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Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1
Finalità
1. La Regione, in coerenza con i principi internazionali e costituzionali, riconosce il valore sociale e culturale del commercio equo e solidale quale forma di cooperazione volta a realizzare scambi commerciali con produttori di Paesi in via di sviluppo che valorizzano produzioni, tradizioni e culture autoctone, al fine di valorizzare attività produttive volte a consentire l’accesso al mercato a produttori marginali, a perseguire uno sviluppo sostenibile e un modello produttivo fondato sulla cooperazione e attento a salvaguardare i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali attività.
2. La Regione persegue gli obiettivi previsti dal comma 1 attraverso:
a) una maggiore informazione nei confronti dei consumatori per favorire acquisti responsabili;
b) una maggiore diffusione dei prodotti del commercio equo e solidale;
c) il sostegno, anche economico, di iniziative e progetti, in armonia con quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55 “Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà”.
3. Per le finalità previste dai commi 1 e 2, la presente legge individua i prodotti ed i soggetti del commercio equo e solidale e definisce, nel rispetto delle norme in materia di tutela della concorrenza, gli interventi per il suo sviluppo in Veneto.
Art. 2
Il commercio equo e solidale
1. Il commercio equo e solidale è un’attività di cooperazione economica e sociale svolta con produttori di beni e/o servizi di aree economicamente svantaggiate dei Paesi in via di sviluppo organizzati in forma collettiva allo scopo di consentire, accompagnare e migliorare il loro accesso al mercato, quando l’attività sia realizzata mediante accordi di lunga durata tra il produttore e l’acquirente, aventi i seguenti contenuti:
a) il pagamento di un prezzo equo;
b) misure a carico dell’acquirente per il graduale miglioramento della qualità del prodotto e/o del servizio realizzati dal produttore o dei suoi processi produttivi, nonché a favore dello sviluppo della comunità locale cui il produttore appartiene;
c) il progressivo miglioramento degli standard ambientali della produzione;
d) la trasparenza della filiera anche nei confronti dei terzi;
e) l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative stabilite dall’Organizzazione internazionale del lavoro, di remunerare in maniera adeguata i lavoratori, in modo da permettere loro di condurre una esistenza libera e dignitosa, e di rispettarne i diritti sindacali.
2. La proposta contrattuale dell’acquirente è accompagnata dall’offerta del pagamento di una parte rilevante del prezzo al momento dell’ordine oppure da altri strumenti finanziari adeguati a sostegno dei produttori. Nel caso in cui il produttore rinunci a tale offerta, gli accordi previsti dal comma 1 ne danno espressamente atto, indicandone i motivi.
Art. 3
Il prezzo equo
1. Il prezzo pagato ai produttori è equo quando è definito dalle parti all’esito di un processo fondato sul dialogo, sulla trasparenza e sulla responsabilità reciproca e quando è proposto dal produttore ed eventualmente modificato insieme dalle parti in seguito alla valutazione congiunta della sua adeguatezza a sostenere l’impresa del produttore, nonché degli effetti che tale misura produce sulla filiera produttiva e distributiva fino al consumatore.
2. In relazione all’entità dei prodotti venduti il prezzo deve essere idoneo a generare per l’impresa del produttore un reddito da destinare agli investimenti e a consentirle di remunerare i lavoratori in misura adeguata a condurre una esistenza libera e dignitosa, nonché di coprire gli altri costi inerenti agli obblighi espressamente assunti dalle parti nel contratto.
Art. 4
Istituzione dell’elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale
1. É istituito, presso la struttura regionale competente, l’elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale.
2. Sono iscritti nell’elenco regionale previsto dal comma 1 i soggetti la cui attività non persegue scopo di lucro, organizzati in forma collettiva, in possesso di uno statuto che sancisce un ordinamento a base democratica, i quali operano in forma stabile nel territorio regionale e appartengono ad una delle seguenti categorie:
a) soggetti in possesso dell’accreditamento rilasciato, nel rispetto degli standard stabiliti nella Carta italiana dei criteri del commercio equo e solidale, dagli enti nazionali o internazionali maggiormente rappresentativi;
b) altri soggetti in possesso dei requisiti stabiliti con le disposizioni attuative previste dall’articolo 9.
