Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 39 del 12 maggio 2009


LEGGE REGIONALE  n. 12 del 08 maggio 2009

Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Finalità

1.   La Regione del Veneto con la presente legge disciplina, nell'ambito delle proprie competenze in materia di agricoltura e di governo del territorio di cui all'articolo 117 della Costituzione, l'esercizio delle funzioni in materia di bonifica, finalizzate anche alla difesa e al deflusso idraulico e alla tutela del paesaggio rurale, vallivo e lagunare, alla provvista e alla utilizzazione delle acque a uso prevalente irriguo, nonché alla conservazione e valorizzazione del patrimonio idrico, nel rispetto dei principi comunitari di sviluppo sostenibile e gestione pubblica delle risorse naturali.

2.   L'esercizio delle funzioni in materia di bonifica si esplica in forma coerente e integrata con le attività per la difesa del suolo e la gestione sostenibile del territorio, nel rispetto del minimo deflusso vitale e dell’equilibrio del bilancio idrico, tenuto conto delle peculiarità degli ecosistemi presenti nel Veneto.

3.   L'attività di bonifica si informa altresì al principio comunitario di precauzione e al principio di prevenzione del danno ambientale, come definito dall'articolo 300 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” ed è diretta anche alla correzione degli effetti negativi sull'ambiente e sulla risorsa idrica dei processi economici, salvaguardando le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di un patrimonio ambientale integro.

Art. 2

Comprensori di bonifica

1.   Nei territori di bonifica integrale ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 “Nuove norme per la bonifica integrale” e successive modificazioni, e in quelli di bonifica montana ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 “Provvedimenti in favore dei territori montani” e successive modificazioni, già classificati di bonifica all’entrata in vigore della presente legge ai sensi della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3 “Riordinamento dei consorzi di bonifica e determinazione dei relativi comprensori” e successive modifiche ed integrazioni, sono individuati dieci comprensori di bonifica, come delimitati dall’allegato A della presente legge, così denominati:

a)   comprensorio n. 1;

b)   comprensorio n. 2;

c)   comprensorio n. 3;

d)   comprensorio n. 4;

e)   comprensorio n. 5;

f)    comprensorio n. 6;

g)   comprensorio n. 7;

h)   comprensorio n. 8;

i)    comprensorio n. 9;

l)    comprensorio n. 10.

2.   Le modifiche alla delimitazione dei comprensori di cui al comma 1 sono proposte dalla Giunta regionale e approvate dal Consiglio regionale.

3.   Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, può classificare il territorio montano residuo quale territorio di bonifica montana, delimitare i comprensori e costituire i relativi consorzi in applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 3

Consorzi di bonifica

1.   Nell’ambito di ciascun comprensorio di cui all'articolo 2, la Giunta regionale costituisce un consorzio di bonifica avente natura di ente pubblico economico, retto da un proprio statuto, la cui azione è informata ai principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sussidiarietà, secondo le disposizioni della presente legge.

Art. 4

Consorzi di bonifica di secondo grado

1.   La Giunta regionale, allo scopo di soddisfare esigenze comuni a più comprensori, può costituire consorzi di bonifica di secondo grado su proposta dei consorzi di bonifica interessati o, sentito il parere degli stessi, secondo quanto disposto dall’articolo 57 del regio decreto n. 215 del 1933.

2.   Un consorzio di secondo grado, oltre che fra consorzi di bonifica, può essere costituito tra consorzi di bonifica ed enti pubblici e privati od altri soggetti interessati.

CAPO II - Organizzazione dei consorzi di bonifica

Art. 5

Organi e durata in carica

1.   Sono organi del consorzio di bonifica:

a)   l’assemblea;

b)   il consiglio di amministrazione;

c)   il presidente del consorzio di bonifica;

d)   il revisore dei conti.

2.   Gli organi del consorzio durano in carica cinque anni e, alla scadenza del termine, rimangono in carica per la gestione del consorzio fino all’insediamento dei rispettivi nuovi organi.

3.   I membri degli organi di cui alla lettera a) e b) del comma 1 che, senza giustificato motivo, non prendono parte a tre sedute consecutive del rispettivo organo sono dichiarati decaduti.

4.   La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, determina la indennità spettante al presidente del consorzio di bonifica, ai membri del consiglio di amministrazione e dell’assemblea e il compenso per il revisore dei conti.

Art. 6

Assemblea

1.   L’assemblea è composta:

a)   da venti consiglieri eletti dai consorziati al loro interno;

b)   da un consigliere in rappresentanza della Regione nominato dalla Giunta regionale;

c)   da un consigliere in rappresentanza di ogni provincia ricadente, in tutto o in parte, nel comprensorio consortile.

2.   Fanno altresì parte dell’assemblea, con diritto di voto, tre sindaci o assessori loro delegati in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell’ambito del comprensorio del consorzio.

3.   I rappresentanti delle province sono eletti tra i componenti dei rispettivi consigli.

4.   I rappresentanti dei comuni sono eletti da un'assemblea composta da tutti i sindaci dei comuni interessati e convocata dal presidente uscente entro venti giorni dalla data delle operazioni elettorali.

5.   I rappresentanti delle province e dei comuni possono essere sostituiti in qualsiasi momento, con le medesime procedure previste per la loro designazione.

6.   L’assemblea è validamente costituita, una volta proceduto alla elezione dei consiglieri di cui alla lettera a) del comma 1

7.   L’assemblea delibera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti eletti dai consorziati e con la maggioranza dei voti dei presenti.

8.   L’assemblea si riunisce in prima seduta, su convocazione del presidente del consorzio uscente, entro cinquanta giorni dalla data delle operazioni elettorali; decorso detto termine, provvede alla convocazione il consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti.

9.   La carica di consigliere elettivo di cui alla lettera a) del comma 1, è incompatibile con le cariche di consigliere o assessore regionale, di presidente, assessore o consigliere provinciale, di sindaco, assessore o consigliere comunale, di presidente, componente di giunta o consigliere di comunità montana, di dirigente in agenzie, aziende ed enti pubblici, anche economici.

Art. 7

Elettorato attivo e passivo

1.   I proprietari degli immobili iscritti nel catasto consortile obbligati al pagamento dei contributi consortili hanno diritto di elettorato attivo e passivo, nell’ambito della fascia di rappresentanza più elevata a cui appartengono, in ragione del proprio complessivo carico contributivo.

2.   In caso di comproprietà degli immobili, l’elettorato attivo e passivo, è attribuito solo al primo intestatario della corrispondente partita catastale consortile, fatta salva la possibilità di individuare altro intestatario mediante delega, conferita con atto scritto autenticato nelle forme di legge da parte di tutti i rimanenti cointestatari.

3.   Per le persone giuridiche il diritto di elettorato attivo e passivo è esercitato dai rispettivi legali rappresentanti, fatta salva la possibilità di delegare il solo diritto di voto nei casi e nei modi previsti dalla legge o dall'atto costitutivo o dallo statuto della persona giuridica.

4. Su richiesta, possono essere iscritti nel catasto consortile gli affittuari e i conduttori degli immobili ricadenti nel comprensorio i quali, per legge o per contratto, siano tenuti a pagare il contributo consortile di irrigazione; agli stessi è riconosciuto il diritto di elettorato attivo e passivo in luogo del proprietario a condizione che abbiano regolarmente adempiuto agli oneri contributivi.

5.   Il consorzio di bonifica entro il termine di quarantacinque giorni antecedenti la data fissata per le elezioni invia ad ogni avente diritto al voto una comunicazione contenente la data di svolgimento delle stesse con l’indicazione del seggio dove si tengono le operazioni elettorali ed ogni altra informazione utile all’esercizio del diritto di voto.

6.   Il consorzio di bonifica, entro il termine di quindici giorni antecedenti la data fissata per le elezioni, deve provvedere a darne avviso in almeno due quotidiani a rilevanza locale, per tre giorni consecutivi, specificando la data di svolgimento delle stesse nonché l'indicazione dei seggi dove si tengono le operazioni elettorali.

Art. 8

Fasce di rappresentanza

1.   Ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato i consorziati aventi diritto al voto sono divisi in tre fasce, a ognuna delle quali sono attribuiti i seggi in ragione della contribuenza complessiva a cui sono tenuti i consorziati per ogni singola fascia.

2.   Rientrano nella prima fascia i consorziati tenuti a un contributo inferiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale di ciascun consorzio ed il numero totale delle ditte consorziate.

3.   Rientrano nella terza fascia i consorziati tenuti a un contributo superiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale di ciascun consorzio decurtata della contribuenza a cui sono tenuti i consorziati di prima fascia e il numero totale delle ditte contribuenti di ciascun consorzio decurtato dal numero di ditte appartenenti alla prima fascia.

4.   Alla seconda fascia appartengono i consorziati non appartenenti alla prima e alla terza fascia.

5.   La contribuenza consortile totale e il numero totale delle ditte consorziate di cui ai commi 2, 3 e 4 sono determinati sulla base di quanto riportato nel catasto consortile aggiornato alla data della convocazione delle elezioni consortili.

6.   Alla terza fascia viene assegnata una rappresentanza in seggi, in rapporto alla contribuenza, con una graduazione decrescente, secondo la tabella di cui all’allegato B della presente legge; per le percentuali di contribuenza della terza fascia inferiori a quelle di cui alla tabella viene assegnata una rappresentanza in seggi rapportata alla relativa contribuenza.

7.   Alla prima fascia viene assegnata una rappresentanza in seggi rapportata alla relativa contribuenza; alla seconda fascia sono assegnati i seggi non attribuiti alla terza fascia.

Art. 9

Elezioni consortili

1.   L’elezione dei consiglieri da parte dei consorziati è indetta dal presidente del consorzio, in data da definire dalla Giunta regionale, a decorrere dalla quarta domenica antecedente la scadenza naturale dell'organo e si svolge su presentazione di liste concorrenti comprensive di un numero di candidati non inferiore al numero dei seggi assegnati alla fascia e non superiore al doppio dei seggi stessi.

2.   Le liste dei candidati sono presentate, per la prima fascia e per la seconda fascia, da un numero di aventi diritto al voto non inferiore a cento e per la terza fascia da almeno il due per cento degli aventi diritto al voto.

3.   I seggi sono assegnati alle liste che abbiano ottenuto almeno il sette per cento dei voti validi. L'assegnazione dei seggi avviene secondo il criterio proporzionale, con esclusione della parte frazionaria del quoziente elettorale e attribuendo i seggi risultanti dai resti alle liste che abbiano ottenuto i maggiori resti o, in caso di parità, alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

4.   Ogni elettore dispone di un voto di lista ed ha facoltà di esprimere tre preferenze all’interno della lista prescelta.

5.   All’interno di ogni lista risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze e, in mancanza o esaurite le eventuali preferenze, secondo l’ordine di lista.

6.   In caso di parità di voti di lista e di parti frazionarie dei rispettivi quozienti elettorali, i seggi vengono ripartiti in parti eguali, assegnando l’eventuale seggio dispari al candidato più anziano.

7.   Non possono essere votate più liste o candidati di liste diverse.

8.   Le schede di votazione e il verbale delle operazioni elettorali devono essere conservati, per almeno un anno, presso la sede del consorzio.

9.   Gli eventuali ricorsi avverso i risultati delle operazioni elettorali devono essere presentati alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati nell’albo consortile.

10. La Giunta regionale decide sui ricorsi presentati e provvede, anche d'ufficio, all’eventuale annullamento delle elezioni.

11. Il seggio che rimane vacante per qualsiasi causa, ancorché sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista, segue immediatamente l’ultimo eletto, secondo le preferenze oppure, se esaurite le stesse, secondo l’ordine di lista.

12. I nuovi nominati rimangono in carica per tutta la durata dell'organo.

Art. 10

Composizione del consiglio d'amministrazione

1.   Il consiglio di amministrazione è composto da:

a)   quattro componenti eletti dall’assemblea, nella sua prima seduta, tra i consiglieri eletti dai consorziati;

b)   uno dei sindaci di cui all’articolo 6, comma 2, individuato di intesa dai medesimi.

2.   Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con l’elezione dei consiglieri di cui alla lettera a) del comma 1.

Art. 11

Presidente del consorzio

1.   Nella stessa seduta di cui all'articolo 10, l’assemblea elegge, tra i consiglieri eletti quali componenti del consiglio di amministrazione, il presidente del consorzio e il vicepresidente.

2.   Il presidente del consorzio è il legale rappresentante dell’ente, presiede il consiglio di amministrazione e adotta tutti gli atti necessari al funzionamento dell’ente che non siano riservati dalla legge o dallo statuto agli altri organi consortili.

3.   In caso di assenza o di temporaneo impedimento, il presidente viene sostituito dal vicepresidente.

4.   Il presidente del consorzio di bonifica può essere confermato una sola volta.

Art. 12

Revisore dei conti

1.   Le funzioni di revisore dei conti sono svolte da un revisore unico nominato dalla Giunta regionale tra gli iscritti nel registro ufficiale dei revisori dei conti, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 “Attuazione della direttiva 84/253/CEE relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili” e successive modificazioni.

