Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 96 del 07 novembre 2006


LEGGE REGIONALE  n. 23 del 03 novembre 2006

Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità

  1. La Regione del Veneto riconosce il rilevante valore e la finalità pubblica della cooperazione sociale nel perseguimento della promozione umana e dell’integrazione sociale dei cittadini nell’interesse generale della comunità.
  2. In particolare, la presente legge:
    1. rafforza ed incentiva la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle cooperative sociali e dei consorzi disciplinati dalla legge 8 novembre 1991, n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali” e successive modificazioni;
    2. disciplina l’Albo regionale delle cooperative sociali;
    3. prevede le forme di partecipazione della cooperazione sociale alla programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato di interventi e servizi alla persona, disciplinando le modalità di raccordo delle attività delle cooperative sociali con quelle delle pubbliche amministrazioni aventi contenuto sociale, socio-assistenziale, socio-educativo, socio-sanitario e sanitario, nonché con le attività di formazione professionale, di sviluppo dell’occupazione e delle politiche attive del lavoro, con particolare riferimento all’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e delle altre persone deboli di cui all’articolo 3;
    4. individua i criteri e le modalità di affidamento, di convenzionamento e di conferimento dei servizi alle cooperative sociali;
    5. definisce le misure di promozione, sostegno, qualificazione e sviluppo della cooperazione sociale.

Art. 2 - Definizione di cooperative sociali

  1. Le cooperative sociali in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 “Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge. 13 giugno 2005, n. 118” sono imprese sociali; esse operano senza fine di lucro, con lo scopo di perseguire, nell’ambito delle finalità previste dall’articolo 1, l’interesse generale della comunità, la promozione umana e l’integrazione sociale delle persone attraverso:
    1. la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi anche con riferimento agli ambiti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c);
    2. la gestione di attività finalizzate all’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e delle altre persone deboli, nei settori agricoli, industriali, commerciali o di servizi.
  2. Sono considerati servizi di cui alla lettera a) del comma 1 anche le attività svolte dalle strutture che nell’ambito di programmi individuali riabilitativi, educativi e formativi, temporalmente definiti e concertati con i servizi sociali pubblici, organizzano attività lavorative finalizzate al recupero sociale delle persone svantaggiate e deboli; la gestione di tali servizi consiste nella organizzazione complessiva e coordinata dei diversi fattori materiali, immateriali e umani che concorrono alla prestazione di un servizio, con esclusione delle mere forniture di manodopera.
  3. Le disposizioni della presente legge si applicano in quanto compatibili ai consorzi costituiti come società cooperative di cui all'articolo 8 della legge n. 381/1991.

Art. 3 - Persone svantaggiate e deboli

  1. Ai fini delle presente legge si considerano persone svantaggiate i soggetti di cui all’articolo 4 della legge n. 381/1991, e successive modificazioni. Le persone svantaggiate devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori delle cooperative sociali e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, possono essere socie della cooperativa stessa; la condizione di persona svantaggiata risulta da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione competente che ne determina la durata.
  2. Ai fini delle presente legge si considerano persone deboli i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f), del regolamento CE n. 2204/2002 del 5 dicembre 2002 “Regolamento della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell’occupazione” nonché i soggetti che versano nelle situazioni di fragilità sociale evidenziate nell’articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”.

Art. 4 - Base sociale

  1. La cooperativa sociale è un’impresa collaborativa di cui fanno parte diversi soggetti e dove sono rappresentati e trovano collocazione molteplici gruppi e portatori di interessi.
  2. Oltre alle tipologie di socio previste dalla normativa vigente, gli statuti della cooperativa sociale possono prevedere la presenza di soci fruitori e di soci volontari.
  3. I soci fruitori sono utenti o loro familiari che godono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla cooperativa sociale.
  4. I soci volontari prestano la loro attività gratuitamente e il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Può essere corrisposto loro solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.
  5. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato e autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro infortuni e malattie professionali, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Nella gestione dei servizi e delle attività di cui all’articolo 2, da effettuarsi in applicazione di contratti stipulati con le pubbliche amministrazioni, le prestazioni dei soci volontari sono utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri d’impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.
  6. Per ogni categoria di socio prevista dallo statuto è predisposta un’apposita sezione del libro dei soci.

CAPO II - Albo regionale delle cooperative sociali

Art. 5 - Albo regionale delle cooperative sociali

  1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, istituisce l’Albo regionale delle cooperative sociali, di seguito denominato Albo.
  2. L’Albo si articola nelle seguenti sezioni:
    1. sezione A: nella quale sono iscritte le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);
    2. sezione B: nella quale sono iscritte le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);
    3. sezione C: nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'articolo 8 della legge n. 381/1991.

Art. 6 - Iscrizione e cancellazione dall’Albo

  1. L’iscrizione all'Albo è disposta dal dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi sociali, sentita la commissione regionale della cooperazione sociale di cui all' articolo 21.
  2. L’iscrizione all’Albo è condizione:
    1. per l’affidamento e per il convenzionamento dei servizi di cui all’articolo 10;
    2. per la concessione della titolarità del servizio di cui all’articolo 11;
    3. per la fruizione di benefici e l’utilizzo di forme di collaborazione previsti dalla vigente normativa statale e regionale a favore delle cooperative sociali;
    4. per la stipula di convenzioni quadro su base territoriale di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”;
    5. per accedere alle convenzioni di cui all’articolo 38 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, qualora le cooperative sociali svolgano attività idonee a favorire l’inserimento e l’integrazione sociali e lavorative di persone disabili;
    6. per assicurare i compiti di assistenza e prevenzione di cui all’articolo 114 del decreto del Presidente della repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza” e successive modificazioni.
  3. Le cooperative sociali possono ottenere l’iscrizione ad entrambe le sezioni di cui all’articolo 5, comma 2, lettere a) e b), qualora in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa.
  4. Possono chiedere l’iscrizione all’Albo esclusivamente le cooperative sociali che hanno sede legale nel territorio regionale.
  5. La Giunta regionale, in conformità alla normativa vigente, stabilisce, sentita la commissione regionale della cooperazione sociale di cui all’articolo 21, modalità, termini e requisiti per l’iscrizione all’Albo entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
  6. La cancellazione dall'Albo è disposta dal dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi sociali, sentita la commissione regionale della cooperazione sociale di cui all' articolo 21, nei casi in cui:
    1. venuto meno anche uno dei requisiti necessari all' iscrizione, la cooperativa sociale, diffidata a regolarizzare, non ottemperi agli adempimenti richiesti entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla diffida;
    2. la cooperativa sociale sia stata sciolta, risulti inattiva da più di ventiquattro mesi o sia stata cancellata dall’Albo delle società cooperative di cui al decreto del Ministero delle attività produttive 23 giugno 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2004, n. 162, o comunque non sia più in grado di continuare ad esercitare la propria attività;
    3. non sia stata effettuata entro l'anno, per cause imputabili alla cooperativa sociale, l'ispezione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 381/1991;
    4. nelle cooperative sociali che gestiscono le attività di cui all' articolo 2, comma 1, lettera b), la percentuale di persone svantaggiate di cui all’articolo 3, comma 1, scenda al di sotto del limite del trenta per cento dei lavoratori della cooperativa stessa per un periodo superiore a dodici mesi;
    5. il numero dei soci volontari supera il limite del cinquanta per cento;
    6. la cooperativa sociale non rispetta le disposizioni previste dall’articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 “Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore” e successive modificazioni.
  7. Il provvedimento di cancellazione è comunicato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno alla cooperativa sociale nonché alla direzione provinciale del lavoro e alla camera di commercio territorialmente competenti ed è pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
  8. La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione dei rapporti con gli enti pubblici per la gestione dei servizi e delle attività di cui all’articolo 2, comma 1, nonché la perdita dei benefici contributivi e degli altri vantaggi previsti dalla presente legge.

