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Bur n. 23 del 17 marzo 2009


LEGGE REGIONALE  n. 3 del 13 marzo 2009

Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

TITOLO I

Disposizioni generali

CAPO I

Finalità e competenze

Art. 1

Finalità e campo di applicazione

1.    La Regione del Veneto promuove la piena e buona occupazione, ponendo al centro delle proprie politiche la persona e la qualità del lavoro; valorizza e favorisce la crescita delle persone e delle imprese promuovendo la coesione sociale, l’accesso ai saperi e alle competenze quali strumenti di sviluppo della comunità e del territorio.

2.    La Regione esercita le proprie competenze legislative ed amministrative in materia di occupazione, tutela e qualità del lavoro, nel rispetto della Costituzione, dei principi della legislazione statale, dello statuto regionale e dell’ordinamento dell’Unione europea.

3.    La Regione rende effettivo il diritto al lavoro e attua gli interventi di cui alla presente legge perseguendo il superamento degli squilibri territoriali del mercato del lavoro, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, universalità e pari opportunità, riferite al genere, alla cittadinanza e alle condizioni di svantaggio sociale, di concertazione e di leale collaborazione tra i diversi livelli istituzionali.

4.    La Regione riconosce la centralità della persona nell’accesso alle politiche per il lavoro e valorizza il ruolo dei soggetti pubblici, degli operatori pubblici e privati autorizzati e accreditati e persegue l’integrazione tra i servizi dell’istruzione, della formazione e del lavoro, in coerenza con la Strategia europea per l’occupazione (SEO), con riguardo, quanto ai destinatari, rispettivamente al mercato del lavoro a livello regionale, nazionale, comunitario e internazionale.

5.    La presente legge ha lo scopo di riordinare, coordinare e armonizzare le disposizioni regionali vigenti in materia di occupazione, mercato del lavoro e orientamento.

Art. 2

Funzioni della Regione

1.    La Regione esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento, controllo, monitoraggio e valutazione delle attività inerenti le politiche del lavoro.

2.    La Giunta regionale, nel rispetto delle previsioni del programma triennale di cui all’articolo 10:

a)    individua e promuove gli strumenti idonei al raggiungimento delle finalità previste dall’articolo 1, anche attraverso l’attuazione di politiche del lavoro e interventi di sostegno rivolti alle persone ed alle imprese, nonché a favore dello sviluppo delle strutture e del sistema dei servizi formativi dell'orientamento e del lavoro;

b)    approva i piani attuativi annuali relativi agli interventi da realizzare e promuove azioni e progetti di interesse regionale, interregionale, nazionale e transnazionale;

c)    promuove e gestisce i processi di mobilità territoriale del lavoro a livello regionale, nazionale, europeo ed extraeuropeo;

d)    promuove e sostiene iniziative per l’adeguamento e l’innovazione organizzativa delle strutture dell’orientamento e dei soggetti che erogano i servizi per il lavoro nonché la riqualificazione degli operatori;

e)    svolge le funzioni previste dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e successive modifiche ed integrazioni, salvo quelle espressamente attribuite alle province dalla presente legge;

f)    promuove e coordina l’organizzazione del mercato del lavoro regionale, con particolare riferimento alla rete regionale di servizi per il lavoro e al raccordo tra operatori pubblici e privati;

g)    definisce i criteri per la collaborazione tra pubblico e privato;

h)    svolge tutte le altre funzioni previste dalla presente legge e non attribuite espressamente alle province.

Art. 3

Funzioni delle province

1.    Le province, nell’ambito degli indirizzi formulati dalla programmazione regionale, esercitano funzioni di programmazione territoriale delle politiche attive del lavoro e dei servizi per il lavoro nel quadro socioeconomico del loro territorio.

2.    Le province esercitano le seguenti funzioni:

a)    le funzioni relative ai servizi per l’impiego secondo il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 “Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell’articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144” e successive modifiche ed integrazioni;

b)    le funzioni relative al collocamento mirato delle persone disabili previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e successive modifiche ed integrazioni;

c)    le funzioni relative all’attuazione delle politiche attive del lavoro e alle misure di sostegno all’occupazione e di ricollocazione;

d)    le funzioni relative alla gestione delle attività formative relative al contratto di apprendistato;

e)    le funzioni relative alla promozione dei tirocini formativi e di orientamento finalizzati ad una occupazione continuativa;

f)    le funzioni inerenti l’esame congiunto previsto nelle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria e alla dichiarazione di mobilità del personale, che interessano unità produttive della stessa azienda ubicate in una sola provincia, nonché l’espressione del relativo parere all’amministrazione statale competente;

g)    la funzione di promozione degli accordi e dei contratti collettivi finalizzati ai contratti di solidarietà, limitatamente alle procedure che interessano unità produttive della stessa azienda ubicate in una sola provincia;

h)    le funzioni di cui all’articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni;

i)     le funzioni di analisi e monitoraggio del mercato del lavoro provinciale;

j)     tutte le altre funzioni previste dalla presente legge e attribuite espressamente alle province.

3.    Le province approvano a tal fine programmi triennali per le politiche del lavoro e della formazione professionale coordinati con la programmazione regionale, sentite le commissioni provinciali per il lavoro di cui all’articolo 9.

4.    La Regione provvede ad assegnare alle province per lo svolgimento delle funzioni loro attribuite le risorse trasferite dallo Stato in attuazione del decentramento amministrativo di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 “Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell’articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche ed integrazioni, nonché le ulteriori risorse destinate dalla Giunta regionale sulla base delle disponibilità del bilancio regionale.

Art. 4

Controllo sostitutivo

1.    La Regione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, esercita il potere sostitutivo nei confronti delle province in caso di accertata e persistente inattività nell'esercizio obbligatorio di funzioni amministrative di cui all’articolo 3, allo scopo di salvaguardare rilevanti interessi regionali che potrebbero essere compromessi dall’inerzia o dall’inadempimento delle amministrazioni provinciali.

2.    Per esercitare il potere di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale, previa comunicazione al comitato di coordinamento istituzionale di cui all’articolo 7, assegna all’ente inadempiente un termine per provvedere non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni di urgenza.

3.    Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario ad acta che provvede in via sostitutiva, con la conseguente attribuzione degli oneri finanziari agli enti inadempienti.

CAPO II

Organismi regionali e provinciali

Art. 5

Conferenza regionale sulle dinamiche economiche e del lavoro

1.    La Regione, nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 2, tiene conto degli indirizzi espressi dalla conferenza regionale sulle dinamiche economiche e del lavoro istituita dalla legge regionale 12 agosto 2005, n. 11 “Conferenza regionale sulle dinamiche economiche e del lavoro”.

2.    La conferenza regionale sulle dinamiche economiche e del lavoro comunica, annualmente, i propri indirizzi alle commissioni consiliari competenti, alla commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all’articolo 6 e al comitato di coordinamento istituzionale di cui all’articolo 7.

Art. 6

Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali

1.    È istituita la commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali, di seguito denominata commissione, con funzioni di proposta e valutazione sulle linee programmatiche e sugli obiettivi delle politiche del lavoro, sul conferimento delle risorse agli stessi finalizzate e sulle principali iniziative di competenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale comunque riconducibili al governo del mercato del lavoro, delle politiche in materia di formazione professionale, di istruzione professionale e di orientamento.

2.    Il Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dall’insediamento della Giunta regionale costituisce, con proprio decreto, la commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali, nominando i componenti effettivi e quelli supplenti sulla base delle designazioni formulate dai soggetti di cui al comma 3, lettere b), c) ed e). In caso di dimissioni, morte o impedimento permanente i componenti sono sostituiti entro sessanta giorni con decreto del Presidente della Giunta regionale. La commissione resta in carica per la durata del Consiglio regionale.

3.    La commissione è così composta:

a)    assessore regionale con delega alle politiche del lavoro, con funzioni di presidente;

b)    tre rappresentanti delle associazioni degli industriali, di cui almeno uno in rappresentanza della piccola impresa, tre rappresentanti delle organizzazioni degli artigiani, due rappresentanti delle organizzazioni delle centrali cooperative, due rappresentanti delle associazioni del settore agricolo, tre rappresentanti del settore commercio, di cui almeno uno del turismoe tredici rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti assicurando a tutte le parti sociali sindacali almeno un rappresentante. I rappresentanti vengono designati dalle associazioni imprenditoriali e sindacali più rappresentative a livello regionale che sottoscrivano accordi con la Giunta regionale sulle problematiche del lavoro o che partecipino al tavolo di concertazione generale o sulle politiche del lavoro e della formazione;

c)    un rappresentante delle libere professioni designato dall’associazione interprofessionale, parte sociale, più rappresentativa a livello regionale e un rappresentante del settore del credito;

d)    consigliere o consigliera regionale di parità effettivo e supplente di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246” e successive modifiche ed integrazioni;

e)    un rappresentante designato dalle associazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni.

4.    La commissione si riunisce validamente con la presenza della metà dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

5.    In caso di assenza del presidente presiede il vicepresidente, che con cadenza semestrale viene scelto a rotazione dalle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali presenti in commissione.

6.    Ai lavori della commissione partecipano, senza diritto di voto, il segretario regionale competente per materia o un suo delegato, il dirigente della struttura regionale competente in materia di lavoro o un funzionario delegato, il direttore dell’ente regionale Veneto Lavoro di cui all’articolo 15 o un funzionario delegato. In funzione degli argomenti trattati il presidente può invitare a partecipare, senza diritto di voto, amministratori, funzionari e rappresentanti di istituzioni pubbliche e private.

7.    Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla struttura regionale competente in materia di lavoro. La segreteria comunica al comitato di cui all’articolo 7 gli ordini del giorno delle sedute della commissione nonché gli atti dalla stessa assunti.

8.    La commissione, entro tre mesi dalla costituzione di cui al comma 2, approva, su proposta della struttura regionale competente in materia di lavoro, il regolamento che disciplina il suo funzionamento, con previsione di articolazione della stessa in sottocommissioni con eventuali poteri deliberanti, e con garanzia di pari rappresentanza delle parti sociali.

9.    Ai componenti della commissione è corrisposta, ove spettante, un'indennità per la partecipazione alle sedute dell'organo collegiale, nonché il rimborso delle spese secondo le modalità di cui all'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 “Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione” e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7

Comitato di coordinamento istituzionale

1.    Al fine di garantire un efficace coordinamento tra Regione, province ed enti locali in tema di politiche del lavoro, formazione, orientamento e monitoraggio del mercato del lavoro, è istituito un comitato di coordinamento istituzionale, di seguito denominato comitato.

2.    Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, entro sessanta giorni dall’insediamento della Giunta regionale nomina i componenti effettivi e quelli supplenti sulla base delle designazioni formulate dai soggetti di cui al comma 3. In caso di dimissioni, morte o impedimento permanente i componenti sono sostituiti entro sessanta giorni con decreto del Presidente della Giunta regionale. Il comitato resta in carica per la durata del Consiglio regionale.

3.    Il comitato è composto da:

a)    l’assessore regionale con delega alle politiche del lavoro, con funzioni di presidente;

b)    i presidenti delle amministrazioni provinciali del Veneto o gli assessori delegati;

c)    quattro rappresentanti designati dalla sezione regionale dell’ANCI con almeno due sindaci di comune capoluogo di provincia o gli assessori delegati;

d)    due rappresentanti designati dalla sezione regionale dell’UNCEM.

4.    Il comitato si riunisce validamente con la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

5.    Ai lavori del comitato partecipano, senza diritto di voto, il segretario regionale competente per materia o un suo delegato, il dirigente della struttura regionale competente in materia di lavoro o un funzionario delegato, il direttore dell’ente regionale Veneto Lavoro di cui all’articolo 15 o un funzionario delegato. In funzione degli argomenti trattati il presidente può invitare a partecipare, senza diritto di voto, amministratori, funzionari e rappresentanti di istituzioni pubbliche e private.

6.    Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla struttura regionale competente in materia di lavoro. La segreteria trasmette alla commissione di cui all’articolo 6 gli ordini del giorno delle sedute del comitato e gli atti dallo stesso assunti.

7.    Entro tre mesi dalla costituzione di cui al comma 2 il comitato approva,su proposta della struttura regionale competente in materia di lavoro,il regolamento che ne disciplina il funzionamento.

Art. 8

Funzioni del comitato

1.    Il comitato svolge funzioni di proposta e valutazione ed esprime parere sugli atti di iniziativa della Giunta regionale di programmazione e attribuzione di risorse comunque connessi al governo del mercato del lavoro e della formazione professionale e destinati a produrre effetti su tutto il territorio regionale.

2.    Il comitato esercita altresì le seguenti funzioni:

a)    formula proposte finalizzate alla più efficace integrazione dei servizi al lavoro;

b)    stabilisce criteri relativi alla composizione delle commissioni provinciali di cui all’articolo 9, assicurando la rappresentanza istituzionale e sociale prevista per la commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all’articolo 6, nonché quelli relativi alle modalità di funzionamento.

Art. 9

Commissioni provinciali

1.    Le province istituiscono le commissioni provinciali per il lavoro sulla base dei criteri di cui all’articolo 8, comma 2, lettera b), per svolgere le funzioni di concertazione e di consultazione delle parti sociali. In caso di mancata istituzione la Giunta regionale, sentita la provincia inadempiente, assegna un congruo termine per adempiere, trascorso il quale provvede in via sostitutiva.

2.    Le province esprimono, all’interno della commissione provinciale, la rappresentanza delle parti sociali comparativamente più rappresentative su base provinciale, assicurando il concorso dei soggetti coinvolti nelle politiche del lavoro a livello territoriale secondo criteri di pariteticità.

3.    Le commissioni provinciali devono prevedere, oltre alle componenti indicate dall’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e successive modifiche ed integrazioni, un operatore dei servizi di inserimento lavorativo attivati presso le aziende - ULSS della provincia, al fine di garantire una efficace politica di inserimento lavorativo delle fasce più deboli del mercato del lavoro ed il necessario coordinamento con i servizi territoriali.

4.    Le commissioni esercitano in particolare i compiti già svolti dagli organi di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, salvo diversa, espressa attribuzione da parte delle province.

CAPO III

Programmazione e monitoraggio

Art. 10

Programma regionale per la formazione, l’istruzione, il lavoro e l’orientamento

1.    Il programma regionale per la formazione, l’istruzione, il lavoro e l’orientamento è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta.

2.    Il programma ha una durata triennale e resta in vigore sino all’approvazione del programma successivo.

3.    La proposta di programma di cui al comma 1 è adottata dalla Giunta regionale entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, acquisiti i pareri della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all’articolo 6, del comitato di coordinamento istituzionale di cui all’articolo 7 e delle commissioni consiliari competenti per la formazione, l’istruzione, il lavoro e l’orientamento.

4.    La proposta è articolata sulla base delle linee guida della SEO e contiene in particolare:

a)    gli indirizzi, gli obiettivi e le priorità delle politiche in materia di formazione professionale, istruzione professionale, lavoro e servizi per il lavoro, sostenendo quello a tempo indeterminato, e orientamento in conformità al programma regionale di sviluppo di cui alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”;

b)    la tipologia delle azioni e degli interventi da realizzare;

c)    le indicazioni delle risorse finanziarie anche mediante forme di cofinanziamento;

d)    i tempi di realizzazione degli interventi;

e)    le modalità di verifica, monitoraggio e valutazione dell’impatto degli interventi;

f)    le modalità di integrazione tra politiche formative, dell’istruzione e del lavoro;

g)    i raccordi con la programmazione scolastica regionale, con gli interventi per il diritto allo studio e per l’educazione permanente;

h)    le procedure e le modalità per l'attivazione delle diverse iniziative comprese quelle relative all’integrazione tra politiche formative, dell’istruzione, dell’orientamento e del lavoro;

i)     le ulteriori direttive relative ad interventi previsti in altri settori di competenza regionale;

j)     una relazione sui risultati conseguiti dal programma precedente.

5.    Nella predisposizione del programma, la Giunta regionale tiene conto dei fabbisogni professionali e formativi presentati dalle parti sociali e dalle province nell’ambito della programmazione provinciale di cui all’articolo 3.

6.    Gli indirizzi sulla base dei quali è stato predisposto il programma possono essere aggiornati annualmente dalla Giunta regionale, sentiti le commissioni consiliari competenti per la formazione, l’istruzione, il lavoro e l’orientamento, la commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all’articolo 6 e il comitato di coordinamento istituzionale di cui all’articolo 7, tenuto conto dei riscontri derivanti dalle attività di valutazione dei risultati conseguiti.

7.    Sulla base degli indirizzi del programma triennale, la Giunta regionale approva il piano attuativo annuale, sentite le commissioni consiliari competenti per la formazione, l’istruzione, il lavoro e l’orientamento.

Art. 11

Monitoraggio, valutazione delle politiche per il lavoro e masterplan dei servizi per il lavoro

1.    La Regione svolge e promuove analisi qualitative e quantitative delle tendenze e dei fenomeni relativi al mercato del lavoro, ai fini della valutazione e della programmazione delle politiche per il lavoro e ne garantisce adeguata diffusione.

2.    La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all’articolo 6, definisce gli obiettivi e le aree prioritarie del monitoraggio delle politiche del lavoro e svolge le azioni di monitoraggio in coerenza con gli strumenti e i criteri definiti dalla legislazione nazionale e comunitaria, nell’ambito della SEO.

3.    I dati necessari per il monitoraggio del mercato del lavoro e delle relative politiche sono forniti dai soggetti che erogano i servizi per il lavoro di cui all’articolo 21.

4.    La Giunta regionale favorisce l’utilizzo di nuove tecnologie di informazione e comunicazione, anche ai fini della semplificazione degli adempimenti amministrativi e del reperimento e miglioramento della qualità dei dati necessari per il monitoraggio.

5.    La Giunta regionale collabora alla predisposizione dei documenti nazionali di monitoraggio e, acquisiti i pareri della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all’articolo 6 e del comitato di coordinamento istituzionale di cui all’articolo 7, approva il masterplan dei servizi per il lavoro, indicando anche gli standard di funzionamento con riferimento a fasi temporali predeterminate.