3. I requisiti e le modalità di iscrizione nell’elenco regionale sono stabiliti con le disposizioni attuative previste dall’articolo 9.
Art. 5
Individuazione dei prodotti del commercio equo e solidale
1. I prodotti del commercio equo e solidale sono individuati mediante una delle seguenti modalità:
a) provenienza dei prodotti da un’organizzazione del commercio equo e solidale, accreditata ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera a);
b) certificazione dei prodotti da parte degli enti affiliati a Fairtrade Labelling Organizations International (FLO) attraverso l’attribuzione di un marchio di garanzia.
Art. 6
Interventi per la diffusione del commercio equo e solidale
1. La Giunta regionale, per il conseguimento delle finalità previste dall’articolo 1:
a) promuove e sostiene iniziative divulgative e di sensibilizzazione, volte a diffondere la realtà del commercio equo e solidale e ad accrescere nei consumatori la consapevolezza degli effetti delle proprie scelte di consumo, affinché prendano in esame non solo il prodotto, ma anche gli effetti sociali ed ambientali derivanti dalla sua produzione e commercializzazione;
b) promuove e sostiene in particolare iniziative di informazione e sensibilizzazione sui prodotti del commercio equo e solidale certificati con marchio di garanzia rilasciato dagli enti affiliati a Fairtrade Labelling Organizations International (FLO);
c) promuove e sostiene specifiche azioni educative nelle scuole, finalizzate a conoscere le problematiche connesse alle implicazioni delle scelte di consumo, stimolando una riflessione sul consumo consapevole e sulle opportunità offerte dai prodotti del commercio equo e solidale;
d) promuove e sostiene iniziative di formazione per gli operatori ed i volontari delle organizzazioni del commercio equo e solidale;
e) promuove e sostiene le giornate del commercio equo e solidale e la fiera del commercio equo e solidale previste dagli articoli 7 e 8;
f) promuove e sostiene la creazione sulla rete internet di un portale regionale per il commercio equo e solidale, in cui inserire informazioni in materia di commercio equo e solidale;
g) concede alle organizzazioni iscritte nell’elenco regionale previsto dall’articolo 4 finanziamenti a fondo perduto, fino ad un massimo del quaranta per cento delle spese ammissibili relative a investimenti materiali e immateriali, funzionali all’espletamento dell’attività dell’organizzazione, per apertura e ristrutturazione della sede, acquisto di attrezzature, arredi e dotazioni informatiche;
h) promuove e sostiene l’utilizzo dei prodotti del commercio equo e solidale nell’ambito delle attività degli enti pubblici, nel rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi da terzi;
i) promuove e sostiene iniziative nel campo della cooperazione a sostegno e sviluppo della rete dei produttori dei prodotti del commercio equo e solidale previsti dall’articolo 5.
2. L’iscrizione nell’elenco regionale previsto dall’articolo 4 è condizione necessaria per l’accesso ai finanziamenti previsti dalla presente legge.
Art. 7
Giornata regionale del commercio equo e solidale
1. La Giunta regionale, al fine di promuovere la conoscenza e la diffusione del commercio equo e solidale, sostiene annualmente, con specifici contributi, in collaborazione con le organizzazioni iscritte nell’elenco regionale previsto dall’articolo 4, una o più giornate del commercio equo e solidale, quale momento di incontro tra la comunità veneta e la realtà del commercio equo e solidale.
Art. 8
Fiera del commercio equo e solidale
1. La Giunta regionale promuove e sostiene annualmente, con specifici contributi, una fiera organizzata in collaborazione con le organizzazioni iscritte nell’elenco regionale previsto dall’articolo 4 per la promozione e la vendita dei prodotti del commercio equo e solidale.
