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Bur n. 47 del 22 maggio 2007


LEGGE REGIONALE  n. 9 del 18 maggio 2007

Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell’innovazione nel sistema produttivo regionale.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1
Finalità
1. La Regione del Veneto, ai sensi dell’articolo 117, comma terzo della Costituzione, al fine di garantire la crescita economica e lo sviluppo sostenibile del modello socio-economico regionale:
a) favorisce l’innovazione ed il trasferimento delle conoscenze, sostenendo e coordinando la ricerca scientifica e lo sviluppo tecnologico;
b) favorisce la interazione fra saperi ed il loro utilizzo per lo sviluppo economico e sociale ed il miglioramento della qualità della vita;
c) promuove la tutela, la valorizzazione, lo sviluppo e la diffusione della ricerca di base ed applicata al sistema produttivo, mettendo in rete le università degli studi del Veneto, le istituzioni di ricerca, l’impresa veneta e altri soggetti operanti sul territorio regionale;
d) facilita la brevettazione e il trasferimento alle imprese dei risultati della ricerca universitaria.
Art. 2
Obiettivi
1. Per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, la programmazione regionale è diretta al consolidamento ed alla promozione del sistema regionale della ricerca e dell’innovazione per il tramite di mirate azioni di coordinamento e di messa in rete degli attori allo scopo di:
a) fare del sistema regionale veneto un centro di competenza per i progetti di ricerca per l’attività di innovazione, elevando il tasso complessivo degli investimenti in ricerca e sviluppo, promuovendo la conoscenza come fattore di crescita sostenibile e stimolando l’innovazione come processo sociale e non meramente tecnologico;
b) aumentare la competitività del sistema produttivo regionale rivitalizzando le competenze presenti sul territorio attraverso la definizione e messa in atto di nuove politiche di sviluppo, in particolare a favore delle piccole e medie imprese (PMI), e integrando i settori tradizionali con i settori ad alta tecnologia e ad alto contenuto di conoscenza;
c) rafforzare la base scientifica e le capacità di ricerca del sistema regionale, valorizzandone le competenze e le strutture, incrementando la ricerca applicata e di base e favorendo l’interazione tra i soggetti territoriali preposti ad attività di ricerca ed innovazione;
d) stimolare lo sviluppo tecnologico aumentando la collaborazione tra imprese e istituzioni di ricerca, agevolando l’applicazione industriale ed il trasferimento tecnologico, favorendo la mobilità dei ricercatori verso le imprese e stimolando la creazione di un reale mercato regionale della conoscenza;
e) contribuire all’innalzamento della qualità dell’attuale sistema educativo dell’istruzione e della formazione programmando specifici percorsi in grado di evolvere assieme ai mutamenti del sistema produttivo;
f)favorire la qualificazione e la formazione di risorse umane aumentando l'attrattività del sistema dell’innovazione del Veneto nei confronti di studenti e ricercatori italiani, europei ed extraeuropei, con particolare riguardo ai ricercatori italiani operanti all'estero, aumentando altresì la consapevolezza sociale del ruolo dei ricercatori;
g) promuovere e sostenere azioni di ricerca e di innovazione che prevedano la realizzazione di iniziative di formazione con metodologie e approcci innovativi, attraverso l’utilizzo integrato degli strumenti di agevolazione regionali e comunitari;
h) collegare il sistema produttivo regionale al sistema comunitario e internazionale di ricerca e innovazione attirando nuove competenze imprenditoriali e promuovendo la cooperazione internazionale ed interregionale nelle materie oggetto della presente legge;
i)semplificare l’azione amministrativa ed ottimizzare l’intervento pubblico nel coordinamento del sistema regionale dell’innovazione al fine di rendere complementari i progetti di ricerca privata e pubblica entro un quadro di competitività del sistema economico regionale;
l)cofinanziare, in compartecipazione con il sistema produttivo veneto, corsi e programmi di ricerca scientifica ed applicata a rilevante impatto per il sistema produttivo regionale, attivati dalle università degli studi del Veneto e da istituzioni di ricerca, individuando specifici strumenti di incentivazione per le attività di ricerca promosse e condotte da studenti e giovani ricercatori;
m) partecipare ad accordi di programma tra Ministero dell’università e della ricerca, università degli studi del Veneto, enti pubblici ed enti privati;
n) promuovere la costituzione, anche mediante convenzioni o forme di partecipazione, di consorzi o fondazioni, che si propongono di favorire l’accesso delle imprese, singole o associate, alle attività e alle strutture di ricerca regionali, nazionali ed internazionali, nonché la valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica a favore delle imprese medesime.
Art. 3
Oggetto
1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 2 la Regione promuove e finanzia le attività di seguito indicate, come definite nell’allegato A della presente legge:
a) ricerca industriale;
b) sviluppo sperimentale;
c) ricerca cooperativa;
d) ricerca collettiva;
e) innovazione del processo;
f)innovazione organizzativa;
g) trasferimento tecnologico;
h) processi di innovazione;
i)filiere dell’innovazione;
l)iniziative tecnologiche congiunte;
m) poli d’innovazione.
2. L’allegato A è aggiornato con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.
Art. 4
Sistema regionale dell’innovazione
1. Sono soggetti del sistema regionale dell’innovazione:
a) la Regione, le province, gli enti dipendenti o strumentali e le società partecipate;
b) le università degli studi;
c) le organizzazioni economiche e sociali di categoria maggiormente rappresentative su base regionale;
d) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le loro aziende speciali;
e) le strutture regionali del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);
f)le direzioni regionali del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca;
g) le istituzioni bancarie.
2. Al sistema di cui al comma 1 concorrono, inoltre, tutti i soggetti, pubblici e privati, singoli o associati, aventi una stabile organizzazione sul territorio regionale, che promuovono la realizzazione di azioni e progetti per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione.
CAPO II
Disposizioni organizzative
Art. 5
Comitato di indirizzo regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione
1. E’ istituito il Comitato di indirizzo regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione con funzioni consultive, costituito con provvedimento della Giunta regionale.
2. Il Comitato esprime parere sulle proposte di deliberazione di competenza della Giunta regionale relative:
a) all’elaborazione e alla revisione del Piano strategico regionale di cui all’articolo 11;
b) all’aggiornamento, integrazione e coordinamento degli altri strumenti di intervento in materia di ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione in ambito regionale;
c) alla programmazione di altre iniziative di coordinamento tra i soggetti operanti nel campo della ricerca e dello sviluppo, al fine di promuovere l'integrazione tra i soggetti del sistema regionale dell’innovazione.
3. Il Comitato, inoltre, procede alla valutazione di efficacia della presente legge sul sistema produttivo veneto e predispone una relazione annuale da trasmettere al Consiglio regionale.
Art. 6
Composizione del Comitato di indirizzo regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione
1. Il Comitato di cui all’articolo 5 è composto da:
a) l’Assessore regionale competente in materia di politiche economiche, o un suo delegato, che lo presiede;
b) un rettore designato dalle università degli studi del Veneto;
c) un rappresentante delle strutture regionali del CNR;
d) il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale del Ministero della pubblica istruzione;
e) un rappresentante dell’Unione regionale delle province venete (URPV);
f)un rappresentante designato da Unioncamere Veneto;
g) un rappresentante designato dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale nel settore dell’agricoltura;
h) un rappresentante designato dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale nel settore dell’industria;
i)un rappresentante designato dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale nel settore dell’artigianato;
l)un rappresentante designato dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale nel settore del commercio;
m) un rappresentante designato dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale nel settore del turismo;
n) un rappresentante designato dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale nel settore della cooperazione;
o) un rappresentante designato dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale nel settore delle professioni intellettuali;
p) un rappresentante designato dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale nel settore dei servizi;
q) un rappresentante designato dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;
r)un rappresentante designato dai parchi scientifici e tecnologici presenti nel Veneto;
s) un rappresentante designato da Veneto Nanotech Scpa;
t)un rappresentante designato daVeneto Innovazione Spa;
u) un rappresentante designato da Veneto Agricoltura;
v) un rappresentante designato dall’Associazione bancaria italiana (ABI);
z) i segretari regionali competenti per materia;
aa) il dirigente della struttura regionale competente in materia di sviluppo economico, ricerca e innovazione;
bb) il dirigente della struttura regionale competente in materia di informatica.
