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Bur n. 65 del 11 agosto 2009


LEGGE REGIONALE  n. 16 del 07 agosto 2009

Interventi straordinari nel settore agricolo per contrastare la crisi economica e finanziaria e per la semplificazione degli adempimenti amministrativi.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

CAPO I - Finalità

Art. 1 - Finalità

1.    La Regione del Veneto al fine di contrastare gli effetti della crisi economico-finanziaria che coinvolge tra l’altro anche il settore agricolo e agroalimentare, preservandone adeguati livelli di competitività, favorisce azioni intese a:

a)    ridurre gli oneri relativi al credito a breve per le imprese agricole;

b)    consolidare le passività onerose derivanti da investimenti aziendali;

c)    favorire l’accesso al credito;

d)    semplificare le procedure e ridurre i tempi di risposta dell’amministrazione pubblica anche mediante il ricorso a forme generalizzate di sussidiarietà.

CAPO II - Operazioni di credito e interventi per favorirne l’accesso da parte delle imprese agricole

Art. 2 - Interventi a favore delle imprese agricole per il credito di esercizio

1.    Al fine di agevolare la gestione delle imprese agricole sulle operazioni di credito a breve effettuate dalle banche, la Giunta regionale può intervenire con un contributo nella misura massima del cento per cento degli interessi corrisposti dall’impresa alla banca fino a un massimo di euro 2.500,00.

2.    Possono beneficiare degli interventi previsti dal presente articolo gli imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile che:

a)    siano iscritti alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di coltivatore diretto, ai sensi dell’articolo 2 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 “Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri” o di imprenditore agricolo professionale (IAP) e in regola con i relativi versamenti;

b)    conducano un’azienda con dimensioni di almeno 3 unità di dimensione economica (UDE) in zona montana e 10 UDE nelle altre zone.

3.    Nella concessione dell’agevolazione è accordata priorità alle imprese condotte da giovani imprenditori.

4.    La Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare, può portare modifiche o integrazioni alla disciplina di cui ai commi 2 e 3.

5.    Le operazioni creditizie ammesse all’intervento di cui al comma 1 non possono avere durata superiore a trecentosessanta giorni e devono riguardare prestiti contratti per le esigenze di esercizio delle imprese agricole e delle imprese gestite direttamente dai produttori agricoli.

6.    L’erogazione degli aiuti avviene nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli.

Art. 3 - Consolidamento di passività onerose

1.    La Giunta regionale può concedere alle aziende agricole, singole o associate, condotte dai soggetti di cui all’articolo 2135 del codice civile e classificate come micro, piccole o medie imprese dalla disciplina comunitaria, agevolazioni su finanziamenti contratti per il consolidamento di passività onerose derivanti da finanziamenti bancari impiegati per investimenti aziendali.

2.    Per i fini di cui al comma 1 è istituita, presso Veneto Sviluppo S.p.A., una specifica sezione nel fondo di rotazione del settore primario di cui agli articoli 57 e 58 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” e successive modifiche e integrazioni.

3.    La Giunta regionale definisce i criteri per l’individuazione delle imprese ammissibili alle agevolazioni e per l’intervento del fondo di cui al comma 2.

4.    Agli aiuti di cui al presente articolo non può essere data esecuzione prima che la Commissione europea abbia adottato una decisione di autorizzazione dell’aiuto ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell’articolo 88 del trattato CE e che sia avvenuta la pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Art. 4 - Interventi per favorire l’accesso al credito nel settore agricolo

1.    Per favorire l’accesso al credito alle imprese agricole come definite all’articolo 3, comma 1, la Giunta regionale è autorizzata alla definizione di un accordo con l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) per l’utilizzo del fondo di garanzia di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 “Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38”, al fine della prestazione di garanzie fideiussorie, cogaranzie e controgaranzie a fronte di finanziamenti bancari a medio e lungo termine, ordinari o agevolati, destinati a finanziare investimenti aziendali o alla trasformazione di precedenti passività in operazioni a medio e lungo termine.