Art. 9
Disposizioni attuative
1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua:
a) i requisiti e le modalità di iscrizione delle organizzazioni del commercio equo e solidale nell’elenco regionale previsto dall’articolo 4, nonché le ipotesi di sospensione e cancellazione dallo stesso;
b) le tipologie di intervento da finanziare prioritariamente;
c) i criteri di ripartizione delle risorse tra gli interventi previsti dagli articoli 6, 7 e 8.
Art. 10
Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato
1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedano l’attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui gli aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari d’esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi della normativa comunitaria; l’acquisizione del parere di compatibilità da parte della Commissione europea è oggetto di avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
Art. 11
Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55 “Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà”
1. Dopo la lettera g) del comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55, è inserita la seguente lettera:
“g bis) la promozione del commercio equo e solidale, attraverso il sostegno ad iniziative che valorizzino le produzioni autoctone delle aree economicamente svantaggiate dei Paesi in via di sviluppo, garantiscano una maggiore diffusione dei prodotti del commercio equo e solidale, offrano una maggiore informazione ai consumatori per favorire consumi responsabili.”.
2. Dopo la lettera h) del comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55, è inserita la seguente lettera:
“h bis) due rappresentanti effettivi e uno supplente designati d’intesa tra le organizzazioni del commercio equo e solidale iscritte nell’elenco regionale.”.
3. Al comma 3 dell’articolo 14 della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55, le parole: “La designazione dei componenti di cui alle lettere c), d), e), f), i), l)” sono sostituite dalle seguenti: “La designazione dei componenti di cui alle lettere c), d), e), f), h bis), i), l)”.
4. L’articolo 20 della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55, è così sostituito:
“Art. 20 - Conferenza regionale e manifestazione sulla cooperazione allo sviluppo.
1. La Giunta regionale convoca, con cadenza biennale, una conferenza sulla cooperazione allo sviluppo quale occasione di incontro e confronto di esperienze tra i soggetti presenti nel territorio regionale che operano nel campo della cooperazione e della solidarietà internazionale, nonché di verifica delle iniziative intraprese in attuazione della presente legge.
2. Nell’ambito della conferenza, la Giunta regionale promuove una manifestazione finalizzata alla presentazione di progetti, iniziative ed attività collegate alla cooperazione allo sviluppo.”.
5. La designazione prevista dal comma 2 è effettuata a decorrere dalla nona legislatura.
Art. 12
Norma transitoria
1. Fino all’istituzione dell’elenco regionale previsto dall’articolo 4 possono accedere ai finanziamenti previsti dalla presente legge i soggetti la cui attività non persegue scopo di lucro, organizzati in forma collettiva, in possesso di uno statuto che sancisce un ordinamento a base democratica, i quali operano in forma stabile nel territorio regionale e sono iscritti nel registro italiano delle organizzazioni di commercio equo e solidale (RIOCES).
Art. 13
Norma finanziaria
1. Alle spese correnti derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificate in euro 200.000,00 a decorrere dall’esercizio 2010, si fa fronte:
a) quanto all’esercizio 2010, mediante prelevamento di euro 200.000,00 dalle risorse allocate nell’upb U0185 “Fondo speciale per le spese correnti”, del bilancio di previsione per l’anno 2010 e contestuale aumento dell’upb U0013 “Diritti umani, cooperazione e solidarietà internazionale”;
b) quanto agli esercizi 2011 e 2012, con le risorse allocate nell’upb U0013 “Diritti umani, cooperazione e solidarietà internazionale” del bilancio pluriennale 2010-2012.
