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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 59 del 03 luglio 2007


LEGGE REGIONALE  n. 11 del 28 giugno 2007

Interventi a favore delle persone donatrici di sangue, di midollo osseo e di organo tra viventi.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
Finalità

1. La Regione del Veneto, in conformità all’articolo 4 dello Statuto e nell’esercizio dei propri poteri per garantire a tutti i cittadini i servizi alla tutela della salute, favorisce interventi per promuovere la donazione di sangue, di midollo osseo e di organo tra viventi e riconosce il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario utile a tutta la comunità.

Art. 2
Interventi a favore dei donatori

1. Ai fini di cui all’articolo 1, l’esenzione dal pagamento del ticket sui prelievi per esami del sangue si applica anche alle persone donatrici di sangue che abbiano effettuato almeno 50 donazioni presso le strutture autorizzate alla raccolta e che, per motivi fisici o legati a sopravvenute malattie, non siano più in grado di donare il loro sangue. La medesima esenzione si applica anche alle persone che hanno donato il midollo osseo o che hanno effettuato una donazione di organo tra viventi.
2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, può individuare ulteriori esami oggetto di esenzione per i donatori di midollo osseo e di organo tra viventi di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificabili in euro 100.000,00 per l’esercizio 2007 e in euro 100.000,00, per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0140 “Obiettivi di piano per la sanità” iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.
4. Per gli anni successivi, la legge annuale di bilancio provvede a determinare l’entità della spesa occorrente per l’attuazione della presente legge, in conformità a quanto disposto dall’articolo 4, della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 e successive modificazioni e integrazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 28 giugno 2007

Galan


INDICE

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Interventi a favore dei donatori

Dati informativi concernenti la legge regionale 28 giugno 2007, n. 11

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:

  1. Procedimento di formazione
  2. Relazione al Consiglio regionale
  3. Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

  • La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 19 ottobre 2006, dove ha acquisito il n. 194 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri   Stival, Manzato, Frigo, Zanon, Michieletto, Zabotti, Foggiato, Gallo, Bonfante, Marchese, Grazia, Teso, Variati, Bond, Franchetto, Tiozzo, Rossato, Padrin, Laroni, Fontanella, Sernagiotto, Ciambetti, Da Re, Bazzoni, Zamboni, Covi, Berlato Sella, Causin, Cortelazzo, Bizzotto, Tesserin, Ruffato, Silvestrin, Trento, Gianpaolo Bottacin, Caner, Conte, De Boni, Degani, Piccolo, Pettenò, Cancian e Bertipaglia;
  • Il progetto di legge è stato assegnato alla 5° commissione consiliare;
  • La 5° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 1 marzo 2007;
  • Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Raffaele Bazzoni, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 14 giugno 2007, n. 6817.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il sistema trasfusionale Veneto, fin dall’adozione del 3° piano sangue e plasma regionale (CR n. 1050/1994) ha subito profonde innovazioni nel tempo e dovrà essere ulteriormente innovato anche in virtù della nuova legge 21 ottobre 2005, n. 219 “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati”, successiva all’approvazione del 4° (e ultimo) piano sangue e plasma regionale (DCR n. 18/2004).

Ciò che invece è sempre risultata una costante importantissima ed essenziale per la sopravvivenza del sistema trasfusionale veneto è la generosa azione dei donatori di sangue organizzati nelle loro associazioni e federazioni. È emerso negli anni, infatti, un continuo maggior incremento dei consumi di emocomponenti e una maggior offerta delle risorse attraverso l’opera gratuita del donatore.

I donatori di sangue in Veneto sono attualmente circa 160.000 (fascia dai 18 ai 65 anni) e il loro numero continua ad aumentare con un incremento medio annuo di circa il 6 per cento. Le donazioni di sangue, secondo i recenti dati disponibili, offerte ogni anno dai medesimi donatori, sono circa 280.000 e coloro i quali ne garantiscono più di 50 costituiscono circa il 20 per cento di tutti i donatori. Ogni anno, inoltre, circa il 3 per cento degli stessi non può più donare il proprio sangue per motivi di salute o di età. Ne consegue che l’incremento medio annuo netto è pari a circa il 3 per cento e cioè a circa 4.800 donatori di sangue. È inoltre, utile ricordare che in Italia il fabbisogno giornaliero di sangue è di circa 8.000 unità, quantità indispensabile nei servizi di primo soccorso, in chirurgia nelle cure di alcune malattie tra le quali quelle oncologiche e nei trapianti. Ciò ci fa ulteriormente capire quanto sia necessaria e fondamentale l’opera dei donatori di sangue.

La presente proposta di legge vuole porsi quale ausilio ad una più ampia azione (già prevista dal 4° piano sangue e plasma regionale) per favorire e promuoverne la donazione di sangue riconoscendo, altresì, il donatore quale promotore di un primario servizio socio sanitario utile a tutta la Comunità (articolo 1).

Con l’intervento proposto dall’articolo 2 del medesimo prospetto di legge si vuole estendere l’esenzione del pagamento del ticket sui prelievi di sangue anche ai donatori di sangue che abbiamo effettuato almeno 50 donazioni presso le strutture autorizzate alla raccolta e che, per motivi fisici o legati a sopravvenute malattie, non siano più in grado di donare il loro sangue.

Sarebbe questo un modesto e dovuto riconoscimento a coloro i quali con un semplice, grande gesto permettono a molte persone di continuare a vivere ed avere una vita migliore.

La Commissione ha ultimato l'esame del progetto di legge nella seduta del 1° marzo 2007 approvandolo, all’unanimità.

Il provvedimento, poi, pur approvato all’unanimità, è stato successivamente integrato da qualche emendamento che voi troverete, spero distribuiti. Sembrano molti emendamenti rispetto ai due articoli, però è un emendamento sostanziale che poi a caduta modifica alcuni commi.

La modifica importante riguarda, infatti, l’allargamento di queste esenzioni dal ticket per le analisi del sangue non solo quindi ai donatori di sangue, ma anche ai donatori di midollo e di organo tra viventi. Questo va a modificare il titolo, va a modificare successivamente l’articolo 1 dove si corregge e si integra sempre con la stessa dicitura, e alla fine si dice anche che mentre si prevedono queste esenzioni per le analisi del sangue ma che sono specifiche per i donatori di sangue, si suggerisce con una integrazione, con un comma bis che la Giunta regionale entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge può individuare ulteriori esami oggetto di esenzione per i donatori di midollo osseo o di organi tra viventi.

L’ultimo emendamento, così, Presidente, li ho illustrati già tutti e quattro, riguarda un aggiustamento della norma finanziaria che quindi non si limita ad un impegno di spesa per il 2007, ma lo estende soprattutto a partire dal 2008 e 2009 per un impegno di 100 mila euro, considerando che con l’approvazione della legge, con le competenze assegnate alla Giunta comunque per l’esercizio 2007, l’impegno sarebbe tutto sommato inutile o ininfluente.

3. Struttura di riferimento

Direzione servizi sanitari

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