Menu veloce:
Pagina iniziale
|
Consultazione
|
Filtri di selezione
|
Contenuto
Regione del Veneto
Fai una ricerca:
la
Regione
Percorsi
Servizi
Bandi, avvisi
e
concorsi
Bollettino ufficiale
Normativa
URP
Home
»
Dettaglio Legge Regionale
Scarica versione stampabile Legge Regionale
Bur n. 51 del 06 giugno 2006
LEGGE REGIONALE n. 6 del 01 giugno 2006
Interventi regionali per la promozione del Protocollo di Kyoto e della direttiva 2003/87/CE.
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
p r o m u l g a
la seguente legge regionale:
Art. 1 - Finalità
1. La Regione del Veneto, in armonia con i principi e le finalità espressi dal Protocollo di Kyoto, ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120 e dalla Direttiva 2003/87/CE del 13 ottobre 2003, come modificata dalla Direttiva 2004/101/CE del 27 ottobre 2004, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, promuove iniziative che concorrono:
a) alla compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra in atmosfera;
b)
a promuovere attività volte a
consentire la crescita sociale ed economica dei Paesi in via di sviluppo, a supporto delle rispettive strategie dì sviluppo sostenibile;
c) a sostenere le attività d'impresa del Veneto.
Art. 2 - Intese internazionali per le attività di progetto
1. Ai fini di cui all¿articolo 1 la Regione del Veneto può concludere, nei limiti e secondo le procedure di cui all¿articolo 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ¿Disposizioni per l'adeguamento dell¿ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3¿, e secondo le ulteriori prescrizioni definite dal regolamento di cui all'articolo 9, intese con enti territoriali interni ai Paesi in transizione verso un¿economia di mercato inclusi nell'Allegato I alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) che hanno ratificato il Protocollo di Kyoto, o con enti territoriali interni ai Paesi in via di sviluppo non inclusi nel medesimo Allegato I che hanno ratificato il Protocollo di Kyoto, preordinate al finanziamento per la realizzazione delle attività di progetto di cui all'articolo 3.
Art. 3 - Attività di progetto
1. Le intese di cui all'articolo 2 hanno ad oggetto, il finanziamento per la realizzazione, presso gli enti territoriali di cui al medesimo articolo 2, delle seguenti attività di progetto, previamente autorizzate dallo Stato:
a) attività di progetto così dette CDM (clean development mechanism) di cui all'articolo 12 del Protocollo di Kyoto, incluse quelle aventi ad oggetto l'utilizzazione del territorio, la variazione della destinazione d'uso del territorio, la silvicoltura, gli interventi di afforestazione e riforestazione, da realizzare presso enti territoriali interni ai Paesi in via di sviluppo non inclusi nell'Allegato I alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNNFCCC) che hanno ratificato il Protocollo di Kyoto;
b) attività di progetto così dette JI (Joint Implementation) di cui all'articolo 6 del Protocollo di Kyoto, da realizzare presso enti territoriali interni ai Paesi in transizione verso un'economia di mercato inclusi nell'Allegato I alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) che hanno ratificato il Protocollo di Kyoto.
2. Le attività di progetto finanziate dalla Regione del Veneto e realizzate in forza delle intese di cui all'articolo 2 negli enti territoriali ospitanti i progetti stessi, sono volte al riconoscimento, a favore della Regione, di corrispondenti crediti di emissione di gas ad effetto serra, equivalenti alle quote di emissione importabili all¿interno del ¿sistema comunitario¿, ai sensi ed agli effetti di cui alla Direttiva 87/2003/CE come modificata dalla Direttiva 2004/101/CE, nei limiti di cui alla legge statale di recepimento della Direttiva stessa e sulla base dei provvedimenti statali attuativi a questa conseguenti, o altresì equivalenti alle quote di emissione importabili al di fuori del ¿sistema comunitario¿, a seguito della ratifica ed esecuzione, con legge 1° giugno 2002, n. 120, del Protocollo di Kyoto e sulla base dei provvedimenti statali attuativi a questa conseguenti.
