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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 95 del 18 novembre 2008


LEGGE REGIONALE  n. 19 del 14 novembre 2008

Norme in materia di pluralismo informatico, diffusione del riuso e adozione di formati per documenti digitali aperti e standard nella società dell'informazione del Veneto.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Finalità

1.    Al fine di favorire la partecipazione alla vita democratica e la fruibilità dei servizi pubblici da parte dei cittadini e delle imprese, l'abbattimento delle barriere tecnologiche che ostacolano la diffusione della conoscenza e l'innovazione tecnologica nonché il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica e in considerazione delle positive ricadute sulla concorrenza e la trasparenza del mercato, sullo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica, la Regione del Veneto:

a)    promuove lo sviluppo locale della società dell'informazione e la realizzazione di un sistema regionale integrato e interoperabile, mediante la diffusione delle tecnologie per l'informazione e la comunicazione, secondo criteri di efficacia, efficienza, congruità e ottimizzazione dell'impiego delle risorse nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT);

b)    sostiene il pluralismo informatico attraverso l'impiego e la diffusione di formati aperti;

c)    predilige l’uso di software libero, nel rispetto del principio costituzionale di buon andamento e del principio di economicità dell’attività amministrativa, di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2

Soggetti destinatari

1.    La presente legge si applica alle azioni e agli interventi della Regione del Veneto e degli enti pubblici e privati, comunque denominati, sui quali la medesima esercita poteri di indirizzo e controllo.

Art. 3

Pluralismo informatico e formati aperti

1.    Al fine di garantire la più ampia libertà di accesso all'informazione pubblica attraverso il pluralismo informatico, la Regione del Veneto promuove e incentiva l'uso di formati digitali aperti e non proprietari, per la documentazione elettronica e per le basi di dati.

2.    Per le stesse finalità di cui al comma 1, ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 2:

a)    persegue, nelle forme e nei limiti previsti dalla disciplina vigente, la rimozione delle barriere all'accesso alle informazioni, mediante l'adozione di formati standard per la predisposizione dei programmi e delle piattaforme e con l'impiego ottimale dei software a codice sorgente aperto e chiuso;

b)    concorre alla diffusione dell'uso di formati standard e di codici sorgente aperti;

c)    impiega almeno un formato di dati di tipo aperto, ai sensi dell'articolo 68, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, “Codice dell’amministrazione digitale” nelle operazioni di memorizzazione e pubblicazione dei propri documenti, al fine di garantirne la disponibilità e fruibilità.

Art. 4

Archivi elettronici

1.    Gli archivi elettronici di ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 2 sono strutturati secondo criteri di interoperabilità mediante protocolli aperti, in modo da consentire agli altri soggetti di cui all'articolo medesimo e agli enti locali del territorio veneto l'accesso ai relativi dati, in conformità alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali e nel rispetto dei limiti di conoscibilità dei dati stabiliti dalla disciplina vigente.

2.    Ai fini dell'interoperabilità di cui al comma 1, non è consentita alcuna limitazione tecnica e giuridica, derivante da brevetti, licenze o marchi comunque denominati.

Art. 5

Riuso e valutazione comparativa delle soluzioni

1.    In occasione dell'acquisizione dei programmi informatici, i soggetti di cui all'articolo 2, in conformità all'articolo 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e in relazione alle proprie esigenze, effettuano una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico. Tale valutazione dovrà essere svolta analizzando anche gli impatti organizzativi delle diverse soluzioni considerate, comprese, ove disponibili, soluzioni a codice sorgente aperto o a licenza libera.

2.    Laddove i soggetti di cui all’articolo 2 intendano avvalersi di un software che sia non sottoposto a licenza di software libero, non a codice aperto e non disponibile con il riuso, dovranno motivare la scelta.

3.    La Regione del Veneto, nella produzione e gestione di servizi di interoperabilità e di applicativi, si impegna a realizzare e a cedere in riuso programmi software basati su codice sorgente aperto e sull'utilizzo di protocolli e formati, standard ed aperti.

