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Bur n. 19 del 29 febbraio 2008


LEGGE REGIONALE  n. 1 del 27 febbraio 2008

Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Quadro finanziario di riferimento

1. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l’esercizio 2008, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera a) della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione", al netto di quanto necessario al rifinanziamento dell’estinzione di prestiti in ammortamento, è fissato, in termini di competenza, in euro 1.480.734.166,11.

Art. 2

Rifinanziamenti e fondi speciali

1. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2008 e pluriennale 2008-2010, in relazione a leggi settoriali di spesa, la cui quantificazione deve essere prevista nella legge finanziaria, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera c) della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione", sono indicate nella Tabella A allegata alla presente legge.

2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 20 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell’esercizio 2008, sono determinati, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 nelle misure indicate nelle Tabelle B e C allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese d’investimento.

3. Le quote dei fondi speciali di cui al comma 2 non possono essere utilizzate per destinazioni diverse dalla copertura finanziaria di nuovi provvedimenti legislativi da approvare nel corso dell’esercizio.

Art. 3

Fondo regionale per la non autosufficienza

1. Al fine di ampliare ed implementare il sistema regionale di assistenza sociale e di protezione per le persone non autosufficienti e di tutelare le loro famiglie, di potenziare la rete dei servizi e garantire le prestazioni attraverso la realizzazione di progetti individuali per le persone non autosufficienti, nonché di erogare titoli per la fruizione di prestazioni sociali e socio-sanitarie commisurati alla gravità del bisogno, a decorrere dal 1° luglio 2008 è istituito il fondo regionale per la non autosufficienza.

2. Nel fondo di cui al comma 1 confluiscono:

a) le risorse del fondo per la non autosufficienza di cui all’articolo 43 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 "Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2003";

b) le risorse del fondo per la domiciliarietà di cui all’articolo 26 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 "Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2005";

c) le risorse destinate al finanziamento del servizio di telesoccorso e telecontrollo a domicilio con sistemi telematici integrati;

d) le risorse destinate al finanziamento dell’attività di assistenza semiresidenziale di tipo riabilitativo ed educativo nei centri diurni delle persone con disabilità, rientranti nell’ambito delle somme assegnate alle aziende ULSS per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001 e alla deliberazione della Giunta regionale 3972/2002 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Nel fondo di cui al comma 1 confluiscono altresì le risorse derivanti dallo Stato o da altri soggetti pubblici o privati destinati alla non autosufficienza.

4. In attesa dell’approvazione della legge regionale di disciplina del fondo di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare e la Conferenza permanente per la programmazione socio-sanitaria che si devono rispettivamente esprimere entro trenta giorni, stabilisce annualmente il riparto del fondo in relazione alle diverse tipologie di intervento a favore delle persone non autosufficienti, che è erogato alle aziende ULSS e che può essere utilizzato esclusivamente per le finalità e con le modalità deliberate di concerto con le rispettive Conferenze dei sindaci coerentemente con i rispettivi piani di zona.

5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0243 " Fondo regionale per la non autosufficienza" del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.

6. Ogni disposizione in contrasto con il presente articolo si intende implicitamente abrogata.

Art. 4

Sostegno alla disabilità grave e al progetto vita indipendente

1. Al fine di potenziare l’assistenza personalizzata e la vita indipendente delle persone con grave disabilità e offrire un concreto sostegno alle famiglie, il fondo per la domiciliarità - interventi a favore delle persone disabili e loro famiglie, allocato nell’upb U0152 "Servizi a favore delle persone disabili, adulte ed anziane", (cap. 100558/U) viene finanziato per l’esercizio finanziario 2008 con euro 26.880.000,00, di cui almeno euro 16.000.000,00 da destinare al progetto vita indipendente, agli interventi di sostegno delle persone disabili in condizione di gravità previsti dalla legge 21 maggio 1998, n. 162 "Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave", agli interventi per la prevenzione della cecità di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 284 "Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l’integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati".

Art. 5

Trasporto dei disabili ai centri educativi

occupazionali diurni (CEOD)

1. I costi del trasporto per l’accesso ai CEOD per persone con disabilità costituiscono fattore di produzione del servizio a sostegno delle famiglie e sono ricompresi nella retta del servizio la cui copertura avviene secondo quanto previsto per i LEA, detratti i trasferimenti a valere sul fondo sociale regionale di cui all’articolo 55 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1999)".

2. Agli oneri di cui al presente articolo si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0140 "Obiettivi di piano per la sanità" (cap. 100418/U "Quota del fabbisogno di parte corrente per l’erogazione dei LEA da parte delle aziende sanitarie della Regione relativa ad altra assistenza territoriale (articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 - articolo 12, comma 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 - articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421)").

Art. 6

Contributi regionali per l’attivazione dei servizi

innovativi per l’infanzia

1. Al fine di raggiungere entro l’anno 2010 l’obiettivo posto dalla Convenzione di Lisbona della copertura del 33 per cento dei posti attivati in servizi per la prima infanzia, rispetto alla popolazione nella fascia da zero a tre anni, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi per la promozione e il potenziamento di asili nido, nidi integrati, centri infanzia, nidi di famiglia, nidi aziendali, micronidi e accoglienza domiciliare all’infanzia.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo quantificati in 5.000.000,00 di euro per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0148 "Servizi ed interventi per lo sviluppo sociale della famiglia" del bilancio di previsione 2008.

Art. 7

Contributo scolastico a bambini con difficoltà di apprendimento

1. Al fine di facilitare l’integrazione scolastica e sociale di bambini e ragazzi con difficoltà cognitive e di apprendimento, la Regione del Veneto sostiene l’attività di enti pubblici e privati e di associazioni senza scopo di lucro che forniscono adeguato supporto psicologico ed esperienziale alle famiglie con al loro interno tali soggetti e che attuano piani individuali di insegnamento con interventi mirati e realizzati sui tempi personali di apprendimento e risposta di ciascun bambino.

2. Per garantire a tutti gli studenti disabili il recupero delle loro potenzialità, la Regione del Veneto promuove interventi di sostegno all’interno del percorso scolastico.

3. Nel perseguire l’inserimento sociale e il miglioramento del patrimonio didattico e linguistico degli alunni non italiani, la Regione del Veneto interviene nel sostenere azioni destinate all’alfabetizzazione linguistica e culturale all’interno del percorso scolastico.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0172 "Interventi per il diritto allo studio" del bilancio di previsione 2008.

Art. 8

Modifica all’articolo 12 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006"

1. L’articolo 12 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 è così sostituito:

"Art. 12

Concessione di finanziamenti alle istituzioni scolastiche che provvedono alla fornitura di libri di testo in prestito agli alunni della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado.

1. Nel quadro dell’azione diretta a promuovere il diritto allo studio mediante lo sviluppo di servizi alla popolazione scolastica, la Regione concorre al finanziamento delle spese sostenute dalle istituzioni scolastiche statali che provvedono alla fornitura di libri di testo in comodato gratuito agli alunni iscritti alla scuola secondaria di primo grado e alle prime due classi della scuola secondaria di secondo grado.

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva entro il mese di aprile di ogni anno, un provvedimento che stabilisce i criteri di erogazione dei finanziamenti alle istituzioni scolastiche."

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per l’esercizio finanziario 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0172 "Interventi per il diritto allo studio" del bilancio di previsione 2008.

Art. 9

Messa in sicurezza delle scuole

1. Al fine di consentire, nella misura più ampia, la messa in sicurezza e l’adeguamento a norma degli edifici scolastici, con riferimento alla deliberazione della Giunta regionale del 16 ottobre 2007, n. 3231 "Legge n. 23/1996 articolo 4 Piano generale triennale per l’edilizia scolastica 2007-2009", la Giunta regionale predispone una speciale graduatoria degli interventi non ammessi per richieste delle amministrazioni comunali inviate entro il termine dell’11 agosto 2007, ma pervenute agli uffici regionali dopo tale termine. A tal fine è autorizzato lo scorrimento per l’erogazione di contributi fino ad esaurimento della disponibilità economica, e comunque dopo il completo scorrimento della graduatoria di cui all’allegato B della deliberazione della Giunta regionale n. 3231/2007.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2008 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0173 "Interventi infrastrutturali per l’istruzione" del bilancio di previsione 2008.

Art. 10

Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione"

1. Al comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23, dopo le parole: "Giunta regionale" sono inserite le parole "sentita la competente commissione consiliare".

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23, è aggiunto il seguente comma:

"1 bis. A partire dall’anno 2008, un terzo dell’importo introitato nell’anno precedente a seguito dei pagamenti effettuati ai sensi dell’articolo 21 comma 2 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 "Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro" è destinato allo sviluppo di piani di prevenzione, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e sanità pubblica, secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare."

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 1.200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2008, 2009 e 2010 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0140 "Obiettivi di piano per la sanità" del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.

Art. 11

Contributo straordinario per gli impianti di depurazione

1. Al fine di intervenire strutturalmente sull’inquinamento di natura organica del fiume Brenta e del tratto di mare in corrispondenza della foce, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario di euro 10.000.000,00 per il completamento dell’impianto di depurazione di Ca’ Nordio - Padova.

2. Al fine del completamento di importanti e significativi interventi fatti dalle amministrazioni dei comuni di Noventa di Piave e San Donà di Piave volti alla riqualificazione e valorizzazione ambientale del territorio, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di euro 4.000.000,00 per l’adeguamento e potenziamento del depuratore di San Donà di Piave fino al raggiungimento della potenzialità di circa 57.000 abitanti equivalenti e per la costruzione di una dorsale fognaria di tipo misto per il recapito dei reflui fognari provenienti dal Comune di Noventa di Piave, all’impianto di San Donà di Piave.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 14.000.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0115 "Interventi infrastrutturali per le risorse idriche" del bilancio di previsione 2008.

Art. 12

Progetto bike sharing

1. Al fine di favorire la riduzione dell’inquinamento ed, in particolare, dei livelli di PM10 e delle polveri sottili nei territori urbani veneti, nonché di promuovere una mobilità intelligente, offrendo, in maniera generalizzata, la possibilità di fruire facilmente di biciclette pubbliche per gli spostamenti quotidiani, la Giunta regionale è autorizzata a promuovere una campagna di informazione e di sensibilizzazione per far conoscere alla popolazione l’opportunità ed i vantaggi dell’utilizzo delle biciclette attraverso l’adozione del servizio di noleggio automatico di biciclette pubbliche (bike sharing).

2. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad erogare contributi ai comuni veneti per acquistare biciclette e per creare nuove postazioni dotate di apposite rastrelliere da collocare in punti considerati strategici all’interno della cerchia urbana.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per l’esercizio finanziario 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0110 "Prevenzione e protezione ambientale" del bilancio di previsione 2008.

Art. 13

Contributo per le attività degli "Sportelli energetici informativi" realizzati nel territorio

1. Al fine di promuovere il risparmio energetico e l’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia, la Regione del Veneto finanzia le attività degli sportelli energetici informativi realizzati in Veneto.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0210 "Studi, Piani e Progetti nel settore energetico" del bilancio di previsione 2008.

Art. 14

Istituzione di un fondo unico regionale per il sostegno alla produzione di energia proveniente da fonti alternative e rinnovabili

1. Al fine di contribuire al raggiungimento dell’obiettivo nazionale di riduzione delle emissioni di gas serra di cui al protocollo di Kyoto e alla Convenzione quadro della Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, la Regione del Veneto favorisce la diffusione delle tecnologie fotovoltaiche per la produzione e l’utilizzazione di energia da fonti rinnovabili mediante la concessione di contributi per l’installazione di impianti di produzione fotovoltaica.

2. La Giunta regionale, al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, è autorizzata ad istituire un fondo unico regionale che può riunire eventuali fondi disponibili in altri capitoli di spesa del bilancio regionale e le risorse che si possono rendere disponibili dalla programmazione comunitaria 2007-2013.

3. Sono soggetti beneficiari del contributo le persone fisiche che installano impianti fotovoltaici.

4. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente articolo, definisce, sentita la competente commissione consiliare, i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 2.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2008, 2009 e 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0068 "Interventi infrastrutturali nel settore energetico" del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.

Art. 15

Interventi per il risanamento dell’ambiente, per la bonifica e lo smaltimento dell’amianto

1. La Giunta regionale è autorizzata a stanziare un contributo straordinario ai comuni per il risanamento dell’ambiente mediante bonifica e smaltimento dell’amianto e per le attività di informazioni al pubblico sui rischi causati dalla presenza di amianto.

2. I comuni si dotano di un catasto dei siti da bonificare, individuando e censendo all’interno del proprio territorio l’esistenza di amianto attraverso l’individuazione ed il censimento nel proprio territorio dei siti con presenza di amianto.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0111 "Interventi di tutela ambientale" del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.

Art. 16

Contributo straordinario alla Fondazione Basaglia ONLUS, per il trasferimento, da altra regione a Venezia, della sede nazionale e per l’avvio delle attività

1. La Regione del Veneto concede un contributo straordinario alla Fondazione Basaglia ONLUS, per il trasferimento da altra regione a Venezia della sede nazionale e per l’avvio delle attività.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0169 "Manifestazioni ed istituzioni culturali" del bilancio di previsione 2008.

Art. 17

Contributo straordinario a favore della Fondazione Teatro Civico di Vicenza

1. Al fine di sostenere l’avvio delle attività del nuovo Teatro Civico della Città di Vicenza, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario di 250.000,00 euro per l’esercizio 2008 a favore della Fondazione Teatro Civico Città di Vicenza.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 250.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0166 "Promozione dello spettacolo" del bilancio di previsione 2008.

Art. 18

Istituzione della Scuola musicale Coro di voci bianche Regione Veneto

1. Al fine di sostenere la tradizione del canto corale nella fascia di età da cinque a diciassette anni, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo al coro Pueri Cantores di Vicenza per promuovere una scuola vocale-musicale denominata Coro di voci bianche-Regione Veneto.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2008, 2009 e 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0166 "Promozione dello spettacolo" del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.

Art. 19

Formazione educatori sportivi

1. La Regione del Veneto, riconoscendo l’importante ruolo educativo dei dirigenti e degli animatori che operano nelle società sportive, eroga alle medesime contributi per l’attuazione di progetti di formazione e aggiornamento specificatamente destinati a queste figure che accompagnano i giovani negli anni della crescita psico-fisica. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata, previo parere della competente commissione consiliare, a predisporre i conseguenti strumenti attuativi e promozionali.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0178 "Iniziative per lo sviluppo dello sport" del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.

Art. 20

Interventi regionali per iniziative di prevenzione della violenza a danno delle donne

1. La Regione del Veneto promuove la realizzazione di specifiche attività di carattere informativo, educativo e formativo per sostenere iniziative di prevenzione della violenza a danno delle donne, da svolgersi in collaborazione con le prefetture, le questure, gli enti locali, le istituzioni universitarie e scolastiche del Veneto.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0242 "Pari opportunità" del bilancio di previsione 2008.

Art. 21

Istituzione dell’albo regionale dei gruppi d’acquisto solidale

1. La Giunta regionale allo scopo di sostenere le iniziative di consumo consapevole e di valorizzazione delle produzioni alimentari tradizionali e di qualità, istituisce l’albo regionale dei gruppi di acquisto solidale.

2. La Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce forme e modalità per la formazione dell’albo di cui al comma 1.

3. Le realtà riconosciute dall’albo di cui al comma 1, possono chiedere contributi finanziari per sostenere iniziative di formazione e informazione sui temi dell’acquisto consapevole, dell’acquisto equo solidale, sui prodotti e le produzioni alimentari tradizionali e di qualità.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0071 "Azioni a sostegno dell’associazionismo per il commercio" del bilancio di previsione 2008.

Art. 22

Fondo di garanzia per gli investimenti delle società ed enti no profit

1. É costituito presso la Veneto Sviluppo SPA, di cui alla legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 e successive modificazioni, un fondo di garanzia del valore di euro 500.000,00, destinato alla garanzia dei finanziamenti alle società ed enti no profit per investimenti destinati allo sviluppo delle attività operative.

2. La garanzia è a copertura del 60 per cento del totale valore dell’investimento, che complessivamente non deve essere superiore a euro 5.000.000,00 e per una durata non superiore a cinque anni.

3. Hanno accesso al fondo di garanzia le società e gli enti no profit con un numero di dipendenti superiore a cinque ed operanti a sostegno dei settori della sanità, dei servizi sociali, dell’istruzione, della ricerca e sviluppo.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per l’esercizio finanziario 2008, si fa fronte, utilizzando le risorse allocate nell’upb U0053 "Interventi a favore delle PMI" del bilancio di previsione 2008.

Art. 23

Istituzione di un fondo di solidarietà

1. La Giunta regionale è autorizzata ad istituire un fondo di sostegno ai famigliari di lavoratrici e lavoratori deceduti o gravemente invalidi a causa di incidenti nei luoghi di lavoro

2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0156 "Concorso finanziario alle attività istituzionali delle ULSS e dei comuni nell’ambito dei servizi sociali" del bilancio di previsione 2008.

Art. 24

Viabilità alternativa alla superstrada a pagamento "Affi-Pai"

1. Al fine di predisporre un progetto di viabilità dell’area del Lago di Garda, alternativo all’ipotizzata superstrada a pagamento cosiddetta "Affi-Pai", la cui procedura amministrativa è stata avviata dalla Giunta regionale con deliberazione 10 luglio 2007, n. 2080, è autorizzato un finanziamento di euro 100.000,00 per l’esercizio finanziario 2008.

2. Il progetto di viabilità alternativa, di cui al comma 1, deve vedere il coinvolgimento delle amministrazioni locali dell’area e della popolazione.

3. La Giunta regionale, al fine dell’attuazione del progetto alternativo di viabilità di cui al comma 1, revoca ogni procedura di finanza di progetto inerente la superstrada "Affi-Pai", escludendo tale opera dalla previsione del Piano d’Area del Garda in fase di redazione e dal Piano triennale regionale.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0130 "Interventi strutturali nel settore dei trasporti" del bilancio di previsione 2008.

Art. 25

Iniziative a favore del patrimonio storico, culturale, architettonico e artistico di origine veneta

1. La Giunta regionale sostiene iniziative per la promozione, conservazione, valorizzazione e tutela del patrimonio storico, culturale, architettonico e artistico di origine veneta presente nell’area mediterranea.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 300.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0234 "Azioni a sostegno delle relazioni economiche, sociali e culturali a carattere internazionale" del bilancio di previsione 2008.

Art. 26

Acquisto del rifugio alpino "Città di Vittorio Veneto" al Monte Pizzoc

1. La Giunta regionale, è autorizzata a stanziare un contributo di euro 250.000,00 per l’acquisto e la riqualificazione del rifugio "Città di Vittorio Veneto" al Monte Pizzoc, sito in Comune di Fregona (TV), al fine di destinarlo al turismo sociale e alpino.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 250.000,00 per l’esercizio 2008 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0025 "Beni e opere immobiliari" del bilancio di previsione 2008.

Art. 27

Adesione della Regione del Veneto alla "Fondazione slow food per la biodiversità - ONLUS"

1. La Giunta regionale è autorizzata ad aderire alla "Fondazione slow food per la biodiversità - ONLUS", con sede in Firenze, rivolta a sostenere e diffondere la cultura della biodiversità come fattore di crescita umana, civile e democratica.

2. A fronte dell’adesione di cui al comma 1, la Fondazione riconosce alla Regione del Veneto il titolo di socio d’onore e affianca la Regione nella promozione dell’immagine e nell’organizzazione di eventi legati alla cultura della biodiversità alimentare e alla salvaguardia del patrimonio alimentare, ambientale, contadino e artigiano, nonché alla tradizione gastronomica.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2008, 2009 e 2010 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0235 "Interventi strutturali a sostegno delle relazioni economiche, sociali e culturali a carattere internazionale" del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.

Art. 28

Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande"

1. Al comma 2, lettera b) dell’articolo 2 è aggiunta alla fine la seguente frase: "Non si applica inoltre a rifugi alpini ed escursionistici come individuati dall’articolo 25 della medesima legge regionale n. 33/2002;".

2. Il comma 5 dell’articolo 2 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 è così modificato:

a) nella alinea le parole "da circoli privati che presentano almeno uno dei seguenti elementi" sono sostituite dalle parole: "da circoli privati allorché si accerta che in essi si svolge una attività professionalmente organizzata a scopo di lucro diretta allo scambio o alla produzione di beni e servizi, in assenza di una effettiva vita associativa caratterizzata da assemblee, verbali, bilancio, cariche elettive così come previsto dall’articolo 148 comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi" e successive modificazioni. In particolare possono essere presi in considerazione anche i seguenti elementi:";

b) la lettera d) è abrogata.

3. La Giunta regionale può concedere contributi ai comuni per incrementare i controlli nei confronti dei circoli privati.

4. Agli oneri di cui al presente articolo quantificati in euro 30.000,00 per l’esercizio finanziario 2008 e in euro 10.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2009 e 2010 si provvede con le risorse allocate nell’upb U0070 "Informazione, promozione e qualità per il commercio" del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.

Art. 29

Prefinanziamento dei progetti di cooperazione transfrontaliera

1. Per agevolare la partecipazione dei partner/beneficiari veneti ai progetti di cooperazione territoriale transfrontaliera di interesse regionale, la Giunta regionale è autorizzata a prefinanziare, a favore della Autorità di gestione/certificazione di ciascun programma, nella misura massima del 20 per cento, le spettanti quote comunitarie e nazionali.

2. Sono di interesse regionale i progetti di cooperazione territoriale transfrontaliera realizzati dai soggetti pubblici individuati nell’elenco di cui all’articolo 1 comma 5 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)", e predisposti sulla base di direttive, accordi o provvedimenti legislativi o amministrativi e atti di programmazione regionale.

3. L’entità del prefinanziamento è determinata in base alle annualità dei piani finanziari dei programmi operativi approvati dalla Commissione europea.

4. L’Autorità di gestione/certificazione, a seguito del pagamento effettuato per le spettanti quote dalla Commissione europea e dallo Stato, rimborsa alla Regione l’importo versato a titolo di prefinanziamento (upb di entrata E0109 "Rimborso di crediti da altri soggetti").

5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 1.600.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0235 "Interventi strutturali a sostegno delle relazioni economiche, sociali e culturali a carattere internazionale" del bilancio di previsione 2008.

Art. 30

Modifica all’articolo 9 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Nuova disciplina della professione di guida alpina" e successive modificazioni

1. Il comma 4, dell’articolo 9, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Nuova disciplina della professione di guida alpina" è così sostituito:

"4. Ai componenti esterni della Commissione è corrisposta un’indennità di partecipazione per ogni giornata di seduta nonché il rimborso spese ove spettante, ai sensi dell’articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione" e successive modificazioni."

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0023 "Spese generali di funzionamento" del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.

Art. 31

Programma di certificazione genetico-sanitaria del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto e della vite

1. Nell’ambito delle attività di verifica genetico-sanitaria del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto e della vite, disposte dalla normativa comunitaria e nazionale, la Giunta regionale adotta un programma triennale di intervento che comprende le seguenti azioni:

a) monitoraggio dei campi di piante madri marze, piante madri portinnesti e vivai al fine di verificare la conformità genetico-sanitaria del materiale vegetale presente;

b) formazione dei tecnici incaricati al controllo;

c) predisposizione di materiale tecnico divulgativo per i vivaisti.

2. La Giunta regionale individua i soggetti che, in collaborazione con la struttura regionale competente in materia fitosanitaria, realizzano il programma di intervento di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 150.000,00 per ciascun esercizio del triennio 2008-2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0039 "Lotta e profilassi delle malattie delle colture" del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.

Art. 32

Contributi per la realizzazione del Congresso mondiale dell’OIV e del Congresso nazionale dell’AEEI nell’anno 2008 nel territorio Veneto

1. Al fine di consentire la realizzazione del congresso mondiale dell’Organizzazione mondiale della vigna e del vino (OIV) e del congresso nazionale dell’Associazione enologi enotecnici italiani (AEEI) nell’anno 2008 nel territorio Veneto, è autorizzato uno stanziamento di euro 350.000,00.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 350.000,00 per l’esercizio 2008 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0045 "Promozione e valorizzazione delle produzioni di qualità" del bilancio di previsione 2008.