6.    Le province effettuano la valutazione degli interventi di propria competenza e li trasmettono, entro il 31 marzo di ogni anno, alla Regione.

Art. 12

Osservatorio regionale sul mercato del lavoro

1.    L’osservatorio regionale sul mercato del lavoro, in raccordo con la segreteria regionale competente in materia di lavoro, svolge un’attività finalizzata a fornire gli elementi conoscitivi di supporto alla programmazione e alla valutazione delle politiche del lavoro ed in particolare a:

a)    arricchire le informazioni disponibili sul mercato del lavoro regionale, congiunturali e strutturali, sull’analisi e previsione dei profili professionali dei settori merceologici anche al fine di fornire elementi utili alla definizione dei fabbisogni formativi e delle politiche regionali di formazione;

b)    monitorare l’impatto delle politiche del lavoro, comunitarie, nazionali e regionali;

c)    collaborare alla produzione di materiali utili all’orientamento scolastico e professionale;

d)    collaborare con l’osservatorio nazionale del mercato del lavoro;

e)    promuovere ed effettuare, anche in collaborazione con le parti sociali e gli enti bilaterali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, indagini sui profili professionali e formativi;

f)    promuovere ed effettuare indagini su tematiche specifiche, nell’ambito del piano annuale di attività dell’ente regionale Veneto Lavoro di cui all’articolo 13, comma 3;

g) promuovere indagini sul fenomeno del lavoro parasubordinato, anche attraverso pubblicazioni periodiche o monografiche e iniziative pubbliche rivolte alle categorie interessate, e pubblicare uno specifico rapporto annuale.

2.    L’ente regionale Veneto lavoro di cui all’articolo 13 svolge le funzioni di osservatorio regionale sul mercato del lavoro in raccordo con la segreteria regionale competente in materia di lavoro e le strutture regionali competenti in materia di lavoro e di statistica.

3.    Nell’osservatorio regionale sul mercato del lavoro confluiscono le basi informative costituite nell’ambito del nodo regionale della borsa continua nazionale del lavoro di cui all’articolo 28, le basi informative connesse alle procedure di autorizzazione e accreditamento, nonché tutte le informazioni raccolte, secondo parametri e indicatori omogenei stabiliti ai sensi dell’articolo 11.

4.    La Regione favorisce la partecipazione all’osservatorio regionale sul mercato del lavoro, in regime di convenzione, delle parti sociali e di tutte le strutture presenti sul territorio che realizzano rilevazioni e ricerche socio-economiche e giuridiche sul mercato del lavoro e le politiche occupazionali, con particolare riferimento alle università, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, agli enti locali, agli enti con funzioni di vigilanza sul lavoro, agli enti bilaterali e ad altri qualificati organismi di analisi, osservazione e ricerca pubblici e privati.

5.    L’osservatorio conduce su richiesta delle province e degli enti locali studi ed analisi inerenti i loro rispettivi ambiti territoriali senza onere alcuno.

6.    L’osservatorio può inoltre condurre, per conto di soggetti diversi da Regione ed enti locali, ricerche ed elaborazioni statistiche a pagamento in ordine a specifiche tematiche non contemplate dall’attività istituzionale, ferma restando la priorità delle attività istituzionali.

7.    L’attività dell’osservatorio regionale è supportata da un comitato tecnico scientifico nominato dalla Giunta regionale e composto da sei membri, di cui un docente universitario competente in materia di politiche del lavoro con funzioni di presidente designato dalla Giunta stessa, quattro membri esperti in materia di politiche del lavoro designati, secondo criteri di pariteticità, dalla commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all’articolo 6 e un rappresentante della Regione.

8.    Ai componenti del comitato tecnico scientifico di cui al comma 7 è corrisposta, ove spettante, un'indennità per la partecipazione alle sedute, nonché il rimborso delle spese secondo le modalità di cui all'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni.

9.    Il comitato tecnico scientifico è nominato entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge e, in deroga alla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi” e successive modifiche ed integrazioni, dura in carica cinque anni.

CAPO IV

Ente regionale Veneto Lavoro

Art. 13

Funzioni dell’ente regionale Veneto Lavoro

1.    L’ente regionale Veneto Lavoro di cui all’articolo 8, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 “Norme in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi all’impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469”, di seguito denominato ente, esercita le funzioni e svolge le attività, coordinandosi con i soggetti che erogano i servizi per il lavoro di cui all’articolo 21, in conformità alla programmazione regionale ed agli indirizzi della Giunta regionale.

2.    L’ente esercita in particolare le seguenti funzioni:

a)    provvede al monitoraggio e all’osservazione del mercato del lavoro e delle politiche del lavoro rapportandosi alle strutture regionali competenti in materia di lavoro;

b)    collabora con le strutture regionali competenti in materia di lavoro in tema di programmazione, gestione e valutazione degli effetti delle politiche del lavoro;

c)    fornisce supporto e assistenza tecnica alle province e agli organismi che esercitano funzioni e svolgono attività relative alle politiche del lavoro ai sensi della presente legge;

d)    favorisce la qualificazione dei servizi per il lavoro, attraverso attività di ricerca, studio e documentazione;

e)    ha l’obbligo di dare la massima pubblicità sia alle elaborazioni statistiche condotte sui dati contenuti nel sistema informativo lavoro del Veneto (SILV) di cui all’articolo 28, sia ai risultati di ricerca dell’osservatorio regionale sul mercato del lavoro di cui all’articolo 12, garantendo l’accesso universale gratuito;

f)    assicura le attività in materia di sistema informativo lavoro del Veneto (SILV).

3.    L’ente formula un piano annuale delle attività, che viene approvato dalla Giunta regionale, acquisiti i pareri della commissione consiliare competente, nonché della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali e del comitato di coordinamento istituzionale di cui agli articoli 6 e 7. L’ente predispone una relazione conclusiva sullo svolgimento delle attività, che viene sottoposta all’approvazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

4.    La Giunta regionale può attribuire all’ente ulteriori attività rispetto a quelle svolte ai sensi della presente legge, relativamente all’attuazione delle politiche del lavoro.

Art. 14

Organi

1.    Sono organi dell’ente:

a)    il direttore;

b)    il collegio dei revisori.

Art. 15

Direttore

1.    Il direttore è nominato, ai sensi della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Giunta regionale e viene scelto, previo specifico avviso da pubblicarsi nel bollettino ufficiale della Regione del Veneto, tra i soggetti in possesso di elevata professionalità, documentata competenza nelle problematiche del lavoro ed esperienza almeno quinquennale nella direzione di organizzazioni complesse pubbliche o private.

2.    L’incarico di direttore è regolato con contratto di diritto privato a tempo determinato, per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabile. Gli elementi del contratto ed il trattamento economico sono stabiliti dalla Giunta regionale.

3.    L’incarico di direttore non è compatibile con cariche elettive, né con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o professionale. Per i dirigenti regionali il conferimento dell’incarico di direttore è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell’incarico.

4.    Il contratto può essere risolto anticipatamente, con deliberazione della Giunta regionale che revoca l’incarico di direttore, quando sussistano i seguenti motivi:

a)    sopravvenute cause di incompatibilità;

b)    gravi violazioni di norme di legge;

c)    persistenti inadempienze inerenti gli indirizzi regionali;

d)    gravi e persistenti irregolarità nella gestione, tali da compromettere la funzionalità dell’ente;

e)    mancata adozione dei provvedimenti di cui al comma 5, previa diffida della Giunta regionale.

5.    Il direttore ha la rappresentanza legale dell’ente; è responsabile della gestione ed esercita tutti i poteri di amministrazione in conformità agli obiettivi programmati e agli indirizzi della Giunta regionale. In particolare provvede a:

a)    proporre, entro sessanta giorni dalla nomina, il regolamento che disciplina l’organizzazione, la dotazione organica ed il funzionamento dell’ente;

b)    proporre il regolamento che disciplina le attività di gestione amministrativa, contabile e patrimoniale dell’ente;

c)    stipulare le convenzioni per l’erogazione dei servizi;

d)    predisporre il bilancio di previsione ed il rendiconto generale annuale;

e)    predisporre il programma annuale di attività;

f)    presentare alla Giunta regionale la relazione annuale sulle attività dell’ente, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di competenza;

g)    assumere, in conformità agli indirizzi della Giunta regionale, ogni altro provvedimento necessario per assicurare la funzionalità dell’ente e l’integrazione degli altri soggetti che, ai sensi della presente legge, esercitano funzioni inerenti le politiche attive del lavoro.

Art. 16

Collegio dei revisori

1.    Il collegio dei revisori è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti. Il presidente ed i membri del collegio sono nominati dal Presidente della Giunta regionale, su proposta della Giunta regionale, scegliendoli tra i revisori contabili iscritti nel registro di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 “Attuazione della direttiva 84/253 CEE, relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili”. Il collegio, in deroga alla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere riconfermati una sola volta.

2.    Al presidente ed ai componenti del collegio dei revisori compete un compenso annuale pari rispettivamente al dieci per cento e al cinque per cento del compenso spettante al direttore.

3.    Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione economico-finanziaria dell’ente; esprime parere sul bilancio di previsione e sul rendiconto generale annuale predisposti dal direttore. Redige entro il 28 febbraio una relazione annuale sull’attività complessiva svolta dall’ente e la trasmette alla Giunta regionale.

Art. 17

Vigilanza

1.    La Giunta regionale esercita il controllo, ai sensi della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 “Disciplina dell’attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali” e successive modifiche ed integrazioni, sui seguenti provvedimenti:

a)    il bilancio di previsione ed il programma annuale di attività;

b)    il rendiconto generale annuale.

2.    Nell’ambito dei controlli sul rendiconto generale annuale la Giunta regionale verifica altresì la conformità delle azioni dell’ente rispetto agli indirizzi espressi.

3.    Gli atti del direttore di cui al comma 1, sottoposti all’esame della Giunta regionale, diventano esecutivi decorsi inutilmente sessanta giorni dal loro ricevimento.

Art. 18

Risorse finanziarie e patrimoniali

1.    L’ente dispone dei seguenti mezzi finanziari:

a)    finanziamento annuale della Regione nella misura determinata dal provvedimento di approvazione del bilancio di previsione;

b)    finanziamenti regionali, nazionali e comunitari per la realizzazione di specifiche attività affidate dalla Regione;

c)    entrate derivanti da cespiti patrimoniali.

2.    L’ente dispone dei beni e delle attrezzature destinati all’esercizio delle funzioni già assegnate dalla Giunta regionale, individuati in apposito inventario.

3.    La Regione può trasferire altri beni mobili ed immobili in uso o in comodato in relazione alle esigenze funzionali dell’ente.

Art. 19

Personale

1.    Nel limite della dotazione organica proposta dal direttore e approvata dalla Giunta regionale, l’ente si avvale di personale proprio assunto ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni, con rapporto di lavoro disciplinato ai sensi del comma 2 dell’articolo 2 del medesimo decreto legislativo.

2.    Per esigenze di servizio e per esigenze connesse all’utilizzo di specifiche professionalità, l’ente può richiedere personale regionale.

3.    Per l’espletamento di particolari attività progettuali, di ricerca e di studio, l’ente può stipulare specifici contratti di diritto privato a tempo determinato, rinnovabili, con esperti ovvero procedere a convenzioni con società, enti qualificati e con università.

TITOLO II - I servizi per il lavoro

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 20

Sistema dei servizi per il lavoro

1.    In funzione del miglioramento dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro, della prevenzione della disoccupazione di lunga durata, della promozione dell'inserimento, delreinserimento, del mantenimento e dell’integrazione lavorativa delle persone svantaggiate e disabili, del sostegno alla mobilità geografica del lavoro, del sostegno al reinserimento lavorativo dei lavoratori a rischio di espulsione dal mercato del lavoro, della promozione della conciliazione dei tempi di lavoro e di cura, e al fine della costruzione di un mercato del lavoro aperto e trasparente, la Regione promuove un sistema di servizi per il lavoro fondato sulla cooperazione tra operatori pubblici e privati autorizzati o accreditati ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni, degli articoli 23, 24, 25 della presente legge e dell’articolo 1, comma 31 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale.”.

2.    Il sistema dei servizi per il lavoro di cui al comma 1 è attivato nel rispetto della normativa dell’Unione europea, di quanto previsto dalla legislazione nazionale vigente, dei principi fondamentali di tutela e sicurezza del lavoro, dellecompetenze dello Stato relative alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e al coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati.

3.    Il sistema regionale dei servizi per il lavoro, in relazione ai bisogni dei lavoratori e dei datori di lavoro, provvede all’erogazione dei servizi di informazione, orientamento e accompagnamento, anche personalizzato, al lavoro, allincontro fradomanda e offerta e all’attuazione degli interventi di politica del lavoro.

Art. 21

I servizi per il lavoro

1.    Le province, nell’ambito delle proprie attribuzioni e funzioni, attraverso loro strutture denominate centri per l’impiego, nonché gli operatori accreditati di cui all’articolo 25, nei limiti dell’accreditamento, svolgono le seguenti funzioni:

a)    attività di accoglienza e orientamento al lavoro;

b)    attività di consulenza alle imprese per un efficace incontro tra domanda e offerta di lavoro;

c)    informazione sugli incentivi, sulle politiche attive di inserimento al lavoro e sulla creazione di lavoro autonomo;

d)    erogazione di servizi finalizzati all’inserimento lavorativo di lavoratori stranieri;

e)    rilevazione dei fabbisogni formativi finalizzati all’attivazione di percorsi formativi mirati;

f)    intermediazione fra domanda e offerta di lavoro;

g)    funzioni amministrative connesse al collocamento previste dalla normativa nazionale e regionale;

h)    l’assistenza alla compilazione e aggiornamento del libretto formativo.

2.    Competono inoltre alle province:

a)    l’accertamento dello stato di disoccupazione e la relativa certificazione;

b)    il ricevimento e la gestione delle comunicazioni relative al rapporto di lavoro;

c)    il collocamento mirato dei lavoratori disabili;

d)    gli avviamenti a selezione di cui all’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 “Norme sull’organizzazione del mercato del lavoro” e successive modifiche ed integrazioni.

3.    Ogni provincia può modificare l’attuale articolazione territoriale dei centri per l’impiego delle province, previo parere delle rispettive commissioni provinciali per il lavoro di cui all’articolo 9, entro i limiti delle risorse finanziarie attribuite.

4.    Gli operatori autorizzati ai sensi degli articoli 23 e 24 operano nell’ambito del sistema regionale dei servizi per il lavoro nei limiti stabiliti dai rispettivi regimi di autorizzazione.

Art. 22

Orientamento al lavoro

1.    La Regione garantisce alla persona, nel corso della sua esperienza formativa e lavorativa, l’accesso alla formazione permanente e il diritto all’orientamento, come strumento di valorizzazione e di sviluppo delle competenze, delle potenzialità e delle aspirazioni personali, attraverso il sostegno e l’aiuto nella ricerca occupazionale, al reinserimento lavorativo, all’autoimprenditorialità come strumento di occupazione.

2.    La Regione persegue l'integrazione dei servizi di orientamento erogati dai soggetti pubblici e privati che operano nell'ambito dell'istruzione, della formazione e del lavoro.

3.    La Giunta regionale svolge un ruolo di programmazione, indirizzo, monitoraggio e valutazione degli interventi a valenza orientativa e formativa, sia rispetto alle province ed agli altri enti locali, sia rispetto alle istituzioni scolastiche e agli organismi di formazione accreditati, ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 “Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati” e successive modifiche ed integrazioni, nell’ambito dell’orientamento. Definisce gli standard minimi dei servizi di orientamento e le figure professionali di riferimento, acquisiti i pareri della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all’articolo 6 e del comitato di coordinamento istituzionale di cui all’articolo 7.

4.    La Giunta regionale, tramite la struttura regionale competente in materia di lavoro, e le province svolgono attività di informazione orientativa verso le persone, promuovendo attività di orientamento sul territorio e favorendo la collaborazione, in un sistema a rete, degli altri enti locali, delle istituzioni scolastiche, degli organismi di formazione accreditati e delle parti sociali. La Regione incentiva l’integrazione dei servizi e le azioni in rete tra province, istituzioni scolastiche, organismi di formazione accreditati, enti locali e parti sociali di cui all’articolo 6, comma 3.

5.    Le province, sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta regionale e in raccordo con i sistemi formativi, realizzano le azioni di orientamento al lavoro anche con riferimento alle informazioni loro pervenute e registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 49, tenendo conto dei profili professionali più richiesti rilevati dagli osservatori regionali e provinciali sul mercato del lavoro e delle offerte di formazione continua.

6.    Gli altri enti locali svolgono attività di informazione orientativa garantendo un adeguato raccordo con l’attività delle province di cui al comma 5.

7.    Al fine di rafforzare i servizi offerti sul territorio, la Giunta regionale promuove azioni coordinate di formazione e supporto degli operatori coinvolti nelle attività territoriali di orientamento, nonché azioni a carattere sperimentale.

CAPO II - Autorizzazione e accreditamento

Art. 23

Autorizzazione

1.    È istituito, presso la Giunta regionale, l’albo regionale degli operatori autorizzati allo svolgimento di attività di intermediazione, attività di ricerca e selezione del personale e attività di supporto alla ricollocazione professionale, che operano esclusivamente nel territorio della Regione.

2.    La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, acquisiti i pareri della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all’articolo 6 e del comitato di coordinamento istituzionale di cui all’articolo 7, disciplina l’articolazione e la tenuta dell’albo di cui al comma 1, le modalità e le procedure per l’iscrizione, i requisiti per l’autorizzazione, con particolare riferimento alle competenze professionali e ai requisiti dei locali ove viene svolta l’attività, la sospensione e la revoca dell’autorizzazione.

3. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dalla Giunta regionale nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e dei principi fondamentali desumibili dalla SEO di cui all’articolo 1, comma 4, della presente legge.

4.    L’iscrizione degli operatori autorizzati di cui al comma 1 è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti giuridici e finanziari previsti dagli articoli 5, ad eccezione della lettera b) del comma 4 del medesimo articolo, e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni.

5.    La Regione e le province promuovono, attraverso specifiche intese, forme di cooperazione con gli operatori autorizzati dalla Regione e forme di collaborazione con gli operatori autorizzati a livello nazionale.