Art. 7 - Ricorso

  1. Avverso il provvedimento di diniego di iscrizione o di cancellazione dall’Albo è ammesso ricorso amministrativo al Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di ricevimento dei relativi provvedimenti.
  2. Il Presidente della Giunta regionale decide entro novanta giorni dal ricevimento del ricorso, su conforme parere della Giunta regionale sentita la commissione regionale della cooperazione sociale di cui all’articolo 21; trascorsi novanta giorni, in mancanza di una decisione del Presidente della Giunta, il ricorso si intende respinto.
  3. La presentazione del ricorso sospende l’esecutività del provvedimento di cancellazione fino alla decisione del ricorso.

CAPO III - La cooperazione sociale nel sistema integrato dei servizi alla persona

Art. 8 - Partecipazione della cooperazione sociale nel sistema integrato dei servizi alla persona

  1. La Regione riconosce alla cooperazione sociale un ruolo attivo nella programmazione, nell’organizzazione del sistema integrato dei servizi alla persona, nella gestione e nell’offerta dei servizi nonché nella verifica dei risultati delle prestazioni realizzate.
  2. La Regione e gli enti locali favoriscono la partecipazione della cooperazione sociale all’esercizio della funzione sociale pubblica, mediante la promozione di azioni volte a favorirne le capacità progettuali ed imprenditoriali, il sostegno ed il coinvolgimento delle cooperative sociali nel sistema integrato di interventi e servizi alla persona, fornendo concreti modelli per disciplinare i rapporti nella sussidiarietà.

Art. 9 - Raccordo tra programmazione regionale e cooperazione sociale

  1. La Regione, nell’ambito dei propri atti, piani e interventi di programmazione delle attività sociali, socio-assistenziali, socio-educative, socio-sanitarie e sanitarie, individua strumenti atti a definire le modalità di partecipazione delle cooperative sociali per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo, promovendo il raccordo e la collaborazione tra servizi pubblici e cooperazione sociale.
  2. Nell’ambito della programmazione e nei relativi provvedimenti attuativi in materia di formazione, gli organi regionali competenti prevedono strumenti volti a favorire:
    1. la realizzazione di uno stretto raccordo tra le strutture formative e le cooperative sociali riguardo alla formazione di base ed all'aggiornamento degli operatori, anche attraverso l'individuazione, la definizione ed il sostegno di nuovi profili professionali nell'ambito delle attività di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e delle altre persone deboli;
    2. lo sviluppo, attraverso le cooperative sociali, di specifiche iniziative formative a favore delle persone svantaggiate e delle altre persone deboli, prioritariamente per le attività realizzate mediante il ricorso a finanziamenti comunitari;
    3. autonome iniziative delle cooperative sociali per la qualificazione professionale del proprio personale e per la qualificazione manageriale degli amministratori, riconoscendo e sostenendo, in particolare, le attività formative svolte in forma consorziata.
  3. La Regione riconosce la cooperazione sociale quale soggetto privilegiato per l’attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate alla creazione di nuova occupazione e alla promozione di uno sviluppo occupazionale in grado di coniugare efficienza, solidarietà e coesione sociale; in particolare, possono essere previste all’interno dei piani regionali di politica del lavoro, forme di interventi volte a:
    1. sviluppare nuova occupazione nel settore dei servizi alla persona;
    2. sviluppare nuova occupazione a favore delle fasce deboli del mercato del lavoro;
    3. favorire l’affidamento alle cooperative sociali della fornitura di beni e servizi da parte di pubbliche amministrazioni;
    4. promuovere nell’ambito della Regione lo sviluppo imprenditoriale della cooperazione sociale.
  4. Nell'ambito delle possibilità offerte dalla normativa vigente, i competenti organi regionali prevedono interventi specifici volti a riconoscere l'attività di formazione sul lavoro svolta dalle cooperative sociali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b). 
CAPO IV - Affidamento dei servizi

Art. 10 - Affidamento dei servizi e convenzioni

  1. La Giunta regionale, nel rispetto dei principi e della normativa statale e comunitaria prevista per gli appalti di servizi in materia socio-sanitaria e in materia di servizi alla persona, disciplina, sentita la commissione regionale della cooperazione sociale di cui all’articolo 21, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le modalità di affidamento dei servizi alle cooperative sociali definendo, in particolare, le procedure per l’affidamento dei servizi, per il convenzionamento diretto nonchè le convenzioni-tipo di cui all’articolo 9, comma 2, della legge n. 381/1991, cui debbono uniformarsi i contratti tra cooperative sociali, enti pubblici e società a partecipazione pubblica regionali.
  2. Le convenzioni-tipo di cui al comma 1, in conformità ai principi della presente legge, riguardano:
    1. la gestione dei servizi alla persona;
    2. la fornitura di beni e servizi di cui all’articolo 5 della legge n. 381/1991.
    3. l’esecuzione di lavori, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di appalti.

Art. 11 - Concessione della titolarità dei servizi e accordi procedimentali

  1. La Regione, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 118 della Costituzione e con riferimento all’articolo 5 della legge n. 328/2000, all’articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni e all’articolo 30 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” promuove e sostiene il conferimento della titolarità del servizio alle cooperative sociali mediante il ricorso agli istituti disciplinati dalle predette disposizioni normative.
  2. La Giunta regionale, nel rispetto dei principi e della normativa statale e comunitaria prevista per gli appalti di servizi in materia socio-sanitaria e in materia di servizi alla persona, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione regionale della cooperazione sociale di cui all’articolo 21, definisce gli schemi-tipo e le norme procedurali di evidenza pubblica per il conferimento della titolarità dei servizi mediante concessione ovvero attraverso lo strumento degli accordi procedimentali, da inserire nei piani di zona di cui all'articolo 8, comma 2, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517” e negli altri atti locali di programmazione e regolamentazione delle attività dei servizi alla persona al fine di valorizzare compiutamente i rapporti nella sussidiarietà tra cooperative sociali e pubblica amministrazione.