2. La partecipazione dei rappresentanti di cui al comma 1, lettere c) e d), è subordinata alla preventiva definizione di un apposito accordo.
3. Il Comitato è costituito entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge e rimane in carica fino al termine della legislatura.
4. Le designazioni sono comunicate alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla richiesta. Il Comitato è validamente costituito con la nomina di almeno la metà dei componenti.
5. La Giunta regionale disciplina l’organizzazione e le modalità di funzionamento del Comitato. La partecipazione alle riunioni del Comitato è gratuita.
6. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla struttura regionale competente in materia di sviluppo economico, ricerca e innovazione.
Art. 7
Osservatorio regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione
1. E’ istituito l’Osservatorio regionale permanente per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione, costituito con provvedimento della Giunta regionale.
2. L’Osservatorio è un organismo tecnico, a carattere multidisciplinare che:
a) collabora con la Giunta regionale nella stesura dei programmi di cui agli articoli 11 e 12 e fornisce analisi e previsioni in materia di ricerca e innovazione a livello regionale, nazionale ed internazionale, anche con riferimento agli indicatori relativi alla domanda e all’offerta di ricerca ed innovazione;
b) redige una relazione annuale sull’applicazione della presente legge e sullo stato della ricerca e dell’innovazione nel sistema produttivo veneto, contenente indicatori comparativi e gli esiti del monitoraggio circa i risultati conseguiti dai programmi e dal sistema regionale dell’innovazione.
Art. 8
Composizione dell’Osservatorio regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione
1. L’Osservatorio di cui all’articolo 7 è presieduto dal Segretario regionale competente in materia di attività produttive, che lo convoca ed è composto:
a) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di sviluppo economico, ricerca e innovazione;
b) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di statistica;
c) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di informatica;
d) da un rappresentante designato dalle università degli studi del Veneto;
e) dal direttore di Veneto Innovazione Spa;
f)da cinque esperti rappresentativi del sistema regionale dell’innovazione e di provata competenza nelle materie oggetto della presente legge, di cui tre individuati dai soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), nominati con provvedimento della Giunta regionale.
2. Alle riunioni dell’Osservatorio possono essere invitati, in relazione alle tematiche trattate, dirigenti e funzionari regionali nonché esperti nelle materie all’esame dell’Osservatorio. La partecipazione alle riunioni dell’Osservatorio è gratuita;è ammesso il solo rimborso delle eventuali spese sostenute e documentate per i componenti di cui al comma 1, lettera f).
3. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla struttura regionale competente in materia di sviluppo economico, ricerca e innovazione.
Art. 9
Commissione regionale per la valutazione della trasferibilità economica della ricerca universitaria e pubblica
1. E’ istituita la Commissione regionale per la valutazione della trasferibilità economica della ricerca universitaria e pubblica realizzata nel Veneto.
2. La Commissione ha il compito di valutare il potenziale industriale e commerciale dei risultati delle ricerche realizzate da ricercatori di università degli studi ed enti pubblici di ricerca operanti nel Veneto.
3. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla struttura regionale competente in materia di sviluppo economico, ricerca e innovazione.
4. La Commissione è composta da:
a) l’Assessore regionale competente in materia di politiche economiche, o un suo delegato, che la presiede;
b) il Segretario regionale competente in materia di attività produttive o, in sua assenza, il dirigente della struttura regionale competente in materia di sviluppo economico, ricerca e innovazione;
c) un rappresentante di Veneto Innovazione Spa;
d) un rappresentante delle università degli studi del Veneto designato congiuntamente dalle medesime;
e) un rappresentante dell’albo professionale dei consulenti in proprietà industriale avente domicilio professionale in Veneto;
f)due rappresentanti delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale nel settore secondario.
5. La Commissione è nominata, su designazione dei soggetti interessati, con deliberazione della Giunta regionale da approvarsi entro i novanta giorni successivi all’entrata in vigore della presente legge.
Art. 10
Veneto Innovazione Spa
1. Veneto Innovazione Spa svolge funzioni di supporto tecnico per la realizzazione dei programmi e delle azioni previsti in base alla presente legge, secondo le modalità disciplinate dall’articolo 4 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 “Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell’innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materia di interesse regionale”.
2. In particolare Veneto Innovazione Spa svolge le seguenti funzioni:
a) attuazione delle azioni di promozione, sviluppo coordinato, consolidamento e messa in rete delle competenze e delle capacità operative del sistema regionale dell’innovazione;
b) gestione di progetti regionali e azioni a regia regionale di elevato valore strategico o sperimentale;
c) confronto e sperimentazione su scala interregionale o europea di nuovi modelli o di migliori pratiche;
d) selezione e promozione di casi di successo, provenienti dal sistema della ricerca o delle imprese, basati sulla capacità di ottimizzare i risultati della ricerca scientifica e dell’innovazione;
e) erogazione di informazioni e servizi per lo sviluppo delle attività di trasferimento tecnologico, anche transnazionale;
f)supporto alle attività di trasferimento dei risultati della ricerca scientifica pubblica curando il deposito delle domande di brevetto e promuovendo il trasferimento sul mercato dei diritti di sfruttamento dei brevetti così depositati.
3. Gli indirizzi e le risorse finanziarie per le attività di cui al presente articolo sono indicati nel Piano strategico regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione di cui all’articolo 11 e nei provvedimenti annuali di cui all’articolo 12.
4. Entro il 30 settembre di ogni anno Veneto Innovazione Spa redige una relazione contenente le informazioni sui principali risultati dell’attività svolta in attuazione della presente legge e la trasmette alla Giunta regionale e alla competente commissione consiliare.
5. Per le finalità di cui al comma 2, lettera f), Veneto Innovazione Spa organizza un’unità regionale di trasferimento tecnologico (URTT) con funzioni di supporto tecnico alla Regione.
CAPO III
Programmazione regionale
Art. 11
Piano strategico regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione
1. La Giunta regionale, per le finalità e per gli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2, predispone il Piano strategico regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione, e lo trasmette al Consiglio regionale per l’approvazione entro il 30 giugno dell’anno precedente la scadenza del Piano. Il Consiglio regionale approva il Piano con propria deliberazione nei successivi tre mesi.
2. Il Piano strategico di cui al comma 1 ha validità triennale. Lo stesso, nel medesimo arco temporale, può determinare una durata inferiore, in considerazione dei cicli di programmazione dei principali strumenti comunitari di intervento.
3. Il Piano definisce:
a) gli obiettivi generali di politica della produzione e dello sviluppo funzionali alla ricerca e all’innovazione in coerenza con gli indirizzi formulati dai programmi comunitari e nazionali in materia di ricerca e innovazione, nonché dal Piano regionale di sviluppo e dagli altri strumenti di programmazione regionale;
b) gli indirizzi ed i criteri generali dei processi di innovazione da attuare secondo le finalità e gli obiettivi della presente legge;
c) gli indirizzi destinati a qualificare il ruolo dei parchi scientifici e tecnologici e dei centri e delle strutture ad essi collegati;
d) i settori ed i temi strategici per l’implementazione dei processi di innovazione;
e) le tipologie di soggetti beneficiari;
f)le tipologie di finanziamento;
g) i criteri di valutazione delle proposte progettuali;
h) i criteri e le misure della premialità entro il limite massimo del dieci per cento del costo finanziabile per ciascun progetto;
i)le risorse disponibili.
4. Per le attività di pianificazione sono utilizzati anche gli strumenti innovativi per la programmazione partecipata in rete.
5. Il Piano è soggetto a revisione ed aggiornamento, da parte della Giunta regionale, in funzione delle modifiche dei contesti di riferimento e delle conseguenti valutazioni in ordine alle priorità. Le proposte di revisione sono trasmesse alla competente Commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, trascorsi i quali si prescinde dal parere.
6. Il Piano è attuato mediante i provvedimenti annuali di intervento di cui all’articolo 12.
7. Nelle more dell’approvazione del Piano, la Giunta regionale è autorizzata a dare attuazione agli interventi previsti dallapresente legge.
Art. 12
Provvedimenti annuali di intervento
1. La Giunta regionale approva i provvedimenti annualidi attuazione del Piano strategicodestinati a:
a) individuare, sulla base delle risorse annuali disponibili, le priorità tra i settori ed i temi strategici di intervento indicati dal Piano;
b) definire la tipologia delle azioni e gli specifici interventi da attuare;
c) definire, con riferimento a ciascuna azione e intervento, le risorse disponibili disciplinandone l’erogazione attraverso specifici bandi o azioni a regia;