Art. 33

Iniziative comunitarie e regionali di sviluppo rurale

1. Al fine di dare maggiore incisività ed organicità alle azioni del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007 - 2013, la Giunta regionale prevede specifici finanziamenti regionali integrativi per le misure n. 112 (Insediamento dei giovani agricoltori), n. 121 (Ammodernamento delle aziende agricole), n. 123 (Accrescimento del valore aggiunto dei prodotto agricoli e forestali) e n. 311 (Diversificazione in attività non agricole), nei limiti finanziari riportati nella tabella sui finanziamenti integrativi di cui all’articolo 16 lettera f) del Regolamento CE n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Le azioni supplementari sono realizzate con le stesse modalità, procedure, condizioni e intensità di aiuto dettagliate nelle schede di misura approvate dalla Commissione europea con decisione 4682 del 17 ottobre 2007, recante "Approvazione del programma di sviluppo rurale della Regione Veneto per il periodo di programmazione 2007-2013".

2. La Giunta regionale sostiene il finanziamento delle iniziative previste dalla misura di assistenza tecnica di cui al capitolo 16 del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007 - 2013.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0049 "Interventi infrastrutturali a favore delle imprese e della collettività rurale" del bilancio di previsione 2008.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2, quantificati in euro 500.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0046 "Servizi alle imprese e alla collettività rurale" del bilancio di previsione 2008.

Art. 34

Contributo regionale per certificazioni etico-sociali

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alle imprese venete un contributo, per un importo complessivo di euro 600.000,00, al fine di concorrere alle spese sostenute dalle stesse per l’ottenimento di certificazioni etico-sociali.

2. La Giunta regionale determina con proprio provvedimento le modalità di concessione del contributo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 600.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0202 "Azioni a sostegno dello sviluppo della qualità e della cooperazione" del bilancio di previsione 2008.

Art. 35

Disposizione transitoria in materia di apprendistato professionalizzante

1. Nelle more dell’approvazione della legge regionale applicativa del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" e successive modificazioni, la regolamentazione dei profili formativi e della formazione dell’apprendistato professionalizzante è disciplinata dall’intesa stipulata dalla Regione del Veneto con le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro in data 18 ottobre 2007, ratificata con deliberazione della Giunta regionale n. 3434 del 30 ottobre 2007, pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione del Veneto n. 99 del 16 novembre 2007.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, ed in particolare alle attività relative alla seconda annualità di formazione per apprendisti e all’alto apprendistato, quantificati in euro 4.500.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse relative all’Obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione" FSE (2007-2013), allocate nell’upb U0066 "Politiche attive del Lavoro" del bilancio di previsione 2008.

Art. 36

Intervento regionale per la riqualificazione paesaggistica del territorio veneto

1. Sono a carico della Giunta regionale gli oneri di progettazione relativi a lavori pubblici di interesse regionale, particolarmente rilevanti sotto il profilo della riqualificazione o compatibilità con il paesaggio, di competenza dei soggetti indicati all’articolo 2, comma 2, lettera b), della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" e successive modificazioni.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte mediante utilizzo delle risorse allocate nell’upb U0085 "Studi, ricerche ed indagini al servizio del territorio" del bilancio di previsione 2008.

Art. 37

Interventi per la tutela paesaggistica e la salvaguardia del tracciato della ex ferrovia Treviso-Ostiglia

1. La Regione del Veneto, riconoscendo il particolare valore ambientale, storico, culturale e paesaggistico del tracciato della ferrovia dismessa Treviso-Ostiglia, opera a salvaguardia di tale patrimonio. Allo scopo di preservare la continuità del tracciato ai fini di un utilizzo ciclo-turistico, la Giunta regionale è autorizzata ad acquisire il sedime della ex ferrovia Treviso-Ostiglia e i relativi immobili.

2. Il tratto del sedime della ex ferrovia Treviso-Ostiglia compreso nel territorio del parco del Sile rimane di competenza dell’ente parco.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in complessivi euro 2.000.000,00 in dieci anni, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0136 "Interventi strutturali per la viabilità regionale, provinciale e comunale" del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.

Art. 38

Esecuzione dell’accordo di programma attuativo del documento "Nuovo quadro programmatico Stato - Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano per l’educazione all’ambiente e alla sostenibilità"

1. La Giunta regionale è autorizzata a cofinanziare i programmi regionali in esecuzione dell’accordo di programma attuativo del documento "Nuovo quadro programmatico Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per l’educazione all’ambiente e alla sostenibilità" sancito dalla Conferenza Stato-Regioni in data 1° agosto 2007 tra il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro della pubblica istruzione, il Ministro dell’università e della ricerca ed i Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 400.000,00 per l’esercizio finanziario 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0110 "Prevenzione e protezione ambientale" del bilancio di previsione 2008.

Art. 39

Azioni a salvaguardia delle risorse idriche

1. Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 83, comma 4 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e successive modifiche ed integrazioni, i canoni dovuti per le concessioni di derivazione di acque sotterranee destinate a qualsiasi uso, nonché di derivazione di acque superficiali, sono aumentati di un importo pari al cento per cento. I relativi proventi sono introitati nella upb E0042 "Proventi dalla gestione del demanio idrico".

2. I proventi di cui al comma 1, sono finalizzati al finanziamento di interventi da realizzare nelle aree territoriali interessate dall’aumento medesimo, per l’ ottimizzazione dell’uso dell’acqua, per la salvaguardia delle risorse idriche, per la ricarica delle falde sotterranee interessate dal prelievo, nonché per la tutela delle fonti di approvvigionamento.

3. Il piano di interventi previsti dal comma 2 è approvato dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare e le relative risorse sono allocate nella upb U0115 "Interventi infrastrutturali per le risorse idriche", nella quale confluiscono i proventi introitati ai sensi del
comma 1.

Art. 40

Contributo straordinario alla società Polesine servizi SPA per investimenti sulle infrastrutture di approvvigionamento idrico

1. Al fine di rifornire di acqua potabile i comuni di Porto Tolle, Ariano Polesine, Taglio di Po e Porto Viro la Giunta regionale è autorizzata ad assegnare nel 2009 un contributo di euro 500.000,00 alla società Polesine servizi SPA per investimenti sulle infrastrutture di approvvigionamento delle risorse idriche per consentire di fronteggiare la risalita del "cuneo salino" nei periodi di magra del fiume Po.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo quantificati in euro 500.000,00 per l’esercizio 2009, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0115 "Interventi infrastrutturali per le risorse idriche" del bilancio pluriennale 2008-2010.

Art. 41

Avvio di nuovi servizi di trasporto pubblico locale

1. Nelle more dell’avvio delle procedure concorsuali per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, la Giunta regionale è autorizzata ad avviare, in via sperimentale, un servizio ferroviario relativo al servizio ferroviario metropolitano regionale (SFMR) nella tratta Mira Buse-Venezia.

2. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad avviare, in via sperimentale, un servizio ferroviario diretto nella tratta Chioggia-Venezia, via Adria-Piove di Sacco.

3. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, individua criteri e modalità per l’attivazione dei servizi di cui ai commi 1 e 2.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 800.000,00 per l’esercizio 2008 e in euro 2.500.000,00 per l’esercizio 2009, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0128 "Trasporto su rotaia e SFMR" del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.

Art. 42

Contributo per il completamento della progettazione del collegamento ferroviario Venezia-Chioggia

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo di euro 250.000,00 per il completamento della progettazione del collegamento ferroviario Venezia-Chioggia.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 250.000,00 per esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0130 "Interventi strutturali nel settore dei trasporti" del bilancio di previsione 2008.

Art. 43

Modifica dell’articolo 12 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 8 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di edilizia residenziale pubblica, viabilità, mobilità, urbanistica ed edilizia"

1. La rubrica dell’articolo 12 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 8 "Interventi regionali per favorire il trasferimento delle merci su rotaia" è sostituita dalla seguente: "Interventi regionali per favorire il trasferimento delle merci alle modalità ferroviaria ed idroviaria".

2. Al comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 8 dopo le parole "trasporto ferroviario" sono inserite le seguenti parole "ed idroviario" e le parole da "è autorizzata a" fino a "agevolazioni tariffarie" sono sostituite con le seguenti "definisce le modalità e i termini per l’erogazione dei contributi nonché la quantificazione degli stessi".

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 900.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0128 "Trasporto su rotaia e SFMR" del bilancio di previsione 2008.

Art. 44

Progettazione preliminare della tratta veneta della linea ferroviaria alta velocità/alta capacità (AV/AC) Venezia-Trieste

1. La Giunta regionale è autorizzata a finanziare, per un importo complessivo di euro 2.000.000,00, la progettazione preliminare della tratta veneta della linea ferroviaria AV/AC Venezia-Trieste, al fine di conseguire gli obiettivi connessi alla realizzazione degli interventi infrastrutturali del Veneto per il corridoio V transeuropeo.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0133 "Interventi strutturali nel trasporto su rotaia e SFMR" del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.

Art. 45

Realizzazione del secondo stralcio del sistema ferroviario metropolitano regionale (SFMR)

1. Per la realizzazione del secondo stralcio del sistema ferroviario metropolitano regionale (SFMR), sulla base degli stanziamenti per il medesimo scopo previsti dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", nonché per anticipazioni sul terzo stralcio e per il completamento dei lavori del primo stralcio, è autorizzato uno stanziamento di complessivi euro 120.000.000,00 da erogare in quindici anni.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 si applica la legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" e successive modificazioni.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 5.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2008, 2009 e 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0133 "Interventi strutturali nel trasporto su rotaia e SFMR" del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.

Art. 46

Arredo a verde delle rotatorie lungo la rete viaria

1. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli enti locali, la società Veneto Strade SPA e le aziende florovivaistiche e altre selezionate secondo la vigente normativa, al fine di curare la realizzazione e la gestione di interventi finalizzati all’arredo delle rotatorie poste lungo la viabilità del territorio regionale.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0135 "Viabilità regionale, provinciale e comunale" del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.

Art. 47

Interventi di contenimento ed abbattimento del rumore lungo la rete viaria di interesse regionale

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare in dieci anni un finanziamento per un importo complessivo di euro 5.000.000,00, a favore della società Veneto Strade SPA, per la realizzazione dei piani degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore predisposti ai sensi del decreto del Ministro dell’ambiente 29 novembre 2000, lungo la rete stradale di interesse regionale, individuata con provvedimento consiliare n. 59 del 24 luglio 2002.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2008, 2009 e 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0136 "Interventi strutturali per la viabilità regionale, provinciale e comunale" del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.

Art. 48

Interventi di manutenzione e messa in sicurezza della viabilità nei comuni interessati dal tracciato della superstrada Pedemontana Veneta

1. La Giunta regionale, a valere sui fondi di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208 "Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l’anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse", come rifinanziati dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)", assegnati alla Regione del Veneto per la costruzione della superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, è autorizzata ad utilizzare il ribasso d’asta conseguente alla aggiudicazione della gara dei lavori di progettazione, realizzazione e gestione dell’opera, per la realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza della viabilità nei comuni interessati dalla nuova infrastruttura.

2. Per il fine di cui al comma 1 la Giunta regionale è autorizzata a promuovere, sulla base di progetti preliminari, la conclusione di appositi accordi di programma secondo le procedure di cui all’articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione".

Art. 49

Redazione del progetto definitivo della variante alla Strada Statale n. 12 Verona - Castel D’Azzano - Buttapietra

1. La Giunta regionale è autorizzata a finanziare la redazione del progetto definitivo della variante alla Strada Statale n. 12 Verona - Castel D’Azzano - Buttapietra, incaricando allo scopo la società Veneto Strade SPA.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 300.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0130 "Interventi strutturali nel settore dei trasporti" del bilancio di previsione 2008.

Art. 50

Contributo straordinario per la ristrutturazione e la riqualificazione di sedi di aziende di promozione turistica

1. Al fine di promuovere il potenziamento e la qualificazione dell’offerta turistica nelle località balneari della Provincia di Venezia, la Giunta regionale è autorizzata a concedere all’amministrazione provinciale di Venezia un contributo straordinario di euro 862.000,00 per il completamento dei lavori di riqualificazione e ristrutturazione delle sedi delle APT di Jesolo e Chioggia. Le risorse sono destinate: per un importo di euro 600.000,00 al completamento dei lavori dell’APT "Jesolo-Eraclea" - "Jesolo Lido"; per un importo di euro 262.000,00 al completamento dei lavori dell’APT "Palazzo Kursaal" - Chioggia.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 431.000,00 per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0075 "Interventi strutturali nella rete strumentale ed operativa dell’offerta turistica" del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.

Art. 51

Contributo straordinario a favore delle Fondazioni "Arena di Verona" e "Teatro La Fenice di Venezia"

1. Al fine di favorire e sostenere le attività previste dalla programmazione delle Fondazioni liriche La Fenice di Venezia e l’Arena di Verona, la Giunta regionale è autorizzata a concedere, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, un contributo straordinario di euro 2.000.000,00 mediante la definizione di specifiche intese finalizzate al coordinamento delle attività delle due fondazioni previo parere della commissione consiliare competente.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 2.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2008, 2009 e 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0166 "Promozione dello spettacolo" del bilancio di previsione 2008 pluriennale 2008-2010.

Art. 52

Attività di supporto alla valorizzazione e conoscenza del patrimonio culturale

1. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare studi, ricerche, indagini ed a conferire consulenze o collaborazioni, per pianificare gli interventi e organizzare strategicamente le risorse finalizzate alla valorizzazione e alla conoscenza del patrimonio culturale, in relazione alla programmazione 2007-2013.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 150.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte mediante utilizzo delle risorse allocate nell’upb U0169 "Manifestazioni ed istituzioni culturali" del bilancio di previsione 2008.

Art. 53

Intervento regionale per la realizzazione del nuovo palazzo del cinema e dei congressi di Venezia

1. La Giunta regionale è autorizzata a contribuire, con un importo complessivo di euro 10.000.000,00, alla realizzazione dell’intervento Nuovo Palazzo del Cinema e dei Congressi di Venezia, inserito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 luglio 2007 negli elenchi di cui all’articolo 13 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67 "Disposizioni urgenti per favorire l’occupazione", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2008, in euro 4.000.000,00 per l’esercizio 2009 ed in euro 5.000.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0171 "Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto" del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.

Art. 54

Contributo straordinario al Comune di Camposampiero

1. Al fine di consentire al Comune di Camposampiero di completare la costruzione di un fabbricato a servizio della collettività da adibire a sala polivalente per teatro, sala video-proiezioni e videoconferenze, la Giunta regionale è autorizzata a erogare un contributo straordinario di euro 500.000,00.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo quantificati in euro 500.000,00 per l’esercizio finanziario 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0171 "Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto" del bilancio di previsione 2008.

Art. 55

Partecipazione della Regione del Veneto alla istituenda fondazione "Studium Generale Marcianum"

1. La Regione del Veneto è autorizzata a partecipare, in qualità di socio fondatore, alla istituenda fondazione "Studium Generale Marcianum", con sede in Venezia, avente come scopo principale quello di contribuire alla crescita della società civile mediante interventi diretti a sostenere e a rafforzare la formazione a livello pedagogico e universitario nonché mediante l’individuazione di centri e programmi d’eccellenza.

2. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione alla fondazione di cui al comma 1, sentita la competente commissione consiliare.

3. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla fondazione un contributo straordinario dell’importo di euro 250.000,00.

4. L’articolo 26 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 "Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2003" è abrogato.

5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0175 "Formazione professionale" del bilancio di previsione 2008.

Art. 56

Contributo straordinario per l’organizzazione dei Giochi invernali di Alpe Adria 2009

1. La Giunta regionale è autorizzata a sostenere economicamente la spesa necessaria per l’organizzazione, tramite Comitato regionale Veneto del CONI, dei giochi invernali di Alpe Adria 2009, in ottemperanza a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 183 del 30 gennaio 2007, per un importo complessivo di euro 200.000,00.

2. La Giunta regionale individua le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione delle spese sostenute.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0178 "Iniziative per lo sviluppo dello sport" del bilancio di previsione 2008.

Art. 57

Adesione della Regione del Veneto alla Federazione internazionale per lo sviluppo sostenibile e la lotta alla povertà (FISPMED) - ONLUS

1. Al fine di sviluppare le relazioni istituzionali, sociali, culturali ed economiche nell’ambito del bacino Mediterraneo-Mar Nero, la Regione del Veneto aderisce alla Federazione Internazionale per lo sviluppo sostenibile e la lotta alla povertà nel Mediterraneo-Mar Nero ONLUS - (FISPMED), in qualità di socio fondatore.

2. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari alla partecipazione della Regione alla Federazione di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale provvede alla designazione dei rappresentanti della Regione negli organi della Federazione secondo quanto previsto dallo statuto della Federazione.

4. Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedura per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi", i rappresentanti della Regione, di cui al comma 3, sono nominati dal Presidente della Giunta regionale.

5. A conclusione del triennio sperimentale 2007-2009 la FISPMED sarà ricompresa ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 5 settembre 1984 n. 51 tra le Istituzioni di rilevante importanza culturale della Regione del Veneto.

6. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2008, 2009 e 2010 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0110 "Prevenzione e protezione ambientale" del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.

Art. 58

Contributo straordinario a sostegno del progetto "Bollino Blu dello Sport" - Certificazione Etica nello Sport

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario per gli anni 2008 e 2009 alla Fondazione Unione Sportiva Petrarca di Padova, al fine di sostenere il progetto Bollino Blu dello Sport certificazione etica nello sport.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 125.000,00 per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0178 "Iniziative per lo sviluppo dello sport" del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.

Art. 59

Promozione della sicurezza nella pratica sportiva del ciclismo

1. La Regione del Veneto riconosce che l’attività sportiva del ciclismo è una delle pratiche più amate dai cittadini veneti e, il più delle volte, è esercitata su strade aperte al traffico con i conseguenti potenziali pericoli specialmente per i più giovani atleti.

2. Al fine di scongiurare i potenziali pericoli di cui al comma 1 e mettere gli enti locali e le società sportive operanti nel settore nelle condizioni di realizzare percorsi su tratti di territorio alternativi alle strade, anche riutilizzando percorsi non più in uso, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare agli enti locali contributi per la realizzazione di opere che garantiscano la sicurezza ai praticanti l’attività sportiva del ciclismo ed in particolare ai giovani.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 300.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0179 "Impiantistica sportiva" del bilancio di previsione 2008.

Art. 60

Modifica delle leggi regionali 5 aprile 1993, n. 12 e 14 agosto 2003, n. 17 in materia di impiantistica sportiva

1. All’articolo 2, comma 1), lettera h), della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 "Norme in materia di sport e tempo libero", dopo le parole "compresa l’impiantistica sportiva scolastica" sono aggiunte le seguenti parole: "e l’adeguamento delle strutture degli impianti sportivi alle necessità poste dalla pratica sportiva delle persone con disabilità".

2. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 14 agosto 2003, n. 17 "Norme per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva delle persone con disabilità":

a) la lettera b) del comma 2 dell’articolo 1;

b) la lettera b) del comma 3 dell’articolo 1;

c) l’articolo 3.

3. La legge regionale 14 agosto 2003, n. 17 continua ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti e per l’esecuzione degli impegni di spesa assunti in base alla legge medesima

4. In conseguenza di quanto disposto ai commi 1 e 2 le risorse finanziarie già assegnate alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 1 e all’articolo 3 della legge regionale 14 agosto 2003, n. 17 sono destinate agli interventi previsti dalla lettera h) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12.

Art. 61

Contributo straordinario al Comune di Venezia per l’ampliamento dell’impianto sportivo rugby di Venezia-Favaro Veneto

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Venezia di complessivi euro 1.200.000,00 per l’ampliamento delle strutture di servizio della "Società Sportiva Venezia-Mestre Rugby 1986 srl", con messa a norma e manutenzione straordinaria dell’impianto sportivo.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 600.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2008 e 2009, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0179 "Impiantistica sportiva" del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.

Art. 62

Piano straordinario di sviluppo e ammodernamento del sistema informativo dell’assemblea legislativa

1. Nelle more dell’approvazione di una disciplina quadro dei sistemi informativi regionali ed allo scopo di adeguare il sistema informativo del Consiglio regionale alle effettive esigenze dell’assemblea e dei suo organi, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio, è autorizzato ad approvare un piano straordinario triennale di ammodernamento e sviluppo del sistema informativo dell’assemblea legislativa, ispirato ai seguenti criteri:

a) cooperazione con i sistemi informativi della Giunta regionale e degli enti regionali;

b) utilizzazione di standard informativi e documentali aperti negli scambi tra enti e strutture regionali e ricorso a formati di dati liberi;

c) salvaguardia della sicurezza dei dati, dei sistemi, delle reti e dei servizi mediante l’adozione concertata di misure tecniche e organizzative adeguate;

d) promozione e utilizzo preferenziale di soluzioni basate su software libero e su programmi con codice sorgente aperto, al fine di garantire l’interoperabilità di componenti prodotti da una pluralità di fornitori, nonché di favorirne la possibilità di riuso anche ad altre amministrazioni ed enti della Regione.

2. Per il coordinamento tecnico-amministrativo del piano straordinario di cui al comma 1 l’Ufficio di Presidenza può affidare, per un periodo non superiore a tre anni, uno specifico incarico dirigenziale a tempo determinato, individuando un’apposita unità operativa di supporto, dotata del personale necessario; la Giunta regionale provvede ai relativi adempimenti di competenza in conformità alle proposte dell’Ufficio di Presidenza.

3. L’incarico di cui al comma 2 può essere conferito dall’Ufficio di Presidenza esclusivamente a persona che abbia esperienza e adeguata preparazione e che sia in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa per l’accesso alla qualifica dirigenziale. Il dirigente incaricato assume, se esterno, all’atto del conferimento dell’incarico, lo stato giuridico dei dirigenti regionali a tempo determinato e non può partecipare, durante l’incarico, a concorsi per l’accesso al ruolo regionale. Il conferimento dell’incarico a dipendente regionale, determina il collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell’incarico. Il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali è calcolato sull’intero trattamento economico corrisposto ai sensi del comma 4.

4. Gli elementi essenziali del contratto relativo all’incarico di cui al comma 2, ivi comprese le clausole di risoluzione anticipata, è fissato con apposito provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell’Ufficio di Presidenza. Il trattamento economico è concordato tra le parti assumendo come limite massimo quello previsto per i dirigenti di cui all’articolo 17 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1.

5. La struttura regionale competente per l’informatica e gli altri uffici della Giunta regionale assicurano alla struttura incaricata dall’Ufficio di Presidenza della gestione del piano straordinario tutte le informazioni necessarie alla attuazione del piano medesimo.

6. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 2.500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2008, 2009 e 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0241 "Interventi strutturali afferenti il Consiglio regionale" del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.

Art. 63

Contributo straordinario a favore della associazione Diakonia ONLUS con sede in Vicenza per la prosecuzione e implementazione regionale del progetto "Il lembo del mantello"

1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale è impegnata a stanziare un contributo straordinario di complessivi euro 450.000,00 a favore della associazione Diakonia ONLUS con sede in Vicenza - Contrà Torretti, 38, per finanziare la prosecuzione e l’implementazione regionale del progetto "Il lembo del mantello", finalizzato al reinserimento sociale di detenuti non tossicodipendenti e non in situazione di patologia psichiatrica conclamata, svolto in collaborazione con la magistratura di sorveglianza e con associazioni di categoria, che sta riscontrando importanti risultati.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 150.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0165 "Interventi di contrasto alle situazioni di emergenze sociali" del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.

Art. 64

Sostegno ai corsi di formazione per centralinisti telefonici ciechi e ipovedenti

1. Al fine di sostenere i corsi di formazione per centralinisti ciechi e ipovedenti, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario all’Istituto Luigi Configliachi per i minorati della vista di Padova.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in euro 150.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0175 "Formazione professionale" del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.

Art. 65

Indennizzo per i danni causati da vaccinazioni non obbligatorie

1. Al fine di indennizzare i soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile causate da vaccinazioni non obbligatorie le aziende ULSS sono autorizzate a stipulare apposite polizze assicurative.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 14.455.721,55 per l’esercizio 2008 e in euro 15.216.549,00 per ciascuno degli esercizi 2009 e 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0140 "Obiettivi di piano per la sanità" (Capitolo 060203/U ridenominato "Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie e non obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati" (legge 25 febbraio 1992, n. 210; - articolo 114, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112)") del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.

Art. 66

Contributo straordinario al centro di assistenza servizi per anziani La Casa di Schio (VI)

1. Al fine di permettere il completamento dei lavori di ampliamento del centro di assistenza per anziani La Casa di Schio (VI) e scongiurare il concreto rischio della soppressione dei posti letto per anziani e i non autosufficienti presenti nella struttura, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario di 1.000.000,00 di euro in conto capitale.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0145 "Patrimonio sanitario mobiliare e immobiliare" del bilancio di previsione 2008, a valere sulle risorse di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)".