CAPO III - Norme per la semplificazione amministrativa e modifica di leggi regionali

Art. 5 - Semplificazione degli adempimenti amministrativi

1.    Per il perseguimento di obiettivi di semplificazione e snellimento dei procedimenti di interesse dei soggetti che esercitano l’attività agricola, la Giunta regionale, d’intesa con la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 “Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali”, individua i procedimenti, anche di competenza degli enti locali, per i quali è ammessa la presentazione di istanza per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) ai sensi dell’articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38”.

2.    Le amministrazioni competenti adottano il provvedimento finale entro il termine stabilito per ciascun procedimento, ai sensi del comma 1, che decorre dal ricevimento dell’istanza già istruita da parte dei centri autorizzati di assistenza agricola; decorso detto termine, che non può eccedere i centottanta giorni, l’istanza si considera accolta.

3.    La Giunta regionale definisce le modalità di certificazione, da parte dei centri autorizzati di assistenza agricola, della data di inoltro dell’istanza alla pubblica amministrazione competente e dell’eventuale decorso dei termini di conclusione del procedimento.

Art. 6 - Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura”

1.    Dopo il comma 5 dell’articolo 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 è aggiunto il seguente:

“5 bis. L’Agenzia ha un proprio albo ufficiale, sito presso la sede centrale e presso le sedi periferiche, nel quale, ai fini della decorrenza dei relativi effetti giuridici, vengono pubblicati, mediante affissione, gli atti per i quali la legge o i regolamenti prevedono tale forma di pubblicità.”.

Art. 7 - Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 “Norme per la tutela e la valorizzazione della produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali”

1.    Al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 dopo le parole: “In caso di società” sono inserite le seguenti: “o di ditte individuali”.

CAPO IV - Norma finanziaria e finale

Art. 8 - Norma finanziaria

1.    Agli oneri correnti derivanti dall’attuazione degli articoli 2 e 4, quantificati in euro 6.700.000,00 per l’esercizio 2009, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0046 “Servizi alle imprese e alla collettività rurale” del bilancio di previsione.

2.    Agli oneri d’investimento derivanti dall’attuazione dell’articolo 3, quantificati in euro 3.350.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte mediante prelevamento delle risorse allocate nell’upb U0046 “Servizi alle imprese e alla collettività rurale” e contestuale incremento dell’upb U0049 “Interventi infrastrutturali a favore delle imprese e della collettività rurale” del bilancio di previsione pluriennale 2009-2011.

Art. 9 - Dichiarazione d’urgenza

1.    La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 7 agosto 2009

Galan


INDICE

CAPO I - Finalità

Art. 1 - Finalità

CAPO II - Operazioni di credito e interventi per favorirne l’accesso da parte delle imprese agricole

Art. 2 - Interventi a favore delle imprese agricole per il credito di esercizio

Art. 3 - Consolidamento di passività onerose

Art. 4 - Interventi per favorire l’accesso al credito nel settore agricolo

CAPO III - Norme per la semplificazione amministrativa e modifica di leggi regionali

Art. 5 - Semplificazione degli adempimenti amministrativi

Art. 6 - Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura”

Art. 7 - Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 “Norme per la tutela e la valorizzazione della produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali”

CAPO IV - Norma finanziaria e finale

Art. 8 - Norma finanziaria

Art. 9 - Dichiarazione d’urgenza


Dati informativi concernenti la legge regionale 7 agosto 2009, n. 16

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:

1 -   Procedimento di formazione

2 -   Relazione al Consiglio regionale

3 -   Note agli articoli

4 -   Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione
  • La Giunta regionale , su proposta del Vice Presidente Franco Manzato, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 21 aprile 2009, n. 8/ddl;
  • Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 27 aprile 2009, dove ha acquisito il n. 405 del registro dei progetti di legge;
  • Il progetto di legge è stato assegnato alla 4° commissione consiliare;
  • La 4° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 25 maggio 2009;
  • Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Clodovaldo Ruffato, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 22 luglio 2009, n. 9877.
2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

nel corso del 2008, rispetto al 2007, il valore della produzione agricola veneta risulta essere sostanzialmente stabile. Negli ultimi anni invece, e in maniera più consistente nel 2008, sono aumentati i consumi intermedi (costi energetici, mangimi, concimi, antiparassitari, sementi, ecc.) delle aziende agricole.

Di conseguenza, il valore aggiunto (saldo tra la produzione e i consumi intermedi) è in continua diminuzione e per la prima volta si prevede possa scendere sotto i due miliardi di euro.