d) individuare le categorie dei soggetti beneficiari;
e) indicare le tipologie di finanziamento o altro tipo di sostegno ammissibili e le relative modalità di concessione ed erogazione;
f)stabilire i criteri di valutazione delle proposte e le modalità di presentazione delle domande.
Art. 13
Principi informatori della programmazione per l’innovazione
1. In coerenza con gli indirizzi formulati dai programmi comunitari e nazionali in materia di ricerca ed innovazione, gli strumenti di programmazione di cui agli articoli 11 e 12 attuano, in particolare, linee di intervento finalizzate a:
a) rafforzare e coordinare la ricerca scientifica applicata;
b) migliorare e diffondere il trasferimento tecnologico;
c) migliorare la competitività e l’innovazione del sistema produttivo tradizionale;
d) incrementare il ricorso alla brevettazione;
e) valorizzare e favorire le collaborazioni internazionali;
f)favorire la nuova imprenditoria e sviluppare i poli di innovazione;
g) aumentare la quota degli investimenti in ricerca e sviluppo;
h) contribuire alla qualificazione della formazione delle risorse umane;
i)promuovere azioni innovative a favore della pubblica amministrazione.
Art. 14
Principi informatori dei criteri di valutazione
1. La Giunta regionale, al fine di individuare i criteri di valutazione di cui all’articolo 11, comma 3, lettera g), considera in particolare:
a) la rilevanza del progetto proposto con riferimento agli indirizzi di cui all’articolo 11, comma 3, lettere a) e b);
b) il livello di innovatività;
c) il grado di autonomia finanziaria;
d) il livello di prevenzione e sostenibilità ambientale e l’analisi del ciclo di vita del prodotto, con particolare riferimento alla quantità di energia utilizzata nel processo produttivo;
e) la misurabilità degli indicatori di risultato previsti;
f)la misurabilità degli indicatori di impatto economico previsti.
Art. 15
Soggetti valutatori
1. É istituito, presso la Giunta regionale, il registro regionale dei valutatori per l’individuazione dei soggetti incaricati di valutare le proposte progettuali sulle iniziative previste da bando.La Giunta regionale con proprio provvedimento individua, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per l’iscrizione al registro regionale dei valutatori, nonché le modalità di tenuta e di aggiornamento del registro medesimo.
2. I valutatori sono persone fisiche e svolgono la propria attività in modo autonomo e indipendente rispetto ai proponenti dei progetti sottoposti alla loro valutazione.
3. Non possono essere affidati incarichi di valutazione ai soggetti che hanno avuto nell’ultimo biennio rapporti di lavoro o di consulenza con i proponenti dei progetti sottoposti alla loro valutazione. I valutatori non possono avere rapporti di lavoro o di consulenza con i proponenti dei progetti sottoposti alla loro valutazione nel biennio successivo alla conclusione dell’attività di valutazione.
4. Fino all’approvazione del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1, i soggetti valutatori delle proposte progettuali sulle iniziative previste da bando sonoindividuati tra gli iscritti agli albi dei valutatori del Ministero dell’università e della ricerca e tra i componenti delle commissioni di valutazione e controllo già istituite con provvedimenti regionali.
5. Per la valutazione di ciascuna delle proposte progettuali a regia regionale la Giunta regionale individua il soggetto incaricato tra i seguenti organismi:
a) il Nucleo di valutazione degli investimenti di cui all’articolo 31 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”;
b) ilComitato tecnico scientifico di Veneto Innovazione Spa;
c) le commissioni di valutazione e controllo già istituite con provvedimenti regionali.
6. Gli organismi di cui al comma 5 possono essere integrati da esperti di comprovata esperienza nelle materie oggetto di valutazione, individuati dalla Giunta regionale, all’interno dei sistemi universitari nazionali ed internazionali.
Art. 16
Soggetto gestore
1. Per le attività connesse all’emanazione di bandi la Giunta regionale può avvalersi di soggetti terzi, all’individuazione dei quali si provvede con procedura di evidenza pubblica.
CAPO IV
Strumenti, tipologie di intervento e beneficiari
Art. 17
Strumenti e tipologie di intervento
1. Gli obiettivi di cui all’articolo 2 sono conseguiti mediante gli strumenti di seguito indicati:
a) aiuti alle imprese, in conformità all’ordinamento comunitario;
b) servizi alle imprese;
c) strutture e servizi per la ricerca applicata del sistema regionale dell’innovazione;
d) progetti strategici a regia regionale;
e) altri strumenti di intervento individuati e definiti dalla Giunta regionale.
2. Le tipologie di intervento ammissibili sono:
a) contributi in conto capitale;
b) contributi in conto interessi;
c) promozione e finanziamento di progetti;
d) titoli di spesa predefiniti quali vouchers e simili;
e) costituzione, partecipazione e finanziamento di organismi pubblici e privati;
f)fondi di rotazione e di garanzia ed altre forme agevolative che prevedano il coinvolgimento del settore creditizio e finanziario privato;
g) altre forme di intervento individuate e definite dalla Giunta regionale.
3. Gli strumenti e le tipologie di intervento di cui ai commi 1 e 2 sono raccordati con quelli già previsti in altre discipline di settore, con particolare riguardo alle norme di cui alla legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 “Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale” e successive modificazioni ed integrazioni utilizzando prioritariamente lo strumento della programmazione negoziata.
Art. 18
Beneficiari
1. I beneficiari degli interventi di cui all’articolo 17, comma 2, sono:
a) le imprese singole e associate;
b) i distretti produttivi e le altre forme di aggregazioni di filiera così come definite dalla legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 e successive modificazioni;
c) le società di servizi alle imprese aventi sede operativa e stabile organizzazione nel Veneto, che abbiano tra le finalità statutarie la prestazione di servizi per la ricerca e/o per l’innovazione tecnologica;
d) gli enti dipendenti o strumentali della Regione e le società o enti costituiti e/o partecipatidalla Regione o da altri enti pubblici;
e) i parchi scientifici e tecnologici e gli incubatori d’impresa;
f)le università degli studi, gli enti ed istituti di ricerca e i centri di ricerca pubblici e privati;
g) i soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), ed f) riuniti in forme associative o consortili.
CAPO V
Disposizioni finanziarie
Art. 19
Norma finanziaria
1. Alle spese correnti derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificate in euro 45.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007, 2008 e 2009, si fa fronte utilizzando le risorse allocate nell’upb U0023 “Spese generali di funzionamento” del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.
2. Alle spese d’investimento derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificate in euro 9.570.000,00 per l’esercizio 2007, euro 8.095.000,00 per l’esercizio 2008 ed euro 8.120.000,00 per l’esercizio 2009, si fa fronte nel modo seguente:
a) per l’esercizio 2007 mediante utilizzo delle risorse allocate nell’upb U0062 “Aiuti allo sviluppo economico ed all’innovazione”, che vengono incrementate, in termini di competenza, mediante prelevamento di euro 8.000.000,00 dall’upb U0186 “Fondo speciale per le spese d’investimento”, partita n. 3 e di euro 570.000,00 dalla partita n. 4 della medesima upb del bilancio di previsione 2007;
b) per l’esercizio 2008 mediante utilizzo delle risorse allocate nell’upb U0230 “Interventi a favore della ricerca e dello sviluppo”, che vengono incrementate, in termini di competenza, mediante prelevamento di euro 8.000.000,00 dall’upb U0186 “Fondo speciale per le spese d’investimento”, partita n. 3 e di euro 95.000,00 dalla partita n. 4 della medesima upb del bilancio pluriennale 2007-2009;
c) per l’esercizio 2009 mediante utilizzo delle risorse allocate nell’upb U0230 “Interventi a favore della ricerca e dello sviluppo”, che vengono incrementate, in termini di competenza, mediante prelevamento di euro 8.000.000,00 dall’upb U0186 “Fondo speciale per le spese d’investimento”, partita n. 3 e di euro 120.000,00 dalla partita n. 4 della medesima upb del bilancio pluriennale 2007-2009.
3. Concorrono alle spese derivanti dall’attuazione della presente legge le risorse provenienti da fonte comunitaria, statale e privata. Per l’utilizzo delle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati appartenenti al sistema regionale dell’innovazione si provvede mediante apposite convenzioni.
CAPO VI
Disposizioni transitorie e finali
Art. 20
Disposizione transitoria in materia di programmazione
1. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale adotta il Piano strategico regionale di cui all’articolo 11 entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 21
Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato
1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedano l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui gli aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari d'esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi della normativa comunitaria; l’acquisizione del parere di compatibilità da parte della Commissione europea è oggetto di avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
Art. 22
Abrogazioni
1. È abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2009 l’articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 1992 n. 12 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1992)”.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 18 maggio 2007