Art. 67

Contributo straordinario al Comune di Breganze (VI) per la costruzione della nuova caserma dei carabinieri

1. Ai fini di garantire maggiore sicurezza al territorio, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Breganze un contributo straordinario in conto capitale per la costruzione della caserma dei carabinieri.

2. Agli oneri di cui al presente articolo quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0016 "Interventi strutturali per la sicurezza" del bilancio di previsione 2008.

Art. 68

Iniziative di informazione per aiutare l’integrazione dei ragazzi e dei giovani stranieri residenti nella
Regione del Veneto

1. La Regione riconosce che nel proprio territorio è presente una realtà molto importante di associazioni di volontariato, di società sportive, di patronati, di parrocchie e di molte altre forme di solidarietà che operano nel territorio affinché vi sia una reale integrazione di ragazzi, ragazze e giovani stranieri residenti nel territorio regionale.

2. Al fine di dare adeguata visibilità alle azioni di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a realizzare e diffondere un DVD che sensibilizzi la popolazione e promuova l’immagine di un Veneto solidale verso le giovani generazioni di stranieri.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in euro 40.000,00 per l’esercizio finanziario 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0164 "Immigrazione" del bilancio di previsione 2008.

Art. 69

Contributo straordinario al Comune di Preganziol (TV) per la realizzazione della nuova sede del distretto socio sanitario

1. Al fine di consentire al Comune di Preganziol, il completamento della realizzazione della nuova sede del distretto socio sanitario, in via Vecellio, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo di euro 500.000,00, pari al 20 per cento del costo complessivo.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0145 "Patrimonio sanitario mobiliare e immobiliare" del bilancio di previsione 2008, a valere sulle risorse di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Art. 70

Contributo straordinario a favore del Comune di Venezia per le persone provenienti dal "residuo psichiatrico" di San Servolo e San Clemente

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Venezia di euro 420.000,00 quale rimborso delle spese sostenute, a partire dall’anno 2004, per le persone provenienti dal residuo psichiatrico di San Servolo e San Clemente e inserite in residenze santarie assistenziali (RSA) ai sensi dell’articolo 55 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 1999)".

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 420.000,00 per l’esercizio finanziario 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0156 "Concorso finanziario alle attività istituzionali delle Ulss e dei Comuni nell’ambito dei servizi sociali" del bilancio di previsione 2008.

Art. 71

Contributo straordinario alla Provincia di Venezia per il completamento della caserma di polizia nel Comune di Jesolo

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla Provincia di Venezia di euro 1.500.000,00 in aggiunta alle risorse già stanziate dalla stessa amministrazione provinciale di Venezia e dal Comune di Jesolo per il completamento della caserma di polizia da attuarsi con un accordo di programma tra le autorità competenti.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 1.500.000,00 per l’esercizio finanziario 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0016 "Interventi strutturali per la sicurezza" del bilancio di previsione 2008.

Art. 72

Contributo straordinario al Comune di Portogruaro per la realizzazione del progetto di riqualificazione urbanistica "Città della sicurezza - area ex Perfosfati primo stralcio"

1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell’articolo 2, comma 2 legge regionale 7 maggio 2002, n. 9 "Interventi regionali per la promozione della legalità e della sicurezza", a concedere un contributo straordinario al Comune di Portogruaro di euro 1.500.000,00 per la realizzazione di un centro di servizi di presidio e sicurezza del territorio secondo il progetto del Comune di Portogruaro, nell’area ex Perfosfati, quale struttura organica atta ad ospitare le nuove caserme dei corpi di polizia che sono presenti nel territorio, ovvero commissariato di polizia di stato, polizia stradale e guardia di finanza.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 1.500.000,00 per l’esercizio finanziario 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0016 "Interventi strutturali per la sicurezza" del bilancio di previsione 2008.

Art. 73

Sostegno economico agli iscritti alle scuole di dottorato di ricerca con sede in Veneto

1. Al fine di riconoscere l’importanza del lavoro di ricerca e sviluppo svolto negli atenei veneti e di attrarre ricercatori dalle altre regioni d’Italia e d’Europa la Giunta regionale è autorizzata a sostenere finanziariamente i giovani iscritti alle scuole di dottorato delle università venete.

2. Per il fine di cui al comma 1 la Giunta regionale è autorizzata a riconoscere criteri di priorità nell’accesso ai bandi per l’utilizzo del FSE 2007-2013 a valere sulla misura "Alta formazione" agli iscritti alle scuole di dottorato degli atenei veneti.

Art. 74

Fondo straordinario a favore del Comune di San Nazario

1. La Giunta regionale è autorizzata a stanziare un contributo straordinario a favore del Comune di San Nazario per le spese funerarie sostenute in seguito all’incendio avvenuto in data 1° febbraio 2007 in casa Facco in cui persero la vita tre dei quattro figli della famiglia, tutti minori.

2. Parte del contributo concesso è utilizzato per l’opera attuata dai servizi sociali del Comune per il progetto "dare cittadinanza all’ambiente di origine".

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0156 "Concorso finanziario alle attività istituzionali delle ULSS e dei Comuni nell’ambito dei servizi sociali" del bilancio di previsione 2008.

Art. 75

Intervento regionale a favore del personale medico e infermieristico del servizio sanitario nazionale del Veneto per le iniziative di cui alla legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55

1. Al fine di sostenere le iniziative di cooperazione decentrata in campo sanitario di cui alla legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55 "Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà", gestite direttamente o tramite le organizzazioni non governative (ONG) riconosciute dal Governo italiano e aventi sede nel Veneto, le associazioni di volontariato, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte all’albo regionale, la Regione del Veneto promuove la fruizione di aspettative retribuite per il personale medico e infermieristico dipendente dalle strutture sanitarie pubbliche, dalle università, dagli ospedali classificati e dagli istituti di ricerca e cura a carattere scientifico e dalle strutture private accreditate del Veneto.

2. Le aspettative retribuite non possono superare i trenta giorni per anno solare e sono cumulabili in un unico periodo per un massimo di novanta giorni in un triennio. I periodi di aspettativa sono conteggiati agli effetti dall’anzianità di servizio sia per il calcolo del trattamento di fine rapporto che per il trattamento di quiescenza.

3. I benefici di cui al comma 2 a favore dell’operatore cooperante sono sospesi per i tre anni successivi al loro effettivo godimento.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 600.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0013 "Diritti Umani, cooperazione e solidarietà internazionale" del bilancio di previsione 2008.

Art. 76

Contributo straordinario al Comune di Padova a sostegno della stagione lirica

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere, per l’anno 2008, un contributo straordinario complessivo di euro 250.000,00 al Comune di Padova, a sostegno della stagione lirica nell’ambito del sistema regionale della lirica decentrata nel territorio.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 250.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0166 "Promozione dello spettacolo" del bilancio di previsione 2008.

Art. 77

Disposizioni in materia di riduzione dei prezzi della benzina e del gasolio per autotrazione nei territori regionali di confine

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alle persone fisiche, intestatarie di uno o più veicoli soggetti ad iscrizione nei pubblici registri e residenti nei territori prossimi al confine con l’Austria, un contributo per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso in maniera differenziata, in ragione della distanza del comune di residenza del soggetto beneficiario dal luogo di confine di stato più vicino e raggiungibile su strada carrozzabile pubblica.

3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, determina, sentita la competente commissione consiliare:

a) i comuni di residenza dei soggetti beneficiari di cui al comma 1;

b) la misura del contributo;

c) le modalità di rilevazione dei prezzi alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione di cui al comma 1;

d) le modalità di fruizione del beneficio, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici;

e) le funzioni delegate ai comuni e le relative compensazioni finanziarie;

f) gli adempimenti e gli obblighi dei gestori degli impianti di distribuzione di carburanti;

g) le modalità per la vigilanza sulla corretta fruizione dei benefici di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 3.000.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0005 "Interventi indistinti a favore degli enti locali" del bilancio di previsione 2008.

Art. 78

Misure straordinarie in materia di sicurezza urbana

1. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare un finanziamento straordinario per le iniziative di sicurezza urbana attuate dagli enti locali, con priorità per la realizzazione di forme e sistemi coordinati e integrati di vigilanza, sicurezza locale e di quartiere ai sensi e nei modi previsti dall’articolo 3 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 9 "Interventi regionali per la promozione della legalità e della sicurezza", e a sostenere programmi destinati ad attività di controllo notturno e serale per le finalità di cui all’articolo 6 comma 3 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande".

2. Agli oneri di investimento derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 13.000.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0016 "Interventi strutturali per la sicurezza" del bilancio di previsione 2008.

3. Agli oneri correnti derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 2.000.000,00 per l’esercizio 2008 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0015 "Prevenzione e lotta alla criminalità" del bilancio di previsione 2008.

Art. 79

Finanziamento aggiuntivo per la realizzazione di nuovi interventi strutturali per la viabilità regionale

1. Per l’aggiornamento del Piano triennale di cui all’articolo 95, comma 1, lettera a) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e successive modificazioni, si autorizza un finanziamento aggiuntivo per complessivi euro 200.000.000,00 da erogare in dieci anni per la realizzazione di nuovi interventi di viabilità nel territorio.

2. Del finanziamento di cui al comma 1 una quota pari a euro 100.000.000,00 è riservata ad interventi sulla viabilità provinciale che saranno definiti d’intesa con le amministrazioni provinciali. La rimanente quota di euro 100.000.000,00 è riservata ad interventi sulla viabilità regionale nonché come quota di contributo pubblico per interventi di finanza di progetto con particolare riferimento al completamento della strada regionale 10.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 15.000.000,00 per l’esercizio 2008 e in euro 20.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2009 e 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0136 "Interventi strutturali per la viabilità regionale, provinciale e comunale" del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.

Art. 80

Realizzazione di una piattaforma logistica per lo stoccaggio dei prodotti agroalimentari veneti deperibili

1. Al fine di sostenere la commercializzazione nel mondo dei prodotti agroalimentari veneti deperibili, che per lo loro caratteristiche abbisognano di particolari attenzioni nel trasporto e nella conservazione, la Giunta regionale è autorizzata a concedere a Veneto Agricoltura un contributo, nella misura massima di euro 3.000.000,00, per la realizzazione di una piattaforma logistica per il ricevimento, il mantenimento e lo stoccaggio dei prodotti deperibili a temperatura controllata, di collegamento con l’aeroporto
Marco Polo di Venezia.

2. Le modalità di realizzazione e di gestione della piattaforma di cui al comma 1 sono adottate dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall’acquisizione del parere di cui al comma 3.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria sugli aiuti di stato ed è subordinato all’acquisizione del parere di compatibilità della Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 ed 88 del trattato CE.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 1.500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0049 "Interventi infrastrutturali a favore delle imprese e della collettività rurale" del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.

Art. 81

Modifica della legge regionale 26 ottobre 2007, n. 30 "Interventi regionali a favore dei comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna e nell’area del Veneto orientale"

1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2007, n. 30 "Interventi regionali a favore dei comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna e nell’area del Veneto orientale" dopo le parole: "nell’area del Veneto orientale" sono aggiunte le parole: "nonché dei comuni della provincia di Treviso con meno di cinquemila abitanti, confinanti con la Regione Friuli Venezia Giulia, ad esclusione dei comuni che fanno parte delle comunità montane.".

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0007 "Trasferimento agli enti locali per investimenti" del bilancio di previsione 2008.

Art. 82

Partecipazione alla Fondazione studi universitari di Vicenza

1. La Giunta regionale è autorizzata a partecipare, in qualità di socio sostenitore, alla Fondazione studi universitari di Vicenza, al fine di favorire l’attivazione e il sostegno di due nuovi corsi di laurea magistrale in Innovazione del prodotto e in Meccatronica.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 250.000,00 per ciascuno degli esercizi 2008, 2009 e 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0172 "Interventi per il diritto allo studio" del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.

Art. 83

Aumento di capitale della società Interporto di Venezia SPA

1. La Giunta regionale è autorizzata a partecipare, per il tramite di Veneto Sviluppo SPA, alle operazioni di aumento del capitale sociale della società Sistemi Territoriali SPA, fino a un importo di euro 260.000,00.

2. L’importo di cui al comma 1 deve essere utilizzato esclusivamente per l’aumento di capitale della società Interporto di Venezia SPA.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 260.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0065 "Partecipazione al capitale sociale" del bilancio di previsione 2008.

Art. 84

Azioni regionali finalizzate alla permuta, a favore degli enti territoriali, dei beni statali in uso al Ministero della difesa

1. La Giunta regionale promuove iniziative finalizzate a favorire la permuta a favore degli enti territoriali, secondo quanto disposto dall’articolo 3, comma 15 ter, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 "Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare" convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e successive modificazioni dei beni statali in uso al Ministero della difesa. Per tali finalità possono essere promossi appositi accordi di programma di cui all’articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione", con gli enti territoriali interessati, nell’ambito dei quali la Regione può assumere a proprio carico l’onere di redigere appositi studi di fattibilità da utilizzare per l’esperimento della procedura funzionale alla permuta.

2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0214 "Attività a supporto della progettazione e qualificazione in materia di lavori pubblici" del bilancio di previsione 2008.

Art. 85

Misure regionali a sostegno della politica per la casa

1. Nell’ambito della definizione di iniziative rivolte alla realizzazione di un progetto di housing sociale nel territorio veneto, con il coinvolgimento di investitori istituzionali, privati e della pubblica amministrazione, la Regione del Veneto, anche tramite Veneto Sviluppo SPA, aderisce alla costituzione di un fondo immobiliare etico da istituirsi con le fondazioni bancarie ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 86 "Istituzioni e disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi", rivolto alla realizzazione, recupero e/o acquisto di immobili da destinare alla locazione a canone calmierato in favore di soggetti economicamente svantaggiati.

2. Al fine di contrastare i gravi effetti della crisi dovuta all’aumento dei tassi d’interesse applicati sui prestiti bancari ed assicurare il mantenimento in proprietà della prima e unica casa, in capo a soggetti impegnati nel pagamento delle rate di mutuo ipotecario contratto per l’acquisto, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, approva:

a) uno schema di convenzione da proporre agli istituti di credito con cui si concorda il rinvio delle azioni esecutive intraprese dagli istituti stessi e si consente al soggetto contraente di recuperare, in tempi stabiliti, l’originale andamento di solvibilità oppure la rinegoziazione del mutuo, con un prolungamento del periodo di ammortamento, riconducendo l’ammontare delle rate mensili alla capacità reddituale e patrimoniale del soggetto contraente;

b) uno schema di convenzione da proporre ai notai aventi sede in Veneto, al fine dell’ottimizzazione funzionale ed economica delle prestazioni dei medesimi per l’attuazione della presente disposizione e, più in generale, per l’eventuale trasferimento del mutuo a diverso istituto mutuante.

3. Al fine di agevolare l’acquisto o la costruzione della prima casa, ovvero il recupero della prima abitazione, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, approva un bando di concorso per la concessione di contributi in conto interessi su mutui, rivolti alle famiglie con figli minori a carico e alle giovani coppie residenti in Veneto.

4. Al fine di contrastare il disagio abitativo dei nuclei familiari con alloggio in locazione, è assegnato un cofinanziamento regionale agli interventi finanziati con fondo nazionale per il sostegno all’accesso delle abitazioni, di cui all’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo" e successive modificazioni.

5. Le iniziative di cui ai commi 1 e 3 sono realizzate privilegiando gli interventi conformi alle linee guida di cui alla legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 "Iniziative ed interventi regionali a favore dell’edilizia sostenibile"; la Giunta regionale, nella predisposizione dei bandi riferiti agli interventi di cui ai predetti commi 1 e 3, adotta i criteri e modalità attuative conseguenti.

6. Agli oneri d’investimento derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in complessivi euro 24.500.000,00 per l’esercizio 2008 e in particolare in euro 5.500.000,00 per l’attuazione del comma 1, euro 14.000.000,00 per l’attuazione del comma 2 ed euro 5.000.000,00 per l’attuazione del comma 3, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0080 "Interventi per programmi di edilizia abitativa pubblica" del bilancio di previsione 2008.

7. Agli oneri correnti derivanti dall’attuazione del comma 4 del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0079 "Azioni nel campo delle abitazioni" del bilancio di previsione 2008.

Art. 86

Disposizioni in merito all’acquisto di nuovo materiale rotabile ferroviario

1. Al fine di dare attuazione alla disposizione dell’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4 comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59", come successivamente modificato ed integrato, la società Sistemi Territoriali SPA è autorizzata a provvedere all’acquisto di nuovo materiale rotabile ferroviario destinato a garantire la produzione programmata del servizio di trasporto pubblico locale.

2. Il materiale rotabile di cui al comma 1 è messo a disposizione del gestore del servizio aggiudicatario delle procedure concorsuali per l’espletamento dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale nei termini e con le modalità che sono indicate dalla Giunta regionale.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 la Giunta regionale è autorizzata, a partire dall’esercizio 2009, ad effettuare, per il tramite di Veneto Sviluppo SPA, operazioni di ricapitalizzazione della società Sistemi Territoriali SPA, per un importo massimo di euro 200.000.000,00 in venti anni (upb U0065 "Partecipazione al capitale sociale").

Art. 87

Disposizioni in materia di revoca di agevolazioni all’imprenditoria femminile

1. La revoca di agevolazioni in conto capitale concesse in materia di imprenditoria femminile a seguito di bandi già emanati alla data del 31 dicembre 2006, disposta per il mancato raggiungimento delle condizioni in essi previste per l’ottenimento dei contributi, determina unicamente l’applicazione del comma 4 dell’articolo 11 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2000)", così come modificato dall’articolo 47, comma 1, lettera a) della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007" (upb E0045 "Altre sanzioni amministrative").

Art. 88

Modifica della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 "Nuove norme per l’istituzione di parchi e riserve naturali regionali"

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 28 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 "Nuove norme per l’istituzione di parchi e riserve naturali regionali" è aggiunto il seguente comma:

"2 bis. La Giunta regionale è autorizzata, successivamente all’approvazione del bilancio di previsione annuale, nelle more dell’approvazione della delibera di cui al comma 2, ad erogare acconti per la copertura finanziaria delle spese di funzionamento, fino ad un massimo del 50 per cento, calcolati sulla base di quanto attribuito a ciascun ente parco nell’esercizio finanziario precedente a quello di riferimento."

2. Per l’attuazione del presente articolo si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0100 "Sostegno alle aree naturali protette regionali" del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.

Art. 89

Fondo per l’accelerazione dell’attuazione degli interventi del fondo FAS - programmazione 2007-2013

1. Al fine di avviare alla effettiva realizzazione, in modo anticipato, gli interventi degli Accordi di Programma Quadro e degli altri strumenti previsti dalla delibera CIPE 21 dicembre 2007 di attuazione del Quadro strategico nazionale (QSN), per i quali si siano concluse le fasi della progettazione preliminare o gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure di appalto o di concessione, è istituito un fondo denominato "Fondo per l’accelerazione dell’attuazione degli interventi dei fondi FAS - Programmazione 2007-2013".

2. Gli interventi prefinanziati ai sensi del comma 1, sono obbligatoriamente inseriti nel periodo di programmazione CIPE immediatamente successivo, nei limiti delle disponibilità finanziarie consentite dal comma 537 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria statale 2008).

3. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate alla copertura finanziaria delle fasi di programmazione, progettazione, esproprio e realizzazione effettiva delle opere e dei servizi.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0183 "Finanziamento intese istituzionali di programma e patti territoriali" del bilancio di previsione 2008.

5. L’articolo 46 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007" è abrogato.

Art. 90

Contributo all’azienda ospedaliera di Padova per la clinica di oncoematologia pediatrica

1. La Regione del Veneto, al fine di garantire adeguati organi medici, tecnici e di supporto alle famiglie fino alla realizzazione della camera sterile già programmata dalla direzione ospedaliera è autorizzata a sostenere l’onere finanziario quantificato in euro 500.000,00 a favore della clinica di oncoematologia pediatrica presso l’azienda ospedaliera di Padova.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0140 "Obiettivi di piano per la sanità" del bilancio di previsione 2008.

Art. 91

Misure di razionalizzazione della spesa pubblica in materia di opere pubbliche. Disposizioni in materia di procedure per la dichiarazione di pubblico interesse delle proposte di finanza di progetto per la realizzazione di opere di competenza regionale

1. Dopo l’articolo 44 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici e per le costruzioni in zone dichiarate sismiche." è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 44 bis

Disposizioni in materia di procedure per la dichiarazione di pubblico interesse delle proposte di finanza di progetto per la realizzazione di opere di competenza regionale.

1. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, pubblica, mediante avviso indicativo, l’elenco delle opere, contenute negli strumenti di programmazione regionale, realizzabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica.

2. Nel caso di presentazione di proposte relative ad interventi non compresi nell’avviso indicativo di cui al comma 1, la Giunta regionale valuta l’ammissibilità della proposta ad essere realizzata con capitali privati, previo parere della competente commissione consiliare.

3. Qualora il parere della commissione consiliare di cui ai commi 1 e 2 non sia reso entro sessanta giorni dalla richiesta, la Giunta regionale è autorizzata a procedere. Da tale termine decorrono, per gli interventi di cui al comma 2, i quattro mesi previsti dall’articolo 154 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e successive modificazioni.

4. È istituita, presso il Consiglio regionale, una idonea struttura di supporto alle decisioni di cui ai precedenti commi anche mediante il ricorso ad esperti esterni all’amministrazione regionale.

5. Agli oneri per il funzionamento della struttura di cui al comma 4, quantificati in euro 20.000,00 per l’esercizio finanziario 2008, si fa fronte mediante le risorse allocate nell’upb U0001 "Consiglio regionale" (capitolo n. 000040)."

Art. 92

Prevenzione, cura e riabilitazione delle malattie metaboliche

1. Ai fini della prevenzione, cura e riabilitazione delle malattie metaboliche, la Regione del Veneto promuove un progetto di attivazione di un servizio organico e completo per tutti i pazienti metabolici.

2. La Giunta regionale, di concerto con le strutture competenti e con specifico riferimento all’unità complessa malattie metaboliche ereditarie presso il dipartimento di pediatria dell’azienda ospedaliera di Padova di cui alla delibera n. 479 del 3 giugno 2004 del direttore generale approva, sentita la competente commissione consiliare, un progetto di prevenzione, cura e riabilitazione delle malattie metaboliche con particolare riferimento allo screening neonatale allargato per le malattie metaboliche ereditarie nonché attività di consulenza e di assistenza rivolte al soddisfacimento dei bisogni assistenziali dei pazienti
del Veneto.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2008, 2009 e 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0140 "Obiettivi di piano per la sanità" del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.

Art. 93

Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"

1. La lettera c) dell’allegato C della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" e successive modificazioni è così sostituita:

"c) l’allevatore deve dotarsi di un registro vidimato dalla provincia da esibire alla stessa per ispezione su esplicita richiesta, in cui deve indicare:

1) il numero dell’anello di ciascun soggetto;

2) l’eventuale decesso di soggetti detenuti nell’allevamento provvedendo in tal caso alla riconsegna alla provincia dell’anello;

3) i nominativi delle persone cui vengono ceduti i soggetti;".

2. La lettera e) dell’allegato C della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" e successive modificazioni è abrogata.

3. Per i fini e per le attività di cui ai commi 1 e 2 la Giunta regionale è autorizzata a trasferire euro 2.000,00 alle amministrazioni provinciali per ognuno degli anni 2008, 2009 e 2010, da imputare all’upb U0034 "Servizi integrati agrofaunisticovenatori e sviluppo delle attività ittiche e della pesca" del bilancio di previsione 2008 e pluriennale
2008-2010.

Art. 94

Disposizioni in materia di servizio di tesoreria

1. La legge regionale 2 marzo 1972, n. 8 "Istituzione del servizio di tesoreria della Regione" come novellata dalla legge regionale 12 maggio 1998, n. 22 "Modifica della legge regionale 2 marzo 1972, n. 8 "Istituzione del servizio di tesoreria" "
è abrogata.

2. Il comma 1 dell’articolo 52 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" è così sostituito:

"1. Il servizio di tesoreria è affidato in conformità alle vigenti disposizioni di legge."

Art. 95

Riduzione dei costi della politica, abrogazione dell’articolo 6 bis della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e disposizioni transitorie

1. L’articolo 6 bis della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 "Disciplina dell’assistenza sanitaria, dell’assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali" e successive modificazioni è abrogato a decorrere dall’entrata in vigore del presente articolo.

2. Ai sensi del comma 59 dell’articolo 3 legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).", i contratti di assicurazione in corso al 1° gennaio 2008, cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008.

