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Bur n. 63 del 17 luglio 2007


LEGGE REGIONALE  n. 15 del 12 luglio 2007

Interventi per la tutela, la promozione e lo sviluppo della zona costiera del Veneto e per la creazione di zone di tutela biologica marina.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
Finalità

1. La Regione del Veneto al fine della salvaguardia, protezione e ripopolamento delle risorse ittiche, attua un sistema di interventi e provvidenze finalizzate all'istituzione di zone di tutela biologica ed alla diversificazione, valorizzazione e riconversione delle imprese di pesca verso la molluschicoltura, la maricoltura e per lo sviluppo del turismo marittimo.

Art. 2
Programmazione degli interventi

1. La Giunta regionale entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, redige, sentite le associazioni della pesca maggiormente rappresentative a livello regionale, il piano integrato per la gestione della fascia costiera.
2. Tenuto conto del piano di cui al comma 1 la Giunta regionale, sentite la competente commissione consiliare e la consulta del mare di cui all'articolo 3, redige un programma triennale di interventi per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1.
3. Il programma di interventi è redatto sulla base di studi scientifici acquisiti o affidati a terzi, volti a verificare le peculiarità delle caratteristiche biologiche e strutturali delle zone marine prospicienti la costa della Regione del Veneto.
4. La Giunta regionale può aggiornare annualmente il programma di cui al comma 2, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 3
Istituzione della consulta del mare

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è istituita la consulta del mare quale organo permanente di consultazione e concertazione degli interventi, con il compito di contribuire a definire le scelte programmatiche regionali e le azioni da intraprendere.
2. Alla consulta partecipano:

a) il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato in qualità di presidente;
b) gli assessori regionali competenti in materia di ambiente e pesca o loro delegati;
c) il presidente della commissione consiliare competente o un componente della medesima suo delegato;
d) il presidente dell’ente gestore di cui all’articolo 9;
e) i comandanti delle capitanerie di porto del Veneto o un loro delegato, designati d’intesa con il ministero competente;
f) un rappresentante per ciascuna delle associazioni professionali di categoria componenti le commissioni consultive locali per la pesca e l’acquacoltura, di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004 , n. 154 “Modernizzazione del settore della pesca e dell’acquacoltura”;
g) un rappresentante delle organizzazioni della pesca sportiva;
h) il Presidente della Provincia di Venezia o un suo delegato;
i) il Presidente della Provincia di Rovigo o un suo delegato;
l) i sindaci dei comuni prospicienti la costa o loro delegati;
m) un rappresentante delle associazioni diportistiche.

3. Ciascun partecipante può farsi assistere, nel corso delle riunioni, da una persona di particolare competenza sugli argomenti all'ordine del giorno.
4. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge gli enti di cui al comma 2 comunicano i loro rappresentanti e successivamente con decreto del Presidente della Giunta regionale viene istituita la consulta del mare. I componenti restano in carica per la durata della legislatura.
5. La consulta può essere validamente costituita con la designazione di almeno la metà dei propri componenti.

Art. 4
Interventi per promuovere l'istituzione di zone di tutela biologica al largo dei comuni di Chioggia e Carole

1. La Giunta regionale è autorizzata a porre in essere tutti i provvedimenti necessari per valorizzare le zone di tutela biologica già istituite, denominate “tegnùe” o “tresse” al largo dei comuni di Chioggia e di Caorle e altre zone di tutela biologica di cui promuove l’istituzione, ai sensi dell'articolo 15 della legge 14 luglio 1965, n. 963, “Disciplina della pesca marittima” e dell'articolo 98 del DPR 2 ottobre 1968, n. 1639 “Regolamento per la esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963 concernente la disciplina della pesca marittima”.
2. Il provvedimento che istituisce le zone di tutela biologica, individuate dalle coordinate geografiche, disciplina l'esercizio delle attività compatibili per il ripopolamento della flora e della fauna ittica.
3. La Giunta regionale, nell’ambito delle finalità della presente legge per la tutela delle zone di cui al comma 1, in particolare persegue:

a) la protezione ambientale dell’area marina interessata;
b) la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e geomorfologiche delle zone e il ripopolamento ittico;
c) la diffusione e la divulgazione della conoscenza dell’ecologia e della biologia degli ambienti marini costieri e delle peculiari caratteristiche ambientali e geomorfologiche delle zone di tutela biologica;
d) l’effettuazione di programmi di carattere educativo per il miglioramento della cultura generale nel campo dell’ecologia e della biologia marina;
e) la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica nei settori dell’ecologia, della biologia marina e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica delle aree;
f) la promozione di uno sviluppo socio-economico compatibile con la rilevanza naturalistica;
g) la promozione di attività di istituzioni, enti o associazioni, finalizzate all’organizzazione di visite guidate, immersioni subacquee a scopi scientifici, turistici e ricreativi.

4. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3, lettera g), la Giunta regionale promuove appositi corsi di formazione per le guide naturalistiche che opereranno nella zona di mare di tutela biologica. Le restanti attività sono normate da un apposito disciplinare di esecuzione e organizzazione.
5. Nelle zone di cui al comma 1 è vietato l’esercizio della pesca professionale e sportiva; sono altresì vietate le attività che possono compromettere le caratteristiche dell’ambiente oggetto della protezione e le finalità istitutive della zona di mare di tutela biologica medesima. In particolare, sono vietate:

a) la cattura, la raccolta, il danneggiamento e, in genere, qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali e vegetali, ivi compresa l’immissione di specie estranee;
b) l’alterazione con qualunque mezzo, diretta o indiretta, dell’ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell’acqua, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi o, in genere, l’immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell’ambiente marino;
c) l’introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi altro mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;
d) le attività che possano comunque arrecare danno, intralcio e turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi nell’area;
e) la pesca subacquea;
f) l’ancoraggio.

6. Nella medesima zona di cui al comma 1 è invece consentito l’accesso alle imbarcazioni di servizio con compiti di sorveglianza e soccorso e a quelle di appoggio ai programmi di ricerca scientifica e di fruizione, nei modi esplicitamente disciplinati ed autorizzati dall’ente gestore dell’area di tutela biologica di cui all’articolo 9.

Art. 5
Interventi per l'immersione di materiale artificiale inerte

1. Al fine di favorire la riproduzione e l'accrescimento delle specie ittiche ed il ciclo biologico marino, attraverso la formazione naturale indotta di “tegnùe”, è prevista la realizzazione di esperienze gestionali relativamente a limitate elevazioni artificiali del fondale, con materiale inerte, di altezza non superiore a metri 1,50 e di diametro mediamente non superiore a metri 20.
2. A tal fine, la Giunta regionale è autorizzata ad acquisire o a realizzare studi scientifici e monitoraggi volti a verificare la peculiarità delle caratteristiche biologiche e strutturali che rendono le aree individuate idonee per la riproduzione di varie specie marine di importanza economico-commerciale e per le attività di ricerca scientifica nonché gli esiti conseguiti sull’accrescimento delle specie ittiche.
3. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati dalla Giunta regionale sentiti i rappresentanti delle associazioni di categoria dei pescatori professionali, nel rispetto delle procedure autorizzative vigenti, direttamente ovvero mediante l’affidamento a terzi, in conformità alla vigente normativa in materia di lavori pubblici, previa redazione di apposita progettazione, da predisporsi sulla base degli studi scientifici di cui al comma 2.
4. In tali aree, specificatamente indicate nel programma triennale di cui all’articolo 2, sarà consentita la sperimentazione delle seguenti attività:

a) la pesca sportiva;
b) la pesca turismo;
c) le immersioni con autorespiratore;
d) il turismo marittimo;
e) la maricoltura o molluschicoltura;
f) la piccola pesca professionale, nel rispetto delle leggi nazionali, riservata ai pescatori residenti;
g) la balneazione.

5. Nelle aree dedicate alla maricoltura e molluschicoltura, la Giunta regionale può prevedere, a carico dei rispettivi operatori, il rilascio di appositi permessi di pesca sportiva a pagamento.
6. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, provvede a determinare le modalità di realizzazione degli studi e degli interventi di cui al presente articolo nonché le modalità di accesso e di pesca e i periodi di esercizio.

Art. 6
Interventi per la diversificazione e la riconversione delle imprese di pesca verso la molluschicoltura, la maricoltura ed il turismo marittimo

1. La Regione concede finanziamenti e contributi al fine di favorire la riconversione delle imprese di pesca verso le attività turistiche, di molluschicoltura e maricoltura.
2. I contributi sono concessi per i seguenti interventi:

a) realizzazione, ampliamento e miglioramento di impianti di molluschicoltura e maricoltura;
b) iniziative di studio e di ricerca sui seguenti aspetti:

      1) gestione integrata, protezione e valorizzazione della fascia costiera;
      2) aspetti socio economici relativi agli addetti alla pesca professionale, alla forza lavoro in attività e alle possibilità occupazionali nel settore turistico;

c) iniziative per l'incremento e la tutela delle risorse della fascia costiera;
d) investimenti a favore della riconversione di imprese e cooperative della pesca in attività ricreative e turistiche;
e) cofinanziamento di contratti di programma per la gestione integrata della fascia costiera marina;
f) studi di fattibilità per l'istituzione di zone di tutela biologica;
g) promozione di corsi di formazione per gli operatori turistici e le guide naturalistiche che svolgono la propria attività nelle aree di cui ai precedenti articoli.