Galan


CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Obiettivi

Art. 3 - Oggetto

Art. 4 - Sistema regionale dell’innovazione

CAPO II - Disposizioni organizzative

Art. 5 - Comitato di indirizzo regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione

Art. 6 - Composizione del Comitato di indirizzo regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione

Art. 7 - Osservatorio regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione

Art. 8 - Composizione dell’Osservatorio regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione

Art. 9 - Commissione regionale per la valutazione della trasferibilità economica della ricerca universitaria e pubblica

Art. 10 - Veneto Innovazione Spa

CAPO III - Programmazione regionale

Art. 11 - Piano strategico regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione

Art. 12 - Provvedimenti annuali di intervento

Art. 13 - Principi informatori della programmazione per l’innovazione

Art. 14 - Principi informatori dei criteri di valutazione

Art. 15 - Soggetti valutatori

Art. 16 - Soggetto gestore

CAPO IV - Strumenti, tipologie di intervento e beneficiari

Art. 17 - Strumenti e tipologie di intervento

Art. 18 - Beneficiari

CAPO V - Disposizioni finanziarie

Art. 19 - Norma finanziaria

CAPO VI - Disposizioni transitorie e finali

Art. 20 - Disposizione transitoria in materia di programmazione

Art. 21 - Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato

Art. 22 - Abrogazioni

(seguono allegati)

Legge 9 allegato_197416.pdf

Dati informativi concernenti la legge regionale 18 maggio 2007, n. 9

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:

  1. Procedimento di formazione
  2. Relazione al Consiglio regionale
  3. Note agli articoli
  4. Struttura di riferimento

Procedimento di formazione

  • Il procedimento di formazione della legge regionale è stato avviato su iniziativa dei sottoelencati consiglieri regionali e della Giunta regionale, che hanno presentato rispettivamente tre proposte di legge e un disegno di legge, a ciascuno dei quali è stato attribuito uno specifico numero di progetto di legge:
    • proposta di legge d’iniziativa dei consiglieri Sandri, Astolfi, Gianpaolo Bottacin, Caner, Ciambetti, Conte, Da Re, Manzato, Stival, Tosi e Bizzotto relativa a “Norme per la valorizzazione e il sostegno della ricerca universitaria e pubblica nel Veneto” (progetto di legge n. 74);
    • proposta di legge d'iniziativa dei Consiglieri Trento, Carraro, Frigo, Covi, Zabotti, Franchetto, Causin e Variati relativa a “Norme per la diffusione e realizzazione di progetti di ricerca scientifica e applicata delle università e degli istituti di ricerca del Veneto” (progetto di legge n. 80);
    • proposta di legge d’iniziativa dei consiglieri Sandri, Gianpaolo Bottacin, Caner, Ciambetti, Conte, Da Re, Manzato, Stival, Tosi e Bizzotto relativa a “Disciplina generale degli interventi regionali in materia di innovazione, ricerca e sviluppo per la Regione Veneto” (progetto di legge n. 145);
  • disegno di legge relativo a “Legge per la promozione e il coordinamento della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione nel sistema produttivo regionale” (deliberazione della Giunta regionale n. 19/DDL del 27 luglio 2006) (progetto di legge n. 175);
  • I progetti di legge sono stati assegnati alle commissioni consiliari 3° e 6°;
  • Le commissioni consiliari 3° e 6°, in seduta congiunta, sulla base dei succitati progetti, hanno elaborato un unico progetto di legge denominato "Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell’innovazione nel sistema produttivo regionale";
  • Le commissioni consiliari 3° e 6° hanno completato l’esame del progetto di legge in data 18 aprile 2007;
  • Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Giuliana Fontanella, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 3 maggio 2007, n. 5286;

Relazione al Consiglio regionale  

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

nel mondo cresce la concorrenza per attirare investimenti nella ricerca e nell’innovazione. Oltre a Paesi dalla forte attrattiva come gli USA e il Giappone, sono emersi nuovi concorrenti quali la Cina, l’India e il Brasile e il sistema produttivo regionale ne ha inevitabilmente subito i contraccolpi come è facile constatare dalle cronache economiche degli ultimi anni.

Affinché la Regione del Veneto possa rimanere competitiva e mantenere il suo modello sociale occorre quindi dar vita ad un quadro di riforme strutturali capaci di sostenere lo sviluppo contribuendo a trovare soluzioni che concilino la crescita economica, lo sviluppo sociale e la protezione dell’ambiente. Inoltre, poiché le dimensioni della concorrenza sono tali che nessun sistema - nazionale o regionale - può farcela da solo, occorre che le strategie di rilancio valorizzino appieno le sinergie transnazionali e siano compatibili con il contesto europeo.

Nel quadro della politica regionale di sostegno all’impresa, ai distretti produttivi e, più in generale alle aggregazioni tra imprese, la presente proposta di legge regionale per la ricerca scientifica, il trasferimento tecnologico e lo sviluppo dell’innovazione rispecchia la determinazione della Regione del Veneto di conseguire questi obiettivi ponendo al centro della propria strategia lo sviluppo della società della conoscenza, la crescita economica e lo sviluppo sostenibile.

La nuova legge che si intende proporre, razionalizzando ed integrando il quadro normativo vigente, mira a stimolare nelle amministrazioni locali e nel contesto economico-sociale il consolidamento di alcune condizioni utili per individuare in modo autonomo le specifiche esigenze di innovazione e informazione, permettendo così di sfruttare al massimo lo spirito imprenditoriale e le competenze presenti nel Veneto.

A dimostrazione della citata volontà di razionalizzazione e integrazione del quadro normativo, la legge ha provveduto a fare propri, accorpandoli quindi, i contributi in materia e più specificamente quelli contenuti nel PDL 80 “Norme per la diffusione e realizzazione di progetti di ricerca scientifica e applicata delle università e degli istituti di ricerca del Veneto” nel PDL 145 “Disciplina generale degli interventi regionali in materia di innovazione, ricerca e sviluppo per la Regione Veneto” e nel PDL 74 “Disposizioni relative al trasferimento di tecnologie derivanti dalla ricerca universitaria e pubblica alle imprese del Veneto”.

Nello stesso modo e con lo stesso significato razionalizzante, nel titolo della legge così come nell’articolato viene utilizzato il termine ricerca scientifica in senso onnicomprensivo delle varie definizioni di ricerca contenute e nell’articolo 3 e, soprattutto, nel quadro definitorio che viene allegato alla medesima. Mentre pertanto il termine sviluppo economico è da intendersi nella sua trasversalità ed il termine innovazione va declinato secondo le tipologie descritte all’articolo 3, il termine ricerca scientifica comprende anche le categorie della ricerca industriale, di quella cooperativa e di quella collettiva.