Art. 12 - Criteri di valutazione per la scelta del contraente

  1. Per l’affidamento dei servizi e per il conferimento della titolarità degli stessi ai sensi degli articoli 10 e 11 nella scelta dei contraenti, l'offerta presentata viene valutata prendendo a riferimento elementi oggettivi diversi dal solo criterio del massimo ribasso.
  2. Per i servizi alla persona e per la fornitura di beni e servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, elementi oggettivi sono:
    1. il radicamento costante nel territorio e il legame organico con la comunità locale di appartenenza finalizzato alla costruzione di rapporti con i cittadini, con i gruppi sociali e con le istituzioni;
    2. la partecipazione dei vari portatori di interessi nella base sociale e nel governo della cooperativa sociale;
    3. la previsione puntuale nello statuto del servizio oggetto dell’affidamento o del conferimento;
    4. la solidità di bilancio dell'impresa;
    5. il possesso degli standard funzionali previsti dalle normative nazionali e regionali di settore;
    6. il rispetto delle norme contrattuali di settore;
    7. la capacità progettuale, organizzativa ed innovativa;
    8. la qualificazione professionale degli operatori;
    9. la valutazione comparata costi/qualità desunta da corrispondenti servizi pubblici o privati.
  3. Per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli di cui al comma 2, oltre agli elementi ivi previsti, è elemento oggettivo il progetto di inserimento delle persone svantaggiate di cui all’articolo 3 che contiene:
    1. gli elementi in grado di testimoniare l’organico radicamento territoriale del progetto stesso;
    2. il numero delle persone svantaggiate impegnate;
    3. la tipologia dello svantaggio in relazione alla prestazione lavorativa richiesta;
    4. il ruolo e il profilo professionale di riferimento;
    5. la presenza di piani individualizzati contenenti obiettivi a medio e lungo termine;
    6. il numero e la qualifica delle eventuali figure di sostegno.

Art. 13 - Riserva di partecipazione alle procedure di aggiudicazione

  1. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, qualora la maggioranza dei lavoratori interessati sia composta di persone svantaggiate o deboli di cui all’articolo 3, che in ragione della natura del loro svantaggio o della gravità del loro disagio, non sono in grado di esercitare un'attività professionale in condizioni normali, possono riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici in relazione a singoli appalti o in considerazione dell’oggetto di determinati appalti, o riservarne l'esecuzione, nel contesto di programmi di lavoro protetti, a cooperative sociali che svolgono le attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), ovvero ad analoghi organismi aventi sede negli stati membri della Comunità europea.
  2. Possono stipulare gli appalti riservati di cui al comma 1 le cooperative sociali iscritte all’Albo e gli analoghi organismi aventi sede negli stati membri della Comunità europea, in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l’iscrizione all’Albo e iscritti nelle liste regionali di cui all’articolo 5, comma 3, della legge n. 381/1991.

Art. 14 - Durata e corrispettivi

  1. Al fine di garantire attraverso la continuità del servizio un adeguato livello qualitativo delle attività e un efficace processo di programmazione, i contratti relativi alla fornitura di beni e servizi caratterizzati da prestazioni ricorrenti hanno, di norma, durata pluriennale.
  2. La Giunta regionale indica i criteri per la determinazione dei corrispettivi, dei prezzi e delle tariffe praticati dalle cooperative sociali; a tali fini la Giunta regionale costituisce, anche in funzione di un’attività di vigilanza, presso la struttura regionale competente in materia di servizi sociali, un Osservatorio regionale con il compito di curare la pubblicazione dei prezzi e delle tariffe praticate, quale riferimento per le pubbliche amministrazioni.

Art. 15 - Verifica dei contratti

  1. Negli affidamenti dei servizi, nel conferimento della titolarità degli stessi e nelle convenzioni ai sensi degli articoli 10 e 11 sono previste forme di valutazione e di verifica della qualità delle prestazioni anche mediante il coinvolgimento diretto degli utenti e la promozione di indagini finalizzate a misurare il grado di soddisfazione dei bisogni.
  2. La struttura regionale competente in materia ispettiva o in materia di servizi sociali e i comuni possono effettuare verifiche sui servizi oggetto di affidamento e di conferimento secondo le modalità e nel rispetto della normativa regionale vigente e dei requisiti e degli standard di cui alla legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”. 
CAPO V - Interventi a sostegno della cooperazione sociale

Art. 16 - Contributi a favore di cooperative sociali

  1. La Regione, in applicazione delle finalità e dei principi della presente legge, concede annualmente alle cooperative sociali contributi per la promozione del settore e il sostegno di singole iniziative.
  2. In particolare, gli interventi di sostegno sono finalizzati:
    1. all’ammodernamento funzionale e produttivo mediante acquisto, costruzione, ristrutturazione e/o ampliamento di immobili e di beni strumentali direttamente impiegati ed attinenti all’attività svolta in coerenza con gli scopi statutari;
    2. alle innovazioni tecnologiche nei cicli produttivi e nei servizi;
    3. ai processi di riqualificazione tecnico-professionale del personale direttamente impiegato nell’attività propria della cooperativa sociale, anche in relazione a nuove disposizioni normative in materia di profili professionali, mediante appositi progetti formativi, da realizzare con enti ed organismi accreditati ai sensi della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22;
    4. alla promozione commerciale, al supporto all’esportazione e al marketing;
    5. all’attivazione di processi per l’avvio o il miglioramento del sistema di qualità nelle produzioni e nei servizi;
    6. all’integrazione consortile ed all’associazione tra cooperative sociali per la realizzazione di adeguate strutture ed attrezzature di gestione e dei servizi in forma consortile;
    7. alle iniziative di sostegno alla fase di avvio delle cooperative sociali;
    8. alla concessione di mutui agevolati per programmi di investimento e sviluppo.
  3. La Regione può, altresì, concedere alle cooperative sociali agevolazioni fiscali su base regionale da determinarsi annualmente.

Art. 17 - Interventi a favore delle cooperative sociali di inserimento lavorativo

  1. La Regione può sostenere le cooperative sociali che svolgono attività a favore delle nuove categorie di persone deboli di cui all’articolo 3, comma 2, con interventi contributivi corrispondenti al cinquanta per cento degli oneri previdenziali versati per i nuovi lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato.
  2. Al fine di favorire la continuità lavorativa dei cittadini per i quali sia venuta meno la situazione di svantaggio riconosciuta ai sensi dell’articolo 3, comma 1, la Regione può intervenire, per un massimo di due anni, con un contributo corrispondente al cinquanta per cento degli oneri previdenziali versati per detti lavoratori, da erogarsi alle cooperative sociali che li assumano con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
  3. La Giunta regionale costituisce l’Osservatorio regionale sulla cooperazione sociale di inserimento lavorativo ed emana le direttive di attuazione che ne regolano la composizione, i compiti e le risorse economiche atte a consentirne il funzionamento.

Art. 18 - Interventi a favore delle organizzazioni di rappresentanza

  1. Al fine di sostenere e sviluppare l’attività progettuale delle organizzazioni regionali di rappresentanza del movimento della cooperazione sociale giuridicamente riconosciute in ambito nazionale operanti e con sede legale nel Veneto, sono annualmente concessi in loro favore contributi per specifici progetti.