Va sottolineato il fatto che, nel 2008, ma in generale anche negli anni precedenti, l’aumento dei costi di produzione non è dovuto ad una perdita di efficienza o ad una minor produttività del lavoro delle aziende venete ma ad un incremento dei prezzi.

L’aumento dei prezzi dei fattori produttivi registrato nel 2008 è stato più che proporzionale rispetto a quello dei prezzi pagati all’origine agli agricoltori.

In realtà, proprio il fatto che, comunque, c’è stato un aumento notevole anche dei prezzi pagati agli agricoltori, ha permesso la tenuta del valore della produzione agricola veneta. Se l’incremento fosse stato più contenuto la perdita di competitività dell’agricoltura veneta sarebbe stata molto più rilevante.

La perdita di posti di lavoro è fisiologica in questo settore, segno che, lungi dal costituire un segnale di crisi, costituisce un indicatore del tentativo delle aziende di recuperare efficienza e aumentare la produttività del lavoro (anche attraverso la meccanizzazione e la razionalizzazione delle risorse). Nel 2008 tuttavia, la diminuzione ha avuto un andamento assolutamente più accentuato rispetto agli ultimi anni. La flessione dovrebbe attestarsi a circa il -20 per cento rispetto al 2007 e risulta essere la possibile conseguenza delle difficoltà del comparto, che spinge più di qualche imprenditore a ridurre o addirittura ad abbandonare l’attività.

Sembrano voler confermare questa considerazione i dati sul numero di imprese agricole attive presso il Registro delle imprese delle Camere di Commercio.

Anche in questo caso la diminuzione è una situazione fisiologica per il settore; a fine 2008 il calo delle aziende agricole è stato di oltre il 3 per cento rispetto al 2007, con una accentuazione nell’ultimo trimestre dell’anno. Per questo indicatore è davvero prematuro rilevare con evidenza le conseguenze dell’attuale crisi economica e finanziaria.

I dati sul commercio estero presentano una situazione con alcune filiere in difficoltà sia per quanto riguarda il comparto agricolo (silvicoltura, pesca e piscicoltura) che per quello dell’industria alimentare (pesce conservato e trasformato, lattiero-caseario e gelati, carne fresca e trasformata) e altri con un valore dell’export superiore a quello dello stesso periodo cumulato del 2007, quali i prodotti delle coltivazioni agricole, ortofrutta trasformata, alimenti per animali, oli e grassi vegetali e animali e altri prodotti alimentari (prodotti di panetteria e pasticceria, pasta, dolciumi, zucchero, caffè, ecc...).

È più che plausibile che l’incremento di valore per alcuni comparti sia conseguenza del corrispondente aumento dei prezzi dei beni di quel comparto e non di un effettivo aumento reale delle esportazioni.

Per quanto riguarda i prezzi dei prodotti agricoli bisogna dire che sempre di più questi, come i costi di produzione, sono influenzati dalle dinamiche esistenti a livello internazionale, che finiscono per orientare in positivo o negativo anche i redditi delle imprese agricole nazionali e locali.

L’aumento dei prezzi dei prodotti agricoli è iniziato tra la fine del 2006 e l’inizio del 2007 sulla scia degli aumenti internazionali delle principali commodity quotate nelle borse merci d’importanza mondiale e all’aumento dei costi del petrolio, ed è proseguito fino alla metà circa del 2008. Se da una parte questo ha causato un aumento dei costi dei fattori di produzione, si pensi ad esempio ai mangimi, dall’altro ha permesso al comparto agricolo di preservare, in media, il valore della produzione per l’anno appena concluso.

Tuttavia, il conseguente aumento dei prezzi al consumo dei prodotti alimentari, ha innescato una dinamica di riduzione dei consumi in termini reali.

I generi alimentari sono tra i comparti meno esposti a variazioni negative rilevanti, ma per alcuni prodotti questo può costituire un segnale e rappresentare una difficoltà anche per le aziende agricole. È il caso dei prodotti degli allevamenti, per i quali variazioni della domanda finale si ripercuotono in maniera diretta sulla fase agricola.