Art. 13

Statuto e regolamenti consortili

1.   L’assemblea degli eletti delibera:

a)   lo statuto dell'ente;

b)   i regolamenti di amministrazione, ivi compreso quello concernente l'organizzazione degli uffici e del personale e l’ordinamento finanziario, contabile e patrimoniale, entro novanta giorni dalla prima seduta.

2.   Lo statuto può disciplinare ulteriori casi di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza, oltre a quelli previsti dall’articolo 6.

3.   Lo statuto viene pubblicato nell’albo del consorzio e dei comuni territorialmente interessati per otto giorni e trasmesso, con le eventuali opposizioni, entro gli otto giorni successivi alla Giunta regionale; di tale pubblicazione il consorzio dà avviso in due quotidiani a diffusione locale, ripetuto per tre giorni consecutivi.

4.   La Giunta regionale, approva gli statuti e i regolamenti di cui al comma 1, nonché le relative integrazioni, apportandovi eventuali modifiche, sentiti i consorzi interessati.

Art. 14

Gestione patrimoniale e finanziaria del consorzio di bonifica e controllo di gestione

1.   I consorzi di bonifica redigono il bilancio di previsione, il conto consuntivo, il conto economico, lo stato patrimoniale nonché la relazione sull’attività di cui all’articolo 8 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 “Disciplina dell’attività di vigilanza e controllo sugli enti amministrativi regionali”, nel rispetto dei criteri e delle modalità dettati dalla Giunta regionale.

2.   I consorzi di bonifica provvedono, sulla base di criteri e metodologie determinati dalla Giunta regionale, al controllo di gestione quale processo interno diretto a garantire:

a)   la realizzazione degli obiettivi programmati attraverso una verifica continua dello stato di avanzamento dei programmi e progetti del consorzio di bonifica;

b)   la gestione efficace ed efficiente delle risorse;

c)   il monitoraggio dei costi dell’attività consortile.

Art. 15

Bilancio ambientale

1.   Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile e valorizzare la valenza ambientale delle attività di bonifica, i consorzi provvedono alla redazione del bilancio ambientale con periodicità annuale.

2.   Il bilancio ambientale, redatto sulla base di criteri e con metodologie determinati dalla Giunta regionale, è lo strumento, da affiancare ai documenti economico finanziari consortili, con funzione conoscitiva e di supporto alle decisioni per rilevare, gestire e comunicare i costi e i benefici ambientali di tutte le attività del consorzio.

3.   Ai fini di cui al comma 1, i consorzi di bonifica organizzano attività di formazione e aggiornamento del proprio personale nelle materie della progettazione, gestione e contabilità ambientale degli interventi consortili.

CAPO III - Funzioni e attività dei consorzi di bonifica

Art. 16

Concertazione e partecipazione

1.   I consorzi di bonifica svolgono la propria attività conformandosi al metodo del confronto e della concertazione con gli enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti.

2.   I consorzi di bonifica assicurano, altresì, il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico, invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche.

3.   Per l'esercizio delle proprie funzioni, i consorzi di bonifica possono stipulare convenzioni e accordi di programma con gli enti locali ricadenti nel comprensorio consortile ovvero con altri enti locali, ai sensi degli articoli 30 e 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Art. 17

Funzioni dei consorzi di bonifica in materia di bonifica ed irrigazione

1.   I consorzi di bonifica svolgono le seguenti funzioni in materia di bonifica e irrigazione:

a)   predisposizione del piano generale di bonifica e tutela del territorio di cui all’articolo 23;

b)   progettazione, realizzazione, manutenzione, esercizio e vigilanza sull’esercizio delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione di cui al capo IV;

c)   utilizzazione delle acque defluenti nei canali consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e l’approvvigionamento di imprese produttive, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, parte terza, sezione III, titolo IV e successive modificazioni.

Art. 18

Funzioni dei consorzi di bonifica in materia di difesa del suolo

I consorzi di bonifica, ai sensi dell’articolo 62 del decreto legislativo n. 152 del 2006, partecipano all’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo mediante:

nei riguardi della rete idraulica minore e di bonifica, concorso alla formulazione della valutazione vincolante di compatibilità idraulica sugli strumenti urbanistici comunali e relative varianti di cui alla legge regionale 13 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e successive modificazioni, mediante parere da esprimere all’autorità regionale competente alla pronuncia della valutazione di compatibilità idraulica stessa, individuata dalla Giunta regionale con proprio provvedimento e nell’osservanza delle modalità operative da quest’ultimo definite; il parere dei consorzi di bonifica deve essere espresso entro il termine di trenta giorni dalla richiesta decorso inutilmente il quale, senza che il consorzio di bonifica adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l’autorità regionale competente procede alla pronuncia della valutazione di compatibilità idraulica, indipendentemente dall’acquisizione del parere;

interventi strutturali di riqualificazione della rete idraulica minore e di bonifica;

interventi di riqualificazione sulla rete di competenza di enti locali e di altri soggetti pubblici e privati, previa stipula di accordo di programma o convenzione;

concorso all’attuazione degli interventi finalizzati a prevenire l’insorgere di emergenze idrauliche e idrogeologiche, ivi comprese quelle indicate all’articolo 36 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”, anche con la promozione della valorizzazione e dell’utilizzo a fini idraulici, irrigui e ambientali, delle cave dismesse.

Art. 19

Funzioni dei consorzi di bonifica in materia di tutela della qualità delle acque e gestione dei corpi idrici

1.   I consorzi di bonifica contribuiscono all’azione pubblica per la tutela delle acque destinate all’irrigazione e di quelle defluenti nella rete di bonifica mediante:

a)   concorso, nell’ambito di accordi di programma promossi dalla Giunta regionale, alle iniziative mirate al rilevamento dello stato quantitativo e qualitativo dei corpi idrici;

b)   individuazione delle opere e delle azioni da attuare per il monitoraggio delle acque di bonifica e irrigazione e per il risanamento dei relativi corpi idrici;

c)   collaborazione con le autorità competenti, cui spettano i relativi oneri, per i controlli in materia di qualità delle acque, anche mediante l’effettuazione di ispezioni e di prelievi di campioni da inviare per le analisi all’ Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto di cui alla legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l’istituzione ed il funzionamento dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)”; a tal fine i presidenti dei consorzi di bonifica notificano alla Giunta regionale i nominativi del personale tecnico del consorzio che, in quanto in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 “Testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza” e successive modificazioni, assume le funzioni di agente giurato.

Art. 20

Affidamento in concessione di opere pubbliche ai consorzi di bonifica

1.   Ai consorzi di bonifica può essere affidata in concessione dallo Stato, dalla Regione o da altri enti pubblici operanti nel Veneto, con assunzione dei relativi oneri da parte dei rispettivi concedenti, la progettazione, l’esecuzione e la manutenzione di opere pubbliche di propria competenza, ivi compresa la progettazione, l’esecuzione e la manutenzione degli interventi di bonifica previsti nei piani di bacino e nei programmi di intervento di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006.

2.   Ai sensi dell’articolo 70, comma 6, della legge regionale 7 novembre 2003 n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" e successive modificazioni, i poteri espropriativi concernenti le opere pubbliche affidate in concessione ai consorzi di bonifica sono delegati ai consorzi medesimi, nel rispetto di quanto previsto nel provvedimento di concessione.

Art. 21

Funzioni dei consorzi di bonifica in materia ambientale

1.   I consorzi di bonifica promuovono la realizzazione di corridoi ecologici legati alla rete idraulica superficiale, come individuati e disciplinati dal piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) di cui all’articolo 22 della legge regionale 13 aprile 2004, n. 11 e partecipano alla redazione dei piani di gestione della rete ecologica dei siti di interesse comunitario “Natura 2000”, adeguando ai medesimi le modalità di attuazione della manutenzione, gestione ed esercizio delle opere idrauliche di competenza.

2.   I consorzi di bonifica possono esercitare la funzione di coordinamento dei propri consorziati per lo sviluppo e la realizzazione di iniziative agroambientali in grado di incidere sul regime idraulico e sugli aspetti qualitativi delle acque defluenti nella rete di bonifica nonché di interventi di miglioramento o riordino fondiario, ivi compresi quelli riguardanti aree sdemanializzate insistenti negli alvei abbandonati.

Art. 22

Funzioni dei consorzi di bonifica nel sistema regionale di protezione civile

1.   La Regione riconosce il ruolo svolto dai consorzi di bonifica nell’ambito del sistema regionale di protezione civile, come individuato ai sensi della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 "Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile" e successive modificazioni, quale presidio territoriale negli interventi urgenti e indifferibili, diretti al contenimento del rischio idrogeologico e idraulico, necessari per un'efficace azione di protezione civile.

2.   I consorzi di bonifica predispongono e aggiornano annualmente per il comprensorio consortile un piano per l’organizzazione dei servizi di emergenza del settore della bonifica e lo trasmettono alla Giunta regionale, ai fini del coordinamento con il programma regionale di previsione e prevenzione e il piano regionale di concorso in emergenza, di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 e successive modificazioni.

3.   La Giunta regionale concorre alle spese per la manutenzione degli impianti e delle attrezzature in dotazione ai centri regionali di emergenza previsti dall’articolo 8 della legge regionale 1° agosto 1986, n. 34 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1986”, nella misura massima del cento per cento.

Art. 23

Piano generale di bonifica e di tutela del territorio

1.   I consorzi di bonifica predispongono, entro il termine perentorio di centottanta giorni dall’insediamento dei consigli di amministrazione dei consorzi costituiti ai sensi dell’articolo 3, il piano generale di bonifica e di tutela del territorio.

2.   Il piano generale di bonifica e di tutela del territorio prevede:

a)   la ripartizione del comprensorio in zone distinte caratterizzate da livelli omogenei di rischio idraulico e idrogeologico;

b)   l'individuazione delle opere pubbliche di bonifica e delle altre opere necessarie per la tutela e la valorizzazione del territorio ivi comprese le opere minori, con ciò intendendosi le opere di competenza privata ritenute obbligatorie di cui all’articolo 34, stabilendo le priorità di esecuzione;

c)   le eventuali proposte indirizzate alle competenti autorità pubbliche.

3.   Il piano, predisposto dai consorzi, è depositato presso la Giunta regionale. Dell’avvenuto deposito è data notizia mediante avviso nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto e mediante comunicazione agli enti pubblici interessati che, ove previsto dai rispettivi ordinamenti, provvedono alla pubblicazione dell’avviso dell’avvenuto deposito nei propri albi.

4.   Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto dell’avviso di cui al comma 3, gli interessati possono presentare le proprie osservazioni al consorzio di bonifica il quale, entro i successivi venti giorni, trasmette alla Giunta regionale il piano eventualmente modificato e le osservazioni ricevute, accompagnate da proprie controdeduzioni.

5.   La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva il piano generale di bonifica e di tutela del territorio.

6.   Nel caso in cui i consorzi di bonifica omettano di predisporre o aggiornare il piano generale di bonifica e di tutela del territorio, la Giunta regionale provvede a diffidare il consorzio inadempiente fissando un termine entro il quale adempiere, decorso inutilmente il quale, la Giunta regionale, entro trenta giorni nomina il commissario ad acta, con oneri a carico del consorzio medesimo che procede all’adozione del piano generale di bonifica e di tutela del territorio entro centottanta giorni.

7. Fino all’approvazione del piano generale di bonifica e di tutela del territorio, i consorzi di bonifica possono dare attuazione solo a opere di somma urgenza ed a interventi urgenti e indifferibili.

Art. 24

Disciplina dei procedimenti amministrativi consortili e degli interventi sostitutivi

1.   I consorzi di bonifica adottano le norme sui procedimenti amministrativi concernenti licenze, autorizzazioni o concessioni, il cui rilascio è attribuito alla competenza dei consorzi, definiscono i relativi procedimenti in un termine non superiore a trenta giorni dalla data di ricevimento della istanza, salva sospensione per una sola volta per la richiesta di elementi integrativi, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza alla azione amministrativa e la partecipazione al procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni.

2.   Trascorso il termine di cui al comma 1 senza che sia stato adottato il provvedimento conclusivo del procedimento, la Giunta regionale, previa diffida a provvedere entro trenta giorni, procede, agli interventi sostituitivi.

CAPO IV - Opere pubbliche di bonifica e irrigazione

Art. 25

Regime giuridico delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione

1.   Le opere pubbliche di bonifica e irrigazione, le opere idrauliche, le opere relative ai corsi d'acqua come definiti dal regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici” e successive modificazioni, che fanno parte integrante del sistema di bonifica e di irrigazione, sono concesse per l’esecuzione al consorzio di bonifica e allo stesso affidate per la gestione, l’esercizio, la manutenzione e per la polizia idraulica.