Art. 14
Entrata in vigore
1. Le disposizioni di cui alla presente legge acquistano efficacia a decorrere dall’entrata in vigore della legge regionale relativa al “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 e pluriennale 2010-2012”.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 22 gennaio 2010
Galan
INDICE
Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Il commercio equo e solidale
Art. 3 - Il prezzo equo
Art. 4 - Istituzione dell’elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale
Art. 5 - Individuazione dei prodotti del commercio equo e solidale
Art. 6 - Interventi per la diffusione del commercio equo e solidale
Art. 7 - Giornata regionale del commercio equo e solidale
Art. 8 - Fiera del commercio equo e solidale
Art. 9 - Disposizioni attuative
Art. 10 - Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato
Art. 11 - Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55 “Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà”
Art. 12 - Norma transitoria
Art. 13 - Norma finanziaria
Art. 14 - Entrata in vigore
Dati informativi concernenti la legge regionale 22 gennaio 2010, n. 6
Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:
1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento
1. Procedimento di formazione
- Il procedimento di formazione della legge regionale è stato avviato su iniziativa dei sottoelencati consiglieri regionali che hanno presentato tre proposte di legge, a ciascuna delle quali è stato attribuito uno specifico numero di progetto di legge:
- progetto di legge n. 191: proposta di legge d’iniziativa dei consiglieri Franchetto, Causin, Frigo, Berlato Sella, Diego Bottacin, Michieletto, Trento, Variati e Frasson relativa a “Interventi regionali a favore del commercio equo e solidale per valorizzare produzioni, tradizioni e culture dei paesi in via di sviluppo”;
- progetto di legge n. 203: proposta di legge d’iniziativa dei consiglieri Piccolo, De Boni, Valdegamberi, Silvestrin, Bazzoni, Bonfante, Fontanella, Bertipaglia, Cancian, Frigo, Zabotti, Berlato Sella, Trento, Teso e Frasson relativa a “Interventi in materia di promozione e sostegno del commercio equo e solidale nella Regione Veneto”;
- progetto di legge n. 301: proposta di legge d’iniziativa dei consiglieri Pettenò, Atalmi e Bettin relativa a “Per il sostegno alle organizzazioni di commercio equo e solidale”;
- I progetti di legge sono stati assegnati alla 3° commissione consiliare, che ha elaborato un testo unificato del progetto di legge;
- La 3° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 27 ottobre 2009;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Giuliana Fontanella, ha esaminato e approvatoil progetto di legge con deliberazione legislativa 12 gennaio 2010, n. 365.
2. Relazione al Consiglio regionale
Signor Presidente, colleghi consiglieri,
il commercio equo e solidale è un approccio alternativo al commercio convenzionale; esso promuove giustizia sociale ed economica, sviluppo sostenibile, rispetto per le persone e per l’ambiente, attraverso il commercio, la crescita della consapevolezza dei consumatori, l’educazione, l’informazione e l’azione politica. Il commercio equo e solidale è una relazione paritaria fra tutti i soggetti coinvolti nella catena di commercializzazione: dai produttori ai consumatori.
Obiettivo di questa legge è promuovere e sostenere il commercio equo e solidale per:
- migliorare le condizioni di vita dei produttori aumentandone l'accesso al mercato, rafforzando le organizzazioni di produttori, pagando un prezzo migliore ed assicurando continuità nelle relazioni commerciali;
- promuovere opportunità di sviluppo per produttori svantaggiati, specialmente gruppi di donne e popolazioni indigene e proteggere i bambini dallo sfruttamento nel processo produttivo;
- divulgare informazioni sui meccanismi economici di sfruttamento, tramite la vendita di prodotti, favorendo e stimolando nei consumatori la crescita di un atteggiamento alternativo al modello economico dominante e la ricerca di nuovi modelli di sviluppo;
- organizzare rapporti commerciali e di lavoro senza fini di lucro e nel rispetto della dignità umana, aumentando la consapevolezza dei consumatori sugli effetti negativi che il commercio internazionale ha sui produttori, in maniera tale che possano esercitare il proprio potere di acquisto in maniera positiva;
- proteggere i diritti umani promuovendo giustizia sociale, sostenibilità ambientale, sicurezza economica;
- favorire la creazione di opportunità di lavoro a condizioni giuste tanto nei Paesi economicamente svantaggiati come in quelli economicamente sviluppati;
- favorire l'incontro fra consumatori critici e produttori dei Paesi economicamente meno sviluppati;
- sostenere l'autosviluppo economico e sociale;
- stimolare le istituzioni nazionali ed internazionali a compiere scelte economiche e commerciali a difesa dei piccoli produttori, della stabilità economica e della tutela ambientale, effettuando campagne di informazione e pressione affinché cambino le regole e la pratica del commercio internazionale convenzionale;
- promuovere un uso equo e sostenibile delle risorse ambientali.