6.    I soggetti di cui al comma 1 forniscono i propri servizi, garantendo adeguate forme di raccordo con le province.

Art. 24

Regimi particolari di autorizzazione

1.    La Giunta regionale, acquisiti i pareri della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all’articolo 6 e del comitato di coordinamento istituzionale di cui all’articolo 7, definisce, ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni e dell’articolo 1, comma 31, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, le modalità e i criteri di autorizzazione per gli operatori di cui all’articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

2.    Gli operatori di cui al comma 1 forniscono i propri servizi, garantendo adeguate forme di raccordo con le province.

Art. 25

Accreditamento

1.    Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, acquisiti i pareri della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all’articolo 6 e del comitato di coordinamento istituzionale di cui all’articolo 7, istituisce l’elenco regionale, eventualmente articolato in sezioni, degli operatori pubblici e privati accreditati a svolgere servizi per il lavoro nel territorio regionale, nel rispetto degli indirizzi definiti ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni e dell’articolo 1, comma 31, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

2.    Il provvedimento istitutivo dell’elenco regionaledi cui al comma 1 individua i servizi per il lavoro, con particolare riferimento alle attività di orientamento al lavoro, di incontro tra domanda e offerta di lavoro, di prevenzione della disoccupazione di lunga durata, di promozione dell’inserimento lavorativo degli svantaggiati, di promozione della conciliazione dei tempi di lavoro e cura, di sostegno alla mobilità geografica dei lavoratori, di preselezione, di supporto alla ricollocazione professionale, di monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro.

3.    Il provvedimento istitutivo dell’elenco regionale di cui al comma 1 disciplina in particolare:

a)    le modalità di tenuta dell’elenco individuando anche la struttura regionale responsabile;

b)    le procedure di accreditamento e segnatamente i criteri e i requisiti per la concessione, la sospensione e la revoca del provvedimento di accreditamento;

c)    i requisiti delle prestazioni, stabiliti anche con riferimento ad eventuali sperimentazioni già realizzate, cui devono attenersi i soggetti accreditati per lo svolgimento delle funzioni loro affidate;

d)    le modalità di verifica periodica della efficacia e della efficienza delle prestazioni rese in regime di accreditamento;

e)    gli strumenti negoziali e le forme della cooperazione tra gli operatori accreditati e le province, nell’ambito degli indirizzi regionali;

f)    le forme della cooperazione tra i soggetti accreditati e gli operatori autorizzati a livello nazionale o regionale;

g)    le modalità di interconnessione al nodo regionale della borsa continua nazionale del lavoro di cui all’articolo 28.

4.    L’iscrizione nell’elenco degli operatori accreditati costituisce condizione necessaria per poter svolgere i servizi per il lavoro.

CAPO III - Raccordo tra pubblico e privato e internazionalizzazione

Art. 26

Forme di cooperazione e di raccordo tra pubblico e privato

1.    La Giunta regionale e le province possono affidare agli operatori accreditati ai sensi dell’articolo 25 lo svolgimento di servizi per il lavoro, nel rispetto dei seguenti indirizzi:

a)    economicità del ricorso agli operatori accreditati, valutata oggettivamente sulla base del rapporto tra i costi e i benefici del servizio fornito;

b)    assenza di oneri in capo ai lavoratori per la fruizione dei servizi erogati;

c)    obbligo per i soggetti affidatari di comunicare alla Regione ed alle province le buone pratiche realizzate, nonché le informazioni e i dati relativi all’attività svolta e ai risultati conseguiti.

2.    La Giunta regionale realizza i progetti di interesse regionale di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), anche in collaborazione con gli operatori accreditati e autorizzati ai sensi degli articoli 23, 24 e 25, favorendo il metodo e il lavoro in rete.

3.    Al fine di favorire l’inserimento/reinserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera k), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le province possono costituire agenzie sociali, di cui all’articolo 13, comma 7, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, con la partecipazione delle agenzie per il lavoro di somministrazione, previo il loro accreditamento ai sensi dell’articolo 25 della presente legge.

4.    La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all’articolo 6 e del comitato di coordinamento istituzionale di cui all’articolo 7, determina i criteri, le condizioni e le modalità per la costituzione di agenzie sociali, per la stipula delle convenzioni previste dall’articolo 13, comma 7, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché per il monitoraggio sulle attività svolte dalle agenzie sociali stesse.

Art. 27

Internazionalizzazione del mercato del lavoro

1.    La Regione, nel rispetto dell’articolo 117, nono comma, della Costituzione, favorisce lo sviluppo delle relazioni in materia di lavoro con le altre Regioni e gli Stati, con l’obiettivo di promuovere la cooperazione, la mobilità dei lavoratori, lo scambio delle esperienze, la reciproca collaborazione in materia di politiche del lavoro, la costituzione di reti internazionali tra i servizi per il lavoro.

CAPO IV

Servizi telematici

Art. 28

Borsalavoroveneto e sistema informativo lavoro del Veneto (SILV)

1.    La Regione, allo scopo di garantire una diffusa disponibilità e fruibilità dei servizi per il lavoro e di favorire le più ampie opportunità occupazionali e la mobilità territoriale del lavoro, realizza, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni, il nodo regionale della borsa continua nazionale del lavoro, denominato borsalavoroveneto.

2.    Borsalavoroveneto è liberamente accessibile da parte dei lavoratori e dei datori di lavoro, da qualunque punto della rete, anche senza rivolgersi ad alcun intermediario.

3.    Borsalavoroveneto assicura:

a)    la diffusione delle offerte e delle domande di lavoro;

b)    la trasparenza e la circolazione delle informazioni per quanto riguarda i mercati del lavoro territoriali, con riferimento anche alle condizioni di vita e alle opportunità di qualificazione;

c)    l’integrazione dei servizi pubblici e privati, autorizzati e accreditati, presenti nel territorio;

d)    la qualità dei dati raccolti attraverso adeguate azioni di verifica;

e)    la definizione e la realizzazione di modelli condivisi di servizi per il lavoro;

f)    il collegamento con la borsa continua nazionale del lavoro.

4.    Il coordinamento delle attività di conduzione e sviluppo di borsalavoroveneto è affidato ad una cabina di regia, istituita dalla Giunta regionale e presieduta dal segretario regionale competente in materia di lavoro.

5.    Le strutture regionali competenti in materia di lavoro, orientamento, formazione, istruzione e sistema informatico e l’ente regionale Veneto Lavoro concorrono, ciascuno per le rispettive competenze, alla gestione efficace di borsalavoroveneto.

6.    Per la promozione e la diffusione dell’utilizzo di borsalavoroveneto, la Giunta regionale si avvale anche della collaborazione delle parti sociali e degli operatori autorizzati e accreditati.

7.    Le disposizioni relative al trattamento dei dati sono adottate dalla Giunta regionale nell’ambito della normativa vigente.

8.    Tutti gli operatori pubblici e privati, accreditati o autorizzati ai sensi degli articoli 23, 24 e 25 adempiono all’obbligo di connessione alla borsa continua nazionale del lavoro attraverso il nodo borsalavoroveneto. In caso di mancato adempimento all’obbligo è ritirata l’autorizzazione.

9.    Il sistema informativo lavoro del Veneto (SILV), di seguitodenominato SILV, costituito nell’ambito del sistema informativo regionale veneto (SIRV), è basato su una struttura a rete nell’ambito del nodo regionale borsalavoroveneto e supporta la Regione nell’esercizio delle funzioni di programmazione e gestione delle politiche regionali del lavoro.

10. Il SILV costituisce per le province lo strumento informativo per l’esercizio delle funzioni loro attribuite dalla presente legge in materia di politica e di servizi per il lavoro.

11. L’ente regionale Veneto Lavoro assicura la progettazione, la realizzazione, la conduzione e la manutenzione del SILV per l’ambito regionale, in raccordo con le strutture regionali competenti.

12. Il coordinamento delle attività di conduzione e sviluppo del SILV è affidato ad un comitato strategico, istituito dalla Giunta regionale e presieduto dal segretario regionale competente in materia di lavoro, cui partecipano rappresentanti dell’ente regionale Veneto Lavoro e delle province.

13. La gestione del SILV è regolata da una convenzione quadro, approvata dalla Giunta regionale, stipulata tra l’ente regionale Veneto Lavoro e le province.

14. La Giunta regionale può consentire l’accesso al SILV agli operatori autorizzati e accreditati, previa stipula di apposite convenzioni, anche a titolo oneroso.

15. La commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all’articolo 6 viene informata annualmente sulle attività di borsalavoroveneto e del SILV.

Art. 29

Servizi europei dell’occupazione (EURES)

1.    La Regione, nell’ambito delle funzioni previste dallarticolo 2, coordina, tramite la struttura regionale competente in materia di lavoro, la rete dei Servizi europei dell’occupazione, di seguito denominata EURES, prevista dalla decisione n. 2003/8/CE della Commissione, del 23 dicembre 2002, relativa all’attuazione del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della comunità, al fine di favorire la mobilità professionale dei cittadini dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE), anche a supporto dei fabbisogni occupazionali delle imprese per l’integrazione del mercato unico europeo.

2.    I servizi EURES regionale e provinciali, nello svolgimento della propria attività, utilizzano, oltre al portale EURES, anche borsalavoroveneto di cui all’articolo 28.

3.    Il servizio EURES è integrato nelle attività dei centri per l’impiego delle province.

TITOLO III

Politiche del lavoro

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 30

Finalità e tipologie di intervento

1.    La Regione promuove interventi di politica del lavoro finalizzati a:

a)    incentivare la partecipazione al lavoro, in particolare delle donne, dei giovani e dei soggetti svantaggiati a rischio di esclusione sociale;

b)    prevenire ed affrontare la disoccupazione, in particolare quella di lunga durata nonché favorire la stabilizzazione dei rapporti di lavoro individuando strumenti ed incentivi atti a promuovere forme di continuità lavorativa;

c)    sostenere il reddito di persone involontariamente prive di occupazione;

d)    sostenere la formazione continua dei lavoratori e il reinserimento nella vita attiva;

e)    promuovere la mobilità professionale;

f)    favorire l’invecchiamento attivo;

g)    sviluppare la qualità del lavoro;

h)    favorire la conciliazione tra tempi di lavoro e di cura;

i)     sostenere e incentivare i processi di trasformazione o riorganizzazione economica e produttiva che sviluppino l’occupazione e/o migliorino le condizioni di lavoro.

2.    Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati dalla Giunta regionale tenendo conto dei seguenti principi e criteri generali di azione:

a)    massima integrazione tra le misure di politica attiva e passiva per stimolare la crescita e l’adattamento professionale dei lavoratori e incentivare comportamenti di ricerca attiva d’impiego;

b)    concentrazione su specifici gruppi di lavoratori o candidati lavoratori individuati in relazione all'intensità e alla specificità dei bisogni nonché degli svantaggi che essi devono colmare per conseguire effettive pari opportunità;

c)    promozione di nuove attività imprenditoriali per giovani e lavoratori in difficoltà occupazionale, con l'obiettivo di incentivare l'avvio e il mantenimento di attività imprenditoriali e di lavoro autonomo;

d)    promozione di iniziative relative al settore artigiano e delle piccole e medie imprese, anche tramite l’assegnazione di fondi a enti bilaterali, funzionali alla creazione di nuovi posti di lavoro e che prevedano forme di cofinanziamento delle stesse;

e)    personalizzazione della gestione degli interventi, in un'ottica di accompagnamento, mantenimento e di riconoscimento della eterogeneità delle situazioni;

f)    centralità operativa del sistema dei servizi per il lavoro, così come definito all’articolo 20, comma 1, in particolare per la definizione e il coordinamento dei programmi d’intervento individuali;

g)    promozione del ricorso anche ad attività di lavoro socialmente utile da parte degli enti locali.

3.    La realizzazione degli interventi di politica del lavoro può prevedere l’attivazione di servizi aggiuntivi a quelli di base già disponibili, l’erogazione di contributi al lavoratore a sostegno del reddito, l’incentivazione delle assunzioni anche mediante l’erogazione di contributi ai datori di lavoro, l’assegnazione di buoni spesa per l’acquisto di servizi.

Art. 31

Fondo regionale per il sostegno al reddito e all’occupazione

1.    Al fine di rendere effettiva la partecipazione agli interventi di politica attiva del lavoro di cui alla presente legge, è istituito il fondo regionale per il sostegno al reddito e all’occupazione destinato a finanziare interventi a favore di disoccupati, di lavoratori sospesi dal lavoro privi di ammortizzatori sociali e di lavoratori senza vincolo di subordinazione di cui all’articolo 409, primo comma, numero 3, del codice di procedura civile.

2.    La Giunta regionale disciplina i criteri di utilizzo del fondo di cui al comma 1, prevedendo anche l’erogazione di assegni di sostegno al reddito nonché l’erogazione di assegni di servizio per la partecipazione ad attività di orientamento, di formazione e di formazione continua.

3.    La Giunta regionale, nel disciplinare i criteri di cui al comma 2, si avvale delle analisi e del piano fornito dall’Osservatorio sul reddito di cittadinanza e sul salario minimo garantito, di cui all’articolo 33 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2, “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007”.

4.    La Giunta regionale, acquisiti i pareri della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all’articolo 6, del comitato di coordinamento istituzionale di cui all’articolo 7 e della competente commissione consiliare, garantisce una omogenea applicazione sul territorio regionale, attraverso l’adozione di atti di indirizzo applicativo, delle norme relative alla decadenza dai trattamenti previdenziali di cui all’articolo 1 quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 “Interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291.

Art. 32

Ammortizzatori sociali

1.    La Regione ottimizza l’utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, mediante una razionale combinazione dei trattamenti in deroga finanziati dallo Stato con il ricorso aggiuntivo al fondo regionale di cui all’articolo 31 e, in situazioni eccezionali, a fondi comunitari.

2.    La Regione, in accordo con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, assume la responsabilità diretta della gestione delle procedure di accesso ai trattamenti di cui al comma 1, effettuando il monitoraggio della spesa anche mediante la stipula di convenzioni con gli enti previdenziali interessati.

3.    La Giunta regionale, anche tramite il coinvolgimento del sistema del credito, istituisce un fondo di rotazione per le anticipazioni ai lavoratori, prioritariamente di piccole imprese, delle somme spettanti per i trattamenti di cassa integrazione, inclusa la cassa integrazione in deroga ed esclusa la cassa integrazione ordinaria.

Art. 33

Politiche per le pari opportunità e di conciliazione tra tempi di lavoro e di cura

1.    La Regione favorisce le pari opportunità concorrendo, con iniziative proprie od attuative della normativa statale in materia, al finanziamento di progetti finalizzati all’affermazione dei principi di parità nelle più diverse articolazioni nel mondo del lavoro in particolare finalizzati a favorire l’ingresso, la permanenza e il reinserimento delle donne nel mercato del lavoro, nonché il superamento di ogni forma di discriminazione. A tal fine la Regione promuove azioni positive per la parità di genere, per il superamento di ogni disparità nell’accesso al lavoro, alla formazione e alla progressione di carriera.

2.    Nelle forme organizzative comunque disciplinate per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, è garantita l’espressione del parere del consigliere regionale di parità o della consigliera di parità di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e successive modifiche ed integrazioni.

3.    Al fine di promuovere e incentivare forme di articolazione della prestazione lavorativa volte a conciliare tempi di lavoro e di cura, coerentemente con le finalità di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53 “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città” e successive modifiche ed integrazioni, la Giunta regionale promuove e sostiene progetti, proposti da enti e organismi pubblici, imprese e gruppi di imprese, che applicano o stipulano accordi contrattuali interconfederali, nazionali, territoriali e aziendali che prevedono azioni positive per la flessibilità degli orari di lavoro.

4.    La Regione favorisce la crescita di servizi territoriali di supporto per conciliare tempi di lavoro e di cura, con particolare riferimento all’organizzazione dell’orario di lavoro, all’utilizzo del lavoro a tempo parziale e del telelavoro.

5.    La Giunta regionale, anche in collaborazione con province, comuni, parti sociali e associazioni del terzo settore, favorisce e promuove la realizzazione di progetti specifici finalizzati a prevenire e rimuovere le cause di discriminazione di genere.

6.    La Giunta regionale, attraverso gli organismi preposti alla parità, promuove e diffonde le linee guida antidiscriminatorie tra uomini e donne nell’accesso al lavoro, nella formazione, nella valutazione del personale, nei percorsi di carriera, nel lavoro a tempo parziale e nel salario per lavoro di uguale valore.

7.    La Regione promuove, anche mediante l’impiego di incentivi ecomomici, lo sviluppo di servizi domiciliari, di asili aziendali, di strumenti di assistenza alla persona e alla famiglia, nonché ogni altra misura idonea a consentire, in particolare, alle donne la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura familiare.

8.    In coerenza con i principi dell’Unione europea in ordine alla dimensione trasversale della priorità di genere, la Regione programma, sentite le parti sociali ed in collaborazione con le province, i comuni e le associazioni del terzo settore, azioni ed interventi per perseguire le finalità di cui al presente articolo nei diversi ambiti delle politiche attive del lavoro.

Art. 34

Inserimento lavorativo delle persone disabili

1.    La Regione, in attuazione a quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni e dalla legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 “Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende ulss” e successive modifiche ed integrazioni, promuove la realizzazione del diritto al lavoro delle persone disabili sostenendone l’inserimento al lavoro, la stabilizzazione occupazionale nonché le attività di lavoro autonomo.

2.    Le province esercitano le funzioni del collocamento mirato delle persone disabili di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b).

Art. 35

Cooperazione sociale e inserimento lavorativo

1.    La Regione, al fine di assicurare la piena integrazione sociale e l’effettività del diritto al lavoro, riconosce il ruolo fondamentale della cooperazione sociale, sia come erogatrice di servizi per il lavoro, sia come strumento per la creazione di opportunità occupazionali, nella formazione, nell’inserimento e nel mantenimento lavorativo delle persone svantaggiate e delle persone disabili.

2.    La Regione promuove programmi di inserimento lavorativo nelle cooperative sociali nel rispetto della legislazione nazionale e dei contratti collettivi nazionali e territoriali, svolgendo in accordo con le province il monitoraggio sui risultati raggiunti e la diffusione sul proprio territorio dei migliori modelli di intervento.

