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Bur n. 21 del 09 marzo 2010


LEGGE REGIONALE  n. 18 del 04 marzo 2010

Norme in materia funeraria.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

CAPO I

Finalità, istituzioni ed operatori

Art. 1

Finalità

1. La presente legge disciplina gli aspetti relativi alla tutela della salute pubblica nell’ambito delle funzioni e dei servizi correlati al decesso di ogni persona, nel rispetto della dignità, delle convinzioni religiose e culturali e del diritto di ognuno di poter scegliere liberamente la forma di sepoltura o la cremazione.

2. La Regione del Veneto promuove l’informazione sulla cremazione e su forme di sepoltura di minore impatto per l’ambiente, nel rispetto dei diversi usi funerari propri di ogni comunità.

Art. 2

Compiti della Regione

1. La Regione esercita compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo nelle materie disciplinate dalla presente legge, improntando la propria attività alla semplificazione dei procedimenti amministrativi e ai principi di efficacia e di efficienza della vigilanza sanitaria.

2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce:

a) i requisiti strutturali dei cimiteri e dei crematori;

b) i requisiti delle strutture destinate al servizio obitoriale;

c) i requisiti strutturali delle case funerarie e delle sale del commiato;

d) i requisiti dei mezzi di trasporto funebre e delle casse;

e) i requisiti strutturali, gestionali e professionali per l’esercizio dell’attività funebre;

f) le caratteristiche e le modalità di realizzazione delle cappelle private e delle tumulazioni privilegiate fuori dai cimiteri;

g) l’elenco delle malattie infettive che richiedono particolari prescrizioni per la sepoltura o per la cremazione.

Art. 3

Compiti dei comuni

1. Il comune assicura la sepoltura o la cremazione dei cadaveri delle persone residenti e di quelle decedute nel proprio territorio, tramite la realizzazione, anche in associazione con altri comuni, di cimiteri e di crematori ed in particolare:

a) rilascia le autorizzazioni previste dalla presente legge;

b) assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento di riti funebri nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari;

c) adotta il regolamento di polizia mortuaria;

d) assicura il trasporto funebre in caso di indigenza del defunto o di stato di bisogno della famiglia o di disinteresse da parte dei familiari, nonché il servizio di raccolta e di trasferimento all’obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

2. In particolare il regolamento di polizia mortuaria:

a) stabilisce l’ubicazione, le condizioni di esercizio e di utilizzo dei cimiteri, delle strutture obitoriali e delle sale del commiato;

b) definisce i turni di rotazione dei campi di inumazione e le procedure di trattamento del terreno volte a favorire i processi di mineralizzazione;

c) fissa le modalità e la durata delle concessioni e le tariffe delle sepolture private;

d) disciplina le attività funebri e le condizioni di esercizio del servizio di trasporto funebre in applicazione delle disposizioni regionali;

e) fissa le prescrizioni relative all’affidamento e alle caratteristiche delle urne cinerarie;

f) stabilisce le caratteristiche della camera mortuaria, dell’ossario comune, del cinerario comune e delle sepolture per inumazione e per tumulazione.

3. Il comune esercita le funzioni di vigilanza avvalendosi, per gli aspetti igienico sanitari, dell’azienda ULSS.

Art. 4

Compiti delle aziende ULSS

1. L’azienda ULSS:

a) assicura il servizio di medicina necroscopica di cui all’articolo 9;

b) impartisce prescrizioni a tutela della salute pubblica, in particolare nei casi previsti agli articoli 51 e 52;

c) esercita le funzioni di vigilanza per gli aspetti igienico sanitari;

d) rilascia i pareri, le certificazioni e i nullaosta previsti dalla presente legge.

Art. 5

Attività funebre

1. L’attività funebre è l’attività che comprende ed assicura in forma congiunta l’espletamento delle seguenti prestazioni:

a) disbrigo, su mandato dei familiari o di altri aventi titolo, delle pratiche amministrative inerenti il decesso e organizzazione delle onoranze funebri;

b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale ad esclusione dei prodotti lapidei;

c) preparazione del cadavere e confezionamento del feretro;

d) trasferimento durante il periodo di osservazione e trasporto funebre;

e) trattamenti di tanatocosmesi;

f) recupero di cadaveri, su disposizioni dell’autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati.

2. Lo svolgimento dell’attività funebre è autorizzato dal comune ove ha sede commerciale l’impresa richiedente, sulla base del possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera e).

3. È vietata l’intermediazione nell’attività funebre. Il conferimento dell’incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita delle casse ed articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale si svolge unicamente nella sede autorizzata o, eccezionalmente su richiesta degli interessati, presso altro luogo purché non all’interno di strutture sanitarie e socio assistenziali di ricovero e cura, pubbliche e private, di strutture obitoriali e di cimiteri.

4. L’attività funebre è incompatibile con la gestione del servizio cimiteriale e del servizio obitoriale, è invece compatibile con la gestione della casa funeraria e della sala del commiato.

5. Il comune verifica la persistenza dei requisiti strutturali e gestionali previsti nell’autorizzazione all’esercizio dell’attività funebre.

6. Lo svolgimento dell’attività di trasporto a pagamento non connesso con attività funebre è ammesso solo per il trasporto di feretro chiuso; il trasporto a pagamento è escluso durante il periodo di osservazione di cui all’articolo 10.

7. Per l’esercizio del trasporto di cui al comma 6, è necessaria l’autorizzazione del comune ove ha sede l’impresa commerciale, sulla base dei requisiti stabiliti per gli esercenti l’attività funebre.

CAPO II - Definizioni, adempimenti e trattamenti conseguenti alla morte

Art. 6

Definizioni di cadavere e di resti mortali

1. Per cadavere si intende il corpo umano privo delle funzioni cardiorespiratoria e cerebrale.

2. Per resti mortali si intendono gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi e conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a dieci e venti anni.

Art. 7

Accertamento di morte

1. Dopo la dichiarazione o l’avviso di morte, secondo le modalità stabilite dalle norme sull’ordinamento di stato civile, il medico necroscopo procede all’accertamento della morte e redige il certificato necroscopico.

2. La visita del medico necroscopo è effettuata entro trentasei ore e non prima di otto ore dalla constatazione del decesso.

Art. 8

Denuncia della causa di morte

1. La denuncia della causa di morte di cui all’articolo 103 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 “Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie” è fatta dal medico curante entro ventiquattro ore dall’accertamento del decesso.

2. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

3. I medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall’autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico hanno l’obbligo di denuncia della causa di morte.

Art. 9

Medico necroscopo

1. Le funzioni di medico necroscopo sono svolte da medici individuati dall’azienda ULSS tra i medici dipendenti o convenzionati con il servizio sanitario regionale, in modo che siano assicurate la tempestività e l’ottimale distribuzione territoriale del servizio.

Art. 10

Periodo di osservazione

1. Il periodo di osservazione è il periodo in cui il cadavere viene mantenuto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e durante il quale viene assicurata adeguata sorveglianza.

2. Il periodo di osservazione decorre dal momento del decesso e scade dopo ventiquattro ore. In caso di decapitazione, maciullamento o putrefazione non è prescritto alcun periodo di osservazione.

3. Il periodo di osservazione termina contestualmente al rilascio del certificato necroscopico in caso di accertamento della morte mediante le procedure previste dalla legge 29 dicembre 1993, n. 578 “Norme per l’accertamento e la certificazione di morte” e dal decreto del Ministro della salute 11 aprile 2008 “Aggiornamento del decreto 22 agosto 1994, n. 582 relativo al: “Regolamento recante le modalità per l’accertamento e la certificazione di morte””.

4. L’osservazione del cadavere può essere svolta, conformemente alla scelta dei congiunti o degli altri aventi titolo:

a) presso il domicilio del defunto, salvo che l’abitazione venga dichiarata inadatta dall’azienda ULSS;

b) presso la struttura obitoriale;

c) presso la casa funeraria.

5. Durante il periodo di osservazione il cadavere non può essere sottoposto a trattamenti conservativi, a conservazione in cella frigorifera, ad autopsia e chiuso in cassa.

6. La sorveglianza del cadavere può essere assicurata anche attraverso apparecchiature di rilevazione e di segnalazione a distanza.

Art. 11

Trasferimento durante il periodo di osservazione

1. Durante il periodo di osservazione, di cui all’articolo 10, su richiesta dei familiari o altri aventi titolo, il cadavere può essere trasferito al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria siti anche in comune diverso.

2. L’impresa funebre che esegue il trasferimento comunica tempestivamente all’ufficiale di stato civile e al medico necroscopo la nuova sede ove il cadavere è stato trasferito per l’osservazione.

3. In caso di trasferimento durante il periodo di osservazione il cadavere è riposto in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 12

Rinvenimento di cadavere, di resti mortali e di ossa umane

1. Nel caso di rinvenimento di cadavere, di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta informa immediatamente il comune il quale ne dà subito comunicazione all’autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all’azienda ULSS.

Art. 13

Tanatoprassi e tanatocosmesi

1. I trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi possono essere eseguiti su richiesta dei familiari trascorso il periodo di osservazione di cui all’articolo 10 e dopo l’effettuazione della visita necroscopica di cui all’articolo 7.

2. Sono consentiti trattamenti di tanatoprassi e di imbalsamazione nei limiti e secondo modalità stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 14

Rilascio di cadaveri a scopo di studio

1. Nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l’utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, ricerca ed insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comunicazione al comune, che rilascia l’autorizzazione al trasporto, previo assenso e a spese dell’istituto ricevente.