La nuova legge, infine, cerca anche di far propri alcuni spunti derivanti dall’impegno della Regione del Veneto, in particolare negli ultimi mesi sul fronte della competitività del proprio sistema socio-economico.

Segue una breve descrizione del contesto di riferimento a livello europeo e nazionale nel quale qualsiasi proposta di riforma regionale deve necessariamente iscriversi. Vengono quindi delineate e motivate le linee guida - frutto di un esercizio di benchmarking eseguito dall’amministrazione regionale - che si sono seguite per la stesura dell’articolato normativo.

Chiude la predetta relazione una sintetica rappresentazione dell’articolato normativo.

QUADRO PROGRAMMATICO DI RIFERIMENTO

-      LE POLITICHE EUROPEE

Nella definizione delle politiche per l’innovazione degli Stati membri emerge con chiarezza, sia a livello nazionale, sia a livello regionale, la centralità del contesto comunitario e la funzione di indirizzo svolta dall’Unione europea. Conseguentemente, una chiara visione ed un aggancio diretto alle politiche comunitarie per la ricerca e l’innovazione costituiscono la premessa indispensabile per l’elaborazione della linea politica del Governo regionale.

Fin dai tempi del celebre Libro Bianco “Crescita, competitività e occupazione”, presentato nel 1993 dalla Commissione Delors, l’Unione europea è consapevole che il miglioramento della competitività del proprio sistema produttivo e della qualità della vita dei suoi cittadini dipendendo, in larga misura dai progressi delle conoscenze e dalla capacità del sistema produttivo di trasformarli in processi, prodotti e servizi.

L’attuazione di questo grande progetto di modernizzazione sociale ed economica dell’Unione Europea, noto come Strategia di Lisbona, trova inizio con il Consiglio Europeo del marzo 2000. In essa si riconosce il ruolo fondamentale della società della conoscenza quale strumento per favorire lo sviluppo sostenibile e viene fissato l’obiettivo di far diventare l’Europa, entro il 2010, l’economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare crescita economica, nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale. A questo scopo, gli Stati membri concordano anche sulla necessità di raggiungere un livello di spesa complessiva del 3 per cento del Pil comunitario per gli investimenti in Ricerca e Sviluppo.

A metà percorso tuttavia, il Rapporto della Commissione Kok (Novembre 2004), relativo allo stato di attuazione della strategia di Lisbona, ha constatato il sostanziale insuccesso del percorso fino a quel momento seguito e la permanenza di un ampio divario in termini di crescita rispetto all’America Settentrionale e all’Asia. Secondo il Consiglio europeo del marzo 2005, questa situazione, sommata alla bassa natalità e all’invecchiamento della popolazione in Europa, impone di considerare la realizzazione della società della conoscenza come la massima priorità dell’UE e di applicare con maggiore efficacia la strategia delineata a Lisbona al fine di recuperare il tempo perduto. Allo stato attuale infatti, l’UE consacra solo l’1,96 per cento del suo PIL alla ricerca e allo sviluppo, rispetto al 2,59 per cento degli Stati Uniti e al 3,12 per cento del Giappone (cfr. Dati Eurostat: Key Figures 2005 on Science, Technology and Innovation). In particolare, il divario tra gli Stati Uniti e l’UE è pari a circa 130 miliardi di euro l’anno che, per l’80 per cento, è da attribuire al divario della spesa del sistema privato nel settore della ricerca e dello sviluppo. In questo contesto la situazione italiana è ancora più critica collocandosi tra gli ultimi posti del quadro europeo con solo l’1,40 per cento di investimenti in RST di cui oltre il 50 per cento a carico del sistema pubblico.

Nella revisione che ne è derivata, la Commissione ha proposto il rilancio della strategia di Lisbona concentrando gli sforzi dell’Unione europea su due obiettivi principali: assicurare una crescita più stabile e duratura e creare nuovi e migliori posti di lavoro. Per conseguire tale duplice obiettivo secondo la Commissione “gli unici strumenti sono la conoscenza e l’innovazione” considerate il vero fulcro della crescita europea.

Il Parlamento europeo ha avallato questa proposta nella sua risoluzione del marzo 2005 concernente gli orientamenti per la futura politica comunitaria di sostegno alla ricerca. Analogamente negli ultimi Consigli europei del 2005, i Capi di Stato e di Governo hanno annunciato la loro intenzione di incrementare il potenziale di crescita economica e rafforzare la competitività europea investendo soprattutto nella conoscenza, nell’innovazione e nel capitale umano.

Ai fini della programmazione regionale qui discussa, l’elemento di vero rilievo del rilancio della strategia di Lisbona è la revisione della sua struttura di ‘governance’, mirata a definire più precisamente le responsabilità e competenze a livello nazionale e comunitario. Essa parte dall’assunto che l’attuazione della politica per la ricerca e l’innovazione fa parte delle competenze degli Stati membri che spesso le esercitano a livello regionale o locale. Spetta quindi a questi ultimi adottare specifici Programmi nazionali per la crescita e l’occupazione. Compito della Commissione è quello di affiancare gli sforzi degli Stati membri ed elaborare strumenti complementari di sostegno (quali il Programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico, i Fondi strutturali europei, i Centri Relay di Innovazione-IRC, la rete delle Regioni Innovative d’Europa-IRE, ecc.) ma il successo della Strategia di Lisbona dipende in primo luogo dai Governi nazionali e regionali e dalla loro determinazione nell’introdurre le necessarie riforme strutturali. In tale prospettiva, la Commissione ha già presentato, come complemento ai programmi nazionali, un “Programma comunitario di Lisbona” contemplante tutte le azioni a livello comunitario suddivise in tre settori principali:

-      porre la conoscenza e l'innovazione al servizio della crescita;

-      rendere l'Europa più capace di attrarre investimenti e lavoro;

-      creare nuovi e migliori posti di lavoro.

Nel quadro di questa nuova strategia i progressi compiuti e l’attuazione dei programmi - sia in ambito nazionale che comunitario - saranno monitorati mediante un’unica relazione annuale UE sullo stato di avanzamento. Sulla base di questa valutazione annuale la Commissione individuerà le ulteriori azioni eventualmente necessarie a livello comunitario e rivedrà di conseguenza il programma successivo della strategia di Lisbona.

-      LE POLITICHE NAZIONALI

Come si è detto, per raggiungere una crescita forte e sostenibile occorre una vigorosa risposta politica integrata, possibile solo attraverso un coordinamento tra i livelli europeo, nazionale e regionale, in modo da mobilitare una miscela coerente di strumenti attinenti alla ricerca, all'innovazione e ad altre politiche correlate (cd. policy mixes).

L’originario Piano d’azione comunitario finalizzato ad aumentare gli investimenti nella ricerca ed il correlato obiettivo del 3 per cento , hanno avuto un effetto trainante sulle economie degli Stati membri. Quasi tutti hanno fissato obiettivi che - se raggiunti - porteranno entro il 2010 l'investimento nella ricerca UE al 2,6 per cento del PIL. Ciò nonostante, l’intensità della ricerca nell’UE, invece di aumentare appare più o meno stagnante (cfr. Dati Eurostat: Key Figures 2005 on Science, Technology and Innovation). Nella maggior parte degli Stati membri l’ambizione delle iniziative politiche e l’aumento degli investimenti pubblici e privati per la ricerca e l’innovazione rimangono ben al di sotto di quanto richiederebbero i loro obiettivi nazionali. Non solo l’innovazione europea non è aumentata a sufficienza ma ciò che continua a rimanere particolarmente esiguo è il livello dell’investimento privato (cfr. Trendchart in European Innovation Scorebord) che, secondo lo schema di Lisbona, dovrebbe invece rappresentare i due terzi degli investimenti.

Tra i rimedi proposti nella nuova concezione della strategia di Lisbona le azioni politiche a livello comunitario e degli Stati membri sono state diversificate in agende di lavoro complementari ma ben distinte. L’azione europea deve coadiuvare ed integrare gli sforzi delle autorità nazionali e del settore privato. Gli Stati membri sono chiamati invece a riformare e rafforzare i loro sistemi pubblici di ricerca e innovazione, agevolare partenariati pubblico-privati, assicurare un contesto normativo favorevole, contribuire a sviluppare mercati finanziari propizi e creare condizioni attraenti in materia di istruzione, formazione e carriere.