Art. 36

Promozione dell’autoimprenditorialità

1.    La Giunta regionale sostiene, nel perseguimento delle azioni di orientamento al lavoro di cui all’articolo 22 e in coerenza con la riforma del diritto-dovere di istruzione e formazione prevista con legge 28 marzo 2003, n. 53 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale” e successive modifiche ed integrazioni, lo sviluppo e il mantenimento dell’autoimprenditorialità anche mediante la concessione di contributi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, a soggetti in situazione di svantaggio occupazionale.

2.    I contributi di cui al comma 1 sono finalizzati alla costituzione e acquisizione di una partecipazione in nuove imprese anche cooperative costituite da lavoratori di aziende o di settori in crisi aventi sede operativa sul territorio regionale, con particolare riferimento alle spese di investimento, all’acquisizione di beni e servizi di consulenza e alla partecipazione a corsi di formazione imprenditoriale.

Art. 37

Gestione delle situazioni di crisi occupazionale 

1.    La Giunta regionale, in coerenza con i principi di cui all’articolo 30 e sulla base dei criteri da definire previa acquisizione dei pareri della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all’articolo 6 e del comitato di coordinamento istituzionale di cui all’articolo 7, al fine di affrontare particolari situazioni di tensione occupazionale a livello settoriale, distrettuale o locale, può adottare interventi di politiche del lavoro e di riqualificazione professionale urgenti e di breve durata, idonei a incentivare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, a promuovere ed incrementare l’occupazione, a favorire il reimpiego dei lavoratori, individuando le risorse necessarie nel fondo regionale di cui all’articolo 31 e prevedendo eventuali forme di cofinanziamento da parte dei datori di lavoro interessati.

2.    La Giunta regionale sostiene gli accordi intervenuti tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro finalizzati alla riqualificazione e ricollocamento dei lavoratori coinvolti nelle situazioni di crisi occupazionali, aziendali e territoriali, individuando le risorse necessarie per il loro reimpiego. Favorisce altresì il raccordo con i progetti per il rilascio o la riconversione del tessuto produttivo e imprenditoriale dell’area o del settore interessato, eventualmente promossi da enti locali o da imprese e loro consorzi.

3.    La Giunta regionale, in attuazione di quanto previsto dal comma 1, può affidare alle province la gestione di risorse per interventi in ambito provinciale.

Art. 38

Cantieri scuola - lavoro

1.    La Regione, al fine di intervenire nelle situazioni di rischio occupazionale, disciplina l’utilizzo temporaneo e straordinario in cantieri scuola-lavoro delle persone prive di occupazione nonché dei lavoratori sospesi dal lavoro a causa di processi di crisi o di ristrutturazione aziendale.

2.    I criteri per l’apertura e la gestione dei cantieri sono stabiliti dalla Giunta regionale.

Art. 39

Disciplina del mercato del lavoro e modalità di trasmissione delle comunicazioni obbligatorie

1.    La Giunta regionale, acquisiti i pareri della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all’articolo 6 e del comitato di coordinamento istituzionale di cui all’articolo 7, adotta indirizzi organizzativi e applicativi in materia di servizi per il lavoro con particolare riferimento alla scheda anagrafica, alla scheda professionale e al sistema di comunicazioni da parte delle imprese nonché allo stato di disoccupazione e relativa certificazione ed alla tenuta delle liste di mobilità e relativi ricorsi.

Art. 40

Avviamento a selezione nella pubblica amministrazione

1.    Per l’avviamento a selezione finalizzato alle assunzioni di lavoratori con qualifica e profilo per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, escluse le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali, procedono secondo modalità definite con apposito provvedimento della Giunta regionale approvato acquisito il parere del comitato di coordinamento istituzionale di cui all’articolo 7.

2.    Il provvedimento di cui al comma 1, in conformità ai principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale, ed in particolare dall’articolo 35 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, è approvato nel rispetto dei seguenti principi e criteri:

a)    pubblicità della procedura;

b)    generalità dell’accesso, a prescindere dal domicilio o dallo stato occupazionale del candidato;

c)    formazione della graduatoria dei candidati da avviare alla selezione esclusivamente tra coloro che abbiano presentato, nelle forme rispondenti alle esigenze del contesto socio-economico, la dichiarazione di disponibilità ad essere selezionati, con valutazione prioritaria dello stato di bisogno determinato dal reddito personale oltre che dal carico familiare.

TITOLO IV - Lavoro e formazione

CAPO I - Tirocini e apprendistato

Art. 41

Tirocini formativi e di orientamento

1.    La Regione, al fine di favorire il raccordo tra scuola, formazione e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, favorisce e promuove i tirocini formativi e di orientamento.

2.    Il tirocinio consiste in una esperienza temporanea in una realtà lavorativa, svolta sia nell’ambito di un processo formativo sia al di fuori di un percorso formale di istruzione e formazione, con finalità formative o di mero orientamento alle scelte professionali. Il rapporto che si instaura tra il datore di lavoro ed il tirocinante non costituisce rapporto di lavoro.

3.    I tirocini formativi e di orientamento possono essere svolti presso datori di lavoro pubblici e privati, ivi inclusi gli imprenditori o liberi professionisti senza dipendenti.

4.    La Giunta regionale, fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, acquisiti i pareri della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all’articolo 6, del comitato di coordinamento istituzionale di cui all’articolo 7 e della commissione consiliare competente, adotta disposizioni relative ai tirocini formativi e di orientamento

5.    In particolare, tali disposizioni definiscono:

a)    i limiti numerici dei tirocini;

b)    le caratteristiche dei soggetti promotori e dei soggetti destinatari;

c)    la durata dei tirocini, che non può superare i nove mesi, estensibili a diciotto esclusivamente nel caso di iniziative rivolte a persone con disabilità;

d)    caratteristiche delle convenzioni e dei progetti formativi e di orientamento;

e)    criteri di coerenza tra i percorsi di formazione formale e i tirocini organizzati in relazione a tali percorsi;

f)    modalità di rilascio delle certificazioni di svolgimento dei tirocini, finalizzate anche al riconoscimento del credito formativo.

6.    Nel caso di tirocini promossi all’estero, fermo restando il rispetto della normativa applicabile al datore di lavoro ospitante, i soggetti garantiscono la presenza del tutore e garanzie assicurative non inferiori a quelle previste dalla normativa vigente.

7.    Nel caso di tirocini attivati a seguito di iniziative e programmi europei trovano applicazione le specifiche disposizioni ivi previste.

Art. 42

Contratto di apprendistato

1.    La Regione promuove e rende effettivo il diritto alla formazione del contratto di apprendistato quale forma di inserimento ad alta valenza formativa nelle tre tipologie previste dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni:

a)    apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;

b)    apprendistato professionalizzante;

c)    apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, compresi i dottorati di ricerca.

2.    La Giunta regionale, nel rispetto della normativa dello Stato in materia e dei livelli essenziali delle prestazioni fissate a livello nazionale, nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro o degli accordi interconfederali stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale:

a)    definisce, d’intesa con le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, i profili formativi del contratto di apprendistato, secondo le modalità previste dagli articoli 44, 45 e 46;

b)    definisce, acquisito il parere delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, tenuto conto dei principi e linee guida stabilite dal coordinamento delle regioni e delle province autonome, il modello regionale di piano formativo individuale quale documento allegato al contratto di apprendistato di cui costituisce parte integrante;

c)    determina, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 49, comma 5 ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche ed integrazioni, d’intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, i criteri per la determinazione della capacità formativa dell’impresa secondo i seguenti principi:

1)    presenza di risorse umane con la capacità di trasferire competenze;

2)    tutor con competenze tecnico professionali adeguate;

3)    locali idonei ai fini del corretto svolgimento della formazione.

3.    La Giunta regionale effettua la programmazione, la promozione e il monitoraggio della formazione per apprendisti, garantendo la qualità della formazione e l’ampiezza dell’offerta formativa ed in particolare:

a)    determina i criteri e le modalità delle attività formative rivolte agli apprendisti e ai tutor aziendali, nonché le competenze degli stessi;

b)    disciplina il riconoscimento e la certificazione delle competenze, dei crediti formativi e dei titoli maturati mediante il contratto di apprendistato, sulla base di standard comuni definiti tra Stato e Regioni.

4.    La Regione promuove adeguate iniziative per favorire la qualificazione della capacità formativa delle imprese, anche al fine di garantire la formazione obbligatoria a tutti gli apprendisti.

5.    Gli oneri per la formazione formale esterna sono a carico del finanziamento pubblico e possono essere sostenuti anche da finanziamenti privati, previa stipula di apposite convenzioni, al fine di potenziare l’offerta formativa disponibile sul territorio regionale, con preferenza alle collaborazioni con soggetti privati che garantiscano cofinanziamenti per la formazione esterna.

Art. 43

Formazione formale

1.    Per formazione formale si intende la formazione svolta in un ambiente organizzato e strutturato, assistita da figure professionali competenti, esplicitamente progettata come apprendimento in termini di obiettivi, tempi e risorse, intenzionale dal punto di vista del soggetto che apprende e con esiti verificabili e certificabili.

2.    La formazione formale può essere svolta all’interno dell’impresa che abbia la capacità formativa formale interna attraverso percorsi di formazione strutturati sul lavoro e/o in affiancamento, certificabili e verificabili.

Art. 44

Contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto - dovere di istruzione e formazione

1.    La Giunta regionale definisce, d’intesa con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e acquisito il parere delle parti sociali rappresentate nella commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all’articolo 6, i profili formativi del contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione.

2.    La Giunta regionale promuove percorsi di integrazione con il sistema di istruzione e formazione professionale.

Art. 45

Contratto di apprendistato professionalizzante

1.    La Giunta regionale, d’intesa con la commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all’articolo 6 nonché nel rispetto di quanto previsto nel decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni, definisce la regolamentazione dei profili formativi del contratto di apprendistato professionalizzante, anche per quanto attiene l’articolazione e le modalità di erogazione della formazione.

2.    La formazione formale, interna o esterna alla azienda, deve essere prevista per un minimo di centoventi ore all’anno.

3.    La disciplina regionale di cui all’articolo 42 ed al presente articolo non opera nei casi di cui il datore di lavoro abbia optato per una formazione esclusivamente aziendale e ricorrano le condizioni previste dall’articolo 49, comma 5 ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 46

Contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione

1.    La Regione sostiene, nel perseguimento delle finalità di raccordo tra scuola, università e lavoro, l’utilizzo del contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, compresi i dottorati di ricerca.

2.    La Giunta regionale disciplina, in accordo con le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale, le università e le altre istituzioni formative, i profili formativi e la durata del contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

3.    Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1 sono promosse sperimentazioni da attuarsi con università, istituti scolastici, organismi di formazione accreditati ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 e successive modifiche ed integrazionio altre istituzioni di alta formazione e con le organizzazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale.

CAPO II

Formazione

Art. 47

Formazione continua e fondi interprofessionali

1.    I fondi interprofessionali di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)” e successive modifiche ed integrazioni si raccordano con le azioni di formazione continua previste dalla programmazione regionale in materia e con le intese raggiunte a livello nazionale tra Stato, Regioni e parti sociali.

2.    La Giunta regionale si consulta periodicamente con le parti sociali, che hanno costituito i fondi interprofessionali di cui al comma 1, al fine di una programmazione sinergica delle rispettive attività.

Art. 48

Certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi

1.    La Giunta regionale promuove la definizione di un sistema condiviso a livello nazionale di standard minimi per il riconoscimento, la certificazione delle competenze e per la registrazione delle stesse sul libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 49, tenuto conto di quanto previsto nella decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass), pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 390 del 31 dicembre 2004 e con riferimento a quanto stabilito nelle sedi istituzionali di concertazione Stato-Regioni.

2.    Ai fini della presente legge, il credito formativo è il valore attribuibile alle competenze acquisite nei percorsi formativi riconosciuto dalla struttura educativa o formativa cui accede l'interessato, con lo scopo di consentire il passaggio in un percorso ulteriore di formazione, di istruzione o di lavoro.

3.    Sulla base degli indirizzi e degli standard definiti a livello nazionale, la Giunta regionale promuove il reciproco riconoscimento dei crediti formativi tra il sistema dei licei e il sistema della istruzione e formazione professionale nonché all’interno di ciascun sistema.

Art. 49

Libretto formativo

1.    La Regione istituisce il libretto formativo del cittadino previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nel rispetto delle linee operative acquisite nelle sedi di concertazione istituzionale Stato-Regioni.

2.    La Giunta regionale, anche nell’ambito di sperimentazioni attivate per la definizione dello strumento di cui al comma 1, stabilisce i requisiti per l’individuazione di altri soggetti, oltre agli enti di formazione accreditati, ai quali può essere affidata l’attività di assistenza nella compilazione ed aggiornamento del libretto formativo. La Giunta regionale stabilisce idonee misure di controllo volte a garantire la effettiva capacità e competenza a svolgere il servizio.

CAPO III

Vigilanza e ispezione

Art. 50

Istituzione struttura per la vigilanza e ispezione sulla formazione professionale

1.    Al fine di garantire un quadro completo e aggiornato di conoscenze sulle attività di vigilanza e controllo del settore, è istituita presso il Consiglio regionale una struttura per la vigilanza sul sistema della formazione professionale, di seguito denominata Struttura, che opera in collegamento funzionale con la commissione consiliare competente in materia di formazione professionale.

2.    Per lo svolgimento dei propri compiti la Struttura:

a)    si avvale di personale proprio e può avvalersi della collaborazione delle strutture della Giunta regionale competenti in materia di formazione professionale e lavoro, nonché di enti universitari o di alta qualificazione;

b)    può accedere direttamente ai dati del sistema informativo della formazione professionale secondo le modalità determinate da un documento di indirizzi predisposto d’intesa tra l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale;

c)    può chiedere atti, documenti, dati e informazioni, oltre che alle strutture regionali competenti, anche direttamente agli organismi di formazione accreditati beneficiari di cofinanziamento/finanziamento regionale.

Art. 51

Programma generale delle attività di vigilanza e ispezione

1.    La Struttura, sulla base delle indicazioni della commissione consiliare competente in materia di formazione professionale nonché sulla base delle analisi e valutazioni delle attività di vigilanza e controllo svolti sul sistema della formazione professionale, predispone annualmente il programma generale delle attività di vigilanza e controllo la cui attuazione è demandata alle strutture regionali competenti.

2.    Il programma è predisposto tenendo conto delle aree o dei settori di sensibilità e di criticità del sistema della formazione professionale regionale, secondo modelli di analisi campionaria del rischio o situazioni di particolare interesse per il settore.

3.    Il programma è approvato dal Consiglio regionale.

Art. 52

Adempimenti delle strutture e degli enti regionali

1.    Al fine di consentire lo svolgimento delle attività previste dall’articolo 50, le strutture della Giunta regionale competenti in materia di formazione professionale e lavoro trasmettono alla Struttura tutti i provvedimenti regionali e la relativa documentazione attinenti alla materia della formazione professionale regionale ed in particolare i dati e le informazioni relativi alle attività di vigilanza e controllo, le linee guida, le deliberazioni e i decreti regionali di approvazione di progetti formativi. Le strutture trasmettono alla Struttura, anche tramite posta elettronica, copia dei provvedimenti assunti dagli organi regionali e dai dirigenti, nonché specifiche relazioni periodiche contenenti i dati e le informazioni acquisiti nell’ambito dell’attività svolta.

Art. 53

Disposizioni organizzative

1.    L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale individua le risorse umane e finanziarie da destinare all’attività della Struttura, ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione” e successive modifiche ed integrazioni, e disciplina le modalità di funzionamento della Struttura con provvedimento da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

TITOLO V

Sicurezza, regolarità, qualità del lavoro e responsabilità sociale delle imprese

CAPO I

Sicurezza, regolarità e qualità del lavoro

Art. 54

Controlli

1.    La Regione, al fine di garantire sicurezza, regolarità e qualità del lavoro, promuove apposite intese con gli enti pubblici competenti in materia di vigilanza sul lavoro, ai fini della verifica e del controllo sulla corretta applicazione degli istituti contrattuali in materia di lavoro, contribuendo al rafforzamento delle attività ispettive anche attraverso l’ottimale circolazione dei dati e delle informazioni, particolarmente nei settori a più alto rischio di irregolarità.

Art. 55

Contrasto al lavoro sommerso e irregolare

1.    La Regione progetta, promuove e sostiene azioni di contrasto del lavoro sommerso ed irregolare ed interventi per diffondere la cultura del lavoro regolare. A tal fine la Giunta regionale, acquisito il parere del comitato di coordinamento istituzionale dei cui all’articolo 7 e delle parti sociali, promuove azioni rivolte a:

a)    concedere contributi, finanziamenti e incentivi esclusivamente ai soggetti che dimostrino di essere in regola con gli obblighi di legge in materia di lavoro, sicurezza e previdenza e che applicano i contratti collettivi nazionali, aziendali e/o territoriali;

b)    promuovere il coinvolgimento delle parti sociali e la cooperazione tra i soggetti istituzionali per favorire uno sviluppo locale funzionalmente e strutturalmente collegato all’emersione del lavoro sommerso;

c)    sostenere iniziative di carattere settoriale e territoriale idonee ad incidere sui contesti sociali, produttivi, professionali, individuali che determinano la partecipazione irregolare al lavoro e la marginalità;

d)    facilitare l’accesso al credito dei soggetti impegnati in un percorso di emersione dal lavoro irregolare;

e)    diffondere la cultura della legalità attraverso interventi formativi e informativi nei confronti dei soggetti pubblici e privati e nelle scuole aventi ad oggetto le conseguenze del lavoro sommerso e dell’economia sommersa;

f)    promuovere politiche di sostegno a favore di servizi e modalità di reperimento di manodopera straniera e di incontro fra domanda ed offerta, che scoraggino il ricorso al lavoro irregolare;

g)    promuovere accordi fra le parti sociali che favoriscano sicurezza, regolarità e qualità del lavoro.