Art. 96

Completamento del processo di stabilizzazione dei lavoratori precari della Regione Veneto in attuazione della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008)

1. In attuazione dell’articolo 3, comma 90 lettera b) della legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2008), a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale è autorizzata a procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico o che si renderanno disponibili nel triennio successivo anche attraverso la rideterminazione della dotazione organica, alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007, o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della citata legge n. 244/2007, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alla stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di procedure selettive.

2. In attuazione dell’articolo 3, comma 94 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2008) la Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali e la competente commissione consiliare, predispone, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009, 2010 un piano per la progressiva stabilizzazione del personale di cui al comma 1, tenuto conto dei differenti tempi di maturazione dei requisiti.

3. In attuazione dell’articolo 3, comma 106 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2008), la Giunta regionale, dopo la rideterminazione della dotazione organica di cui al comma 4, è autorizzata a bandire concorsi pubblici che prevedano una riserva del 20 per cento dei posti messi a concorso per il personale non dirigenziale che abbia maturato almeno tre anni di esperienze di lavoro subordinato a tempo determinato presso la Regione del Veneto in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007, nonché il riconoscimento, in termini di punteggio, del servizio prestato presso la Regione del Veneto per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, in virtù di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati anteriormente a tale data.

4. Ai fini dell’attuazione dei commi 1 e 3 la Giunta regionale è autorizzata a procedere alla rideterminazione della dotazione organica, dandone informazione alla competente commissione consiliare, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione".

5. Ai sensi dell’articolo 3, comma 92 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2008), la Regione continua ad avvalersi del personale di cui al comma 1, nelle more delle procedure di stabilizzazione.

6. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0017 "Oneri per il personale" del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.

Art. 97

Contributo straordinario alla società sportiva Millenium Basket

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di euro 25.000,00 alla società sportiva Padova Millenium Basket per l’attività agonistica 2008.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 25.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0178 "Iniziative per lo sviluppo dello sport" del bilancio di previsione 2008.

Art. 98

Intervento di restauro conservativo della cappella del Rosario della Basilica dei SS. Giovanni e Paolo in Venezia

1. Al fine di restituire la piena fruibilità della cappella del Rosario, istituita nel 1575 presso la Basilica dei SS. Giovanni e Paolo in Venezia in memoria della battaglia di Lepanto del 1571, e di garantirne la conservazione, la Giunta regionale, sostiene il progetto di restauro della medesima con un contributo straordinario di euro 500.000,00.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 250.000,00 per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0171 "Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto" del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.

Art. 99

Modifiche all’articolo 4 bis della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16

1. Al comma 1 dell’articolo 4 bis della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 "Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale" e successive modificazioni, dopo le parole: "e offerta di lavoro" sono aggiunte le parole: "attraverso la Fondazione Portogruaro Campus".

2. Il secondo e il terzo periodo del comma 1 dell’articolo 4 bis della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 "Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale" e successive modificazioni sono così sostituiti: "I contributi sono concessi dalla Giunta regionale su presentazione di apposita domanda da parte del soggetto attuatore delle iniziative didattiche e formative adeguatamente documentate e corredate della descrizione degli interventi programmati e da un analitico piano di spesa. Ad ultimazione degli interventi finanziati, il soggetto beneficiario è tenuto a presentare una relazione consuntiva sull’attività svolta e sulle spese sostenute.".

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 250.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0172 "Interventi per il diritto allo studio" del bilancio di previsione 2008.

Art. 100

Contributo al Comune di Chioggia per il Teatro Astra

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo di euro 300.000,00 al Comune di Chioggia per il completamento dei lavori di rifacimento e messa a norma del Teatro Astra.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 300.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0171 "Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto" del bilancio di previsione 2008.

Art. 101

Contributo straordinario alla Provincia di Padova per l’organizzazione della stagione culturale 2008

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di euro 200.000,00 a favore della Provincia di Padova per l’organizzazione della stagione culturale 2008.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0169 "Manifestazioni ed istituzioni culturali" del bilancio di previsione 2008.

Art. 102

Valorizzazione del patrimonio culturale regionale

1. La Regione del Veneto promuove iniziative di conoscenza e di comunicazione a livello nazionale e internazionale del patrimonio culturale regionale, anche ai fini di sviluppare un turismo culturale qualificato.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad elaborare un programma annuale di ricerca e di attività di promozione anche attivando accordi con soggetti pubblici e privati operanti nel settore dei beni culturali.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0169 "Manifestazioni ed istituzioni culturali" del bilancio di previsione 2008.

Art. 103

Contributi straordinari per interventi infrastrutturali nel settore vinicolo

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di complessivi euro 200.000,00, negli esercizi 2008 e 2009 al Comune di Vidor (TV) per lavori di restauro e adeguamento del fabbricato Casa Falcade, sede della mostra del prosecco.

2. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di complessivi euro 400.000,00 negli esercizi 2008 e 2009 al Comune di Fregona (TV), per la costruzione di un edificio polivalente idoneo all’appassimento, vinificazione e promozione del Torchiato d.o.c. di Fregona.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 300.000,00 per l’esercizio 2008 e in euro 300.000,00 per l’esercizio 2009, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0049 "Interventi infrastrutturali a favore delle imprese e della collettività rurale" del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.

Art. 104

Azioni regionali a favore delle persone non udenti, non vedenti e con disabilità della voce

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo di euro 100.000,00, con le modalità previste dall’articolo 10 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale" e successive modificazioni, al fine di sostenere l’inserimento nel mondo del lavoro e nel contesto sociale di persone non udenti.

2. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo di euro 100.000,00 alla Scuola Triveneta Cani Guida per non vedenti, al fine di sostenere le attività sociali.

3. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo di euro 50.000,00 al Centro internazionale del libro parlato Adriano Sernagiotto - ONLUS - di Feltre, al fine di sostenere la notevole attività sociale a favore della disabilità della voce e garantire la continuità del servizio, anche con l’aggiornamento delle nuove tecnologie, richiesto sul territorio regionale, nazionale
e all’estero.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 250.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0152 "Servizi a favore delle persone disabili, adulte e anziane" del bilancio di previsione 2008.

Art. 105

Interventi per favorire la realizzazione di opere pubbliche particolarmente rilevanti ai fini della qualificazione di siti di interesse paesaggistico regionale

1. La Giunta regionale è autorizzata a cofinanziare la realizzazione di opere ed interventi pubblici che risultano significativi sotto il profilo della qualificazione di siti di particolare interesse paesaggistico o caratterizzati da esigenze di riordino funzionale.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 2.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2008-2009 ed in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0087 "Interventi per l’assetto territoriale" del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.

Art. 106

Interventi regionali per la sicurezza presso i pronto soccorso ospedalieri

1. La Regione assegna contributi alle aziende ULSS e ospedaliere che stipulano apposite convenzioni, per attività di sorveglianza presso i pronto soccorso ospedalieri, con istituti di vigilanza privata, nel rispetto della normativa vigente e in particolare del codice sulla privacy di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

2. La Giunta regionale, in sede di prima applicazione, determina, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le modalità di assegnazione ed erogazione dei contributi di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 600.000,00 per ciascuno degli esercizi 2008, 2009 e 2010 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0140 "Obiettivi di piano per la sanità", del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.

Art. 107

Modifica all’articolo 3 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006"

1. Il termine di cui all’articolo 3, comma 4, della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006" è rideterminato al 30 giugno 2008.

2. La Giunta regionale, sulla scorta delle determinazioni della commissione paritetica Regione - Provincia individua le modalità e le risorse strumentali e finanziarie necessarie per l’esercizio delle funzioni.

3. Se la commissione di cui al comma 2 non conclude la sua attività entro il termine fissato al comma 1, lo stesso viene prorogato al 31 dicembre 2008.

Art. 108

Programma straordinario di intervento per l’attuazione della direttiva nitrati in Veneto

1. Nelle more di attuazione del piano del settore agricolo (PSAGR), la Giunta regionale approva un programma straordinario di intervento inteso a fornire e migliorare l’adeguamento delle imprese zootecniche del Veneto alle prescrizioni dettate dalla Direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, mediante azioni rivolte all’adeguamento delle strutture di allevamento, all’introduzione di pratiche e tecnologie pulite, alla produzione di energia da reflui zootecnici e al decongestionamento delle aree a più alta densità zootecnica.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del piano di cui al comma 1, quantificati in euro 10.000.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0049 "Interventi infrastrutturali a favore delle imprese e della collettività rurale" del bilancio di previsione 2008.

Art. 109

Contributi per spese di riscaldamento domestico a favore dei cittadini dei comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna

1. La Regione del Veneto intende contribuire alle spese di riscaldamento sostenute dai singoli cittadini e/o da nuclei familiari residenti nei comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna, come individuati dall’articolo 2 della legge regionale 26 ottobre 2007, n. 30 "Interventi regionali a favore dei comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna e nell’area del Veneto orientale".

2. I beneficiari dei contributi sono individuati dai comuni fra soggetti che non sono titolari di un reddito annuo imponibile ai fini dell’addizionale regionale IRPEF superiore ad euro 19.100,00 qualora vivano da soli, ovvero appartengono a un nucleo familiare che dispone di un reddito annuo complessivo non superiore a euro 39.100,00.

3. La Giunta regionale è autorizzata a modificare per gli anni successivi i tetti di reddito indicati al comma 2.

4. I contributi sono erogati dai comuni singoli o associati, per la stagione invernale 2008-2009, nella misura massima di euro 400,00 per ogni soggetto o nucleo famigliare come definiti dai commi 1 e 2.

5. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0005 "Interventi indistinti a favore degli enti locali" del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.

Art. 110

Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2000)" e successive modifiche ed integrazioni

1. Al comma 3 dell’articolo 11 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2000)" e successive modificazioni, le parole: "di una volta" sono sostituite dalle parole: "del cinque per cento" (upb E0045 "Altre sanzioni amministrative").

2. Al comma 4 dell’articolo 11 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2000)" e successive modificazioni, dopo le parole: "progetto ammesso all’intervento" sono aggiunte le parole: "secondo quanto previsto dal comma 5. La Giunta regionale è autorizzata ad individuare ulteriori fattispecie di applicazione della revoca con conseguente applicazione di quanto disposto dal comma 5".

3. Il comma 6 bis dell’ articolo 11 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2000)" come aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 47 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 è abrogato.

Art. 111

Dichiarazione d’urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

 

.....

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 27 febbraio 2008

Galan


INDICE

Art. 1 - Quadro finanziario di riferimento

Art. 2 - Rifinanziamenti e fondi speciali

Art. 3 - Fondo regionale per la non autosufficienza

Art. 4 - Sostegno alla disabilità grave e al progetto vita indipendente

Art. 5 - Trasporto dei disabili ai centri educativi occupazionali diurni (CEOD)

Art. 6 - Contributi regionali per l’attivazione dei servizi innovativi per l’infanzia

Art. 7 - Contributo scolastico a bambini con difficoltà di apprendimento

Art. 8 - Modifica all’articolo 12 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006"

Art. 9 - Messa in sicurezza delle scuole

Art. 10 - Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione"

Art. 11 - Contributo straordinario per gli impianti di depurazione

Art. 12 - Progetto bike sharing

Art. 13 - Contributo per le attività degli "Sportelli energetici informativi" realizzati nel territorio

Art. 14 - Istituzione di un fondo unico regionale per il sostegno alla produzione di energia proveniente da fonti alternative e rinnovabili

Art. 15 - Interventi per il risanamento dell’ambiente, per la bonifica e lo smaltimento dell’amianto

Art. 16 - Contributo straordinario alla Fondazione Basaglia ONLUS, per il trasferimento, da altra regione a Venezia, della sede nazionale e per l’avvio delle attività

Art. 17 - Contributo straordinario a favore della Fondazione Teatro Civico di Vicenza

Art. 18 - Istituzione della Scuola musicale Coro di voci bianche Regione Veneto

Art. 19 - Formazione educatori sportivi

Art. 20 - Interventi regionali per iniziative di prevenzione della violenza a danno delle donne

Art. 21 - Istituzione dell’albo regionale dei gruppi d’acquisto solidale

Art. 22 - Fondo di garanzia per gli investimenti delle società ed enti no profit

Art. 23 - Istituzione di un fondo di solidarietà

Art. 24 - Viabilità alternativa alla superstrada a pagamento "Affi-Pai"

Art. 25 - Iniziative a favore del patrimonio storico, culturale, architettonico e artistico di origine veneta

Art. 26 - Acquisto del rifugio alpino "Città di Vittorio Veneto" al Monte Pizzoc

Art. 27 - Adesione della Regione del Veneto alla "Fondazione slow food per la biodiversità - ONLUS"

Art. 28 - Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande"

Art. 29 - Prefinanziamento dei progetti di cooperazione transfrontaliera

Art. 30 - Modifica all’articolo 9 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Nuova disciplina della professione di guida alpina" e successive modificazioni

Art. 31 - Programma di certificazione genetico-sanitaria del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto e della vite

Art. 32 - Contributi per la realizzazione del Congresso mondiale dell’OIV e del Congresso nazionale dell’AEEI nell’anno 2008 nel territorio Veneto

Art. 33 - Iniziative comunitarie e regionali di sviluppo rurale

Art. 34 - Contributo regionale per certificazioni etico-sociali

Art. 35 - Disposizione transitoria in materia di apprendistato professionalizzante

Art. 36 - Intervento regionale per la riqualificazione paesaggistica del territorio veneto

Art. 37 - Interventi per la tutela paesaggistica e la salvaguardia del tracciato della ex ferrovia Treviso-Ostiglia

Art. 38 - Esecuzione dell’accordo di programma attuativo del documento "Nuovo quadro programmatico Stato - Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano per l’educazione all’ambiente e alla sostenibilità"

Art. 39 - Azioni a salvaguardia delle risorse idriche

Art. 40 - Contributo straordinario alla società Polesine servizi SPA per investimenti sulle infrastrutture di approvvigionamento idrico

Art. 41 - Avvio di nuovi servizi di trasporto pubblico locale

Art. 42 - Contributo per il completamento della progettazione del collegamento ferroviario Venezia-Chioggia

Art. 43 - Modifica dell’articolo 12 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 8 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di edilizia residenziale pubblica, viabilità, mobilità, urbanistica ed edilizia"

Art. 44 - Progettazione preliminare della tratta veneta della linea ferroviaria alta velocità/alta capacità (AV/AC) Venezia-Trieste

Art. 45 - Realizzazione del secondo stralcio del sistema ferroviario metropolitano regionale (SFMR)

Art. 46 - Arredo a verde delle rotatorie lungo la rete viaria

Art. 47 - Interventi di contenimento ed abbattimento del rumore lungo la rete viaria di interesse regionale

Art. 48 - Interventi di manutenzione e messa in sicurezza della viabilità nei comuni interessati dal tracciato della superstrada Pedemontana Veneta

Art. 49 - Redazione del progetto definitivo della variante alla Strada Statale n. 12 Verona - Castel D’Azzano - Buttapietra

Art. 50 - Contributo straordinario per la ristrutturazione e la riqualificazione di sedi di aziende di promozione turistica

Art. 51 - Contributo straordinario a favore delle Fondazioni "Arena di Verona" e "Teatro La Fenice di Venezia"

Art. 52 - Attività di supporto alla valorizzazione e conoscenza del patrimonio culturale

Art. 53 - Intervento regionale per la realizzazione del nuovo palazzo del cinema e dei congressi di Venezia

Art. 54 - Contributo straordinario al Comune di Camposampiero

Art. 55 - Partecipazione della Regione del Veneto alla istituenda fondazione "Studium Generale Marcianum"

Art. 56 - Contributo straordinario per l’organizzazione dei Giochi invernali di Alpe Adria 2009

Art. 57 - Adesione della Regione del Veneto alla Federazione internazionale per lo sviluppo sostenibile e la lotta alla povertà (FISPMED) - ONLUS

Art. 58 - Contributo straordinario a sostegno del progetto "Bollino Blu dello Sport" - Certificazione Etica nello Sport

Art. 59 - Promozione della sicurezza nella pratica sportiva del ciclismo

Art. 60 - Modifica delle leggi regionali 5 aprile 1993, n. 12 e 14 agosto 2003, n. 17 in materia di impiantistica sportiva

Art. 61 - Contributo straordinario al Comune di Venezia per l’ampliamento dell’impianto sportivo rugby di Venezia-Favaro Veneto

Art. 62 - Piano straordinario di sviluppo e ammodernamento del sistema informativo dell’assemblea legislativa

Art. 63 - Contributo straordinario a favore della associazione Diakonia ONLUS con sede in Vicenza per la prosecuzione e implementazione regionale del progetto "Il lembo del mantello"

Art. 64 - Sostegno ai corsi di formazione per centralinisti telefonici ciechi e ipovedenti

Art. 65 - Indennizzo per i danni causati da vaccinazioni non obbligatorie

Art. 66 - Contributo straordinario al centro di assistenza servizi per anziani La Casa di Schio (VI)

Art. 67 - Contributo straordinario al Comune di Breganze (VI) per la costruzione della nuova caserma dei carabinieri

Art. 68 - Iniziative di informazione per aiutare l’integrazione dei ragazzi e dei giovani stranieri residenti nella Regione del Veneto

Art. 69 - Contributo straordinario al Comune di Preganziol (TV) per la realizzazione della nuova sede del distretto socio sanitario

Art. 70 - Contributo straordinario a favore del Comune di Venezia per le persone provenienti dal "residuo psichiatrico" di San Servolo e San Clemente

Art. 71 - Contributo straordinario alla Provincia di Venezia per il completamento della caserma di polizia nel Comune di Jesolo

Art. 72 - Contributo straordinario al Comune di Portogruaro per la realizzazione del progetto di riqualificazione urbanistica "Città della sicurezza - area ex Perfosfati primo stralcio"

Art. 73 - Sostegno economico agli iscritti alle scuole di dottorato di ricerca con sede in Veneto

Art. 74 - Fondo straordinario a favore del Comune di San Nazario

Art. 75 - Intervento regionale a favore del personale medico e infermieristico del servizio sanitario nazionale del Veneto per le iniziative di cui alla legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55

Art. 76 - Contributo straordinario al Comune di Padova a sostegno della stagione lirica

Art. 77 - Disposizioni in materia di riduzione dei prezzi della benzina e del gasolio per autotrazione nei territori regionali di confine

Art. 78 - Misure straordinarie in materia di sicurezza urbana

Art. 79 - Finanziamento aggiuntivo per la realizzazione di nuovi interventi strutturali per la viabilità regionale

Art. 80 - Realizzazione di una piattaforma logistica per lo stoccaggio dei prodotti agroalimentari veneti deperibili

Art. 81 - Modifica della legge regionale 26 ottobre 2007, n. 30 "Interventi regionali a favore dei comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna e nell’area del Veneto orientale"

Art. 82 - Partecipazione alla Fondazione studi universitari di Vicenza

Art. 83 - Aumento di capitale della società Interporto di Venezia SPA

Art. 84 - Azioni regionali finalizzate alla permuta, a favore degli enti territoriali, dei beni statali in uso al Ministero della difesa

Art. 85 - Misure regionali a sostegno della politica per la casa

Art. 86 - Disposizioni in merito all’acquisto di nuovo materiale rotabile ferroviario

Art. 87 - Disposizioni in materia di revoca di agevolazioni all’imprenditoria femminile

Art. 88 - Modifica della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 "Nuove norme per l’istituzione di parchi e riserve naturali regionali"

Art. 89 - Fondo per l’accelerazione dell’attuazione degli interventi del fondo FAS - programmazione 2007-2013

Art. 90 - Contributo all’azienda ospedaliera di Padova per la clinica di oncoematologia pediatrica

Art. 91 - Misure di razionalizzazione della spesa pubblica in materia di opere pubbliche. Disposizioni in materia di procedure per la dichiarazione di pubblico interesse delle proposte di finanza di progetto per la realizzazione di opere di competenza regionale

Art. 92 - Prevenzione, cura e riabilitazione delle malattie metaboliche

Art. 93 - Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"

Art. 94 - Disposizioni in materia di servizio di tesoreria

Art. 95 - Riduzione dei costi della politica, abrogazione dell’articolo 6 bis della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e disposizioni transitorie

Art. 96 - Completamento del processo di stabilizzazione dei lavoratori precari della Regione Veneto in attuazione della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008)

Art. 97 - Contributo straordinario alla società sportiva Millenium Basket

Art. 98 - Intervento di restauro conservativo della cappella del Rosario della Basilica dei SS. Giovanni e Paolo in Venezia

Art. 99 - Modifiche all’articolo 4 bis della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16

Art. 100 - Contributo al Comune di Chioggia per il Teatro Astra

Art. 101 - Contributo straordinario alla Provincia di Padova per l’organizzazione della stagione culturale 2008

Art. 102 - Valorizzazione del patrimonio culturale regionale

Art. 103 - Contributi straordinari per interventi infrastrutturali nel settore vinicolo

Art. 104 - Azioni regionali a favore delle persone non udenti, non vedenti e con disabilità della voce

Art. 105 - Interventi per favorire la realizzazione di opere pubbliche particolarmente rilevanti ai fini della qualificazione di siti di interesse paesaggistico regionale

Art. 106 - Interventi regionali per la sicurezza presso i pronto soccorso ospedalieri

Art. 107 - Modifica all’articolo 3 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006"

Art. 108 - Programma straordinario di intervento per l’attuazione della direttiva nitrati in Veneto

Art. 109 - Contributi per spese di riscaldamento domestico a favore dei cittadini dei comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna

Art. 110 - Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2000)" e successive modifiche ed integrazioni

Art. 111 - Dichiarazione d’urgenza

(seguono allegati)

Legge 1 finanziaria_tabelle_web_204276.pdf

Dati informativi concernenti la legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:

1 -   Procedimento di formazione

2 -   Relazione al Consiglio regionale

3 -   Note agli articoli

4 -   Leggi regionali abrogate

5 -   Strutture di riferimento

  1. Procedimento di formazione

 -          La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Marialuisa Coppola, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 28 novembre 2007, n. 22/ddl;

-          Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 4 dicembre 2007, dove ha acquisito il n. 281 del registro dei progetti di legge;

-          Il progetto di legge è stato assegnato alla 1° commissione consiliare;

-          La 1° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 20 dicembre 2007;

-          Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Barbara Degani, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 8 e 9 febbraio 2008, n. 1582.


 2. 
Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

anche la manovra di bilancio regionale per il 2008, come quella relativa all’anno che sta per concludersi, si inserisce in un quadro di relazioni finanziarie tra Stato e Regioni che sconta il mancato avvio del federalismo fiscale.

Il disegno di legge Finanziaria statale 2008 non contiene tracce significative di quei principi di autonomia finanziaria, premialità ed efficienza più volte richiesti dalle Regioni, né prevede quell’anticipo di attuazione del federalismo fiscale i cui capisaldi erano stati concordati nel disegno di legge Delega licenziato dal Consiglio dei Ministri il 3 agosto 2007.

Quest’ultimo contiene peraltro molte norme invasive dell’autonomia legislativa regionale, inerenti aspetti di carattere istituzionale, nonostante una negativa e consolidata giurisprudenza costituzionale, e non risponde alle richieste delle Regioni espresse nel documento sul Patto fiscale del 25 settembre 2007.

Quanto al Patto di stabilità, il disegno di legge Finanziaria non dispone cambiamenti rispetto alle regole già fissate per il 2008 dalla Legge Finanziaria 2007.

Il complesso delle spese finali - definito come somma delle spese correnti ed in conto capitale, con la sola esclusione di quelle per la sanità e per la concessione di crediti (vengono quindi assoggettate anche spese non comprimibili quali il personale, le calamità naturali e i trasferimenti agli enti locali, tanto per citarne alcune) - nel 2008 non potrà essere superiore, in termini sia di competenza che di cassa, al corrispondente importo relativo all’anno 2007 incrementato del 2,5 per cento.

Inoltre, non è stata accolta la richiesta delle Regioni di escludere dai vincoli del Patto alcune voci di spesa: su tutte i cofinanziamenti comunitari, ma anche le spese per investimenti e quelle per calamità naturali.

La Regione sarà pertanto vincolata anche quest’anno ad una gestione molto rigida ed oculata delle spese, in particolare quelle operative e di funzionamento.

Sul versante delle entrate, da diversi anni registriamo difficoltà causate dalla staticità nominale delle entrate tributarie a libera destinazione e da una progressiva riduzione dell’entità dei trasferimenti statali di parte corrente, che hanno via via diminuito la dotazione complessiva di risorse finanziarie che concorrono alla formazione della manovra di bilancio annuale.

Per il 2008 le risorse a libera destinazione registrano un aumento di circa il 3,4 per cento, ascrivibile all’evoluzione del gettito della tassa automobilistica e ad un’assegnazione sulla compartecipazione IVA a titolo compensativo della perdita di gettito dell’accisa sulla benzina.