La riduzione dei prezzi iniziata a partire dal secondo trimestre del 2008, che ha riguardato in maniera diffusa quasi tutti i comparti agricoli (salvo che gli animali vivi, uova e miele), non ha ancora prodotto pienamente i suoi effetti ma si tratta comunque di diminuzioni consistenti; se analizziamo il periodo di riferimento gennaio 2008 - gennaio 2009, è evidente la flessione dei prezzi per esempio di frumento tenero -45 per cento, mais -45 per cento, soia -25 per cento, pinot grigio Veneto IGT -25 per cento, merlot veneto IGT -15 per cento.

La diminuzione dei prezzi della seconda parte dell’anno, se non ha influito negativamente il valore della produzione agricola, ha prodotto come prima conseguenza a livello regionale una riduzione degli investimenti nelle colture autunno-vernine (come ad esempio il frumento tenero e duro) di circa il -15 per cento. Le previsioni sulle semine pubblicate dall’ISTAT sembrano confermare le stime effettuate: anche il mais dovrebbe ridurre le superfici coltivate, a favore delle colture industriali (soia e colza su tutte), mentre dovrebbero aumentare in maniera consistente anche i terreni a set-aside. Questo, non essendo più obbligatorio, è il vero indicatore delle difficoltà delle imprese agricole, che piuttosto che produrre in perdita (giustamente) preferiscono non coltivare i terreni.

Se consideriamo quanto emerge dall’analisi sul clima di fiducia delle imprese alimentari italiane realizzata dall’ISMEA, il peggioramento registrato nel quarto trimestre del 2008 rispetto al trimestre precedente è consistente e diffuso in tutti i comparti alimentari.

Un 2009 ancora più critico rispetto all’anno appena concluso è facilmente prevedibile.

La tendenza all’aumento dei costi di produzione, che nonostante la diminuzione dei costi del petrolio difficilmente invertiranno la rotta o al limite ripiegheranno leggermente, la dinamica ribassista dei prezzi all’origine di molti prodotti agricoli iniziata a partire dalla metà del 2008 e non ancora conclusa, la conseguente diminuzione degli investimenti influenzata anche dalla diminuzione dei consumi reali, si tradurranno molto probabilmente in un calo del valore della produzione agricola e in una flessione ancora maggiore del valore aggiunto.

In conclusione, è probabile che proprio nel 2009 saranno più evidenti e si faranno sentire in maniera più consistente sui redditi delle imprese agricole gli effetti della crisi economica generale.

L’attuale situazione determina l’acuirsi di sofferenza delle imprese finanziariamente esposte accanto alla difficoltà stringente nel reperire finanziamenti dal mondo bancario che, a causa delle note vicende sui mercati internazionali, rilascia con maggiore fatica credito alle imprese, determinando non solo problemi di investimento, ma anche difficoltà nella singola gestione di esercizio.

Con il progetto di legge si intende fornire una serie di strumenti ordinari e straordinari per aiutare le imprese ad uscire dal difficile momento economico e finanziario consentendo loro di mantenere o riguadagnare la competitività sul proprio mercato di riferimento.

Il primo articolo “Finalità” indica le finalità e gli scopi del provvedimento.

Il secondo articolo “Interventi a favore delle imprese agricole per il credito di esercizio” è volto ad attivare un meccanismo di credito agevolato che supporti l’azienda nella gestione ordinaria della propria attività economica. Come già evidenziato, infatti, negli ultimi anni si sono registrati notevoli incrementi dei costi dei fattori produttivi e dei servizi che incidono negativamente sul capitale circolante delle imprese. Conformemente ai principi che disciplinano gli aiuti “de minimis” nel settore della produzione dei prodotti agricoli (reg. CE 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007), l’aiuto è concesso sotto forma di tasso d’interesse agevolato su prestiti il cui importo complessivo calcolato nell’arco di un anno non supera i 2.500,00 euro per impresa. Tenuto conto, da un lato, della necessità di rendere quanto più possibile agevole la fase di presentazione della documentazione da parte degli aventi diritto e dall’altro delle ridotte disponibilità finanziarie, l’accesso all’aiuto viene previsto per gli imprenditori agricoli professionali (IAP) o coltivatori diretti titolari di imprese aventi una soglia minima di redditività pari a quella prevista per le misure del Programma di sviluppo agricolo del Veneto 2007-2013 (3 Unità di dimensione economica - UDE - in montagna e 10 nelle altre zone. Una UDE corrisponde a circa euro 1.200,00). Inoltre, analogamente ai criteri generali previsti per gli aiuti agli investimenti aziendali di cui alla legge regionale n. 40/2003, è accordata priorità ai giovani agricoltori.