3. Le tipologie progettuali che possono costituire contenuto delle attività di progetto di realizzazione regionale vengono individuate dal regolamento di cui all¿articolo 9.
Art. 4 - Realizzazione delle attività di progetto
1. Le attività di progetto, individuate ed approvate con le intese di cui all¿articolo 2 e previamente autorizzate dallo Stato, sono finanziate dalla Regione del Veneto che si avvale a tal fine, dell¿attività d¿intermediazione finanziaria della Veneto Sviluppo S.p.A., di cui alla legge regionale 3 maggio 1975, n. 47, ¿Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.¿ e successive modifiche ed integrazioni.
2. Ai fini di cui al comma 1 la Veneto Sviluppo S.p.A. finanzia gli interventi regionali di realizzazione delle attività di progetto oggetto delle intese di cui all'articolo 2, gestendo un apposito fondo speciale per incarico della Regione e secondo le direttive impartite dalla Giunta regionale, conformemente all'articolo 3, comma 2, lettera e) della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47.
3. La cessione da parte della Regione del Veneto delle quote di emissione di gas ad effetto serra, acquisite dalla Regione stessa in forza dell¿applicazione nazionale dei meccanismi del Protocollo di Kyoto e/o della Direttiva 87/2003/CE, come modificata dalla Direttiva 2004/101/CE, a seguito della realizzazione delle attività di progetto, è regolata da specifici bandi regionali. Detti bandi in particolare individuano:
a) i criteri e le modalità di cessione delle quote di emissione di gas ad effetto serra acquisite dalla Regione del Veneto, da definirsi anche in ragione delle strategie del sistema produttivo fissate dal Piano regionale di sviluppo;
b) i criteri di priorità e di preferenza per la cessione delle quote ai soggetti d¿impresa che esercitano le attività elencate nell¿Allegato I della Direttiva 87/2003/CE, privilegiando fra questi i titolari di unità produttive insediate nel territorio regionale del Veneto;
c) i termini di presentazione delle domande da parte dei soggetti imprenditori che aspirino all¿acquisizione delle quote, nonché la documentazione richiesta, a pena di decadenza.
4. Il provvedimento della Giunta regionale che approva i bandi di cui al comma 3 è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione (BUR).
5. Le quote di emissione di gas ad effetto serra rimaste non cedute a seguito dell'esperimento della procedura di bando di cui al comma 3, vengono liberamente collocate sul mercato nazionale.
Art. 5 - Contributi a favore delle imprese che realizzano attività di progetto
1. Ai fini di cui all¿articolo 1 la Regione del Veneto può disporre, in alternativa o congiuntamente alle iniziative di cui all¿articolo 2, contributi a favore dei soggetti d'impresa che esercitino nel territorio della Regione del Veneto le attività elencate nell'Allegato I della Direttiva 87/2003/CE e realizzino una delle attività di progetto di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), rispondenti alle tipologie progettuali di cui all'articolo 3, comma 3.
Art. 6 - Modalità di contribuzione
1. L'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 5, destinati alla realizzazione delle attività di progetto di cui all¿articolo 3, comma 1, lettere a) e b) è regolata da specifici bandi.
2. Ciascun bando individua i soggetti d¿impresa ammessi a partecipare e indica, in particolare:
a) le attività di progetto e le tipologie progettuali ammesse a contribuzione;
b) la procedura di attuazione e la ripartizione percentuale degli stanziamenti disponibili per ciascuna tipologia progettuale ammessa a contribuzione;
c) la quota massima di finanziamento regionale, che non può comunque essere superiore al venti per cento dei costì dichiarati;
d) le modalità di accesso e di erogazione dei contributi;
e) i termini di presentazione delle domande, nonché la documentazione richiesta, a pena di decadenza;
f) le iniziative previste per il monitoraggio degli interventi finanziati e la valutazione dei risultati raggiunti.
3. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione (BUR) del provvedimento della Giunta regionale che approva ciascun bando, i soggetti di cui ai comma 2 devono presentare i progetti esecutivi di opere, impianti, attrezzature e servizi inerenti la realizzazione degli obiettivi indicati dal bando medesimo.
4. La Giunta regionale svolge azione di promozione e di informazione nei confronti dei destinatari del presente articolo ed attua altresì specifiche azioni di ispezione e verifica sullo stato di attuazione degli interventi ammessi.
Art. 7 - Rispetto della normativa comunitaria
1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono disposti in conformità alla normativa dell¿Unione europea e, in particolare a:
a) la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C213 del 23 luglio 1996 e successive modificazioni;
b) gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C74 del 10 marzo 1998 e successive modifiche;
c) la disciplina comunitaria prevista per specifici settori, e successive modifiche.
Art. 8 - Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall¿attuazione dalla presente legge, quantificabili in euro 2.000.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2006 e 2007, si provvede con le risorse allocate nell'upb U0186 ¿Fondo speciale per le spese d¿investimento¿, partita n. 6 ¿Interventi per il rispetto del Protocollo di Kyoto¿, del bilancio di previsione 2006 e pluriennale 2006-2008; contestualmente lo stanziamento dell¿upb U0219 ¿Valorizzazione e tutela risorse naturali¿ viene aumentato di euro 2.000.000,00 per competenza e cassa nell¿esercizio 2006 e per sola competenza nell¿esercizio successivo.
Art. 9 - Disposizioni finali
1. Il Consiglio regionale con proprio regolamento approva le disposizioni esecutive della presente legge, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della stessa.
2. La Giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce modalità, criteri e termini per l'attuazione della presente legge.
3. La Giunta regionale presenta annualmente alla competente commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.
__________________
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 1 giugno 2006
Galan
INDICE
Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Intese internazionali per le attività di progetto
Art. 3 - Attività di progetto
Art. 4 - Realizzazione delle attività di progetto
Art. 5 - Contributi a favore delle imprese che realizzano attività di progetto
Art. 6 - Modalità di contribuzione
Art. 7 - Rispetto della normativa comunitaria
Art. 8 - Norma finanziaria
Art. 9 - Disposizioni finali
Dati informativi concernenti la legge regionale 1 giugno 2006, n. 6
Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:
1 - Procedimento di formazione
2 -
Relazione al Consiglio regionale
3 -
Note agli articoli
4 -
Struttura di riferimento
1. Procedimento di formazione
- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 29 giugno 2005, dove ha acquisito il n. 27 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Manzato, Astolfi, Gianpaolo Bottacin, Caner, Ciambetti, Conte, Da Re, Sandri e Stival;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 7° commissione consiliare;
- La 7° commissione consiliare ha completato l¿esame del progetto di legge in data 20 dicembre 2005;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Maurizio Conte, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 17 maggio 2006, n. 6347.
2. Relazione al Consiglio regionale
Signor Presidente, colleghi consiglieri,
l'inquinamento atmosferico ha raggiunto livelli preoccupanti per l'intero pianeta. La gravità del problema è stata ampiamente percepita da un elevato numero di Paesi che, nel 1997, si sono incontrati a Kyoto per la Conferenza sui cambiamenti climatici al fine di stabilire, mediante la redazione di un Protocollo, le misure più urgenti da adottare per la salvaguardia del clima e dell'atmosfera, impegnandosi a ridurre le emissioni dei c.d. gas serra (anidride carbonica, gas metano, protossido di azoto, esafloruro di zolfo, idrofluorocarburi e perfluorocarburi - Allegato A del Protocollo).
Ai Paesi industrializzati, elencati nell'Allegato I della Convenzione
Quadro sui cambiamenti climatici (entrata in vigore nel 1994) e nell'allegato B del Protocollo e perciò noti come ANNEX I o ANNEX B, sono stati assegnati precisi obiettivi in base ai quali gli stessi, secondo i casi, devono ridurre o stabilizzare le emissioni, oppure aumentarle.