CAPO III

Servizio obitoriale, casa funeraria e sala del commiato

Art. 15

Strutture obitoriali

1. Sono strutture obitoriali:

a) i locali all’interno della struttura sanitaria o socio assistenziale che ricevono le persone decedute all’interno della struttura;

b) i depositi di osservazione e gli obitori comunali, che ricevono le persone decedute nella pubblica via o in luogo pubblico, o decedute in abitazioni, se richiesto dai familiari.

2. I requisiti strutturali delle strutture obitoriali sono definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera b).

3. Presso le strutture obitoriali è assicurato lo svolgimento delle seguenti funzioni:

a) il mantenimento in osservazione del cadavere;

b) il riscontro diagnostico;

c) le autopsie giudiziarie;

d) il deposito di cadaveri per un tempo indefinito a disposizione dell’autorità giudiziaria o per il riconoscimento di ignoti;

e) le iniezioni conservative di cui all’articolo 20;

f) i trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi.

4. Il comune può istituire il deposito di osservazione e l’obitorio unicamente nell’ambito del cimitero o presso gli ospedali o altri istituti sanitari, previa convenzione con gli stessi.

5. L’addetto al servizio obitoriale è incaricato di pubblico servizio.

Art. 16

Casa funeraria

1. La casa funeraria è la struttura gestita da soggetti autorizzati ad esercitare l’attività funebre che provvede, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, allo svolgimento delle seguenti funzioni:

a) osservazione del cadavere;

b) trattamento conservativo;

c) trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi;

d) custodia ed esposizione del cadavere;

e) attività proprie della sala del commiato.

2. I requisiti strutturali delle case funerarie sono definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera c) e la gestione è subordinata ad autorizzazione del comune.

3. Le case funerarie devono essere ubicate ad una distanza minima di metri cinquanta dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dai cimiteri e dai crematori.

4. Le case funerarie non possono essere convenzionate con comuni e strutture sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento del servizio obitoriale.

Art. 17

Sala del commiato

1. La sala del commiato è la struttura destinata, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, a ricevere e tenere in custodia per brevi periodi nonché esporre il feretro per la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato.

2. I requisiti della sala del commiato sono definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera c), la gestione è soggetta a comunicazione al comune nelle forme previste dal regolamento comunale.

3. La sala del commiato, quando non è all’interno della struttura sanitaria o socio assistenziale, deve essere ubicata ad una distanza non inferiore a metri cinquanta dalle strutture sanitarie pubbliche e private.

CAPO IV - Trasporto funebre

Art. 18

Definizione di trasporto funebre

1. Costituisce trasporto funebre ogni trasferimento di cadavere o resti mortali dal luogo del decesso, o di rinvenimento, fino al luogo di sepoltura o di cremazione.

2. Il trasferimento del paziente deceduto in una struttura sanitaria o socio assistenziale, dal reparto ove è avvenuto il decesso alla struttura interna, con funzione di servizio obitoriale, non costituisce trasporto funebre ed è svolto unicamente da personale della struttura.

3. Ogni cadavere, trascorso il periodo di osservazione di cui all’articolo 10, qualunque sia la sua destinazione, è chiuso in cassa individuale; la madre e il neonato, deceduti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa.

Art. 19

Caratteristiche delle casse

1. Le caratteristiche delle casse per quanto attiene alle esigenze di tenuta e di resistenza meccanica, di biodegradabilità e di combustibilità, ai fini del trasporto, dell’inumazione, della tumulazione o della cremazione all’interno del territorio regionale, sono definite dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera d).

Art. 20

Iniezioni conservative

1. Per il trasporto del cadavere da comune a comune, non è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”.

2. Il trattamento di cui al comma 1 è effettuato quando è previsto da trattati internazionali per il trasporto all’estero, ovvero quando prescritto dal medico necroscopo, a seguito di valutazione del caso in relazione alle esigenze di tutela della salute pubblica.

3. Il trattamento antiputrefattivo, quando prescritto ai sensi del comma 2, è effettuato, con personale appositamente formato, dall’impresa funebre che provvede al confezionamento del feretro.

Art. 21

Responsabilità del trasporto di cadavere e di resti mortali

1. Il trasporto funebre è servizio di interesse pubblico ed è svolto dai soggetti autorizzati dal comune ai sensi dell’articolo 23.

2. L’addetto a tale trasporto è incaricato di pubblico servizio.

3. All’atto della chiusura del feretro la verifica dell’identità del defunto e la regolarità del confezionamento del feretro, in relazione al tipo di trasporto, sono effettuati direttamente dall’addetto al trasporto, il quale dichiara l’avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale.

Art. 22

Trasporto di ossa e di ceneri

1. Il trasporto di ossa e di ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto di cadavere o di resti mortali.

2. Il trasporto di ossa e ceneri è autorizzato dal comune.

3. Il trasporto di ossa chiuse in cassetta metallica e il trasporto di ceneri in urna cineraria può essere eseguito dai familiari con mezzi propri.

Art. 23

Autorizzazione al trasporto funebre

1. Il trasporto funebre è autorizzato dal comune.

2. L’autorizzazione all’inumazione, alla tumulazione o alla cremazione, rilasciata dall’ufficiale dello stato civile, vale anche come autorizzazione al trasporto.

3. Quando la sepoltura o la cremazione avviene in ambito regionale in un comune diverso da quello che ha rilasciato l’autorizzazione, l’impresa che esegue il trasporto dà avviso al comune di destinazione.

Art. 24

Mezzi di trasporto funebre e relative rimesse

1. Il trasporto funebre è svolto esclusivamente con mezzi a ciò destinati, i cui requisiti sono stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera d).

2. Le rimesse in cui sono ricoverati i mezzi funebri sono provviste di attrezzature per la pulizia e per la sanificazione degli stessi.

Art. 25

Prodotti del concepimento

1. L’azienda ULSS rilascia il nulla osta al trasporto, al seppellimento o alla cremazione dei prodotti del concepimento e dei prodotti abortivi non dichiarati come nati morti dall’ufficiale dello stato civile, per i quali i genitori chiedono la sepoltura nel cimitero o la cremazione.

2. Il trasporto di cui al comma 1 può essere effettuato a cura dei familiari con mezzi propri.

CAPO V

Trasporto internazionale

Art. 26

Trasporto funebre tra Stati

1. I trasporti funebri da o per uno degli Stati aderenti all’accordo stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937, approvato e reso esecutivo in Italia con regio decreto 1° luglio 1937, n. 1379 “Approvazione dell’accordo internazionale concernente il trasporto delle salme, stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937”, sono soggetti all’osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detto accordo.

2. I cadaveri devono essere accompagnati dal passaporto mortuario previsto dall’accordo medesimo; tale passaporto è rilasciato, per l’estradizione dal territorio nazionale, dal comune di partenza e per l’introduzione nel territorio nazionale, dall’autorità del luogo da cui il cadavere viene estradato.

3. Per l’introduzione di cadaveri provenienti da uno degli Stati non aderenti all’accordo di cui al comma 1, l’interessato alla traslazione presenta all’autorità consolare italiana apposita domanda corredata dalla documentazione definita dal Ministero della salute. Il comune dove è diretto il cadavere concede l’autorizzazione informando l’autorità consolare.

4. Per l’estradizione, l’autorizzazione è rilasciata dal comune di partenza, previo nulla osta dell’autorità consolare dello Stato verso il quale il cadavere è diretto. Le caratteristiche della cassa, come definite dalle disposizioni nazionali ai fini del trasporto all’estero, sono certificate dall’azienda ULSS.

CAPO VI - Cimiteri e destinazione dei cadaveri e delle ceneri

SEZIONE I - Costruzione, requisiti, servizi dei cimiteri

Art. 27

Costruzione dei cimiteri

1. Ai sensi dell’articolo 337 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 “Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie” ogni comune ha l’obbligo di realizzare almeno un cimitero.

2. Il comune, nella pianificazione dei cimiteri, tiene conto del fabbisogno di sepolture per il numero corrispondente ad almeno tre turni di rotazione per le inumazioni e a due turni di rotazione per le tumulazioni.

3. La costruzione, l’ampliamento e la ristrutturazione dei cimiteri è disposta dal comune previo parere dell’azienda ULSS.

Art. 28

Gestione dei cimiteri

1. Il comune, laddove non intenda procedere alla gestione diretta, può affidare la gestione dei cimiteri nei modi previsti per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente.

2. La gestione dei cimiteri è incompatibile con l’attività funebre e con l’attività commerciale marmorea e lapidea interna ed esterna al cimitero.

3. Tutti i cimiteri assicurano un servizio di custodia; il responsabile del servizio conserva per ogni cadavere, l’autorizzazione rilasciata dall’ufficiale di stato civile e annota su apposito registro i dati riguardanti ogni cadavere inumato, tumulato e cremato, nonché le relative variazioni.

Art. 29

Area di rispetto

1. L’area di rispetto, definita dall’articolo 338 del regio decreto n. 1265/1934, come modificato dall’articolo 4 della legge 30 marzo 2001, n. 130 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri” e dall’articolo 28 della legge 1° agosto 2002, n. 166 “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti” è individuata considerando:

a) la necessità di parcheggi e di servizi per i frequentatori;

b) la necessità di ampliamento in relazione al numero di abitanti;

c) la presenza di servizi ed impianti tecnologici all’interno del cimitero con le relative distanze di rispetto.

Art. 30

Requisiti minimi

1. In ogni cimitero sono presenti almeno:

a) un campo di inumazione;

b) un campo di inumazione speciale;

c) una camera mortuaria;

d) un ossario comune;

e) un cinerario comune.