Tali maggiori risorse sono state utilizzate nell’ambito della manovra di bilancio, principalmente per sostenere gli investimenti nel settore privato che ormai da qualche anno non possono più essere finanziati attraverso il ricorso all’indebitamento, non rientrando nelle fattispecie previste dalla legge n. 350/2003 (articolo 3, commi 16-19).

Pur in presenza di un quadro di entrata fortemente critico, che risente delle incursioni del Governo centrale sul campo dell’autonomia finanziaria regionale, due settimane orsono abbiamo scelto, nell’approvare la manovra tributaria regionale per l’anno 2008, di non aggravare ulteriormente le famiglie venete, già penalizzate da una pressione fiscale che presumibilmente si manterrà il prossimo anno sugli stessi, notevoli, livelli raggiunti nel 2007.

Da parte sua, quindi, la Regione Veneto ha scelto di continuare il processo di graduale riduzione del prelievo fiscale a carico dei suoi cittadini.

Ciò si è tradotto:

-      nella riduzione del numero di contribuenti colpiti dall’addizionale Irpef;

-      nella riproposizione delle agevolazioni fiscali a favore di disabili, famiglie numerose, cooperative sociali, nuove imprese giovanili e femminili;

-      nella riduzione dell’aliquota Irap per la aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) che succederanno alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) a seguito di formale riconoscimento da parte della Regione;

-      nella rimodulazione, a gettito invariato, delle aliquote dell’addizionale regionale all’accisa sul gas naturale sulla base della nuova struttura impositiva introdotta con il decreto legislativo n. 26/2007

-      nella disapplicazione di alcune tasse sulle concessioni regionali i cui farraginosi meccanismi gestionali, specie se confrontati con il relativo gettito, estremamente ridotto, rendevano anti-economico il mantenimento in capo alla Regione dei tributi in argomento.

Si è quindi deciso, lo ribadisco, di adottare una manovra che, confermando gli elevati standard qualitativi nell’erogazione delle prestazioni sanitarie e mantenendo in ordine i conti della sanità, lasci sostanzialmente invariata la pressione fiscale rispetto all’anno precedente.

LE PREVISIONI DI ENTRATA

Per il 2008, a legislazione vigente, sulla base degli andamenti storici registrati e del quadro macroeconomico previsto, si prevede di acquisire risorse libere da vincoli per 1.479,7 milioni di euro (d’ora innanzi abbreviati in ml), in aumento del 8,3 per cento rispetto al 2007.

I tributi propri liberamente destinabili ammontano a 943,7 ml. Tra essi i principali riguardano:

-      la tassa automobilistica regionale (567 ml), in aumento del 7 per cento rispetto all’esercizio precedente. L’incremento di gettito atteso per il 2008 è rinvenibile, da un lato, nella crescita, lenta ma costante, del parco veicolare regionale e, dall’altro, nell’attività di recupero dell’imponibile evaso;

-      la quota regionale dell’accisa sulla benzina per autotrazione (165 ml), in diminuzione del 10,8 per cento rispetto all’esercizio precedente. Le motivazioni del calo “strutturale” del gettito di questo tributo, realizzatosi a partire dall’anno 2000 e con intensità maggiore a partire dal 2003, vanno ricercate innanzitutto nel ricorso a beni sostituti più economici della benzina, quali gasolio e GPL;

-      la quota regionale dell’accisa sul gasolio per autotrazione (8,5 ml);

-      l’addizionale regionale all’imposta sul consumo di gas naturale (91 ml);

-      la tassa regionale per il diritto allo studio universitario (11,1 ml), in aumento del 3 per cento rispetto alle previsioni del 2007;

-      il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, il cui gettito ammonta a 11,5 ml, confermando la tendenza negativa del gettito di questo tributo (-17,9 per cento rispetto all’esercizio precedente).

Inoltre, nel 2008 si prevede un aumento della quota di compartecipazione IVA pari a 54,3 ml rispetto al 2007, nonché l’acquisizione di trasferimenti statali senza vincolo di destinazione (in particolare i trasferimenti Bassanini per l’attuazione del decentramento amministrativo e il fondo nazionale per le politiche sociali) per un ammontare di 301,2 ml, in aumento di 4,7 ml rispetto al 2007.

Le altre entrate libere ricorrenti, invece, sono stimate in 107,8 ml, in aumento di 24,7 ml rispetto al 2007.

Le entrate libere non ricorrenti, infine, sono stimate in 41,7 ml, 3,3 in meno rispetto al 2007.

LA SITUAZIONE FINANZIARIA DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE (SSN)

La legge finanziaria statale 2007 (legge n. 296/2006) definisce uno stanziamento di parte corrente di 99.082 ml l’anno 2008 per il SSN; tuttavia allo stato attuale non è ancora definito un accordo per la suddivisione di tale importo tra le singole regioni e province autonome, coerentemente con quanto disposto dall’art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che demanda al CIPE tale ripartizione, su proposta del Ministero della Sanità, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

Pur esprimendo una valutazione positiva sugli importi che deriveranno alla Regione Veneto in relazione al nuovo stanziamento statale, la previsione di bilancio per il 2008 viene tecnicamente effettuata entro il contenimento della spesa presa a riferimento a livello nazionale.

Trattasi quindi esclusivamente di una stima tecnica e prudenziale, elaborata alla luce dei dati e delle informazioni attualmente disponibili.

Pertanto, il totale delle risorse prevedibilmente assegnabili alla Regione Veneto per il SSN per l’esercizio 2008 risulta pari a circa 7.600 ml.

In contemporanea alla definizione di tali risorse, risulta necessario suddividerle coerentemente tra i Livelli Essenziali di Assistenza, secondo quanto previsto dagli accordi Stato–Regioni e Province Autonome recepito con il decreto ministeriale 29 novembre 2001 che individua le seguenti percentuali indicative: - prevenzione collettiva: 5 per cento; - assistenza territoriale (territoriale): 19 per cento; - assistenza territoriale (farmaceutica): 13 per cento; assistenza territoriale (specialistica): 13 per cento; - assistenza territoriale (assistenza agli anziani): 5 per cento; - assistenza ospedaliera: 45 per cento.

Anche la gestione accentrata regionale, indicativamente, subirà, al proprio interno, tale ripartizione, in quanto compatibile.

LE PREVISIONI DI SPESA

Passo ora velocemente in rassegna alcune voci significative relative ai “macrosettori” del bilancio di previsione 2008, specificando solo gli interventi finanziati con risorse regionali a libera destinazione.

AREA SPESE TECNICHE E DI FUNZIONAMENTO (518 ML)

In quest’area rientrano le spese per gli organi istituzionali (57 ml), quelle per risorse umane e strumentali (249 ml, cifra che conferma lo sforzo sostenuto dalla Regione per contenere le spese di organizzazione amministrativa, particolarmente basse se confrontate con quelle di altre regioni) , gli oneri finanziari (137 ml) ed altre spese tecniche (73 ml, tra cui annoto 24 ml destinati al cofinanziamento FSE dei nuovi programmi comunitari).

AREA SVILUPPO ECONOMICO (281 ML)

Settore primario (108 ml): nel 2008 la Regione assicura il consistente cofinanziamento (21,5 ml) del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013.

Le risorse regionali attivate per la politica comune della pesca tramite il cofinanziamento del Fondo europeo pesca (FEP) ammontano a 1,1 ml.

Annoto poi che vengono riconfermate le attività per la tutela e la salvaguardia del territorio rurale del Veneto, sotto il profilo agricolo, ambientale ed idraulico.

Continua inoltre l’impegno regionale per la gestione del sistema informativo del settore primario (SISP), nonché per la promozione e la valorizzazione delle produzioni di qualità.

Sviluppo del sistema produttivo e delle PMI (104 ml): anche in questo settore, con riferimento al 2008, si prevedono interventi della nuova programmazione comunitaria.

Registro un significativo incremento delle risorse per linee di finanziamento riferite:

-      all'esercizio di funzioni e compiti conferiti alla Regione in materia di incentivi alle imprese;

-      a valorizzare gli strumenti agevolativi per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile e femminile;

-      agli interventi regionali a favore dei distretti produttivi e delle politiche industriali locali.

Sono inoltre stanziate cifre interessanti (circa 9 ml) per incentivare e promuovere la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione sulla scia della legge che abbiamo votato la scorsa primavera (legge regionale n. 9/2007).

Continuerà infine l’azione di ottimizzazione della gestione finanziaria dei Fondi di rotazione regionali gestiti da Veneto Sviluppo, in base alla legge n. 19/2004.

Turismo (37 ml): le attività del settore saranno ancora proiettate verso una strategia di consolidamento complessivo dell’offerta turistica regionale, mediante la diffusione di un’immagine rinnovata e del marchio turistico regionale, quale veicolo delle diverse promozioni territoriali e commerciali.

Proseguiranno inoltre, le azioni previste dalle nuove forme di intervento di marketing territoriale per un turismo fortemente connesso con il territorio, quali il Buy Veneto.

Sono assicurati finanziamenti alle amministrazioni provinciali affinché possano garantire l’informazione e l’accoglienza dei turisti e costituire punto di riferimento per una rinnovata promozione dell’immagine veneta.

Commercio e promozione (5 ml): particolare attenzione è rivolta, tra l’altro, alla diffusione di una cultura dell’innovazione e della qualità nelle imprese del settore, attraverso la previsione di incentivi finalizzati all’adeguamento dei processi aziendali.

-      Ricordo inoltre l’accantonamento sul fondo speciale spese d’investimento di complessivi 10,5 ml nel triennio per la nuova legge sulla rivitalizzazione dei centri storici.

Lavoro (18 ml): vengono sostanzialmente confermate le linee programmatiche definite dalla regione in funzione dello sviluppo delle riforme delle politiche del lavoro, con i nuovi strumenti finalizzati alla lotta alla disoccupazione e alle politiche attive del lavoro nel settore dell’orientamento, dell’apprendistato e della formazione continua.

Gli interventi in materia di orientamento, in particolare, sono strategici sia per le scelte dei percorsi formativi che per le scelte in materia di lavoro.

Fondamentale è l’impegno che la Regione del Veneto ha posto verso la partecipazione al lavoro dei disabili, con un finanziamento pari a 5 ml.

Sono state attivate, con riferimento alla recente legge regionale n. 10/2007, risorse per 4 ml finalizzate a promuovere l’informazione e il sostegno della previdenza complementare collettiva.

-      Per la legge che disciplinerà gli interventi per l’occupazione e il mercato del lavoro sono accantonati sul fondo speciale per le spese correnti 12 ml nel triennio.

Energia (4 ml): vengono finanziati, con 2 ml, progetti pilota nel settore delle fonti rinnovabili e dell’uso razionale dell’energia proposti da soggetti pubblici, nonché interventi infrastrutturali diretti all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

-      Per la legge che interverrà a sostegno della produzione di energia proveniente da fonti alternative e rinnovabili sono accantonati sul fondo speciale per le spese d’investimento 9 ml nel triennio.

AREA MOBILITÀ E INFRASTRUTTURE (437 ML)

Mobilità e infrastrutture viarie (404 ml): la cifra più rilevante, come di consueto, è destinata a fronteggiare gli obblighi derivanti dai contratti relativi ai servizi minimi di trasporto pubblico automobilistico e lagunare (201 ml).

Si proseguiranno gli interventi volti a favorire l’innovazione tecnologica, l’ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune, oltre che il finanziamento a sostegno del trasporto funiviario in località minori.

Con riferimento alla realizzazione di opere del Piano triennale per l’adeguamento della rete viaria sono previsti finanziamenti per un ammontare di oltre 97 ml nel triennio.

Segnalo inoltre la previsione del secondo stralcio del SFMR con un’autorizzazione per complessivi 120 ml erogabili in 15 anni a partire dal 2008.

Gli stanziamenti in favore del sistema idroviario, in aumento, ammontano a 7,8 milioni.

Edilizia speciale pubblica (33 ml): sono confermate le linee di finanziamento finalizzate alla valorizzazione degli edifici storico-artistici (8,4 ml), alla salvaguardia e valorizzazione dei centri storici dei Comuni minori e delle “Città Murate” (circa 14 ml), nonché alla valorizzazione dei locali storici.

AREA TERRITORIO (180 ML)

Tutela del territorio (142 ml): accenno alle risorse stanziate nel 2008 per cinque sub-aree:

-      conservazione della Natura: sono previsti finanziamenti per 17,7 ml, in particolare con azioni a sostegno dei parchi e delle aree naturali protette; di questi, 8,2 ml (complessivamente sono 24,6 ml) sono destinati alla creazione e allo sviluppo delle zone di tutela biologica marina, le cosiddette “tegnue” di cui alla recente legge n. 15 dello scorso luglio;

-      pianificazione del territorio: sono stanziati 8,8 ml, di cui 1,1 finanzieranno “Rete Natura 2000” e 2,1 la formazione e gestione della carta tecnica regionale;

-      tutela del territorio montano e delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico: il bilancio prevede finanziamenti per oltre 21,5 ml, di cui 11 per interventi urgenti e indifferibili conseguenti a eventi calamitosi nel settore della difesa idrogeologica;

-      bonifica: vengono assegnati complessivamente circa 40 milioni, proseguendo in particolare il finanziamento a sostegno dell’attività dei consorzi di bonifica (27,5 ml);

-      difesa del suolo: i finanziamenti ammontano ad oltre 53 milioni, finalizzati ad un corposo insieme di azioni tra cui quelle volte alla tutela e alla difesa delle coste venete, alla gestione del demanio idrico e alla sistemazione delle opere idrauliche.

-      Per la nuova legge che interverrà a sostegno delle aree naturali protette sono inoltre accantonati sui fondi speciali per le spese correnti e d’investimento rispettivamente 1,7 ml e 2,15 ml nel triennio.

Ciclo integrato dell’acqua (15 ml): queste risorse sono destinate alla tutela delle risorse idriche e al trattamento e smaltimento delle acque reflue.

Politiche per l’ecologia (23 ml): proseguono gli interventi per la riduzione dell’inquinamento (oltre 20 ml) e per il trattamento dei rifiuti (circa 3 milioni).

AREA SERVIZI ALLA PERSONA (555 ML)

Premetto che mi soffermerò, già l’ho detto, solo sugli interventi finanziati con risorse regionali a libera destinazione, escludendo quindi gli stanziamenti correlati a risorse obbligatoriamente destinate al comparto socio-sanitario (stimate complessivamente nell’ordine di 7.535 milioni).

Mi limito a richiamare l’attenzione dell’aula sulle seguenti aree:

-      interventi sociali (155 ml): la sostanziale tenuta del finanziamento conferma la costante attenzione che la nostra Regione dedica a queste problematiche, pur nel contesto di un quadro finanziario particolarmente teso e difficile.

In particolare si intende proseguire nelle azioni di valorizzazione e di sostegno della famiglia, tra le quali emergono:

-    la promozione e il potenziamento dei servizi per la prima infanzia (asili nido, nidi integrati, centri infanzia, nidi famiglia, nidi aziendali e micronidi, scuole materne non statali) per circa 36 ml;

-    lo sviluppo di un sistema organico di servizi domiciliari, in alternativa al ricovero, a favore delle persone non autosufficienti o con disabilità;

-    il Fondo di rotazione per il finanziamento di interventi di edilizia sociale (20 ml) da affiancare agli interventi già attivati.

Infine, oltre a proseguire il finanziamento degli interventi nel settore delle dipendenze da sostanze d’abuso (4,7 ml), ricordo gli impegni sul fronte dell’eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione (circa 4 ml).

-      Per finanziare la legge che interverrà a favore della natalità sono accantonati sul fondo speciale per le spese correnti complessivi 2,1 ml nel triennio.

-      Istruzione e formazione (155 ml): l’obiettivo è ancora quello di ridurre la dispersione scolastica, favorendo lo sviluppo di un sistema educativo centrato sull’apprendimento permanente fortemente integrato con il tessuto socio-economico.

Ricordo, tra gli altri, lo stanziamento di 17 ml per interventi straordinari a favore dell’edilizia scolastica e gli oltre 47 ml finalizzati ad interventi per il diritto allo studio e per il potenziamento del successo formativo.

Quanto al comparto della formazione, che vede la Regione intervenire sul fronte di quella iniziale come pure sul fronte di quella superiore, le risorse a libera destinazione messe complessivamente a disposizione ammontano ad oltre 64,6 ml.

-      Sport e tempo libero (26 ml): le risorse stanziate per realizzare, adeguare e mettere a norma l’impiantistica sportiva esistente ammontano a circa 22 ml. Tra questi va ricordato l’intervento per l’impiantistica di eccellenza (10 ml), anche per le sinergie sviluppate in termini di attrazione turistica (turismo sportivo).

Si confermano gli interventi regionali finalizzati ad incentivare l’avviamento alla pratica sportiva nelle scuole, anche proseguendo il progetto “Più Sport @ Scuola”.

-      Cultura (34 ml): le aree fondamentali di intervento saranno anche nel 2008 le seguenti:

-    manifestazioni ed istituzioni culturali;

-    archivi, biblioteche e musei;

-    promozione dello spettacolo;

-    edilizia e patrimonio culturale.

-      Per sostenere finanziariamente la nuova legge di riordino del settore culturale sono accantonati sul fondo speciale per le spese correnti 6 ml nel triennio.

-      Interventi per le abitazioni (35 ml): nell’ambito dell’edilizia abitativa pubblica cito il finanziamento per gli interventi di edilizia sovvenzionata da parte delle ATER, da destinare alla locazione, per un importo di circa 25 ml.

Anche nel 2008, inoltre, verranno investiti 5 ml per cofinanziare il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, destinato ad integrare il reddito delle famiglie meno abbienti.

La Prima Commissione consiliare, nella seduta del 20 dicembre 2007, ha approvato a maggioranza il pdl 281 con i voti favorevoli dei gruppi consiliari FI-Verso il nuovo partito dei moderati e dei liberali, UDC, AN, LV-LN-P, Nuovo PSI; hanno espresso voto contrario i rappresentanti dei gruppi consiliari L’Ulivo-PDV, Per il Veneto con Carraro e IDV.

Nella stessa seduta la Commissione ha approvato a maggioranza il pdl 282 con i voti favorevoli dei gruppi consiliari FI-Verso il nuovo partito dei moderati e dei liberali, UDC, AN, LV-LN-P; hanno espresso voto contrario i rappresentanti dei gruppi consiliari L’Ulivo-PDV, Per il Veneto con Carraro e IDV.


 3. 
Note agli articoli

Nota all’articolo 1

-         Il testo dell’art. 2, comma 3, lettera a) della legge regionale n. 39/2001 è il seguente:

“Art. 2 - Legge finanziaria.

3. La legge finanziaria individua il quadro finanziario di riferimento con riguardo al periodo compreso nel bilancio pluriennale e, in particolare, stabilisce:

a)      il livello massimo di ricorso al mercato finanziario per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale, nonché le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate;”.

Nota all’articolo 2

-         Il testo dell’art. 20 della legge regionale n. 39/2001 è il seguente:

“Art. 20 - Fondi speciali.

1. Il fondo speciale per le spese correnti, il fondo speciale per le spese d'investimento e gli eventuali altri fondi speciali iscritti nel bilancio di previsione annuale sono utilizzati per far fronte agli oneri derivanti da leggi regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio e che sono approvate dal Consiglio regionale entro il termine dell'esercizio cui si riferisce il bilancio stesso.

2. Per le leggi regionali di cui al comma 1 che entrano in vigore successivamente al termine dell’esercizio restano ferme l'assegnazione dei fondi speciali al bilancio nel quale essi furono iscritti e l’iscrizione delle conseguenti spese nel bilancio dell'esercizio successivo.

3. Le quote dei fondi speciali non utilizzate entro il termine dell’esercizio a cui si riferiscono, o non utilizzabili ai sensi del comma 2, costituiscono economie di spesa.”.

Note all’articolo 3

-         Il testo dell’art. 43 della legge regionale n. 3/2003 è il seguente:

“Art. 43 - Fondo per la non autosufficienza.

1. Nell’u.p.b. U0148 “Servizi ed interventi per lo sviluppo sociale della famiglia” è istituito il “Fondo per la non autosufficienza”.

2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato dalla quota vincolata alla residenzialità disabili ed anziani dello stanziamento previsto all’u.p.b. U0140 “Obiettivi di piano per la sanità” del Bilancio 2002 per un totale complessivo pari a 328.793.248,00 di euro.

3. Per l’anno 2003 il fondo di cui al comma 1 viene aumentato di euro 19.727.594,88, pari al 6 per cento del fondo di cui al comma 2, raggiungendo una disponibilità complessiva di euro 348.520.842,88.”.

-         Il testo dell’art. 26 della legge regionale n. 9/2005 è il seguente:

“Art. 26 - Istituzione del fondo per la domiciliarità.

1. È istituito il fondo per la domiciliarità destinato al finanziamento di:

a)      interventi a favore delle persone anziane non autosufficienti;

b)      interventi a favore delle persone disabili in condizione di gravità.

2. Gli interventi con caratteristiche universalistiche di cui al comma 1, lettera a), sono destinati alle persone anziane non autosufficienti assistite a domicilio, alle famiglie che assistono persone non autosufficienti avvalendosi di assistenti familiari e agli interventi di sollievo, ai sensi della legge regionale 6 settembre 1991, n. 28 “Provvidenze a favore delle persone non autosufficienti assistite a domicilio e norme attuative delle residenze sanitarie assistenziali” e successive modificazioni, dell’articolo 40 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2001)”, dell’articolo 13, comma 2, lettera e), della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5 “Piano sociosanitario regionale per il triennio 1996/1998”, nonché delle deliberazioni della Giunta regionale 11 ottobre 2002, n. 2907 e 31 dicembre 2001, n. 3960.

3. Gli interventi con caratteristiche universalistiche di cui al comma 1, lettera b), sono destinati alle persone disabili in condizione di gravità, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e successive modificazioni, della legge 28 agosto 1997, n. 284 “Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l’integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati”, nonché della legge regionale 6 settembre 1991, n. 28 e dell’articolo 13 della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5 .

4. Per gli anni 2005 e 2006 gli interventi di cui ai commi 2 e 3 sono attuati con le medesime modalità gestionali utilizzate nel 2004. La Giunta regionale con proprio provvedimento, sentita la competente Commissione consiliare, definisce, garantendo la prosecuzione degli interventi già assicurati, le linee guida per la predisposizione del piano locale della domiciliarità da parte delle conferenze dei sindaci, le modalità di sperimentazione ed i criteri per la programmazione locale, che avranno effetto dal successivo anno finanziario.

5. A partire dall’anno 2005 i servizi di assistenza personalizzata per la vita indipendente, destinati a persone con disabilità grave, sono finanziati con parte del fondo di cui al comma 1 lettera b) in misura non inferiore ad euro 4.000.000,00.

6. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata, per l’esercizio 2005, una spesa di euro 62.515.000,00 (upb U0152 “Servizi a favore delle persone disabili, adulte ed anziane”).

7. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui al medesimo comma, sono abrogati:

a)      la legge regionale 6 settembre 1991, n. 28 “Provvidenze a favore delle persone non autosufficienti assistite a domicilio e norme attuative delle residenze sanitarie assistenziali” come novellata da:

1)      articolo 16 della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 8 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 1993)”;

2)      articolo 70 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2000)”;

b)      il regolamento regionale 27 dicembre 1991, n. 9 “Determinazione delle procedure e delle modalità previste dall’articolo 3, comma 3 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 28 per la gestione delle provvidenze a favore delle persone non autosufficienti assistite a domicilio”;

c)      l’articolo 40 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2001)”, come modificato dall’articolo 6 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 28 .”.

Note all’articolo 5

-         Il testo dell’art. 55 della legge regionale n. 7/1999 è il seguente:

“Art. 55 - Provvidenze straordinarie a favore di degenti di ex ospedali psichiatrici ed ex case di salute e delle persone insufficienti mentali gravi e gravissimi.

1. Le persone dimesse da ex ospedali psichiatrici ed ex case di salute, ai sensi della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e le persone presenti alla data del 31 dicembre 1995 negli ex Istituti di riabilitazione riconvertiti in residenze sanitarie assistenziali (RSA), in attuazione della legge regionale 30 agosto 1993, n. 39 e successive modificazioni e delle deliberazioni attuative della Giunta regionale, sono tenute alle spese di residenzialità per l’ospitalità presso strutture socio sanitarie, come previsto dal comma 5 dell’articolo 27 della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5 “Piano socio sanitario regionale per il triennio 1996/1998” limitatamente all’ammontare dell’assegno di accompagnamento, qualora percepito. La Regione concorre alle spese di residenzialità con oneri a carico del proprio bilancio (capitolo n. 61412 e capitolo n. 60011).