Art. 7
Giudizio di balneabilità da parte della Regione

1. Per consentire la tutela della filiera turistica complessiva in ordine alla qualità delle acque di balneazione per addivenire all’espressione del giudizio di balneabilità delle acque da parte della Regione, non è da considerare la valutazione del parametro ossigeno disciolto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 “Attuazione della direttiva 76/160/CEE relativa alla qualità delle acque di balneazione” e successive modificazioni. Devono essere, in ogni caso adottate misure di controllo adeguate volte al rilevamento di alghe aventi possibili implicazioni igienico sanitarie; dei risultati di detti controlli deve essere tempestivamente data informazione anche al pubblico.

Art. 8
Destinatari degli interventi e ammontare dei contributi

1. I contributi sono concessi per iniziative compatibili con il piano nazionale della pesca e con le normative vigenti a livello nazionale e comunitario nonché, con riferimento ai relativi interventi, con le normative vigenti nei settori del turismo e della formazione.
2. Sono destinatari dei contributi le imprese, le cooperative e loro consorzi nonché le associazioni di rappresentanza dei pescatori per azioni di interesse collettivo per gli interventi previsti dall'articolo 6.
3. I destinatari degli interventi disposti con la presente legge devono avere sede o residenza nel territorio della Regione del Veneto.
4. L'ammontare dei contributi, i termini per la presentazione delle domande, i criteri e le modalità di erogazione sono stabiliti dalla Giunta regionale.

Art. 9
Ente gestore

1. Entro centoottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentite la competente commissione consiliare e la consulta del mare di cui all’articolo 3, propone l’istituzione di un apposito ente gestore, quale ente strumentale per la realizzazione e la gestione degli interventi previsti dalla presente legge.

Art. 10
Parere comunitario di compatibilità

1. Gli effetti di cui all’articolo 6, relativamente agli interventi che si configurano quali aiuti di Stato, sono subordinati all’acquisizione del parere di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE e alla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Art. 11
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, correnti per euro 2.000.000,00 in ognuno degli esercizi 2007, 2008 e 2009, e d’investimento per euro 2.000.000,00 nell’esercizio 2007, nonché per euro 4.200.000,00 in ognuno degli esercizi 2008 e 2009, si fa fronte:

a) quanto alla parte corrente, mediante prelevamento dall’upb U0185 “Fondo speciale per le spese correnti”, partita n. 5, del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009 e contestuale incremento per competenza dell’upb di nuova istituzione “Azioni regionali per la tutela e lo sviluppo della zona costiera del Veneto” (area omogenea A0029 “Conservazione della natura”);
b) quanto alla parte d’investimento, mediante prelevamento dall’upb U0186 “Fondo speciale per le spese d’investimento”, partita n. 7, del bilancio pluriennale 2007-2009 e contestuale incremento per competenza dell’upb di nuova istituzione “Interventi strutturali per la tutela e lo sviluppo della zona costiera del Veneto” (Area omogenea A0029 “Conservazione della natura”).

Art. 12
Dichiarazione d’urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 12 luglio 2007

Galan


INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Programmazione degli interventi
Art. 3 - Istituzione della consulta del mare
Art. 4 - Interventi per promuovere l'istituzione di zone di tutela biologica al largo dei comuni di Chioggia e Caorle
Art. 5 - Interventi per l'immersione di materiale artificiale inerte
Art. 6 - Interventi per la diversificazione e la riconversione delle imprese di pesca verso la molluschicoltura, la maricoltura ed il turismo marittimo
Art. 7 - Giudizio di balneabilità da parte della Regione
Art. 8 - Destinatari degli interventi e ammontare dei contributi
Art. 9 - Ente gestore
Art. 10 - Parere comunitario di compatibilità
Art. 11 - Norma finanziaria
Art. 12 - Dichiarazione d’urgenza

Dati informativi concernenti la legge regionale 12 luglio 2007, n. 15

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:

1 -   Procedimento di formazione

2 -   Relazione al Consiglio regionale

3 -   Note agli articoli

4 -   Struttura di riferimento

1.         Procedimento di formazione

- La Giunta regionale , su proposta del Presidente Giancarlo Galan, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 14 giugno 2005, n. 8/ddl;

- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 4 luglio 2005, dove ha acquisito il n. 31 del registro dei progetti di legge;

- Il progetto di legge è stato assegnato alla 4° commissione consiliare;

- La 4° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 3 ottobre 2006;

- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Clodovaldo Ruffato, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 28 giugno 2007, n. 7433.