2. In relazione alle richieste della popolazione e secondo le tradizioni locali, nel cimitero sono realizzati:

a) loculi per la tumulazione di feretri;

b) celle per la conservazione di cassette ossario;

c) celle per la conservazione di urne cinerarie;

d) uno spazio per la dispersione delle ceneri.

Art. 31

Camera mortuaria

1. La camera mortuaria è il luogo destinato alla sosta dei feretri prima della sepoltura o della cremazione.

Art. 32

Ossario comune

1. L’ossario comune è il luogo destinato alla raccolta delle ossa completamente mineralizzate provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni nel caso in cui non siano richieste dai familiari per la collocazione in altra sepoltura.

Art. 33

Cinerario comune

1. Il cinerario comune è destinato alla raccolta delle ceneri nel caso in cui non siano richieste dai familiari per altra collocazione.

SEZIONE II

Inumazioni e tumulazioni cimiteriali

Art. 34

Diritto di sepoltura

1. Nel cimitero devono essere ricevuti:

a) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;

b) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone decedute fuori del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;

c) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone già residenti nel comune che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio assistenziali situate fuori comune;

d) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto a sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;

e) i prodotti del concepimento e i prodotti abortivi di cui all’articolo 25.

Art. 35

Identificazione della sepoltura

1. Ogni feretro è inumato in fossa distinta o tumulato in loculo distinto.

2. Ogni sepoltura, sia in caso di inumazione che in caso di tumulazione, è dotata di un sistema di identificazione resistente agli agenti atmosferici.

Art. 36

Inumazione

1. L’inumazione è la sepoltura nel terreno, in fossa avente le caratteristiche definite dal regolamento di polizia mortuaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), per il tempo necessario a consentire la completa mineralizzazione del cadavere, tempo definito in via ordinaria in dieci anni.

2. I campi di inumazione devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per livello della falda idrica.

3. I campi di inumazione in relazione alla loro dimensione sono suddivisi in quadri il cui utilizzo avviene procedendo senza soluzione di continuità, secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale.

4. I campi di inumazione speciale sono destinati alla inumazione dei feretri provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni ordinarie al fine della completa mineralizzazione dei resti mortali; il periodo di rotazione del terreno dei campi di inumazione speciale può essere abbreviato a cinque anni.

Art. 37

Tumulazione

1. La tumulazione del feretro è la collocazione dello stesso in loculo avente le caratteristiche definite dal regolamento di polizia mortuaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), per esservi conservato per un periodo di almeno venti anni.

2. La tumulazione avviene a richiesta degli interessati, secondo la normativa vigente in materia di concessioni pubbliche.

Art. 38

Sepoltura privata nel cimitero

1. Il comune può concedere a privati e ad enti l’uso di aree per sepolture individuali, familiari e collettive.

2. Alle sepolture private si applicano le disposizioni generali stabilite per le inumazioni, le tumulazioni, le esumazioni e le estumulazioni nelle altre aree cimiteriali.

3. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti con fini di lucro.

SEZIONE III

Esumazioni ed estumulazioni

Art. 39

Esumazioni

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo dieci anni dall’inumazione, sono eseguibili in qualsiasi periodo dell’anno e non richiedono la presenza di operatori sanitari.

2. In relazione alle specifiche caratteristiche geofisiche del terreno di ciascun cimitero o campo di inumazione e previo parere favorevole dell’azienda ULSS, il comune può stabilire un tempo di rotazione minore o maggiore.

3. Le esumazioni straordinarie ovvero quelle eseguite prima dello scadere del turno ordinario, quando non sono disposte dall’autorità giudiziaria, sono autorizzate dal comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l’azienda ULSS.

4. I resti mortali esumati sono reinumati in modo che possa avvenire il completamento del processo di mineralizzazione del cadavere o cremati.

Art. 40

Estumulazione

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere della concessione.

2. I resti mortali estumulati, compresi quelli delle sepolture private, sono inumati in modo che possa avvenire il completamento del processo di mineralizzazione del cadavere o cremati.

3. Le estumulazioni straordinarie ovvero quelle eseguite prima dello scadere della concessione, quando non sono disposte dall’autorità giudiziaria, sono autorizzate dal comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l’azienda ULSS.

Art. 41

Destinazione delle ossa e dei resti mortali

1. Le ossa derivanti dalla completa mineralizzazione, che si rinvengono in occasione delle esumazioni e delle estumulazioni ordinarie, sono raccolte e depositate nell’ossario comune, a meno che coloro che vi hanno interesse non richiedano di deporle nelle celle di cui all’articolo 30, comma 2, lettera b). In questo caso le ossa sono raccolte in cassetta con gli estremi identificativi del defunto. È altresì ammessa la collocazione all’interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti.

2. Il comune può disporre la cremazione delle ossa raccolte nell’ossario comune o ad esso destinate, e dei resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione ordinaria secondo le modalità previste dall’articolo 3, comma 1, lettera g), della legge n. 130/2001.

SEZIONE IV

Tumulazioni extracimiteriali

Art. 42

Cappella privata fuori del cimitero

1. La costruzione delle cappelle private non aperte al pubblico previste dall’articolo 340, secondo comma, del regio decreto n. 1265/1934, destinate alla sepoltura di cadaveri o di resti mortali fuori del cimitero, ovvero la conversione a tale uso di cappelle esistenti, è autorizzata dal comune.

2. Le cappelle devono essere circondate da una zona di rispetto di proprietà dei soggetti titolari delle cappelle stesse, non inferiore a quella definita per i cimiteri dall’articolo 338 del regio decreto n. 1265/1934, gravata da vincolo di inedificabilità e di inalienabilità.

Art. 43

Tumulazione privilegiata in luoghi diversi

1. La tumulazione privilegiata è la tumulazione del cadavere o dei resti mortali in luoghi al di fuori del cimitero, diversi dalle cappelle private di cui all’articolo 42, per onorare la memoria di chi ha acquisito in vita eccezionali benemerenze o quando concorrono giustificati motivi di speciali onoranze.

2. L’autorizzazione è rilasciata dal comune sulla base di specifiche disposizioni definite dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera f).

3. La tumulazione privilegiata di cadavere è effettuata decorsi almeno cinque anni dalla morte.

SEZIONE V

Cremazione e destinazione delle ceneri

Art. 44

Cremazione

1. La cremazione consiste nella pratica funeraria che trasforma il cadavere, tramite un procedimento termico, in ceneri.

2. Ogni feretro è avviato singolarmente alla cremazione.

Art. 45

Crematori

1. I crematori sono realizzati nell’ambito dell’area cimiteriale e sono gestiti dai comuni, anche in associazione, direttamente o affidati a terzi nei modi previsti per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, del rispetto della normativa statale e comunitaria vigente.

2. Le emissioni sono soggette al controllo della provincia che si avvale dell’agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV) ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l’istituzione ed il funzionamento dell’agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)” e successive modificazioni sulla base dei criteri stabiliti in sede nazionale con l’articolo 8 della legge n. 130/2001.

Art. 46

Autorizzazione alla cremazione

1. L’autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall’ufficiale dello stato civile del comune di decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari e previa acquisizione del certificato necroscopico, come previsto dall’articolo 3 della legge n. 130/2001.

2. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la certificazione del medico necroscopo di cui al comma 1.

Art. 47

Espressione di volontà

1. La manifestazione di volontà del defunto relativamente alla cremazione ed alla dispersione delle ceneri avviene con le modalità previste dall’articolo 3 della legge n. 130/2001.

Art. 48

Registro per la cremazione

1. É istituito presso ogni comune il registro per la cremazione.

2. Nel registro sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato.

3. Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l’atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall’articolo 602 del codice civile; a tale scopo il comune predispone un modello di dichiarazione.

4. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni di cui al comma 2 oppure il ritiro dell’atto di cui al comma 3.

Art. 49

Consegna e destinazione finale delle ceneri

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria ermeticamente chiusa con indicazione dei dati anagrafici del defunto e destinate al cinerario comune.

2. A richiesta, l’urna sigillata può essere consegnata agli aventi titolo per la conservazione in cimitero, per la conservazione in ambito privato o per la dispersione.

3. La consegna dell’urna cineraria risulta da apposito verbale che, redatto in triplice originale, indica la destinazione finale dell’urna. Un originale del verbale è consegnato al responsabile del servizio cimiteriale, il secondo originale è trasmesso all’ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l’autorizzazione alla cremazione e il terzo è consegnato all’affidatario dell’urna.

4. La conservazione delle urne cinerarie in cimitero può avvenire mediante collocazione nelle celle di cui all’articolo 30, comma 2, lettera c) o mediante interramento in spazi a ciò destinati. È altresì ammessa la collocazione all’interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti ivi tumulati.

5. In caso di consegna dell’urna cineraria al coniuge o ad altro familiare avente diritto, all’esecutore testamentario o al rappresentante legale dell’associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, nel registro di cui all’articolo 48 sono annotati:

a) numero progressivo e data;

b) cognome, nome e dati anagrafici del defunto;

c) modalità di espressione della volontà;

d) eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;

e) cognome, nome, dati anagrafici e firma dell’esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l’urna;

f) cognome, nome, timbro e firma dell’addetto alla tenuta del registro;

g) eventuali note aggiuntive previste dalla normativa cimiteriale vigente e dal regolamento di polizia mortuaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c).

6. Qualsiasi variazione del luogo e del soggetto presso cui l’urna è conservata è comunicata all’ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l’autorizzazione.

Art. 50

Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri, autorizzata dall’ufficiale dello stato civile ai sensi della legge n. 130/2001, è consentita:

a) in aree a ciò appositamente destinate all’interno dei cimiteri;

b) in natura;

c) in aree private.

2. La dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.

3. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall’articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”.