Art. 19 - Interventi finanziari

  1. Viene istituito presso la Regione un fondo per l’innovazione al fine di sostenere progetti presentati dalle cooperative sociali, di carattere sperimentale e innovativo di servizi o metodologie d'intervento che propongono nuove risposte ai bisogni sociali emergenti, soprattutto a favore delle categorie più svantaggiate della popolazione.
  2. La Regione, ferma restando la disciplina prevista per le organizzazioni di volontariato, promuove la collaborazione con le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 “Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461” con sede legale nel Veneto, al fine di prevedere la costituzione del fondo di cui al comma 1.
  3. La Regione può altresì intervenire per favorire lo sviluppo delle cooperative sociali, con i mezzi finanziari di cui all’articolo 13 della legge regionale 18 novembre 2005, n. 17 “Normativa sulla cooperazione nella Regione del Veneto”.
  4. La Regione, al fine di ampliare e migliorare il sistema delle garanzie e per rendere più agevole l’accesso al credito da parte delle cooperative sociali, sostiene l’attività dei consorzi fidi attraverso l’incremento del patrimonio sociale in relazione all’entità degli incrementi dello stesso e alle garanzie prestate nell’ultimo anno, al fine di agevolare l’acquisizione di materie prime, la costituzione di nuove cooperative sociali, l’acquisto di attrezzature, lo sviluppo di servizi inter-cooperativi.
  5. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con i consorzi fidi, oltre che con istituti di credito bancario, per l’erogazione di contributi finalizzati a sostenere le cooperative sociali mediante interventi:
    1. per l’abbattimento dei tassi di interesse ordinari nel credito di esercizio;
    2. per agevolare l’accesso al credito a breve e medio termine;
    3. per garanzie su depositi cauzionale e/o fideiussioni bancarie o assicurative richiesti da enti pubblici o soggetti privati per la partecipazione a gare d’appalto o comunque per l’affidamento di servizi.
  6. La Giunta regionale, sentita la commissione regionale della cooperazione sociale di cui all’articolo 21, definisce entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge i criteri e le disposizioni di attuazione del presente articolo.

Art. 20 - Disposizioni attuative degli interventi

  1. Possono usufruire dei contributi previsti dagli articoli 16, 17, le cooperative sociali che risultano regolarmente iscritte all’Albo e che hanno realizzato nel triennio precedente la domanda di finanziamento almeno il 50,1 per cento del fatturato medio nel territorio regionale.
  2. I contributi possono essere assegnati anche a beneficiari che usufruiscono di altri contributi nazionali, regionali e locali, purché riferiti a tipologie di spesa diverse da quelle previste dalla presente legge.
  3. La Giunta regionale può disporre ispezioni amministrative e contabili presso i soggetti beneficiari per la verifica della corretta destinazione dei fondi e può revocare o chiedere la restituzione dei contributi già erogati, nel caso in cui la loro utilizzazione risulti non conforme alle norme della presente legge.
  4. La Giunta regionale, sentita la commissione regionale della cooperazione sociale di cui all’articolo 21, emana le direttive di attuazione delle disposizioni di cui al presente capo, fissando le modalità e le procedure per la concessione dei contributi ed individuando le priorità tra gli interventi di promozione, nonché la ripartizione percentuale dei fondi a disposizione e la determinazione dei criteri di assegnazione. 
CAPO VI - Commissione regionale della cooperazione sociale

Art. 21 - Commissione regionale della cooperazione sociale

  1. È istituita la commissione regionale della cooperazione sociale della quale fanno parte:
    1. l'Assessore regionale alle politiche sociali, che la presiede, o un suo delegato;
    2. il dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi sociali o un suo delegato;
    3. il direttore dell’ufficio regionale del Ministero del lavoro o un suo delegato;
    4. quattro rappresentanti, e i rispettivi sostituti in caso di impedimento, designati dalle associazioni di cooperative sociali maggiormente rappresentative in ambito regionale;
    5. un rappresentante dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci).
  2.  Alle sedute possono partecipare, su invito del presidente, dirigenti delle strutture regionali competenti in ambito socio-sanitario, di lavoro e di formazione professionale, altri esperti nelle materie all’esame della commissione e dirigenti di strutture statali competenti in materia di cooperazione.
  3. La segreteria della commissione è assicurata da un funzionario della struttura regionale competente in materia di servizi sociali.

Art. 22 - Funzionamento della Commissione regionale della cooperazione sociale

  1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dal suo insediamento, provvede alla costituzione della commissione regionale della cooperazione sociale.
  2. I componenti della commissione possono essere riconfermati e restano in carica per l’intera durata della legislatura e fino alla costituzione della nuova commissione.
  3. Le sedute della commissione sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; le deliberazioni si assumono a maggioranza dei presenti e, in caso di parità dei voti, prevale il voto del presidente.
  4. La partecipazione alle sedute è gratuita; è ammesso il rimborso delle sole spese sostenute, ai sensi dell’articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 “Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della regione” e successive modificazioni.

Art. 23 - Compiti della Commissione regionale della cooperazione sociale

  1. La commissione regionale della cooperazione sociale è organo consultivo della Giunta regionale e provvede, tra l'altro, ad esprimere parere:
    1. sui provvedimenti programmatori nei settori di intervento delle cooperative sociali;
    2. sulle domande di iscrizione all'Albo, sulla rispondenza dell'attività della cooperativa sociale alle finalità previste dall'articolo 1 e sul mantenimento dei requisiti;
    3. sui provvedimenti di cancellazione dall'Albo;
    4. sui ricorsi al Presidente della Giunta regionale di cui all’articolo 7;
    5. sulle deliberazioni della Giunta regionale in materia di cooperazione sociale;
    6. sulle linee di intervento e sul riparto dei contributi regionali di cui al Capo V;
    7. su ogni altra questione in materia di cooperazione sociale, ove richiesto dagli organi regionali.
  2. La commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta; trascorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.
  3. La commissione annualmente presenta una relazione sull’attività svolta alla Giunta regionale che la trasmette al Consiglio regionale. 
CAPO VII - Disposizioni finali

Art. 24 - Norma finanziaria

  1. Alle spese d’investimento derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificate in euro 700.000,00 per ciascuno degli esercizi 2006, 2007 e 2008, si provvede per euro 630.000,00 mediante prelevamento delle risorse allocate sull’upb U0185 “Fondo speciale per le spese correnti”, partita n. 9 e per euro 70.000,00 mediante prelevamento delle risorse allocate sull'upb U0161 “Interventi di sostegno al terzo settore” del bilancio di previsione 2006 e pluriennale 2006-2008; contestualmente lo stanziamento dell’upb U0163 “Interventi strutturali a favore del terzo settore” viene incrementato di euro 700.000,00 per competenza e cassa nell’esercizio 2006 e per sola competenza nei due esercizi successivi.
  2. Alle spese correnti derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificate in euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante utilizzo delle risorse già allocate sull'upb U0161 “Interventi di sostegno al terzo settore” del bilancio di previsione 2006 e pluriennale 2006-2008.

Art. 25 - Abrogazione e norme transitorie

  1. La legge regionale 5 luglio 1994, n. 24 “Norme in materia di cooperazione sociale” è abrogata.
  2. Nelle more dell’approvazione dei provvedimenti della Giunta regionale di cui agli articoli 5, 6, 10, 11, e 14 , continuano ad applicarsi le relative norme della legge regionale 5 luglio 1994, n. 24.
  3. Fino all’istituzione dell’Albo di cui all’articolo 5 continuano a trovare applicazione le disposizioni relative all’albo regionale delle cooperative sociali istituito ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale del 5 luglio 1994, n. 24.
  4. In fase di prima applicazione la commissione regionale della cooperazione sociale di cui all’articolo 21 viene costituita entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge regionale e fino alla sua costituzione continuano a trovare applicazione le disposizioni relative commissione consultiva regionale sulla cooperazione sociale istituita ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale del 5 luglio 1994, n. 24.