2.   Il consorzio di bonifica esercita le funzioni di cui al comma 1 anche relativamente alle opere di miglioramento fondiario comuni a più fondi.

3.   Possono essere affidate al consorzio di bonifica per la gestione, l’esercizio e la manutenzione, ai sensi del comma 1, le opere e gli impianti per la produzione di energie rinnovabili, comprese quelle da fonti idroelettriche, ove trattasi di opere diverse dalle opere pubbliche affidabili in concessione ai consorzi di bonifica ai sensi dell’articolo 20.

4.   Gli introiti di cui al comma 3 sono destinati alla manutenzione delle opere e degli impianti di cui al medesimo comma nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di bonifica.

Art. 26

Elenco delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione

1.   Per ciascun consorzio di bonifica, entro il termine perentorio di centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge e previa ricognizione anche sulla base degli elenchi già in essere, è compilato, in contraddittorio fra un incaricato della Giunta regionale e un designato dal consorzio, l’elenco della rete idraulica minore e di bonifica e delle opere di cui all'articolo 25, con la descrizione delle rispettive funzioni e dello stato di efficienza e conservazione.

2.   L’elenco è approvato dalla Giunta regionale e costituisce dichiarazione di compimento della rete e delle opere indicate nello stato descritto o di ultimazione della bonifica e consegna al consorzio di bonifica agli effetti della manutenzione.

3.   Dall’entrata in vigore della presente legge, l’approvazione del collaudo delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione di competenza regionale, anche per stralci funzionali, costituisce dichiarazione di compimento o ultimazione della bonifica e comporta la consegna al consorzio di bonifica agli effetti della manutenzione, con inclusione nell’elenco di cui al comma 1.

4.   Fino all’approvazione da parte della Giunta regionale dell’elenco delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione, conservano efficacia gli elenchi già approvati ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 1 marzo 1983, n. 9 “Nuove disposizioni per l’organizzazione della bonifica”.

Art. 27

Disposizioni in materia di polizia idraulica per la conservazione e salvaguardia delle opere della bonifica

1.   La Giunta regionale definisce, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto previsto dal titolo VI del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 “Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi” e successive modificazioni, e dal capo VII del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e successive modificazioni, le disposizioni in materia di polizia idraulica dirette alla conservazione e salvaguardia delle opere della bonifica e loro pertinenze.

2.   Le disposizioni di cui al comma 1 prevedono altresì le modalità per l’eventuale messa in pristino da parte dei soggetti contravventori nonché, nei casi di mancata ottemperanza, le modalità per l’intervento sostitutivo del consorzio, con oneri a carico dei contravventori.

Art. 28

Programma triennale ed elenco annuale dei lavori

1.   I consorzi di bonifica predispongono il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori per le opere di cui all’articolo 23, comma 2, lettera b) e lo trasmettono alla Giunta regionale che ne prende atto con apposito provvedimento sentita la competente commissione consiliare.

2.   Gli strumenti di programmazione di settore di cui al comma 1 sono predisposti sulla base degli studi di fattibilità di cui all'articolo 5 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, a condizione che le opere risultino inserite nel piano generale di bonifica e di tutela del territorio.

3.   Oltre agli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, possono essere realizzati anche se non inclusi nel programma triennale e nell’elenco annuale dei lavori, le opere per il ripristino e l’adeguamento a seguito di eccezionali eventi calamitosi di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 “Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38” e successive modificazioni, nonché gli interventi urgenti e indifferibili di cui all’articolo 22 e alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 29.

Art. 29

Concorso regionale per la realizzazione delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione

1.   La Giunta regionale concede contributi a favore del consorzio di bonifica concessionario per la realizzazione delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione, nella misura massima del cento per cento della spesa ammissibile per gli interventi relativi:

a)   agli impianti idrovori di sollevamento meccanico e opere connesse, compresi i tronchi di canale immissario che precedono le idrovore;

b)   alla rete idraulica di scolo e agli impianti e strutture necessarie per la regolazione e gestione della risorsa idrica, comprese le opere che ne comportano la vivificazione;

c)   ai ripristini di opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte da calamità naturali, eventi eccezionali o avversità atmosferiche, anche da eseguirsi in regime di somma urgenza nonché di tutte le rimanenti opere dichiarate urgenti e indifferibili in base a quanto previsto dall’articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 “Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici e successive modificazioni”.

2.   Le opere di sistemazione dei corsi d’acqua pubblici prevalentemente connessi alle esigenze della bonifica di un determinato comprensorio, assumono le caratteristiche di opere pubbliche di bonifica agli effetti del concorso regionale alla spesa e ne seguono il medesimo regime giuridico; sono a carico della Regione gli oneri sostenuti dai consorzi di bonifica per la gestione e la manutenzione di tali corsi d’acqua per la quota di spesa non compensata da altri proventi del consorzio.

3.   La Giunta regionale concede contributi, a favore del consorzio di bonifica concessionario, per la realizzazione di opere di irrigazione finalizzate al risparmio idrico e alla valorizzazione degli usi plurimi dell’acqua irrigua previste nei piani generali di bonifica e di tutela del territorio, fino alla misura del cento per cento per gli interventi relativi:

a)   alle opere di presa, derivazione e accumulo e a quelle necessarie alla messa in pressione e alle relative apparecchiature di pompaggio, di protezione e di controllo;

b)   alla rete adduttrice ivi compresa la rete di distribuzione interaziendale;

c)   agli interventi di riconversione irrigua, esclusi quelli aziendali.

4.   La Giunta regionale concede contributi nella misura massima del cento per cento, in quanto lavori pubblici di interesse regionale previsti nei piani generali di bonifica e di tutela del territorio per:

a)   le casse ed i bacini di espansione, ivi compresi quelli utilizzabili con finalità ambientali e irrigue;

b)   gli investimenti finalizzati a contrastare la risalita del cuneo salino, il fenomeno della subsidenza e il depauperamento delle falde;

c)   gli interventi che promuovono la fitodepurazione nonché la rinaturalizzazione dei corsi d’acqua e degli ambiti marginali, delle zone umide e delle aree non adeguatamente coltivate;

d)   le opere per assicurare il presidio idraulico e la vivificazione degli ambiti lagunari e vallivi nonché gli investimenti relativi al disinquinamento delle lagune;

e)   gli investimenti pubblici per la messa in opera di sistemi di telecontrollo della rete di bonifica e irrigazione.

5.   Non è ammessa a contributo la spesa di ripristino delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione la cui mancata funzionalità sia conseguente alla inosservanza degli obblighi di manutenzione a carico dei consorzi di bonifica o al mancato esercizio delle funzioni di polizia idraulica.

Art. 30

Ufficiale rogante

1.   Le funzioni di ufficiale rogante riguardo agli atti dei consorzi di bonifica per i quali sia richiesta la forma pubblica amministrativa, relativi all’esecuzione delle opere pubbliche affidate in concessione, possono essere attribuite dal consorzio ai propri dipendenti in servizio con profilo professionale amministrativo, di livello non inferiore a quadro e in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o equipollente.

Art. 31

Esercizio in forma associata di funzioni consortili

1.   I consorzi di bonifica di cui all’articolo 3 della presente legge, in attuazione del dell’articolo 62, comma 1, del regio decreto n. 215 del 1933 e successive modificazioni, per realizzare le opportune economie di scala e il coordinamento delle rispettive funzioni, possono esercitare in forma associata la tenuta del catasto consortile e dei servizi informatici, la gestione amministrativa del personale dipendente, l’aggiornamento del censimento degli scarichi, la predisposizione e l'aggiornamento dei piani generali di bonifica e tutela del territorio e dei piani di classifica e relativi perimetri di contribuenza, la predisposizione dei progetti delle opere pubbliche e le funzioni di ufficiale rogante.

Art. 32

Concorso regionale per la gestione e manutenzione delle opere pubbliche di bonifica ed irrigazione

1.   La Regione concorre nelle spese sostenute dai consorzi di bonifica per la gestione e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione.

2.   Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale concede annualmente ai consorzi di bonifica un finanziamento nella misura massima del quindici per cento delle entrate di ciascun consorzio derivanti dalla complessiva contribuenza consortile, come documentate nel bilancio consuntivo dell’esercizio precedente, approvato dalla Giunta regionale ai sensi della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 e successive modificazioni.

3.   Il finanziamento di cui al comma 2 è ripartito secondo le aliquote della tabella di cui all’allegato C della presente legge che tiene conto della diversa distribuzione nel territorio delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione e della conseguente differenziata onerosità che esse comportano.

4.   Con cadenza biennale la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, può modificare la tabella di cui al comma 3.

5.   La Giunta regionale è autorizzata a ripartire fino al dieci per cento della somma stanziata in bilancio per spese di gestione e manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione, da destinare a esigenze particolari dei consorzi di cui agli articoli 2, 3 e 4.

Art. 33

Programma di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione

1.   I consorzi di bonifica predispongono, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, un programma pluriennale di attività recante gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione, avente validità pari alla durata del mandato del consiglio di amministrazione.

2.   I consorzi di bonifica destinano una quota minima, non inferiore al quarantacinque per cento delle entrate derivanti dalla contribuenza consortile, alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, previste dal programma di cui al comma 1.

3.   Nell’ambito della relazione sull’attività di cui all’articolo 8 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 e successive modificazioni, i consorzi di bonifica rendono conto sullo stato di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione mediante relazione a firma del direttore del consorzio; gli uffici del genio civile regionale, competenti per territorio, procedono alle verifiche conseguenti.

CAPO V - Opere minori

Art. 34

Esecuzione e mantenimento delle opere minori

1.   Nei comprensori di bonifica i proprietari, in conformità al piano generale di bonifica e di tutela del territorio, hanno l’obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi o comuni a più fondi necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite o mantenute le opere pubbliche di bonifica e di irrigazione.

2.   Qualora i proprietari omettano di eseguire i lavori di loro competenza ai sensi del comma 1, vi provvede, in via sostitutiva, il consorzio di bonifica in nome e per conto degli interessati stessi, ponendo i relativi oneri a loro carico.

3.   Il provvedimento di approvazione dei lavori di cui al comma 2 equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità degli stessi.

4.   La ripartizione degli oneri per i lavori, siano essi anche comuni a più fondi è effettuata dal consorzio di bonifica.

5.   Gli oneri suddetti sono equiparati, agli effetti della riscossione, ai contributi spettanti al consorzio per la esecuzione, manutenzione e l’esercizio delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione.

6.   Gli enti locali possono stipulare convenzioni o accordi di programma con i consorzi di bonifica per l’esecuzione o il mantenimento delle opere minori di competenza, con oneri da ripartire secondo le modalità di cui ai commi precedenti e in conformità al piano di classifica e ai suoi aggiornamenti.

CAPO VI - Contribuenza consortile

Art. 35

Piano di classifica e perimetro di contribuenza

1.   I consorzi di bonifica, ai fini della imposizione dei contributi consortili di cui all’articolo 38, predispongono il piano di classifica degli immobili ricadenti nel comprensorio consortile, sulla base delle direttive definite dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 36.

2.   Il piano di classifica individua i benefici derivanti dalle opere pubbliche della bonifica e dell’irrigazione, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi, determina i relativi indici di contribuenza e definisce, con cartografia allegata, il perimetro di contribuenza, con l’individuazione degli immobili soggetti al pagamento dei contributi consortili in ragione dei benefici conseguenti all’azione della bonifica; il perimetro di contribuenza individua altresì le aree che non traggono beneficio dalla bonifica, da escludere dalla contribuenza.

3.   Le deliberazioni consortili di approvazione e aggiornamento del piano di classifica sono depositate presso la Giunta regionale e presso il consorzio di bonifica interessato. Dell’avvenuto deposito è data notizia mediante avviso da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto nonché in due quotidiani a diffusione locale per tre giorni consecutivi.

4.   Contro le deliberazioni consortili di cui al comma 3 è ammesso ricorso alla Giunta regionale, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

5.   La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva le deliberazioni di cui al comma 3 e decide contestualmente sugli eventuali ricorsi.

Art. 36

Direttive per la redazione dei piani di classifica

1.   La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge mediante la costituzione di un gruppo di lavoro composto da tecnici ed esperti del settore, le direttive per la redazione dei piani di classifica, di cui all’articolo 35, attenendosi ai seguenti criteri:

a)   i benefici della bonifica possono riguardare un solo immobile o una pluralità di immobili e devono contribuire a incrementarne o conservarne il relativo valore;

b)   costituisce beneficio di presidio idrogeologico il vantaggio tratto dagli immobili situati nelle aree collinari e montane dalle opere e dagli interventi realizzati dai consorzi di bonifica suscettibili di difendere il territorio dai fenomeni di dissesto idrogeologico e di regimare i deflussi montani e collinari della rete idraulica minore;

c)   costituisce beneficio di natura idraulica il vantaggio tratto dagli immobili situati in ambiti territoriali di collina e di pianura, regimati dalle opere e dagli interventi di bonifica, che li preservano da allagamenti e ristagni di acque comunque generati;

d)   costituisce beneficio di disponibilità irrigua il vantaggio tratto dagli immobili sottesi a opere di bonifica e a opere di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque irrigue.