Il Protocollo di Kyoto infatti ha introdotto un concetto innovativo,
secondo il quale gli Stati coinvolti contabilizzano la differenza tra gli assorbimenti di carbonio realizzati e le rispettive emissioni, al fine di tenere monitorato lo stato d'inquinamento dell'aria e dunque di evitare il superamento delle quote massime attribuite a ciascun Paese.
Il Protocollo mira inoltre a realizzare un mercato internazionale delle
emissioni (l'International Emissions Trading o IET), il cui fine è quello di consentire ai Paesi che non hanno raggiunto il tetto massimo di emissioni loro assegnato, di cedere la quota residua ad altri Paesi i quali, al contrario, l'hanno esaurita o non sono in grado di ridurla.
Gli impegni di riduzione previsti dall'accordo internazionale in questione, ratificato dal nostro Paese con legge 1° giugno 2002, n. 120, sono ormai giuridicamente vincolanti per gli Stati ratificanti. Con la ratifica del dicembre 2004 da parte della Russia, Paese che conta per il 17,4 per cento delle emissioni globali di CO2 in atmosfera, si è infatti verificata la condizione prevista dal Protocollo al fine della sua propria entrata in vigore: la ratifica dell¿accordo internazionale da cinquantacinque Parti della Convenzione Quadro sui cambiamenti climatici, purché tra tali Parti siano compresi i Paesi industrializzati e ad economia in transizione le cui emissioni totali di CO2 rappresentino almeno il 55 per cento delle emissioni globali di anidride carbonica in atmosfera.
Al fine di adempiere in maniera efficace agli impegni assunti con il
Protocollo di Kyoto in ambito comunitario, l'Unione europea, con Direttiva 2003/87/CE del 13 ottobre 2003 sul mercato delle emissioni (meglio conosciuto come Emission Trading System EU ETS), ha attuato un sistema per lo scambio dei diritti di emissione di gas ad effetto serra (quote di emissione).
Gli impianti
che effettuano attività nei settori dell'energia, della produzione e della trasformazione dei metalli ferrosi, dell'industria minerale e della fabbricazione della carta e del cartone sono vincolati a tale sistema comunitario di scambio di quote.
La direttiva "Emission Trading" è stata integrata dalla
cosiddetta "Linking directive", Direttiva 2004/101/CE, che collega lo schema europeo di scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra ai meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto. Per effetto di tale ultima novellazione comunitaria le imprese pertanto avranno accesso diretto ai "crediti"
di emissione di C02 che sorgeranno attraverso la realizzazione delle attività di progetto così dette CDM (Clean Development Mechanism) nei Paesi in via di sviluppo che hanno ratificato il Protocollo, o delle attività di progetto così dette JI (Joint Implementation) nei Paesi ad economia in transizione che, ugualmente, abbiano ratificato il Protocollo stesso.
I crediti di emissione così maturati sono, agli effetti della
Direttiva comunitaria, equivalenti alle quote di emissione di gas ad effetto serra. Sicché, ai sensi della normativa comunitaria (ed in base alla legge statale di recepimento della Direttiva stessa e dei provvedimenti attuativi ad essa conseguenti) i soggetti in capo ai quali detti crediti verranno riconosciuti potranno avvalersene per superare - in misura pari alle quote equivalenti - i limiti di emissione di gas serra cui sono tenuti o potranno invece cedere le quote equivalenti sul mercato comunitario, dietro corrispettivo.
Complessivamente dunque i prodotti (commodities) che possono formare oggetto di scambio sul mercato comunitario risultano essere:
-
le quote di emissioni assegnate a ogni Paese dal Protocollo;
-
i crediti di riduzione delle emissioni generati dai progetti di cooperazione internazionale (Joint Implementation o JI e Clean Development Mechanism o CDM);
-
i crediti CDM generati da attività agroforestali internazionali.