4.    La Giunta regionale determina le modalità con cui in particolare vengono svolte le seguenti attività:

a)    censire, aggiornare, gestire e pubblicizzare una mappa delle richieste, delle competenze e delle esperienze disponibili sul territorio;

b)    favorire la diffusione dei programmi riusabili e a codice aperto anche collaborando con i soggetti di cui all'articolo 2 nella definizione delle attività di cui al presente comma;

c)    promuovere attività di formazione e informazione dirette alle amministrazioni locali e alle piccole e medie imprese (PMI);

d)    promuovere forme di coordinamento interregionale e di collaborazione con le amministrazioni locali e con altri soggetti pubblici e privati del territorio veneto, operanti nel settore.

Art. 6

Linee guida per lo sviluppo della società dell'informazione

1.    La Regione del Veneto definisce le modalità e le iniziative tecniche, finanziarie e organizzative necessarie per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 mediante l'adozione di apposite linee guida per lo sviluppo della società dell'informazione, approvate dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, e aggiornate di norma con cadenza triennale.

Art. 7

Incentivazione alla ricerca ed allo sviluppo

1.    La Giunta regionale, in coerenza con le linee guida per lo sviluppo della società dell'informazione di cui all’articolo 6, approva un programma di ricerca specifico per lo sviluppo di programmi per elaboratore da rilasciare sotto licenza di software libero.

Art. 8

Norme transitorie

1.    La Giunta regionale approva le linee guida di cui all'articolo 6 entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2.    La Regione del Veneto adegua le strutture informatiche e le competenze professionali necessarie per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 entro tre anni dall'entrata in vigore della stessa.

Art. 9

Norma finanziaria

1.    Agli oneri correnti derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 160.000,00 per l'esercizio 2008 e euro 70.000,00 per l'esercizio 2009, si fa fronte mediante utilizzo delle risorse allocate nell'upb U0027 “Servizi per l'informatica e la statistica” del bilancio pluriennale 2008-2010.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 14 novembre 2008

Galan


INDICE

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Soggetti destinatari

Art. 3 - Pluralismo informatico e formati aperti

Art. 4 - Archivi elettronici

Art. 5 - Riuso e valutazione comparativa delle soluzioni

Art. 6 - Linee guida per lo sviluppo della società dell'informazione

Art. 7 - Incentivazione alla ricerca ed allo sviluppo

Art. 8 - Norme transitorie

Art. 9 - Norma finanziaria


Dati informativi concernenti la legge regionale 14 novembre 2008, n. 19

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:

1 -   Procedimento di formazione

2 -   Relazione al Consiglio regionale

3 -   Note agli articoli

4 -   Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione 
  • Il procedimento di formazione della legge regionale è stato avviato su iniziativa dei sottoelencati consiglieri regionali e della Giunta regionale, che hanno presentato rispettivamente una proposta di legge e un disegno di legge, a ciascuno dei quali è stato attribuito uno specifico numero di progetto di legge:
    • progetto di legge n. 229: proposta di legge d’iniziativa del consigliere Bettin relativa a “Norme in materia di pluralismo informatico, sulla adozione e la diffusione del software libero e sulla portabilità dei documenti informatici nell’amministrazione regionale”;
    • progetto di legge n. 265: disegno di legge relativo a “Norme in materia di pluralismo informatico, diffusione del riuso e adozione di formati per documenti digitali aperti e standard nella società dell’informazione del Veneto” (deliberazione della Giunta regionale n. 15/DDL dell’11 settembre 2007);
    • Il progetto di legge è stato assegnato alla 1° commissione consiliare;
    • La 1° commissione consiliare, sulla base dei succitati progetti, ha elaborato un unico progetto di legge denominato “Norme in materia di pluralismo informatico, diffusione del riuso e adozione di formati per documenti digitali aperti e standard nella società dell’informazione del Veneto”;
    • La 1° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 14 maggio 2008;
    • Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Barbara Degani, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 28 ottobre 2008, n. 12969.
2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

tra le “Linee guida” indicate da tempo dall’Unione europea, lo sviluppo della società dell’informazione costituisce uno dei pilastri più significativi ed importanti della politica comunitaria, il cui obiettivo è in primo luogo quello di migliorare la vita di tutti i cittadini, attraverso servizi pubblici più efficaci, efficienti ed accessibili.

A tal fine, nel Piano d’azione “eEurope 2005 una Società dell’Informazione per tutti”, la Commissione, nel promuovere la fornitura di servizi paneuropei di e-government ai cittadini e alle imprese, ha raccomandato alle pubbliche amministrazioni di agire con iniziative anche di natura tecnica per sviluppare la cooperazione tra i sistemi informativi della pubblica amministrazione in tutta l’Unione.