2.   Il contributo per i benefici di natura idraulica è individuato sulla base di indici di natura tecnica ed economica:

a)   relativamente agli indici di natura tecnica, tenuto conto dei differenti coefficienti udometrici, l’indice attribuito agli immobili ubicati nelle zone urbane non può, di norma, essere superiore a venti volte il valore attribuito agli immobili ubicati nelle zone agricole; la presenza di sistemi di mitigazione idraulica comporta una riduzione dell’indice proporzionale agli effetti derivanti da dette opere;

b)   relativamente agli indici di natura economica, i medesimi devono, per tutti gli immobili, essere riferiti ai redditi catastali rivalutati.

3.   Il contributo di natura irrigua è individuato in base a indici che tengono conto della superficie attrezzata, delle coltivazioni praticabili e dei quantitativi d’acqua distribuiti; nel caso di superfici non attrezzate e irrigabili per il tramite della rete irrigua, il contributo è determinato anche in base alle coltivazioni praticabili e ai quantitativi d’acqua necessari in via ordinaria.

4.   La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, in relazione all’evoluzione e all’effettivo esercizio delle funzioni di bonifica, può individuare ulteriori tipologie di beneficio rispetto a quelle definite al comma 1.

Art. 37

Scarichi nella rete irrigua e di bonifica

1.   Fermi restando gli obblighi, i divieti e le limitazioni previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, gli scarichi nella rete irrigua o di bonifica, ivi compresi gli eventuali sfioratori fognari di piena e quelli relativi alle acque termali, comportano in capo al soggetto che li effettua, anche se non associato al consorzio, l’obbligo di contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio conseguito, tenuto conto delle caratteristiche dello scarico stesso, dei quantitativi sversanti nonché delle caratteristiche del corpo ricettore.

2. Gli immobili urbani serviti da pubblica fognatura non sono assoggettati al contributo di bonifica per lo scolo delle relative acque.

3. Il contributo di bonifica per lo scolo delle acque che trovano recapito esclusivamente nel sistema scolante di bonifica attraverso le opere e gli impianti di fognatura o depurazione è a carico dei soggetti titolari degli scarichi medesimi.

4.   Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge i consorzi di bonifica completano il censimento di tutti gli scarichi nella rete irrigua e di bonifica, determinando il contributo dovuto dagli utilizzatori; gli importi introitati costituiscono voce specifica in detrazione del piano di riparto di cui all’articolo 38.

5.   Per i consorzi che non provvedono ad adempiere a quanto previsto dal comma 4, il contributo regionale di cui all'articolo 32 è ridotto del quindici per cento il primo anno, del trenta per cento il secondo anno e del cinquanta per cento a decorrere dal terzo e successivi anni in cui si protrae l’inadempienza.

6.   Gli enti che provvedono al rilascio di nuove autorizzazioni allo scarico sono tenuti a comunicare ai consorzi di bonifica territorialmente competenti i nominativi dei soggetti titolari dell’autorizzazione nonché le caratteristiche  qualitative e quantitative e l’ubicazione degli scarichi, distinguendo quelli sversanti direttamente nella rete irrigua e di bonifica da quelli sversanti in altre reti che recapitano nella stessa.

7.   Lo scaricodi acque reflue nella rete irrigua e di bonifica, compresi gli sfioratori fognari di piena, è subordinato alla concessione del consorzio di bonifica, competente per territorio, ai sensi degli articoli 134, comma primo,lettera g), 135 e 136, comma primo, lettera c), del regio decreto n. 368 del 1904. Lo scarico di acque reflue in assenza di formale concessione consortile comporta la violazione delle norme di polizia idraulica in materia di bonifica e la conseguente applicazione degli articoli 141 e seguenti del regio decreto n. 368 del 1904.

8.   Qualora per effetto del cumulo degli scarichi concessi nelle acque di bonifica e irrigazione ne derivi il mancato rispetto degli obiettivi di qualità fissati per dette acque ovvero la non utilizzabilità delle acque a scopi irrigui, il consorzio di bonifica, tenuto conto della destinazione del corpo idrico e del periodo di utilizzazione irrigua dello stesso, può chiedere la modifica o la revoca dell’autorizzazione agli scarichi agli enti competenti al loro rilascio.

Art. 38

Piano di riparto dei contributi consortili

1.   I proprietari di beni immobili situati nel perimetro di contribuenza di cui all’articolo 35, che traggono beneficio dalle opere pubbliche di bonifica gestite dal consorzio di bonifica, sono obbligati al pagamento dei contributi di bonifica relativi alle spese per la manutenzione, esercizio e gestione delle opere pubbliche di bonifica e per il funzionamento del consorzio, detratte le somme derivanti dai proventi delle concessioni, quelle derivanti da corrispettivi per servizi resi e quelle eventualmente erogate dalla Regione o da altri soggetti pubblici e ogni altro introito a qualsiasi titolo percepito.

2.   I consorzi di bonifica, entro il 30 novembre di ciascun anno, sulla base delle spese di cui al comma 1 risultanti dal bilancio preventivo, approvano il piano annuale di riparto delle spese tra i proprietari contribuenti ai sensi degli articoli 10 e 11 del regio decreto n. 215 del 1933 e sulla base degli indici di beneficio definiti nel piano di classifica di cui all’articolo 35.

3.   La Giunta regionale definisce i criteri per la predisposizione del piano annuale di riparto di cui al comma 2 e approva le relative deliberazioni consortili, contestualmente al bilancio di previsione dell’esercizio successivo.

4.   Il consorzio di bonifica ha la facoltà di dare immediata esecuzione alla deliberazione di riparto, salvo i conguagli che si rendessero necessari a seguito delle modifiche introdotte dalla Giunta regionale.

5.   I consorzi di bonifica nei prospetti redatti per il pagamento dei contributi consortili, devono individuare la tipologia del beneficio di cui all’articolo 36 e il bene a cui il contributo si riferisce.

6.   I consorzi di bonifica possono sottoscrivere apposite convenzioni con l’agenzia del territorio per l’accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastali, ai fini dell’aggiornamento dei catasti consortili e della formazione dei ruoli e degli elenchi degli aventi diritto al voto di cui all’articolo 8.

7.   I consorzi di bonifica e i comuni possono operare, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, per il reciproco avvalimento delle rispettive banche dati in materia di beni immobiliari e per l’esercizio congiunto del servizio di riscossione bonaria dell’imposta comunale sugli immobili e dei contributi consortili.

Art. 39

Concorso della Regione nella contribuenza corrisposta ai consorzi di bonifica

1.   Non sono tenuti al pagamento del contributo consortile i contribuenti che risultano iscritti al catasto del consorzio per uno o più immobili censiti al catasto urbano con contribuenza di importo fino ad almeno 16,53 euro, calcolato come sommatoria di quanto dovuto per ciascun immobile.

2.   La Giunta regionale definisce annualmente il limite di esenzione e concede ai consorzi di bonifica un finanziamento annuale nel limite massimo della minore contribuzione consortile conseguente all’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3.   I contribuenti di cui al comma 1 mantengono il diritto di elettorato attivo e passivo nonché l’appartenenza alla fascia di rappresentanza conseguente alla approvazione del piano di riparto dei contributi consortili di cui all’articolo 38.

Art. 40

Contenimento dei costi di riscossione

1.   Nell’annualità di riferimento. il consorzio di bonifica non procede alla riscossione di contributi consortili che, in applicazione del piano di riparto ovvero della riduzione di cui all’articolo 39, risultano di importo inferiore alla soglia di economicità di riscossione, fissata dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

2.   I crediti per gli importi di cui al comma 1 sono oggetto di procedura di riscossione ove, nell’ambito di un quinquennio, risultino superiori all’importo di cui al comma 1.

CAPO VII - Disposizioni transitorie e finali

Art. 41

Norme transitorie

1.   Entro sessanta giorni dalla costituzione dei consorzi di bonifica ai sensi dell’articolo 3, la Giunta regionale disciplina le modalità atte a consentire per tutti i consorzi di bonifica del Veneto l’elezione delle rispettive assemblee, il cui svolgimento deve avvenire entro la prima domenica successiva al compimento del centottantesimo giorno dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del relativo provvedimento.

2.   I consorzi di bonifica esistenti continuano ad operare anche dopo l’entrata in vigore della presente legge e sono soppressi alla data della prima seduta dell’assemblea.

3.   I consorzi costituiti ai sensi dell’articolo 3 subentrano nelle situazioni giuridiche attive e passive pendenti, ivi comprese quelle relative al personale dipendente e nella titolarità dei beni mobili e immobili dei consorzi in essere alla data della loro istituzione.

4. I consorzi costituiti ai sensi dell’articolo 3 assicurano l’impiego del personale prioritariamente in mansioni attinenti la specifica professionalità di ciascuno e altrimenti, previo accordo con le organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori, mediante l’attivazione di riqualificazione professionale.

5.   Fino alla costituzione dei consorzi di bonifica di cui all’articolo 3 della presente legge, il concorso regionale per la gestione e manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione di cui all’articolo 32 viene riconosciuto dalla Giunta regionale secondo i parametri della tabella di cui all’allegato D della presente legge.

6.   In sede di prima elezione dell’assemblea dei consorzi di bonifica di cui all’articolo 3, l’elenco dei contribuenti aventi diritto al voto, nell’ambito della fascia di rispettiva appartenenza, verrà predisposto dalla Giunta regionale, sulla base degli elenchi degli aventi diritti al voto forniti dai consorzi di bonifica di cui alla legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3.

Art. 42

Applicazione dello statuto

1.   Qualora l’assemblea del consorzio, nel corso della prima seduta, non deliberi lo statuto dell’ente nonché durante l’iter di esame e approvazione da parte della Giunta regionale dello statuto deliberato dall’assemblea, si applica lo statuto di cui all’allegato E della presente legge.

Art. 43

Relazione sulla attività dei consorzi di bonifica

1.   All’articolo 8 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 “Disciplina dell’attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali”, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

“1 bis. Per i consorzi di bonifica di primo e secondo grado il termine di cui al comma 1 è stabilito per il mese di giugno di ogni anno.”.

Art. 44

Norma finanziaria

1.   Agli oneri di parte corrente derivanti dalla presente legge, quantificabili in euro 6.175.000,00 per l’esercizio 2009 ed euro 6.500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010 e 2011, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0091 “Gestione e manutenzione ordinaria degli impianti di bonifica”, del Bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011.

2.   Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 39, quantificabili in euro 6.000.000,00 per l’esercizio 2009 ed euro 6.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010 e 2011, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0091 “Gestione e manutenzione ordinaria degli impianti di bonifica” (capitolo 100818 “Concorso della Regione nella contribuzione corrisposta ai consorzi di bonifica” del Bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011).

3.   Agli oneri di parte investimento derivanti dall’applicazione della presente legge per l’esercizio 2009 si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0092 “Interventi infrastrutturali in materia di bonifica”.

4.   Nella dotazione delle seguenti upb vengono destinati, sia in termini di competenza che di cassa per l’esercizio 2009:

a)   euro 4.000.000,00 a valere sull’upb U0106 “Rischio idrogeologico” per fronteggiare gli interventi di cui all’articolo 18, comma 1, lettere b) e d);

b)   euro 200.000,00 a valere sull’upb U0123 “Parco mezzi, attrezzature e impianti della protezione civile” per fronteggiare gli interventi di cui all’articolo 22;

c)   euro 2.000.000,00 a valere sull’upb U0115 “Interventi infrastrutturali per le risorse idriche” per fronteggiare gli interventi di cui all’articolo 19.

Art. 45

Abrogazioni

1.   Sono o restano abrogate le seguenti leggi e disposizioni di leggi regionali:

a)   legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3 "Riordino dei consorzi di bonifica e determinazione dei relativi comprensori" come novellata da:

legge regionale 19 agosto 1996, n. 25;

ultimo comma dell’articolo 58 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88;

legge regionale 28 dicembre 1993, n. 58;

articolo 18 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5;

b)   legge regionale 1° marzo 1983, n. 9 "Nuove disposizioni per l'organizzazione della bonifica" come novellata da:

articolo 58 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5;

legge regionale 6 giugno 1989, n. 15;

c)   articolo 15 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 "Disposizioni per l'innovazione in agricoltura e programma regionale di sviluppo agricolo e forestale per il periodo 1990/1994";

d)   il comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l’istituzione e il funzionamento dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)”;

e)   articolo 50 legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 “Legge finanziaria per l’esercizio 2006”, così come modificato dall’articolo 10 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2.

2.   Al numero 9 della lettera a) del comma 1, dell’articolo 3 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 le parole “i piani di classifica per il riparto provvisorio degli oneri di bonifica e consortili, previa approvazione da parte del Consiglio regionale delle cartografie indicanti i perimetri di contribuenza nonché” sono soppresse.