2. Le spese per il trasporto ed il vitto a carico delle persone disabili gravi e gravissimi frequentanti i centri educativi occupazionali diurni (CEOD) sono a carico del fondo sociale regionale.

3. In attuazione di quanto disposto dai commi 1 e 2, la Giunta regionale determina annualmente i criteri e le modalità di erogazione del contributo regionale alle unità locali socio sanitarie, nonché il suo ammontare, anche in concorso con i comuni.

4. Le Unità locali socio sanitarie interessate sono tenute a certificare, ad ogni effetto di legge, lo stato di beneficiario di cui ai commi 1 e 2, a redigere un elenco nominativo delle persone beneficiarie e ad aggiornarlo a seguito di qualunque variazione.

5. L’articolo 40 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 è abrogato.”.

-         Il testo dell’art. 51 della legge n. 833/1978 è il seguente:

“51. Finanziamento del servizio sanitario nazionale.

Il fondo sanitario nazionale destinato al finanziamento del servizio sanitario nazionale è annualmente determinato con la legge di cui al successivo articolo 53. Gli importi relativi devono risultare stanziati in distinti capitoli della parte corrente e della parte in conto capitale da iscriversi, rispettivamente, negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Le somme stanziate a norma del precedente comma vengono ripartite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) tra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, tenuto conto delle indicazioni contenute nei piani sanitari nazionali e regionali e sulla base di indici e di standards distintamente definiti per la spesa corrente e per la spesa in conto capitale. Tali indici e standards devono tendere a garantire i livelli di prestazioni sanitarie stabiliti con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 3 in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, eliminando progressivamente le differenze strutturali e di prestazioni tra le regioni. Per la ripartizione della spesa in conto capitale si applica quanto disposto dall'art. 43, D.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, prorogato dall'art. 7, L. 6 ottobre 1971, n. 853.

All'inizio di ciascun trimestre, il Ministro del tesoro ed il Ministro del bilancio e della programmazione economica, ciascuno per la parte di sua competenza, trasferiscono alle regioni le quote loro assegnate ai sensi del presente articolo.

In caso di mancato o ritardato invio ai Ministri della sanità e del tesoro, da parte della regione, dei dati di cui al terzo comma del precedente articolo 50, le quote di cui al precedente comma vengono trasferite alla regione in misura uguale alle corrispondenti quote dell'esercizio precedente.

Le regioni, sulla base di parametri numerici da determinarsi, sentiti i comuni, con legge regionale ed intesi ad unificare il livello delle prestazioni sanitarie, provvedono a ripartire tra le unità sanitarie locali la quota loro assegnata per il finanziamento delle spese correnti, riservandone un'aliquota non superiore al 5 per cento per interventi imprevisti. Tali parametri devono garantire gradualmente livelli di prestazioni uniformi nell'intero territorio regionale. Per il riparto della quota loro assegnata per il finanziamento delle spese in conto capitale, le regioni provvedono sulla base delle indicazioni formulate dal piano sanitario nazionale.

Con provvedimento regionale all'inizio di ciascun trimestre, è trasferita alle unità sanitarie locali, tenendo conto dei presìdi e servizi di cui all'articolo 18, la quota ad esse spettante secondo il piano sanitario regionale.

Gli amministratori e i responsabili dell'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale sono responsabili in solido delle spese disposte od autorizzate in eccedenza alla quota di dotazione loro attribuita, salvo che esse non siano determinate da esigenze obiettive di carattere locale da collegare a fattori straordinari di morbilità accertati dagli organi sanitari della regione e finanziabili con la riserva di cui al quarto comma.”.

-         Il testo dell’art. 12 comma 5 del decreto legislativo n. 502/1992 è il seguente:

“12. Fondo sanitario nazionale.

5. Il Fondo sanitario nazionale di parte corrente assicura altresì, nel corso del primo triennio di applicazione del presente decreto, quote di finanziamento destinate alle regioni che presentano servizi e prestazioni eccedenti quelli da garantire comunque a tutti i cittadini rapportati agli standard di riferimento.”.

-         Il testo dell’art. 1 della legge n. 421/1992 è il seguente:

“1. Sanità.

1. Ai fini della ottimale e razionale utilizzazione delle risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, del perseguimento della migliore efficienza del medesimo a garanzia del cittadino, di equità distributiva e del contenimento della spesa sanitaria, con riferimento all'articolo 32 della Costituzione, assicurando a tutti i cittadini il libero accesso alle cure e la gratuità del servizio nei limiti e secondo i criteri previsti dalla normativa vigente in materia, il Governo della Repubblica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a)                 riordinare la disciplina dei ticket e dei prelievi contributivi, di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base del principio dell'uguaglianza di trattamento dei cittadini, anche attraverso l'unificazione dell'aliquota contributiva, da rendere proporzionale entro un livello massimo di reddito;

b)                rafforzare le misure contro le evasioni e le elusioni contributive e contro i comportamenti abusivi nella utilizzazione dei servizi, anche attraverso l'introduzione di limiti e modalità personalizzate di fruizione delle esenzioni;

c)                 completare il riordinamento del Servizio sanitario nazionale, attribuendo alle regioni e alle province autonome la competenza in materia di programmazione e organizzazione dell'assistenza sanitaria e riservando allo Stato, in questa materia, la programmazione sanitaria nazionale, la determinazione di livelli uniformi di assistenza sanitaria e delle relative quote capitarie di finanziamento, secondo misure tese al riequilibrio territoriale e strutturale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; ove tale intesa non intervenga entro trenta giorni il Governo provvede direttamente;

d)                definire i principi organizzativi delle unità sanitarie locali come aziende infraregionali con personalità giuridica, articolate secondo i principi della legge 8 giugno 1990, n. 142 , stabilendo comunque che esse abbiano propri organi di gestione e prevedendo un direttore generale e un collegio dei revisori i cui membri, ad eccezione della rappresentanza del Ministero del tesoro, devono essere scelti tra i revisori contabili iscritti nell'apposito registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 . La definizione, nell'ambito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo per l'impostazione programmatica delle attività, l'esame del bilancio di previsione e del conto consuntivo con la remissione alla regione delle relative osservazioni, le verifiche generali sull'andamento delle attività per eventuali osservazioni utili nella predisposizione di linee di indirizzo per le ulteriori programmazioni sono attribuiti al sindaco o alla conferenza dei sindaci ovvero dei presidenti delle circoscrizioni di riferimento territoriale. Il direttore generale, che deve essere in possesso del diploma di laurea e di requisiti di comprovata professionalità ed esperienza gestionale e organizzativa, è nominato con scelta motivata dalla regione o dalla provincia autonoma tra gli iscritti all'elenco nazionale da istituire presso il Ministero della sanità ed è assunto con contratto di diritto privato a termine; è coadiuvato da un direttore amministrativo e da un direttore sanitario in possesso dei medesimi requisiti soggettivi, assunti anch'essi con contratto di diritto privato a termine, ed è assistito per le attività tecnico-sanitarie da un consiglio dei sanitari, composto da medici, in maggioranza, e da altri sanitari laureati, nonché da una rappresentanza dei servizi infermieristici e dei tecnici sanitari; per la provincia autonoma di Bolzano è istituito apposito elenco provinciale tenuto dalla stessa nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di bilinguismo e riserva proporzionale dei posti nel pubblico impiego; per la Valle d'Aosta è istituito apposito elenco regionale tenuto dalla regione stessa nel rispetto delle norme in materia di bilinguismo;

e)                 ridurre il numero delle unità sanitarie locali, attraverso un aumento della loro estensione territoriale, tenendo conto delle specificità delle aree montane;

f)                 definire i principi relativi ai poteri di gestione spettanti al direttore generale;

g)                definire principi relativi ai livelli di assistenza sanitaria uniformi e obbligatori, tenuto conto della peculiarità della categoria di assistiti di cui all'articolo 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , espressi per le attività rivolte agli individui in termini di prestazioni, stabilendo comunque l'individuazione della soglia minima di riferimento, da garantire a tutti i cittadini, e il parametro capitario di finanziamento da assicurare alle regioni e alle province autonome per l'organizzazione di detta assistenza, in coerenza con le risorse stabilite dalla legge finanziaria;

h)                emanare, per rendere piene ed effettive le funzioni che vengono trasferite alle regioni e alle province autonome, entro il 30 giugno 1993, norme per la riforma del Ministero della sanità cui rimangono funzioni di indirizzo e di coordinamento, nonché tutte le funzioni attribuite dalle leggi dello Stato per la sanità pubblica. Le stesse norme debbono prevedere altresì il riordino dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) nonché degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti zooprofilattici. Dette norme non devono comportare oneri a carico dello Stato;

i)                  prevedere l'attribuzione, a decorrere dal 1° gennaio 1993, alle regioni e alle province autonome dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale localmente riscossi con riferimento al domicilio fiscale del contribuente e la contestuale riduzione del Fondo sanitario nazionale di parte corrente di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , e successive modificazioni; imputare alle regioni e alle province autonome gli effetti finanziari per gli eventuali livelli di assistenza sanitaria superiori a quelli uniformi, per le dotazioni di presidi e di posti letto eccedenti gli standard previsti e per gli eventuali disavanzi di gestione da ripianare con totale esonero finanziario dello Stato; le regioni e le province autonome potranno far fronte ai predetti effetti finanziari con il proprio bilancio, graduando l'esonero dai ticket, salvo restando l'esonero totale dei farmaci salva-vita, variando in aumento entro il limite del 6 per cento l'aliquota dei contributi al lordo delle quote di contributo fiscalizzate per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, ed entro il limite del 75 per cento l'aliquota dei tributi regionali vigenti; stabilire le modalità ed i termini per la riscossione dei prelievi contributivi;

l)   introdurre norme volte, nell'arco di un triennio, alla revisione e al superamento dell'attuale regime delle convenzioni sulla base di criteri di integrazione con il servizio pubblico, di incentivazione al contenimento dei consumi sanitari, di valorizzazione del volontariato, di acquisizione delle prestazioni, da soggetti singoli o consortili, secondo principi di qualità ed economicità, che consentano forme di assistenza differenziata per tipologie di prestazioni, al fine di assicurare ai cittadini migliore assistenza e libertà di scelta;

m) prevedere che con decreto interministeriale, da emanarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano individuate quote di risorse disponibili per le forme di assistenza differenziata di cui alla lettera l);

n) stabilire i criteri per le individuazioni degli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione, compresi i policlinici universitari, e degli ospedali che in ogni regione saranno destinati a centro di riferimento della rete dei servizi di emergenza, ai quali attribuire personalità giuridica e autonomia di bilancio, finanziaria, gestionale e tecnica e prevedere, anche per gli altri presidi delle unità sanitarie locali, che la relativa gestione sia informata al principio dell'autonomia economico-finanziaria e dei preventivi e consuntivi per centri di costo, basato sulle prestazioni effettuate, con appropriate forme di incentivazione per il potenziamento dei servizi ospedalieri diurni e la deospedalizzazione dei lungodegenti;

o) prevedere nuove modalità di rapporto tra Servizio sanitario nazionale ed università sulla base di principi che, nel rispetto delle attribuzioni proprie dell'università, regolino l'apporto all'attività assistenziale delle facoltà di medicina, secondo le modalità stabilite dalla programmazione regionale in analogia con quanto previsto, anche in termini di finanziamento, per le strutture ospedaliere; nell'ambito di tali modalità va peraltro regolamentato il rapporto tra Servizio sanitario nazionale ed università per la formazione in ambito ospedaliero del personale sanitario e per le specializzazioni post-laurea;

p) prevedere il trasferimento alle aziende infraregionali e agli ospedali dotati di personalità giuridica e di autonomia organizzativa del patrimonio mobiliare e immobiliare già di proprietà dei disciolti enti ospedalieri e mutualistici che alla data di entrata in vigore della presente legge fa parte del patrimonio dei comuni;

q) prevedere che il rapporto di lavoro del personale dipendente sia disciplinato in base alle disposizioni dell'articolo 2 della presente legge, individuando in particolare i livelli dirigenziali secondo criteri di efficienza, di non incremento delle dotazioni organiche di ciascuna delle attuali posizioni funzionali e di rigorosa selezione negli accessi ai nuovi livelli dirigenziali cui si perverrà soltanto per pubblico concorso, configurando il livello dirigenziale apicale, per quanto riguarda il personale medico e per le altre professionalità sanitarie, quale incarico da conferire a dipendenti forniti di nuova, specifica idoneità nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione e rinnovabile, definendo le modalità di accesso, le attribuzioni e le responsabilità del personale dirigenziale, ivi incluse quelle relative al personale medico, riguardo agli interventi preventivi, clinici, diagnostici e terapeutici, e la regolamentazione delle attività di tirocinio e formazione di tutto il personale;

r)   definire i principi per garantire i diritti dei cittadini nei confronti del servizio sanitario anche attraverso gli organismi di volontariato e di tutela dei diritti, favorendo la presenza e l'attività degli stessi all'interno delle strutture e prevedendo modalità di partecipazione e di verifica nella programmazione dell'assistenza sanitaria e nella organizzazione dei servizi. Restano salve le competenze ed attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

s) definire i principi ed i criteri per la riorganizzazione, da parte delle regioni e province autonome, su base dipartimentale, dei presidi multizonali di prevenzione, di cui all'articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , cui competono le funzioni di coordinamento tecnico dei servizi delle unità sanitarie locali, nonché di consulenza e supporto in materia di prevenzione a comuni, province o altre amministrazioni pubbliche ed al Ministero dell'ambiente; prevedere che i servizi delle unità sanitarie locali, cui competono le funzioni di cui agli articoli 16, 20, 21 e 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , siano organizzati nel dipartimento di prevenzione, articolato almeno nei servizi di prevenzione ambientale, igiene degli alimenti, prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, igiene e sanità pubblica, veterinaria in riferimento alla sanità animale, all'igiene e commercializzazione degli alimenti di origine animale e all'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;

t)   destinare una quota del Fondo sanitario nazionale ad attività di ricerca di biomedica finalizzata, alle attività di ricerca di istituti di rilievo nazionale, riconosciuti come tali dalla normativa vigente in materia, dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), nonché ad iniziative centrali previste da leggi nazionali riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale da trasferire allo stato di previsione del Ministero della sanità;

u) allo scopo di garantire la puntuale attuazione delle misure attribuite alla competenza delle regioni e delle province autonome, prevedere che in caso di inadempienza da parte delle medesime di adempimenti previsti dai decreti legislativi di cui al presente articolo, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, disponga, previa diffida, il compimento degli atti relativi in sostituzione delle predette amministrazioni regionali o provinciali;

v) prevedere l'adozione, da parte delle regioni e delle province autonome, entro il 1° gennaio 1993, del sistema di lettura ottica delle prescrizioni mediche, attivando, secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 , le apposite commissioni professionali di verifica. Qualora il termine per l'attivazione del sistema non fosse rispettato, il Ministro della sanità, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attiva i poteri sostitutivi consentiti dalla legge; ove tale parere non sia espresso entro trenta giorni il Ministro provvede direttamente;

z) restano salve le competenze e le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Sono prorogate fino al 31 dicembre 1993 le norme dell'articolo 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 , concernenti l'ammissione nel prontuario terapeutico nazionale di nuove specialità che rappresentino modifiche di confezione o di composizione o di forma o di dosaggio di specialità già presenti nel prontuario e che comportino un aumento del costo del ciclo terapeutico.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo. Le Commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione.

4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dal medesimo comma 1 e previo parere delle Commissioni di cui al comma 3, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1993.”.

Nota all’articolo 10

-         Il testo dell’art. 8 della legge regionale n. 23/2007, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 8 - Sviluppo e miglioramento delle attività dei servizi di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPISAL), dei servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione (SIAN), dei servizi di igiene e sanità pubblica (SISP) e dei servizi veterinari (SVET) dei dipartimenti di prevenzione delle aziende ULSS.

1. A partire dall’anno 2007, un terzo dell’importo introitato nell’anno precedente a seguito dei pagamenti effettuati ai sensi dell’articolo 21 comma 2 del decreto legislativo 19 dicembre 1994 n. 758 “Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro” è destinato allo sviluppo e al miglioramento dell’attività dei servizi di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPISAL), con attribuzione subordinata al raggiungimento degli obiettivi individuati nella pianificazione regionale di settore, secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare.

1 bis. A partire dall’anno 2008, un terzo dell’importo introitato nell’anno precedente a seguito dei pagamenti effettuati ai sensi dell’articolo 21 comma 2 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 “Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro” è destinato allo sviluppo di piani di prevenzione, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e sanità pubblica, secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

2. A partire dall’anno 2007, un terzo dell’importo introitato nell’anno precedente derivante dall’applicazione delle sanzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica, igiene alimentare e sanità animale, è destinato allo sviluppo e al miglioramento dell’attività dei servizi di igiene e sanità pubblica (SISP), servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione (SIAN) e servizi veterinari (SVET), con attribuzione subordinata al raggiungimento degli obiettivi individuati nella pianificazione regionale di settore, secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

3. I comuni, ai quali rimangono delegate ai sensi delle legge regionale 28 febbraio 1977, n. 10 le funzioni in materia di applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale, versano l’importo di cui al comma 2 alla Regione che provvede ad assegnarlo alle aziende socio-sanitarie da cui dipendono i servizi.

4. Dal 1° gennaio 2007 sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l’articolo 39 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002”;

b) l’articolo 22 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2005”.”.

 

Nota all’articolo 22

-          La legge regionale n. 47/1975 reca disposizioni in materia di “Costituzione della Veneto sviluppo S.p.A.”.

Nota all’articolo 28

-         Il testo dell’art. 2 della legge regionale n. 29/2007, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 2 - Campo di applicazione.

1. La presente legge si applica:

a)      alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, ivi inclusa quella esercitata su aree pubbliche con l’uso di strutture ancorate al suolo con qualsiasi mezzo tale da trasformare in modo durevole l’area occupata;

b)      all’attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata con distributori automatici e a quella svolta al domicilio del consumatore o in locali non aperti al pubblico.

2. Fatte salve le limitazioni previste all’articolo 6 e le relative sanzioni di cui all’articolo 32, la presente legge non si applica alle attività disciplinate dalle seguenti disposizioni:

a)      legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 “Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica” e successive modificazioni;

b)      legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni, limitatamente alla somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 14. Non si applica inoltre a rifugi alpini ed escursionistici come individuati dall’articolo 25 della medesima legge regionale n. 33/2002;

c)      legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 “Disciplina dell’artigianato” e successive modificazioni, limitatamente all’attività di somministrazione di alimenti e bevande strumentale e accessoria all’esercizio dell’impresa, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 25, commi 1, 3 e 4.

3. Per le associazioni e i circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali con finalità assistenziali riconosciute ai sensi di legge, che svolgono direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, l’attività di somministrazione è assoggettata a dichiarazione di inizio attività, nonché alle limitazioni di cui all’articolo 6 e relative sanzioni e continua ad applicarsi, per quanto non diversamente previsto dalla presente legge, la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 “Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati”.

4. Alle associazioni e ai circoli che non presentano le caratteristiche e i requisiti di cui al comma 3 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 23, comma 2, 32, 33 e 34.

5. Ai fini della presente legge è considerata attività di somministrazione di alimenti e bevande, assoggettata alla autorizzazione di cui all’articolo 8, l’attività di somministrazione effettuata da circoli privati allorché si accerta che in essi si svolge una attività professionalmente organizzata a scopo di lucro diretta allo scambio o alla produzione di beni e servizi, in assenza di una effettiva vita associativa caratterizzata da assemblee, verbali, bilancio, cariche elettive così come previsto dall’articolo 148 comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi” e successive modificazioni. In particolare possono essere presi in considerazione anche i seguenti elementi:

a)      pagamento del biglietto d’ingresso effettuato di volta in volta anche da non soci o rilascio, senza alcuna formalità particolare, di tessere associative a chiunque acquisti o meno il biglietto d’ingresso;

b)      pubblicità dell’attività di somministrazione o di singoli spettacoli o singoli trattenimenti a mezzo di giornali, manifesti, internet o altri mezzi di diffusione destinati all’acquisto o alla visione della generalità dei cittadini;

c)      strutturazione del locale in cui si svolge l’attività tale da apparire prevalente la destinazione dell’esercizio ad un’attività imprenditoriale di somministrazione di alimenti e bevande in ragione della presenza di specifiche attrezzature quali, tra l’altro, cucine per la cottura dei cibi nonché di sale da pranzo, personale addetto al servizio ai tavoli e attività di trattenimento e similari;

d)     (abrogata)

e)      ubicazione dei locali in cui si somministrano alimenti e bevande con accesso diretto dalla pubblica via.”.


Nota all’articolo 29

-         Il testo dell’art. 1 comma 5 della legge n. 311/2004 è il seguente:

“5. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione europea, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, per il triennio 2005 - 2007 la spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate per l'anno 2005 nell'elenco 1 allegato alla presente legge e per gli anni successivi dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 luglio di ogni anno, non può superare il limite del 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni aggiornate del precedente anno, come risultanti dalla Relazione previsionale e programmatica.”.

Nota all’articolo 30

-         Il testo dell’art. 9 della legge regionale n. 1/2005, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 9 - Commissione d’esame per il conseguimento delle qualifiche.

1. La Commissione d’esame per il conseguimento delle qualifiche di aspirante guida alpina e di guida alpina-maestro di alpinismo è così composta:

a)      il dirigente della struttura regionale competente in materia di sport, con funzioni di presidente;

b)      il presidente del direttivo del Collegio regionale delle guide o suo delegato;

c)      tre guide alpine-maestri di alpinismo in possesso del diploma di istruttore nazionale di cui all’articolo 7, comma 8, della legge 2 gennaio 1989, n. 6, designati dal direttivo del Collegio regionale delle guide;

d)     due o più esperti nelle materie d’esame.

2. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un dipendente regionale.

3. I componenti effettivi e supplenti della Commissione di cui al comma 1 sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale. La commissione dura in carica quattro anni.

4.    Ai componenti esterni della Commissione è corrisposta un’indennità di partecipazione per ogni giornata di seduta nonché il rimborso spese ove spettante, ai sensi dell’articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 “Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione” e successive modificazioni.

5. I componenti della commissione, nell’esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, sono assicurati per rischi di responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni. La Giunta regionale stipula le relative polizze di assicurazione stabilendo modalità e massimali.”.

Nota all’articolo 36

-        Il testo dell’art. 2 comma 2 della legge regionale n. 27/2003 è il seguente:

“Art. 2 – Definizione di lavori pubblici di interesse regionale.

2. I lavori pubblici di interesse regionale si distinguono nelle seguenti categorie:

a)      lavori pubblici di competenza regionale, la cui programmazione, approvazione ed affidamento spetta ad uno dei seguenti soggetti:

1)      alla Regione, attraverso le strutture regionali specificamente interessate;

2)      alle unità locali socio-sanitarie, alle aziende ospedaliere, ai soggetti gestori delle residenze sanitarie assistenziali per anziani e disabili (RSA), limitatamente ai lavori pubblici da realizzare per dette RSA;

3)      a enti dipendenti dalla Regione

4)      omissis

5)      ai consorzi di bonifica e alle aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER), qualora realizzino opere fruenti, in tutto o in parte, di contributo regionale, statale o comunitario. Alle ATER non si applicano le disposizioni dell’articolo 25 della presente legge;

b)      lavori pubblici di competenza di altri soggetti pubblici diversi da quelli di cui alla lett. a), la cui programmazione, approvazione ed affidamento spetti ad uno dei seguenti soggetti:

1)      agli enti locali;

2)      agli altri enti pubblici, compresi quelli economici;

3)      agli organismi di diritto pubblico;

4)      ai soggetti di cui all’articolo 32, comma 1, lettere b), c), f), e g) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

c)      i lavori realizzati da privati e assistiti almeno con il venti per cento dal contributo finanziario dei soggetti di cui alle lettere a) e b). Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai predetti lavori limitatamente agli articoli 41, 42, 50, 51, 52, 53, 54, 65, 66 e 67;

d)     i lavori realizzati da privati e strumentali alle attività esercitate sul mercato a prezzi o tariffe amministrati, contrattati, predeterminati nonché i lavori realizzati da società di capitali a partecipazione pubblica della Regione.

d bis)   lavori di competenza delle autorità d’ambito di cui alla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e lavori affidati dai soggetti gestori del Servizio Idrico Integrato previsti dalla legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 “Disposizioni in materia di risorse idriche, istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36”, in relazione ai quali la programmazione ed approvazione dei progetti preliminari e definitivi spetta alle autorità d’ambito territoriale ottimale individuate dalla legge medesima;

d ter)   i lavori realizzati dai privati in attuazione degli accordi tra soggetti pubblici e privati previsti dall’articolo 6 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e successive modifiche e integrazioni; ai predetti lavori si applicano le disposizioni in materia di progettazione e direzione lavori, contabilità e collaudo dei lavori di cui alla presente legge e alla vigente normativa statale.”.