In piena coerenza con le linee strategiche dell’Unione, sul piano regionale si intende creare un coordinamento informativo ed informatico dei dati e degli archivi tra pubblica amministrazione regionale e locale. L’omogeneità nella elaborazione e trasmissione dei dati stessi, necessaria a consentire uno scambio delle informazioni tra le stesse pubbliche amministrazioni e la realizzazione di servizi integrati, consentirà altresì una migliore fruibilità di questi da parte di cittadini ed imprese.

Per realizzare ciò, in un’ottica di economie di processo, un ruolo fondamentale, propulsivo e di coordinamento delle risorse esistenti sul territorio, dovrà essere svolto dalla Regione del Veneto nei confronti delle amministrazioni operanti sul territorio, rientrando tra queste ultime sia gli enti che le gravitano intorno, in quanto soggetti sui quali la Regione esercita poteri di controllo o coordinamento o per mezzo dei quali persegue i propri fini; sia enti che, pur posti su un piano di autonomia funzionale rispetto alla Regione e che con essa contribuiscono alla gestione del territorio nel rispetto del principio di decentramento e sussidiarietà, richiedono tuttavia sempre più di frequente un supporto all’amministrazione di livello superiore, che li accompagni nelle scelte operative, strumentali all’erogazione di servizi sempre più efficienti all’utente finale.

Agire per questi scopi presuppone necessariamente l’uso di sistemi informativi ed informatici integrati ed interoperabili, l’evoluzione verso l’interoperabilità dei contenuti e dei processi nei livelli di amministrazione regionale e locale, l’adozione di standard aperti e l’uso di opportune soluzione di software a codice sorgente aperto. Inoltre è fondamentale il ricorso al riuso delle risorse applicative delle amministrazioni nei vari ambiti dell’azione amministrativa, che consente non solo di ottenere dei risparmi di spesa nel settore dell’ICT, ma anche di agevolare la condivisione del patrimonio informativo tra enti diversi.

Verso questi temi, fondamentali nel settore dell’e-government, l’Unione europea ha da tempo mostrato la sua attenzione, promuovendo e finanziando specifiche attività di ricerca, allo scopo di sostenere i servizi di carattere realmente paneuropeo e di ridurre i rischi di frammentazione dell'evoluzione dell’“e-government” ai vari livelli della comunità.

Anche in Italia, si è inteso dare attuazione alle linee guida europee, sia a livello centrale sia a livello regionale. Pluralismo informatico, trasparenza dei formati, interoperabilità, riuso dei dati sono ormai parole chiave per un efficiente funzionamento della PA.

Si ricorda che con direttiva 19 dicembre 2003 (GU 7 febbraio 2004, n. 31), il Ministro per l’innovazione e le tecnologie ha indicato alle pubbliche amministrazioni di tener conto nello sviluppo e nell’acquisizione di programmi informatici della modalità definita “open source” o “a codice sorgente aperto”, al fine di ampliare le soluzioni utilizzabili all’interno della PA, in un quadro di pluralismo e di aperta competizione tra gli operatori del mercato.

Ha, inoltre, sollecitato l’adozione di soluzioni informatiche che, basate su formati di dati e interfacce aperte e standard, assicurino l’interoperabilità e la cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici della pubblica amministrazione. Ed ancora ha suggerito l’acquisizione o lo sviluppo di programmi informatici che consentano di esportare dati e documenti in più formati, di cui almeno uno di tipo aperto e che siano facilmente portabili su altre piattaforme, anche al fine di favorire il riuso da parte di altre pubbliche amministrazioni.

Tali direttive sono state poi innalzate a livello di normazione primaria con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 85 (“Codice dell’Amministrazione Digitale”) che agli articoli 67 e seguenti, da un canto, ha previsto un obbligo per le pubbliche amministrazioni di adottare soluzioni informatiche che assicurino l’interoperabilità e la cooperazione applicativa, e che consentano la rappresentazione dei dati e documenti in più formati, di cui almeno uno aperto, e dall’altro, all’articolo 69, ha sancito l’obbligo del riuso delle soluzioni di cui la PA sia titolare, a favore di altre pubbliche amministrazioni richiedenti.