3.   Ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore dalla presente legge, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data in cui hanno avuto inizio.

Art. 46

Dichiarazione d’urgenza

1.   La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 8 maggio 2009

Galan


INDICE

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Comprensori di bonifica

Art. 3 - Consorzi di bonifica

Art. 4 - Consorzi di bonifica di secondo grado

CAPO II - Organizzazione dei consorzi di bonifica

Art. 5 - Organi e durata in carica

Art. 6 - Assemblea

Art. 7 - Elettorato attivo e passivo

Art. 8 - Fasce di rappresentanza

Art. 9 - Elezioni consortili

Art. 10 - Composizione del consiglio d'amministrazione.

Art. 11 - Presidente del consorzio.

Art. 13 - Statuto e regolamenti consortili

Art. 14 - Gestione patrimoniale e finanziaria del consorzio di bonifica e controllo di gestione

Art. 15 - Bilancio ambientale

CAPO III - Funzioni e attività dei consorzi di bonifica

Art. 16 - Concertazione e partecipazione

Art. 17 - Funzioni dei consorzi di bonifica in materia di bonifica ed irrigazione

Art. 18 - Funzioni dei consorzi di bonifica in materia di difesa del suolo

Art. 19 - Funzioni dei consorzi di bonifica in materia di tutela della qualità delle acque e gestione dei corpi idrici

Art. 20 - Affidamento in concessione di opere pubbliche ai consorzi di bonifica

Art. 21 - Funzioni dei consorzi di bonifica in materia ambientale

Art. 22 - Funzioni dei consorzi di bonifica nel sistema regionale di protezione civile

Art. 23 - Piano generale di bonifica e di tutela del territorio

Art. 24 - Disciplina dei procedimenti amministrativi consortili e degli interventi sostitutivi

CAPO IV - Opere pubbliche di bonifica e irrigazione

Art. 25 - Regime giuridico delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione

Art. 26 - Elenco delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione

Art. 27 - Disposizioni in materia di polizia idraulica per la conservazione e salvaguardia delle opere della bonifica

Art. 28 - Programma triennale ed elenco annuale dei lavori

Art. 29 - Concorso regionale per la realizzazione delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione

Art. 30 - Ufficiale rogante

Art. 31 - Esercizio in forma associata di funzioni consortili

Art. 32 - Concorso regionale per la gestione e manutenzione delle opere pubbliche di bonifica ed irrigazione

Art. 33 - Programma di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione

CAPO V - Opere minori

Art. 34 - Esecuzione e mantenimento delle opere minori

CAPO VI - Contribuenza consortile

Art. 35 - Piano di classifica e perimetro di contribuenza

Art. 36 - Direttive per la redazione dei piani di classifica

Art. 37 - Scarichi nella rete irrigua e di bonifica

Art. 38 - Piano di riparto dei contributi consortili

Art. 39 - Concorso della Regione nella contribuenza corrisposta ai consorzi di bonifica

Art. 40 - Contenimento dei costi di riscossione

CAPO VII - Disposizioni transitorie e finali

Art. 41 - Norme transitorie

Art. 42 - Applicazione dello statuto

Art. 43 - Relazione sulla attività dei consorzi di bonifica

Art. 44 - Norma finanziaria

Art. 45 - Abrogazioni

Art. 46 - Dichiarazione d’urgenza


(seguono allegati)

Allegati LR 12_2009_215356.pdf

Dati informativi concernenti la legge regionale 8 maggio 2009, n. 12

            Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:

1 -   Procedimento di formazione

2 -   Relazione al Consiglio regionale

3 -   Note agli articoli

4 -   Leggi regionali abrogate

5 -   Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

  • Il procedimento di formazione della legge regionale è stato avviato su iniziativa dei sottoelencati consiglieri regionali e della Giunta regionale, che hanno presentato rispettivamente una proposta di legge e un disegno di legge, a ciascuno dei quali è stato attribuito uno specifico numero di progetto di legge:
    • proposta di legge d'iniziativa del consigliere Pettenò relativa a “Disciplina regionale in materia di bonifica. Attribuzione di funzioni alle province, soppressione dei consorzi di bonifica.” (progetto di legge n. 18);
    • proposta di legge d’iniziativa dei consiglieri Foggiato e Cancian relativa a “Disciplina regionale in materia di bonifica. Soppressione dei consorzi di bonifica.” (progetto di legge n. 46);
    • disegno di legge relativo a “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio” (deliberazione della Giunta regionale 7 agosto 2006, n. 22/ddl - progetto di legge n. 176);
    • I progetti di legge sono stati assegnati alla 4° commissione consiliare;
    • La 4° commissione consiliare, sulla base dei succitati progetti, ha elaborato un unico progetto di legge denominato "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio";
    • La 4° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 23 ottobre 2007;
    • Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Clodovaldo Ruffato , ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 22 aprile 2009, n. 5906.

2. Relazione al Consiglio regionale

-       “Signor Presidente, colleghi consiglieri,

            se si vuole individuare il fatto generatore del presente progetto di legge, certamente esso è rappresentato dalla necessità di fornire concreta attuazione all’articolo 50 della legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006 (legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2), con il quale il Consiglio regionale, interpretando le pressanti istanze della collettività regionale, aveva chiesto alla Giunta regionale di predisporre una nuova normativa in materia di bonifica che tenesse in giusta considerazione le peculiarità e le esigenze del territorio rurale, come delle aree urbanizzate.

            In particolare, veniva chiesto che, nell’ambito di un disegno generale di riordino dei consorzi di bonifica, fossero previsti criteri specifici di riduzione dei contributi consortili, di cui, nel frattempo veniva fissata una soglia di esenzione pari a 16,53 euro, a partire dall’anno 2007.

            Tuttavia, ancora prima che fosse stabilita la suddetta delega, era già maturata l’esigenza di un riordino della disciplina regionale che, dopo l’entrata in vigore della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3 (che sostanzialmente recepiva l’inquadramento della bonifica operato dal regio decreto n. 215 del 1933), era stata lambita da numerose disposizioni che, lungi dall’aver intaccato la cornice da essa disegnata, ne avevano piuttosto arricchito i contenuti.

            Ci si riferisce in particolare alle leggi in materia di difesa del suolo e di disciplina delle acque, sussunte ora nel codice dell’ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006). Infatti, tali normative, tese a introdurre pianificazioni più o meno organiche nell’ambito dell’attività agricola e di bonifica, hanno prevalentemente provveduto a ricollocare le funzioni dei consorzi di bonifica nell’ambito di piani più ampi, analogamente a quanto era accaduto proprio con il testo unico del 1933 in cui si superava la distinzione fra bonifica tradizionale di difesa e attività di riforma fondiaria, i cui compiti erano affidati anche a enti distinti.

            In sostanza, la legislazione statale e regionale recente ha conferito all’assetto originario della bonifica nuove valenze che risultava necessario interpretare e inserire organicamente nell’intelaiatura normativa.

            Ciò sembra ancor più necessario in un territorio come quello del Veneto caratterizzato dal peculiare policentrismo e dagli insediamenti urbani diffusi e in continua espansione, che determinano importanti ripercussioni sull’assetto idraulico regionale.

            Indirettamente, in questo modo altresì viene confermata l’ampiezza della nozione di bonifica integrale che, pur essendo stata elaborata dal legislatore del 1933, assume una valenza “estensiva” e una sua validità anche nella legislazione contemporanea.

            Con l’occasione, viene perseguito altresì un obiettivo di semplificazione legislativa tendente a realizzare una raccolta organica di tutte le norme relative alla bonifica stratificatesi nel tempo, intesa, non solo come coordinamento formale, ma anche come “testo unico” dotato in alcune parti di “innovatività” sostanziale; tutto ciò nel rispetto dell’articolato sistema delle fonti, dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario vigente e dei princìpi dettati dalla normativa statale.

            La tecnica seguita è quella della riproposizione e talora modificazione delle norme di precedenti leggi regionali, quali la legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3, la legge regionale 1° marzo 1983, n. 9, la legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1, che vengono, del tutto o in parte, abrogate, con il risultato di legare in un unico corpo, dotato di unità e coerenza, le diverse disposizioni normative.

            Ma prima di passare in rassegna gli articoli della proposta, pare utile soffermarsi sul tipo di risposta che il progetto di legge cerca di dare alle questioni più dibattute sull’argomento.


Riordino dei consorzi

            Ponendo l’accento sulle relazioni tra la conservazione, regolazione e utilizzazione delle risorse suolo e acqua e le finalità originarie della bonifica integrale, il progetto, in una concezione globale degli interventi sul territorio e del ciclo dell’acqua, qualifica la bonifica come settore della generale programmazione del territorio, con particolare interesse verso la difesa idraulica e la valorizzazione del suolo, l’uso sostenibile delle risorse idriche, la gestione dell’uso plurimo e riutilizzo delle acque e il risparmio idrico.

            La necessità di coordinare su unità territoriali omogenee gli sforzi di risoluzione dei complessi problemi che una presenza sempre più invasiva dell’attività dell’uomo solleva e, nel contempo, l’esigenza di garantire una gestione sempre più conveniente della bonifica hanno contribuito a spostare l’attenzione su ambiti territoriali più vasti degli attuali confini amministrativi consortili, rappresentati dai bacini idrografici, di cui alla legge 183 del 1989.

            Si ampliano quindi, anche in senso fisico, gli obiettivi della bonifica, al fine di consentire e di mantenere azioni organiche su territori idrograficamente già definiti sia per la difesa del suolo che per la gestione delle acque.

            Di conseguenza, nella proposta di ridelimitazione dei confini amministrativi dei nuovi comprensori viene assunto il bacino idrografico come termine di riferimento. Inoltre, in stretta connessione con detto criterio, viene prevista l’istituzione di un solo ente consortile per comprensorio, operando dunque attraverso accorpamenti, fusioni e conseguenti soppressioni di singoli consorzi.

            La proposta regionale di riforma della bonifica fissa un numero massimo di 14 comprensori nel Veneto e quindi ipotizza un sostanziale riordino degli attuali 20 più 1 consorzi di bonifica.

            Tale accorpamento, oltreché per le ragioni di omogeneità sopra indicate, sembra altresì rispondere a principi di efficienza ed economicità (articolo 3), cui il progetto di legge sembra fare riferimento anche laddove prevede l’obbligo per i consorzi di bonifica di esercitare in forma associata la tenuta del catasto consortile, dei servizi informatici, la gestione del personale dipendente, la predisposizione e l’aggiornamento dei piani generali di bonifica e altre funzioni ancora (articolo 31).

            Il progetto licenziato dalla quarta commissione consiliare ribadisce la funzione insostituibile dei consorzi di bonifica, espressione di autonomia privata e di sussidiarietà orizzontale.

            Pertanto l’organizzazione consortile della bonifica non viene mutata rispetto alla disciplina vigente. Viene confermata la natura pubblica ed economica dei consorzi di bonifica (e non poteva essere diversamente tenuto conto dei vincoli tuttora vigenti posti dalla legislazione statale).

            Viene ribadito che detti enti sono retti dal principio dell’autogoverno dei consorziati; che i proprietari degli immobili sono obbligati a contribuire alle spese per l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica e che la Regione concorre sia alle spese per la realizzazione delle opere e degli impianti (il concorso regionale può raggiungere la totalità della spesa ammissibile, articolo 29) sia alle spese di gestione e manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione (articolo 32).

“Pubblicizzazione” dei consorzi di bonifica

            Tuttavia, pur senza alterare il principio dell’autogoverno, il presente progetto non rimane insensibile alla domanda di pubblicizzazione dei consorzi, conseguente al loro accresciuto ruolo nell’ambito della politica del territorio e delle acque.

            Secondo alcuni, se la bonifica è diventata una componente generalizzata dell’assetto territoriale, le spese relative dovrebbero far capo al servizio pubblico di salvaguardia e uso delle risorse naturali e come tali andrebbero poste a carico dell’intera collettività e non dei soli proprietari di immobili. Di conseguenza la contribuzione consortile dovrebbe essere trasformata in fiscalità generale e i consorzi dovrebbero essere soppressi, con l’assunzione delle relative funzioni da parte delle province o della Regione.

            In tale direzione sembrano andare sia i progetti di legge n. 18 e n. 46, il cui esame è stato abbinato al presente progetto, sia il progetto di legge n. 7 (non di competenza della quarta commissione consiliare), poi oggetto di dichiarazione di ritiro.

            La soppressione o forme di ridimensionamento del ruolo dei consorzi di bonifica non rientrano tra le prospettive di riforma del settore portate avanti dal presente progetto.

            Pur tralasciando per un momento i ben noti vincoli posti dalla legislazione statale in proposito, è indubbio che, soprattutto nel Veneto, la definitiva sistemazione idraulica del territorio operata dalla bonifica ha posto le condizioni per il successivo sviluppo sociale ed economico della Regione.