4. La dispersione in aree private deve avvenire all’aperto, con il consenso dei proprietari, e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

5. La dispersione delle ceneri deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti.

6. Vanno comunque rispettate le norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano.

CAPO VII

Norme comuni

Art. 51

Trattamenti particolari

1. In caso di morte per malattia infettiva compresa nell’elenco di cui all’articolo 2, comma 2, lettera g), oppure quando il cadavere è portatore di radioattività, l’azienda ULSS detta le prescrizioni ai fini della tutela della salute nelle varie fasi del procedimento.

2. Ai fini di consentire quanto previsto dal comma 1, il medico che accerta tale circostanza dà tempestiva comunicazione all’azienda ULSS e al comune.

Art. 52

Restrizioni allo svolgimento di onoranze funebri

1. In presenza di grave rischio per la salute pubblica il sindaco, su proposta dell’azienda ULSS, può imporre particolari restrizioni fino a vietare lo svolgimento delle onoranze funebri.

Art. 53

Sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 6 e 7 dell’articolo 5, al comma 2 dell’articolo 16 e agli articoli 10 e 11 comportano l’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 5.000,00.

2. L’inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 13 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 2.000,00.

3. Il mancato possesso dei requisiti strutturali delle case funerarie e delle sale del commiato previste dagli articoli 16 e 17 e la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 21 e 50, comportano l’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 5.000,00.

4. Per l’irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 “Disciplina e delega delle funzioni inerenti all’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale” e successive modifiche ed integrazioni.

5. Il comune vigila sulla correttezza dell’esercizio dell’attività funebre. Nello svolgimento dell’attività funebre o di trasporto funebre chiunque propone direttamente o indirettamente provvigioni, offerte, regali o vantaggi di qualsiasi tenore per ottenere informazioni tese a consentire la realizzazione di uno o più servizi, è punito con una sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 9.000,00. In caso di recidiva è altresì sospesa da uno a sei mesi, con effetto immediato, l’autorizzazione comunale all’attività funebre o al trasporto funebre. Nei casi particolarmente gravi l’autorizzazione è revocata.

Art. 54

Regime transitorio

1. Fino alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto (BUR) delle disposizioni regionali di cui all’articolo 2, continuano a trovare applicazione le normative vigenti all’entrata in vigore della presente legge.

2. Qualora il gestore del cimitero svolga anche attività funebre è d’obbligo la separazione societaria con proprietà diverse, da attuare entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, fatta salva l’eventuale scadenza originaria della gestione antecedente a tale data.

3. I crematori che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano realizzati fuori dal cimitero possono essere mantenuti in attività a condizione che il comune dichiari la relativa area come area cimiteriale.

4. Le imprese che esercitano le attività di cui all’articolo 5 devono adeguarsi ai requisiti previsti dalle disposizioni regionali di cui all’articolo 2 entro i termini stabiliti dalle stesse.

5. Entro novanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto della presente legge, i comuni istituiscono il registro di cui all’articolo 48, adeguando i propri regolamenti alle disposizioni contenute nella presente legge.

6. Per tutto quanto non espressamente previsto o non diversamente disposto dalla presente legge e dai provvedimenti da essa derivanti, continuano ad applicarsi in materia funeraria le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria” e successive modificazioni.

Art. 55

Abrogazione

1. É abrogata la legge regionale 25 settembre 2009, n. 24 “Istituzione del registro comunale per la cremazione”.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 4 marzo 2010

Galan


INDICE

Capo I - Finalità, istituzioni ed operatori
Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Compiti della Regione
Art. 3 - Compiti dei comuni
Art. 4 - Compiti delle aziende ULSS
Art. 5 - Attività funebre
Capo II - Definizioni, adempimenti e trattamenti conseguenti alla morte
Art. 6 - Definizioni di cadavere e di resti mortali
Art. 7 - Accertamento di morte
Art. 8 - Denuncia della causa di morte
Art. 9 - Medico necroscopo
Art. 10 - Periodo di osservazione
Art. 11 - Trasferimento durante il periodo di osservazione
Art. 12 - Rinvenimento di cadavere, di resti mortali e di ossa umane
Art. 13 - Tanatoprassi e tanatocosmesi
Art. 14 - Rilascio di cadaveri a scopo di studio
Capo III - Servizio obitoriale, casa funeraria e sala del commiato
Art. 15 - Strutture obitoriali
Art. 16 - Casa funeraria
Art. 17 - Sala del commiato
Capo IV - Trasporto funebre
Art. 18 - Definizione di trasporto funebre
Art. 19 - Caratteristiche delle casse
Art. 20 - Iniezioni conservative
Art. 21 - Responsabilità del trasporto di cadavere e di resti mortali
Art. 22 - Trasporto di ossa e di ceneri
Art. 23 - Autorizzazione al trasporto funebre
Art. 24 - Mezzi di trasporto funebre e relative rimesse
Art. 25 - Prodotti del concepimento
Capo V - Trasporto internazionale
Art. 26 - Trasporto funebre tra Stati
Capo VI - Cimiteri e destinazione dei cadaveri e delle ceneri
Sezione I - Costruzione, requisiti, servizi dei cimiteri
Art. 27 - Costruzione dei cimiteri
Art. 28 - Gestione dei cimiteri
Art. 29 - Area di rispetto
Art. 30 - Requisiti minimi
Art. 31 - Camera mortuaria
Art. 32 - Ossario comune
Art. 33 - Cinerario comune
Sezione II - Inumazioni e tumulazioni cimiteriali
Art. 34 - Diritto di sepoltura
Art. 35 - Identificazione della sepoltura
Art. 36 - Inumazione
Art. 37 - Tumulazione
Art. 38 - Sepoltura privata nel cimitero
Sezione III - Esumazioni ed estumulazioni
Art. 39 - Esumazioni
Art. 40 - Estumulazione
Art. 41 - Destinazione delle ossa e dei resti mortali
Sezione IV - Tumulazioni extracimiteriali
Art. 42 - Cappella privata fuori del cimitero
Art. 43 - Tumulazione privilegiata in luoghi diversi
Sezione V - Cremazione e destinazione delle ceneri
Art. 44 - Cremazione
Art. 45 - Crematori
Art. 46 - Autorizzazione alla cremazione
Art. 47 - Espressione di volontà
Art. 48 - Registro per la cremazione
Art. 49 - Consegna e destinazione finale delle ceneri
Art. 50 - Dispersione delle ceneri
Capo VII - Norme comuni
Art. 51 - Trattamenti particolari
Art. 52 - Restrizioni allo svolgimento di onoranze funebri
Art. 53 - Sanzioni
Art. 54 - Regime transitorio
Art. 55 - Abrogazione


Dati informativi concernenti la legge regionale 4 marzo 2010, n. 18

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declinaogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 - Procedimento di formazione

2 - Relazione al Consiglio regionale

3 - Note agli articoli

4 - Leggi regionali abrogate

5 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Flavio Tosi, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 20 febbraio 2007, n. 2/ddl;

- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 27 aprile 2007, dove ha acquisito il n. 234 del registro dei progetti di legge;

- Il progetto di legge è stato assegnato alla 5°commissione consiliare;

- La 5° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 23 aprile 2009;

- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Raffaele Bazzoni, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 9 febbraio 2010, n. 1509.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

l’elaborazione del nuovo testo di legge regionale in materia funeraria e di polizia mortuaria ha richiesto una ricostruzione dell’attuale quadro di riferimento normativo e regolamentare, punto di partenza per poter poi definire il contenuto delle nuova legge regionale.

La materia infatti è molto delicata e di notevole impatto sociale, perciò merita una particolare attenzione e uno speciale approfondimento. Molte sono infatti le implicazioni di natura religiosa e culturale, civilistica, sanitaria, professionale e commerciale, e numerosi sono gli intrecci tra le diverse specifiche normative.

Per gli ambiti a competenza legislativa concorrente qual è la tutela della salute, l’articolo 117, comma 6, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, esclude la titolarità della competenza regolamentare in capo allo stato, in quanto spetta esclusivamente alla regione adottare specifici regolamenti in materia.

Secondo questo principio lo Stato può oggi solo dettare i principi fondamentali della materia funeraria, in quanto la disciplina legislativa di dettaglio e le stesse disposizioni regolamentari sono di competenza regionale.

Emblematico è il caso della recente legge 30 marzo 2001, n. 130 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”, con la quale lo Stato, oltre alla modifica dell’articolo 411 del Codice Penale che vietava la dispersione delle ceneri, ha stabilito i principi in base ai quali il Ministero della salute avrebbe dovuto portare le necessarie modifiche al regolamento di polizia mortuaria DPR n. 285/1990, con un nuovo regolamento e che non è stato più adottato perché di competenza regionale.

La cremazione, l’affidamento delle ceneri ai familiari o la loro dispersione sono pratiche funerarie di crescente interesse da parte dei cittadini e la legge n. 130/2001 ha in parte risposto a tali esigenze. Il mancato adeguamento delle norme regolamentari contenute nel DPR n. 285/1990 ha creato una situazione di incongruenza tra norme che rischia di mettere in difficoltà gli uffici comunali.

Da ciò la spinta per l’adozione di una disciplina organica, a tutela innanzitutto degli utenti dei servizi funebri che, consolidando i principi posti dalla legislazione statale, introducesse elementi sia di semplificazione amministrativa che di innovazione secondo le più recenti evidenze scientifiche, in termini di efficacia ed efficienza delle prestazioni pubbliche.

La ricognizione normativa effettuata in via preliminare ha messo in luce un quadro normativo piuttosto complesso che coinvolge svariati aspetti e diverse competenze.