Il mercato europeo si è aperto nel 2005 e ciascun governo nazionale avrebbe dovuto
provvedere all'assegnazione complessiva di quote attraverso un piano nazionale da notificarsi alla Commissione europea - ai sensi della Direttiva
comunitaria - entro il 31 marzo 2004, mentre la stessa norma comunitaria ha posto la scadenza del 30 settembre 2004 per la determinazione delle quote relative a ciascun impianto.
Ragioni e contenuti della proposta di legge
Il Veneto è una grande Regione industriale e, responsabilmente, deve
porsi l'obiettivo di contribuire alla riduzione delle emissioni di gas serra previsto
dal Protocollo di Kyoto ma, come nel resto del Paese, gli interventi per migliorare l'efficienza nell'uso dell'energia possono dare, nel breve periodo, risultati modesti, considerato che l'elevato costo dell'energia ha già spinto l'Italia su una strada di uso efficiente della stessa. Lo sviluppo delle fonti alternative non convenzionali (eolico, fotovoltaico, solare) nel breve periodo cozza contro lo scoglio del costo dell¿energia generata.
Per conseguire gli obiettivi nazionali di abbattimento dei livelli di
emissione in atmosfera di gas ad effetto serra imposti dal Protocollo e ribaditi dalla normativa comunitaria si è dunque tenuti - sul piano nazionale ma anche ed auspicabilmente a livello regionale - ad assegnare ai conseguenti processi di ¿carbon trading¿ (acquisto e vendita di quote di emissione conseguite attraverso
il riconoscimento di crediti realizzati attraverso ¿attività di progetto CDM¿ (clean developed mechanism) in Paesi in via di sviluppo e ¿attività di progetto JI¿ (joint implementation) in Paesi in transizione verso un¿economia di mercato) un ruolo strategico.
In questa prospettiva la Regione del Veneto è interessata a procurarsi
quote di emissione di gas ad effetto serra attraverso la realizzazione di attività di progetto CDM di cui all'articolo 12 del Protocollo di Kyoto (trattasi di attività di realizzazione di tecnologie a sviluppo pulito oltre ad attività aventi ad oggetto l¿utilizzazione del territorio, la silvicoltura, gli interventi di afforestazione e riforestazione) da realizzare in Paesi in via di sviluppo non inclusi nell¿Allegato I alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) che hanno comunque ratificato il Protocollo, o la realizzazione di attività di progetto JI di cui all¿articolo 6 del Protocollo da realizzare in Paesi in transizione verso un¿economia di mercato inclusi nell¿Allegato I che abbiano ratificato il Protocollo (ex articolo 3, comma 1 del progetto di legge).
La promozione e la realizzazione di tali attività di progetto, attraverso il finanziamento della Regione Veneto, costituisce oggetto di ¿intese con enti territoriali interni ai Paesi inclusi nell'Allegato I alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) che hanno ratificato il Protocollo di Kyoto, o con enti territoriali interni ai Paesi in via di sviluppo non inclusi nel medesimo Allegato I che hanno ratificato il Protocollo di Kyoto¿, intese che la Regione Veneto concluderà nei limiti e secondo le procedure descritte dall¿articolo 6 della legge n. 131/2003 (ex articoli 2 e 3 della presente proposta di legge) (ex articolo 2 del progetto di legge).
Per il finanziamento delle attività di progetto la Regione Veneto si avvale dell¿attività d¿intermediazione finanziaria della società Veneto Sviluppo S.p.A. che a tal fine gestirà un apposito fondo speciale per incarico della Regione e secondo le direttive impartite dalla Giunta regionale (ex articolo 4, commi 1 e 2 del progetto di legge)
La realizzazione dei progetti CDM e JI, attraverso il finanziamento regionale, è volta a che ne consegua il
riconoscimento, a favore della Regione Veneto, di corrispondenti crediti di emissione di gas ad effetto serra, equivalenti alle quote di emissione importabili all¿interno del ¿sistema comunitario¿, ai sensi ed agli effetti di cui alla Direttiva 87/2003/CE come modificata dalla Direttiva 2004/101/CE e conformemente agli atti normativi di diritto interno che le daranno recepimento ed esecuzione, o altresì equivalenti alle quote di emissione importabili al di fuori del ¿sistema comunitario¿, a seguito della ratifica da parte italiana del Protocollo di Kyoto (ex articolo 3, comma 3 del progetto di legge).