            Se inizialmente lo scopo principale della bonifica fu quello di rendere disponibile per l’agricoltura nuove terre coltivabili per la popolazione in continuo aumento, all’indomani della seconda guerra mondiale, il mutare delle esigenze del settore agricolo e la crescita dell’importanza delle attività extra-agricole hanno imposto modifiche sostanziali agli obiettivi della bonifica che, da un lato, ha accentuato le caratteristiche di trasformazione agraria e di diffusione dell’irrigazione nelle campagne e, dall’altro, ha sempre più assunto un ruolo concreto nella difesa idraulica dei centri abitati.

            Dunque, i consorzi di bonifica rappresentano una istituzione necessaria e insostituibile che opera realmente nel territorio e che assicura ancor oggi in modo egregio la gestione di un considerevole patrimonio di migliaia di impianti idrovori e irrigui, canalizzazioni, opere idrauliche di vario tipo e strade.

            Tuttavia, proprio per considerare la stretta connessione ormai esistente tra gli enti consortili e le comunità territoriali, il progetto di legge prevede una maggiore presenza della rappresentanza politica sia nelle assemblee che nei consigli di amministrazione. Per quanto riguarda l’assemblea, l’articolo 6 prevede ex-novo la partecipazione, con diritto di voto, di tre sindaci (oltre al già previsto rappresentante provinciale) mentre a livello dell’organo esecutivo, l’articolo 10 prevede la presenza, oltreché del rappresentante della Regione, anche di un rappresentante per ciascuno dei suddetti enti territoriali.

            La presenza dei rappresentanti politici nell’organizzazione consortile in realtà costituisce un parziale ritorno alle origini in quanto la disposizione esisteva già nella prima stesura della legge regionale del 1976, poi emendata dalla legge regionale n. 88 del 1980.

I consorziati “urbani”

            L’intervenuta dilatazione della nozione di bonifica, che supera l’originaria disciplina generale in materia (regio decreto n. 215 del 1933) è sempre più oggetto di vivaci contestazioni da parte dei consorziati urbani.

            I motivi delle contestazioni nascono soprattutto da una presunta sbilanciata rappresentanza in seno agli organi consorziali degli eletti delle categorie agricole a danno della rappresentanza extra agricola, anche nei consorzi dove ormai la quota maggiore dei contributi proviene dagli immobili urbani.

            Il malcontento poi è ulteriormente alimentato dalla constatazione della scarsissima affluenza al voto che caratterizza le periodiche elezioni consortili e quindi da una scarsa legittimazione politica degli organi consortili.

            L’attività ordinaria dell’ente consortile rimane pur sempre la tutela dell’agricoltura, perché è prevalentemente attraverso la salvaguardia e la valorizzazione di tale base territoriale che si può perseguire l’interesse comune della più efficace gestione idraulica dell’intero territorio di bonifica.

            Il PDL licenziato dalla quarta commissione consiliare mantiene il sistema elettorale attualmente in vigore, che prevede la suddivisione dell’elettorato in tre fasce di rappresentanza e che attribuisce i seggi in ragione della contribuenza complessiva a cui sono tenuti i consorziati per singola fascia (articolo 8).

            Da un lato, si auspica che la maggiore rappresentanza pubblica in seno agli organi consortili possa aumentare il grado di attenzione e di intervento nei confronti dei problemi delle zone urbanizzate. Dall’altro, per la cosiddetta contribuenza minore, ascrivibile quasi in toto ai proprietari degli immobili urbani, viene sussunto l’istituto della riduzione contributiva (articolo 39) che, in questo modo, entra a far parte organicamente del progetto di riforma, come ricordato all’inizio di questa relazione.

 

La ”doppia” contribuenza

            I proprietari di immobili urbani, serviti da pubblica fognatura, lamentano una duplicazione di oneri (“tassa di scolo” e “tassa di fognatura”) per il servizio di raccolta, depurazione, allontanamento e scarico finale nei corpi idrici pubblici delle acque meteoriche.

            Viene infatti sostenuto che la gestione delle acque meteoriche e reflue nell’ambito delle zone urbane servite dagli impianti pubblici di fognatura è di competenza dei gestori del servizio idrico integrato cui è dovuto il relativo canone e la cui determinazione già include la tariffa relativa all’allontanamento delle acque meteoriche.

            Semmai, si sostiene è il predetto ente gestore che, immettendo le acque fognarie (reflue e meteoriche) in un canale di bonifica o di irrigazione, è tenuto a pagare il relativo canone di concessione al consorzio.

            Il progetto di legge, condividendo la valutazione dell’insussistenza di un beneficio idraulico per gli immobili urbani già serviti da pubblica fognatura, all’articolo 37 ribadisce l’obbligo di contribuzione da parte degli eventuali enti gestori del servizio idrico integrato, come da parte di chiunque utilizzi canali consortili per il recapito finale di scarichi; tale articolo stabilisce altresì (e in modo più preciso di quanto non faccia l’articolo 166 del Dlgs 152 del 2006) che l’entità del contributo di concessione debba tener conto non solo dell’entità, ma anche delle caratteristiche qualitative dell’acqua scaricata.

            Di conseguenza, la contribuenza consortile urbana risulterebbe alleggerita della quota parte delle spese consortili relative alle attività idraulico-scolanti mentre resterebbero in carico quelle riferibili alla pura attività di difesa idraulica.

            Allo scopo di stimolare un maggior controllo sul territorio, ai consorzi di bonifica viene fatto l’obbligo di completare il censimento degli scarichi, pena la riduzione fino al 50 per cento del contributo regionale per le spese di gestione e manutenzione.

Evoluzione recente della legislazione statale

            Nell’ambito della finanziaria statale 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244), si dava avvio a una serie di azioni volte in generale alla riduzione dei costi della politica e si prevedevano (nell’ambito delle norme di indirizzo alle regioni per la riduzione dei costi derivanti da duplicazione di funzioni) riduzioni del numero delle comunità montane e l’abolizione dei consorzi di bonifica.

            Per quanto riguarda questi ultimi, a seguito delle modifiche introdotte con la legge di conversione n. 31 del 2008 del decreto-legge n. 248 del 2007 (c.d. “decreto milleproroghe”), il tiro è stato aggiustato e la linea più morbida prevede il riordino dei consorzi, al posto della originaria proposta di soppressione.

            L’iniziale termine del 30 giugno 2008 per la definizione delle linee guida del piano di riassetto, con decreto legge n. 113/2008 è stato successivamente prorogato al 31 dicembre 2008.

            Premesso che le originarie disposizioni statali dirette a modificare la disciplina dei consorzi di bonifica sono state impugnate dalla Regione del Veneto per vizio di legittimità costituzionale, si osserva che il presente progetto di legge appare sostanzialmente in linea con i principi di riordino dei consorzi di bonifica contenuti nella proposta d’intesa redatta dal Ministero delle politiche agricole di concerto con quello delle infrastrutture approvata nella seduta del 18 settembre 2008 della Conferenza Stato-Regioni.

            Ci si riferisce in particolare all’alleggerimento dei consigli (i cui membri elettivi passano da 30 a 20 - articolo 6) e delle giunte (da 7 a 5 - articolo 10) nonché all’obbligo di contenere la contribuenza consortile nei limiti dei costi derivanti dall’attività consortile (articolo 33).

            L’architettura interna della proposta di legge prevede sette capi, 45 articoli e un allegato.

            Ponendo l’accento sulla formulazione delle innovazioni sostanziali, si evidenziano in particolare i seguenti tratti salienti.

            Nel capo I del progetto di legge “Disposizioni generali e costituzione dei nuovi consorzi di bonifica”, l’articolo 1, come detto sopra, svolge una ricognizione delle funzioni afferenti alla materia della bonifica, evidenziando l’importanza della stessa nei confronti dell’agricoltura, della difesa idraulica e del governo del territorio, con particolare riferimento agli aspetti legati alla gestione delle acque a uso irriguo, in un’ottica comunitaria di sostenibilità ambientale.

            L’articolo 2, prevede, come si anticipava sopra, la revisione dei confini dei comprensori di bonifica e l’indicazione del tetto complessivo di 14 nonché l’istituzione dei soggiacenti consorzi, tenuto conto della conterminazione dei bacini idrografici. Per i territori montani, nel confermare la competenza in materia delle comunità montane (anch’esse in fase di revisione normativa), viene altresì prevista la costituzione di consorzi di bonifica montana, nella limitata ipotesi tuttavia di problematiche legate esclusivamente ad aspetti di regimazione idraulica.

            L’articolo 3 definisce la natura giuridica dei consorzi e l’obbligo per questi soggetti di improntare la loro azione a criteri di buona amministrazione, trasparenza e informazione a favore dei consorziati e delle comunità locali.

            L’articolo 4 prevede, in determinate condizioni, la costituzione di consorzi di secondo grado.

            Nell’ambito del capo II “Organizzazione dei consorzi di bonifica, l’articolo 5 elenca gli organi del consorzio mentre l’articolo 6 prevede, nell’ambito dell’assemblea degli eletti, oltre ai consiglieri elettivi anche i rappresentanti degli enti locali, che di diritto entrano a far parte anche del consiglio di amministrazione (articolo 10).

            Gli articoli 7, 8 e 9 disciplinano l’elezione degli organi su base censuaria, garantendo la rappresentanza delle diverse categorie di proprietari.

            Gli articoli 11 e 12 disciplinano rispettivamente le funzioni di presidente e di revisore dei conti; quest’ultimo in particolare, rispetto alla vigente normativa, diventa organo monocratico.

            L’articolo 13 sottolinea la capacità degli enti consorziali di autodeterminare il proprio assetto strutturale mediante un proprio statuto e propri regolamenti.

            L’articolo 14, al fine di razionalizzare l’attività consortile secondo criteri di efficienza gestionale, introduce il controllo interno di gestione.

            L’articolo 15, nel riconoscere la forte componente ambientale dell’attività di bonifica, prevede la redazione di uno specifico bilancio ambientale sulla base delle indicazioni e metodologie individuate dalla Giunta regionale.

            Il capo III effettua una ricognizione delle funzioni e attività dei consorzi, premettendo, all’articolo 16, che i consorzi di bonifica svolgono la propria attività conformandosi al metodo del confronto e della concertazione con gli enti locali, le altre amministrazioni, le associazioni economiche e sociali.

            Succintamente, l’articolo 17 fa l’elenco delle funzioni proprie dei consorzi; l’articolo 18 disciplina le modalità di partecipazione dei consorzi all’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo. In particolare, al comma 1 è previsto che i consorzi di bonifica concorrano alla formulazione del parere di compatibilità idraulica sugli strumenti urbanistici comunali previsti dalla legge regionale n. 11/2004, relativa alla pianificazione urbanistica e territoriale.

            L’articolo 19 regola le modalità con cui i consorzi di bonifica contribuiscono all’azione pubblica per la tutela delle acque destinate all’irrigazione e di quelle defluenti nella rete di bonifica.

            L’articolo 20 attribuisce ai consorzi di bonifica la delega dei poteri espropriativi concernenti le opere pubbliche in concessione, in base a quanto previsto dall’articolo 70, comma 6 della legge regionale n. 27/2003 relativa ai lavori pubblici.

            L’articolo 21, nell’ambito funzioni dei consorzi di bonifica in materia ambientale, promuove la partecipazione dei consorzi alla realizzazione di corridoi ecologici e di altri interventi di elevata valenza ambientale e idraulica dei siti di interesse comunitario “Natura 2000”; mentre l’articolo 22 riconosce l’importante ruolo svolto dai consorzi di bonifica quale presidio territoriale nelle azioni di protezione civile.

            Il capo III si chiude con l’articolo 23 che illustra l’elemento fondamentale dell’attività di bonifica rappresentato dal piano generale di bonifica che traccia le linee fondamentali delle azioni della bonifica nonché le principali opere e interventi da realizzare. In sintesi, esso costituisce il progetto di massima delle opere di competenza pubblica e delle opere minori a carico dei privati.

            Il corposo capo IV affronta in dettaglio le modalità di svolgimento delle diverse funzioni attribuite ai consorzi di bonifica dalla presente proposta.

            In particolare, l’articolo 24 stabilisce, l’obbligo di concessione al consorzio di bonifica dell’esecuzione delle opere di bonifica e irrigazione e l’affidamento allo stesso delle attività di gestione, esercizio, manutenzione e di polizia idraulica.

            L’articolo 25 prevede la predisposizione, in contraddittorio con la Regione, dell’elenco delle opere pubbliche affidate al consorzio e stabilisce altresì che tale elenco ha valore di dichiarazione di compimento o di ultimazione della bonifica, rilevante agli effetti della successiva manutenzione delle opere.

            L’articolo 26 impegna la Giunta regionale a emanare le disposizioni in materia di polizia idraulica e attribuisce al consorzio di bonifica il potere sostitutivo di intervento nel caso di inadempienze dei privati.