 

2.         Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il tratto di mare del golfo di Venezia prossimo alla costa è caratterizzato da un fondale relativamente poco profondo, mediamente tra i 10 ed i 20 metri, perlopiù costituito da substrati sabbiosi.

Già dalla fine del ’700 furono individuate alcune zone in cui il fondale presentava una consistenza più solida ed una elevazione di uno o due metri che i pescatori dell’epoca chiamarono “tegnùe”, in considerazione del fatto che le loro reti venivano trattenute e a volte seriamente danneggiate dal fondale.

Soltanto nel secolo scorso l’esistenza di tali affioramenti marini fu resa nota ai più, grazie allo sviluppo di approfonditi studi a cura dell’Istituto di biologia del mare di Venezia e della stazione biologica di Chioggia, dell’Università di Padova, e grazie anche all’opera individuale di singoli ricercatori.

Le cosiddette “tegnùe” sono delle formazioni costituite da rocce originatesi in seguito a processi chimici e biologici e sono distribuite e localizzate da poco più di un miglio dalla costa fino al centro dell’Alto Adriatico, su un vasto tratto di mare che va da Chioggia a Grado.

La loro importanza è costituita, oltre che dalla loro valenza scientifica, dalla importante funzione di insediamento, riproduzione e pascolo di una grande varietà di specie animali e vegetali.

Al fine di conseguire un’efficace azione di protezione delle risorse acquatiche di tali aree, il Ministero delle politiche agricole e forestali, anche su sollecitazione delle comunità locali e della Giunta regionale, ha istituito alcune zone di tutela biologica (ZTB) sia a largo del comune di Chioggia (decreti ministeriali 5 agosto 2002 e 16 marzo 2004) che di quello di Caorle (DM 16 dicembre 2004).

Con tali provvedimenti si introducono alcune misure limitative dello sforzo di pesca che, attraverso la regolamentazione degli attrezzi, dei tempi e delle modalità, perseguono gli obiettivi della tutela e dell’incremento delle risorse alieutiche.

Ora è necessario che questa realtà naturalistica sia anche valorizzata e la Regione del Veneto intende assolvere questo compito:

  • promuovendo la conoscenza realizzata con uno studio scientifico rigoroso e sistematico degli affioramenti lungo la costa veneta nonché attraverso la loro caratterizzazione geomorfologica ed ecologica (progetti ARPAV);
  • attivando, di conseguenza, una serie di iniziative volte alla intelligente e rispettosa fruizione del mare e delle sue risorse, contemperando il rispetto della natura con le attività dell’uomo, ludiche e lavorative.

Gli obiettivi della proposta di legge sono i seguenti:

  • favorire lo sviluppo della flora e la fauna marina costiera autoctona;
  • valorizzare gli aspetti di pregio naturalistico ed archeologico dei fondali costieri veneti;
  • sviluppare attività di ripopolamento della flora e della fauna marina valorizzando gli affioramenti marini già conosciuti, quali le “presure” e le “tresse”, ed eventuali altri identificati e valutati positivamente dallo studio regionale;
  • sviluppare e promuovere attività compatibili quali il turismo nautico, la pesca sportiva, immersioni subacquee ed attività didattiche;
  • promuovere ed incentivare attività professionali compatibili quali la maricoltura e la molluschicoltura;
  • incentivare la riconversione dell’attività dei pescatori professionali in attività di salvaguardia e di accompagnamento turistico, anche per particolari periodi annuali;
  • riconvertire gradualmente le tecniche di pesca professionale costiera attualmente in uso, verso tecniche compatibili con gli obiettivi previsti.

Per realizzare i predetti obiettivi sono previsti i seguenti interventi sulla base dello studio sistematico regionale, già in corso, per la localizzazione georeferenziata e la tipizzazione ecologica delle formazioni rocciose di interesse naturalistico lungo l’intero tratto della costa veneta.