2.    Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale promuove la stipula di protocolli d’intesa con le commissioni di analisi del lavoro irregolare istituiteai sensi dell’articolo 78, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo” e successive modifiche ed integrazioni e con i comitati per il lavoro e l’emersione del sommerso (CLES) istituiti ai sensidell’articolo 1 bis della legge 18 ottobre 2001, n. 383 “Primi interventi per il rilancio dell’economia” e successive modifiche edintegrazioni. La Giunta regionale favorisce l’attuazione delle disposizioni in materia di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare previste dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), in particolare per quanto riguarda il documento unico di regolarità contributiva e l’applicazione degli indici di congruità negli appalti e subappalti. La Giunta regionale promuove altresì, anche attraverso la collaborazione dell’osservatorio regionale veneto sul lavoro irregolare previsto dall’articolo 18 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2002”, protocolli d’intesa con le articolazioni regionali dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS), con l’Istituto nazionale delle assicurazioni per gli infortuni sul lavoro (INAIL) e con gli altri soggetti competenti in materia di vigilanza sul lavoro e di immigrazione.

3.    La Giunta regionale, acquisito il parere delle parti sociali, definisce i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi per il contrasto del lavoro sommerso di cui al comma 1, lettere a) e c).

Art. 56

Sicurezza e qualità del lavoro

1.    La Regione, nell’esercizio delle sue competenze in materia, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, promuove e valorizza la sicurezza sul luogo di lavoro, riconoscendo la stessa come diritto-dovere fondamentale del lavoratore. Promuove inoltre, in coerenza con gli obiettivi della legislazione nazionale e regionale, la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza del lavoro e di miglioramento delle qualità della vita lavorativa.

2.    La Giunta regionale esercita poteri di indirizzo e di coordinamento nelle attività di prevenzione, vigilanza e controllo, orientato prioritariamente al sostegno del diritto - dovere alla sicurezza ed alla salute nei luoghi di lavoro anche attraverso:

a)    la riduzione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;

b)    la promozione del benessere psico-fisico dei lavoratori, nella convinzione che esso sia elemento fondamentale per la qualità del lavoro e dell’occupazione;

c)    la diffusione della cultura della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

d)    il supporto ai datori di lavoro per l’incentivazione di attività di prevenzione dei rischi anche attraverso la promozione di buone pratiche sul territorio regionale.

3.    Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e nell’esercizio dei poteri di coordinamento di cui al comma 2 la Giunta regionale e le province, secondo le rispettive competenze, d’intesa con le parti sociali:

a)    adottano accordi, anche con gli organismi bilaterali, per l’attivazione di unità formative appositamente dedicate alla tematica della salute, dell’igiene e della sicurezza sul luogo di lavoro;

b)    sostengono le azioni di coordinamento e di rafforzamento delle competenze rivolte ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali e territoriali di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, anche attraverso la certificazione della formazione dei soggetti della prevenzione;

c)    sostengono le azioni promosse dagli enti bilaterali e dagli organismi paritetici;

d)    coordinano i diversi soggetti pubblici che operano nella materia della salute e della sicurezza sul lavoro;

e)    attivano le campagne informative e l’organizzazione di interventi educativi rivolti ai giovani per sensibilizzare alla cultura della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.

4.    La Giunta regionale sostiene la realizzazione di studi e ricerche volti a:

a)    individuare e trasferire buone pratiche sul territorio regionale;

b)    monitorare la situazione degli infortuni e delle malattie professionali sul territorio regionale per l’elaborazione di un rapporto annuale.

5.    La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui ai commi 3 e 4.

Art. 57

Incentivi alle famiglie dei lavoratori deceduti a causa di infortunio sul lavoro

1.    La Regione promuove e sostiene l’inserimento al lavoro del coniuge o del convivente, residenti in Veneto, dei lavoratori deceduti a causa di infortuni sul lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2.    La Giunta regionale definisce i criteri per l’accesso agli interventi di cui al comma 1.

CAPO II

Responsabilità sociale delle imprese

Art. 58

Obiettivi

1.    La Regione promuove la diffusione della cultura della responsabilità sociale di impresa, intesa quale integrazione volontaria delle problematiche sociali ed ambientali nelle attività produttive e commerciali e nei rapporti con le comunità ed il territorio ove le imprese operano.

Art. 59

Interventi

1.    La Giunta regionale promuove e sostiene interventi finalizzati al perseguimento della responsabilizzazione sociale delle imprese, anche attraverso:

a)    azioni di promozione, sensibilizzazione della cultura e dei principi e formazione della responsabilità sociale delle imprese anche promuovendo il marchio etico e la certificazione della qualità sociale delle aziende;

b)    azioni di ricerca volte all’individuazione di buone prassi nelle esperienze realizzate;

c)    sperimentazioni di nuove linee di lavoro per valorizzare le imprese nei rapporti con la società civile;

d)    definizione e valorizzazione di procedure, strumenti e metodologie, che permettano la verifica e la certificazione delle iniziative e dei comportamenti socialmente responsabili delle imprese anche con sedi all’estero e nei rapporti con i fornitori.

2.    La Giunta regionale promuove azioni finalizzate a prevenire la diffusione di fenomeni di sfruttamento del lavoro minorile, di mancato rispetto dei diritti dei lavoratori e di inquinamento dell’ambiente.

3.    La Giunta regionale stipula intese e attiva sperimentazioni con le province, i comuni, gli enti bilaterali, le parti sociali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le associazioni dei consumatori, le associazioni per la tutela dell’ambiente, gli ordini ed i collegi professionali, gli organismi di ricerca e con ogni altro ente pubblico e privato atto a realizzare le azioni di cui al comma 2.

TITOLO VI - Disposizioni finali e transitorie

CAPO I - Disposizioni finali

Art. 60

Norma finanziaria

1.    Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in euro 12.536.366,27 per l’esercizio 2009 e in euro 13.800.788,00 per ciascuno degli esercizi 2010 e 2011, si fa fronte:

a)    nell’esercizio 2009, quanto a euro 13.800,00 mediante utilizzo delle risorse allocate nell’upb U0023 “Spese generali di funzionamento”, quanto a euro 7.522.566,27 mediante prelevamento delle risorse allocate nell’upb U0066 “Politiche attive del lavoro” e quanto a euro 5.000.000,00 mediante prelevamento delle risorse allocate nell’upb U0185 “Fondo speciale per le spese correnti” del bilancio di previsione 2009;

b)    negli esercizi 2010-2011, quanto a euro 13.800,00 mediante utilizzo delle risorse allocate nell’upb U0023 “Spese generali di funzionamento”, quanto a euro 8.786.988,00 mediante prelevamento delle risorse allocate nell’upb U0066 “Politiche attive del lavoro” e quanto a euro 5.000.000,00 mediante prelevamento delle risorse allocate nell’upb U0185 “Fondo speciale per le spese correnti” del bilancio pluriennale 2009-2011.           

2.    Contestualmente si provvede all’istituzione della nuova upb U0244 “Politiche del lavoro”, allocata nella funzione obiettivo F0008 “Lavoro”, Area omogenea A0019 “Lavoro” del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011, con dotazione di euro 12.522.566,27 nell’esercizio 2009 e di euro 13.786.988,00 in ciascuno degli esercizi 2010 e 2011.

3.    La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, destina annualmente adeguate risorse finanziarie ai soggetti di cui agli articoli 31 e 32, da definirsi sulla base della dimensione del fenomeno relativo ai lavoratori di cui ai suddetti articoli, registrato nell’anno precedente.

Art. 61

Relazione

1.    Al fine di effettuare una valutazione sugli effetti derivanti dall’attuazione della presente legge, la Giunta regionale con cadenza triennale, avvalendosi delle analisi e del monitoraggio eseguito ai sensi dell’articolo 12, presenta alla commissione consiliare competente per materia una relazione contenente informazioni sui risultati applicativi della stessa.

Art. 62

Uniformità della applicazione della presente legge e diritto di interpello

1.    La Giunta regionale garantisce le attività di assistenza giuridico-amministrativa agli operatori autorizzati o accreditati ai sensi degli articoli 23, 24 e 25, al fine di assicurare un’interpretazione uniforme su tutto il territorio regionale della presente legge e dei relativi provvedimenti attuativi.

2.    Le associazioni di categoria e gli ordini professionali, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, e gli enti pubblici possono inoltrare alla struttura regionale competente in materia di lavoro quesiti di ordine generale sull’applicazione della presente legge e dei relativi provvedimenti attuativi.

3.    L’inoltro dei quesiti e le comunicazioni di cui al presente articolo avvengono esclusivamente per via telematica. Le risposte avvengono tramite le medesime modalità, di norma, entro trenta giorni dal ricevimento.

4.    La Giunta regionale stabilisce le modalità e la procedura per l’esercizio del diritto di interpello di cui ai commi 1, 2 e 3.

CAPO II

Disposizioni abrogative e transitorie

Art. 63

Disposizioni transitorie

1.    Gli organismi già istituiti ai sensi degli articoli 19, 21 e 23 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 continuano a operare sino alla loro naturale scadenza ed esercitano le funzioni e i compiti di cui agli articoli 6, 8 e 9 della presente legge.

2.    Al fine di garantire la prosecuzione dei programmi e la continuità della gestione dell’ente Veneto Lavoro, istituito e disciplinato dagli articoli da 8 a 16 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni, si applicano le seguenti disposizioni transitorie:

a)    il direttore ed il collegio dei revisori, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano l’incarico fino alla naturale scadenza;

b)    i regolamenti di organizzazione e di gestione amministrativa e contabile, approvati dalla Giunta regionale ai sensi della previgente normativa, conservano efficacia fino alla loro sostituzione;

c)    i contratti di lavoro stipulati ai sensi della previgente normativa proseguono senza soluzione di continuità e con la conservazione di tutti i diritti maturati dal momento dell’assunzione; i contratti di prestazione ed i contratti di fornitura, adottati dall’ente ai sensi della previgente normativa proseguono fino alla loro naturale scadenza.

3.    Fino all’adozione dei provvedimenti attuativi delle disposizioni della presente legge, conservano efficacia i provvedimenti della Giunta regionale e del dirigente della struttura regionale competente in materia di lavoro già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge.

4.    Fino all’approvazione del primo programma regionale per la formazione, l’istruzione, il lavoro e l’orientamento previsto dall’articolo 10, conservano efficacia il programma triennale di tutti gli interventi in materia di osservazione del mercato del lavoro, informazione e orientamento al lavoro, formazione professionale e sostegno all’occupazione approvato ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 “Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro” e successive modifiche ed integrazioni e il programma regionale approvato ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 64

Abrogazioni e norme finali

1.    Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

a)    gli articoli 2, 3, 4, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 27 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 “Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro”;

b)    l’articolo 10 della legge regionale 7 maggio 1991, n. 10 “Modifiche alla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 “Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro””;

c)    l’articolo 11 della legge regionale 7 maggio 1991, n. 10 “Modifiche alla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 “Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro””;

d)    l’articolo 39 della legge regionale 1° febbraio 1995, n. 6 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1995)”;

e)    la legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 “Norme in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi all’impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469”, fatto salvo l’articolo 8;

f)    l’articolo 46 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2000)”;

g)    l’articolo 47 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001)”;

h)    la legge regionale 29 novembre 2001, n. 36 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 “Norme in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi all'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469””;

i)     l’articolo 3 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di miniere, acque minerali e termali, lavoro, artigianato e commercio e veneti nel mondo”.

2.    Ogni richiamo alla commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali prevista dall’articolo 19 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31, contenuto nella legislazione regionale vigente, deve intendersi riferito alla commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali prevista dall’articolo 6 della presente legge.

3.    Ogni richiamo al comitato di coordinamento istituzionale previsto dall’articolo 21 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31, contenuto nella legislazione regionale vigente, deve intendersi riferito al comitato di coordinamento istituzionale previsto dall’articolo 7 della presente legge.

4.    Ogni richiamo al programma previsto dall’articolo 2 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10, contenuto nella legislazione regionale vigente, deve intendersi riferito al programma previsto dall’articolo 10 della presente legge.

5.    Ogni richiamo al programma previsto dall’articolo 4 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31, contenuto nella legislazione regionale vigente, deve intendersi riferito al programma previsto dall’articolo 10 della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 13 marzo 2009

Galan


INDICE

TITOLO I - Disposizioni generali

CAPO I - Finalità e competenze

Art. 1 - Finalità e campo di applicazione

Art. 2 - Funzioni della Regione

Art. 3 - Funzioni delle province

Art. 4 - Controllo sostitutivo

CAPO II - Organismi regionali e provinciali

Art. 5 - Conferenza regionale sulle dinamiche economiche e del lavoro

Art. 6 - Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali

Art. 7 - Comitato di coordinamento istituzionale

Art. 8 - Funzioni del comitato

Art. 9 - Commissioni provinciali

CAPO III - Programmazione e monitoraggio

Art. 10 - Programma regionale per la formazione, l’istruzione, il lavoro e l’orientamento

Art. 11 - Monitoraggio, valutazione delle politiche per il lavoro e masterplan dei servizi per il lavoro

Art. 12 - Osservatorio regionale sul mercato del lavoro

CAPO IV - Ente regionale Veneto Lavoro

Art. 13 - Funzioni dell’ente regionale Veneto Lavoro

Art. 14 - Organi

Art. 15 - Direttore

Art. 16 - Collegio dei revisori

Art. 17 - Vigilanza

Art. 18 - Risorse finanziarie e patrimoniali

Art. 19 - Personale

TITOLO II - I servizi per il lavoro

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 20 - Sistema dei servizi per il lavoro

Art. 21 - I servizi per il lavoro

Art. 22 - Orientamento al lavoro

CAPO II - Autorizzazione e accreditamento

Art. 23 - Autorizzazione

Art. 24 - Regimi particolari di autorizzazione

Art. 25 - Accreditamento

CAPO III - Raccordo tra pubblico e privato e internazionalizzazione

Art. 26 - Forme di cooperazione e di raccordo tra pubblico e privato

Art. 27 - Internazionalizzazione del mercato del lavoro

CAPO IV - Servizi telematici

Art 28 - Borsalavoroveneto e sistema informativo lavoro del Veneto (SILV)

Art. 29 - Servizi europei dell’occupazione (EURES)

TITOLO III - Politiche del lavoro

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 30 - Finalità e tipologie di intervento

Art. 31 - Fondo regionale per il sostegno al reddito e all’occupazione

Art. 32 - Ammortizzatori sociali

Art. 33 - Politiche per le pari opportunità e di conciliazione tra tempi di lavoro e di cura

Art. 34 - Inserimento lavorativo delle persone disabili

Art. 35 - Cooperazione sociale e inserimento lavorativo

Art. 36 - Promozione dell’autoimprenditorialità

Art. 38 - Cantieri scuola - lavoro

Art. 39 - Disciplina del mercato del lavoro e modalità di trasmissione delle comunicazioni obbligatorie

Art. 40 - Avviamento a selezione nella pubblica amministrazione

TITOLO IV - Lavoro e formazione

CAPO I - Tirocini e apprendistato

Art. 41 - Tirocini formativi e di orientamento

Art. 42 - Contratto di apprendistato

Art. 43 - Formazione formale

Art. 44 - Contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto - dovere di istruzione e formazione

Art. 45 - Contratto di apprendistato professionalizzante

Art. 46 - Contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione

CAPO II – Formazione

Art. 47 - Formazione continua e fondi interprofessionali

Art. 48 - Certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi

Art. 49 - Libretto formativo

CAPO III – Vigilanza e ispezione

Art. 50 - Istituzione struttura per la vigilanza e ispezione sulla formazione professionale

Art. 51 - Programma generale delle attività di vigilanza e ispezione

Art. 52 - Adempimenti delle strutture e degli enti regionali

Art. 53 - Disposizioni organizzative

TITOLO V - Sicurezza, regolarità, qualità del lavoro e responsabilità sociale delle imprese

CAPO I - Sicurezza, regolarità e qualità del lavoro

Art. 54 - Controlli

Art. 55 - Contrasto al lavoro sommerso e irregolare

Art. 56 - Sicurezza e qualità del lavoro

Art. 57 - Incentivi alle famiglie dei lavoratori deceduti a causa di infortunio sul lavoro

CAPO II - Responsabilità sociale delle imprese

Art. 58 - Obiettivi

Art. 59 - Interventi

TITOLO VI - Disposizioni  finali e transitorie

CAPO I - Disposizioni finali

Art. 60 - Norma finanziaria

Art. 61 - Relazione

Art. 62 - Uniformità della applicazione della presente legge e diritto di interpello

CAPO II - Disposizioni abrogative e transitorie

Art. 63 - Disposizioni transitorie

Art. 64 - Abrogazioni e norme finali


Dati informativi concernenti la legge regionale 13 marzo 2009, n. 3

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:

1 -   Procedimento di formazione

2 -   Relazione al Consiglio regionale

3 -   Note agli articoli

4 -   Struttura di riferimento

1.         Procedimento di formazione

  • Il procedimento di formazione della legge è stato avviato su iniziativa dei sottelencoati consiglieri regionali che hanno presentato cinque proposte di legge, a ciascuna è stato attribuito uno specifico numero di progetto di legge:
  • progetto di legge n. 42: proposta di legge d’iniziativa del consigliere Atalmi relativa a “Fondo regionale per il sostegno al reddito dei collaboratori a progetto”;
  • progetto di legge n. 43: proposta di legge d’iniziativa del consigliere Atalmi relativa a “Istituzione del fondo regionale di garanzia per i collaboratori a progetto”;
  • progetto di legge n. 44: proposta di legge d’iniziativa del consigliere Atalmi relativa a “Interventi urgenti per le crisi aziendali. Creazione dell’agenzia sociale.”;
  • progetto di legge n. 47: proposta di legge d’iniziativa dei consiglieri Tiozzo, Gallo, Azzi, Bonfante, Marchese e Rizzato relativa a “Interventi regionali a favore dei lavoratori parasubordinati”;
  • progetto di legge n. 205: disegno di legge relativo a “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro” (deliberazione della Giunta regionale n. 31/DDL del 15 novembre 2006);
  • Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 3° e 6°;
  • Le commissioni consiliari 3° e 6°, sulla base dei succitati progetti, hanno elaborato un unico progetto di legge denominato “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”;
  • Le commissioni consiliari 3° e 6°  hanno completato l’esame del progetto di legge in data 2 dicembre 2008;
  • Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Giuliana Fontanella, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 26 febbraio 2009, n. 2861. 