            L’articolo 27 e l’articolo 28 prevedono la predisposizione di un programma triennale dei lavori di bonifica idraulica e di irrigazione da comunicare alla Giunta regionale per la presa d’atto, individuando di norma nel direttore del consorzio il responsabile unico del procedimento per l’attuazione degli interventi proposti dai consorzi di bonifica.

            L’articolo 29 introduce importanti elementi di dettaglio in ordine al riconoscimento di contributi ai consorzi per la realizzazione di opere di bonifica e irrigazione, ampliando il novero degli investimenti finanziabili anche a nuove ed innovative tipologie (es. gli investimenti finalizzati a contrastare la risalita del cuneo salino e la subsidenza, gli interventi che promuovono la fitodepurazione nonché la rinaturalizzazione dei corsi d’acqua, gli investimenti che promuovono la ricarica delle falde, ecc.).

            L’articolo 30 disciplina la figura dell’ufficiale rogante del consorzio mentre l’articolo 31 consente ai consorzi di istituire e regolamentare servizi unificati (catasto, gestione amministrativa del personale, progettazione ed esecuzione lavori, predisposizione piani di classifica, censimento scarichi, ecc.).

            L’articolo 32 mette in correlazione il contributo annuale che la Giunta regionale riconosce ai consorzi di bonifica per la gestione e manutenzione delle opere alle entrate derivanti dall’autonomia impositiva dei medesimi, tenuto conto della diversa distribuzione nel territorio delle opere di bonifica e irrigazione e della conseguente differenziata onerosità.

            L’articolo 33, in considerazione del modesto grado di incidenza delle quote di ammortamento degli impianti e macchinari nei bilanci consortili, al comma secondo prevede che i consorzi destinino alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di bonifica ed irrigazione almeno il 45 per cento delle entrate derivanti dalla contribuenza consortile.

            All’articolo 34, che da solo compone il capo V relativo alle opere minori, viene ribadito l’obbligo per i consorziati di eseguire e mantenere le opere idrauliche di competenza dei propri fondi o comuni a più fondi per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite o mantenute le opere pubbliche di bonifica e di irrigazione.

            Al capo VI relativo alla contribuenza consortile, l’articolo 36 ribadisce il principio del beneficio diretto e specifico che l’unità immobiliare deve conseguire dalle opere di bonifica per poter essere assoggettata alla contribuzione. In particolare, vengono enumerate le diverse categorie di benefici che gli immobili possono trarre dalle azioni dei consorzi di bonifica.

            L’articolo 37, invece, disciplina, in armonia con quanto previsto dal Dlgs n. 152/2006, le modalità di concorso alle spese consortili da parte dei soggetti, consorziati e non, titolari di scarichi sversanti nelle reti consortili di bonifica.

            L’articolo 38, al fine di poter migliorare l’efficacia e l’economicità dell’azione pubblica in ambito locale, prevede che i consorzi di bonifica possano stipulare convenzioni con l’agenzia del territorio per l’accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastali e con le amministrazioni comunali per l’esercizio congiunto del servizio di riscossione bonaria dei contributi consortili.

            L’articolo 39 introduce organicamente nella disciplina il concorso regionale a favore di tutti i proprietari degli immobili consorziati e che si sostanzia in uno sconto sui contributi consortili annuali, fatta esclusione per quelli relativi all’irrigazione.

            Mentre l’articolo 40 prevede la possibilità di riduzione dei costi di riscossione dei contributi.

            Infine, il capo VII disciplina la materia delle disposizioni transitorie e finali.

            L’articolo 41, in particolare disciplina le complesse modalità di successione dei nuovi consorzi di bonifica in tutti i diritti e gli obblighi dei consorzi preesistenti.

            L’articolo 42 ridetermina la scadenza per la presentazione della relazione sull’attività svolta dai consorzi, prevista dalla legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 “Disciplina dell’attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali”.

            L’articolo 43 reca l’indicazione dell’entità delle risorse finanziarie necessarie alla riforma del settore.

            L’articolo 44, secondo una consolidata abitudine del legislatore veneto, provvede ad abrogare le leggi e le disposizioni vigenti, secondo la prospettiva del “testo unico” ricordata all’inizio di questa relazione.

            Infine, tenuto conto della scadenza posta dalla recente legislazione statale, l’articolo 45 reca la dichiarazione d’urgenza.

           

La Quarta Commissione consiliare nella seduta del 23 ottobre 2007, all’unanimità dei presenti, ha espresso parere favorevole per l’esame dell’aula, indicando quale relatore il presidente, Clodovaldo Ruffato. Hanno votato i consiglieri di F.I., A.N. e Lega Nord.

            Ai sensi dell’articolo 20, comma 5 del regolamento, la commissione assegnataria ha proceduto all’abbinamento dei progetti di legge n. 18, 46 e 176, individuando il n. 176 quale testo base.

            Inoltre, si dà atto che sono stati acquisiti i pareri delle Commissioni consiliari permanenti Prima e Settima.”

3. Note agli articoli

Nota all’articolo 1:

- Il testo dell’art. 300 del decreto legislativo n. 152/2006 è il seguente:

“300. Danno ambientale.

1. È danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima.

2. Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato:

a) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica, che recepisce le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979; 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 ed attua le convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950 e di Berna del 19 settembre 1979, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, nonché alle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive norme di attuazione;

b) alle acque interne, mediante azioni che incidano in modo significativamente negativo sullo stato ecologico, chimico e/o quantitativo oppure sul potenziale ecologico delle acque interessate, quali definiti nella direttiva 2000/60/CE, ad eccezione degli effetti negativi cui si applica l'articolo 4, paragrafo 7, di tale direttiva;

c) alle acque costiere ed a quelle ricomprese nel mare territoriale mediante le azioni suddette, anche se svolte in acque internazionali;

d) al terreno, mediante qualsiasi contaminazione che crei un rischio significativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla salute umana a seguito dell'introduzione nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nocivi per l'ambiente.”.

Nota all’articolo 4:

- Il testo dell’art. 57 del regio decreto n. 215/1933 è il seguente:

“57.  In un medesimo Comprensorio possono costituirsi più consorzi di esecuzione delle opere, quando occorra formare distinti nuclei d'interessi omogenei. In tal caso, può essere costituito, con decreto reale promosso dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, un consorzio di secondo grado, il quale assicuri la coordinata attività dei consorzi di primo grado.

Un consorzio di secondo grado, oltre che fra consorzi, può essere costituito tra Enti pubblici e fra Enti pubblici e privati e consorzi od altre persone interessate.”.

Nota all’articolo 14:

- Il testo dell’art. 8 della legge regionale n. 53/1993 è il seguente:

“Art. 8 - Relazione sull'attività.

1. Gli enti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 trasmettono alla Giunta regionale e al Consiglio regionale, entro il mese di febbraio di ogni anno, una relazione motivata e documentata sull'attività svolta nell'anno precedente nella quale, in particolare, devono essere raffrontati i risultati conseguiti con il programma di attività deliberato all'inizio dell'anno.”.

 

Nota all’articolo 16:

- Il testo degli artt. 30 e 34 del decreto legislativo n. 267/2000 è il seguente:

“30.  Convenzioni.

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.

4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.”

“34.  Accordi di programma.

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della Regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della Regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della Regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente della Regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della Regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.

5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della Regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella Regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

8. Allorché l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 7 è in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al commissario del Governo ed al prefetto.”.

Note all’articolo 18:

 - Il testo dell’art. 62 del decreto legislativo n. 152/2006 è il seguente:

“62.  Competenze degli enti locali e di altri soggetti.

1. I comuni, le province, i loro consorzi o associazioni, le comunità montane, i consorzi di bonifica e di irrigazione, i consorzi di bacino imbrifero montano e gli altri enti pubblici e di diritto pubblico con sede nel distretto idrografico partecipano all'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni singolarmente o d'intesa tra loro, nell'ambito delle competenze del sistema delle autonomie locali.

2. Gli enti di cui al comma 1 possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, del Servizio geologico d’Italia - Dipartimento difesa del suolo dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) e sono tenuti a collaborare con la stessa.”.

- Il testo dell’art. 36 della legge regionale n. 40/2003 è il seguente:

“Art. 36 – Fondo per il finanziamento di programmi integrati di compensazione ambientale.

1. Al fine di concorrere a determinare condizioni di tutela e valorizzazione dell’ambiente, anche prevenendo l’insorgere di emergenze idrogeologiche e idrauliche, la Regione del Veneto riconosce e incentiva il ruolo di presidio che può essere svolto dalle attività produttive operanti sul territorio regionale, in quanto aderenti a principi di compensazione ambientale.
2. La Regione del Veneto riconosce in particolare il ruolo delle imprese agricole nella tutela del territorio, nella salvaguardia del suo equilibrio ambientale, attesa la loro radicata presenza e diffusione sul territorio regionale e il carattere sistematico e permanente dell’azione di compensazione ambientale che ne può derivare.
3. Ai fini di cui al comma 1 e 2 è istituito il fondo regionale per il finanziamento di programmi integrati di compensazione ambientale.”.

 

Nota all’articolo 19:

 - Il testo dell’art. 138 del regio decreto n. 773/1931 è il seguente:

“138.  (art. 139 T.U. 1926). - Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti:

1° essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea;

2° avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi di leva;

3° sapere leggere e scrivere;

4° non avere riportato condanna per delitto;

5° essere persona di ottima condotta politica e morale;

6° essere munito della carta di identità;

7° essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro.

Il Ministro dell'interno con proprio decreto, da adottarsi con le modalità individuate nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico, sentite le regioni, provvede all'individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie particolari giurate.

La nomina delle guardie particolari giurate deve essere approvata dal prefetto. Con l'approvazione, che ha validità biennale, il prefetto rilascia altresì, se ne sussistono i presupposti, la licenza per il porto d'armi, a tassa ridotta, con validità di pari durata.

Ai fini dell'approvazione della nomina a guardia particolare giurata di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea il prefetto tiene conto dei controlli e delle verifiche effettuati nello Stato membro d'origine per lo svolgimento della medesima attività. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 134-bis, comma 3.

Le guardie particolari giurate, cittadini di Stati membri dell'Unione europea, possono conseguire la licenza di porto d'armi secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al D.M. 30 ottobre 1996, n. 635 del Ministro dell'interno. Si osservano, altresì, le disposizioni degli articoli 71 e 256 del regolamento di esecuzione del presente testo unico.

Salvo quanto diversamente previsto, le guardie particolari giurate nell'esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobili cui sono destinate rivestono la qualità di incaricati di un pubblico servizio.”.

Nota all’articolo 20:

- Il testo dell’art. 70, comma 6, della legge regionale n. 27/2003 è il seguente:

“Art. 70 – Disposizioni transitorie in materia di espropriazione.

6. Nell’ipotesi di concessione di lavori pubblici di competenza regionale le funzioni di autorità espropriante sono in tutto o in parte delegabili al concessionario, definendo l’ambito della delega nell’atto di concessione, i cui estremi debbono essere specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.”.

Nota all’articolo 21:

- Il testo dell’art. 22 della legge regionale n. 11/2004 è il seguente:

“Art. 22 – Contenuti del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP).

1. Il piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) è lo strumento di pianificazione che delinea gli obiettivi e gli elementi fondamentali dell'assetto del territorio provinciale in coerenza con gli indirizzi per lo sviluppo socio-economico provinciale, con riguardo alle prevalenti vocazioni, alle sue caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, paesaggistiche ed ambientali, ed in particolare:
a) acquisisce, previa verifica, i dati e le informazioni necessarie alla costituzione del quadro conoscitivo territoriale provinciale;
b) recepisce i siti interessati da habitat naturali e da specie floristiche e faunistiche di interesse comunitario e le relative tutele;
c) definisce gli aspetti relativi alla difesa del suolo e alla sicurezza degli insediamenti determinando, con particolare riferimento al rischio geologico, idraulico e idrogeologico e alla salvaguardia delle risorse del territorio, le condizioni di fragilità ambientale;
d) indica gli obiettivi generali, la strategia di tutela e di valorizzazione del patrimonio agro-forestale e dell’agricoltura specializzata in coerenza con gli strumenti di programmazione del settore agricolo e forestale;
e) detta le norme finalizzate alla prevenzione e difesa dall'inquinamento prescrivendo gli usi espressamente vietati in quanto incompatibili con le esigenze di tutela;
f) riporta le aree a rischio di incidente rilevante di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 "Attuazione della direttiva 96/82/CE relative al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose", così come individuate e perimetrate dalla Regione ai sensi dell’articolo 75 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e successive modificazioni;
g) riporta i vincoli territoriali previsti da disposizioni di legge;
h) individua e precisa gli ambiti di tutela per la formazione di parchi e riserve naturali di competenza provinciale nonché le zone umide, i biotopi e le altre aree relitte naturali, le principali aree di risorgiva, da destinare a particolare disciplina ai fini della tutela delle risorse naturali e della salvaguardia del paesaggio;
i) individua e disciplina i corridoi ecologici al fine di costruire una rete di connessione tra le aree protette, i biotopi e le aree relitte naturali, i fiumi e le risorgive;
j) perimetra i centri storici, individua le ville venete e i complessi e gli edifici di pregio architettonico, le relative pertinenze e i contesti figurativi;
k) indica gli obiettivi e gli elementi fondamentali dell'assetto del territorio, i sistemi delle infrastrutture, le attrezzature, gli impianti e gli interventi di interesse pubblico di rilevanza provinciale;
l) formula i criteri per la valorizzazione dei distretti produttivi di cui alla legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 "Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale";
m) individua, sulla base dei criteri di cui all’articolo 24, comma 1, lettera g), gli ambiti per la pianificazione dei nuovi insediamenti industriali, artigianali, turistico-ricettivi e delle grandi strutture di vendita;
n) individua gli eventuali ambiti per la pianificazione coordinata tra più comuni ai sensi dell'articolo 16;
o) individua i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti i cui PAT possono essere redatti in forma semplificata, secondo i criteri indicati dal provvedimento di cui all'articolo 46, comma 2, lettera g).
2. Il PTCP assume l’efficacia e la valenza di cui all’articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni, alle condizioni previste nel medesimo articolo.
3. Il PTCP è formato:
a) da una relazione che espone gli esiti delle analisi e delle verifiche territoriali necessarie per la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale e stabilisce gli indirizzi per lo sviluppo socio-economico nelle materie di competenza provinciale;
b) dagli elaborati grafici che rappresentano le indicazioni progettuali;
c) dalle norme tecniche che definiscono direttive, prescrizioni e vincoli;
d) da una banca dati alfa-numerica e vettoriale contenente il quadro conoscitivo di cui all’articolo 10 e le informazioni contenute negli elaborati di cui alle lettere a), b) e c).”.