Con il terzo articolo “Consolidamento di passività onerose” si intende fornire un supporto alle imprese che, nonostante la situazione critica del panorama economico finanziario, hanno, con spirito imprenditoriale, comunque effettuato investimenti nella propria azienda. Lo scopo è, pertanto, quello di agevolare il tasso d’interesse pagato dalle imprese agricole per tutti i tipi di prestito, nel quadro delle misure temporanee di aiuto a sostegno dell’accesso al finanziamento di cui alla Comunicazione della Commissione (2009) 16/C.

Il quarto articolo “Interventi per favorire l’accesso al credito nel settore agricolo”, intende completare il pacchetto di strumenti a favore dell’impresa per fare fronte alle difficoltà contingenti. Infatti, come già ricordato, in tale situazione congiunturale uno dei problemi maggiori per le aziende è quello di rapportarsi efficacemente con il sistema bancario il quale ha fortemente ridotto l’erogazione del credito all’impresa.

La possibilità di avvalersi di un Fondo di garanzia Basilea 2 “compliant” e assistito dalla garanzia di Stato come quello gestito da ISMEA pone l’azienda in condizioni di maggior vantaggio nel rapporto con il mondo bancario ai fini dell’accesso al credito. Mediante i meccanismi di cogaranzia e controgaranzia viene favorita anche l’operatività dei Confidi operanti nel settore.

Il quinto articolo “Semplificazione degli adempimenti amministrativi”, al fine di semplificare le procedure amministrative nel settore primario e di contribuire a ridurre i termini di evasione delle istanze rivolte all’amministrazione pubblica, è inteso a definire le modalità di applicazione nel territorio regionale delle disposizioni recate dall’articolo 14, comma 6 del decreto legislativo n. 99/2004, anche per quei procedimenti o sub-procedimenti che sono di competenza di delle autonomie facenti capo alla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui alla legge regionale n. 20/1997.

Il sesto articolo contiene una proposta di modifica dell’articolo 3 della legge regionale n. 31/2001, prevedendo l’istituzione, presso l’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), dell’albo ufficiale per la pubblicazione legale dei documenti per la cui efficacia è richiesta una forma di pubblicità di rilevanza giuridico-probatoria, ovvero una conoscenza certa per chiunque ne abbia interesse. L’albo ufficiale, sito presso la sede centrale e presso le sedi periferiche, è unico per tutta l’Agenzia. La presunzione di conoscenza legale che viene a determinarsi con la pubblicazione all’albo ufficiale si applica esclusivamente ai documenti che non necessitano di notificazione individuale, o di altra forma di comunicazione e pubblicità finalizzata all’effettiva conoscenza degli stessi. Nei casi in cui sia prevista la notificazione individuale, tuttavia, l’albo ufficiale costituisce una forma di pubblicità idonea in alternativa alla comunicazione individuale ai sensi dell’articolo 8, comma 3 della legge 7 agosto 2000, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. Restano ferme le forme di pubblicazione dei documenti previste dalla legge regionale 8 maggio 1989, n. 14, nonché le forme di pubblicità previste da leggi speciali e ogni altra forma di diffusione e comunicazione prevista per i documenti che non richiedono una particolare forma di pubblicità legale.

L’articolo 7 intende modificare la legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 che prevede all’articolo 3 i requisiti professionali dei richiedenti l’autorizzazione all’attività vivaistica. La difficoltà per le nuove aziende (che possono derivare anche dalla trasformazione di aziende preesistenti) è quello di dimostrare la professionalità acquisita con la frequenza del corso (di 40 o 150 ore) in assenza del titolo di studio. Attualmente, peraltro, vengono attivati pochi corsi vista ormai anche la messa a regime di buona parte delle aziende vivaistiche che sono a suo tempo transitate dalla legge regionale n. 48/1985 (abrogata) alla legge regionale n. 19/1999 (vigente). A questa difficoltà la legge regionale n. 19/1999 sopperisce in parte consentendo alle ditte con forma societaria (articolo 3, comma 2) di incaricare un responsabile tecnico fitosanitario che supplisce alla mancanza di professionalità del richiedente. Con l’articolo in parola, si introduce tale possibilità anche per le ditte individuali.