2.         Relazione al Consiglio regionale 

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il presente progetto di legge risponde alla necessità di dotare il Veneto di una legge organica in materia di occupazione e mercato del lavoro capace, da un lato di raccogliere e ridurre ad unità la normativa regionale sino ad oggi intervenuta in materia, dall’altro di aggiornare ed integrare la stessa alla luce delle modifiche operate dal legislatore costituzionale e statale rispettivamente con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e con il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 di attuazione della legge delega 14 febbraio 2003, n. 30.

In virtù della riforma del titolo V della Costituzione si è avviato un processo di profonda revisione nella disciplina giuridica del mercato del lavoro la cui attuazione è stata affidata prevalentemente alle Regioni che in rapporto di concertazione con le parti sociali ed in stretto coordinamento istituzionale con le Province hanno assunto un ruolo sempre più pregnante nel processo di modernizzazione delle politiche del lavoro.

In un contesto istituzionale profondamente mutato ad opera del titolo V è intervenuto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 il quale introducendo significativi interventi in tema di organizzazione dei servizi - attraverso i regimi di autorizzazione ed accreditamento -, prevedendo nuove forme di tutela per i soggetti svantaggiati, rilanciando il sistema informativo lavoro con la Borsa Continua Nazionale del Lavoro, innovando profondamente l’istituto dell’apprendistato, ha reso improcrastinabile un intervento normativo attuativo da parte della Regione.

L’allegato progetto di legge, risultato dell’abbinamento del disegno di legge n. 205 di iniziativa della Giunta regionale e dei progetti di legge nn. 42, 43, 44 e 47 di iniziativa consiliare, rappresenta l’esito di un lungo lavoro di concertazione che ha coinvolto parti sociali e Province e che ha consentito di predisporre un testo normativo condiviso nell’interesse del mercato del lavoro nel Veneto.

Nell’insieme la legge presenta l’ambiziosa struttura di un “testo unico della normativa regionale in materia di occupazione e mercato del lavoro” anche se non si tratta di un testo unico ricognitivo e compilativi - quali spesso sono i testi unici - ma di un articolato innovativo in cui l’opportunità di aggiornare ed integrare l’impianto normativo già esistente (legge regionale n. 31/1998, e parzialmente la legge regionale n. 10/1990), si combina con l’esigenza di tradurre in norma l’esperienza amministrativa e gestionale fatta dalla stessa Regione Veneto negli anni scorsi grazie alla sperimentazione di istituti importanti ed innovativi quali ad esempio l’apprendistato.

L’articolato in sintesi.

Il testo normativo proposto si presenta strutturalmente suddiviso in VI titoli ciascuno dei quali risulta articolato in capi.

Nel primo titolo sono disciplinati le finalità e il campo di applicazione della legge nonché il riparto delle funzioni tra Regioni e Province.

L’articolo 1, nell’ambito delle finalità attribuite alla presente proposta di legge, riordina, coordina e armonizza in un unico testo normativo le disposizioni regionali vigenti in materia di occupazione, mercato del lavoro e orientamento.

Gli articoli 2 e 3 ridefiniscono l’assetto delle funzioni attribuite a Regione e Province; sotto questo profilo il nuovo disegno di legge si configura non più come legge di recepimento di funzioni trasferite secondo la logica che ha ispirato la legge regionale n. 31/1998 ma come legge attributiva di funzioni pur nel rispetto dei nuovi spazi normativi delineati dal novellato articolo 117 della Costituzione.

L’impianto delle attribuzioni provinciali risulta confermato ma nell’ambito di una valorizzazione del ruolo e della programmazione territoriale delle Province.

Il capo II disciplina gli “Organismi regionali e provinciali” tra i quali si annoverano la Conferenza regionale sulle dinamiche economiche e del lavoro (articolo 5), la Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali (articolo 6), il Comitato di coordinamento istituzionale (articoli 7 e 8 ), le Commissioni provinciali (articolo 9).

Il nuovo testo riconosce e valorizza la funzione di indirizzo della Conferenza regionale sulle dinamiche economiche e del lavoro e al contempo valorizza il ruolo concertativo dei predetti organismi.

Il capo III dedicato alla “Programmazione e monitoraggio” contiene all’articolo 10 una importante disposizione, in tema di programmazione, che si caratterizza per la previsione di un necessario raccordo tra lavoro, formazione, istruzione ed orientamento prevedendo un unico strumento di programmazione e monitoraggio.

Il monitoraggio e la valutazione delle politiche del lavoro (articolo 11) effettuati anche attraverso l’attività conoscitiva dell’Osservatorio regionale sul mercato del lavoro (articolo 12) si configurano come strumenti indispensabili ai fini della successiva programmazione.

Infine il capo IV dedicato alla disciplina dell’ente regionale veneto lavoro conferma l’impianto normativo già contenuto nella legge regionale n. 31/1998.

Il titolo II tratta dei “Servizi per il lavoro”.

Nel capo I dedicato alle “disposizioni generali” il progetto di legge, in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo n. 276/2003, promuove un modello di servizi per il lavoro fondato sulla cooperazione tra operatori pubblici e privati autorizzati o accreditati (articoli 21 e 22).

Nell’ambito di un sistema integrato di servizi, la Regione garantisce il diritto all’orientamento quale strumento di valorizzazione e sviluppo delle competenze, potenzialità e aspirazioni personali, attraverso il sostegno e l’aiuto nella ricerca occupazionale (articolo 23).

Il capo II reca la disciplina dei regimi di accreditamento e autorizzazione anche di carattere speciale per i soggetti di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 276/2003 (articoli 24, 25 e 26).

Il capo III detta una norma innovativa in materia di internazionalizzazione del mercato del lavoro (articolo 28) secondo la quale la Regione, nel rispetto dell’articolo 117 comma 9 della Costituzione, favorisce lo sviluppo delle relazioni in materia di lavoro con le altre Regioni e con gli Stati.

Infine il capo IV disciplina i servizi telematici borsalavoroveneto e sistema informativo lavoro veneto (articolo 29) dei quali si avvale anche EURES, la rete dell’European employment services al fine di favorire la mobilità professionale dei cittadini dei Paesi dello spazio economico europeo (articolo 30).

Borsalavoroveneto è il nodo regionale della Borsa Continua Nazionale del Lavoro a cui datori di lavoro e lavoratori possono accedere da qualunque punto della rete con o senza intermediario.

Attraverso Borsalavoroveneto è assicurata la diffusione delle offerte e domande di lavoro, l’integrazione dei servizi pubblici e privati presenti nel territorio, il collegamento con la Borsa continua nazionale del lavoro.

La promozione e diffusione dell’utilizzo del nodo di Borsa è affidato anche alle parti sociali e agli operatori autorizzati e accreditati.

Il Sistema Informativo Lavoro Veneto (SILV), costituito nell’ambito del sistema informativo regionale veneto (SIRV), è basato su una struttura a rete nell’ambito del nodo regionale borsalavoroveneto e costituisce lo strumento informativo che le Province utilizzano per l’esercizio delle funzioni attribuite dalla legge.

L’ente regionale veneto lavoro ne assicura la progettazione, realizzazione, conduzione e manutenzione mentre il coordinamento delle attività è affidato ad un Comitato strategico.

Il titolo III è dedicato alle politiche del lavoro.

L’articolo 31 definisce le finalità degli interventi nonché i principi e criteri cui gli stessi debbono essere improntati.

Quanto al primo aspetto la Regione promuove interventi di politiche del lavoro finalizzati a: incentivare la partecipazione al lavoro, prevenire la disoccupazione, sostenere la formazione continua e il reinserimento nella vita attiva, promuovere la mobilità professionale, favorire l’invecchiamento attivo, sviluppare la qualità del lavoro.

Tali interventi sono realizzati dalla Giunta regionale tenendo conto dei seguenti criteri di azione: integrazione tra le misure di politica attiva e passiva, concentrazione su specifici gruppi-bersaglio di lavoratori, promozione di iniziative per il settore artigiano, personalizzazione della gestione degli interventi, centralità operativa del sistema dei servizi del lavoro.

La realizzazione degli interventi di politica del lavoro può realizzarsi anche attraverso servizi aggiuntivi, interventi di sostegno al reddito, l’erogazione di contributi ai datori di lavoro, l’assegnazione di voucher.

È prevista altresì l’istituzione di un Fondo regionale per il sostegno al reddito, che potrà essere utile per integrare effettivamente azioni di politica attiva e passiva del lavoro.

L’articolo 32 sancisce l’impegno assunto della Regione nell’attuazione di politiche per le pari opportunità e di conciliazione tra tempi di lavoro e di cura; l’articolo 33 reca una norma promozionale per l’inserimento lavorativo delle persone disabili in attuazione di quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 e dalla legge regionale 3 agosto 2001, n. 16.

L’articolo 34 riconosce il ruolo della cooperazione sociale.

L’articolo 36 prevede l’intervento regionale per la gestione delle situazioni di crisi occupazionale.

Il Titolo IV si occupa di lavoro e formazione disciplinando in dettaglio la materia dei tirocini e dell’apprendistato.

Per quanto riguarda i tirocini formativi e di orientamento, l’articolo 39 stabilisce, fatte salve le diverse disposizioni previste dalla contrattazione collettiva, i limiti numerici per l’utilizzo di tirocinanti anche con riferimento ad attività di carattere stagionale e con la previsione di deroghe in caso di sperimentazioni. La norma individua i soggetti destinatari e i promotori rinviando quanto alla durata dei tirocini alla normativa statale, fatte salve le diverse disposizioni previste dalla contrattazione collettiva.

Per quanto concerne gli aspetti previdenziali e assicurativi, la norma opera un inevitabile rinvio alla normativa statale vigente in materia.

Gli articoli 40 e seguenti regolamentano l’apprendistato quale forma di inserimento ad alta valenza formativa nelle tre tipologie previste dal decreto legislativo n. 276/2003 e l’istituzione del libretto formativo (articolo 47).

La Giunta regionale nel rispetto della normativa statale in materia, della contrattazione collettiva e di concerto con le parti sociali definisce i profili formativi del contratto di apprendistato, il piano formativo individuale, i criteri per la capacità formativa dell’impresa, le modalità delle attività formative, garantendone la qualità e disciplinando il riconoscimento e la certificazione delle competenze.

Al fine di assicurare la formazione a tutti gli apprendisti la Regione favorisce la diffusione della formazione interna alle imprese; gli oneri della formazione esterna sono a carico del sistema pubblico ma per potenziare l’offerta formativa sono previste forme di cofinanziamento privato.

Il capo III del titolo IV è dedicato alla vigilanza e ispezione sulla formazione professionale. Gli articoli 48 e seguenti prevedono un’apposita struttura che opera presso il Consiglio regionale in collegamento funzionale con la commissione consiliare competente.

Il titolo V affronta le tematiche della sicurezza, regolarità, qualità del lavoro e responsabilità sociale delle imprese.

L’articolo 52 contiene una disposizione di carattere promozionale in materia di controlli: la Regione al fine di garantire sicurezza, regolarità e qualità del lavoro promuove apposite intese con gli enti pubblici competenti in materia di vigilanza sul lavoro contribuendo al rafforzamento delle attività ispettive anche attraverso l’ottimale circolazione di dati ed informazioni sui settori a più alto rischio di irregolarità.

L’art 53 sancisce l’impegno della Regione nel sostenere la lotta al lavoro sommerso ed irregolare anche attraverso la concessione di incentivi mentre l’articolo 54 impegna la Regione alla realizzazione di un sistema integrato di sicurezza del lavoro e miglioramento della qualità della vita lavorativa.

A tal fine la Regione esercita poteri di indirizzo e coordinamento nelle attività di prevenzione, vigilanza e controllo e sostiene altresì la realizzazione di azioni di ricerca per diffondere le buone pratiche e monitorare la situazione degli infortuni e delle malattie professionali.

In tema di responsabilità sociale delle imprese, l’articolo 56 prevede azioni di promozione, sensibilizzazione, sostegno, sperimentazione e ricerca.

L’articolato si conclude con il titolo VI contenente la norma di copertura finanziaria, la disciplina transitoria, le abrogazioni.

La Terza e la Sesta Commissione consiliare in seduta congiunta, nella seduta del 2 dicembre 2008, hanno espresso parere favorevole a maggioranza dei presenti, al testo modificato che si allega.

Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi Forza Italia-Verso il nuovo partito dei moderati e dei liberali - Fontanella (con delega Bertipaglia), Liga Veneta-Lega Nord Padania, - Bizzotto (con delega Zamboni), Da Re e Stival, Alleanza Nazionale verso il Popolo della libertà, - Cortelazzo (con delega Zanon) e UDC-Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro. Frasson. Astenuti i rappresentanti dei gruppi L’Ulivo-Partito Democratico Veneto - Causin (con delega Tiozzo), Italia dei valori con Di Pietro - Franchetto, Indipendenza/Democrazia per “Forum dei Veneti” - Cancian e Partito Socialista Nuovo PSI - Laroni. Contrari i rappresentanti dei gruppi Partito dei Comunisti Italiani - Atalmi e Partito della Rifondazione Comunista-Sinistra Europea - Pettenò. 

1. Note agli articoli 

Nota all’articolo 3

- Il testo dell’art. 34, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001 è il seguente:

“34.  Gestione del personale in disponibilità.

(Art. 35-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 80 del 1998)

3. Per le altre amministrazioni, l'elenco è tenuto dalle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni, alle quali sono affidati i compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione presso altre amministrazioni del personale. Le leggi regionali previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nel provvedere all'organizzazione del sistema regionale per l'impiego, si adeguano ai princìpi di cui al comma 2.”. 

Note  all’articolo 6

- La legge 12 marzo 1999, n. 68 reca disposizioni in materia di “Norme per il diritto al lavoro dei disabili.”

- Il testo dell’art. 187 della legge regionale 12/1991 è il seguente:

“Art. 187 - Indennità per la partecipazione a Commissioni regionali.

  1. Ferma restando la disciplina particolare prevista da norme specifiche, ai componenti esterni delle commissioni, previste per legge o comunque istituite con atto formale degli organi della Regione, è corrisposta un'indennità per ogni giornata di partecipazione alle sedute. è, altresì, corrisposto, ove spetti, il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista dalla normativa vigente per i dipendenti della Regione con qualifica dirigenziale nonchè il rimborso degli oneri di parcheggio allorquando le riunioni si svolgano nel centro storico della città di Venezia.
  2. L'ammontare dell'indennità variabile, in relazione all'importanza dei lavori, da un minimo di euro 75,00 ad un massimo di euro 130,00, è determinato con deliberazione della Giunta regionale.”. 

Nota all’articolo 9

- Il testo dell’art. 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 469/1997 è il seguente:

“6.          Soppressione di organi collegiali.

2.            Con effetto dalla costituzione della commissione provinciale di cui al comma 1, i seguenti organi collegiali sono soppressi e le relative funzioni e competenze sono trasferite alla provincia:

a)       commissione provinciale per l'impiego;

b)       commissione circoscrizionale per l'impiego;

c)       commissione regionale per il lavoro a domicilio;

d)       commissione provinciale per il lavoro a domicilio;

e)       commissione comunale per il lavoro a domicilio;

f)        commissione provinciale per il lavoro domestico;

g)       commissione provinciale per la manodopera agricola;

h)       commissione circoscrizionale per la manodopera agricola;

i)         commissione provinciale per il collocamento obbligatorio.

3. La provincia, nell'attribuire le funzioni e le competenze già svolte dalla commissione di cui al comma 2, lettera i), garantisce all'interno del competente organismo, la presenza di rappresentanti designati dalle categorie interessate, di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, designati rispettivamente dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e di un ispettore medico del lavoro. Nell'ambito di tale organismo è previsto un comitato tecnico composto da funzionari ed esperti del settore sociale e medico-legale e degli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto, con particolare riferimento alla materia delle inabilità, con compiti relativi alla valutazione delle residue capacità lavorative, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità. Agli oneri per il funzionamento del comitato tecnico si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il funzionamento della commissione di cui al comma 1.”.

Note all’articolo 12

- Il testo dell’art. 2, comma 1, lettera h),  del decreto legislativo n. 276/2003 è il seguente:

“2. Definizioni.

1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

h)  «enti bilaterali»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di qualità; l'intermediazione nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;”.

-  Per il testo dell’art. 187 della legge regionale n. 12/1991 vedi nota all’articolo 6.

Nota all’articolo 13

- Il testo dell’art. 8, comma 1, della legge regionale 31/1998 è il seguente:

“Art. 8 - Istituzione dell’Ente regionale Veneto Lavoro.

  1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, è istituito l’Ente regionale Veneto Lavoro, di seguito denominato Ente, con sede a Venezia, quale ente strumentale della Regione, con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile, patrimoniale.”. 

Nota all’articolo 15

  • La legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 reca disposizioni in materia di “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi”

Nota all’articolo 16

  • Il testo dell’art. 1 del decreto legislativo n. 88/1992 è il seguente:

“1.  Registro dei revisori contabili.

1. È istituito presso il Ministero di grazia e giustizia il registro dei revisori contabili.

2. L'iscrizione nel registro dà diritto all'uso del titolo di revisore contabile.”.

Nota all’articolo 20

-   Il testo dell’art. 1, comma 31, della legge n. 247/2007 è il seguente:

“1. 1. La Tabella A allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, è sostituita dalle Tabelle A e B contenute nell’Allegato 1 alla presente legge.

31.  Nell’esercizio della delega di cui al comma 30, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a)  potenziamento dei sistemi informativi e di monitoraggio per una velocizzazione e semplificazione dei dati utili per la gestione complessiva del mercato del lavoro;

b) valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e agenzie private, tenuto conto della centralità dei servizi pubblici, al fine di rafforzare le capacità d’incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevedendo, a tal fine, la definizione dei criteri per l’accreditamento e l’autorizzazione dei soggetti che operano sul mercato del lavoro e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nei servizi pubblici per l’impiego;

c) programmazione e pianificazione delle misure relative alla promozione dell’invecchiamento attivo verso i lavoratori e le imprese, valorizzando il momento formativo;

d) promozione del patto di servizio come strumento di gestione adottato dai servizi per l’impiego per interventi di politica attiva del lavoro;

e) revisione e semplificazione delle procedure amministrative.”.