Per questo, nelle istruzioni impartite dal Consiglio europeo è stato chiesto ai Paesi membri di presentare un Piano nazionale di attuazione tenendo conto, da un lato, delle loro peculiarità economiche e sociali e dall’altro, di 24 linee guida elaborate dagli organi dell’Unione.

Partendo da questi presupposti, anche l’Italia ha elaborato il proprio Piano per l’Innovazione, la Crescita e l’Occupazione - denominato PICO. che introduce alcune scelte mirate a far avanzare la frontiera della conoscenza e della tecnologia su quanto è stato fatto finora in attuazione della strategia di Lisbona (il testo integrale del documento può essere consultato sul sito del Governo italiano: “www.politichecomunitarie.it”).

Il Piano nazionale italiano - recentemente approvato dal Consiglio europeo del 23-24 marzo 2006 - indica che cosa lo Stato intende fare per migliorare le condizioni dell’ambiente economico e sociale al fine di propiziare crescita e occupazione, ma soprattutto si prefigge di ampliare le libertà di scelta dei cittadini affinché essi possano fare ciò che sanno e vogliono fare.

A seguito delle consultazioni effettuate e dei lavori svolti, il PICO ha raggruppato le 24 linee-guida indicate dal Consiglio europeo in cinque categorie operative prese come obiettivi prioritari del Piano. Esse sono:

-      l’ampliamento dell’area di libera scelta dei cittadini e delle imprese;

-      l’incentivazione della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica;

-      il rafforzamento dell’istruzione e della formazione del capitale umano;

-      l’adeguamento delle infrastrutture materiali e immateriali;

-      la tutela ambientale.

A livello operativo, il Piano è stato strutturato su due categorie di interventi: i provvedimenti aventi validità generale per il sistema economico ed i progetti specifici con ricadute positive sulla produttività e competitività dell’economia italiana. Secondo le aspettative del Piano, l’insieme dei provvedimenti e progetti faranno avvicinare le spese in ricerca e sviluppo (R&S) all’obiettivo del 3 per cento del PIL suggerito dalla Commissione (anche se il PICO avanza riserve sulla significatività di questo parametro in generale e in particolare per una struttura economica come quella prevalente in Italia). Più significativa appare invece la stima effettuata sull’impatto macroeconomico derivante dall’attuazione del Piano con un innalzamento del reddito potenziale attuale nell’ordine dell’1 per cento e un parallelo rafforzamento del potere di acquisto salariale. Questi effetti inoltre, anche se non in misura quantificabile a priori, dovrebbero aumentare per le sinergie create dalla simultanea attuazione del rilancio della Strategia di Lisbona negli altri 24 paesi dell’Unione e dell’azione di supporto che la Commissione europea espliciterà nei contenuti dopo la presentazione dei Piani nazionali.

-      STRATEGIA DELLA REGIONE DEL VENETO PER LA RICERCA, IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E LO SVILUPPO DELL’INNOVAZIONE

Con sempre maggior chiarezza la nuova strategia comunitaria per la crescita sta prendendo in considerazione la dimensione regionale come strumento essenziale per fare delle regioni i catalizzatori della ricerca innovativa e gli artefici di un nuovo paradigma di sviluppo socio-economico. Considerando altresì che la Regione costituisce all’interno del sistema interistituzionale l’elemento di snodo del processo di devoluzione amministrativa, molte azioni risultano maggiormente efficaci se concepite a livello regionale, in quanto è a questo livello che risulta possibile percepire al meglio le esigenze del sistema locale.

Nel particolare contesto socio-economico in atto, caratterizzato da una situazione di concorrenza mondiale sempre più aspra, si tratta di un’occasione di rilancio e consolidamento della competitività di sistema che occorre non lasciarsi sfuggire. Come è noto la sempre più accentuata competitività tra territori/sistemi produttivi tende a rendere più importanti la capacità di valorizzare le competenze locali ed attrarre nuove risorse qualificanti lo sviluppo del territorio.

Partendo da queste considerazioni la Regione del Veneto intende operare tramite la proposta di legge regionale per la ricerca scientifica, il trasferimento tecnologico e lo sviluppo dell’innovazione come motore di progettualità ed interfaccia tra le diverse componenti del sistema in modo da integrare le competenze e specificità presenti sul territorio con gli indirizzi comunitari e nazionali in materia, sfruttandone ogni possibile sinergia ed implementandoli in adeguate politiche locali e processi/azioni di innovazione.

-      LINEAMENTI DELLA STRATEGIA REGIONALE

Sulla base di queste considerazioni e dell’esercizio di benchmarking delle politiche e prassi utilizzate dai sistemi nazionali e regionali più avanzati, non sembra sufficiente, per dar vita ad una reale economia regionale della conoscenza, cambiare semplicemente alcune parti del sistema ma occorre dar vita ad un nuovo paradigma capace di confrontarsi e rispondere alle nuove sfide che la knowledge society e la globalizzazione hanno prodotto. Se il sostegno della ricerca e la promozione dell’innovazione sono lo strumento essenziale per garantire la competitività del sistema regionale del Veneto, una buona politica deve identificare i fattori sui quali agire per permettere e garantire uno stretto collegamento fra il mondo della ricerca, dell’industria e dell’azione politica, che se opportunamente stimolati, possono offrire opportunità concrete al sistema sociale ed economico. Questi stessi fattori possono altresì portare al superamento del tradizionale dualismo tra “mondo dell’offerta” e “mondo della domanda”, approdando ad un unico sistema dell’innovazione regionale.

Questi fattori sono:

La promozione ed il coordinamento delle attività di ricerca.

Il sostegno e l’organizzazione della ricerca richiedono l’adozione di politiche multisettoriali ed una programmazione di lungo respiro, in grado di agire differentemente sulle leve della ricerca di base e di quella industriale. In tale prospettiva, l’obiettivo prioritario diventa il coordinamento e le sinergie fra le università, i parchi scientifici ed i centri di ricerca e gli altri centri quali il CNR, da un lato e la ricerca industriale o precompetitiva dall’altro, per far si che esse producano (direttamente o in collaborazione) e veicolino verso il territorio regionale nuovo sapere e conoscenza da trasformare in prodotti, processi e servizi competitivi. Il risultato finale sarà la crescita economica del territorio ed il benessere dei cittadini ai quali vengono messi a disposizione nuovi ritrovati scientifici per la salute, l’ambiente ecc.

Il miglioramento e la moltiplicazione del trasferimento tecnologico.

Tramontato il modello lineare dello sviluppo dell’innovazione occorre consentire alle imprese un facile accesso alle tecnologie ed alla conoscenza di cui hanno bisogno e coltivare le interazioni tra scienza e industria, dando maggiore slancio anche all’innovazione non tecnologica come il design, la gestione dei processi aziendali ed il marketing.

I risultati della ricerca sia essa prodotta localmente, sia frutto di collaborazioni internazionali, devono essere pertanto tutelati efficacemente e trasferiti all’impresa con strumenti più rapidi e trasversali, che consentano la diffusione ed il trasferimento delle tecnologie e lo sfruttamento dei risultati della ricerca favorendo in particolare la nascita di spin-off e spin-out che permettano di trasferire sul mercato i risultati e le tecnologie sviluppate nell’ambito delle attività di ricerca. Le ragioni per cui l’Università dovrebbe cercare di trasferire sul mercato i risultati della propria attività di ricerca, traendone un profitto economico, sono numerose: tra queste va ricordato come il trasferimento di tecnologia è spesso l’unico modo per trasformare una nuova invenzione in un vero prodotto. Le invenzioni universitarie sono inevitabilmente ai primi stadi di sviluppo, spesso lontane da una realtà commerciale. Un potenziale licenziatario deve essere quindi pronto ad investire delle importanti risorse in ulteriore sviluppo, prototipazione, design, ingegnerizzazione e test qualitativi prima di lanciare il prodotto sul mercato. A meno che il licenziatario non abbia garantita una posizione privilegiata nel mercato, che gli permetta di recuperare l’investimento, l’azienda non è normalmente incentivata a proseguire nel progetto.