Nota all’articolo 39

-        Il testo dell’art. 83 comma 4 della legge regionale n. 11/2001 è il seguente:

“Art. 83 - Canoni.

4. La Giunta regionale, sentite le province, definisce entro il 30 giugno di ogni anno per l’anno successivo, l’entità dei canoni nonché i relativi aggiornamenti annuali tenendo conto delle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo rilevato nell’anno precedente e le modalità di applicazione relative alle concessioni di cui al comma 1; in mancanza di diversa determinazione da parte della Giunta regionale in via provvisoria per l’anno 2001 continuano ad applicarsi i canoni già in vigore per l’anno 2000.”.

Nota all’articolo 43

-         Il testo dell’art. 12 della legge regionale n. 8/2005, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 12 - Interventi regionali per favorire il trasferimento delle merci alle modalità ferroviaria ed idroviaria

1. In attuazione degli obiettivi indicati dalla programmazione nazionale e regionale nel settore del trasporto delle merci, per sviluppare il trasporto ferroviario ed idroviario, più compatibile alle criticità di natura ambientale, la Giunta regionale definisce le modalità e i termini per l’erogazione dei contributi nonché la quantificazione degli stessi.”.

Nota all’articolo 48

-        Il testo dell’art. 32 della legge regionale n. 35/2001 è il seguente:

“Art. 32 - Accordi di programma.

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 1 giugno 1999, n. 23 , per l'attuazione organica e coordinata di piani e progetti che richiedono per la loro realizzazione l'esercizio congiunto di competenze regionali e di altre amministrazioni pubbliche, anche statali ed eventualmente di soggetti privati, il Presidente della Giunta regionale può promuovere la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti, escluse le amministrazioni statali.

3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il Presidente della Giunta regionale convoca una conferenza fra i soggetti interessati.

4. L'accordo consiste nel consenso unanime dei soggetti interessati, autorizzati a norma dei rispettivi ordinamenti in ordine alla natura e ai contenuti dell'accordo stesso. Esso è reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. L'accordo sostituisce ad ogni effetto le intese, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti da leggi regionali. Esso comporta, per quanto occorra, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, nonché l'urgenza e l'indifferibilità dei relativi lavori, e la variazione integrativa agli strumenti urbanistici senza necessità di ulteriori adempimenti.”.

Nota all’articolo 53

-        Il testo dell’art. 13 del decreto legge n. 67/1997 è il seguente:

“13. Commissari straordinari e interventi sostitutivi.

1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le opere ed i lavori, ai quali lo Stato contribuisce, anche indirettamente o con apporto di capitale, in tutto o in parte ovvero cofinanziati con risorse dell'Unione europea, di rilevante interesse nazionale per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali, già appaltati o affidati a general contractor in concessione o comunque ricompresi in una convenzione quadro oggetto di precedente gara e la cui esecuzione, pur potendo iniziare o proseguire, non sia iniziata o, se iniziata, risulti anche in parte temporaneamente comunque sospesa. Con i medesimi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono nominati uno o più commissari straordinari.

2. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla data della pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, le amministrazioni competenti adottano i provvedimenti, anche di natura sostitutiva, necessari perché l'esecuzione dell'opera sia avviata o ripresa senza indugio, salvi gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali.

3. La pronuncia sulla compatibilità ambientale delle opere di cui al comma 1, ove non ancora intervenuta, è emessa entro sessanta giorni dalla richiesta.

4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, il commissario straordinario di cui al comma 1 provvede in sostituzione degli organi ordinari o straordinari, avvalendosi delle relative strutture. In caso di competenza regionale, provinciale o comunale, i provvedimenti necessari ad assicurare la tempestiva esecuzione sono comunicati dal commissario straordinario al presidente della regione o della provincia, al sindaco della città metropolitana o del comune, nel cui àmbito territoriale è prevista, od in corso, anche se in parte temporaneamente sospesa, la realizzazione delle opere e dei lavori, i quali, entro quindici giorni dalla ricezione, possono disporne la sospensione, anche provvedendo diversamente; trascorso tale termine e in assenza di sospensione, i provvedimenti del commissario sono esecutivi.

4-bis. Per l'attuazione degli interventi di cui ai precedenti commi i commissari straordinari provvedono in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale, nonché dei princìpi generali dell'ordinamento.

4-ter. I provvedimenti emanati in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare e devono essere motivati.

4-quater. Il commissario straordinario, al fine di consentire il pronto avvio o la pronta ripresa dell'esecuzione dell'opera commissariata, può essere abilitato ad assumere direttamente determinate funzioni di stazione appaltante, previste dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, laddove ravvisi specifici impedimenti all'avvio o alla ripresa dei lavori. Nei casi di risoluzione del contratto d'appalto pronunciata dal commissario straordinario, l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri che fossero già allestiti ed allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tal fine assegnato dallo stesso commissario straordinario; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, il commissario straordinario provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. Ai fini di cui al secondo periodo non sono opponibili eccezioni od azioni cautelari, anche possessorie, o di urgenza o comunque denominate che impediscano o ritardino lo sgombero e ripiegamento anzidetti.

5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, può disporre, in luogo della prosecuzione dell'esecuzione delle opere di cui al comma 1, l'utilizzazione delle somme non impegnabili nell'esercizio finanziario in corso per le opere stesse, destinandole alla realizzazione degli adeguamenti previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 , e successive modificazioni, negli edifici demaniali o in uso a uffici pubblici. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

6. Al fine di assicurare l'immediata operatività del servizio tecnico di cui all'articolo 5, comma 3, L. 11 febbraio 1994, n. 109 , e successive modificazioni, anche allo scopo di provvedere alla pronta ricognizione delle opere per le quali sussistano cause ostative alla regolare esecuzione, il Ministro dei lavori pubblici provvede, in deroga all'articolo 1, comma 45, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , e successive modificazioni, alla copertura, mediante concorso per esami, di venticinque posti con qualifica di dirigente, di cui cinque amministrativi e venti tecnici, a valere sulle unità di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 .

7. Al relativo onere, valutato in lire 1 miliardo per l'anno 1997 ed in lire 2,5 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando quanto a lire 1 miliardo per il 1997 l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e quanto a lire 2,5 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

7-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, successivo al decreto di cui al comma 1, saranno stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi spettanti ai commissari straordinari di cui al medesimo comma 1. Alla corrispondente spesa si farà fronte utilizzando i fondi stanziati per le opere di cui al predetto comma 1.”.

Nota all’articolo 57

-        Il testo dell’art. 2 della legge regionale n. 27/1997 è il seguente:

“Art. 2 - Competenza alle nomine e alle designazioni.

1. La competenza ordinaria in materia di nomine e designazioni è del Consiglio regionale.

2. Spettano al Presidente della Regione o alla Giunta regionale le nomine e designazioni espressamente attribuite a tali organi.”.

Note all’articolo 60

-        Il testo dell’art. 2, comma 1, lettera h della legge regionale n. 12/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 2 Aree di intervento.

1. La Regione, nell'ambito delle funzioni a essa attribuite dall'art. 56 del dpr 24 luglio 1977, n. 616, interviene, in particolare, a favore di iniziative volte a:

h)         concorrere alla realizzazione, ampliamento e miglioramento di impianti sportivi e ricreativi, compresa l'impiantistica sportiva scolastica e l’adeguamento delle strutture degli impianti sportivi alle necessità poste dalla pratica sportiva delle persone con disabilità;

-        Il testo dell’art. 1 della legge regionale n. 17/2003 è il seguente:

“Art. 1 - Finalità e soggetti beneficiari.

1. La Regione del Veneto promuove e favorisce lo sviluppo della pratica sportiva delle persone con disabilità considerando l'attività sportiva uno strumento di integrazione e aggregazione del cittadino, nonché di miglioramento della sua condizione psicofisica.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione del Veneto concede contributi:

a)      per favorire l'accesso alla pratica sportiva da parte delle persone con disabilità;

b)      per l'adeguamento delle strutture sportive alle necessità poste dalla pratica sportiva dei soggetti con disabilità.

3. Possono beneficiare dei contributi di cui alla presente legge:

a)      società ed associazioni sportive, enti di promozione sportiva, federazioni sportive ed enti morali che hanno sede nella regione e hanno quale prevalente finalità statutaria la promozione, senza fini di lucro, della pratica sportiva dei disabili, per le iniziative di cui alla lettera a) del comma 2;

b)      comuni e province del Veneto, per le provvidenze di cui alla lettera b) del comma 2.”.

-        Il testo dell’art. 3 della legge regionale n. 17/2003 è il seguente:

“Art. 3 - Interventi di adeguamento degli impianti.

1. La Giunta regionale concede contributi ai soggetti di cui alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 1 per l'adeguamento delle strutture degli impianti sportivi alle necessità poste dalla pratica sportiva delle persone con disabilità.

2. I beneficiari dei contributi sono obbligati, per dieci anni, a mantenere la destinazione degli impianti realizzati, fatta salva l’autorizzazione di mutamento da parte della Giunta regionale quando sia accertata la sopravvenuta impossibilità o non convenienza della destinazione stessa.”.

Nota all’articolo 62

-        Il testo dell’art. 17 della legge regionale n. 1/1997 è il seguente:

“Art. 17 - Unità di progetto.

1. Con provvedimento della Giunta regionale, sentiti i Segretari regionali competenti, possono essere istituite unità di progetto per l'attuazione di programmi a termine, di complessità e rilevanza strategica in relazione agli obiettivi individuati dagli strumenti della programmazione regionale con individuazione della relativa struttura di supporto.

2. Le unità sono dirette da un dirigente regionale responsabile del progetto.

3. Il responsabile del progetto assicura la sua attuazione e dispone a tal fine, secondo i criteri, i limiti e le procedure indicati nel provvedimento della Giunta regionale, degli stanziamenti iscritti nei capitoli di spesa necessari per la sua attuazione assumendo gli impegni di spesa.

4. Analoghe attribuzioni competono ai dirigenti membri dei gruppi di lavoro, per l'attuazione di sottoprogetti ad essi assegnati dal responsabile del progetto stesso.”.

Note all’articolo 65

- La legge n. 210/1992 reca disposizioni in materia di “Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.”.

-        Il testo dell’art. 114 del decreto legislativo n. 112/1998 è il seguente:

“114. Conferimenti alle regioni.

1. Sono conferiti alle regioni, secondo le modalità e le regole fissate dagli articoli del presente capo, tutte le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato.

2. I conferimenti di cui al presente capo si intendono effettuati come trasferimenti, con la sola esclusione delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti i prodotti cosmetici, effettuati a titolo di delega.”.

Nota all’articolo 66

-        Il testo dell’art. 20 della legge n. 67/1988 è il seguente:

“20.  1. È autorizzata l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 20 miliardi di euro. Al finanziamento degli interventi si provvede mediante operazioni di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95 per cento della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità.

2. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale ed un nucleo di valutazione costituito da tecnici di economia sanitaria, edilizia e tecnologia ospedaliera e di funzioni medico-sanitarie, da istituire con proprio decreto, definisce con altro proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri generali per la programmazione degli interventi che debbono essere finalizzati ai seguenti obiettivi di massima:

a)                 riequilibrio territoriale delle strutture, al fine di garantire una idonea capacità di posti letto anche in quelle regioni del Mezzogiorno dove le strutture non sono in grado di soddisfare le domande di ricovero;

b)                sostituzione del 20 per cento dei posti letto a più elevato degrado strutturale;

c)                 ristrutturazione del 30 per cento dei posti letto che presentano carenze strutturali e funzionali suscettibili di integrale recupero con adeguate misure di riadattamento;

d)                conservazione in efficienza del restante 50 per cento dei posti letto, la cui funzionalità è ritenuta sufficiente;

e)                 completamento della rete dei presìdi poliambulatoriali extraospedalieri ed ospedalieri diurni con contemporaneo intervento su quelli ubicati in sede ospedaliera secondo le specificazioni di cui alle lettere a), b), c);

f)                 realizzazione di 140.000 posti in strutture residenziali, per anziani che non possono essere assistiti a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e che richiedono trattamenti continui. Tali strutture, di dimensioni adeguate all'ambiente secondo standards che saranno emanati a norma dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , devono essere integrate con i servizi sanitari e sociali di distretto e con istituzioni di ricovero e cura in grado di provvedere al riequilibrio di condizioni deteriorate. Dette strutture, sulla base di standards dimensionali, possono essere ricavate anche presso aree e spazi resi disponibili dalla riduzione di posti-letto ospedalieri;

g)                adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti delle strutture sanitarie;

h)                potenziamento delle strutture preposte alla prevenzione con particolare riferimento ai laboratori di igiene e profilassi e ai presidi multizonali di prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali ed alle strutture di sanità pubblica veterinaria;

i)                  conservazione all'uso pubblico dei beni dismessi, il cui utilizzo è stabilito da ciascuna regione o provincia autonoma con propria determinazione.

3. Il secondo decreto di cui al comma 2 definisce modalità di coordinamento in relazione agli interventi nel medesimo settore dell'edilizia sanitaria effettuati dall'Agenzia per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dal Ministero dei lavori pubblici, dalle università nell'àmbito dell'edilizia universitaria ospedaliera e da altre pubbliche amministrazioni, anche a valere sulle risorse del Fondo investimenti e occupazione (FIO).

4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano predispongono, entro quattro mesi dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 3, il programma degli interventi di cui chiedono il finanziamento con la specificazione dei progetti da realizzare. Sulla base dei programmi regionali o provinciali, il Ministro della sanità predispone il programma nazionale che viene sottoposto all'approvazione del CIPE.

5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2, il CIPE determina le quote di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono contrarre nei diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma 4 il CIPE approva il programma nazionale di cui al comma medesimo. Per il triennio 1988-1990 il limite massimo complessivo dei mutui resta determinato in lire 10.000 miliardi, in ragione di lire 3.000 miliardi per l'anno 1988 e lire 3.500 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. Le stesse regioni e province autonome di Trento e di Bolzano presentano in successione temporale i progetti suscettibili di immediata realizzazione. I progetti sono sottoposti al vaglio di conformità del Ministero della sanità, per quanto concerne gli aspetti tecnico-sanitari e in coerenza con il programma nazionale, e all'approvazione del CIPE che decide, sentito il Nucleo di valutazione per gli investimenti pubblici.

5-bis. Dalla data del 30 novembre 1993, i progetti attuativi del programma di cui al comma 5, con la sola esclusione di quelli già approvati dal CIPE e di quelli già esaminati con esito positivo dal Nucleo di valutazione per gli investimenti pubblici alla data del 30 giugno 1993, per i quali il CIPE autorizza il finanziamento, e di quelli presentati dagli enti di cui all'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono approvati dai competenti organi regionali, i quali accertano che la progettazione esecutiva, ivi compresa quella delle Università degli studi con policlinici a gestione diretta nonché degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di loro competenza territoriale, sia completa di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella sua completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi necessari per l'esecuzione dell'opera; essi accertano altresì la conformità dei progetti esecutivi agli studi di fattibilità approvati dal Ministero della sanità. Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni di interventi, i competenti organi regionali verificano la coerenza con l'attuale programmazione sanitaria. Le regioni, le province autonome e gli enti di cui all'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, presentano al CIPE, in successione temporale, istanza per il finanziamento dei progetti, corredata dai provvedimenti della loro avvenuta approvazione, da un programma temporale di realizzazione, dalla dichiarazione che essi sono redatti nel rispetto delle normative nazionali e regionali sugli standards ammissibili e sulla capacità di offerta necessaria e che sono dotati di copertura per l'intero progetto o per parti funzionali dello stesso.

6. L'onere di ammortamento dei mutui è assunto a carico del bilancio dello Stato ed è iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire 330 miliardi per l'anno 1989 e di lire 715 miliardi per l'anno 1990.

7. Il limite di età per l'accesso ai concorsi banditi dal Servizio sanitario nazionale è elevato, per il personale laureato che partecipi a concorsi del ruolo sanitario, a 38 anni, per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 1988.”.

Nota all’articolo 69

-        Per il testo dell’art. 20 della legge n. 67/1988 vedi nota all’articolo 66.

Nota all’articolo 70

-        Il testo dell’art. 55 della legge regionale n. 7/1999 è il seguente:

“Art. 55 - Provvidenze straordinarie a favore di degenti di ex ospedali psichiatrici ed ex case di salute e delle persone insufficienti mentali gravi e gravissimi.

1. Le persone dimesse da ex ospedali psichiatrici ed ex case di salute, ai sensi della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e le persone presenti alla data del 31 dicembre 1995 negli ex Istituti di riabilitazione riconvertiti in residenze sanitarie assistenziali (RSA), in attuazione della legge regionale 30 agosto 1993, n. 39 e successive modificazioni e delle deliberazioni attuative della Giunta regionale, sono tenute alle spese di residenzialità per l’ospitalità presso strutture socio sanitarie, come previsto dal comma 5 dell’articolo 27 della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5 “Piano socio sanitario regionale per il triennio 1996/1998” limitatamente all’ammontare dell’assegno di accompagnamento, qualora percepito. La Regione concorre alle spese di residenzialità con oneri a carico del proprio bilancio (capitolo n. 61412 e capitolo n. 60011).

2. Le spese per il trasporto ed il vitto a carico delle persone disabili gravi e gravissimi frequentanti i centri educativi occupazionali diurni (CEOD) sono a carico del fondo sociale regionale.

3. In attuazione di quanto disposto dai commi 1 e 2, la Giunta regionale determina annualmente i criteri e le modalità di erogazione del contributo regionale alle unità locali socio sanitarie, nonché il suo ammontare, anche in concorso con i comuni.

4. Le Unità locali socio sanitarie interessate sono tenute a certificare, ad ogni effetto di legge, lo stato di beneficiario di cui ai commi 1 e 2, a redigere un elenco nominativo delle persone beneficiarie e ad aggiornarlo a seguito di qualunque variazione.

5. L’articolo 40 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 è abrogato.”.

Nota all’articolo 72

-        Il testo dell’art. 2 comma 2 della legge regionale n. 9/2002 è il seguente:

“Art. 2 – Interventi di promozione regionale.

2. Al fine di incentivare una adeguata e razionale presenza e localizzazione dei presidi delle forze addette alla sicurezza sul territorio regionale la Giunta regionale è autorizzata a promuovere e stipulare intese o accordi di programma con lo Stato, gli enti locali, i soggetti proprietari per consentire l’acquisizione, il riadattamento, il riuso di immobili adibiti o da adibire ad uffici, comandi e alloggi per gli operatori della sicurezza.”.

Nota all’articolo 78

-        Il testo dell’art. 3 della legge regionale n. 9/2002 è il seguente:

“Art. 3 - Contributi a favore degli Enti locali.

1. La Regione concorre al finanziamento di progetti integrati presentati dagli enti locali in forma singola o associata, volti ad elevare gli standard di sicurezza, alle azioni preventive sul territorio, al risanamento di aree ad alto tasso di criminalità e allo sviluppo di azioni preventive a carattere sociale; tali progetti sono prioritariamente riferiti a:

a)      la realizzazione di forme e sistemi coordinati ed integrati di vigilanza e sicurezza locale e di quartiere;

b)      l’adeguamento tecnologico, tecnico strumentale, organizzativo e logistico delle polizie locali;

c)      le iniziative di prevenzione e di sostegno rivolte alla tutela delle fasce della popolazione più deboli ed esposte ai fenomeni di criminalità o di rischio dell’incolumità personale;

d)     interventi contro l’usura, i reati contro il patrimonio ed iniziative per il controllo del territorio dalla diffusione dei reati connessi all'uso delle droghe e all'alcolismo, contro la diffusione delle droghe e dell’alcolismo e a favore della sicurezza stradale;

e)      la dotazione di sistemi tecnologicamente avanzati di controllo visivo telesorveglianza, sistemi per la richiesta rapida di soccorso, servizi informatici per la sicurezza;

f)       iniziative finalizzate al controllo, risanamento e riqualificazione delle zone a rischio all'interno delle quali si trovino edifici abbandonati o aree dismesse, anche mediante lo studio di valutazione dell’impatto di sicurezza.

2. I progetti possono essere presentati da:

a)      unioni di comuni, associazioni di comuni, comuni convenzionati per almeno 5 anni, sempre con popolazione complessiva di almeno 15.000 abitanti;

b)      comuni con popolazione di almeno 20.000 abitanti;

c)      comuni ad economia prevalentemente turistica individuati ai sensi della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 62 ;

d)     comunità montane;

e)      province.

3. La Giunta regionale determina, sentita la competente commissione consiliare, i criteri, le priorità per l’assegnazione del finanziamento ai progetti e le modalità di presentazione degli stessi, nonché i limiti del contributo finanziario della Regione.”.

 

-        Il testo dell’art. 6 comma 3 della legge regionale n. 29/2007 è il seguente:

“Art. 6 - Limitazioni alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

3. I comuni possono derogare ai divieti di vendita e somministrazione previsti dai commi 1 e 2, sulla base della presentazione di un programma di controlli sulla sicurezza stradale da effettuare nella fascia oraria compresa fra le ore 1 e le ore 6 antimeridiane, approvato dalla Giunta regionale. A tal fine la Giunta regionale predispone, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, criteri relativi alle modalità di effettuazione di tali controlli, sentita la competente commissione consiliare.”.

 

Nota all’articolo 79

-        Il testo dell’art. 95 comma 1 lettera a) della legge regionale n. 11/2001 è il seguente:

“Art. 95 - Funzioni amministrative della Regione.

1. Il Consiglio regionale, sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, sulla base delle risorse finanziarie annualmente assegnate alla Regione per gli interventi di gestione, adeguamento e sviluppo della viabilità provvede a:

a)      approvare il piano triennale di interventi per l'adeguamento della rete viaria di cui all'articolo 92, aggiornato in ragione dell'evoluzione degli stati di fabbisogno; tale piano è adottato dalla Giunta regionale d'intesa con le province;”.

Nota all’articolo 81

-        Il testo dell’art. 1 comma 1 della legge regionale n. 30/2007, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 1 - Finalità e oggetto.

1. La Regione del Veneto, nell’ambito delle già avviate iniziative per l’attuazione del regionalismo differenziato di cui all’articolo 116, comma 3, della Costituzione, per la realizzazione del federalismo fiscale di cui all’articolo 119 della Costituzione, nonché per la costituzione dell’autonomia speciale del Veneto, promuove interventi a favore dei comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna e nell’area del Veneto orientale nonché dei comuni della provincia di Treviso con meno di cinquemila abitanti, confinanti con la Regione Friuli Venezia Giulia, ad esclusione dei comuni che fanno parte delle comunità montane.”.

Note all’articolo 84

-        Il testo dell’art. 3 comma 15 ter del decreto legge n. 351/2001 è il seguente:

“15-ter. Nell'ambito dei processi di razionalizzazione dell'uso degli immobili pubblici ed al fine di adeguare l'assetto infrastrutturale delle Forze armate alle esigenze derivanti dall'adozione dello strumento professionale, il Ministero della difesa può individuare beni immobili di proprietà dello Stato mantenuti in uso al medesimo Dicastero per finalità istituzionali, suscettibili di permuta con gli enti territoriali. Le attività e le procedure di permuta sono effettuate dall'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero della difesa, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico-contabile.”.

-        La legge 23 novembre 2001, n. 410 reca disposizioni in materia di “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 25 settembre 2001, n. 351, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare.”.

-        Il testo dell’art. 32 della legge regionale n. 35/2001 è il seguente:

“Art. 32 - Accordi di programma.

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 1 giugno 1999, n. 23 , per l'attuazione organica e coordinata di piani e progetti che richiedono per la loro realizzazione l'esercizio congiunto di competenze regionali e di altre amministrazioni pubbliche, anche statali ed eventualmente di soggetti privati, il Presidente della Giunta regionale può promuovere la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti, escluse le amministrazioni statali.

3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il Presidente della Giunta regionale convoca una conferenza fra i soggetti interessati.