Nota all’articolo 21

-          Il testo dell’art. 16 della legge n. 56/1987 è il seguente:

“16.        Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici.

1.       Le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale, e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità, che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla sezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti.

2.       I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la loro iscrizione presso altra circoscrizione ai sensi dell'articolo 1, comma 4. L'inserimento nella graduatoria nella nuova sezione circoscrizionale avviene con effetto immediato.

3.       Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attività si esplichi nel territorio di più circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attività si esplichi nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4.

4.       Le modalità di avviamento dei lavoratori nonché le modalità e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

5.       Le Amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in più regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonché i criteri e le modalità per la informatizzazione delle liste.

6.       Le offerte di lavoro da parte della pubblica Amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica.

7.       Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di princìpio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario.

8.       Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le Forze armate e i corpi civili militarmente ordinati.

9.       abrogato.”. 

Note  all’articolo 23

-          Il testo dell’art. 5 del decreto legislativo n. 276/2003 è il seguente:

“5.  Requisiti giuridici e finanziari.

1.       I requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 sono:

  1. la costituzione della agenzia nella forma di società di capitali ovvero cooperativa o consorzio di cooperative, italiana o di altro Stato membro della Unione europea. Per le agenzie di cui alle lettere d) ed e) è ammessa anche la forma della società di persone;
  2. la sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato o di altro Stato membro della Unione europea;
  3. la disponibilità di uffici in locali idonei allo specifico uso e di adeguate competenze professionali, dimostrabili per titoli o per specifiche esperienze nel settore delle risorse umane o nelle relazioni industriali, secondo quanto precisato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con decreto da adottarsi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo;
  4. in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari: assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale; assenza, altresì, di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni;
  5. nel caso di soggetti polifunzionali, non caratterizzati da un oggetto sociale esclusivo, presenza di distinte divisioni operative, gestite con strumenti di contabilità analitica, tali da consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali specifici;
  6. l'interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di cui al successivo articolo 15, attraverso il raccordo con uno o più nodi regionali, nonché l'invio alla autorità concedente di ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro;
  7. il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8 a tutela del diritto del lavoratore alla diffusione dei propri dati nell'àmbito da essi stessi indicato.

2.       Per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 20, oltre ai requisiti di cui al comma l, è richiesta:

  1. l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 600.000 euro ovvero la disponibilità di 600.000 euro tra capitale sociale versato e riserve indivisibili nel caso in cui l'agenzia sia costituita in forma coo- perativa;
  2. la garanzia che l'attività interessi un àmbito distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni;
  3. a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di 350.000 euro presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nei territorio nazionale o di altro Stato membro della Unione europea; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, non inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque non inferiore a 350.000 euro. Sono esonerate dalla prestazione delle garanzie di cui alla presente lettera le società che abbiano assolto ad obblighi analoghi previsti per le stesse finalità dalla legislazione di altro Stato membro della Unione europea;
  4. la regolare contribuzione ai fondi per la formazione e l'integrazione del reddito di cui all'articolo 12, il regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, il rispetto degli obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro applicabile;
  5. nel caso di cooperative di produzione e lavoro, oltre ai requisiti indicati al comma 1 e nel presente comma 2, la presenza di almeno sessanta soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni;
  6. l'indicazione della somministrazione di lavoro di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), come oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo.

3.       Per l'esercizio di una delle attività specifiche di cui alle lettere da a) ad h) del comma 3, dell'articolo 20, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta:

  1. l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 350.000 euro ovvero la disponibilità di 350.000 euro tra capitale sociale versato e riserve indivisibili nel caso in cui l'agenzia sia costituita in forma cooperativa;
  2. a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di 200.000 euro presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale o di altro Stato membro della Unione europea; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo l° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, non inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque non inferiore a 200.000 euro. Sono esonerate dalla prestazione delle garanzie di cui alla presente lettera le società che abbiano assolto ad obblighi analoghi previsti per le stesse finalità dalla legislazione di altro Stato membro della Unione europea;
  3. la regolare contribuzione ai fondi per la formazione e l'integrazione del reddito di cui all'articolo 12, il regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, il rispetto degli obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro applicabile;
  4. nel caso di cooperative di produzione e lavoro, oltre ai requisiti indicati al comma 1 e nel presente comma 3, la presenza di almeno venti soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

4.       Per l'esercizio della attività di intermediazione, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta:

  1. l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 50.000 euro;
  2. la garanzia che l'attività interessi un àmbito distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni;
  3. l'indicazione della attività di intermediazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), come oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo.

5.       Per l'esercizio della attività di ricerca e selezione del personale, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta:

  1. l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000 euro;
  2. l'indicazione della ricerca e selezione del personale come oggetto sociale, anche se non esclusivo.

6.       Per l'esercizio della attività di supporto alla ricollocazione professionale, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta:

  1. l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000 euro;
  2. l'indicazione della attività di supporto alla ricollocazione professionale come oggetto sociale, anche se non esclusivo.”.

-          Il testo dell’art. 6 del decreto legislativo n. 276/2003 è il seguente:

“6.          Regimi particolari di autorizzazione.

1.       Sono autorizzate allo svolgimento della attività di intermediazione le università pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie che hanno come oggetto l'alta formazione con specifico riferimento alle problematiche del mercato del lavoro, a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e fermo restando l'obbligo della interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro, nonché l'invio di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto al successivo articolo 17.

2.       Sono altresì autorizzati allo svolgimento della attività di intermediazione, secondo le procedure di cui al comma 6, i comuni singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane, le camere di commercio e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere c), f) e g), del comma 1, dell'articolo 5, nonché l'invio di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17.

3.       Sono altresì autorizzate allo svolgimento della attività di intermediazione le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro, le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale e aventi come oggetto sociale la tutela e l'assistenza delle attività imprenditoriali, del lavoro o delle disabilità, e gli enti bilaterali a condizione che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui all'articolo 5, comma 1.

4.       L'ordine nazionale dei consulenti del lavoro può chiedere l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 di una apposita fondazione o di altro soggetto giuridico dotato di personalità giuridica costituito nell'àmbito del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro per lo svolgimento a livello nazionale di attività di intermediazione. L'iscrizione è subordinata al rispetto dei requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui all'articolo 5, comma 1.

5.       È in ogni caso fatto divieto ai consulenti del lavoro di esercitare individualmente o in altra forma diversa da quella indicata al comma 3 e agli articoli 4 e 5, anche attraverso ramificazioni a livello territoriale, l'attività di intermediazione.

6.       L'autorizzazione allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d), può essere concessa dalle regioni e dalle province autonome con esclusivo riferimento al proprio territorio e previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5, fatta eccezione per il requisito di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b).

7.       La regione rilascia entro sessanta giorni dalla richiesta l'autorizzazione provvisoria all'esercizio delle attività di cui al comma 6, provvedendo contestualmente alla comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'iscrizione delle agenzie in una apposita sezione regionale nell'albo di cui all'articolo 4, comma 1. Decorsi due anni, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i sessanta giorni successivi la regione rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto andamento della attività svolta.

8.       Le procedure di autorizzazione di cui ai commi 6 e 7 sono disciplinate dalle regioni nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e dei princìpi fondamentali desumibili in materia dal presente decreto. In attesa delle normative regionali, i soggetti autorizzati ai sensi della disciplina previgente allo svolgimento della attività di intermediazione, nonché i soggetti di cui al comma 3, che non intendono richiedere l'autorizzazione a livello nazionale possono continuare a svolgere, in via provvisoria e previa comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'àmbito regionale, le attività oggetto di autorizzazione con esclusivo riferimento ad una singola regione. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede alla iscrizione dei predetti soggetti, in via provvisoria e previa verifica che l'attività si sia svolta nel rispetto della normativa all'epoca vigente, nella sezione regionale dell'albo di cui all'articolo 4, comma 1.

8-bis. I soggetti autorizzati ai sensi del presente articolo non possono in ogni caso svolgere l'attività di intermediazione nella forma del consorzio. I soggetti autorizzati da un singola regione, ai sensi dei commi 6, 7 e 8, non possono operare a favore di imprese con sede legale in altre regioni.”.

 

Nota all’articolo 24

-          Per il testo dell’art. 6 del decreto legislativo n. 276/2003 vedi nota all’articolo 23.

 

Nota all’articolo 25

-          Il testo dell’art. 7 del decreto legislativo n. 276/2003 è il seguente:

“7.          Accreditamenti.

1.       Le regioni, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, istituiscono appositi elenchi per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati che operano nel proprio territorio nel rispetto degli indirizzi da esse definiti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, e dei seguenti princìpi e criteri:

a) garanzia della libera scelta dei cittadini, nell'àmbito di una rete di operatori qualificati, adeguata per dimensione e distribuzione alla domanda espressa dal territorio;

b) salvaguardia di standard omogenei a livello nazionale nell'affidamento di funzioni relative all'accertamento dello stato di disoccupazione e al monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro;

c) costituzione negoziale di reti di servizio ai fini dell'ottimizzazione delle risorse;

d) obbligo della interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15, nonché l'invio alla autorità concedente di ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro;

e) raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi di formazione.

2.       I provvedimenti regionali istitutivi dell'elenco di cui al comma 1 disciplinano altresì:

a) le forme della cooperazione tra i servizi pubblici e operatori privati, autorizzati ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 o accreditati ai sensi del presente articolo, per le funzioni di incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevenzione della disoccupazione di lunga durata, promozione dell'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati, sostegno alla mobilità geografica del lavoro;

b) requisiti minimi richiesti per l'iscrizione nell'elenco regionale in termini di capacità gestionali e logistiche, competenze professionali, situazione economica, esperienze maturate nel contesto territoriale di riferimento;

c) le procedure per l'accreditamento;

d) le modalità di misurazione dell'efficienza e della efficacia dei servizi erogati;

e) le modalità di tenuta dell'elenco e di verifica del mantenimento dei requisiti.”.

 

Note all’articolo 26

  • Per il testo dell’art. 2 del decreto legislativo n. 276/2003 vedi nota all’articolo 12.
  • Il testo dell’art. 13, comma 7, del decreto legislativo n. 276/2003 è il seguente:

“13.        Misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato.

7.            Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche con riferimento ad appositi soggetti giuridici costituiti ai sensi delle normative regionali in convenzione con le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro, previo accreditamento ai sensi dell'articolo 7.”. 

Nota all’articolo 28

-          Il testo dell’art. 15 del decreto legislativo n. 276/2003 è il seguente:

“15.        Princìpi e criteri generali.

1.       A garanzia dell'effettivo godimento del diritto al lavoro di cui all'articolo 4 della Costituzione, e nel pieno rispetto dell'articolo 120 della Costituzione stessa, viene costituita la borsa continua nazionale del lavoro, quale sistema aperto e trasparente di incontro tra domanda e offerta di lavoro basato su una rete di nodi regionali. Tale sistema è alimentato da tutte le informazioni utili a tale scopo immesse liberamente nel sistema stesso sia dagli operatori pubblici e privati, autorizzati o accreditati, sia direttamente dai lavoratori e dalle imprese.

2.       La borsa continua nazionale del lavoro è liberamente accessibile da parte dei lavoratori e delle imprese e deve essere consultabile da un qualunque punto della rete. I lavoratori e le imprese hanno facoltà di inserire nuove candidature o richieste di personale direttamente e senza rivolgersi ad alcun intermediario da qualunque punto di rete attraverso gli accessi appositamente dedicati da tutti i soggetti pubblici e privati, autorizzati o accreditati.

3.       Gli operatori pubblici e privati, accreditati o autorizzati, hanno l'obbligo di conferire alla borsa continua nazionale del lavoro i dati acquisiti, in base alle indicazioni rese dai lavoratori ai sensi dell'articolo 8 e a quelle rese dalle imprese riguardo l'àmbito temporale e territoriale prescelto.

4.       Gli àmbiti in cui si articolano i servizi della borsa continua nazionale del lavoro sono:

a)       un livello nazionale finalizzato:

1)       alla definizione degli standard tecnici nazionali e dei flussi informativi di scambio;

2)       alla interoperabilità dei sistemi regionali;

3)       alla definizione dell'insieme delle informazioni che permettano la massima efficacia e trasparenza del processo di incontro tra domanda e offerta di lavoro;

b)       un livello regionale che, nel quadro delle competenze proprie delle regioni di programmazione e gestione delle politiche regionali del lavoro:

1)       realizza l'integrazione dei sistemi pubblici e privati presenti sul territorio;

2)       definisce e realizza il modello di servizi al lavoro;

3)       coopera alla definizione degli standard nazionali di intercomunicazione.

5.       Il coordinamento tra il livello nazionale e il livello regionale deve in ogni caso garantire, nel rispetto degli articoli 4 e 120 della Costituzione, la piena operatività della borsa continua nazionale del lavoro in àmbito nazionale e comunitario. A tal fine il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende disponibile l'offerta degli strumenti tecnici alle regioni e alle province autonome che ne facciano richiesta nell'àmbito dell'esercizio delle loro competenze.”.

 

Note all’articolo 31

-          Il testo dell’art. 33 della legge regionale n. 2/2007 è il seguente:

“Art. 33 - Costituzione dell’Osservatorio sul reddito di cittadinanza e sul salario minimo garantito.

1.       La Giunta regionale, al fine di determinare i soggetti e le categorie sociali direttamente interessate all’istituzione di un fondo regionale per il diritto al reddito di cittadinanza e al salario minimo garantito, istituisce l’Osservatorio regionale sul reddito di cittadinanza e sul salario minimo garantito.

2.       L’Osservatorio sul reddito di cittadinanza e sul salario minimo garantito svolge funzioni di monitoraggio, analisi e valutazione dell’attuazione delle politiche sociali, nonché di previsione dei fenomeni sociali.

3.       Per lo svolgimento delle attività dell’Osservatorio, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi di collaborazioni con università degli studi, istituti di ricerca e altri soggetti pubblici e privati.

4.       I risultati dell’attività dell’Osservatorio costituiscono oggetto di un rapporto periodico denominato Relazione sociale, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e diffuso con strumenti telematici.

5.       La Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, determina le modalità per la costituzione e la composizione dell’Osservatorio.

6.       Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2007 e in euro 100.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0013 “Diritti umani, cooperazione e solidarietà internazionale” del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.”.

-          Il testo dell’art. 1 quinquies del decreto-legge n. 249/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004 n. 291,  è il seguente:

“1-quinquies. 1. Il lavoratore sospeso in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, nonché ai sensi del primo periodo del comma 1 dell'articolo 1-bis del presente decreto, decade dal trattamento qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente. Il lavoratore destinatario del trattamento di mobilità, la cui iscrizione nelle relative liste sia finalizzata esclusivamente al reimpiego, del trattamento di disoccupazione speciale, di indennità o sussidi, la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione, del trattamento straordinario di integrazione salariale concesso ai sensi del comma 1 dell'articolo 1, ovvero destinatario dei trattamenti concessi o prorogati ai sensi di normative speciali in deroga alla vigente legislazione, decade dai trattamenti medesimi, anche nelle ipotesi in cui il lavoratore sia stato ammesso al trattamento con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, quando: a) rifiuti di essere avviato ad un progetto individuale di inserimento nel mercato del lavoro, ovvero ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente; b) non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.

1-bis. Nei casi di cui al comma 1, i responsabili della attività formativa, le agenzie per il lavoro ovvero i datori di lavoro comunicano direttamente all'Inps e, in caso di mobilità, al servizio per l'impiego territorialmente competente ai fini della cancellazione dalle liste, i nominativi dei soggetti che possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali. A seguito di detta comunicazione l'Inps dichiara la decadenza dai medesimi, dandone comunicazione agli interessati.

1-ter. Avverso gli atti di cui al comma 1-bis è ammesso ricorso entro quaranta giorni alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti che decidono, in via definitiva, nei trenta giorni successivi alla data di presentazione del ricorso. La decisione del ricorso è comunicata all'Inps e, nel caso di mobilità, al competente servizio per l'impiego.

1-quater. La mancata comunicazione di cui al comma 1-bis è valutata ai fini della verifica del corretto andamento dell'attività svolta da parte delle agenzie per il lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

1-quinquies. Il regime delle decadenze di cui ai commi da 1 a 1-quater del presente articolo si applica ai lavoratori destinatari degli ammortizzatori sociali di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del presente decreto. Ai fini dell'erogazione dei trattamenti, i lavoratori beneficiari sono tenuti a sottoscrivere apposito patto di servizio presso i competenti Centri per l'impiego o presso le Agenzie incaricate del programma di reimpiego.”. 

Nota all’articolo 33

-          Il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 reca disposizioni in materia di “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246”. 

Note all’articolo 40

-          Il testo dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 è il seguente:

“1.   Finalità ed àmbito di applicazione.

(Art. 1 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 80 del 1998)

2.  Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.”.

-          Il testo dell’art. 35 del decreto legislativo n. 165/2001 è il seguente:

“35.        Reclutamento del personale.

(Art. 36, commi da 1 a 6 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 17 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 22 del D.Lgs. n. 80 del 1998, successivamente modificati dall'art. 2, comma 2-ter del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n. 269 del 1999; Art. 36-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 23 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 274, comma 1 lettera aa) del D.Lgs. n. 267 del 2000)

1.       L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:

a)  tramite procedure selettive, conformi ai princìpi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;

b)  mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.

2.       Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa.

3.       Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti princìpi:

a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

c)  rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori

d)  decentramento delle procedure di reclutamento;

e)  composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

4.       Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, l'avvio delle procedure concorsuali è subordinato all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unità, inclusi i contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli aspetti finanziari, nonché dei criteri previsti dall'articolo 36.