Art. 26 - Dichiarazione d’urgenza

  1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 3 novembre 2006

Galan


INDICE


CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Definizione di cooperative sociali
Art. 3 - Persone svantaggiate e deboli
Art. 4 - Base sociale

CAPO II - Albo regionale delle cooperative sociali

Art. 5 - Albo regionale delle cooperative sociali
Art. 6 - Iscrizione e cancellazione dall’Albo
Art. 7 - Ricorso

CAPO III - La cooperazione sociale nel sistema integrato dei servizi alla persona    

Art. 8 - Partecipazione della cooperazione sociale nel sistema integrato dei servizi alla persona
Art. 9 - Raccordo tra programmazione regionale e cooperazione sociale

CAPO IV - Affidamento dei servizi

Art. 10 - Affidamento dei servizi e convenzioni.
Art. 11 - Concessione della titolarità dei servizi e accordi procedimentali
Art. 12 - Criteri di valutazione per la scelta del contraente
Art. 13 - Riserva di partecipazione alle procedure di aggiudicazione
Art. 14 - Durata e corrispettivi
Art. 15 - Verifica dei contratti

CAPO V - Interventi a sostegno della cooperazione sociale

Art. 16 - Contributi a favore di cooperative sociali
Art. 17 - Interventi a favore delle cooperative sociali di inserimento lavorativo
Art. 18 - Interventi a favore delle organizzazioni di rappresentanza
Art. 19 - Interventi finanziari
Art. 20 - Disposizioni attuative degli interventi

CAPO VI - Commissione regionale della cooperazione sociale

Art. 21 - Commissione regionale della cooperazione sociale
Art. 22 - Funzionamento della Commissione regionale della cooperazione sociale
Art. 23 - Compiti della Commissione regionale della cooperazione sociale

CAPO VII - Disposizioni finali

Art. 24 - Norma finanziaria
Art. 25 - Abrogazione e norme transitorie
Art. 26 - Dichiarazione d’urgenza

Dati informativi concernenti la legge regionale 3 novembre 2006, n. 23

    Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina  ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:

1 -   Procedimento di formazione
2 -   Relazione al Consiglio regionale
3 -   Note agli articoli
4 -   Leggi regionali abrogate
5 -   Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- Il progetto di legge relativo a “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”  è stato elaborato dalla Quinta Commissione consiliare sulla base dei seguenti progetti:

  • progetto di legge n. 133: proposta di legge d’iniziativa dei consiglieri De Poli, Frigo, Bazzoni, Sernagiotto, Manzato, Zanon, Teso, Cortelazzo, Stival, Valdegamberi, Trento, Piccolo, Silvestrin, Fontanella, De Boni, Grazia, Pettenò, Causin e Bond relativa a “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”;

  • progetto di legge n. 135: proposta di legge d’iniziativa dei consiglieri Tiozzo, Gallo, Azzi, Bonfante e Marchese relativa a “Norme in materia di cooperazione sociale”;

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 6 marzo 2006;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 5° commissione consiliare;
- La 5° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 31 maggio 2006;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Raffaele Bazzoni, ha esaminato e approvato  il progetto di legge con deliberazione legislativa 20 ottobre 2006, n. 12784.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

    dal varo della legge regionale n. 24/1994, attuativa della legge n. 381/1991, il mondo della cooperazione sociale si è distinto come soggetto qualificato per la crescita economica generale e per lo sviluppo delle politiche di welfare in particolare.

    La cooperazione sociale - in grado di coniugare efficacia, efficienza e solidarietà - si sta dimostrando capace di delineare nuove forme di sviluppo in un vero mercato sociale, nel quale si possono riscontrare chiari elementi di welfare society, ossia di stato sociale plurale e partecipato.

    Forte delle caratteristiche che la contraddistinguono (gestione democratica e partecipata; piccola dimensione; radicamento nel territorio di appartenenza; specializzazione per ambito di intervento; valorizzazione delle risorse umane; porta aperta e integrazione societaria tra stakeholders; collaborazione e integrazione tra cooperative), la cooperazione sociale fornisce oggi un modello efficace nella produzione di servizi alla persona.

    Un modello che sa coniugare l’aspetto economico-finanziario con la domanda di coinvolgimento dei cittadini nella definizione dei propri bisogni e nella produzione dei servizi atti a soddisfare tali bisogni.

    La cooperazione sociale si è dimostrata un efficace strumento di crescita economica e sociale della comunità anche laddove il quadro di riferimento si è presentato complesso e complicato da taluni mutamenti della realtà sociale quali le complessità crescenti nei modelli di welfare, la diffusione di sentimenti di preoccupazione e insicurezza, la difficoltà degli Enti pubblici a far fronte con proprie risorse alle richieste emergenti dalla società civile, l’individualizzazione e la frammentazione dei sistemi sociali, la necessità di ridefinire il patto sociale tra cittadini e istituzione.

    Mediante la realizzazione di una reale sussidiarietà orizzontale e con la partecipazione attiva e responsabile dei cittadini alla definizione dei propri bisogni e alla produzione dei servizi sociali, le cooperative sociali, quali importanti realtà imprenditoriali multistakeholders, si mettono a disposizione della società veneta, come modello sperimentato per valorizzare i fattori di sviluppo nei servizi alla persona e nelle politiche di valorizzazione delle risorse umane.

    Oggi, in Veneto, le cooperative iscritte all’Albo regionale previsto dall’articolo 5 della legge n. 381/1991 sfiorano le 600 unità, con un dato che è tuttavia in costante crescita. In Veneto oggi esiste all’incirca una cooperativa sociale ogni 7.500 abitanti, mentre gli occupati presso tali organismi sfiorano complessivamente le 35.000 unità. Sono relazioni numeriche di tutto rispetto.

    Tuttavia, a più di dieci anni di distanza quella legge regionale n. 24/1994, che così tanto ha contributo allo sviluppo della cooperazione sociale nella nostra Regione, necessita di una radicale riforma.

    La legge n. 328/2000 che ha introdotto il concetto di welfare integrato, la riforma del titolo V della Costituzione con la previsione del nuovo articolo 118 del principio di sussidiarietà, le previsioni di cui alla legge n. 142/2001 con riferimento alla posizione del socio lavoratore, la riforma del diritto societario attuato con D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 e, conseguentemente, la previsione in materia di società a mutualità prevalente e di iscrizione all’Albo delle Società Cooperative, le disposizioni regionali in materia di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento di cui alla legge regionale n. 22/2002 hanno inciso profondamente sulla composizione, sulla gestione e sull’attività delle cooperative sociali.

    La legge n. 381/1991, che ha riconosciuto e disciplinato le cooperative sociali, ha bisogno di una nuova legge regionale che sappia da una parte recepire con uno spirito più maturo il rinvii della legge nazionale rispettando l’identità di un movimento che ha ben precise e consolidate radici, dall’altra parte prevedere nuovi ed efficaci strumenti di promozione e sviluppo della cooperazione sociale in grado di accompagnare e incentivare il percorso di crescita di questa realtà all’interno del più generale quadro del welfare regionale che si va a delineare.