Le quote di emissione di gas ad effetto serra che siano riconosciute alla Regione Veneto, vengono cedute dalla Regione stessa a soggetti imprenditori che svolgono le attività elencate nell¿Allegato I della Direttiva 87/2003/CE, privilegiando le imprese insediate nel territorio regionale e - limitatamente alle quote rimaste non acquisite - liberamente collocate sul mercato. La cessione delle quote è regolata da specifici bandi regionali (ex articolo 4 del progetto di legge).
In alternativa o congiuntamente alla realizzazione di attività di progetto CDM o JI attraverso il finanziamento regionale, la Regione può anche disporre contributi a favore degli imprenditori del Veneto che realizzino direttamente progetti CDM o JI (ex articolo 5 del progetto di legge), secondo le modalità di contribuzione previste dall¿articolo 6 della proposta.
Le disposizioni esecutive della legge verranno poste con regolamento
dal Consiglio regionale, entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore. Starà invece alla Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno definire modalità, termini e criteri per il conseguimento degli obiettivi della presente proposta. La Giunta dovrà cioè definire annualmente, sentendo la competente commissione consiliare, quali attività di progetto realizzare attraverso intese di diritto internazionale e/o in quale misura destinare contributi a favore di attività di progetto realizzate direttamente dagli imprenditori veneti. La Giunta regionale dovrà infine presentare annualmente alla competente commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione della presente proposta, una volta che sia divenuta legge. (ex articolo 9 del progetto di legge).
Il progetto di legge non intende dunque fare della Regione Veneto il
soggetto che, sostituendosi allo Stato, attua autonomamente il Protocollo di Kyoto e la Direttiva 87/2003 CE, nella consapevolezza ovvia - da parte del legislatore - dell¿impossibilità di simili pretese. Di contro pone iniziative che, in armonia con i principi e le finalità espressi dal Protocollo di Kyoto e dalla Direttiva
2003/87/CE, concorrono ¿alla compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra in atmosfera¿, ¿a promuovere attività volte a consentire la crescita sociale ed economica dei Paesi in via di sviluppo¿ e a ¿sostenere le attività d'impresa del Veneto¿ (articolo 1 del progetto di legge) per conseguire quel riconoscimento, in capo alla Regione, di crediti di carbonio equivalenti a quote di emissione che deriverà dall¿attuazione statale, nel nostro ordinamento, del Protocollo di Kyoto e della normativa comunitaria.
A presente proposta di legge trova già la necessaria copertura finanziaria prevista dalla legge finanziaria regionale per l'anno 2005 alla partita n. 11 del fondo speciale per le spese di investimento (articolo 20, legge regionale 29 novembre 2001, n. 39), per un ammontare di 6.000.000,00 di euro nel triennio 2005-2007.
La Settima commissione consiliare permanente nella seduta del 20 dicembre 2005, concluso l¿esame dell¿argomento in oggetto, ha espresso all¿unanimità (presenti e rappresentati i gruppi Forza Italia, Liga Veneta - Lega Nord - Padania, Alleanza Nazionale e Uniti nell¿Ulivo - La Margherita) parere favorevole in ordine alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale nel testo allegato modificato anche nel titolo.
3. Note agli articoli
Nota all¿articolo 2
- Il testo dell¿art. 6 della legge regionale n. 131/2003 è il seguente:
¿6.
Attuazione dell'articolo 117, quinto e nono comma, della Costituzione sull'attività internazionale delle regioni.
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, provvedono direttamente all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali ratificati, dandone preventiva comunicazione al Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, i quali, nei successivi trenta giorni dal relativo ricevimento, possono formulare criteri e osservazioni. In caso di inadempienza, ferma restando la responsabilità delle Regioni verso lo Stato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1, 4 e 5, in quanto compatibili.