La possibilità effettiva di un ritorno economico crea un incentivo per il ricercatore accademico che condividerà i guadagni. Normalmente i ricercatori non amano perdere molto tempo in azioni non direttamente collegate alla ricerca e alle pubblicazioni che sono oggi l’unico elemento di giudizio ai fini della progressione di carriera all’interno dell’Università. Un incentivo economico potrebbe incoraggiare i ricercatori ad effettuare degli sforzi ulteriori per pervenire alle invenzioni, per cooperare nella preparazione delle domande di brevetto ed a fornire un reale supporto alle persone incaricate del trasferimento di tecnologia. Una parte delle royalties dovrebbe andare direttamente a rifinanziare la ricerca nella stessa università o, addirittura, nello stesso dipartimento dove lavora il ricercatore, così come previsto dalla normativa.

Altre, non meno importanti, ragioni per effettuare il trasferimento delle tecnologie a mezzo di un sistema di licenze, possono essere individuate in un migliorato rapporto tra università ed impresa, creazione di posti di lavoro per neo-laureati, e nuove forme di finanziamento della ricerca. Ecco spiegati i motivi che inducono il legislatore regionale ad esplicitare l’importanza della brevettabilità della ricerca universitaria.

In questo contesto il sistema dei Distretti può e deve costituire il substrato naturale sul quale impiantare le nuove conoscenze che favoriscano lo sviluppo di nuove attività produttive, nuove competenze e professionalità compatibili con il profilo imprenditoriale locale. L’obiettivo in tal senso è quello di migliorare la capacità di assorbimento e adattamento alle tecnologiche emergenti, soprattutto da parte delle PMI, mediante una maggiore utilizzazione e sensibilizzazione delle risorse umane, mediante nuove politiche di settore e modelli innovativi di collaborazione tra ricerca e impresa possibilmente sviluppando la convergenza tra ambiti disciplinari differenti e valorizzando competenze presenti sul territorio regionale nonché, infine, favorendo l’accesso alle infrastrutture di servizio (in particolare le strutture miste pubblico-privato e università-impresa, ecc.) e facilitando la creazione di Poli di eccellenza regionali tra Università – Centri di Ricerca e Industrie.

La promozione ed il sostegno all’innovazione ed alle sue dinamiche.

Nel quadro della presente normativa l'innovazione è, innanzitutto, un concetto ampio che può assumere la forma di nuovi prodotti, servizi, applicazioni o modalità di gestione. Può spaziare dallo sviluppo di nuove tecniche, sistemi e ambienti all'integrazione di tecnologie attuati in modi originali. Può comprendere lo sviluppo di processi commerciali innovativi, nuove pratiche organizzative o, più in generale, di nuove forme di interazione tra le persone e l'informazione, sia nell'ambiente di lavoro che nella vita quotidiana.

In secondo luogo, si è considerato che l’attività di innovazione non interessa solamente la ricerca, l’industria ad alta tecnologia e l’imprenditorialità individuale. Ogni settore produttivo, inclusi beni e servizi “tradizionali”, può essere soggetto che manifesta esigenze di innovazione. La presente proposta normativa si basa infatti su di una concezione “sistemica” dell'innovazione, che richiede un approccio strutturale e che richiede di prendere in considerazione una pluralità di fattori: formazione, aspetti normativi, legislativi e fiscali, concorrenza, società dell’informazione, infrastrutture di ricerca e servizi di supporto all'innovazione. In questo quadro lo sviluppo dell’ innovazione va considerata una politica trasversale, in grado di collegare gli ambiti delle politiche tradizionali, come quella economica, quella industriale e della ricerca applicata.

La creazione di poli di eccellenza e di attività produttive ad alto valore aggiunto.

Una volta definito il quadro complessivo entro il quale opera virtuosamente il ciclo ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione occorre innervare selettivamente il territorio di attività produttive ad alto valore aggiunto in aree tecnologiche avanzate. Tali poli di eccellenza possono svolgere un effetto catalizzatore per i distretti tradizionali e le atre imprese, soprattutto PMI, fungendo da spillover tecnologico che riversa i benefici delle attività di ricerca industriale avanzata e sviluppo tecnologico sul territorio circostante con la conseguente nascita di nuove imprese e trasferimento di saperi.

All’interno del contesto europeo il sistema produttivo regionale deve attrezzarsi, anche attraverso organiche forme di partenariato pubblico-privato, per acquisire un adeguato posizionamento competitivo in quei settori che già rappresentano irrinunciabili punti di forza sia per garantirsi una presenza significativa nei settori emergenti ad alta intensità di conoscenza. In tale prospettiva dovrebbe continuare ed essere ampliato in maniera maggiormente selettiva il sostegno alle filiere produttive finalizzate ad aggregare imprese e consorzi misti, mediante specifiche azioni e progetti di sviluppo innovativi e di ricerca, promuovendo in particolare l’interscambio con gli ambienti universitari, il CNR e i poli di ricerca mediante l’utilizzo vasto dello schema di lavoro in atto con il Consiglio Nazionale delle Ricerche nei settori delle biotecnologie e delle nanotecnologie, favorendo un clima legato all’interazione tra il mondo della ricerca e quello delle imprese ed alla realizzazione di prodotti e processi innovativi.

La valorizzazione delle risorse umane e la loro mobilità.

Nessuno degli obiettivi sopra indicati potrà essere conseguito senza risorse umane dotate di talento, ampia preparazione e disponibilità alla mobilità tra il mondo della ricerca e l’impresa. I risultati attesi dalla presente proposta potranno essere conseguito solo mediante l'aumento del numero dei ricercatori nelle Università, nei poli di innovazione e nelle imprese; migliorando la consapevolezza sociale del loro ruolo in termini di innovazione; stimolando gli investimenti in capitale umano ed i percorsi di formazione avanzata, particolarmente nei settori ad alto contenuto innovativo; incentivando l’utilizzazione da parte delle imprese di giovani ricercatori in attività di applicazione e trasferimento tecnologico particolarmente nelle tematiche emergenti in abito comunitario ed internazionale nonché promovendo la mobilità e la circolazione delle persone tra i diversi contesti e particolarmente a livello internazionale e favorendo l'attrattività del sistema dell’innovazione del Veneto nei confronti di studenti, studiosi e ricercatori italiani, europei ed extracomunitari, in particolare dei ricercatori italiani operanti all'estero.

Il miglioramento della attrattività del territorio e dei partenariati internazionali.

Nella misura in cui la competitività tra imprese si è trasformata in competizione tra territori e sistemi produttivi diventa strategico migliorare l’attrattività del territorio regionale attraverso reti di collaborazione internazionale della ricerca, azioni di diffusione delle eccellenze locali e delle sue capacità di produrre innovazione.

In tal senso occorrerà integrare maggiormente le imprese ed il sistema di ricerca regionale nel contesto europeo ed internazionale, attirando sul territorio regionale imprese internazionali ad elevata tecnologia e con adeguate capacità di ricerca industriale in modo da aumentare il valore aggiunto dei poli di eccellenza e delle filiere regionali di ricerca al fine di acquisire una posizione di leadership in aree scientifiche e tecnologiche fondamentali.

È infine strategico, individuare idonee politiche di collaborazione e partenariato con altre regioni, in primo luogo dell’UE ma anche delle aree estere con cui esistono, anche potenzialmente, forti interscambi relativamente ad aree tematiche di ricerca o a problemi industriali che vengono ritenuti fondamentali per lo sviluppo del sistema regionale.

Realizzazione dell’obiettivo 3 per cento.

Puntare all’obiettivo del 3 per cento degli investimenti in ricerca è un obiettivo strategico della strategia di Lisbona. Si tratta quindi di una condizio sine qua non per stimolare la crescita attraverso la ricerca e l’innovazione. Esso diventa quindi un obiettivo prioritario della politica di sviluppo del sistema produttivo veneto il quale, nonostante le grandi potenzialità, non è comparabile ad altre grandi regioni innovatrici, sue dirette concorrenti, in Europa. Secondo i dati Istat/Eurostat 2004, la quota di investimento per R&S nel Veneto è attualmente intorno allo 0,8 per cento del Pil - in costante aumento negli ultimi anni - di cui oltre il 60 per cento in spesa pubblica.