    Le innovazioni più importanti di questo progetto legislativo sono:

-    la forte volontà di riconfermare il “rilevante valore e la finalità pubblica della cooperazione sociale”;
-    l’allargamento delle categorie svantaggiate anche alle nuove povertà e ad altri soggetti deboli non previsti dalla legge n. 381/1991;
-    il riconoscimento della territorialità, della base sociale multicomponente e dell’imprenditorialità solidale come elementi che contraddistinguono il modello cooperativa sociale;
-    la declinazione della legge n. 328/2000 e soprattutto del principio costituzionale di sussidiarietà per coinvolgere la cooperazione come attore protagonista nel sistema integrato dei servizi alla persona;
-    una nuova architettura di contributi che consenta di promuovere la cooperazione sociale premiando l’innovazione e i percorsi virtuosi;
-    un sistema di affidamento diretto dei servizi che intende partire dal concetto di partecipare alla funzione pubblica per la cooperazione sociale.

    In relazione all’articolato, il testo legislativo è composto da 7 capi e 26 articoli.

    Articolo 1: identifica i principi e le finalità della legge, grazie alla quale la Regione del Veneto riconosce il valore e la rilevanza pubblica della cooperazione sociale nel perseguimento della promozione umana e dell’integrazione sociale dei cittadini nell’interesse della comunità.
    Articolo 2: la definizione di cooperazione sociale e consorzi. Vengono individuate le diverse tipologie di cooperative sociali e di consorzi, in quanto imprese sociali senza scopo di lucro che perseguono la finalità dell’interesse generale della comunità, ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 381/1991.
    Articolo 3: specifica il concetto di persona svantaggiata e introduce la nuova categoria di soggetti deboli, così come definita dall’articolo 2, comma 1, lettera f) del regolamento CE n. 2204/2002.
    Articolo 4: descrive la base sociale multicomponente delle cooperative sociali, riservando particolare evidenza ai soci utenti e ai soci volontari.
    Articolo 5: conferma l’istituzione dell’Albo regionale delle cooperative sociali di cui all’articolo 9 della legge n. 381/1991.
    Articolo 6: contempla i casi di cancellazione dall’albo regionale.
    Articolo 7: prevede il ricorso in opposizione.
    Articolo 8: delinea le linee di indirizzo per la partecipazione della cooperazione sociale nel sistema integrato di servizi alla persona.
    Articolo 9: dispone il raccordo tra cooperazione sociale e programmazione regionale delle attività sociali, assistenziali, sanitarie, educative, attinenti alla formazione e alle politiche attive del lavoro.
    Articolo 10: prevede la possibilità, per gli Enti pubblici e le società a partecipazione regionale, nei loro rapporti con le cooperative sociali, di ricorrere allo strumento degli affidamenti diretti di servizi, rinviando ad apposito regolamento la disciplina delle modalità di affidamento.
    Articolo 11: introduce la previsione di concessione della titolarità del servizio.
    Articolo 12: individua i criteri di valutazione per la scelta del contraente.
    Articolo 13: definisce la riserva di partecipazione alle procedure di aggiudicazione.
    Articolo 14: individua durata e corrispettivi.
    Articolo 15: individua forme di valutazione e di verifica.
    Articolo 16: individua contributi e favore delle cooperative sociali.
    Articolo 17: prevede interventi a favore delle cooperative sociali di inserimento lavorativo.
    Articolo 18: prevede interventi a favore delle organizzazioni di rappresentanza.
    Articolo 19: prevede gli interventi finanziari.
    Articolo 20: prevede le disposizioni attuative degli inteventi.
    Articolo 21: prevede la Commissione regionale della cooperazione sociale.
    Articolo 22: disciplina il funzionamento della Commissione regionale della cooperazione sociale.
    Articolo 23: individua i compiti della Commissione regionale della cooperazione sociale.
    Articolo 24: contiene la norma finanziaria.
    Articolo 25: prevede le abrogazioni e le norme transitorie.
    Articolo 26: contiene la dichiarazione d’urgenza.

    La Commissione ha ultimato l'esame del progetto di legge nella seduta del 31 maggio 2006 approvandolo, a maggioranza, nel testo che segue.

3.  Note agli articoli

Note all’articolo 3

- Il testo dell’art. 4 della legge n. 381/1991 è il seguente:

“4. Persone svantaggiate.

1. Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

2. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, con l'eccezione delle persone di cui al comma 3-bis, sono ridotte a zero.

3-bis. Le aliquote di cui al comma 3, dovute dalle cooperative sociali relativamente alle retribuzioni corrisposte alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono ridotte nella misura percentuale individuata ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Gli sgravi contributivi di cui al presente comma si applicano per un ulteriore periodo di sei mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione.”.

- Il testo dell’art. 22 della legge n. 328/2000 è il seguente:

“22.  Definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.

2. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, nonché le disposizioni in materia di integrazione socio-sanitaria di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, gli interventi di seguito indicati costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi secondo le caratteristiche ed i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto delle risorse ordinarie già destinate dagli enti locali alla spesa sociale:

a) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora;

b) misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;

c) interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

d) misure per il sostegno delle responsabilità familiari, ai sensi dell'articolo 16, per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;

e) misure di sostegno alle donne in difficoltà per assicurare i benefìci disposti dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dalla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e loro successive modificazioni, integrazioni e norme attuative;

f) interventi per la piena integrazione delle persone disabili ai sensi dell'articolo 14; realizzazione, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dei centri socio-riabilitativi e delle comunità-alloggio di cui all'articolo 10 della citata legge n. 104 del 1992, e dei servizi di comunità e di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonché erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie;

g) interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, per l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonché per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio;

h) prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare dipendenze da droghe, alcol e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale;

i) informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e per promuovere iniziative di auto-aiuto.

3. Gli interventi del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui al comma 2, lettera c), sono realizzati, in particolare, secondo le finalità delle L. 4 maggio l983, n. 184, L. 27 maggio 1991, n. 176, L. 15 febbraio 1996, n. 66, L. 28 agosto 1997, n. 285, L. 23 dicembre 1997, n. 451, L. 3 agosto 1998, n, 296, L. 31 dicembre 1998, n. 476, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, nonché della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per i minori disabili. Ai fini di cui all'articolo 11 e per favorire la deistituzionalizzazione, i servizi e le strutture a ciclo residenziale destinati all'accoglienza dei minori devono essere organizzati esclusivamente nella forma di strutture comunitarie di tipo familiare.

4. In relazione a quanto indicato al comma 2, le leggi regionali, secondo i modelli organizzativi adottati, prevedono per ogni àmbito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), tenendo conto anche delle diverse esigenze delle aree urbane e rurali, comunque l'erogazione delle seguenti prestazioni:

a) servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari;

b) servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari;

c) assistenza domiciliare;

d) strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali;

e) centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario.”.

Note all’articolo 6

- Il testo dell’art. 14 del decreto legislativo n. 276/2003 è il seguente:

“14. Cooperative sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati.

1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, i servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, così come modificato dall'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68, stipulano con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge, convenzioni quadro su base territoriale, che devono essere validate da parte delle regioni, sentiti gli organismi di concertazione di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni, aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali medesime da parte delle imprese associate o aderenti.