5.       I concorsi pubblici per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e nelle aziende autonome si espletano di norma a livello regionale. Eventuali deroghe, per ragioni tecnico-amministrative o di economicità, sono autorizzate dal Presidente del Consiglio dei ministri. Per gli uffici aventi sede regionale, compartimentale o provinciale possono essere banditi concorsi unici circoscrizionali per l'accesso alle varie professionalità.

5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi.

5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali.

6.       Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni.

7.       Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei princìpi fissati dai commi precedenti.”. 

Nota all’articolo 42

-          Il testo dell’art. 49, comma 5 ter, del decreto legislativo n. 276/2003 è il seguente:

“49.        Apprendistato professionalizzante.

5-ter. In caso di formazione esclusivamente aziendale non opera quanto previsto dal comma 5. In questa ipotesi i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali. I contratti collettivi e gli enti bilaterali definiscono la nozione di formazione aziendale e determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo.”. 

Nota all’articolo 45

-          Per il testo dell’art. 49, comma 5 ter, del decreto legislativo n. 276/2003 vedi nota all’articolo 42. 

Nota all’articolo 46

-          La legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 reca disposizioni in materia di “Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati” 

Nota all’articolo 47

-          Il testo dell’art. 118 della legge n. 388/2000 è il seguente:

“118.      Interventi in materia di formazione professionale nonché disposizioni di attività svolte in fondi comunitari e di Fondo sociale europeo.

1.       Al fine di promuovere, in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, lo sviluppo della formazione professionale continua, in un'ottica di competitività delle imprese e di garanzia di occupabilità dei lavoratori, possono essere istituiti, per ciascuno dei settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del terziario e dell'artigianato, nelle forme di cui al comma 6, fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, nel presente articolo denominati «fondi». Gli accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale possono prevedere l'istituzione di fondi anche per settori diversi, nonché, all'interno degli stessi, la costituzione di un'apposita sezione relativa ai dirigenti. I fondi relativi ai dirigenti possono essere costituiti mediante accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei dirigenti comparativamente più rappresentative, oppure come apposita sezione all'interno dei fondi interprofessionali nazionali. I fondi, previo accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o territorialmente. I fondi possono finanziare in tutto o in parte piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti. I piani aziendali, territoriali o settoriali sono stabiliti sentite le regioni e le province autonome territorialmente interessate. I progetti relativi ai piani individuali ed alle iniziative propedeutiche e connesse ai medesimi sono trasmessi alle regioni ed alle province autonome territorialmente interessate, affinchè ne possano tenere conto nell'ambito delle rispettive programmazioni. Ai fondi afferiscono, secondo le disposizioni di cui al presente articolo, le risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relative ai datori di lavoro che aderiscono a ciascun fondo. Nel finanziare i piani formativi di cui al presente comma, i fondi si attengono al criterio della redistribuzione delle risorse versate dalle aziende aderenti a ciascuno di essi, ai sensi del comma 3.

2.       L'attivazione dei fondi è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della conformità alle finalità di cui al comma 1 dei criteri di gestione, degli organi e delle strutture di funzionamento dei fondi medesimi e della professionalità dei gestori. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita altresì la vigilanza ed il monitoraggio sulla gestione dei fondi; in caso di irregolarità o di inadempimenti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può disporne la sospensione dell'operatività o il commissariamento. Entro tre anni dall'entrata a regime dei fondi, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettuerà una valutazione dei risultati conseguiti dagli stessi. Il presidente del collegio dei sindaci è nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Presso lo stesso Ministero è istituito, con decreto ministeriale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, l'«Osservatorio per la formazione continua» con il compito di elaborare proposte di indirizzo attraverso la predisposizione di linee-guida e di esprimere pareri e valutazioni in ordine alle attività svolte dai fondi, anche in relazione all'applicazione delle suddette linee-guida. Tale Osservatorio è composto da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal consigliere di parità componente la Commissione centrale per l'impiego, da quattro rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché da un rappresentante di ciascuna delle confederazioni delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Tale Osservatorio si avvale dell'assistenza tecnica dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL). Ai componenti dell'Osservatorio non compete alcun compenso né rimborso spese per l'attività espletata.

3.       I datori di lavoro che aderiscono ai fondi effettuano il versamento del contributo integrativo, di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, all'INPS, che provvede a trasferirlo, per intero, una volta dedotti i meri costi amministrativi, al fondo indicato dal datore di lavoro. L'adesione ai fondi è fissata entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetti dal 1° gennaio successivo; le successive adesioni o disdette avranno effetto dal 1° gennaio di ogni anno. L'INPS, entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2005, comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ai fondi la previsione, sulla base delle adesioni pervenute, del gettito del contributo integrativo, di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, relativo ai datori di lavoro aderenti ai fondi stessi nonché di quello relativo agli altri datori di lavoro, obbligati al versamento di detto contributo, destinato al Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo (FSE), di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Lo stesso Istituto provvede a disciplinare le modalità di adesione ai fondi interprofessionali e di trasferimento delle risorse agli stessi mediante acconti bimestrali nonché a fornire, tempestivamente e con regolarità, ai fondi stessi, tutte le informazioni relative alle imprese aderenti e ai contributi integrativi da esse versati. Al fine di assicurare continuità nel perseguimento delle finalità istituzionali del Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al FSE, di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, rimane fermo quanto previsto dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 66 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

4.       Nei confronti del contributo versato ai sensi del comma 3, trovano applicazione le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni.

5.       Resta fermo per i datori di lavoro che non aderiscono ai fondi l'obbligo di versare all'INPS il contributo integrativo di cui al quarto comma dell'articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, secondo le modalità vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

6.       Ciascun fondo è istituito, sulla base di accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, alternativamente:

a)       come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell'articolo 36 del codice civile;

b)       come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi degli articoli 1 e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, concessa con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

7.       abrogato.

8.       In caso di omissione, anche parziale, del contributo integrativo di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere il contributo omesso e le relative sanzioni, che vengono versate dall'INPS al fondo prescelto.

9.       Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono determinati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modalità, termini e condizioni per il concorso al finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati dagli enti di formazione entro il limite massimo di lire 100 miliardi per l'anno 2001, nell'àmbito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Le disponibilità sono ripartite su base regionale in riferimento al numero degli enti e dei lavoratori interessati dai processi di ristrutturazione, con priorità per i progetti di ristrutturazione finalizzati a conseguire i requisiti previsti per l'accreditamento delle strutture formative ai sensi dell'accordo sancito in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 18 febbraio 2000, e sue eventuali modifiche.

10.    A decorrere dall'anno 2001 è stabilita al 20 per cento la quota del gettito complessivo da destinare ai fondi a valere sul terzo delle risorse derivanti dal contributo integrativo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinato al Fondo di cui all'articolo medesimo. Tale quota è stabilita al 30 per cento per il 2002 e al 50 per cento per il 2003.

11.    Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono determinati le modalità ed i criteri di destinazione al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'importo aggiuntivo di lire 25 miliardi per l'anno 2001.

12.    Gli importi previsti per gli anni 1999 e 2000 dall'articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono:

a)                per il 75 per cento assegnati al Fondo di cui al citato articolo 25 della legge n. 845 del 1978, per finanziare, in via prioritaria, i piani formativi aziendali, territoriali o settoriali concordati tra le parti sociali;

b)                per il restante 25 per cento accantonati per essere destinati ai fondi, a seguito della loro istituzione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i termini ed i criteri di attribuzione delle risorse di cui al presente comma ed al comma 10.

13.    Per le annualità di cui al comma 12, l'INPS continua ad effettuare il versamento stabilito dall'articolo 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, ed il versamento stabilito dall'articolo 9, comma 5, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, al Fondo di cui al medesimo comma.

14.    Nell'esecuzione di programmi o di attività, i cui oneri ricadono su fondi comunitari, gli enti pubblici di ricerca sono autorizzati a procedere ad assunzioni o ad impiegare personale a tempo determinato per tutta la durata degli stessi. La presente disposizione si applica anche ai programmi o alle attività di assistenza tecnica in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente legge.

15.    Gli avanzi finanziari derivanti dalla gestione delle risorse del Fondo sociale europeo, amministrate negli esercizi antecedenti la programmazione comunitaria 1989-1993 dei Fondi strutturali dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale tramite la gestione fuori bilancio del Fondo di rotazione istituito dall'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, possono essere destinati alla copertura di oneri derivanti dalla responsabilità sussidiaria dello Stato membro ai sensi della normativa comunitaria in materia.

16.    Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, destina nell'àmbito delle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno 2001, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, secondo le modalità di cui all'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196.”. 

Nota all’articolo 49

-          Per il testo dell’art. 2 del decreto legislativo n. 276/2003 vedi nota all’articolo 12. 

Nota all’articolo 53

-          Il testo dell’art. 8 della legge regionale n. 1/1997 è il seguente:

“Art. 8 - Organizzazione amministrativa del Consiglio regionale.

  1. L'organizzazione amministrativa del Consiglio regionale si articola in:

a)       Segreteria generale;

b)       Segreteria regionale per gli affari generali, giuridici e legislativi;

c)       direzioni regionali;

c1)          servizi di segreteria delle Commissioni consiliari permanenti;

d)       servizi e posizioni dirigenziali di supporto, di studio, ricerca e consulenza e altre unità operative;

e)       uffici.

1 bis. E' istituito il Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale.

  1. La disciplina concernente gli incarichi di Segretario generale e di Segretario regionale, di cui alle lettere a) e b) del comma 1 è quella prevista dagli articoli 11 e 12. Gli incarichi sono conferiti con deliberazione del Consiglio regionale su proposta dell'Ufficio di Presidenza.

2 bis. L'incarico di dirigente del Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale è conferito dal Presidente del Consiglio regionale a persone in possesso di documentata esperienza professionale tra il personale dipendente in possesso della qualifica dirigenziale, oppure assunto dall'esterno con contratto a tempo determinato.

2 ter. La disciplina concernente l'incarico di dirigente del Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale è quella prevista dagli articoli 11 e 12.

  1. Il Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, individua le direzioni regionali.

3 bis Il dirigente del Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale riferisce a quest'ultimo e assicura lo svolgimento delle attività connesse con l'esercizio delle relative funzioni.

  1. L'Ufficio di Presidenza, con propria deliberazione, determina le attribuzioni del Segretario generale e del Segretario regionale, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 9 e 10. Su proposta del Segretario generale definisce le attribuzioni delle direzioni regionali, dei servizi delle Commissioni consiliari permanenti e dei servizi d'Aula e su proposta del Segretario generale e del dirigente regionale interessato, provvede all'istituzione e all'attivazione dei servizi. Gli uffici sono istituiti e attivati dal Dirigente regionale interessato. L'Ufficio di Presidenza individua le posizioni dirigenziali di supporto, studio, ricerca e consulenza e le unità operative.

4 bis L'Ufficio di Presidenza, con propria deliberazione, può riconoscere ai dirigenti dei servizi delle Commissioni consiliari e di altre strutture a livello di servizio, individuate dal medesimo Ufficio di Presidenza in ragione del rilievo e della peculiarità delle funzioni svolte, una maggiorazione fino al cinquanta per cento dell'ammontare della retribuzione di posizione prevista per i dirigenti preposti alla direzione di servizio. La Giunta regionale assume i conseguenti provvedimenti.

4 ter Sono istituite le segreterie dei Presidenti delle Commissioni consiliari quali unità di supporto delle rispettive attività istituzionali. A tali segreterie è assegnata una unità di personale nominata dall’Ufficio di Presidenza su proposta del Presidente della Commissione consiliare e scelta all’interno dell’amministrazione regionale o assunta con contratto a tempo determinato. Alla suddetta unità di personale compete, anche se titolare di una retribuzione inferiore e per la durata dell’incarico, il trattamento economico previsto per la categoria D, posizione D1. Al personale con contratto a tempo determinato si applica la disciplina prevista dal comma 4 dell’articolo 19.

  1. Sono istituite le segreterie del Presidente del Consiglio regionale e dei componenti l'Ufficio di Presidenza quali unità di supporto delle rispettive attività istituzionali.
  2. Ai responsabili delle segreterie di cui al comma 5 si applica la disciplina prevista dall'articolo 19, intendendosi sostituiti rispettivamente alla Giunta regionale, al presidente della Giunta regionale e agli altri componenti della Giunta regionale, l'Ufficio di Presidenza, il Presidente del Consiglio regionale e gli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza.

6 bis. Nell’ambito della segreteria del Presidente del Consiglio regionale può essere individuata la posizione di vicario del relativo responsabile cui compete, per la durata dell’incarico, il trattamento economico previsto per il responsabile di posizione organizzativa di cui al comma 3 bis dell’articolo 16.

  1. Al Gabinetto e alle Segreterie di cui ai commi 1 bis e 5, sono assegnati, nel numero stabilito dall'Ufficio di Presidenza, impiegati tratti dall'organico dell'amministrazione regionale o dagli enti da e per i quali è prevista la mobilità ai sensi della legislazione vigente, ovvero è assegnato, nei limiti massimi del cinquanta per cento arrotondato all'unità superiore dell'organico previsto, personale assunto con contratto a tempo determinato, nominato dall'Ufficio di Presidenza su proposta rispettivamente del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Consiglieri segretari. Al personale con contratto a tempo determinato si applica la disciplina prevista dal comma 4 dell'articolo 19.
  2. L'Ufficio di Presidenza determina l'organizzazione della struttura dell'Ufficio del Difensore civico, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 .
  3. È istituito l'Ufficio stampa del Consiglio regionale al quale, oltre al personale del ruolo regionale, sono assegnati, nel numero stabilito dall'Ufficio di Presidenza, giornalisti assunti a contratto e iscritti all'Ordine.
  4. Per il personale dei Gruppi consiliari continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni e degli articoli da 178 a 181 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni. A modifica di quanto previsto dalla tabella B) allegata alla legge regionale n. 12/1991 e successive modifiche ed integrazioni e richiamata dal comma 3 dell'articolo 178 della medesima legge, relativamente ai Gruppi consiliari fino a sette consiglieri, l'unità di personale di livello VIII è sostituita con una unità con qualifica di dirigente. Ai responsabili dei Gruppi consiliari, ove titolari di una retribuzione inferiore e per la durata dell'incarico, spetta il trattamento economico di dirigente preposto alla direzione di servizio.

10 bis Nei Gruppi consiliari costituiti dal almeno cinque consiglieri e fino a dieci, il Presidente del Gruppo può individuare un responsabile vicario cui compete, anche se titolare di una retribuzione inferiore e per la durata dell’incarico, il trattamento economico previsto per il responsabile di posizione organizzativa di cui al comma 3 bis dell’articolo 16, e di dirigente preposto alla direzione di servizio nei Gruppi con almeno 11 consiglieri.

10 ter L’intero trattamento economico fondamentale dirigenziale corrisposto, ove previsto, a seguito del conferimento degli incarichi di cui ai commi 5, 10 e 10 bis del presente articolo, concorre, con applicazione della media ponderata delle retribuzioni ai sensi dell’articolo 29 della legge 23 aprile 1981, n. 153 “Conversione in legge, con modificazione, del decreto legge 28 febbraio 1981, n. 38 recante provvedimenti finanziari per gli enti locali per l’anno 1981” alla determinazione della quota di pensione di cui all’articolo 13, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 “Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici a norma dell’articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Il conferimento degli incarichi in parola, con contratto di diritto privato, a dipendenti regionali determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell’incarico.”.

Nota all’articolo 55

-          - Il testo dell’art. 78, comma 4,  della legge   n. 448/1998 è il seguente:

“78.        Misure organizzative a favore dei processi di emersione.

4.            A livello regionale e provinciale sono istituite, presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, commissioni con compiti di analisi del lavoro irregolare a livello territoriale, di promozione di collaborazioni ed intese istituzionali, di assistenza alle imprese, finalizzata in particolare all'accesso al credito agevolato, alla formazione ovvero alla predisposizione di aree attrezzate, che stipulano contratti di riallineamento retributivo anche attraverso la presenza di un apposito tutore. A tale fine le commissioni possono affidare l'incarico di durata non superiore a quindici mesi, rinnovabile una sola volta per una durata non superiore a quella iniziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, a soggetto dotato di idonea professionalità, previo parere favorevole espresso dal Comitato di cui al comma 3 che provvede, altresì, a verificare e valutare periodicamente l'attività svolta dal tutore, segnalandone l'esito alla rispettiva commissione per l'adozione delle conseguenti determinazioni; per la relativa attività è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003; qualora la commissione non sia costituita od operante, all'affidamento dell'incarico e all'adozione di ogni altra relativa determinazione provvede direttamente il Comitato di cui al comma 3 (251). Le commissioni sono composte da quindici membri: sette, dei quali uno con funzioni di presidente, designati dalle amministrazioni pubbliche aventi competenza in materia, e otto designati, in maniera paritetica, dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Le commissioni, nominate dal competente organo regionale, possono avvalersi di esperti e coordinarsi, per quanto concerne il lavoro irregolare, con le direzioni provinciali del lavoro, tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 5, L. 22 luglio 1961, n. 628 , e dell'articolo 3 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Qualora entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge non siano state istituite le predette commissioni, provvede il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ove i competenti organi regionali non abbiano provveduto entro trenta giorni dall'invito rivolto dal Ministro.”.

-          Il testo dell’art. 18 della legge regionale n. 2/2002 è il seguente:

Art. 18 – Osservatorio Regionale Veneto sul Lavoro irregolare, elusione ed evasione contributiva.

1.       L’Ente regionale Veneto Lavoro è autorizzato, nell’ambito delle risorse trasferite, a provvedere alle spese necessarie per l'attivazione e il funzionamento dell'Osservatorio Regionale Veneto sul Lavoro irregolare, elusione ed evasione contributiva, già costituito in conformità al protocollo d'intesa sottoscritto dalla Regione del Veneto il 23 gennaio 2001, per euro 129.000,00.

2.       Il finanziamento di cui al comma 1 è erogato sulla base della presentazione, da parte dell'Osservatorio, di un progetto esecutivo nonché della successiva rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione, secondo i termini e le modalità definite con provvedimento della Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge (u.p.b. U0066).”.

Nota all’articolo 57

-          Il decreto legislativo 9 agosto 2008, n. 81 reca disposizioni in materia di “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.”

4.         Struttura di riferimento 

Direzione lavoro

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