Il primo intervento da realizzare (articolo 4), dunque è quello di valorizzare le aree di tutela biologica delle “Tegnùe”, delle “Presure” e delle “Tresse” attualmente individuate nello specchio di mare prospiciente la città di Chioggia e di Caorle, con possibilità di individuare ulteriori siti.

In tali aree, nel rispetto delle restrizioni previste dalle ordinanze delle capitanerie di porto, viene previsto un accesso limitato o più precisamente regolamentato, vietando qualsiasi forma di pesca e di prelievo di flora e fauna, nonché la balneazione e l’ancoraggio, consentendo previa autorizzazione, visite di studio e osservazione sia con attività subacquea sia con barche appositamente attrezzate (R.O.V. e telecamere a circuito chiuso).

Un secondo intervento (articolo 5) riguarda la realizzazione di esperienze gestionali relativamente a limitate elevazioni artificiali del fondale, con materiale inerte, di altezza non superiore a m 1,50 e di diametro mediamente non superiore a m 20 per favorire il ripopolamento di flora e fauna marina attraverso la formazione naturale indotta di “nuove” tegnùe (valorizzando siti che già presentano caratteristiche di pregio in quanto costituiti da affioramenti rocciosi di natura organica e non). Gli aspetti salienti di dette esperienze gestionali consistono, in particolare, in studi e monitoraggi volti a verificare le compatibilità ambientali dell’intervento. Solamente a seguito di un positivo riscontro si procederà alla realizzazione di ulteriori elevazioni artificiali, attraverso un apposito piano di localizzazione, previa consultazione con le categorie della pesca interessate (entro e oltre le tre miglia nautiche).

Un terzo intervento (articolo 6) è volto a favorire la diversificazione e la riconversione delle imprese e degli operatori dediti alla pesca professionale, verso la maricoltura e la molluschicoltura e il turismo marittimo.

Sono previsti finanziamenti e contributi per favorire il successo di questa azione, che va articolata e pianificata con il consenso delle categorie di lavoratori coinvolti e sostenuta anche con iniziative di studio e ricerca, nonché attività di formazione professionale e di formazione continua.

A favore dei concessionari di aree dedicate alla maricoltura e molluschicoltura è prevista la possibilità di rilasciare appositi permessi di pesca sportiva a pagamento.

La presente proposta formulata prevede inoltre la costituzione di una Consulta del mare (articolo 3) quale luogo privilegiato di confronto e consultazione ove saranno presenti le diverse realtà locali (istituzionali e non) che hanno competenze e operano nel settore e che si potrà avvalere delle informazioni acquisite dall’Osservatorio Alto Adriatico - Polo regionale veneto.

E infine è prevista la creazione di un organismo gestore (articolo 8) che sovrintenderà, secondo le norme che saranno esplicitate in uno o più regolamenti attuativi, al raggiungimento degli obiettivi illustrati in premessa, nel rispetto dei limiti e vincoli imposti per la corretta gestione delle attività.

Da ultimo, per quanto attiene alle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione di quanto sinteticamente descritto (articolo 10), si ritiene che esse sono individuabili in fondi comunitari, nazionali e regionali, all’uopo destinabili e, per quanto riguarda l’entità viene previsto, per ciascuno degli interventi programmati, con una dotazione di euro 1.000.000,00 per spese di natura corrente per l’esercizio 2006 e di euro 4.200.000,00 per spese di investimento per l’esercizio 2007, necessaria per la fase di studio e ricerca scientifica e per finanziare le esperienze gestionali sperimentali.

Il progetto, dopo essere stato licenziato dalla Quarta Commissione consiliare una prima volta in data 31 gennaio 2006, è stato rinviato dall’aula alla medesima commissione il 13 luglio 2006 per un supplemento di istruttoria (deliberazione n. 100, prot. n. 8971, 38a seduta pubblica del Consiglio regionale).

La Quarta Commissione consiliare ha consultato le organizzazioni professionali della pesca, le associazioni sportive e i rappresentanti dei comuni di Caorle e Chioggia nella seduta del 12 settembre 2006. Nella successiva seduta del 3 ottobre 2006 a maggioranza è stato espresso parere favorevole per l’esame dell’ aula.

Hanno votato a favore i consiglieri Ruffato e Bond del gruppo consiliare di FI; Da Re del gruppo consiliare LN-LV Padania; De Boni del gruppo consiliare UDC e Teso del gruppo consiliare AN. Hanno espresso voto contrario i consiglieri Tiozzo del gruppo consiliare DS; Trento e Franchetto del gruppo consiliare Margherita.