Grazie a questa legge la Giunta regionale potrà attuare una adeguata politica promozionale del commercio equo e solidale con sostegno finanziario a progetti culturali, di sensibilizzazione, di formazione, anche a livello scolastico, a sostegno e integrazione delle politiche di cooperazione decentrata, di valorizzazione sul mercato dei prodotti del commercio equo e solidale; potrà inoltre promuovere e sostenere annualmente una fiera del commercio equo e solidale ed anche una o più giornate del commercio equo e solidale, quale momento di incontro tra la comunità veneta e tale importante realtà.
La Terza Commissione consiliare, esaminata la proposta nella seduta del 27 ottobre 2009 ha espresso, all’unanimità, parere favorevole al testo così come modificato.
Hanno votato i rappresentanti dei gruppi, Lega Nord-Liga Veneta Padania (Zamboni con delega Bertipaglia-Gruppo Forza Italia-Popolo della Libertà e Meggiolaro con delega Frasson-Gruppo UDC), L’Ulivo – Partito Democratico Veneto (Tiozzo) e Misto (Cancian).
Della relazione in aula è stata incaricata la Presidente Giuliana Fontanella.
3. Note agli articoli
Nota all’articolo 1
- Il testo dell’art. 1 della legge regionale n. 55/1999 è il seguente:
“Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, riconosce la pace e lo sviluppo quali diritti fondamentali della persona e dei popoli, in coerenza con i principi della Costituzione italiana e del diritto internazionale che sanciscono la promozione dei diritti dell’uomo e dei popoli, delle libertà democratiche e della cooperazione internazionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione promuove i diritti umani, la cultura di pace e la cooperazione allo sviluppo, mediante iniziative culturali e di informazione, di ricerca, di educazione, di cooperazione decentrata e di aiuto umanitario. In particolare, nei Paesi internazionalmente riconosciuti in via di sviluppo, contribuisce al mantenimento dell’identità culturale, al soddisfacimento dei bisogni primari favorendo l’autosufficienza alimentare, la conservazione dell’equilibrio ecologico e del patrimonio ambientale, l’innalzamento delle condizioni igienico-sanitarie, l’avanzamento del livello di istruzione e il miglioramento della condizione femminile e dell’infanzia, la promozione delle pari opportunità tra uomo e donna nel rispetto delle differenze etniche e culturali. In tal senso svolge un’azione preventiva della immigrazione mediante interventi di sostegno in campo economico, sociale e culturale.”.
Note all’articolo 11
- Il testo dell’art. 5 della legge regionale n. 55/1999, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 5 - Progetti di cooperazione decentrata.
1. I progetti di cooperazione decentrata si ispirano ai principi di centralità dello sviluppo umano sostenibile, e tendono ad integrare nei Paesi internazionalmente riconosciuti in via di sviluppo la crescita economica e sociale, con azioni che si prefiggono obiettivi strutturali, distintamente dall’aiuto umanitario.