2. La convenzione quadro disciplina i seguenti aspetti:

a) le modalità di adesione da parte delle imprese interessate;

b) i criteri di individuazione dei lavoratori svantaggiati da inserire al lavoro in cooperativa; l'individuazione dei disabili sarà curata dai servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68;

c) le modalità di attestazione del valore complessivo del lavoro annualmente conferito da ciascuna impresa e la correlazione con il numero dei lavoratori svantaggiati inseriti al lavoro in cooperativa;

d) la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse, ai fini del computo di cui al comma 3, secondo criteri di congruità con i costi del lavoro derivati dai contratti collettivi di categoria applicati dalle cooperative sociali;

e) la promozione e lo sviluppo delle commesse di lavoro a favore delle cooperative sociali;

f) l'eventuale costituzione, anche nell'àmbito dell'agenzia sociale di cui all'articolo 13 di una struttura tecnico-operativa senza scopo di lucro a supporto delle attività previste dalla convenzione;

g) i limiti di percentuali massime di copertura della quota d'obbligo da realizzare con lo strumento della convenzione.

3. Allorché l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali, realizzato in virtù dei commi 1 e 2, riguardi i lavoratori disabili, che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, in base alla esclusiva valutazione dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, lo stesso si considera utile ai fini della copertura della quota di riserva, di cui all'articolo 3 della stessa legge cui sono tenute le imprese conferenti. Il numero delle coperture per ciascuna impresa è dato dall'ammontare annuo delle commesse dalla stessa conferite diviso per il coefficiente di cui al comma 2, lettera d), e nei limiti di percentuali massime stabilite con le convenzioni quadro di cui al comma 1. Tali limiti percentuali non hanno effetto nei confronti delle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti. La congruità della computabilità dei lavoratori inseriti in cooperativa sociale sarà verificata dalla Commissione provinciale del lavoro.

4. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 è subordinata all'adempimento degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili ai fini della copertura della restante quota d'obbligo a loro carico determinata ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. “.

- Il testo dell’art. 38 della legge n. 104/1992 è il seguente:

“38. Convenzioni.

1. Per fornire i servizi di cui alla presente legge i comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali per la parte di loro competenza, si avvalgono delle strutture e dei servizi di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 . Possono inoltre avvalersi dell'opera di associazioni riconosciute e non riconosciute, di istituzioni private di assistenza non aventi scopo di lucro e di cooperative, sempreché siano idonee per i livelli delle prestazioni, per la qualificazione del personale e per l'efficienza organizzativa ed operativa, mediante la conclusione di apposite convenzioni.

2. I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane, rilevata la presenza di associazioni in favore di persone handicappate, che intendano costituire cooperative di servizi o comunità-alloggio o centri socio-riabilitativi senza fini di lucro, possono erogare contributi che consentano di realizzare tali iniziative per i fini previsti dal comma 1, lettere h), i) e l) dell'articolo 8, previo controllo dell'adeguatezza dei progetti e delle iniziative, in rapporto alle necessità dei soggetti ospiti, secondo i principi della presente legge.”.

- Il testo dell’art. 114 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 è il seguente:

“114.  Compiti di assistenza degli enti locali.

1. Nell'ambito delle funzioni socio-assistenziali di propria competenza i comuni e le comunità montane, avvalendosi ove possibile delle associazioni di cui all'art. 115, perseguono, anche mediante loro consorzi, ovvero mediante appositi centri gestiti in economia o a mezzo di loro associazioni, senza fini di lucro, riconosciute o riconoscibili, i seguenti obiettivi in tema di prevenzione e recupero dei tossicodipendenti;

a) prevenzione della emarginazione e del disadattamento sociale mediante la progettazione e realizzazione, in forma diretta o indiretta, di interventi programmati;

b) rilevazione ed analisi, anche in collaborazione con le autorità scolastiche, delle cause locali di disagio familiare e sociale che favoriscono il disadattamento dei giovani e la dispersione scolastica;

c)reinserimento scolastico, lavorativo e sociale del tossicodipendente.

2. Il perseguimento degli obiettivi previsti dal comma 1 può essere affidato dai comuni e dalle comunità montane o dalle loro associazioni alle competenti aziende unità sanitarie locali o alle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116.”.

- Il testo dell’art. 3 comma 3 della legge n. 381/1991 è il seguente:

“3. Obblighi e divieti.

3. Per le cooperative sociali le ispezioni ordinarie previste dall'articolo 2 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, debbono aver luogo almeno una volta all'anno.”.


- Il testo dell’art. 6 della legge n. 142/2001 è il seguente:

“6.  Regolamento interno.

1. Entro il 31 dicembre 2003, le cooperative di cui all'articolo 1 definiscono un regolamento, approvato dall'assemblea, sulla tipologia dei rapporti che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori. Il regolamento deve essere depositato entro trenta giorni dall'approvazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. Il regolamento deve contenere in ogni caso:

a) il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per ciò che attiene ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato;

b) le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci, in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, anche nei casi di tipologie diverse da quella del lavoro subordinato;

c) il richiamo espresso alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato;

d) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali e siano altresì previsti: la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 3; il divieto, per l'intera durata del piano, di distribuzione di eventuali utili;

e) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, nell'àmbito del piano di crisi aziendale di cui alla lettera d), forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie;

f) al fine di promuovere nuova imprenditorialità, nelle cooperative di nuova costituzione, la facoltà per l'assemblea della cooperativa di deliberare un piano d'avviamento alle condizioni e secondo le modalità stabilite in accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

2. Salvo quanto previsto alle lettere d), e) ed f) del comma 1 nonché all'art. 3, comma 2-bis, il regolamento non può contenere disposizioni derogatorie in pejus rispetto al solo trattamento economico minimo di cui all'articolo 3, comma 1. Nel caso in cui violi la disposizione di cui al primo periodo, la clausola è nulla.

2-bis. Le cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, possono definire accordi territoriali con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative per rendere compatibile l'applicazione del contratto collettivo di lavoro nazionale di riferimento all'attività svolta. Tale accordo deve essere depositato presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio.”.

Note all’articolo 10

- Il testo dell’art. 9 comma 2 della legge n. 381/1991 è il seguente:

“9. Normativa regionale.

2. Le regioni adottano convenzioni-tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche che operano nell'ambito della regione, prevedendo, in particolare, i requisiti di professionalità degli operatori e l'applicazione delle norme contrattuali vigenti.”.

- Il testo dell’art. 5  della legge n. 381/1991 è il seguente:

“5. Convenzioni.

1. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1.

2. Per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1. Gli analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea debbono essere in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione a tale albo e risultare iscritti nelle liste regionali di cui al comma 3, ovvero dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi.

3. Le regioni rendono noti annualmente, attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, i requisiti e le condizioni richiesti per la stipula delle convenzioni ai sensi del comma 1, nonché le liste regionali degli organismi che ne abbiano dimostrato il possesso alle competenti autorità regionali.

4. Per le forniture di beni o servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, gli enti pubblici compresi quelli economici, nonché le società di capitali a partecipazione pubblica, nei bandi di gara di appalto e nei capitolati d'onere possono inserire, fra le condizioni di esecuzione, l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, e con l'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo. La verifica della capacità di adempiere agli obblighi suddetti, da condursi in base alla presente legge, non può intervenire nel corso delle procedure di gara e comunque prima dell'aggiudicazione dell'appalto.”.