Si è deciso di fare rinvio (esplicito o implicito) alle norme statali per quanto attiene a diverse materie quali:

- demanio pubblico (articolo 824 del Codice Civile) in quanto il cimitero rientra nel regime demaniale;

- Stato Civile (DPR 3 novembre 2000, n. 396) di competenza esclusiva statale ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera i), Cost. (cittadinanza, stato civile e anagrafi);

- accertamento di morte e riscontro diagnostico (legge 29 dicembre 1993, n. 578 e D.M. 22 agosto 1994, n. 582), trapianti (legge n. 91/1999), pur rientrando nel concetto di tutela della salute tali attività spettano esclusivamente alla competenza statale in quanto Livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sciali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale articolo 117, comma 2 lettera m), Cost.;

- salute e sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626), materia specifica già compiutamente normata;

- radioprotezione (D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230) e rifiuti sanitari (DPR 15 luglio 2003, n. 254);

- autonomie locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) in particolare per quanto riguarda la gestione dei servizi pubblici.

Altre norme statali stabiliscono principi dei quali la legge regionale in materia di polizia mortuaria deve necessariamente tenere conto. In particolare:

- Testo Unico delle Leggi Sanitarie R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, articoli da 337 a 344;

- legge 30 marzo 2001, n. 130 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”;

- legge 1° agosto 2002, n. 166 “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti” (Collegato alla finanziaria 2002) – articolo 28 sulla definizione delle aree di rispetto cimiteriali.

È stata approfondita l’analisi del DPR n. 285/1990 recuperando diversi elementi di principio o di carattere generale da salvaguardare nel testo regionale e si è tenuto in considerazione anche il disegno di legge statale n. 504/2006 (ex 3310/2005) di modifica del TULLSS, in quanto espressione dell’orientamento del dibattito a livello nazionale rispetto all’introduzione di nuovi istituti come la sala del commiato, alla regolamentazione dei trasporti funebri o alla definizione di attività funebre.

La nuova legge regionale, integrando quanto già stabilito dal vigente Testo Unico delle Leggi Sanitarie supera il regolamento di polizia mortuaria DPR del 10 settembre 1990, n. 285 ed è la normativa di riferimento per la Regione Veneto.

La legge prevede l’approvazione da parte della Giunta regionale di specifiche disposizioni tecniche di attuazione: in attesa dell’adozione della delibera di Giunta la norma transitoria stabilisce che continuano ad applicarsi le disposizioni tecniche in vigore.

NOTE AL TESTO

LA STRUTTURA DELLA LEGGE REGIONALE

La legge è organizzata in sette capi così strutturati:

- Capo I: enuncia le finalità, nonché le istituzioni e gli operatori interessati dalla materia disciplinata (Regione, Comune, Azienda Ulss, imprese funebri);

- Capo II: considera gli adempimenti conseguenti alla morte, al periodo di osservazione, agli accertamenti necroscopici;

- Capo III: sono definiti il Servizio obitoriale, le strutture di nuova concezione come la casa funeraria e sala del commiato;

- Capo IV: viene trattato il trasporto funebre nei suoi vari aspetti;

- Capo V: tratta il trasporto funebre internazionale;

- Capo VI: suddiviso in cinque sezioni, tratta dei cimiteri e dei crematori, delle sepolture, della cremazione, della destinazione delle ceneri, compresa la dispersione;

- Capo VII: considera i trattamenti particolari a discrezione dell’ulss, le sanzioni e il regime transitorio.

L’articolato

Capo I

L’articolo 1 indica con chiarezza la finalità della legge: la salute pubblica. La legge non si occupa pertanto di aspetti di diverso ambito come la sicurezza del lavoro o la concorrenza in commercio.

Il secondo comma dello stesso articolo impegna la Regione nella promozione dell’informazione di forme di sepoltura di minor impatto ambientale e della cremazione.

L’articolo 2 definisce i compiti della Regione individuati nell’azione di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo.

Spetta alla Giunta regionale definire con propri provvedimenti i requisiti strutturali, dei cimiteri e dei crematori, delle strutture destinate al servizio obitoriale, delle case funerarie e delle sale del commiato, i requisiti dei mezzi di trasporto funebre, i requisiti strutturali, gestionali e professionali per l’esercizio dell’attività funebre.

La definizione a livello regionale, anziché comunale, di tali requisiti è stata una precisa e forte richiesta da parte delle aziende sanitarie e delle associazioni di categoria le quali, riconoscendo in tali attività una valenza sanitaria tutt’altro che trascurabile, hanno ritenuto che l’omogeneità dei requisiti su scala regionale sia quella ottimale per la maggior tutela della salute pubblica e del singolo utente.

Alla Regione spetta altresì stabilire le caratteristiche e le modalità di realizzazione delle cappelle private e delle tumulazioni privilegiate fuori dai cimiteri.

Un punto particolarmente qualificante dell’azione regionale è la definizione dell’elenco delle malattie infettive che richiedono particolari prescrizioni. Si tratta di distinguere, tra le malattie infettive soggette a denuncia secondo le indicazioni ministeriali, quelle che rappresentano un effettivo rischio per la salute pubblica in caso trasporto del cadavere.

È un deciso passo avanti verso la semplificazione amministrativa in quanto l’elenco definito in sede regionale potrà essere aperto a modifiche in tempi rapidissimi, in relazione alle evidenze epidemiologiche regionali, nazionali e internazionali.

Articolo 3. La legge ha inteso trasferire all’ente locale più vicino al cittadino e quindi al Comune il compito di garantire la realizzazione di cimiteri e crematori, anche in associazione con altri comuni.

Nel rispetto della libertà di scelta e di iniziativa del privato, il Comune assicura che siano realizzati spazi e strutture per lo svolgimento di riti funebri, per il commiato, per la custodia e preparazione delle salme nei feretri; il Comune assicura l’esecuzione dei trasporti funebri delle persone indigenti e dei deceduti in luogo pubblico.

Al Comune è affidato anche il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legge, con ciò confermando l’orientamento già assunto dalla Giunta per quanto riguarda le autorizzazioni già previste dal DPR n. 285/1990 (passaporti mortuari).

Con il regolamento comunale di polizia mortuaria vengono definite l’ubicazione e le condizioni di esercizio e utilizzo dei cimiteri, delle strutture obitoriali, delle case funerarie, delle sale del commiato e la disciplina delle attività funebri e del servizio di trasporto funebre.

Infine il Comune esercita le funzioni di vigilanza con proprio personale e avvalendosi dell’ulss per gli aspetti igienico sanitari.

L’articolo 4 definisce i compiti delle Aziende ulss, tra cui il servizio di medicina necroscopica finalizzato all’accertamento della morte, come prescritto dall’articolo 74 del DPR n. 396/2000 sullo Stato Civile, secondo le procedure precisate al capo II.

L’ulss impartisce particolari prescrizioni di natura tecnico-discrezionale nei casi di morte per malattia infettiva o in caso di cadaveri portatori di radioattività.

Articolo 5. La legge fa propria la definizione dell’attività funebre abbozzata dal DDL statale 504 (ex 3310) integrata con le proposte nate dal confronto con le associazioni di categoria in sede regionale.

L’attività funebre è soggetta a specifica autorizzazione comunale sulla base dei requisiti stabiliti dalla Regione.

Una importante specificazione introdotta dalla legge è quella relativa al trasporto funebre non connesso con attività funebre: tale trasporto è autorizzato limitatamente ai feretri chiusi, quindi è escluso durante il periodo di osservazione. È una ipotesi di rilievo minore rispetto all’attività funebre per la quale è richiesta maggior competenza e responsabilità.

La tanatoprassi è stata esclusa dall’attività funebre in quanto va disciplinata da apposita normativa ed è svolta da figura professionale specifica, che sarà definita.

Capo II

Il capo II, sulla disciplina degli adempimenti conseguenti alla morte, inizia con l’articolo 6 che definisce il termine “cadavere”; definizione che non ha finalità mediche, ma che viene adottata per semplificare e uniformare i testi dei vari articoli. Non si è ritenuto di introdurre ulteriori classificazioni, quali “salma” (intesa prima dell’accertamento della morte da parte del necroscopo) ritenendo che i due termini - sinonimi nell’uso corrente - creerebbero confusione piuttosto che chiarezza. Inoltre tale specificazione risulterebbe di scarsa utilità ai fini della semplificazione del testo.

La definizione di resti mortali è invece stata integralmente presa dal DPR n. 254/2003.

L’articolo 7 riguarda l’accertamento della morte che lo Stato Civile chiede al medico necroscopo (articolo 74 DPR n. 396/2000) per poter autorizzare il seppellimento o la cremazione. Non viene considerata la dichiarazione di morte, resa dai familiari allo Stato Civile, in quanto l’istituto è già disciplinato dalla normativa specifica.

La legge regionale, recependo le indicazioni del mondo scientifico, ha ritenuto di fissare il termine massimo di 36 ore e quello minimo di 8 ore per l’accertamento di morte. Viene infatti osservato che trascorse otto ore dalla morte il medico nescroscopo può rinvenire i segni inequivocabili della realtà della morte. Nei casi dubbi il medico può comunque ricorrere all’accertamento mediante ECG per 20 minuti, come stabilito dalla legge n. 578/1993 e DM 582/1994.

Il termine massimo è stato invece aumentato a 36 ore (erano 30 ore nel DPR n. 285/1990) perché in tal modo vengono resi meno stringenti i tempi per gli adempimenti da parte dei medici Ulss, con la possibilità che sia ridotto il ricorso alla reperibilità per il servizio necroscopico.