2. Nell’attività di cooperazione rientrano:
a) l’elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura e la costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi, la realizzazione di progetti di sviluppo integrati e l’attuazione delle iniziative anche di carattere finanziario, avvalendosi eventualmente della Banca etica;
b) l’impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell’attività di cooperazione allo sviluppo;
c) la promozione di programmi di formazione professionale rivolti:
1) a operatori veneti destinati a svolgere attività di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo;
2) a cittadini dei Paesi in via di sviluppo mediante l’organizzazione di corsi in loco o in Veneto;
d) le iniziative volte a sviluppare una rete di servizi igienico-sanitari capaci di tutelare la salute;
e) l’attuazione di interventi specifici per migliorare la condizione femminile e dell’infanzia;
f) la promozione di programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell’ambito scolastico e di iniziative volte all’intensificazione degli scambi culturali tra l’Italia e i Paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani;
g) il sostegno ad iniziative di consulenza, predisposizione di progetti di fattibilità e la loro realizzazione, preferibilmente anche con la partecipazione di immigrati extracomunitari presenti sul territorio regionale, per il trasferimento di sistemi e tecnologie appropriate, realizzate con risorse proprie da imprese venete nell’ambito di programmi di cooperazione finanziati da organismi nazionali ed internazionali.
g bis) la promozione del commercio equo e solidale, attraverso il sostegno ad iniziative che valorizzino le produzioni autoctone delle aree economicamente svantaggiate dei Paesi in via di sviluppo, garantiscano una maggiore diffusione dei prodotti del commercio equo e solidale, offrano una maggiore informazione ai consumatori per favorire consumi responsabili.
3. In attuazione dei principi di cui al comma 1 la Regione interviene al fine di:
a) promuovere il coordinamento dei soggetti di cui all’articolo 6, comma 1;
b) realizzare direttamente iniziative di cooperazione decentrata;
c) sostenere, mediante mezzi e contributi, le iniziative promosse dai soggetti di cui all’articolo 6, comma 1.
4. I cittadini dei Paesi in via di sviluppo o loro associazioni, presenti sul territorio regionale, possono essere coinvolti nella progettazione di iniziative di cooperazione decentrata rivolte ai loro Paesi d’origine.”.
- Il testo dell’art. 14 della legge regionale n. 55/1999, come modificato dalla presente legge,è il seguente:
“Art. 14 - Comitato per la cooperazione allo sviluppo.
1. É istituito il Comitato per la cooperazione allo sviluppo.
2. Il Comitato di cui al comma 1 è composto da:
a) il Presidente della Giunta regionale, o da un suo delegato, che lo presiede;
b) tre esperti effettivi e tre supplenti nominati dal Consiglio regionale, di cui due in rappresentanza della maggioranza e uno della minoranza;
c) due rappresentanti effettivi ed uno supplente designati d'intesa tra le università degli studi del Veneto;
d) un rappresentante effettivo e uno supplente designati dall'Associazione regionale dei comuni del Veneto (ANCI);
e) tre rappresentanti effettivi e tre supplenti designati d'intesa tra le associazioni imprenditoriali del Veneto;
f) un rappresentante effettivo e uno supplente designati d'intesa tra le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative nel Veneto;
g) due rappresentanti effettivi e due supplenti, delle organizzazioni non governative del Veneto riconosciute dal Ministero degli Affari Esteri, scelti dalla Giunta regionale;
h) tre rappresentanti effettivi e tre supplenti designati d’intesa delle associazioni di volontariato individuate dalla Giunta regionale, operanti da almeno tre anni sul territorio regionale e che prevedono tra gli scopi statutari, in forma prevalente, iniziative di cooperazione allo sviluppo;
h bis) due rappresentanti effettivi e uno supplente designati d’intesa tra le organizzazioni del commercio equo e solidale iscritte nell’elenco regionale.
i) un componente effettivo e uno supplente designati dalla Consulta regionale dell’immigrazione di cui alla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 ;
l) un rappresentante effettivo e uno supplente designati dall’Unione regionale delle province del Veneto (URPV).
3. Il Comitato di cui al comma 1 è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale. La designazione dei componenti di cui alle lettere c), d), e), f), h bis), i), l), deve essere comunicata al Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla richiesta. Il Comitato è validamente costituito e può funzionare con la nomina di almeno la metà dei componenti.
4. Funge da segretario del Comitato un dipendente della struttura regionale competente.”.
4. Struttura di riferimento
Direzione relazioni internazionali, cooperazione internazionale, diritti umani e pari opportunità
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