2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono concludere, con enti territoriali interni ad altro Stato, intese dirette a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nonché a realizzare attività di mero rilievo internazionale, dandone comunicazione prima della firma alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali ed al Ministero degli affari esteri, ai fini delle eventuali osservazioni di questi ultimi e dei Ministeri competenti, da far pervenire a cura del Dipartimento medesimo entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali le Regioni e le Province autonome possono sottoscrivere l'intesa. Con gli atti relativi alle attività sopra indicate, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano non possono esprimere valutazioni relative alla politica estera dello Stato, né possono assumere impegni dai quali derivino obblighi od oneri finanziari per lo Stato o che ledano gli interessi degli altri soggetti di cui all'articolo 114, primo comma, della Costituzione.
3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono, altresì, concludere con altri Stati accordi esecutivi ed applicativi di accordi internazionali regolarmente entrati in vigore, o accordi di natura tecnico-amministrativa, o accordi di natura programmatica finalizzati a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, dagli obblighi internazionali e dalle linee e dagli indirizzi di politica estera italiana, nonché, nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dei princìpi fondamentali dettati dalle leggi dello Stato. A tale fine ogni Regione o Provincia autonoma dà tempestiva comunicazione delle trattative al Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, che ne danno a loro volta comunicazione ai Ministeri competenti. Il Ministero degli affari esteri può indicare princìpi e criteri da seguire nella conduzione dei negoziati; qualora questi ultimi si svolgano all'estero, le competenti rappresentanze diplomatiche e i competenti uffici consolari italiani, previa intesa con la Regione o con la Provincia autonoma, collaborano alla conduzione delle trattative. La Regione o la Provincia autonoma, prima di sottoscrivere l'accordo, comunica il relativo progetto al Ministero degli affari esteri, il quale, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, ed accertata l'opportunità politica e la legittimità dell'accordo, ai sensi del presente comma, conferisce i pieni poteri di firma previsti dalle norme del diritto internazionale generale e dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969, ratificata ai sensi della
legge 12 febbraio 1974, n. 112
. Gli accordi sottoscritti in assenza del conferimento di pieni poteri sono nulli.
4. Agli accordi stipulati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano è data pubblicità in base alla legislazione vigente.
5. Il Ministro degli affari esteri può, in qualsiasi momento, rappresentare alla Regione o alla Provincia autonoma interessata questioni di opportunità inerenti alle attività di cui ai commi da 1 a 3 e derivanti dalle scelte e dagli indirizzi di politica estera dello Stato e, in caso di dissenso, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, chiedere che la questione sia portata in Consiglio dei ministri che, con l'intervento del Presidente della Giunta regionale o provinciale interessato, delibera sulla questione.
6. In caso di violazione degli accordi di cui al comma 3, ferma restando la responsabilità delle Regioni verso lo Stato, si applicano le disposizioni dell'articolo 8, commi 1, 4 e 5, in quanto compatibili.
7. Resta fermo che i Comuni, le Province e le Città metropolitane continuano a svolgere attività di mero rilievo internazionale nelle materie loro attribuite, secondo l'ordinamento vigente, comunicando alle Regioni competenti ed alle amministrazioni di cui al comma 2 ogni iniziativa.¿.
Nota all¿articolo 4
- Il testo dell¿art. 3, comma 2, lettera e) della legge regionale n. 47/1975 è il seguente:
¿
Art. 3
2. Per il conseguimento degli scopi di cui all¿articolo 2, la società può, in particolare:
e) gestire per incarico conferito dalla Regione e/o secondo le direttive della Giunta regionale, fondi speciali destinati alla realizzazione di piani e programmi regionali, nonché per eventuali interventi straordinari e servizi connessi;¿.
4. Struttura di riferimento
Unità complessa tutela atmosfera
Torna indietro
Menu BURVET
Informazioni
Consulta i Bollettini
Inserzioni
Servizi Bur
Concorsi in scadenza
Motore di Ricerca
Chiedi aiuto via mail
Statistiche