Le principali modifiche al testo in sede di riesame hanno riguardato all’articolo 2 la durata triennale della programmazione degli interventi e l’introduzione di eventuali aggiornamenti annuali del programma.

Per quanto riguarda la consulta del mare, articolo 3, sono state introdotte delle misure di snellimento per il funzionamento dell’organo consultivo e la partecipazione dei comandanti delle capitanerie di porto è stata condizionata all’intesa, anziché al solo parere, del ministero competente.

All’articolo 5, relativamente alla formazione indotta di “tegnùe”, si è provveduto a precisare come il programma degli interventi di cui all’articolo 2 debba altresì fornire i riferimenti geografici e l’estensione di tali elevazioni artificiali.

All’articolo 7 è stato introdotta la compatibilità degli aiuti concessi con la legislazione vigente anche nei settori diversi da quello della pesca e all’articolo 8 è stato dimezzato il periodo di tempo, da 12 a 6 mesi, entro il quale la Giunta regionale è tenuta a presentare la proposta di ente gestore degli interventi previsti dal progetto di legge.

Infine, la norma finanziaria, articolo 10, è stata sostituita per poterla adeguare ai riferimenti degli esercizi finanziari e delle upb cui imputare le variazioni di spesa.

 

3.         Note agli articoli

Nota all’articolo 3

-          Il testo dell’art. 10 del decreto legislativo n. 154/2004 è il seguente:

10. Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura.

1. Le regioni istituiscono le Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura disciplinandone competenze, modalità di funzionamento e composizione, e prevedendo il necessario raccordo con le Capitanerie di porto presenti sul loro territorio, anche ai fini di cui all'articolo 105, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed assicurando la presenza di un esperto in materia di sanità veterinaria.

2. Le regioni garantiscono una disciplina armonizzata per la regolamentazione delle Commissioni consultive locali di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”.

Note all’articolo 4

-          Il testo dell’art. 15 della legge n. 963/1965 è il seguente:

15. Tutela delle risorse biologiche e dell'attività di pesca.

1. Al fine di tutelare le risorse biologiche delle acque marine ed assicurare il disciplinato esercizio della pesca, è fatto divieto di:

a) pescare in zone e tempi vietati dai regolamenti, decreti, ordini legittimamente emanati dall'autorità amministrativa e detenere, trasportare e commerciare il prodotto di tale pesca, nonché pescare quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, da regolamenti, decreti ed ordini legittimamente emanati dall'autorità amministrativa;

b) pescare con navi o galleggianti, attrezzi o strumenti, vietati dai regolamenti o non espressamente permessi, o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza o in difformità della necessaria autorizzazione, nonché detenere, trasportare o commerciare il prodotto di tale pesca;

c) pescare, detenere, trasportare e commerciare il novellame di qualunque specie vivente marina oppure le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, senza la preventiva autorizzazione del Ministero della marina mercantile;

d) danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie esplodenti, dell'energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici, nonché raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri organismi acquatici così intorpiditi, storditi o uccisi;

e) sottrarre od esportare, senza il consenso dell'avente diritto, gli organismi acquatici oggetto della altrui attività di pesca, esercitata mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto si commetta con azione diretta su tali attrezzi o strumenti, sia esercitando la pesca con violazione delle distanze di rispetto stabilite dai regolamenti; nonché sottrarre od asportare, senza l'anzidetto consenso, gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca e, comunque detenere, trasportare e fare commercio dei detti organismi, senza il consenso dell'avente diritto;

f) pescare in acque sottoposte alla sovranità di altri Stati, salvo che nelle zone, nei tempi e nei modi previsti dagli accordi internazionali, ovvero sulla base delle autorizzazioni rilasciate dagli Stati interessati.

2. Gli anzidetti divieti non riguardano la pesca scientifica e le altre attività espressamente autorizzate.”.

-          Il testo dell’art. 98 del DPR n. 1639/1968 è il seguente:

“98. Zone di tutela biologica.

Il Ministro per la marina mercantile, sentita la commissione consultiva locale per la pesca marittima, può vietare o limitare nel tempo e nei luoghi, lo esercizio della pesca qualunque sia il mezzo di cattura impiegato, in quelle zone di mare che sulla base di studi scientifici o tecnici, siano riconosciute come aree di riproduzione o di accrescimento di specie marine di importanza economica o che risultassero impoverite da un troppo intenso sfruttamento.”.

4.         Strutture di riferimento

Direzione tutela ambiente in coordinamento con Unità di progetto caccia e pesca

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