del rappresentante del gruppo Unione di Centro.

2. Note agli articoli

Nota all’articolo 1
- Il testo dell’art. 1 della legge regionale n. 19/2002, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 1 - Istituzione elenco regionale.
1. Al fine di garantire standard di qualità dei soggetti attuatori nel sistema di formazione professionale, è istituito presso la Giunta regionale l’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati.
2. L'iscrizione nell'elenco regionale di cui al comma 1 comporta l'accreditamento dei soggetti iscritti che possono realizzare interventi di formazione e di orientamento finanziati con risorse pubbliche ovvero interventi di formazione riconosciuti ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 “Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro”, e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto degli obiettivi della programmazione regionale.
3. Per l'iscrizione nell’elenco regionale, i soggetti che gestiscono la formazione professionale presentano al Presidente della Giunta regionale istanza sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo di formazione e corredata dall'atto costitutivo e dallo statuto, ove esistenti.
4. L'istanza di cui al comma 3, presentata a seguito di avviso pubblico, deve indicare:
a) la sede operativa per la quale il soggetto chiede l’accreditamento;
b) la dotazione finanziaria finalizzata all’attività di formazione e di orientamento;
c) la dotazione di risorse umane e strumentali destinate allo svolgimento dell’attività;
d) le attività svolte nei due anni precedenti a quello di presentazione dell'istanza, specificando la tipologia dei corsi, il numero dei partecipanti, i finanziamenti ottenuti, i risultati qualitativi e quantitativi conseguiti;
e) la rappresentatività socio-economica o professionale e la interrelazione con il territorio nonché la rete di collaborazioni attivate;
f) l'eventuale possesso della certificazione del sistema di qualità rilasciata da un organismo di certificazione accreditato dal Sistema Nazionale per l'accreditamento degli organismi di certificazione (SINCERT) o da altri organismi equivalenti.
5. Il dirigente della struttura competente in materia di formazione, entro il termine di centottanta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 4, previa verifica dei requisiti richiesti, provvede all'iscrizione dell'organismo di formazione nell'elenco regionale.
6. Il dirigente di cui al comma 5 comunica l'avvenuta iscrizione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini dell'inserimento delle sedi operative nell'elenco nazionale, nonché ogni successiva variazione.”.

Nota all’articolo 2
- Il testo dell’art. 3 della legge regionale n. 19/2002, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 3 - Tenuta dell’elenco.
1. La struttura regionale competente in materia di formazione verifica annualmente il mantenimento dei requisiti da parte dei soggetti iscritti nell'elenco regionale, secondo modalità determinate con provvedimento della Giunta regionale.
2. In caso di accertato venir meno dei requisiti richiesti, ovvero dell'accertata non veridicità della documentazione sui risultati dell'attività di formazione svolta, previa contestazione ai soggetti interessati, l'iscrizione nell’elenco è revocata con decreto del dirigente della struttura competente.
2 bis. Nel caso di accertamento di irregolarità diverse dalle ipotesi di cui al comma 2, il dirigente della struttura competente può disporre con decreto motivato, previa contestazione ai soggetti interessati, la sospensione dell’accreditamento per un periodo massimo di trecentosessanta giorni.
2 ter. L’applicazione della sospensione, di cui al comma 2 bis, comporta l’impossibilità di partecipare ai bandi regionali in materia di formazione per il periodo di operatività della misura.
3. L'iscrizione nell'elenco regionale comporta l’obbligo di accettazione da parte degli iscritti di controlli finalizzati ad accertare il mantenimento dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco regionale, da effettuare secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale.
4. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 comporta la revoca dell'iscrizione.”.


4. Struttura di riferimento

Direzione formazione

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