Infine il DPR n. 396/2000, articolo 72, che regolamenta la dichiarazione di morte allo Stato Civile, non lascia minimamente intendere che vi sia necessità di supportare la dichiarazione dei familiari con un attestato medico: l’unico adempimento medico richiesto e necessario è l’accertamento della morte da parte del medico necroscopo.

L’articolo 8 tratta della denuncia della causa di morte. L’obbligo della denuncia della causa di morte è in capo a ciascun medico ai sensi dell’articolo 103 del TULLSS che recita:

“103. Gli esercenti la professione di medico-chirurgo, oltre a quanto prescritto da altre disposizioni di legge, sono obbligati:

a) a denunciare al podestà le cause di morte

Come a suo tempo precisato dalla circolare ministeriale n. 24/1993 (in applicazione del DPR 285/1990) “l’assistenza medica” va intesa come conoscenza da parte del medico curante del decorso della malattia, indipendentemente dal fatto che il medico abbia o meno presenziato al decesso.

Quando la morte avviene senza assistenza medica, ovvero quando non vi è il medico curante o lo stesso non è a conoscenza del decorso della malattia, la denuncia della causa di morte viene fatta dal medico necroscopo, al quale viene riconosciuta esplicitamente la facoltà di disporre il riscontro diagnostico, secondo le procedure definite dalla Regione o dall’ulss. Quest’ultima riserva risponde alla necessità di assicurare che il ricorso al riscontro diagnostico sia compatibile con le risorse organizzative ed economiche del servizio sanitario e non diventi una costosa scorciatoia rispetto agli accertamenti di tipo anamnestico-clinico.

Il medico necroscopo è una figura già prevista dal Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238 e confermata dalla nuova normativa sullo Stato Civile DPR n. 396/2000 all’articolo 74. Si tratta di sanitario che deve esprimere la valutazione conclusiva sulla certezza della morte e, in modo residuale, sulla causa della stessa.

La normativa sullo Stato Civile tuttavia non entra nel merito dei requisiti che tale figura medica deve possedere, né sul tipo di rapporto con l’organizzazione sanitaria.

L’articolo 9 della legge ha recepito le proposte del Coordinamento Interregionale Prevenzione, prevedendo la possibilità che la funzione del necroscopo sia affidata a diverse figure mediche e non esclusivamente ai medici dei dipartimenti di prevenzione. La responsabilità dell’incarico è lasciata all’Azienda ulss, con l’unica condizione che i medici incaricati siano dipendenti o convenzionati con l’ulss stessa. Va da sé che l’individuazione deve essere compiuta con atti formali che precisino i singoli incarichi.

L’articolo 10 tratta del periodo di osservazione del cadavere, cioè del tempo che intercorre tra la morte e l’accertamento del medico necroscopo, finalizzato al rilevamento di eventuali segni di vita.

La legge 29 dicembre 1993, n. 578 e il DM 22 agosto 1994, n. 582 sull’accertamento della morte, precisano che il periodo di osservazione può essere ridotto o addirittura annullato quando l’accertamento del necroscopo avvenga con Elettrocardiogramma (ECG) protratto per venti minuti consecutivi, senza che vi sia attività elettrica autonoma. Ciò fa sì che il termine del periodo di osservazione di fatto coincida con l’accertamento necroscopico.

Una rilevante novità introdotta dalla legge è che l’osservazione può essere svolta indifferentemente presso l’abitazione, presso la struttura obitoriale o presso la casa funeraria. Il cadavere, con le necessarie precauzioni finalizzate a non impedire l’eventuale ripresa della vita, può essere trasportato da un luogo di osservazione all’altro senza particolari limitazioni, salvo i casi di malattia infettiva o portatori di radioattività. In passato infatti il cadavere poteva essere spostato dall’abitazione all’obitorio solo quando l’ulss dichiarava l’abitazione inadatta.

Con la nuova disciplina dell’articolo 11 viene riconosciuta la professionalità e la responsabilità dell’impresa funebre che può trasferire il cadavere con l’unica incombenza di comunicarlo all’ufficiale di stato civile e all’ulss. L’autorizzazione all’attività funebre implica infatti il possesso di specifici requisiti gestionali e professionali.

Una ulteriore novità introdotta dall’articolo 10 è la possibilità di assicurare la sorveglianza anche mediante apparecchiature di rilevazione e segnalazione a distanza e questa è una notevole apertura allo sviluppo tecnologico, per il miglior servizio al cittadino.

L’articolo 12 e l’articolo 13 riguardano rispettivamente gli adempimenti in caso di rinvenimento di cadavere o resti mortali e i trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi; trattamenti che devono essere eseguiti fuori del periodo di osservazione e dopo la visita del medico necroscopo.

L’articolo 14 prevede la possibilità di utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, di ricerca ed insegnamento, previo assenso e a spese dell’istituto ricevente, fattispecie già prevista dagli articoli 40, 41 e 42 del DPR n. 285/1990 ereditati dal RD n. 1592/33.

Capo III

Il capo III tratta delle strutture obitoriali, delle case funerarie e della sale del commiato.

In primo luogo l’articolo 15 elenca le funzioni che vengono assicurate dalle strutture obitoriali, funzioni pubbliche che possono essere svolte dal comune direttamente o tramite i privati. Per questo motivo l’addetto al servizio obitoriale è indicato come incaricato di pubblico servizio.

Lo stesso articolo individua le strutture obitoriali e precisamente:

a) il servizio mortuario della struttura sanitaria o socio assistenziale;

b) i depositi di osservazione e gli obitori comunali, che ricevono le persone decedute nella pubblica via o in luogo pubblico, o decedute in abitazioni, se richiesto dai familiari.

I requisiti del servizio mortuario delle strutture sanitarie e socio assistenziali sono definiti dalla legge regionale n. 22/2002, mentre l’obitorio comunale deve rispondere ai requisiti definiti con disposizioni regionali di attuazione della presente legge (articolo 2 comma 2 lettera a)). L’ubicazione, l’organizzazione e le modalità di accesso a tali strutture sono invece disciplinate dal regolamento comunale (articolo 3 comma 2, lettera c)).

La legge prevede la possibilità che il servizio mortuario dell’ospedale possa ricevere anche i cadaveri di persone decedute all’esterno della struttura sanitaria. È una importante apertura a favore dei comuni, che non trova ostacoli dal punto di vista sanitario, mentre può corrispondere a una effettiva ottimizzazione delle risorse presenti sul territorio.

La casa funeraria introdotta all’articolo 16 è un’altra novità della legge che in questo modo apre al privato (imprenditore e utente) la possibilità di fornire e utilizzare strutture private in un regime di libera concorrenza. Nella casa funeraria possono essere svolte alcune funzioni obitoriali compresa l’osservazione del cadavere (diversamente dalla sala del commiato ove ciò non è possibile) perciò è prevista la necessità di autorizzazione comunale. I requisiti strutturali e gestionali specifici saranno definiti dalla Regione (articolo 2, comma 2, lettera b)).

La distanza minima di 50 metri dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dai cimiteri e dai crematori non corrisponde evidentemente ad un’esigenza sanitaria, ma piuttosto ad una esigenza di trasparenza del “mercato”; essa è stata richiesta anche dalle stesse associazioni, tenuto conto che la casa funeraria è una struttura alternativa alla struttura obitoriale.

L’articolo 17 recepisce una novità introdotta dall’articolo 3 della legge n. 130/2001: la sala del commiato.

Viene qui definita come la struttura destinata a ricevere, a richiesta dei privati, e a tenere in custodia per brevi periodi e ad esporre il feretro per la celebrazione di riti di commemorazione e per il commiato. Si tratta di attività prive di rilevanti implicazioni sanitarie.

Per l’attivazione della sala del commiato è stato previsto il possesso di requisiti stabiliti da disposizioni regionali e una semplice comunicazione al Comune.

La sala del commiato non è servizio pubblico e, come prevede il DDL statale, può essere gestito sia dall’ente pubblico che dal privato.

Capo IV

Il capo IV disciplina il trasporto funebre considerando tale ogni trasferimento di cadavere o resti mortali dal luogo di decesso o rinvenimento al luogo di sepoltura o cremazione.

Rientra in tale concetto, definito all’articolo 18, anche il trasporto a seguito di esumazione o estumulazione per trasferimento ad altra destinazione.

Viene stabilito anche il principio che ciascun cadavere deve essere chiuso in feretro individuale per essere avviato a sepoltura o cremazione singolarmente (successivi articoli 35 e 44). La possibilità di chiudere nella stessa cassa la madre e il bambino deceduti in concomitanza del parto è un’eccezione già prevista dal DPR n. 285/1990 che è stata mantenuta.

L’articolo 19 rinvia a disposizioni regionali la definizione delle caratteristiche delle casse in riferimento alle diverse problematiche legate al trasporto e allo smaltimento dei feretri.

L’articolo 20 risolve in via definitiva un problema dibattuto da tempo, relativo alle iniezioni conservative previste dall’articolo 32 del DPR n. 285/1990. Come evidenziato dal gruppo di studio interregionale sulle cosiddette “pratiche obsolete”, la persistenza del rischio infettivo dopo la chiusura del feretro o a seguito di manipolazione del feretro a distanza di tempo dalla sepoltura non è supportata da dati scientifici, pertanto la pratica delle iniezioni conservative non è giustificata.

Al contrario la sostanza chimica impiegata (formalina) è cancerogena e mutagena, provoca inquinamento ambientale e comporta un allungamento dei processi di mineralizzazione.

La legge lascia comunque aperta la possibilità dei trattamenti conservativi quando previsti da trattati internazionali o quando prescritti dall’ulss in relazione a situazioni di effettivo rischio per la salute pubblica.

L’articolo 21 definisce il trasporto funebre come servizio pubblico svolto da soggetti autorizzati, di conseguenza all’addetto al trasporto funebre è riconosciuta la qualifica di “incaricato di pubblico servizio”.