L’ottavo articolo “Norma finanziaria” indica le risorse messe a disposizione per gli interventi previsti dal progetto di legge, prevedendo una diversa scansione temporale a seconda della natura economica della spesa.

Infine, considerata la gravità dell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, l’articolo 9 prevede la tempestiva entrata in vigore delle misure regionali anticrisi del settore agricolo.

La Quarta Commissione consiliare, competente per materia, ha espresso il proprio parere favorevole all’unanimità nella seduta del 25 maggio 2009, con il voto dei rappresentanti dei gruppi consiliari di Forza Italia - Popolo della libertà, Alleanza Nazionale - Popolo della libertà, Liga Veneta - Lega Nord Padania, Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro (UDC) e L’Ulivo - Partito Democratico Veneto.

3. Note agli articoli

Nota all’articolo 2

-          Il testo dell’art. 2 della legge n. 9/1963 è il seguente:

“2.  È condizione per il diritto all'assicurazione di invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e per quello alla assicurazione di malattia per i coltivatori diretti che l'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame.

Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, il requisito della abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame, previsto dagli articoli 1 e 2, L. 26 ottobre 1957, n. 1047 , e dall'art. 1, L. 22 novembre 1954, n. 1136, si ritiene sussistente quando i soggetti indicati nelle suddette norme si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività.

Per attività prevalente, ai sensi di cui al precedente comma, deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca per essi la maggior fonte di reddito.”.

Note all’articolo 3

-          I testi degli artt. 57 e 58 della legge regionale n. 40/2003 sono i seguenti:

“Art. 57 – Interventi nel settore agricolo e della trasformazione e commercializzazione della Veneto Sviluppo S.p.A..

1.      Al fine di diversificare gli strumenti di intervento finanziario nel settore agricolo e della trasformazione e commercializzazione, la Veneto Sviluppo S.p.A., nell’ambito degli scopi di cui all’articolo 2 e in deroga alla limitazioni di cui all’articolo 4 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 "Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.", può intervenire a favore delle imprese del settore agricolo e della trasformazione e commercializzazione.

2.      Gli interventi di cui al comma 1 consistono in:

a)      costituzione presso Veneto Sviluppo S.p.A. di un fondo di rotazione per gli investimenti nel settore agricolo e della trasformazione e commercializzazione, destinato all’attivazione di operazioni di credito agevolato a medio e lungo termine ai sensi del decreto legislativo n. 385 del 1993;

b)      acquisizione da parte di Veneto Sviluppo S.p.A. di quote azionarie di imprese di trasformazione e commercializzazione e di imprese di distribuzione, costituite in forma di società di capitali, destinate esclusivamente alla realizzazione di piani di sviluppo e di ristrutturazione dell’impresa;

c)      partecipazione da parte di Veneto Sviluppo S.p.A. in qualità di socio sovventore all'aumento di capitale sociale di cooperative e loro consorzi nei termini e con le modalità previsti dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59 "Nuove norme in materia di società cooperative".

  1. Gli interventi di cui alle lettere b) e c) del comma 2, hanno durata non superiore a sette anni e comportano la partecipazione della Veneto Sviluppo S.p.A. alla gestione societaria dell’impresa per un periodo di pari durata mediante la designazione di almeno un proprio rappresentate in seno al consiglio di amministrazione e nel collegio dei revisori dei conti.
  2. Gli interventi di cui al comma 2 devono essere attuati in conformità a quanto previsto dall’articolo 24 e l’equivalente sovvenzione in conto capitale di uno o più degli interventi medesimi non può eccedere il limite massimo di cui all’articolo 26, comma 1.
  3. La Giunta regionale stabilisce le condizioni di operatività della Veneto Sviluppo S.p.A., prevedendo le procedure, i termini e i criteri per la valutazione dei progetti in armonia con la programmazione agricola regionale e con i documenti di attuazione del regolamento (CE) n. 1698/2005.”.