4. L'accordo consiste nel consenso unanime dei soggetti interessati, autorizzati a norma dei rispettivi ordinamenti in ordine alla natura e ai contenuti dell'accordo stesso. Esso è reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. L'accordo sostituisce ad ogni effetto le intese, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti da leggi regionali. Esso comporta, per quanto occorra, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, nonché l'urgenza e l'indifferibilità dei relativi lavori, e la variazione integrativa agli strumenti urbanistici senza necessità di ulteriori adempimenti.”.

Nota all’articolo 85

-        Il testo dell’art. 11 della legge n. 431/1998 è il seguente:

“11. Fondo nazionale.

1. Presso il Ministero dei lavori pubblici è istituito il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la cui dotazione annua è determinata dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni.

2. Per ottenere i contributi di cui al comma 3 i conduttori devono dichiarare sotto la propria responsabilità che il contratto di locazione è stato registrato.

3. Le somme assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per la concessione, ai conduttori aventi i requisiti minimi individuati con le modalità di cui al comma 4, di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia privata, nonché, qualora le disponibilità del Fondo lo consentano, per sostenere le iniziative intraprese dai comuni anche attraverso la costituzione di agenzie o istituti per la locazione o attraverso attività di promozione in convenzione con cooperative edilizie per la locazione, tese a favorire la mobilità nel settore della locazione attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione per periodi determinati. I comuni possono, con delibera della propria giunta, prevedere che i contributi integrativi destinati ai conduttori vengano, in caso di morosità, erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, anche tramite l'associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata, che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore.

4. Il Ministro dei lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi di cui al comma 3 e i criteri per la determinazione dell'entità dei contributi stessi in relazione al reddito familiare e all'incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione.

5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite, entro il 31 marzo di ogni anno, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A decorrere dall'anno 2005 la ripartizione è effettuata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei criteri fissati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa medesima intesa ed in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome, ai sensi del comma 6.

6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 3 con proprie risorse iscritte nei rispettivi bilanci.

7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla ripartizione fra i comuni delle risorse di cui al comma 6 nonché di quelle ad esse attribuite ai sensi del comma 5, sulla base di parametri che premino anche la disponibilità dei comuni a concorrere con proprie risorse alla realizzazione degli interventi di cui al comma 3. Qualora le risorse di cui al comma 5 non siano trasferite ai comuni entro novanta giorni dall'effettiva attribuzione delle stesse alle regioni e alle province autonome, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previa diffida alla regione o alla provincia autonoma inadempiente, nomina un commissario ad acta; gli oneri connessi alla nomina ed all'attività del commissario ad acta sono posti a carico dell'ente inadempiente.

8. I comuni definiscono l'entità e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 3, individuando con appositi bandi pubblici i requisiti dei conduttori che possono beneficiarne, nel rispetto dei criteri e dei requisiti minimi di cui al comma 4.

9. Per gli anni 1999, 2000 e 2001, ai fini della concessione dei contributi integrativi di cui al comma 3, è assegnata al Fondo una quota, pari a lire 600 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, delle risorse di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60 , relative alle annualità 1996, 1997 e 1998. Tali disponibilità sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Le predette risorse, accantonate dalla deliberazione del CIPE 6 maggio 1998, non sono trasferite ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , e restano nella disponibilità della Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti per il predetto versamento.

10. Il Ministero dei lavori pubblici provvederà, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, ad effettuare il versamento all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2003 delle somme occorrenti per la copertura delle ulteriori minori entrate derivanti, in tale esercizio, dall'applicazione dell'articolo 8, commi da 1 a 4, pari a lire 67,5 miliardi, intendendosi ridotta per un importo corrispondente l'autorizzazione di spesa per l'anno medesimo determinata ai sensi del comma 1 del presente articolo.

11. Le disponibilità del Fondo sociale, istituito ai sensi dell'articolo 75 della legge 27 luglio 1978, n. 392 , sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica al Fondo di cui al comma 1.”.

Nota all’articolo 86

-        Il testo dell’art. 18 comma 2 del decreto legislativo n. 422/1997 è il seguente:

“18. Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale.

2. Allo scopo di incentivare il superamento degli assetti monopolistici e di introdurre regole di concorrenzialità nella gestione dei servizi di trasporto regionale e locale, per l'affidamento dei servizi le regioni e gli enti locali si attengono ai princìpi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, garantendo in particolare:

a)                 il ricorso alle procedure concorsuali per la scelta del gestore del servizio sulla base degli elementi del contratto di servizio di cui all'articolo 19 e in conformità alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizio. Alle gare possono partecipare i soggetti in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale richiesti, ai sensi della normativa vigente, per il conseguimento della prescritta abilitazione all'autotrasporto di viaggiatori su strada, con esclusione, terminato il periodo transitorio previsto dal presente decreto o dalle singole leggi regionali, delle società che, in Italia o all'estero, gestiscono servizi in affidamento diretto o a seguito di procedure non ad evidenza pubblica, e delle società dalle stesse controllate o ad esse collegate, delle loro controllanti e delle società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali. La gara è aggiudicata sulla base delle migliori condizioni economiche e di prestazione del servizio, nonché dei piani di sviluppo e potenziamento delle reti e degli impianti, oltre che della fissazione di un coefficiente minimo di utilizzazione per la istituzione o il mantenimento delle singole linee esercite. Il bando di gara deve garantire che la disponibilità a qualunque titolo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziale per l'effettuazione del servizio non costituisca, in alcun modo, elemento discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti. Il bando di gara deve altresì assicurare che i beni di cui al periodo precedente siano, indipendentemente da chi ne abbia, a qualunque titolo, la disponibilità, messi a disposizione del gestore risultato aggiudicatario a seguito di procedura ad evidenza pubblica;

b)                 (soppressa)

c)                 (soppressa)

d)                l'esclusione, in caso di mancato rinnovo del contratto alla scadenza o di decadenza dal contratto medesimo, di indennizzo al gestore che cessa dal servizio;

e)                 l'indicazione delle modalità di trasferimento, in caso di cessazione dell'esercizio, dal precedente gestore all'impresa subentrante dei beni essenziali per l'effettuazione del servizio e del personale dipendente con riferimento a quanto disposto all'articolo 26 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148;

f)                  l'applicazione della disposizione dell'articolo 1, comma 5, del regolamento 1893/91/CEE alle società di gestione dei servizi di trasporto pubblico locale che, oltre a questi ultimi servizi, svolgono anche altre attività;

g)                 la determinazione delle tariffe del servizio in analogia, ove possibile, a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481.”.

Nota all’articolo 87

-        Il testo dell’art. 11 comma 4 della legge regionale n. 5/2000 è il seguente:

“Art. 11 - Disciplina sulle ispezioni, controlli, restituzioni e revoche degli interventi di sostegno pubblico alle imprese.

4. La revoca dei benefici è disposta anche qualora i beni acquistati con l’intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi al provvedimento di concessione ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all’intervento.”.

Nota all’articolo 88

-        Il testo dell’art. 28 comma 2 della legge regionale n. 40/1984 , come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 28 - (Finanziamento dei parchi e delle riserve)

Gli enti gestori dei parchi e delle riserve provvedono alle spese necessarie mediante:

a)      le somme versate dagli enti locali e loro consorzi;

b)      le somme versate annualmente dalla Regione;

c)      gli eventuali proventi derivanti dall’applicazione di tariffe per le utilizzazioni collettive del parco o della riserva, dai canoni di concessione dei beni appartenenti all’ente gestore e dalle sanzioni comminate ai sensi del successivo art. 30.

Ai fini di cui alla lettera b), la Regione, con legge di bilancio assegna annualmente un contributo per spese di impianto e di funzionamento. I contributi sono erogati con delibera della Giunta regionale sentita la Commissione consiliare competente.

2 bis.      La Giunta regionale è autorizzata, successivamente all’approvazione del bilancio di previsione annuale, nelle more dell’approvazione della delibera di cui al comma 2, ad erogare acconti per la copertura finanziaria delle spese di funzionamento, fino ad un massimo del 50 per cento, calcolati sulla base di quanto attribuito a ciascun ente parco nell’esercizio finanziario precedente a quello di riferimento.”.

Nota all’articolo 89

-        Il testo dell’art. 2 comma 537 della legge n. 244/2007 è il seguente:

“537. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)                  al comma 863, le parole: «di cui 100 milioni per ciascuno degli anni 2007 e 2008, 5.000 milioni per l’anno 2009 e 59.179 milioni entro il 2015» sono sostituite dalle seguenti: «di cui 100 milioni per l’anno 2007, 1.100 milioni per l’anno 2008, 4.400 milioni per l’anno 2009, 9.166 milioni per l’anno 2010, 9.500 milioni per l’anno 2011, 11.000 milioni per l’anno 2012, 11.000 milioni per l’anno 2013, 9.400 milioni per l’anno 2014 e 8.713 milioni per l’anno 2015»;

b)                 al comma 866, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le somme di cui al comma 863 sono interamente ed immediatamente impegnabili».”.

Nota all’articolo 93

-        Il testo della lettera c) dell’allegato C della legge regionale n. 50/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“ALLEGATO C

 

Allevamenti di uccelli da utilizzare come richiami, ai sensi del comma 7 dell'articolo 32.

1. Per gli allevamenti di uccelli, appartenenti alle specie cacciabili, da utilizzare come richiami vivi viene rilasciata apposita autorizzazione alle seguenti condizioni:

a)      tutti i soggetti riproduttori devono essere muniti di anelli inamovibili, numerati e forniti dalla Provincia;

b)      tutti i pullus devono essere marcati con anello inamovibile numerato fornito dalla Provincia;

c)    l’allevatore deve dotarsi di un registro vidimato dalla provincia da esibire alla stessa per ispezione su esplicita richiesta, in cui deve indicare:

1)    il numero dell’anello di ciascun soggetto;

2)    l’eventuale decesso di soggetti detenuti nell’allevamento provvedendo in tal caso alla riconsegna alla provincia dell’anello;

3)    i nominativi delle persone cui vengono ceduti i soggetti;

d) l'allevatore deve rilasciare all'acquirente una ricevuta certificato di provenienza, su moduli vidimati dalla Provincia, in cui sono riportati:

1) specie;

2) numero dell'anello;

3) nominativo dell'allevatore;

4) nominativo dell'acquirente;

e) (abrogata).

1 bis. Qualora l’allevatore sia iscritto alla Federazione ornicoltori italiani (FOI) o alla Federazione italiana mostre ornitologico venatorie (FIMOV) l’anello inamovibile di cui al comma 1, lettere a) e b), corrisponde a quello previsto dalle Federazioni e il numero progressivo del soggetto allevato si identifica con quello assegnato dalle Federazioni stesse.”.

Nota all’articolo 94

-        Il testo dell’art. 52 della legge regionale n. 39/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 52 - Servizio di tesoreria.

1.    Il servizio di tesoreria è affidato in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

2. Entro i tre mesi successivi dalla chiusura dell'esercizio il tesoriere regionale deve rendere il conto della gestione del servizio svolto contenente tutti gli elementi necessari per il riscontro sistematico dei movimenti di cassa, nonché dei depositi in titoli e valori sia cauzionali che di proprietà della Regione.”.

Nota all’articolo 95

- Il testo dell’art. 3 comma 59 della legge n. 244/2007 è il seguente:

“59. È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall’espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile. I contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008. In caso di violazione della presente disposizione, l’amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l’ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo.”.

Note all’articolo 96

-        Il testo dell’art. 3 comma 90 lettera b) della legge n. 244/2007 è il seguente:

“90. Fermo restando che l’accesso ai ruoli della pubblica amministrazione è comunque subordinato all’espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge e fatte salve le procedure di stabilizzazione di cui all’articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni 2008 e 2009:

b          le amministrazioni regionali e locali possono ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui all’articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche il personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007.”.

-        Il testo dell’art. 3 comma 94 della legge n. 244/2007 è il seguente:

“94. Fatte comunque salve le intese stipulate, ai sensi dei commi 558 e 560 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prima della data di entrata in vigore della presente legge, entro il 30 aprile 2008, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, predispongono, sentite le organizzazioni sindacali, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009 e 2010, piani per la progressiva stabilizzazione del seguente personale non dirigenziale, tenuto conto dei differenti tempi di maturazione dei presenti requisiti:

a)                 in servizio con contratto a tempo determinato, ai sensi dei commi 90 e 92, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b)                 già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, e che alla stessa data abbia già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa amministrazione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. È comunque escluso dalle procedure di stabilizzazione di cui alla presente lettera il personale di diretta collaborazione degli organi politici presso le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché il personale a contratto che svolge compiti di insegnamento e di ricerca nelle università e negli enti di ricerca.”.

-        Il testo dell’art. 3 comma 106 della legge n. 244/2007 è il seguente:

“106. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nell’anno 2008, i bandi di concorso per le assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni possono prevedere una riserva di posti non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso per il personale non dirigenziale che abbia maturato almeno tre anni di esperienze di lavoro subordinato a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007, nonché il riconoscimento, in termini di punteggio, del servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, in virtù di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati anteriormente a tale data.”.

-        Il testo dell’art. 3 comma 92 della legge n. 244/2007 è il seguente:

“92. Le amministrazioni di cui al comma 90 continuano ad avvalersi del personale di cui al medesimo comma nelle more delle procedure di stabilizzazione.”.

Nota all’articolo 99

-        Il testo dell’art. 4 bis comma 1 della legge regionale n. 16/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 4 bis - Interventi di formazione.

1. Le finalità di cui all'articolo 1 sono perseguite anche mediante contributi per l'avvio e lo svolgimento nell'ambito del Veneto orientale di attività didattiche e formative di livello universitario idonee a promuovere l'occupazione e a favorire un migliore equilibrio tra domanda ed offerta di lavoro attraverso la Fondazione Portogruaro Campus. I contributi sono concessi dalla Giunta regionale su presentazione di apposita domanda da parte del soggetto attuatore delle iniziative didattiche e formative adeguatamente documentate e corredate della descrizione degli interventi programmati e da un analitico piano di spesa. Ad ultimazione degli interventi finanziati, il soggetto beneficiario è tenuto a presentare una relazione consuntiva sull’attività svolta e sulle spese sostenute.”.

Nota all’articolo 104

-        Il testo dell’art. 10 della legge regionale n. 23/2006 è il seguente:

“Art. 10 - Affidamento dei servizi e convenzioni.

1. La Giunta regionale, nel rispetto dei principi e della normativa statale e comunitaria prevista per gli appalti di servizi in materia socio-sanitaria e in materia di servizi alla persona, disciplina, sentita la commissione regionale della cooperazione sociale di cui all’articolo 21, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le modalità di affidamento dei servizi alle cooperative sociali definendo, in particolare, le procedure per l’affidamento dei servizi, per il convenzionamento diretto nonchè le convenzioni-tipo di cui all’articolo 9, comma 2, della legge n. 381/1991, cui debbono uniformarsi i contratti tra cooperative sociali, enti pubblici e società a partecipazione pubblica regionali.

2. Le convenzioni-tipo di cui al comma 1, in conformità ai principi della presente legge, riguardano:

a)      la gestione dei servizi alla persona;

b)      la fornitura di beni e servizi di cui all’articolo 5 della legge n. 381/1991.

c)      l’esecuzione di lavori, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di appalti.”.

Nota all’articolo 107

-        Il testo dell’art. 3 comma 4 della legge regionale n. 2/2006 è il seguente:

“Art. 3 - Attribuzione alla provincia di Belluno delle funzioni relative alla gestione del Demanio Idrico e dell’introito di canoni ricavati all’utilizzazione del demanio stesso.

4. Le modalità di trasferimento alla Provincia di Belluno delle funzioni di gestione del demanio idrico, sono definite con legge regionale da presentare, da parte della Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Qualora il Consiglio regionale non approvi detta legge entro il 31 dicembre 2007, le funzioni di cui al presente comma si intendono automaticamente trasferite.”.

Nota all’articolo 109

-        Il testo dell’art. 2 della legge regionale n. 30/2007 è il seguente:

“Art. 2 - Destinatari degli interventi regionali.

1. Sono destinatari degli interventi regionali di cui alla presente legge:

a)      comuni ubicati in area montana, con priorità per quelli con popolazione non superiore ai cinquemila abitanti o frazioni di comuni ubicati in area montana con meno di cinquecento abitanti che presentano situazioni di disagio socio-economico, come indicato dall’articolo 3, comma 2;

b)      comuni ubicati nell’area del Veneto orientale così come individuata dall’articolo 1, comma 2, della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 “Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale del Veneto orientale”, con priorità per quelle amministrazioni comunali che presentano una popolazione non superiore ai cinquemila abitanti e che sono gravate da situazioni di disparità socio-economica dovute alla sfavorevole contiguità territoriale con Regioni a Statuto speciale.

2. Per comuni ubicati in area montana di cui al comma 1, lettera a) si intendono quelli il cui territorio sia ricompreso nell’ambito territoriale della comunità montana.”.

Nota all’articolo 110

-        Il testo dell’art. 11 della legge regionale n. 5/2000, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 11 - Disciplina sulle ispezioni, controlli, restituzioni e revoche degli interventi di sostegno pubblico alle imprese.

1. In ogni intervento di sostegno pubblico alle imprese, la Giunta regionale può avvalersi di quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni.

2. In adempimento a quanto disposto dal comma 1 e dalla vigente normativa comunitaria, la Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, stabilisce idonee modalità di controllo, anche a campione, del rispetto da parte dei beneficiari delle regole che disciplinano i regimi di aiuto gestiti dalla Regione e in particolar modo quelle previste dalla regola de minimis, di cui alla comunicazione della Commissione europea pubblicata nella G. U. C.E. n. C 68 del 6 marzo 1996 e successive modificazioni, ove applicata, nonché le disposizioni sul cumulo degli aiuti.

3. Qualora a seguito dei controlli effettuati ai sensi dei commi 1 e 2, ovvero con qualsiasi altra modalità, siano accertate gravi irregolarità o inadempimenti, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, è disposta la revoca, anche parziale, purché in proporzione all’inadempimento riscontrato, dei benefici concessi. Nel caso il beneficio sia già stato erogato interamente o parzialmente, viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma da un minimo del cinque per cento ad un massimo di due volte l’importo del beneficio fruito (upb di entrata E0045 “Altre sanzioni amministrative”). Non viene applicata sanzione nel caso sia stata data tempestiva comunicazione di rinuncia.

4. La revoca dei benefici è disposta anche qualora i beni acquistati con l’intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi al provvedimento di concessione ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all’intervento secondo quanto previsto dal comma 5. La Giunta regionale è autorizzata ad individuare ulteriori fattispecie di applicazione della revoca con conseguente applicazione di quanto disposto dal comma 5 .

5. Qualora, in conseguenza della revoca, il beneficiario sia tenuto a restituire gli importi erogati, gli stessi sono maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di revoca, aumentato di due punti percentuali.

6. Gli interessi e le maggiorazioni percentuali di cui al comma 5 decorrono dalla data di pagamento del mandato di erogazione del beneficio economico.

6 bis. (abrogato)

6 ter. È consentito, a fronte di idonea garanzia fideiussoria, il pagamento rateale delle somme oggetto di restituzione, nonché della sanzione, qualora l’importo complessivo sia superiore ad euro 3.000,00 in base al piano di rateizzazione contenuto nel provvedimento di revoca. In caso di pagamento rateale della sanzione non si applica quanto previsto dal comma 6 bis.

4.      Leggi regionali abrogate

L’art. 94 abroga la legge regionale 2 marzo 1972, n. 8 “Istituzione del servizio di tesoreria della Regione” come novellata dalla legge regionale 12 maggio 1998, n. 22 “Modifica della legge regionale 2 marzo 1972, n. 8 “Istituzione del servizio di tesoreria””.

 

5.      Strutture di riferimento

1.             Direzione Risorse finanziarie

2.             Direzione Bilancio

3.             Direzione Servizi sociali

4.             Direzione Servizi sociali

5.             Direzione Servizi sociali

6.             Direzione Servizi sociali

7.             Direzione Istruzione

8.             Direzione Istruzione

9.             Direzione Lavori pubblici

10.            Direzione Prevenzione

11.            Direzione Tutela ambiente

12.            Direzione Mobilità

13.            Unità di progetto Energia

14.            Unità complessa Tutela atmosfera

15.            Direzione Tutela ambiente

16.            Direzione Beni culturali

17.            Unità di progetto Attività culturali e spettacolo

18.            Unità di progetto Attività culturali e spettacolo

19.            Unità di progetto Sport

20.            Direzione Relazioni internazionali, cooperazione internazionale, diritti umani e pari opportunità

21.            Segreteria regionale Attività produttive istruzione e formazione

22.            Segreteria regionale Attività produttive istruzione e formazione

23.            Direzione Servizi sociali

24.            Direzione Infrastrutture

25.            Direzione Relazioni internazionali, cooperazione internazionale, diritti umani e pari opportunità

26.            Direzione Demanio, patrimonio e sedi

27.            Direzione Relazioni internazionali, cooperazione internazionale, diritti umani e pari opportunità

28.            Direzione Commercio

29.            Unità di progetto Cooperazione transfrontaliera

30.            Unità di progetto Sport

31.            Unità periferica per i Servizi fitosanitari

32.            Direzione Promozione turistica integrata

33.            Direzione Piani e programmi settore primario

34.            Direzione Relazioni internazionali, cooperazione internazionale, diritti umani e pari opportunità

35.            Direzione Lavoro

36.            Direzione Lavori pubblici

37.            Direzione Infrastrutture

38.            Direzione Tutela ambiente

39.            Direzione Difesa del suolo

40.            Direzione Tutela ambiente

41.            Direzione Mobilità

42.            Direzione Infrastrutture

43.            Direzione Mobilità

44.            Direzione Infrastrutture

45.            Direzione Infrastrutture

46.            Direzione Infrastrutture

47.            Direzione Infrastrutture

48.            Direzione Infrastrutture

49.            Direzione Infrastrutture

50.            Direzione Turismo

51.            Unità di progetto Attività culturali e spettacolo

52.            Unità complessa Progetti strategici e politiche comunitarie

53.            Direzione Lavori pubblici

54.            Direzione Lavori pubblici

55.            Direzione Formazione

56.            Unità di progetto Sport

57.            Direzione Tutela ambiente

58.            Unità di progetto Sport

59.            Unità di progetto Sport

60.            Unità di progetto Sport

61.            Unità di progetto Sport

62.            Unità complessa Sistema informativo del Consiglio regionale

63.            Direzione Servizi sociali

64.            Direzione Formazione

65.            Direzione Servizi sanitari

66.            Direzione Risorse socio sanitarie

67.            Direzione Sicurezza pubblica e flussi migratori

68.            Direzione Sicurezza pubblica e flussi migratori

69.            Direzione Risorse socio sanitarie

70.            Direzione Servizi sociali

71.            Direzione Sicurezza pubblica e flussi migratori

72.            Direzione Sicurezza pubblica e flussi migratori

73.            Direzione Istruzione

74.            Direzione Servizi sociali

75.            Direzione Relazioni internazionali, cooperazione internazionale, diritti umani e pari opportunità

76.            Unità di progetto Attività culturali e spettacolo

77.            Direzione Enti locali persone giuridiche e controllo atti

78.            Direzione Sicurezza pubblica e flussi migratori

79.            Direzione Infrastrutture

80.            Direzione Produzioni agroalimentari

81.            Direzione Enti locali persone giuridiche e controllo atti

82.            Direzione Istruzione

83.            Direzione Attività ispettiva e partecipazioni societarie

84.            Direzione Lavori pubblici

85.            Direzione Edilizia abitativa

86.            Direzione Attività ispettiva e partecipazioni societarie

87.            Direzione Industria

88.            Direzione Pianificazione territoriale e parchi

89.            Direzione Programmazione

90.            Direzione Servizi sanitari

91.            Direzione Lavori pubblici

92.            Direzione Piani e programmi socio sanitari

93.            Unità di progetto Caccia e pesca

94.            Direzione Ragioneria e tributi

95.            Direzione regionale Amministrazione, bilancio e servizi del Consiglio regionale

96.            Direzione Risorse umane

97.            Unità di progetto Sport

98.            Direzione Lavori pubblici

99.            Direzione Istruzione

100.          Direzione Beni culturali

101.          Unità di progetto Attività culturali e spettacolo

102.          Direzione Beni culturali

103.          Direzione Produzioni agroalimentari

104.          Direzione Servizi sociali

105.          Direzione Lavori pubblici

106.          Direzione Servizi sanitari

107.          Direzione Difesa del suolo

108.          Direzione Produzioni agroalimentari

109.          Direzione Enti locali persone giuridiche e controllo atti

110.          Direzione Industria

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