Anche in conformità con le indicazioni del Coordinamento Interregionale Prevenzione, già citato in precedenza, l’addetto al trasporto, proprio nella sua veste di incaricato di pubblico servizio, viene indicato come responsabile delle verifiche preliminari al trasporto (identità del cadavere, regolarità del confezionamento del feretro).

In questo modo viene del tutto e definitivamente svincolato il personale sanitario delle ulss da attività che non richiedono discrezionalità tecnico-professionale, ma possono essere più utilmente svolte dal personale, opportunamente formato, delle imprese funebri autorizzate.

La definizione del trasporto funebre come “servizio di interesse pubblico” non implica il “diritto di privativa” a favore del comune, stabilito del Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 (testo unico delle leggi per l’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte degli enti locali) e dal DPR n. 285/1990.

Su tale punto si sono espresse diverse Autorità e per diversi aspetti, concordando tutte sul fatto che le norme sopra citate sono superate e non è più consentita la privativa da parte del Comune in materia di trasporti funebri. Questi pertanto possono essere svolti anche dal privato, nel rispetto di determinati requisiti. Tra le altre decisioni delle Autorità si citano:

- Autorità Garante della concorrenza, parere AS147 del 2 luglio 1998;

- Consiglio di Stato, Sez. V, decisione n. 7899 del 9 dicembre 2004;

- Corte di Cassazione, Sez. I, sentenza n. 11726 del 5 maggio 2005.

L’articolo 22 esclude il trasporto di ossa e ceneri dal concetto di trasporto funebre e di servizio pubblico. Tali trasporti non sono soggetti alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto di cadavere, in quanto non vi è alcuna rilevanza sanitaria.

Come forte segno di semplificazione amministrativa e in risposta ai bisogni dei cittadini è inoltre previsto che il trasporto di ossa chiuse in cassetta metallica e di ceneri chiuse in urna cineraria possa essere eseguito, con mezzi propri, direttamente dai familiari interessati.

Pertanto l’articolo 23 stabilisce che in caso di trasporto fuori comune, in ambito regionale, è sufficiente che l’impresa che esegue il trasporto dia comunicazione al Comune di destinazione, per l’esercizio della vigilanza.

Anche nel caso di trasporto di feretro o resti mortali derivanti da esumazione o estumulazione e destinati ad altra sepoltura o alla cremazione vi è a monte una specifica autorizzazione per tale operazione, perciò anche questi casi rientrano nella previsione dell’articolo 22 ed è sufficiente la comunicazione al Comune.

L’articolo 24 ribadisce che i requisiti dei mezzi di trasporto funebre sono stabiliti dalla Regione, come già enunciato all’articolo 2 (compiti della Regione) con l’ulteriore precisazione che le rimesse devono disporre di mezzi per la pulizia e la sanificazione.

La definizione a livello regionale dei requisiti dei mezzi è stata sollecitata dagli stessi operatori del settore ed è motivata dal fatto che i mezzi si spostano da un comune all’altro. Per quanto riguarda invece le rimesse queste, essendo ubicate nel territorio del singolo comune, possono essere regolate da ciascun regolamento comunale.

Per il trasporto di prodotti di concepimento l’articolo 25 conferma la previsione del DPR n. 285/1990.

Capo V

Il Capo V riguarda il trasporto internazionale di cadavere. Nel caso di Stato aderente alla Convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937 l’articolo 26 rinvia alle prescrizioni previste dalla stessa Convenzione. La competenza amministrativa non è più del prefetto, ma del Sindaco in quanto il DPCM 26 maggio 2000, tabella a lettera c), in attuazione dell’articolo 114 del D.Lgs. n. 112/1998 ha conferito alle Regioni le funzioni amministrative relative ai passaporti mortuari e alle autorizzazioni previste dal DPR n. 285/1990. La Regione con DGR ha già trasferito ai comuni queste funzioni amministrative. La legge conferma tale scelta.

Nel caso di Stato non aderente alla convenzione di Berlino la competenza amministrativa è ugualmente del Sindaco; la normativa di riferimento è quella nazionale.

Capo VI

Il Capo VI sui cimiteri e sulla destinazione dei cadaveri e ceneri recupera molti contenuti del DPR n. 285/1990, che sono introdotti nella legge regionale per dare maggior organicità al nuovo provvedimento legislativo.

Nella Sezione I, vengono definiti alcuni principi per la costruzione e la gestione dei cimiteri, in attuazione di quanto stabilito dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie.

Gli articoli 27 e 28 prevedono che la realizzazione e la gestione dei cimiteri avvenga secondo le norme del TU degli Enti locali sulla gestione dei servizi pubblici.

I successivi articoli 29, 30, 31, 32 e 33 forniscono solo alcune indicazioni minime circa i requisiti dei cimiteri, in quanto i requisiti specifici e la regolamentazione è affidata al regolamento comunale (articolo 3).

La Sezione II tratta del diritto di sepoltura, dell’identificazione del cadavere, dell’inumazione, delle tumulazioni e delle sepolture private all’interno del cimitero. Sostanzialmente riprende alcune parti del DPR n. 285/1990, introducendo alcune novità.

In particolare l’articolo 34 introduce tra gli aventi diritto di sepoltura in un determinato comune anche le persone (tipicamente anziani) che, per ragioni burocratiche, hanno dovuto forzatamente trasferire la residenza ad altro comune, presso case di riposo o altre strutture di assistenza.

All’articolo 36 viene definita la pratica e lo scopo dell’inumazione e il relativo periodo di tempo ordinario. Viene inoltre definito lo scopo dei campi di inumazione speciale che è quello di accogliere i resti mortali provenienti dalle estumulazioni ed eventualmente dalle inumazioni, al fine del completamento della mineralizzazione. La maggior parte dei cadaveri tumulati allo scadere della concessione risultano infatti non completamente mineralizzati e si rende necessario un periodo di inumazione, più breve della rotazione normale.

La Sezione III tratta delle esumazioni e delle estumulazioni introducendo un elemento di semplificazione, infatti non viene previsto l’obbligo di presenza dell’Ulss alle operazioni di esumazione ed estumulazione.

Solo nel caso di esumazione straordinaria è prevista una comunicazione all’ulss e la possibilità di chiedere alla stessa un parere igienico sanitario. Questa scelta, sollecitata da più parti, è supportata dal fatto che non vi è evidenza scientifica di rischi per la salute pubblica legati a queste operazioni: il rischio specifico per i lavoratori va invece inquadrato nella responsabilità del datore di lavoro, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 626/1994.

È prevista anche con la cremazione dei resti mortali, nelle forme previste dalla legge n. 130/2001 come stabilito al secondo comma dell’articolo 41.

La Sezione IV considera le tumulazioni al di fuori del cimitero. Vi sono due tipologie:

- la cappella privata, non aperta al pubblico, destinata specificatamente a sepolture;

- la cosiddetta tumulazione privilegiata.

Nel caso di cappella privata (articolo 42) le caratteristiche sono determinate dalla Regione (articolo 2), l’autorizzazione è invece lasciata alla competenza comunale senza ulteriori pareri sanitari.

Per queste cappelle viene confermata la zona di rispetto non inferiore a quella prevista per i cimiteri ed è prevista l’inalienabilità dell’area.

Il caso dell’articolo 43 è invece relativo alla tumulazione di persone particolarmente meritevoli di speciali onoranze, in luoghi originariamente non destinati a sepoltura e quindi da valutare caso per caso e autorizzati con atto specifico. In questi casi non si stabilisce un diritto di sepoltura, ma l’autorizzazione resta legata alla singola persona.

La norma statale di riferimento è l’articolo 341 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie. La competenza per le autorizzazioni una volta era del Ministero, attualmente è della Regione e la legge trasferisce la competenza al Comune.

Quanto ai criteri per la concessione di tumulazioni privilegiate la presente legge rinvia a disposizioni regionali che peraltro già sono state definite con DGR n. 1533/2002 eventualmente da aggiornare.

La Sezione V è tutta dedicata alla cremazione, pratica funeraria un tempo poco seguita che ora trova sempre maggiori adesioni da parte della popolazione ed è perciò oggetto di crescente attenzione da parte delle amministrazioni comunali.

Il TULLSS (articolo 343) prevede la possibilità di realizzazione dei crematori solo all’interno dei cimiteri e tale scelta è confermata dal DPR n. 285/1990 articolo 78.

La legge regionale all’articolo 45 conferma questa prescrizione di principio stabilendo che i crematori sono realizzati “nell’ambito dell’area cimiteriale”. La norma transitoria di cui all’articolo 54, consente quindi che i crematori esistenti fuori dei cimiteri siano mantenuti in attività a condizione che il comune dichiari la relativa area come “area cimiteriale”.

Gli articoli 46, 47, 48 e 49 disciplinano rispettivamente l’autorizzazione alla cremazione affidata all’ufficiale di Stato Civile, la modalità di consegna delle ceneri per la successiva destinazione al cimitero (cinerario comune, tumulazione, interramento), l’affidamento ai familiari per conservazione in luogo privato o per la dispersione.

In particolare, gli articoli 47, 48 e 49 sono il risultato dell’inserimento in questa legge del testo coordinato dei PDL 156 e 157 “Istituzione del registro comunale per la cremazione”, approvato dalla Prima commissione consigliare in data 10 marzo 2009. Vi è prevista l’istituzione presso ogni Comune del registro per la cremazione, sul quale annotare la manifestazione di volontà del defunto relativamente alla cremazione e alla dispersione delle ceneri, sulla base dei principi stabiliti dall’articolo 3 della legge n. 130/2001.