 

Note all’articolo 22:

- Il testo dell’art. 2, comma 2 della legge regionale n. 58/1984 è il seguente:

“Art. 2 - Obiettivi e attività regionali.

2. La Giunta regionale in particolare:
a) provvede al coordinamento delle attività di protezione civile svolte dagli enti locali, anche predisponendo appositi atti di indirizzo, direttive e linee guida;
b) approva, sentito il comitato di cui all’articolo 6, i programmi regionali di previsione e prevenzione relativi alle varie ipotesi di rischio ed il piano regionale di concorso in emergenza;
c) favorisce forme di raccordo e collaborazione, per aree omogenee di estensione anche sovracomunale, fra enti locali allo scopo di ottimizzare l’attività di prevenzione, le capacità di intervento e il rapporto con le organizzazioni di volontariato.”.  

- Il testo dell’art. 8 della legge regionale n. 34/1986 è il seguente:

“Art. 8 -(Centri di emergenza)

Al fine di realizzare pronti interventi idonei a fronteggiare eventi calamitosi nel settore primario, la Giunta regionale provvede alla costituzione di due centri di emergenza da situarsi nell'“area mestrina ” e nell’“ area del Polesine ”, dotati di attrezzature, elettropompe, gruppi elettrogeni e materiale vario nel limite della spesa complessiva di lire 3.000.000.000 nel 1986 da iscrivere al capitolo 10076.
I centri di emergenza saranno situati rispettivamente presso il Consorzio di bonifica Dese Sile, con sede nel comune di Venezia, e presso il Consorzio di bonifica Delta Po Adige, con sede in Ariano Polesine( RO).
A tale scopo, la Giunta regionale è autorizzata ad approvare i progetti e a concedere ai predetti due Consorzi la realizzazione dei due Centri di emergenza per l’importo massimo di lire 1.500.000.000 ciascuno con le procedure stabilite dalla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 .
La dotazione delle attrezzature dei due Centri potrà essere utilizzata dalla Giunta regionale anche per pronti interventi, conseguenti a eventi calamitosi che si rendessero necessari in altre aree del territorio veneto.”.

 

 

Nota all’articolo 26:

- Il testo dell’art. 2 della legge regionale n. 9/1983 è il seguente:

“Art. 2 - (Elenco delle opere)

Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, per ciascun consorzio e relativamente al suo territorio, è compilato, in contradditorio fra un rappresentante designato dalla Giunta regionale e uno dal consorzio, l’elenco delle opere indicate all’art. 1, con la descrizione funzionale delle rispettive funzioni e dello stato di efficienza e conservazione.
L’elenco è approvato dalla Giunta regionale e la sua intervenuta esecutività costituisce formale riconoscimento dell’affidamento al consorzio di bonifica delle opere indicate nello stato descritto.
Dall’entrata in vigore della presente legge, l’approvazione del collaudo delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione di competenza regionale, per stralci funzionali, comporta l’inclusione delle opere nell’elenco di cui al primo comma.
L’inclusione nell’elenco non equivale a dichiarazione di compimento del singolo lotto o di ultimazione della bonifica.”.

 

Nota all’articolo 28:

- Il testo dell’art. 5 della legge regionale n. 27/2003 è il seguente:

“Art. 5 – Studi di fattibilità.

1. Gli studi di fattibilità sono elaborati tecnici di natura interdisciplinare finalizzati ad individuare una o più soluzioni ottimali in relazione ai bisogni da soddisfare e a definire i riferimenti e i vincoli ai quali debbono uniformarsi le proposte progettuali; essi devono comprendere una relazione indicante le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali, economico-finanziarie, e un’analisi dello stato di fatto nelle sue eventuali componenti architettoniche, geologiche, paesaggistiche, socio-economiche, amministrative e di sostenibilità ambientale. Nello studio di fattibilità, basato sul confronto tra più soluzioni, è verificata anche la possibilità di realizzare i lavori mediante l’utilizzo di risorse private.
2. Per lavori di importo inferiore a 500.000,00 euro, gli studi di fattibilità sostituiscono il documento preliminare alla progettazione previsto dalle disposizioni regolamentari statali.
3. Per lavori di importo pari o superiore a 500.000,00 euro, gli studi di fattibilità includono il documento preliminare alla progettazione.”.

 

Nota all’articolo 29:

- Il testo dell’art. 146 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 è il seguente:

 “146.  Lavori d'urgenza.

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.

2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.”.

Nota all’articolo 31:

 - Il testo dell’art. 62, comma 1 del regio decreto n. 215/1933 è il seguente:

“62.  Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentiti i Consorzi interessati, si provvede al raggruppamento degli uffici, alla fusione, alla scissione, alla soppressione dei Consorzi ed alla modifica dei loro confini territoriali.”.

 

Nota all’articolo 33:

-       Per il testo dell’art. 8 della legge regionale n. 53/1993 vedi nota all’articolo 14.

 

Nota all’articolo 37:

- Il testo degli artt. 134, comma primo, lettera g), 135 e 136, comma primo del regio decreto n. 368/1904 è il seguente:

“134.  Sono lavori, atti o fatti vietati nelle opere di bonificazione a chi non ne ha ottenuta regolare concessione o licenza, a norma dei seguenti artt. 136 e 137:

g) qualunque apertura, rottura. taglio od opera d'arte, ed in genere qualunque innovazione nelle sponde ed argini dei corsi d'acqua, diretta a derivare o deviare le acque a pro dei fondi adiacenti per qualsivoglia uso, od a scaricare acqua di rifiuto di case, opifici industriali e simili, senza pregiudizio delle disposizioni contenute nell'art. 133, lettera f);”.

“135.  Occorre una formale concessione per i lavori, atti o fatti specificati alle lettere a), b), d), g), h) e k) del precedente art. 134.

Sono invece permessi con semplice scritta e con l'obbligo all'osservanza delle condizioni caso per caso prescritte, lavori, atti o fatti indicati nelle lettere c), e), f), i), l), m), n), ed o) dello stesso art. 134.

I contratti, regolarmente stipulati per l'utilizzazione dei prodotti indicati all'art. 14 del testo unico di legge, tengono luogo della licenza di che è parola nel presente articolo.”.

“136.  Le concessioni e le licenze necessarie per i lavori atti o fatti di cui all'art. 134 sono date, su conforme avviso del Genio civile:

a) dal Prefetto, quando trattasi di bonifica che lo Stato esegue direttamente;

b) dal Prefetto, inteso il concessionario, quando la bonifica è eseguita per concessione;

c) dal consorzio interessato per le bonifiche in manutenzione.

In caso di disaccordo tra Prefetto ed ufficio del Genio civile decide il Ministero.”.

 Nota all’articolo 38:

- Il testo degli artt. 10 e 11 del regio decreto n. 215/1933 è il seguente:

“10.  Nella spesa delle opere di competenza statale che non sieno a totale carico dello Stato sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del Comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica, compresi lo Stato, le Province ed i Comuni per i beni di loro pertinenza.

Il perimetro di contribuenza, di cui all'art. 3, è reso pubblico col mezzo della trascrizione.”.

“11.  La ripartizione della quota di spesa tra i proprietari è fatta, in via definitiva, in ragione dei benefici conseguiti per effetto delle opere di bonifica di competenza statale o di singoli gruppi, a sé stanti, di esse; e in via provvisoria sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile.

La ripartizione definitiva e gli eventuali conguagli hanno luogo dopo accertato il compimento dell'ultimo lotto della bonifica, a termini dell'art. 16.

I criteri di ripartizione sono fissati negli statuti dei consorzi o con successiva deliberazione, da approvarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Non esistendo consorzi, sono stabiliti direttamente dal Ministero.”.

Nota all’articolo 43

- Il testo dell’art. 8 della legge regionale n. 53/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 8 - Relazione sull'attività.

1. Gli enti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 trasmettono alla Giunta regionale e al Consiglio regionale, entro il mese di febbraio di ogni anno, una relazione motivata e documentata sull'attività svolta nell'anno precedente nella quale, in particolare, devono essere raffrontati i risultati conseguiti con il programma di attività deliberato all'inizio dell'anno.

1 bis. Per i consorzi di bonifica di primo e secondo grado il termine di cui al comma 1 è stabilito per il mese di giugno di ogni anno.”.

 

Nota all’articolo 45:

- Il testo dell’art. 3 della legge regionale n. 53/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 3 - Forme di controllo.

1. Relativamente agli enti di cui al comma 1 dell'articolo 2, sono sottoposti al controllo della Giunta regionale i seguenti atti:

a) sotto il profilo della legittimità e del merito:

    1) gli statuti;

    2) i piani e i programmi pluriennali di attività;

    3) gli indirizzi generali e il programma annuale di attività;

    4) i bilanci preventivi, le relative variazioni ed i conti consuntivi;

    5) i regolamenti di organizzazione, i regolamenti del personale, le piante organiche;

   6) l'acquisto e l'alienazione di immobili, a meno che l'attività non rientri nella funzione    istituzionale dell'ente;

   7) la partecipazione a enti e società;

   8) gli atti vincolanti il patrimonio o il bilancio per più di 5 anni;

   9) l'individuazione delle fasce di rappresentanza per l'elezione del Consiglio dei Consorzi di bonifica;

   10) (omissis)

b) sotto il profilo della legittimità:

   1) la nomina degli organi;

   2) i provvedimenti concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico del personale, nonchè le assunzioni a qualsiasi titolo di personale;

   3) la progettazione e l'appalto di opere o di forniture di valore unitario superiore a 100 milioni;

   4) le convenzioni con istituti di credito;

   5) le attività di consulenza, studio e ricerca nell'ambito delle finalità istituzionali dell'ente.

2. Dal controllo degli atti di cui alla lettera b) del comma 1, sono esclusi i consorzi di bonifica.

3. Gli atti diversi da quelli indicati al comma 1, diventano esecutivi dalla loro adozione.

4. La Giunta regionale esercita altresì il controllo sugli organi degli enti di cui al comma 1 dell'articolo 2.

5. A decorrere dal primo biennio successivo all'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale è autorizzata a variare l'importo di cui al n. 3 della lettera b) del comma 1 secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

 

4. Leggi regionali abrogate

-       L’art. 45 abroga:

a)   legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3 "Riordino dei consorzi di bonifica e determinazione dei relativi comprensori" come novellata da:

1)    legge regionale 19 agosto 1996, n. 25;

2)    ultimo comma dell’articolo 58 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88;

3)    legge regionale 28 dicembre 1993, n. 58;

4)    articolo 18 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5;

b)   legge regionale 1° marzo 1983, n. 9 "Nuove disposizioni per l'organizzazione della bonifica" come novellata da:

1)    articolo 58 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5;

2)    legge regionale 6 giugno 1989, n. 15;

c)   articolo 15 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 "Disposizioni per l'innovazione in agricoltura e programma regionale di sviluppo agricolo e forestale per il periodo 1990/1994";

d)   il comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l’istituzione e il funzionamento dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)”;

e)   articolo 50 legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 “Legge finanziaria per l’esercizio 2006”, così come modificato dall’articolo 10 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2.

 

5. Struttura di riferimento 

Direzione agroambiente e servizi per l’agricoltura

Torna indietro