L’intervento regionale teso a realizzare l'interoperabilità dei sistemi informativi, la condivisione e il riutilizzo dell'informazione, sia a livello locale che regionale, è essenziale per l'erogazione di servizi di elevata e costante qualità, incentrati sull'utente; per ridurre i rischi di frammentazione dell'evoluzione dell’“e-government”, obiettivo perseguito dall’Unione europea; ed ancora, per evitare che il Veneto resti sganciato dalla rete di servizi interattivi di “e-government” che si sta sviluppando ai diversi livelli di governo territoriale.

Il presente progetto di legge è composto da nove articoli.

L’articolo 1 indica le finalità della legge.

L’articolo 2 indica i soggetti destinatari della legge.

L’articolo 3 prevede che la Regione del Veneto promuova l’adozione di formati digitali aperti e non proprietari a garanzia del pluralismo informatico. Prevede altresì che i soggetti destinatari della norma perseguano la rimozione delle barriere all’accesso alle informazioni, concorrano alla diffusione dell’uso di formati standard e di codici sorgente aperti ed impieghino almeno un formato di dati di tipo aperto nelle operazioni di memorizzazione e pubblicazione dei propri documenti.

L’articolo 4 contiene indicazioni per gli archivi elettronici dei soggetti destinatari della legge.

L’articolo 5 prevede l’obbligo di effettuare valutazioni comparative considerando anche le soluzioni a codice sorgente aperto o a licenza libera, motivando espressamente il loro mancato utilizzo. Spetta alla Giunta regionale disciplinare le modalità di azione.

L’articolo 6 prevede che la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, adotti con cadenza triennale apposite linee guida per lo sviluppo della società dell’informazione.

L’articolo 7 prevede un programma di ricerca specifico per lo sviluppo del software libero.

L’articolo 8 contiene la norma transitoria.

L’articolo 9 contiene la norma finanziaria.

La Prima Commissione consiliare, nella seduta del 14 maggio 2008, ha approvato all’unanimità i due progetti di legge presentati, nel testo unificato oggi in esame, con i voti favorevoli dei rappresentanti dei gruppi consiliari FI-Verso il nuovo partito dei moderati e dei liberali, LV-LN-P, AN, UDC, Nuovo PSI, , Progetto Nord Est, L’Ulivo-PDV, Comunisti Italiani, IDV, per il Veneto con Carraro.

 

3. Note agli articoli 

Nota all’articolo 1

-          Il testo dell’art. 1 della legge n. 241/1990 è il seguente:

1. Principi generali dell'attività amministrativa.

1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai princìpi dell'ordinamento comunitario.

1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

1-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei princìpi di cui al comma 1.

2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.”.

 

Nota all’articolo 3

-          Il testo dell’art. 68 del decreto legislativo n. 82/2005 è il seguente:

“68. Analisi comparativa delle soluzioni.

1.      Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, acquisiscono, secondo le procedure previste dall'ordinamento, programmi informatici a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:

a)      sviluppo di programmi informatici per conto e a spese dell'amministrazione sulla scorta dei requisiti indicati dalla stessa amministrazione committente;

b)      riuso di programmi informatici sviluppati per conto e a spese della medesima o di altre amministrazioni;

c)      acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso;

d)      acquisizione di programmi informatici a codice sorgente aperto;

e)      acquisizione mediante combinazione delle modalità di cui alle lettere da a) a d).

2.      Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione o nell'acquisizione dei programmi informatici, adottano soluzioni informatiche che assicurino l'interoperabilità e la cooperazione applicativa, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, e che consentano la rappresentazione dei dati e documenti in più formati, di cui almeno uno di tipo aperto, salvo che ricorrano peculiari ed eccezionali esigenze.

3.      Per formato dei dati di tipo aperto si intende un formato dati reso pubblico e documentato esaustivamente.

4.      Il CNIPA istruisce ed aggiorna, con periodicità almeno annuale, un repertorio dei formati aperti utilizzabili nelle pubbliche amministrazioni e delle modalità di trasferimento dei formati.”.

 

Nota all’articolo 5

-          Per il testo dell’art. 68 del decreto legislativo n. 82/2005 vedi nota all’articolo 3.

4.  Struttura di riferimento

Direzione sistema informatico

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