“Art. 58 – Fondo di rotazione per l’innovazione tecnologica.

1.      È istituito presso Veneto Sviluppo S.p.A., in deroga alle limitazioni di cui all’articolo 4 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 , il fondo di rotazione pluriennale per l’innovazione tecnologica in agricoltura.

2.      La Giunta regionale, sentita la competente commissione, adotta un programma pluriennale a sostegno dei processi di innovazione, di ammodernamento degli impianti, di razionalizzazione del parco macchine e di adeguamento delle strutture destinate alle produzioni agricole e zootecniche.

3.      La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di attivazione del fondo, nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 17, comma 3.

4.      Il fondo eroga a favore di imprese agricole finanziamenti in conto capitale soggetti a rimborso entro sette anni, con la corresponsione di un interesse determinato in base alle vigenti disposizioni.

5.      La restituzione delle quote finanziate decorre dalla annualità successiva a quella di erogazione del beneficio.

6.      Le quote di capitale risultanti dalla restituzione delle annualità confluiscono nella dotazione del fondo e costituiscono disponibilità ad impegnare a favore di ulteriori beneficiari.”.

Nota all’articolo 5

-          Il testo dell’art. 14, comma 6, del decreto legislativo n. 99/2004 è il seguente:

“14. Semplificazione degli adempimenti amministrativi.

6.         Ove non siano espressamente previsti specifici diversi termini dalla regolamentazione comunitaria vigente, per le istanze relative all'esercizio dell'attività agricola presentate alla pubblica amministrazione per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, la pubblica amministrazione, nonché gli enti pubblici economici procedenti adottano il provvedimento finale entro centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza già istruita dal Centro di assistenza agricola (CAA); decorso tale termine la domanda si intende accolta. A tale fine i CAA rilasciano ai soggetti che esercitano l'attività agricola certificazione della data di inoltro dell'istanza alla pubblica amministrazione competente. Sono fatti salvi i termini più brevi previsti per i singoli procedimenti, nonché quanto disposto dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 18 dicembre 2002.”.

Nota all’articolo 6

-          Il testo dell’art. 3 della legge regionale n. 31/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 3 - Esercizio delle funzioni.

1.      L'Agenzia, per l'esercizio delle funzioni di autorizzazione dei pagamenti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), si avvale prioritariamente degli uffici regioni (leggasi "regionali")e può avvalersi degli enti locali, mediante la stipula di apposita convenzione, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1663/95 e delle linee direttrici per la revisione dei conti del FEOGA.

2.      La funzione di autorizzazione di cui al comma 1 comprende le fasi procedimentali relative al ricevimento delle domande, all'istruttoria e all’emissione del nulla osta al pagamento.

3.      L’Agenzia può stipulare convenzioni con i “Centri autorizzati di assistenza agricola” (CAA) per lo svolgimento di compiti di propria competenza, ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 3, del decreto legislativo n. 165/1999, e successive modifiche.

4.      L'Agenzia, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1663/95, può altresì stipulare convenzioni con altri enti e organismi per lo svolgimento di attività di propria competenza.

5.      Le convenzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 devono individuare puntualmente le modalità e le procedure per l'esercizio dei compiti affidati e i centri di responsabilità nonché prevedere le modalità di esercizio delle azioni sostitutive, da parte dell'Agenzia, nei casi di inerzia o d'inadempimento.

5 bis. L’Agenzia ha un proprio albo ufficiale, sito presso la sede centrale e presso le sedi periferiche, nel quale, ai fini della decorrenza dei relativi effetti giuridici, vengono pubblicati, mediante affissione, gli atti per i quali la legge o i regolamenti prevedono tale forma di pubblicità.

6.      La Giunta regionale definisce le modalità di attuazione del presente articolo nonché eventuali ulteriori condizioni e criteri per lo svolgimento di attività da parte dei "Centri autorizzati di assistenza agricola" (CAA).”.

Nota all’articolo 7

-          Il testo dell’art. 3, comma 2, della legge regionale n. 19/1999, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 3 - Requisiti professionali.

2.         In caso di società o di ditte individuali  il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 1 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta alle attività di cui al comma 1 dell’articolo 2.”.

4.   Struttura di riferimento

Direzione produzione agroalimentari

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