In tale prospettiva per raggiungere l’obiettivo occorre favorire la complementarità degli interventi, la concentrazione delle risorse e l’amplificazione degli investimenti regionali e promuovere la compartecipazione di più attori nelle politiche di R&S, sia tra enti pubblici (Commissione Europea, Governo nazionale, Regione, Enti locali ed enti territoriali) sia tra pubblico e privato sostenendo quanto più possibile la domanda di innovazione non solo attraverso azioni di co-finanziamento che stimolino l’intervento privato ma anche attraverso l’ampliamento del mercato locale dell’innovazione stimolando l’utilizzo di nuovi materiali e processi innovativi da parte delle imprese, della pubblica amministrazione e della stessa società civile. La pubblica amministrazione dovrebbe in tal senso comportarsi da Lead users, guidando la richiesta con il risultato ulteriore di migliorare anche l’accessibilità ai servizi pubblici.

Better regulation.

L’Unione europea ha fatto una priorità del riordino normativo e della semplificazione delle procedure pubbliche a sostegno della ricerca e dell’innovazione.

Conformemente a questi indirizzi il sistema pubblico regionale dovrà rivedere ove possibile le regole amministrative adattandole a criteri di flessibilità e razionalizzazione.

Ai temi predetti vengono dedicate le osservazioni di cui al Titolo Primo della legge, che contengono pertanto la descrizione dei fini generali e degli obiettivi strategici che con essa si intendono perseguire per stimolare e promuovere la ricerca e l’innovazione del territorio regionale e quindi contribuire alla creazione di un sistema economico-sociale basato sulla conoscenza, la crescita e lo sviluppo sostenibile.

L’articolo quattro fornisce in particolare il novero dei soggetti che compongono il citato sistema regionale dell’innovazione.

-      L’ASSETTO ORGANIZZATIVO

Recentemente la Regione ha compiuto notevoli sforzi nell’individuazione di nuove risorse e nello sviluppo di nuovi strumenti e strutture dedicati alle politiche di ricerca ed innovazione. La nuova proposta di legge è l’occasione ulteriore per perfezionare questa architettura e favorire il dialogo tra pubblica amministrazione, impresa e scienza.

Per il conseguimento degli obiettivi strategici sopra illustrati la proposta di legge è stata strutturata intorno a tre nuclei fondamentali:

a)    la creazione di un’architettura istituzionale che, tenendo conto dell’attuale processo di devoluzione di competenze in tutti i settori chiave dello sviluppo economico e sociale regionale, sarà incaricata della pianificazione e del coordinamento in materia di ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione;

b)    la definizione di un sistema di pianificazione che definisca le linee e gli obiettivi prioritari da attuare in relazione con le risorse disponibili ed in stretto coordinamento con i Programmi comunitari per la ricerca e l’innovazione e con i Piani di attuazione dello sviluppo regionale;

c)    l’individuazione di una serie di criteri e strumenti di sostegno diretti a promuovere e incentivare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione.

In particolare:

Il Capo I - Disposizioni generali - determina le finalità e gli obiettivi della legge, definisce le attività oggetto di finanziamento ed individua i soggetti del sistema regionale dell’innovazione (articoli da 1 a 4).

Il Capo II - Disposizioni organizzative - è dedicato agli Organismi che contribuiscono al coordinamento dell’intero sistema regionale dell’innovazione. Nella prospettiva sistemica cui si è fatto ampio cenno, la gestione di una strategia per l’innovazione richiede una stretta correlazione tra imprese, mondo della ricerca e pubblica amministrazione.

A questo scopo la programmazione pluriennale per la ricerca e l’innovazione e i provvedimenti attuativi previsti dalla legge saranno elaborati e condivisi da due organismi in grado di rappresentare tutte le istanze del sistema regionale:

-      un Comitato regionale di indirizzo della ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione, chiamato a definire insieme alla Giunta regionale e sulla base degli orientamenti espressi dalla legge, la programmazione pluriennale regionale;

-      un Osservatorio per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione che svolgerà funzioni di assistenza tecnica ed amministrativa nella fase propositiva della programmazione e, successivamente, in quella di implementazione.

Le Disposizioni ricomprendono la composizione e soprattutto, le finalità dei predetti organismi, cui spetta in particolare il compito di razionalizzare, orientare, programmare e monitorare gli interventi afferenti il sistema veneto dell’innovazione (articoli da 5 a 8). In questa parte viene anche prevista la costituzione di una Commissione regionale, con compiti specifici, per la valutazione e la trasferibilità economica della ricerca universitaria e pubblica (articolo 9); inoltre vengono anche definite le funzioni dell’Ente strumentale Veneto Innovazione (articolo 10), i cui compiti si articolano in operazioni di supporto, attuazione e sperimentazione delle politiche di innovazione promosse, definite e adottate dalla regione.

Il Capo III - Programmazione regionale - è dedicato al processo di pianificazione dell’azione amministrativa e della strategia regionale sul presupposto che una adeguata programmazione costituisce il miglior strumento per conseguire un livello adeguato di coordinamento non solo tra i diversi organi amministrativi chiamati ad operare ma soprattutto tra la pubblica amministrazione, le imprese e gli organismi pubblici e privati che si occupano della ricerca e dello sviluppo tecnologico (articoli 11 e 12).

In questa prospettiva, la programmazione strategica regionale va intesa come lo strumento che deve permettere, su di una base realistica e condivisa tra tutti gli attori coinvolti, la promozione ed il coordinamento delle risorse e degli strumenti in materia, coordinandoli con gli omologhi programmi nazionali, europei ed internazionali.

In tal contesto vengono dunque approfonditi: i principi fondamentali della programmazione per l’innovazione; i principi informatori dei criteri di valutazione delle proposte progettuali; i soggetti valutatori e infine il soggetto gestore della strumentazione attivata dalla legge (articoli da 13 a 16).

Il Capo IV - Strumenti, tipologie di intervento e beneficiari - è dedicato agli strumenti e tipologie d’intervento riferiti agli orientamenti di cui all’art. 2 e ai beneficiari degli interventi medesimi (articoli 17 e 18).

Il Capo V - Disposizioni finanziarie - contempla la norma finanziaria a supporto degli interventi previsti della legge (articolo 19).

Il Capo VI - Disposizioni transitorie e finali - prevede disposizioni transitorie in materia di programmazione (articolo 20); la notifica alla Commissione europea delle azioni configurabili come aiuti di stato (articolo 21) e l’abrogazione dell’articolo 6 della legge regionale n. 12/1992 (articolo 22).

Le Commissioni consiliari Terza e Sesta in seduta congiunta, a seguito rinvio in Commissione con deliberazione n. 37 del 18 aprile 2007, all’unanimità, hanno espresso parere favorevole al testo unificato modificato anche nel titolo, che si dimette ora all’esame dell’Assemblea consiliare, risultante dall’accorpamento dei progetti di legge sopra richiamati.

Hanno votato i rappresentanti dei gruppi Forza Italia, Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro (UDC), Lega Nord-Liga Veneta Padania, l’Ulivo-Partito Democratico Veneto, Progetto Nordest e Nuovo Partito Socialista Italiano (PSI).”

Note agli articoli

Nota all’articolo 15

-        Il testo dell’art. 31 della legge regionale n. 35/2001 è il seguente:

“Art. 31 - Nucleo di valutazione.

1. Il Nucleo di valutazione istituito ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, valuta i progetti di investimento sotto il profilo tecnico, finanziario-economico, amministrativo e procedurale in relazione ai tempi di conclusione della fase progettuale ed a quelli di cantierabilità.

2. I progetti dichiarati congrui sotto il profilo tecnico e immediatamente cantierabili hanno una priorità di finanziamento all'interno della disponibilità del PAS.”.

Struttura di riferimento

Direzione sviluppo economico, ricerca e innovazione

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