L’articolo 50 disciplina la dispersione in natura confermando i criteri previsti dalla legge n. 130/2001, in quanto ritenuti già sufficientemente dettagliati per garantire il corretto esercizio di questa pratica funeraria. Come prescrizione aggiuntiva è stata introdotto l’obbligo di eseguire la dispersione con mezzi e modalità che consentano il pieno controllo della dispersione stessa, al fine di assicurare che le ceneri non siano causa di danno o disturbo a terzi, pubblici o privati.

Capo VII

Tra le norme comuni previste al Capo VII , gli articoli 51 e 52 richiamano la facoltà dell’ulss di prescrivere particolari cautele in caso di morti per determinate malattie infettive o di portatori di radioattività e, in casi particolarmente gravi, di proporre al Sindaco il divieto di svolgere le onoranze funebri.

L’articolo 53 definisce le ipotesi di sanzioni amministrative.

La legge persegue l’obiettivo della maggior semplificazione possibile e del massimo riconoscimento della responsabilità professionale di tutti i soggetti coinvolti, pubblici e privati. Tale impostazione deve essere bilanciata da un sistema sanzionatorio essenziale e certo.

Infine l’articolo 54 contempla il regime transitorio e il rinvio alle disposizioni tecniche contenute nelle delibere di giunta regionale già adottate, nel regolamento di Polizia Mortuaria DPR n. 285/1990 e alle disposizioni contenute nelle circolari ministeriali, in attesa della disciplina tecnica regionale.

La Quinta Commissione consiliare ha ultimato l’esame del progetto di legge nella seduta n. 132 del 23 aprile 2009, approvandolo, con modifiche, all’unanimità (Forza Italia – Popolo della Libertà, Liga Veneta Lega Nord Padania, A.N. – Popolo della Libertà, U.D.C., Veneto PPE, L’Ulivo – Partito Democratico Veneto, P.R.C.) in ordine alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.

3. Note agli articoli

Nota all’articolo 8

- Il testo dell’art. 103 del regio decreto n. 1265/1934 è il seguente:

“103. Gli esercenti la professione di medico-chirurgo, oltre a quanto è prescritto da altre disposizioni di legge, sono obbligati:

a) a denunciare al podestà le cause di morte entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso;

b) a denunciare in modo circostanziato al medico provinciale, entro due giorni dall'accertamento, ogni caso di aborto, per il quale essi abbiano prestato la loro opera, o del quale siano venuti comunque a conoscenza nell'esercizio della loro professione.

La denuncia, il cui contenuto deve rimanere segreto, è fatta secondo le norme indicati dal regolamento e non esime il sanitario dall'obbligo del referto ai sensi dell'art. 365 del codice penale e dell'art. 4 del codice di procedura penale;

c) a denunciare al podestà e all'ufficiale sanitario, entro due giorni dal parto al quale abbiano prestato assistenza, la nascita di ogni infante deforme;

d) a denunciare alle autorità predette, entro due giorni dall'accertamento, i casi di lesione da essi osservati, da cui sia derivata o possa derivare una inabilità al lavoro, anche parziale, di carattere permanente;

e) ad informare il medico provinciale e l'ufficiale sanitario dei fatti che possono interessare la sanità pubblica;

f) a denunciare al medico provinciale, entro due giorni dall'inizio, ogni trattamento terapeutico che cagioni o che possa cagionare la sterilità nella donna, anche se temporanea.

La denuncia, il cui contenuto deve rimanere segreto, è fatta su apposito modulo secondo le norme indicate nel regolamento.

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a 200.000.

L'autorità giudiziaria comunica al prefetto, per estratto, la sentenza passata in giudicato.”.

Nota all’articolo 20

- Il testo dell’art. 32 del decreto del Presidente della Repubblican. 285/1990 è il seguente:

“32. 1. Per il trasporto di cui all'art. 30, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.

2. Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.

3. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.”.

Nota all’articolo 27

- Il testo dell’art. 337 del regio decreto n. 1265/1934 è il seguente:

“337. Ogni comune deve avere almeno un cimitero a sistema di inumazione, secondo le norme stabilite nel regolamento di polizia mortuaria.

Il cimitero è posto sotto la sorveglianza dell'autorità sanitaria, che la esercita a mezzo dell'ufficiale sanitario.

I piccoli comuni possono costruire cimiteri consorziali.”.

Note all’articolo 29

- Il testo dell’art. 338 del regio decreto n. 1265/1934 è il seguente:

“338. I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge.

Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai cimiteri militari di guerra quando siano trascorsi 10 anni dal seppellimento dell'ultima salma.

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa fino a lire 200.000e deve inoltre, a sue spese, demolire l'edificio o la parte di nuova costruzione, salvi i provvedimenti di ufficio in caso di inadempienza.

Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:

a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;

b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari.

Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre.

Al fine dell'acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, previsto dal presente articolo, decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente.

All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.”.

- Il testo dell’art. 4 della leggen. 130/2001 è il seguente:

“4. Modifica all'articolo 338 del testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

1. Al primo comma dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dopo le parole: «almeno duecento metri dai centri abitati» sono inserite le seguenti: «, tranne il caso dei cimiteri di urne».”.

Nota all’articolo 41

- Il testo dell’art. 3 della leggen. 130/2001 è il seguente:

“3. Modifiche al regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della sanità, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla modifica del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sulla base dei seguenti princìpi:

a) l'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;

b) l'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

1) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

2) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;

3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;

4) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;

c) la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti;

d) la dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b), numero 2), cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune;

e) fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari;

f) il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria;

g) l'ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni;

h) obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere, e conservare per un periodo minimo di dieci anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta, per eventuali indagini per causa di giustizia;

i) predisposizione di sale attigue ai crematori per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato.”.

Nota all’articolo 42

- Per il testo dell’art. 338 del regio decreto n. 1265/1934 vedi nota all’articolo 29.

Nota all’articolo 45

- Il testo dell’art. 6 della legge regionale n. 32/1996 è il seguente:

“Art. 6 - Rapporti fra Regione, Province, Comuni, Comunità montane, Unità locali socio sanitarie, altri enti pubblici e ARPAV.

1. La Regione, le province, i comuni e le comunità montane per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche necessarie per l'esercizio delle funzioni di controllo ambientale di rispettiva competenza si avvalgono dell'ARPAV, la quale è tenuta a garantire loro il necessario supporto tecnico-scientifico e analitico, secondo modalità stabilite da apposite convenzioni e/o accordi di programma.

2. Alla Regione, alle province, ai comuni, alle comunità montane ed alle unità locali socio sanitarie non è consentito mantenere o attivare propri laboratori o apparecchiature destinati al controllo ambientale.

3. I dipartimenti di prevenzione delle unità locali socio sanitarie per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 4 non già espletate da strutture ospedaliere o dall'Istituto zooprofilattico delle Venezie, si avvalgono delle strutture laboratoristiche ovvero del supporto tecnico-scientifico dell’ARPAV, secondo modalità stabilite da apposite convenzioni e/o accordi di programma.

4. Omissis

5. Il regolamento ed i piani pluriennali di attività definiscono i servizi che l’ARPAV è tenuta ad assicurare agli enti di cui ai commi 1, 3 e 4.

6. L’ARPAV può stipulare ulteriori convenzioni o accordi con la Regione, le province, i comuni, le comunità montane ed i dipartimenti di prevenzione delle unità locali socio sanitarie, per la prestazione di servizi ed attività aggiuntivi, alla condizione che sia garantita la fornitura di quanto già previsto nelle convenzioni e negli accordi di programma di cui ai commi 1, 3 e 4.

7. Il regolamento e i piani pluriennali di attività stabiliscono i criteri per la prestazione da parte dell'ARPAV di servizi tecnico-scientifici e analitici ad altri enti e soggetti pubblici, sulla base di apposite convenzioni.

8. Le convenzioni e gli accordi di programma di cui al presente articolo individuano, tra l'altro, gli standard qualitativi e quantitativi, i tempi ed i costi delle prestazioni erogate dall'ARPAV, nonché le modalità di pronto intervento nei casi di emergenza ambientale.

9. L’ARPAV può fornire prestazioni a favore di soggetti privati, limitatamente a servizi analitici, tecnico-scientifici ed informativi, con esclusione di qualsiasi attività di consulenza e progettazione, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all’articolo 15, subordinatamente all’espletamento dei compiti di istituto e purché tale attività non risulti incompatibile con l’esigenza di imparzialità nell’esercizio delle attività tecniche di controllo ad essa affidate; le prestazioni sono remunerate secondo apposito tariffario approvato dalla Giunta regionale su proposta del direttore generale per importi che, in ogni caso, non possono eccedere quelli mediamente applicati, per corrispondenti prestazioni analitiche o tecnico-scientifiche, dalle strutture private; per le analisi chimiche dell’acqua ai fini del rilascio di abitabilità e per le zone non servite dal pubblico acquedotto, fatte salve le riduzioni già previste nel tariffario regionale, sui relativi importi è applicato una ulteriore riduzione del 30 per cento.”.

Nota all’articolo 46

- Per il testo dell’art. 3 della legge n. 130/2001 vedi nota all’articolo 41.

Nota all’articolo 47

- Per il testo dell’art. 3 della legge n. 130/2001 vedi nota all’articolo 41.

Nota all’articolo 50

- Il testo dell’art. 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo n. 285/1992 è il seguente:

“3.Definizioni stradali e di traffico.

1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati:

8)Centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.”.

4. Leggi regionali abrogate

L’art. 55 abroga la legge regionale 25 settembre 2009, n. 24.

5. Struttura di riferimento

Direzione prevenzione

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