Note all’articolo 11

- Il testo dell’art. 5 della legge n. 328/2000 è il seguente:

“5.  Ruolo del terzo settore.

1. Per favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà, gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'àmbito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore anche attraverso politiche formative ed interventi per l'accesso agevolato al credito ed ai fondi dell'Unione europea.

2. Ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla presente legge, gli enti pubblici, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 11, promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale.

3. Le regioni, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, e sulla base di un atto di indirizzo e coordinamento del Governo, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità previste dall'articolo 8, comma 2, della presente legge, adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona.

4. Le regioni disciplinano altresì, sulla base dei princìpi della presente legge e degli indirizzi assunti con le modalità previste al comma 3, le modalità per valorizzare l'apporto del volontariato nell'erogazione dei servizi.”.

- Il testo dell’art. 11 della legge n. 241/1990 è il seguente:

“11. Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento.

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 10, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo.

1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati.

2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i princìpi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

4-bis. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma l, la stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento.

5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.”.

- Il testo dell’art. 30 del decreto legislativo n. 163/2006 è il seguente:

“30. Concessione di servizi.

(artt. 3 e 17, direttiva 2004/18; art. 3, co. 8, L. n. 415/1998)

1. Salvo quanto disposto nel presente articolo, le disposizioni del codice non si applicano alle concessioni di servizi.

2. Nella concessione di servizi la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio. Il soggetto concedente stabilisce in sede di gara anche un prezzo, qualora al concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla somma del costo del servizio e dell’ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell’equilibrio economico - finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare.

3. La scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all’oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi.

4. Sono fatte salve discipline specifiche che prevedono forme più ampie di tutela della concorrenza.

5. Restano ferme, purché conformi ai principi dell’ordinamento comunitario le discipline specifiche che prevedono, in luogo delle concessione di servizi a terzi, l’affidamento di servizi a soggetti che sono a loro volta amministrazioni aggiudicatrici.

6. Se un'amministrazione aggiudicatrice concede ad un soggetto che non è un’amministrazione aggiudicatrice diritti speciali o esclusivi di esercitare un'attività di servizio pubblico, l'atto di concessione prevede che, per gli appalti di forniture conclusi con terzi nell'ambito di tale attività, detto soggetto rispetti il principio di non discriminazione in base alla nazionalità.

7. Si applicano le disposizioni della parte IV. Si applica, inoltre, in quanto compatibile l’articolo 143, comma 7.”.


- Il testo dell’art. 8 comma 2 della legge regionale n. 56/1994 è il seguente:

“Art. 8 - Delega dei servizi socio-assistenziali e piani di zona dei servizi sociali.

2. La Regione persegue altresì l'integrazione delle attività svolte da soggetti pubblici e privati sia all'interno del comune sia a livello intercomunale in ambiti territoriali corrispondenti a quelli definiti per le nuove Unità locali socio-sanitarie. Il principale strumento di integrazione, per tale finalità, è rappresentato dai piani di zona dei servizi sociali che vengono elaborati ed approvati dal sindaco, qualora l'ambito territoriale dell'Unità locale socio-sanitaria coincida con quello del comune o dalla conferenza dei sindaci, con le modalità previste dal piano socio-sanitario regionale.”.

Nota all’articolo 13

- Per il testo dell’art. 5 della legge n. 381/1991 vedi nota all’articolo 10.

Note all’articolo 19

- Il testo dell’art. 1 della legge n. 461/1998 è il seguente:

“1. Ambito della delega.

1. Il Governo è delegato ad emanare, sentite le competenti commissioni parlamentari, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi per oggetto:

a) il regime, anche tributario, degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 , coordinando le norme vigenti nelle stesse materie ed apportando alle medesime le integrazioni e le modificazioni necessarie al predetto coordinamento;

b) il regime fiscale dei trasferimenti delle partecipazioni dagli stessi enti detenute, direttamente o indirettamente, in società bancarie per effetto dei conferimenti previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218 , e successive modificazioni e integrazioni, e dalla legge 26 novembre 1993, n. 489 , e successive modificazioni e integrazioni;

c) il regime civilistico e fiscale dello scorporo, mediante scissione o retrocessione, di taluni cespiti appartenenti alle società conferitarie, già compresi nei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218 , e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489 , e successive modificazioni e integrazioni;

d) una nuova disciplina fiscale volta a favorire una più completa ristrutturazione del settore bancario.”.

- Il testo dell’art. 13 della legge regionale n. 17/2005 è il seguente:

 “Art. 13 - Interventi di sostegno alla cooperazione della Veneto Sviluppo S.p.A..

1. La Giunta regionale, tramite la Veneto Sviluppo S.p.A., interviene per favorire la nascita e lo sviluppo delle cooperative; a tal fine sostiene la ricapitalizzazione e i progetti di investimento in beni strumentali, materiali e immateriali, con particolare riguardo a quelli con contenuto innovativo finalizzati alla creazione di nuove imprese cooperative e allo sviluppo di quelle esistenti.

2. Per gli interventi di cui al comma 1 sono costituiti presso la Veneto Sviluppo S.p.A. i seguenti fondi:

a) fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti e per la ricapitalizzazione delle cooperative, anche prevedendo la Veneto Sviluppo S.p.A. quale socio sovventore;

b) fondo per la concessione di contributi destinati all’aggregazione o fusione dei consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi, operanti prevalentemente nel settore della cooperazione, attraverso contributi ai relativi fondi rischi o di garanzia e destinati alla copertura delle spese di fusione.

3. La Giunta regionale, sentita la consulta della cooperazione:

a) stabilisce le condizioni di operatività della Veneto Sviluppo S.p.A. nell’ambito delle attività di cui ai commi 1 e 2;

b) prevede i requisiti che le cooperative devono possedere per l’ammissione ai fondi di cui al comma 2;

c) determina i criteri di utilizzo dei fondi medesimi nonché le relative modalità di gestione;

d) determina il compenso spettante alla Veneto Sviluppo S.p.A., a valere sulle risorse dei fondi gestiti.

4. I contributi di cui al presente articolo sono assegnati secondo quanto previsto dall’articolo 12, comma 1.”.


Nota all’articolo 22

- Il testo dell’art. 187 della legge regionale n. 12/1991 è il seguente:

“Art. 187 - Indennità per la partecipazione a Commissioni regionali.

1. Ferma restando la disciplina particolare prevista da norme specifiche, ai componenti esterni delle commissioni, previste per legge o comunque istituite con atto formale degli organi della Regione, è corrisposta un'indennità per ogni giornata di partecipazione alle sedute. è, altresì, corrisposto, ove spetti, il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista dalla normativa vigente per i dipendenti della Regione con qualifica dirigenziale nonchè il rimborso degli oneri di parcheggio allorquando le riunioni si svolgano nel centro storico della città di Venezia.

2. L'ammontare dell'indennità variabile, in relazione all'importanza dei lavori, da un minimo di lire 75. 000 a un massimo di lire 130. 000, è determinato con deliberazione della Giunta regionale.”.

4. Leggi regionali abrogate

L’art. 25 abroga la legge regionale 5 luglio 1994, n. 24, fermo restando quanto disposto nei commi 2, 3 e 4 dello stesso articolo 25.

5. Struttura di riferimento

Direzione servizi sociali

Torna indietro